Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2006.347
Entscheidungsdatum
17.11.2006
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2006.347

Lugano 17 novembre 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 25 ottobre 2006 di

RI 1 patrocinato dall' PA 1

contro

la decisione 12 ottobre 2006 (n. 19) del Giudice straordinario delle misure coercitive che conferma la carcerazione in vista di sfratto dell'insorgente emanata l'11 ottobre 2006 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione dal Dipartimento delle istituzioni;

viste le risposte:

  • 27 ottobre 2006 del Giudice straordinario delle misure coercitive,

  • 27 ottobre 2006 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. a) Il cittadino algerino RI 1 (1978), alias __________, ha depositato il 14 gennaio 2002 una domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione 16 maggio 2002, confermata su ricorso il 23 dicembre 2002 dalla Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo (CRA), l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, ora della migrazione: UFM) ha respinto la richiesta.

Allo stesso è stato ordinato di lasciare la Svizzera, invano.

b) Durante la sua presenza sul territorio elvetico, l'insorgente ha pure subìto diverse condanne penali, sospese condizionalmente con un periodo di prova.

Con decreto d'accusa del 25 novembre 2002, il Procuratore pubblico lo ha condannato a 45 giorni di detenzione e all'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni per ripetuto furto e contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico. Il 10 febbraio 2003 egli è stato condannato a 15 giorni di detenzione per tentato furto e furto di poca entità, mentre il 14 aprile 2003 gli sono stati inflitti 3 giorni di arresto, ancora una volta per furto di poca entità. Con decreto d'accusa 25 aprile 2005 il Procuratore pubblico lo ha condannato a 15 giorni di detenzione e all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni, questa volta per conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, infrazione alla LDDS e contravvenzione alla LStup.

Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 3 giugno 2005 l'UFM ha emanato nei confronti di RI 1 un divieto di entrata di durata illimitata per motivi di ordine e sicurezza pubblici.

c) Il 20 settembre 2005 il Consolato generale di Algeria in Svizzera si è dichiarato disposto a rilasciare un documento in favore dell'interessato per il rimpatrio.

Il 27 aprile 2006 egli si è sottratto ancora una volta all'ordine di partenza.

d) Il ricorrente ha un figlio, C__________, nato il 4 novembre 2004 dall'unione con la cittadina italiana titolare di un permesso di domicilio in Svizzera G__________ (1965), che egli ha riconosciuto formalmente il 21 febbraio 2005.

Con decisione 8 maggio 2006, confermata su ricorso il 22 agosto successivo dal Consiglio di Stato e crescita in giudicato, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di RI 1 volta a ottenere un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare.

e) Nel frattempo, il 14 giugno 2006, l'UFM non era entrato nel merito della domanda di riesame dell'asilo che l'interessato aveva presentato il 22 maggio precedente.

B. Considerato che RI 1 continuava a sottrarsi allo sfratto, rendendone difficile l'esecuzione, con decisione 11 ottobre 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha ordinato la sua carcerazione per la durata di tre mesi sulla base dell'art. 13b LDDS.

Dopo avere sentito il ricorrente, il 12 ottobre 2006 il Giudice straordinario delle misure coercitive ha confermato la sua carcerazione, considerando il provvedimento conforme al principio della proporzionalità.

C. Contro questa pronunzia RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via cautelare, la sospensione della decisione di allontanarlo verso l'Algeria, in via principale di essere immediatamente scarcerato e, in via del tutto subordinata, di lasciare il territorio elvetico entro 12 ore per recarsi in un paese dell'Unione Europea.

Il ricorrente contesta in limine la competenza del Giudice straordinario delle misure coercitive. Rileva che tale magistrato è ancora investito di tale funzione, nonostante fosse stato designato per un periodo limitato.

Nel merito, contesta la decisione di rinviarlo nel paese d'origine, ritenendola sproporzionata. Sostiene che prima d'ora le autorità non hanno mai intrapreso nulla per allontanarlo e non hanno nemmeno tenuto conto della sua situazione familiare. Afferma di non volere rientrare in Algeria per motivi di incolumità, preferendo trasferirsi in Italia che è il paese d'origine di suo figlio e della di lui madre. Alloggiando inoltre presso G__________, sarebbe escluso il rischio che egli si dia alla fuga. Ritiene pertanto di avere collaborato con le autorità elvetiche in ordine al suo rinvio. Pone inoltre in evidenza di avere chiesto asilo politico alla Svizzera.

