Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2002.151
Entscheidungsdatum
16.05.2002
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2002.00151

Lugano 16 maggio 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 15 aprile 2002 di




tutti patr. da: avv. __________

contro

il bando del concorso __________ indetto dal Consiglio di Stato per le prestazioni di ingegneria riscaldamento, sanitario e ventilazione inerenti la costruzione della __________ di __________ (FU n. __________ pag. __________ seg.).

viste le risposte:

  • 25 aprile 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA);

  • 6 maggio 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il __________ il Consiglio di Stato ha indetto per il tramite del Dipartimento delle finanze e dell'economia un pubblico concorso, retto dal CIAP, per le prestazioni di ingegneria riscaldamento, sanitario e ventilazione inerenti la costruzione della __________ di __________ (FU n. __________ pag. __________).

Alla cifra 8 il bando stabiliva che "hanno diritto di partecipare al concorso tutti i professionisti con domicilio civile o professionale in Svizzera, iscritti al Registro svizzero degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici, livello A (REG A) o con titolo equipollente riconosciuto. Possono inoltre partecipare i professionisti con domicilio professionale o civile negli stati firmatari dell'accordo Gatt, nei quali è applicato il principio di reciprocità. In tale caso, annesso al concorso dovrà essere presentata una copia del documento comprovante l'abilitazione all'esercizio della professione nel Paese di domicilio o il titolo equivalente a quello richiesto ai concorrenti domiciliati. Si precisa che, qualora lo studio prescelto dovesse risultare uno con domicilio fuori dal Cantone Ticino, il Committente si riserva il diritto di obbligare il concorrente ad associarsi ad uno studio di architettura o d'ingegneria (a seconda del tipo di mandato) di sua scelta, domiciliato nel Cantone Ticino, quale suo rappresentante in loco".

B. Contro il bando di concorso sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo i ricorrenti citati in ingresso, titolari del certificato di maestria federale (REG. C), chiedendo l'annullamento della clausola che limita la partecipazione ai professionisti iscritti al livello A del succitato registro.

A mente dei ricorrenti la limitazione non sarebbe giustificata né dalle particolarità della commessa, né dai principi generali della legislazione sugli appalti. Secondo la norma SIA 108, allegano, il grado di difficoltà per le scuole medie varierebbe tra 0.8 (riscaldamento e ventilazione) e 0.9 (prestazioni elettriche e sanitarie). Si tratterebbe, a loro avviso, di "un progetto semplice, con standard tecnici semplici, con limitate connessioni tra le discipline, con un limitato impegno dell'ingegnere in rapporto all'impegno del disegnatore e del costruttore, con poche condizioni e prescrizioni, con poche responsabilità dell'ingegnere e con conoscenze professionali specifiche appena necessarie". La controversa limitazione procederebbe da un esercizio abusivo del potere discrezionale di cui dispone il committente e violerebbe il diritto sotto il profilo della parità di trattamento e della promozione di un'efficace concorrenza, stante che soltanto quattro studi d'ingegneria ticinesi risponderebbero a questi requisiti.

C. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione della logistica del DFE con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 CIAP e 4 DLACIAP.

Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti a contestare la clausola del concorso, che esclude dalla partecipazione i professionisti che come loro sono titolari unicamente di un certificato di maestria federale (REG. C). In questa misura, i ricorrenti hanno in effetti un interesse degno di protezione all'annullamento della restrizione. Non essendo possessori di un titolo di studio del livello B del registro, non sono invece abilitati a contestare anche l'esclusione di questa categoria di professionisti.

Nei limiti suindicati, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

  1. Giusta il § 19 DirCIAP, il committente stabilisce criteri oggettivi e le prove da indicare per il giudizio dell'idoneità degli offerenti. Questi criteri concernono, in particolare, l'efficienza finanziaria, tecnica ed organizzativa.

