Incarto n. 52.2005.330
Lugano 17 ottobre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dalla segretaria:
Micol Morganti, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 ottobre 2005 della
RI 1
contro
la decisione 6 settembre 2005 (n. 4274) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 28 giugno 2005 con cui il CO 4, ha autorizzato CO 2 ad acquistare il fondo agricolo n. __________ RF di __________ di proprietà di CO 1;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
che in data 24 maggio 2005 sul FU (FU n. 41 pag. 3549) è apparso un pubblico bando per la messa in vendita del fondo agricolo n. __________ RF di __________ avente una superficie pari a mq 9'322 e su parte del quale è stato imposto un vincolo per posteggi a servizio dell'adiacente campo sportivo;
che il prezzo di vendita, ritenuto non esorbitante CO 4 e indicato nel suddetto bando, è di fr. 91'242.15;
che a tale bando hanno risposto, in particolare, CO 2 con un'offerta corrispondente al prezzo pubblicato sul FU e il RI 1, qui ricorrente, che ha però proposto di pagare per l'acquisto del fondo unicamente fr. 70'000.-;
che con decisione 28 giugno 2005 il CO 4, ha autorizzato la vendita del fondo agricolo a CO 2;
che il CO 5 ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dall'insorgente per mancanza di legittimazione a ricorrere;
che contro il predetto giudicato governativo il RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento; esso sostiene di aver partecipato al bando solamente per anticipare il perfezionamento della situazione di proprietà legata al vincolo di PR presente sul fondo e per scongiurare la speculazione fondiaria dei terreni agricoli;
considerato in diritto
che giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio l'adempimento dei presupposti processuali (art. 3 PAmm);
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 13 cpv. 2 della legge di applicazione alla legge federale sul diritto fondiario rurale del 2 dicembre 1996 (LALDFR);
che nella misura in cui contesta il giudizio di irricevibilità reso dal CO 5, la legittimazione del ricorrente è certa;
che il ricorso, tempestivo (art. 88 cpv. 1 LDFR), è dunque ricevibile in ordine;
che giusta l'art. 83 cpv. 3 seconda frase LDFR, contro il rilascio dell'autorizzazione possono interporre ricorso l'autorità cantonale di vigilanza, l'affittuario, nonché i titolari di diritti di compera o di prelazione e gli aventi diritto all'attribuzione;
che, adottando questa disposizione, il legislatore ha voluto restringere la cerchia delle persone generalmente abilitate a ricorrere (cfr. art. 48 lett. a PA e 103 lett. a OG; DTF 129 III 583); ciononostante suddetta norma giuridica non deve essere considerata esaustiva in relazione alle persone legittimate ad insorgere contro il rilascio dell'autorizzazione ma deve essere interpretata conformemente all'intenzione del legislatore (STF 5A.2/2000);
che quest'ultimo ha comunque voluto escludere dal novero degli insorgenti, i vicini, le organizzazioni di protezione della natura e dell'ambiente, come pure le organizzazioni professionali agricole (Yves Donzallaz, Commentaire de l'arrêt de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral du 4.4.2003, in: AJP 2004, pag. 195 segg.);
che il ricorrente non rientra nelle persone abilitate a ricorrere contro l'autorizzazione secondo l'art. 83 cpv. 3 LDRF, sia perché non fa evidentemente parte delle persone ivi elencate, sia perché non può rientrare nella categoria estesa dal legislatore stesso, che ha voluto negare la legittimazione ricorsuale a coloro che presentano un interesse puramente ideale, come nel caso di specie;
che, stante quanto suesposto, ci si potrebbe in ogni caso chiedere se il ricorrente potrebbe avvalersi dei criteri di legittimazione imposti dall'art. 103 OG, ritenuto che l'Alta Corte federale in alcune fattispecie ne ha tenuto conto (Yves Donzallaz, op. cit.);
che secondo l'art. 103 OG ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa;
che la legittimazione ricorsuale non compete soltanto al destinatario della decisione impugnata, ma altresì ai terzi che si trovano lesi direttamente nei loro legittimi interessi; anche i terzi devono comunque poter vantare una relazione rilevante o speciale con l'oggetto della controversia, che dev'essere valutata alla luce delle concrete circostanze del caso, e devono potersi prevalere di un interesse personale, immediato e attuale volto all'eliminazione di un pregiudizio materiale o ideale che la decisione potrebbe loro arrecare (Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad Art. 43, N. 13 e giurisprudenza ivi citata);
che il ricorrente non ha mai dimostrato di aver subito alcun pregiudizio e nemmeno di avere un interesse personale e attuale all'annullamento dell'autorizzazione; anzi, il medesimo ha espressamente dichiarato di aver presentato un'offerta per ragioni puramente ideali, a tutela di un interesse pubblico;
che, pertanto, la legittimazione ricorsuale non può essergli riconosciuta;
che, in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione governativa confermata;
che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 83 e 88 LDRF; 13 LALDFR; 103 OG; 3, 18, 43, 48, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
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terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente
La segretaria