Ritiene poi che l'autorità abbia violato gli art. 8 CEDU, 9 e 10 della Convenzione sui diritti del fanciullo perché con la sua carcerazione a Basilea, i contatti con suo figlio sono stati limitati a causa della loro distanza.

D. All'accoglimento del gravame si oppone il Giudice straordinario delle misure coercitive senza formulare osservazioni. Dal canto suo il Dipartimento delle istituzioni ritiene il gravame ormai privo di oggetto, in quanto il ricorrente è stato allontanato il 26 ottobre 2006 verso l'Algeria.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza di questa Corte è data in virtù degli art. 31 e 32 LALMC, giusta i quali in materia di misure coercitive nei confronti di stranieri le decisioni di carcerazione e di proroga della carcerazione confermate dal giudice sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata, è certa (art. 43 PAmm). Difatti, nonostante sia stato allontanato il giorno successivo all'inoltro del gravame, il ricorrente mantiene comunque un interesse attuale e concreto a che la legittimità del provvedimento litigioso sia esaminata da un'autorità giudiziaria. In effetti, qualora dovesse essere accertata l'illegalità della decisione qui impugnata, il ricorrente potrebbe esigere un risarcimento per il torto patito.

Pertanto, contrariamente a quanto assume il Dipartimento delle istituzioni, l'impugnativa non è divenuta priva di oggetto.

Il ricorso, tempestivo (art. 31 LALMC e 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il gravame può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non è infatti necessario richiamare dall'autorità di vigilanza dello stato civile l'incarto concernente il ricorrente allo scopo di illustrare i suoi legami familiari in Ticino e di dimostrare che egli non aveva intenzione di fuggire perché l'autorità conosceva il suo luogo di residenza fino al momento della sua carcerazione. Tali atti non apporterebbero infatti ulteriori elementi di rilievo per il giudizio che questo tribunale è chiamato a rendere. Per lo stesso motivo non è necessario richiamare nemmeno gli incarti presso la Polizia cantonale e l'UFM volti a dimostrare che nel frattempo egli ha chiesto asilo politico.

Gli incarti presso il Dipartimento delle istituzioni e il Giudice straordinario delle misure coercitive, in quanto concernono la presente procedura ricorsuale, vengono invece richiamati d'ufficio dal tribunale.

  1. Con sentenza 29 maggio 2006 questo tribunale ha stabilito che il GIAR – che giusta i combinati art. 4 e 5 LALMC era in Ticino il giudice al quale competeva tra l'altro la conferma e la proroga della carcerazione in vista dello sfratto - non poteva essere considerato quale autorità giudiziaria competente in materia di misure coercitive giusta l'art. 13c LDDS, in quanto non adempiva i criteri di imparzialità stabiliti dall'art. 5 n. 4 CEDU.

Al fine di colmare il vuoto di competenza venutosi a creare in seguito a questo giudizio e in attesa di allestire un messaggio tendente a modificare la LALMC per renderla consona ai principi della CEDU, il 14 giugno 2006 il Consiglio di Stato ha adottato, sulla base dell'art. 70 LOG a quel momento in vigore, una risoluzione con la quale ha trasferito provvisoriamente la funzione di Giudice delle misure coercitive al Pretore del Distretto di Lugano sez. 1, autorità giudiziaria e giusdicente esente da attribuzioni di natura penale e quindi garante della necessaria imparzialità ed indipendenza di giudizio.

Il ricorrente contesta ora tale competenza, dolendosi del fatto che, dopo quasi 5 mesi, non è ancora stata designata l'autorità chiamata a svolgere la funzione di Giudice delle misure coercitive a titolo definitivo. A torto. Come già chiarito in un precedente giudizio reso da questo tribunale, la decisione del Governo di affidare ad interim questa carica a detto magistrato, quale provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 70 LOG è immune da qualsiasi violazione del diritto cantonale e federale (STA 9 agosto 2006 in re B., confermata dal Tribunale federale con sentenza 2A.520/2006 dell'8 novembre 2006). È vero che questa misura, adottata a suo tempo a titolo provvisorio, è ora in vigore da circa 5 mesi; ciò è però dovuto unicamente al fatto che la sentenza 29 maggio 2006 con cui questo tribunale ha accertato l'incostituzionalità della designazione del GIAR quale giudice dell'arresto ai sensi dell'art. 13c LDDS è stata impugnata al Tribunale federale dall'UFM e pertanto fino a quando tale causa non sarà definitivamente decisa, il Pretore del Distretto di Lugano sez. 1 dovrà continuare a svolgere tale funzione. Su questo punto, il gravame si rivela pertanto infondato.

  1. 3.1. Giusta l'art. 13b cpv. 1 lett. c LDDS, se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può, tra l'altro, se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare procurandosi i documenti di legittimazione o affinché le autorità possano ottenerli. In questo senso, l'art. 13f lett. c LDDS precisa che lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura prevista dalla presente legge sono tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti determinanti per l’applicazione della stessa, in particolare procurando i documenti di legittimazione o collaborando affinché le autorità possano ottenerli. Dal canto suo, l'art. 8 cpv. 4 LAsi indica che in caso di decisione esecutiva d’allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all’ottenimento di documenti di viaggio validi.

L'art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS dispone che la carcerazione può durare tre mesi al massimo. Va fatto subito il necessario, soggiunge il cpv. 3 della medesima norma, per l’esecuzione dell’espulsione o dell’allontanamento.

3.2. La legalità e l'adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un'autorità giudiziaria, al più tardi entro 96 ore dopo audizione in procedura orale (cfr. art. 13c cpv. 2 LDDS e 27 LALMC).

Giusta l'art. 13c cpv. 3 prima frase LDDS, nel decidere la carcerazione o il mantenimento o la revoca di quest’ultima, l’autorità giudiziaria tiene conto, oltre che dei motivi di carcerazione, segnatamente della situazione familiare dell’interessato e delle circostanze in cui la carcerazione dev’essere eseguita.

  1. 4.1. Come accennato in narrativa, con decisione 16 maggio 2002, confermata su ricorso il 23 dicembre 2002 dalla CRA, l'allora UFR ha respinto la domanda d'asilo che il ricorrente aveva depositato il 14 gennaio 2002 e ha pronunciato il suo allontanamento dal territorio elvetico entro il 1° luglio 2002, termine in seguito prorogato fino al 13 marzo 2003.

RI 1 non ha mai dato seguito a tale ordine, continuando a soggiornare illegalmente nel nostro paese dove ha pure interessato, a diverse riprese, le autorità giudiziarie penali ed è stato colpito da un divieto di entrata attualmente in vigore.

Interrogato il 19 febbraio 2003, l'8 gennaio e il 24 settembre 2004 dalla Polizia cantonale in merito alla sua presenza sul territorio elvetico, il ricorrente ha dichiarato di non volere rientrare in Algeria e di non avere fatto nulla, nonostante le sue promesse, per procacciarsi i documenti di legittimazione. Il 27 aprile 2006 egli si è nuovamente sottratto all'ordine di partenza e il 14 giugno 2006 l'UFM non è entrato nel merito di una richiesta di riesame della sua domanda d'asilo presentata il 22 maggio precedente.

Ancora l'11 ottobre 2006 egli ha ribadito di non avere intenzione di lasciare il territorio elvetico e che per nessun motivo intendeva rientrare in Algeria.

4.2. Per questi motivi, l'11 ottobre 2006 il Dipartimento delle istituzioni ha deciso la carcerazione di RI 1 in vista del suo allontanamento dal territorio elvetico giusta l'art. 13b cpv. 1 lett. c LDDS. Tale decisione, confermata il giorno successivo dal Giudice straordinario delle misure coercitive dopo aver proceduto all'audizione del ricorrente, resiste alle critiche.

Come visto, il ricorrente si è sempre sottratto al suo rientro in Algeria. Egli non si è mai attivato per ottenere i documenti di legittimazione onde rendere possibile il suo rinvio verso il suo paese d'origine. Nemmeno dopo che il 20 settembre 2005 il Consolato generale di Algeria in Svizzera si era dichiarato disposto a rilasciare un documento in suo favore, egli ha voluto lasciare il territorio elvetico.

Bisogna pertanto ritenere che l'insorgente, se non fosse stato incarcerato, avrebbe persistito a sottrarsi allo sfratto nel paese d'origine anche in futuro. Del resto, egli non nega tale evidenza; nemmeno nella sua impugnativa dinnanzi al tribunale (ricorso ad 2, pag. 7). In siffatte circostanze, il rischio che il ricorrente - che è peraltro privo di mezzi finanziari propri - si sarebbe prima o poi dato alla macchia doveva essere considerato alquanto elevato (DTF 122 II 49, consid. 2b).

Invano egli invoca ora la sua relazione con il figlio C__________ (2004) e la di lei madre G__________ presso cui avrebbe alloggiato prima di essere incarcerato per ritenere ingiustificata la sua detenzione in vista del suo allontanamento. Infatti, con risoluzione 22 agosto 2006, cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha confermato su ricorso la decisione 8 maggio 2006 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha negato il rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare.

Ritenuto inoltre che sia nell'ambito della procedura d'asilo, sia in quella relativa al mancato rilascio di un permesso di dimora il suo rientro in Algeria è stato considerato esigibile, non porta a diversa conclusione il fatto che il ricorrente abbia manifestato il desiderio di essere allontanato in un Paese dell'UE, segnatamente in Italia, luogo d'origine di suo figlio.

Tanto meno giova al ricorrente il fatto che egli abbia successivamente inoltrato una richiesta di asilo politico in Svizzera. Del resto, non spetta a questo tribunale chinarsi su questo genere di domande, non essendo competente in materia.

Infine, non permette di giungere a conclusioni a lui più favorevoli il fatto che egli sia stato incarcerato a Basilea in vista del suo allontanamento e che suo figlio non avrebbe potuto rendergli regolarmente visita a seguito della lontananza del luogo di detenzione amministrativa. In effetti, anche qualora si ritenesse che egli abbia una relazione stretta ed intensamente vissuta con suo figlio C__________, questione che può rimanere qui indecisa, il diritto al rispetto della vita privata e familiare protetto dall'art. 8 CEDU invocato dall'insorgente riguardo alle sue relazioni con il figlio non appare sia stato violato. Da una parte, perché un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU quando, come nel caso di specie, è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria - tra l'altro - per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico. Dall'altra, perché non risulta che l'autorità abbia impedito a C__________ di rendergli visita. Del resto, neanche l'insorgente lo pretende (ricorso ad 6, pag. 8). Su questi aspetti nemmeno la Convenzione sui diritti del fanciullo, sempre che sia applicabile nella presente fattispecie, è stata violata.

  1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto e la decisione del Giudice straordinario delle misure coercitive confermata in quanto immune da violazioni del diritto e conforme al principio della proporzionalità.

Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di provvedimenti cautelari diviene priva di oggetto.

  1. Considerato che l'insorgente è già al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio con decreto 13 ottobre 2006 del Giudice straordinario delle misure coercitive, egli non necessita di un'identica concessione in questa sede.

Date le circostanze, si prescinde quindi dal prelievo di tassa e spese di giustizia.

Per questi motivi,

vista gli art. 13b, 13c e 13f LDDS; 31 e 32 LALMC; 8 CEDU; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

  3. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

  4. Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Zitate

Gesetze

14

CEDU

  • art. 8 CEDU

LALMC

  • art. 4 LALMC
  • art. 5 LALMC
  • art. 27 LALMC
  • art. 31 LALMC
  • art. 32 LALMC

LAsi

  • art. 8 LAsi

LDDS

  • art. 13b LDDS
  • art. 13c LDDS
  • art. 13f LDDS

LOG

  • art. 70 LOG

PAmm

  • art. 18 PAmm
  • art. 43 PAmm
  • art. 46 PAmm

Gerichtsentscheide

2