Incarto n. 52.2007.3
Lugano 5 febbraio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 gennaio 2007 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 5 dicembre 2006 del Consiglio di Stato (n. 6026) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 12 aprile 2006 con cui il CO 1 le ha negato la licenza in sanatoria per l'installazione di un ponte radio per la telefonia mobile sulla torretta dell'ascensore di uno stabile d'appartamenti (part. 2386);
viste le risposte:
16 gennaio 2007 del Consiglio di Stato;
16 gennaio 2007 della CO 3;
23 gennaio 2007 della CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 19 gennaio 2006 la RI 1 ha chiesto al CO 1 il permesso in sanatoria per un impianto di ponte radio, che aveva installato sul tetto di uno stabile d'appartamenti, situato al n. 4 di via __________, nella zona residenziale R4 (part. 2386). L'impianto consiste in tre piccole antenne paraboliche, di circa 40 cm l'una, applicate sulla parete S della torretta dell'ascensore, situata sul tetto piano dello stabile.
Alla domanda si sono opposti numerosi vicini. Fra questi, le comunioni di proprietari qui comparenti, che hanno contestato l'intervento dal profilo ambientale ed edilizio.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 12 aprile 2006 il municipio ha negato la licenza, ritenendo che l'intervento si ponesse in contrasto con l'art. 21 cpv. 3 NAPR, che sui tetti piani ammette soltanto le torrette degli ascensori e delle scale, nonché comignoli.
B. Con giudizio 5 dicembre 2006, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato dalla RI 1 contro la predetta decisione, annullandola e rinviando gli atti al municipio, affinché verifichi se non fossero dati i presupposti dell'art. 70 NAPR per rilasciare in via di deroga la licenza richiesta.
Accertato che l'impianto è conforme alle prescrizioni dell'ORNI ed alla funzione della zona di utilizzazione, il Governo ha in sostanza ritenuto che non potesse essere autorizzato, poiché non rientra in nessuna delle tre categorie di manufatti, che l'art. 21 cpv. 3 NAPR di __________ ammette sui tetti piani.
L'Esecutivo cantonale ha nondimeno ritenuto che occorresse verificare se l'autorizzazione non potesse essere rilasciata in via di deroga sulla base dell'art. 70 NAPR.
C. Contro il predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale che sia accertato che non occorre alcuna licenza, in via subordinata, che sia annullato assieme alla decisione municipale di diniego della licenza, con conseguente rilascio del permesso richiesto o rinvio degli atti all'autorità comunale affinché lo rilasci.
Posta in evidenza la necessità tecnica dell'impianto al fine di assicurare un'adeguata copertura della zona del centro storico e dei centri commerciali, l'insorgente sostiene anzitutto che i ponti radio non soggiacciono all'obbligo del permesso di costruzione. L'art. 21 NAPR, soggiunge, violerebbe comunque la libertà d'opinione e d'informazione, limitando in misura sproporzionata, non sorretta da un sufficiente interesse pubblico, le possibilità di installare questo genere d'impianti sui tetti piani degli edifici. La norma, applicata secondo il suo testo letterale, porterebbe a risultati contrari al diritto federale poiché ostacolerebbe senza valide ragioni la realizzazione della rete di telefonia mobile.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio e la CO 2, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
La CO 3 si è invece rimessa al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio del Consiglio di Stato, che rinvia gli atti all'autorità comunale, affinché si pronunci sulla possibilità di rilasciare un permesso eccezionale fondato sull'art. 70 NAPR, è di natura incidentale poiché non pone termine alla vertenza (art. 44 PAmm).
Il ricorso è comunque ricevibile in ordine, poiché il giudizio impugnato, nella misura in cui esclude la possibilità di autorizzare l'impianto dal profilo dell'art. 21 NAPR, è definitivo ed è dunque atto a procurare alla ricorrente un danno non altrimenti riparabile.
1.3. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in misura sufficientemente chiara dalle fotografie e dai piani annessi alla domanda di costruzione.
Preliminarmente, va respinta la domanda della ricorrente volta ad accertare che l'impianto non soggiace a permesso di costruzione. La RI 1 non si è infatti opposta alla richiesta del municipio di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per l'impianto che aveva installato. Adagiandosi alla richiesta dell'autorità comunale ed inoltrando una domanda di costruzione, la ricorrente ha dunque implicitamente riconosciuto che l'impianto soggiace all'obbligo del permesso di costruzione. Non può dunque rimettere in discussione questa deduzione senza venire contra factum proprium.
3.1. Definite al capitolo 2 le norme generali che disciplinano l'attività edilizia, le NAPR di __________ regolano al capitolo seguente alcune questioni particolari, quali i requisiti minimi dei locali d'abitazione (art. 18), le sporgenze (art. 19 e 20), i tetti e i tubi di scarico delle acque piovane (art. 21), le opere di cinta (art. 22), l'abbattimento di alberi (art. 23), la manutenzione delle opere edili (art. 24) ed altre ancora che non occorre qui elencare. L'art. 21 cpv. 3 NAPR stabilisce anche che sopra i tetti piani possono sorgere unicamente con un'altezza massima di m 2.50 da non considerare nel computo dell'altezza degli edifici:
a. i manufatti necessari per gli ascensori
b. i manufatti destinati ad accesso al tetto stesso
c. i comignoli
La norma in esame definisce anzitutto quali manufatti ed impianti possono sorgere sopra i tetti piani. In secondo luogo, ne fissa l'altezza massima ammissibile (m 2.50). Da ultimo, ne esclude il computo sull'altezza degli edifici.