Nella determinazione dei criteri di idoneità il committente fruisce di un ampio potere discrezionale. I criteri devono comunque essere fissati sulla base di parametri oggettivi, apparire adeguatamente rapportati all'importanza della commessa e rispettare i principi generali che governano la materia. Essi non devono in particolare ostacolare un'efficace concorrenza (art. 1 cpv. 2 lett. a CIAP).

Procedendo da apprezzamento, la scelta dei criteri d'idoneità operata dal committente può essere censurata da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto (art. 61 PAmm). Censurabili da questo profilo sono quindi soltanto quei criteri che si fondano su considerazioni estranee alla materia, che non permettono di esprimere un giudizio ponderato sulle attitudini dei concorrenti, che ledono il principio della parità di trattamento o che intralciano senza ragionevole motivo la libera concorrenza.

  1. Nell'evenienza concreta, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'importanza della commessa permettesse di circoscrivere la partecipazione al concorso ai professionisti iscritti al livello A del registro degli ingegneri e degli architetti o che sono detentori di un titolo di studio equipollente riconosciuto. Indirettamente, il committente ha quindi escluso i professionisti iscritti ai livelli B e C del registro. Ai fini del giudizio occorre unicamente verificare la legittimità dell'esclusione dei membri di quest'ultima categoria, che, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, non comprende i titolari della maestria federale (art. 55 e 56 LFPr, RS 412.10), bensì i titolari di un attestato rilasciato dalle scuole dei tecnici (tecnici ST, art. 58 LFPr) ed i professionisti che hanno superato gli esami di ammissione al REG.

Orbene, la commessa in esame ha per oggetto le prestazioni professionali relative alla progettazione degli impianti di riscaldamento, sanitari e di ventilazione occorrenti all'edificio che ospiterà la nuova __________ di __________. Dagli atti prodotti dal committente su supporto informatico, emerge che si tratta di un'opera di notevoli dimensioni (40'992 mc), comprendente un blocco aule, un blocco amministrativo ed un blocco palestra, che è destinata ad ospitare 400 allievi e che comporta un investimento di 24 milioni di franchi.

Le esigenze che un simile intervento pone a livello di progettazione degli impianti di riscaldamento, sanitari e di ventilazione non possono essere sottovalutate. In quest'ottica, del tutto legittima appare la decisione del committente di limitare la partecipazione alla gara ai professionisti che offrono sufficienti garanzie di preparazione e di esperienza, escludendo gli operatori iscritti al REG C, che in quanto titolari di un diploma di tecnico ST sono abilitati ad assumere unicamente compiti tecnici e funzioni dirigenziali a livello medio (cfr. art. 58 cpv. 1 LFPr).

La controversa limitazione, in quanto riferita agli iscritti al livello C del registro, non appare per nulla insostenibile. Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, essa appare adeguatamente commisurata all'importanza dell'opera ed alle difficoltà che questa pone ai fini della progettazione degli impianti di riscaldamento, sanitari e di ventilazione. Anche ad un profano appare evidente che non si tratta di un'opera, che, come a torto pretendono i ricorrenti, può essere progettata da parte di professionisti in possesso di un bagaglio di "conoscenze professionali specifiche appena necessarie".

Stando così le cose, si può senz'altro escludere che la controversa limitazione proceda da un esercizio abusivo, in quanto lesivo della parità di trattamento, del potere d'apprezzamento che il § 19 DirCIAP riserva al committente ai fini della determinazione dei criteri d'idoneità.

Essendo il concorso aperto a livello internazionale, la limitazione in oggetto non ostacola d'altro canto la libera concorrenza.

  1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando la decisione impugnata, siccome immune da violazioni del diritto.

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP, 4 DLACIAP, § 19 DirCIAP; 55, 56, 58 LFPr; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti in solido.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Zitate

Gesetze

9

CIAP

  • art. 1 CIAP
  • art. 15 CIAP

DirCIAP

  • § 19 DirCIAP

DLACIAP

  • art. 4 DLACIAP

LFPr

PAmm

  • art. 18 PAmm
  • art. 61 PAmm