Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2006.317
Entscheidungsdatum
12.11.2006
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2006.317

Lugano 12 novembre 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 10 ottobre 2006 di

RI 1 patrocinato dall' PA 1

contro

la risoluzione 19 settembre 2006 (n. 4474) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 20 giugno 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora;

viste le risposte:

  • 13 ottobre 2006 del Dipartimento delle istituzioni;

  • 24 ottobre 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il cittadino indiano RI 1 (1976) è entrato in Svizzera il 28 ottobre 2003 per sposarsi con la cittadina elvetica M__________ (1978). Le nozze sono state celebrate il 21 novembre 2003 a __________. A seguito del matrimonio, il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora annuale, poi regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 20 novembre 2006.

Dalla loro unione è nata la figlia S__________ (30 maggio 2004).

B. a) Il 9 febbraio 2006 i coniugi __________ si sono separati di fatto e il 22 dello stesso mese la moglie dell'insorgente ha inoltrato presso la Pretura __________ una richiesta di misure a protezione dell'unione coniugale, che ha ottenuto cinque giorni più tardi.

Con decreto d'accusa 19 aprile 2006, il Procuratore pubblico ha condannato RI 1 a 10 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di un anno, per vie di fatto. Tra il mese di aprile 2004 e il 9 febbraio 2006 egli aveva colpito più volte la moglie con pugni, calci o con oggetti utilizzati come bastoni presso l'abitazione coniugale a __________.

Il 15 maggio 2006 il Pretore ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie alla separazione sottoscritta il medesimo giorno da M__________ e RI 1, tra cui l'affidamento della figlia S__________ alla madre e la regolamentazione del diritto di visita.

Nel corso del mese di maggio 2006, RI 1 ha informato la competente autorità di vivere separato dalla consorte e di essersi trasferito a __________ presso D__________, notificando nel contempo l'inizio di un'attività come indipendente.

b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 20 giugno 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato a RI 1 il suo permesso di dimora e gli ha fissato un termine con scadenza il 31 agosto 2006 per lasciare il territorio cantonale.

L'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale autorizzazione gli era stata concessa era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, a partire dalla metà di febbraio 2006, della vita in comune con la moglie. Gli ha pure rimproverato di essere stato condannato per vie di fatto nei confronti della consorte.

La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.

C. Con giudizio 19 settembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione respingendo l'impugnativa contro di essa interposta daRI 1

Ribadendo i motivi addotti dal dipartimento, il Governo ha ritenuto che l'insorgente invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese e conservare il permesso di soggiorno, in quanto non sussisteva più con la moglie alcuna comunione coniugale.

L'Esecutivo cantonale ha inoltre ritenuto che, anche tenendo conto del legame tra il ricorrente e la figlia S__________, la decisione di revoca rispettasse il principio della proporzionalità. Infine, ha considerato esigibile il rientro dell'insorgente nel paese d'origine.

D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, in quanto lesiva del principio della proporzionalità, e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora.

Il ricorrente ritiene che la decisione di revocargli il permesso violi le garanzie dell'art. 8 CEDU, poiché si ripercuoterebbe sulle relazioni con la figlia S__________. Sostiene che un suo rientro in India, comprometterebbe l'esercizio del suo diritto di visita e l'obbligo di mantenimento a suo carico.

Afferma di essere ben integrato nel nostro paese, ritenuto pure che vi lavora. Minimizza l'importanza della condanna penale a suo carico, in quanto sarebbe riconducibile a un reato minore.

Chiede inoltre di adottare delle misure provvisionali alla scadenza del suo permesso, per permettergli di continuare a soggiornare nel nostro cantone durante la procedura ricorsuale.

E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

F. L'insorgente ha successivamente sviluppato i propri argomenti, trasmettendo al tribunale una dichiarazione della sua attuale convivente e una lista sottoscritta da diversi cittadini che appoggiano il suo ricorso.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

In concreto, il 20 giugno 2006 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora a RI 1 valido fino al 20 novembre 2006.

Ritenuto che contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG), la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.

1.2. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

  1. 2.1. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano più intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

2.2. Come accennato in narrativa, a seguito del matrimonio celebrato il 21 novembre 2003 con la cittadina elvetica M__________, il ricorrente è stato posto al beneficio di un permesso di dimora per permettergli di vivere insieme alla moglie. Il 9 febbraio 2006, a causa di seri problemi coniugali che hanno pure portato a una condanna penale per vie di fatto, RI 1 ha lasciato l'abitazione di __________ per trasferirsi il 1° aprile 2006 a __________ presso D__________ (doc. P: dichiarazione di domicilio del 22 giugno 2006 dell'Ufficio controllo abitanti di __________). Inoltre, il 22 febbraio 2006, la moglie dell'insorgente si era rivolta alla Pretura __________ per ottenere l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale, e il 15 maggio successivo il Pretore ha omologato la convenzione sottoscritta dai coniugi __________ relative alle conseguenze accessorie alla separazione.