L'art. 21 NAPR precisa dunque i limiti entro i quali sui tetti piani possono essere collocate ulteriori opere edilizie od installazioni. Stando al testo letterale della norma, l'elenco è esaustivo. Lo conferma l'avverbio unicamente. Si tratta quindi di una prescrizione di carattere generale, che, oltre a limitare gli ingombri verticali, persegue anche finalità di natura estetica e paesaggistica (STA 3.6.2005 n. 52.5.44 in re SM., DTF 21 maggio 2005 n. 1A.190/2005 - 1P.432./2005).
3.2. L'insorgente contesta la legittimità dell'art. 21 cpv. 3 NAPR ritenendolo sproporzionato nella misura in cui bandisce, senza che sussista una ragionevole necessità, le antenne per la telefonia mobile dai tetti piani. Essendo rivolta contro una disposizione di carattere astratto e generale del PR, di cui peraltro non è dato di scorgere immediatamente la portata e le conseguenze che ne possono derivare, la censura è di principio proponibile (DTF 116 Ia 213 = RDAT 1991 I n. 50, 117; Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 21 LE, n. 929).
3.2.1. In generale, si ritiene pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico ad un provvedimento di pianificazione del territorio è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, 2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario ed infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, Diritto amministrativo, cit., n. 595-610).
3.2.2. L'esigenza di conferire ai tetti degli edifici un aspetto ordinato e decoroso è sicuramente avvertita da chiunque abbia un minimo senso dell'estetica e del rispetto del paesaggio. Di per sé, questa esigenza non riguarda soltanto i tetti piani, ma tutte le coperture degli edifici. È tuttavia sui tetti piani che è maggiormente avvertita, poiché questo particolare tipo di copertura si presta meglio degli altri ad accogliere manufatti ed installazioni suscettibili di creare disordine e confusione. In quanto volto a disciplinare gli interventi ammissibili sui tetti, segnatamente sui tetti piani, l'art. 21 cpv. 3 NAPR appare dunque sorretto da un sicuro interesse pubblico (cfr. BVR 2007, pag. 58 seg.).
Per rispondere a questa esigenza, la norma in discussione ha individuato tre categorie di opere ed impianti ammissibili: i manufatti necessari per gli ascensori, quelli destinati ad accedere al tetto ed i comignoli. Conferendo, tramite l'avverbio unicamente, valore esaustivo all'enumerazione, la norma ha finito per bandire dai tetti piani ogni altro genere d'installazione. In particolare, ha escluso le antenne (non solo quelle per la telefonia mobile, ma anche quelle per la televisione satellitare e non), rispettivamente le apparecchiature di climatizzazione, nonché le insegne.
Ora, è possibile che le esigenze di tutela del paesaggio costituito dai tetti piani degli edifici delle zone circostanti il centro storico di __________, privi di particolare pregio architettonico, non siano a tal punto importanti da giustificare l'esclusone dai tetti piani di qualsiasi sovrastruttura che non rientri in una delle tre categorie ammesse (torrette degli ascensori o d'accesso ai tetti e comignoli). Il beneficio estetico derivante da un simile vincolo potrebbe anche non essere compiutamente ragguagliato alle conseguenze che ingenera soprattutto dal profilo delle possibilità di realizzare una rete di telefonia mobile efficiente.
La restrizione della proprietà e degli altri diritti costituzionali invocati dalla ricorrente non è comunque lesiva del principio di proporzionalità nella misura in cui colpisce le apparecchiature tecniche annesse alle antenne per la telefonia mobile (__________, __________, ecc.). A differenza delle antenne paraboliche o rettangolari, che per inderogabili esigenze tecniche devono essere collocate in vista sui tetti o applicate in posizione elevata alle facciate degli edifici, nulla obbliga infatti gli operatori di telefonia mobile ad installare anche queste apparecchiature sui tetti. Gli impianti per la telefonia mobile eretti fuori delle zone edificabili dimostrano che le apparecchiature tecniche possono anche essere collocate lontano dalle antenne, alla base dei piloni che le sorreggono.
Dal profilo del contenimento degli ingombri perseguito dall'art. 21 cpv. 3 NAPR, non appare dunque eccessivo esigere che questi apparecchi vengano sistemati all'interno dell'edificio, in particolare nelle torrette dell'ascensore o delle scale o in altri vani ai piani inferiori. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il divieto di installare simili apparecchi sui tetti piani non costringe affatto gli operatori di telefonia mobile ad erigere anche nella zona edificabile alti piloni destinati a sorreggere le antenne. Nulla impedisce inoltre agli operatori di telefonia mobile di installare le antenne su uno dei numerosi tetti a falde presenti anche nelle zone circostanti il centro storico.
Se l'art. 21 cpv. 3 NAPR violi il principio di proporzionalità anche nella misura in cui esclude persino la possibilità di applicare alcune piccole antenne per la telefonia mobile sulle torrette degli ascensori e delle scale esistenti sui tetti è questione che può rimanere indecisa, poiché il ricorso, per i motivi che seguono, non può comunque essere accolto.
La decisione, conforme al tenore letterale della norma di PR, non viola il principio di proporzionalità, poiché le antenne in questione, come sono state installate sulla facciata sud della torretta dell'ascensore, avrebbero anche potuto essere applicate alla sottostante facciata dell'edificio principale. La ricorrente non afferma invero che il ponte radio può funzionare soltanto se le antenne sono installate sulla torretta dell'ascensore dello stabile qui in discussione. Tanto meno ha dimostrato o anche solo reso verosimile che debbano necessariamente essere installate in quella particolare posizione e non possano essere collocate su uno degli edifici con tetto a falde della zona.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 21 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
2.La tassa di giustizia di fr. 800.- sono a carico della ricorrente, che rifonderà identico importo alla comunione ereditaria resistente a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario