Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2006.71
Entscheidungsdatum
03.03.2006
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2006.71

Lugano 3 marzo 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 24 febbraio 2006 di

RI 1 RI 2 entrambi patrocinati da: PA 1

contro

la decisione 8 febbraio 2006 (RSA060003) della Sezione dell'agricoltura che ordina loro il ripristino della destinazione agricola nonché la restituzione dei contributi federali e cantonali percepiti per il risanamento dell'azienda agricola di loro proprietà, a __________;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 25 settembre 1990 è stato approvato lo stanziamento di un sussidio cantonale ai coniugi RI 2, qui ricorrenti, per il risanamento dell'azienda agricola di loro proprietà, in località a __________;

che il 3 gennaio 1991 l'Ufficio federale dell'agricoltura ha assegnato ai ricorrenti un contributo federale di fr. 412'500.- per miglioramenti strutturali dell'azienda agricola;

che il 15 dicembre 1994 venne siglata tra la Sezione bonifiche fondiarie e del catasto ed i coniugi RI 2 una convenzione che prevedeva l'utilizzo vincolato a scopo agricolo degli stabili e dei fondi dell'azienda agricola, per il periodo di 20 anni a far tempo dal versamento dei sussidi cantonali e federali, pena la restituzione integrale degli stessi;

che dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, con decisione 8 febbraio 2006 (n. RSA060003) la Sezione dell'agricoltura ha assegnato ai coniugi RI 2 un termine di 30 giorni per adempiere o ripristinare la destinazione conforme alla convenzione 15 dicembre 1994, nonché la restituzione dei contributi federali e cantonali percepiti per la realizzazione dell'abitazione che ammontano complessivamente a fr. 194'702.-;

che la decisione è motivata dal fatto che, al 1. giugno 2004, i ricorrenti avrebbero cessato l'attività agricola, affittando l'azienda a terzi, ma continuando a vivere nell'abitazione annessa, con conseguente modifica della destinazione e quindi obbligo di restituzione dei sussidi percepiti;

che la decisione indicava la facoltà di ricorrere contro la stessa nel termine di 15 giorni presso questo tribunale;

che contro la predetta decisione, RI 2, insorgono ora dinanzi a questo tribunale postulandone, in via principale, l'annullamento e la conseguente trasmissione al Consiglio di Stato, quale autorità competente e, in via subordinata, l'annullamento;

che a mente degli insorgenti, contrariamente a quanto previsto dalla legge, la decisione impugnata è stata emanata dalla Sezione dell'agricoltura anziché dal Consiglio di Stato; competente per la revoca e la restituzione di prestazioni è infatti il Governo;

considerato, in diritto

che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che il ricorso a questo tribunale è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm); contro le decisioni dipartimentali o di commissioni speciali appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, soggiunge il capoverso seguente riallacciandosi all'art. 55 PAmm, non è dato ricorso al Consiglio di Stato;

che, giusta l'art. 55 PAmm, contro le decisioni dipartimentali e di commissioni speciali, non dichiarate definitive dalla legge, è dato ricorso al Consiglio di Stato quando la legge non preveda il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo o ad altre autorità di ricorso (cfr. art. 60 cpv. 2 PAmm);

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale; deve quindi essere esplicitamente prevista dalla legge; non può essere stabilita mediante deduzione a contrario (Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 60 PAmm);

che, nel caso in esame, prima dell'incompetenza della Sezione dell'agricoltura, sollevata dagli insorgenti, va in ogni caso esaminata la competenza di questo tribunale a dirimere la vertenza;

che, in concreto, il gravame inoltrato è rivolto contro una decisione della Sezione dell'agricoltura che revoca agli insorgenti sussidi cantonali e federali percepiti per il risanamento della propria azienda agricola;

che competente per la revoca delle prestazioni concesse in virtù della legge cantonale sull'agricoltura è il Consiglio di Stato (art. 41 cpv. 1); quest'ultimo ordina la restituzione totale o parziale dei contributi quando per motivi ingiustificati, si verifica un cambiamento di destinazione delle opere sussidiate (cpv. d);

che, contro le decisioni del Consiglio di Stato, di cui al capoverso 1, è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 41 cpv. 3);

che, in concreto, nessuna norma prevede la possibilità di impugnare direttamente dinanzi a questo tribunale le decisioni della Sezione dell'agricoltura prese nell'ambito della legge cantonale sull'agricoltura;

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non può nemmeno fondarsi sull'art. 1 del Regolamento sull'agricoltura che demanda alla Sezione dell'agricoltura l'esecuzione della legislazione federale in materia agricola;

che le competenze di questo tribunale vanno infatti definite mediante norma di legge in senso formale: una semplice disposizione di regolamento non basta;

che l'errata indicazione delle vie ricorsuali non può in alcun caso rendere competente un'autorità che non lo sia ex lege (DTF 124 I 258);

che il ricorso è pertanto irricevibile per difetto di competenza materiale di questo tribunale; gli atti vanno trasmessi al Consiglio di Stato perché statuisca nel merito;

che, considerata l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio.

Per questi motivi,

visti gli art. 37 OMSt; 41 legge sull'agricoltura; 3, 28, 55, 48, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

§. Gli atti vanno trasmessi al Consiglio di Stato perché statuisca nel merito.

  1. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

  2. Intimazione a:

; ; .

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Zitate

Gesetze

5

OMSt

PAmm

  • art. 3 PAmm
  • art. 48 PAmm
  • art. 55 PAmm
  • art. 60 PAmm

Gerichtsentscheide

1
  • DTF 124 I 258