Da quanto precede si può dunque dedurre che la convivenza tra il ricorrente e sua moglie è durata due anni e tre mesi circa, dopo di che la relazione si è interrotta e ciascuno di loro ha organizzato autonomamente la propria vita, il primo a __________ e la seconda a . Bisogna pertanto ritenere che dal mese di febbraio 2006 il matrimonio tra RI 1 e M esiste unicamente sulla carta. Di conseguenza, a giusta ragione il dipartimento ha ritenuto che l'interessato invocasse in maniera manifestamente abusiva il proprio connubio, svuotato da tempo di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con la consorte.

Del resto, dinnanzi al tribunale il ricorrente non nega più che la relazione con sua moglie è ormai naufragata.

  1. 3.1. Il ricorrente invoca l'art. 8 CEDU, cioè il diritto al rispetto della vita privata e familiare ivi garantito, il quale consente a un cittadino straniero, a determinate condizioni, di opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia e di ottenere un permesso di dimora. Ritiene che la decisione impugnata violi le garanzie del menzionato disposto convenzionale, poiché si ripercuoterebbe sulle relazioni con S__________.

Ci si potrebbe invero chiedere se, nella fattispecie, siano soddisfatte le condizioni affinché l'art. 8 CEDU sia applicabile, se il legame del ricorrente con la figlia cittadina svizzera sia stretto, intatto ed effettivamente vissuto (cfr. DTF 130 II 281 consid. 3; 127 II 60 consid. 1d/aa).

Sia come sia, la questione può rimanere aperta, dal momento che il gravame si rivela in ogni caso infondato nel merito.

3.2. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU se la stessa è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Se un permesso di soggiorno possa essere rilasciato - o rinnovato - in base all'art. 8 CEDU è una questione che va vagliata effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco (DTF 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 1 consid. 3c, 22 consid. 4a).

Il cittadino straniero che non ha la custodia dei figli può, già di per sé, vivere soltanto in misura limitata le relazioni con la prole, ossia unicamente nel quadro dell'esercizio del diritto di visita riconosciutogli. A questo scopo non è indispensabile che egli viva stabilmente nello stesso paese del figlio e che disponga pertanto di un'autorizzazione di soggiorno in detto stato. Di principio, il diritto di visita non implica quindi un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole; le esigenze dell'art. 8 CEDU risultano rispettate già se il diritto di visita può venir esercitato nell'ambito di soggiorni di breve durata, adattandone se del caso le modalità (durata e frequenza). Un diritto all'ottenimento di un permesso di dimora può semmai sussistere solo se i rapporti con i figli sono particolarmente intensi dal profilo economico ed affettivo, se questi rapporti non potrebbero venir mantenuti a causa della distanza del paese d'origine del genitore e se il comportamento di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (sentenza 2A.459/2005 del 10 gennaio 2006 consid. 4.1 e numerosi rinvii).

Soltanto a queste condizioni l'interesse pubblico ad una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri e d'immigrazione non risulta prevalente (DTF 120 Ib 1 consid. 3c; sentenza 2A.459/2005 citata e riferimenti).

3.3. In concreto, quando RI 1 ha lasciato l'abitazione coniugale, sua figlia aveva poco meno di 2 anni. Ella è stata affidata alle cure della madre, la quale esercita sulla medesima l'autorità parentale (v. decreto supercautelare 27 febbraio 2006 del Segretario assessore __________).

Dal canto suo, il ricorrente è tenuto a versare alla figlia un contributo alimentare di fr. 900.– mensili, obbligo che finora egli è riuscito tutto sommato a rispettare (doc. L: copia ricevute di versamento).

Inoltre l'insorgente beneficia nei confronti di S__________ di un diritto di visita di almeno una fine settimana ogni quindici giorni, una settimana a Natale e a Pasqua alternativamente, e due settimane durante le vacanze (doc. L: pto 4.3 della convenzione sulle conseguenze accessorie alla separazione, omologata dal Pretore il 15 maggio 2006; ricorso ad 3.1 pag. 5). Come ha rilevato il Consiglio di Stato nella decisione impugnata (ad. F. 3, pag. 6), al momento dell'omologazione della menzionata convenzione, quindi dopo tre mesi dalla separazione, non vi era ancora stato alcun contatto tra padre e figlia. Inoltre, dal verbale di udienza del 15 maggio 2006, risulta che la prima occasione per esercitare il diritto di visita sarebbe avvenuta presso l'asilo nido di via __________ a L__________ con la collaborazione di una terza persona.

Nelle descritte circostanze, poco importa che le difficoltà nell'instaurare e nel gestire la relazione genitoriale con la figlia sarebbero in una certa misura riconducibili ad un atteggiamento ostruzionistico della madre, come pretende l'interessato. In effetti, il legame del ricorrente con S__________ non può in ogni caso venir considerato come particolarmente intenso nel senso inteso dalla giurisprudenza, in quanto non va oltre al semplice esercizio di un diritto di visita ordinario. Le dichiarazioni (doc. M) di alcuni amici che attestano che il ricorrente si sarebbe sempre comportato correttamente ed amorevolmente con la figlia quando ha avuto l'opportunità di vederla, non permettono di giungere a conclusioni a lui più favorevoli.

Oltre a ciò, bisogna pure considerare che, durante il suo soggiorno in Svizzera, egli non ha avuto un comportamento irreprensibile. A causa del suo atteggiamento violento, con decreto d'accusa 19 aprile 2006 il Procuratore pubblico lo ha condannato a 10 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di un anno, per vie di fatto nei confronti della moglie: tra il mese di aprile 2004 e il 9 febbraio 2006 egli l'aveva più volte colpita con pugni, calci o con oggetti utilizzati come bastoni. Invano il ricorrente contesta ora alcuni aspetti della condanna. La decisione è cresciuta in giudicato e non può pertanto essere rimessa in discussione. Inoltre, contrariamente a quanto assume l'insorgente, il reato non può essere minimizzato in quanto è stato commesso nei confronti della madre di sua figlia, a più riprese, per di più nell'abitazione coniugale durante la loro convivenza.

3.4. Alla luce di quanto precede, bisogna ritenere che l'attuale relazione con S__________ non è in ogni caso sufficiente per considerare l'interesse privato di RI 1 prevalente su quello pubblico al suo allontanamento.

Inoltre il ricorrente risiede regolarmente in Svizzera da poco meno di tre anni, ciò che permette di considerare il suo soggiorno di breve durata, e ha i suoi principali legami sociali e familiari in India, dove soggiornava prima di giungere in Svizzera all'età di 27 anni.

Certo, tenuto conto della lontananza, la partenza alla volta del suo paese d'origine gli renderà l'esercizio del diritto di visita alla figlia più problematico, così come l'obbligo di continuare a versarle fr. 900.– a titolo di alimenti. Il suo rientro non è tuttavia atto a creargli ostacoli insormontabili. Da una parte, il pto 4.2 della convenzione prevede che, qualora la madre dovesse direttamente percepire gli assegni familiari ordinari, il contributo alimentare sarà ridotto in modo corrispondente. Per quanto riguarda il suo diritto di visita, egli potrà, con i dovuti adeguamenti, continuare ad esercitarlo nell'ambito di soggiorni turistici. Va osservato che il Tribunale federale ha recentemente considerato esigibile l'esercizio di tale diritto relativo proprio a un cittadino indiano cui non era stato rinnovato il permesso di dimora e doveva rientrare nel paese d'origine (STF 2A.537/2006, del 30 ottobre 2006, consid. 2.3). Inoltre egli potrà eventualmente richiedere l'aiuto di un curatore educativo e di persone o strutture qualificate per regolare al meglio il suo diritto di visita e tenere regolari contatti con la figlia. In tal modo, nonostante la sua lontananza, il suo legame con S__________ sarà preservato.

  1. In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, nella misura in cui è applicabile nel caso di specie.

Su tutti questi aspetti, nemmeno la sentenze menzionate dal ricorrente, rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Boltif c. Svizzera del 2.8.2001, Ric. n. 54273/00; Berrehab del 21.6.1988, Serie A vol. 138 pag. 14) e dal Tribunale federale (DTF 120 Ib 1) permettono di giungere a conclusioni a lui più favorevoli, in quanto vertono su delle fattispecie diverse dalla presente.

  1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di adozione di provvedimenti cautelari (art. 21 PAmm) al momento della scadenza del permesso di dimora (20 novembre 2006) per poter continuare a soggiornare nel nostro cantone durante la procedura ricorsuale diviene priva di oggetto.

Tassa e spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico del ricorrente.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

  4. Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Zitate

Gesetze

9

CEDU

  • art. 8 CEDU

LALPS

  • art. 10 LALPS

LDDS

  • art. 7 LDDS

OG

  • art. 101 OG

PAmm

  • art. 18 PAmm
  • art. 21 PAmm
  • art. 28 PAmm
  • art. 43 PAmm
  • art. 46 PAmm

Gerichtsentscheide

9