Incarto n. 52.2001.00363
Lugano 10 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 ottobre 2001 di
patr. dallo studio legale __________
contro
la risoluzione 18 settembre 2001 (n. 4409) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 3 agosto 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di minaccia di espulsione;
viste le risposte:
24 ottobre 2001 del Consiglio di Stato,
7 novembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 6 giugno 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio della cittadina italiana __________ (1961), residente in Svizzera dal 1973, e ha deciso di rimpatriarla. In sostanza, l'autorità le ha rimproverato di essere in maniera continua e rilevante a carico dell'assistenza pubblica, contraendo in Ticino un debito complessivo di fr. 105'107.70 in circa 4 anni, cui si aggiungevano i fr. 650'000.– ottenuti nel canton __________ dal 1986, e di essere incapace di adattarsi all'ordinamento elvetico (art. 10 cpv. 1 lett. b/d LDDS). La risoluzione dipartimentale, confermata sia dal Consiglio di Stato sia dal Tribunale cantonale amministrativo, è stata annullata il 7 maggio 2001 dal Tribunale federale, che l'ha ritenuta sproporzionata alle circostanze, in quanto vi erano le premesse per considerare l'insorgente finanziariamente autonoma. L'alta Corte ha rilevato, da una parte, che la ricorrente non aveva invero fatto tutto il possibile per rendersi autosufficiente e non aveva mai tentato realmente di rimborsare nemmeno una minima parte dei debiti assistenziali da essa contratti; dall'altra, ha tenuto conto che una delle cause che avevano condotto __________ all'indigenza era la sua difficile situazione familiare e sociale, che essa aveva ripreso a lavorare e che dal maggio 2000 non era più a carico dello Stato. Visto pure che non aveva mai dato adito a lagnanze durante il suo soggiorno in Svizzera, il Tribunale federale ha ritenuto più adeguato infliggere a __________ un provvedimento più tenue del rimpatrio, ovvero una minaccia di espulsione. Ha quindi rinviato gli atti alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché pronunciasse un ammonimento nei confronti della stessa.
B. Il 3 agosto 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha minacciato __________ di espulsione e l'ha ammonita con l’avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative, adducendo questi motivi:
"Tenuto conto che, da tempo, la signora __________ riceve prestazioni dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, __________, per complessivi fr. 105'107.70, che si aggiungono al totale complessivo di fr. 650'000.– circa, percepiti dall'anno 1986 a tutt'oggi. Osservato come la stessa non abbia sinora provveduto a rifondere le citate prestazioni all'Ufficio in questione. Precisato che se la situazione attuale dovesse perdurare anche oltre il mese di novembre 2001, nei confronti dell'interessata verrà emesso un provvedimento amministrativo (art. 10 LDDS). Con la presente prendete quindi atto delle relative conseguenze".
La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16 cpv. 3 ODDS e 3 RLALPS.
C. a) Contro la decisione di ammonimento __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendogli di annullarla. Ha ritenuto che il dipartimento avesse travalicato la portata della sentenza del Tribunale federale. Ha sottolineato che non era più in assistenza dal maggio 2000 e che il dipartimento non poteva rimproverarle di non aver ancora rimborsato le prestazioni che aveva ottenuto dallo Stato, perché non è un motivo di espulsione previsto dall'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS. Ha quindi ritenuto che non potesse fare altro che impugnare la decisione di ammonimento per evitare di essere rimpatriata dopo il mese di novembre 2001. Con domanda pedissequa al gravame, la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
b) Con giudizio 18 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. L'Esecutivo cantonale, dopo aver rilevato che da tempo la ricorrente non era effettivamente più a carico dell'assistenza pubblica, ha ritenuto che la stessa fosse comunque tenuta a rimborsare il debito contratto in virtù dell'art. 33 LAS. Ha quindi concluso che, nonostante l'infelice formulazione, la decisione di ammonimento nei confronti di __________ fosse immune da violazioni del diritto. La domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. In sostanza, la ricorrente riprende e sviluppa gli argomenti che aveva esposto dinnanzi al Consiglio di Stato. Anche in questa sede postula l'assistenza giudiziaria.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante giurisprudenza dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro una decisione d'espulsione, rispettivamente, di minaccia dell'espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LDDS (STF inedita 25 gennaio 1999 in re P. consid. 2b; DTF 96 I 266 consid. 1). E' dunque data anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. Va in primo luogo rilevato che, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, il Tribunale federale ha fondato il giudizio non solo sulla scorta dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, ma anche della lett. b della medesima disposizione legale (v. consid. 4c, pag. 14). Poste queste premesse, il 7 maggio 2001 l'alta Corte federale ha ritenuto che fosse più proporzionato emanare nei confronti di __________ un ammonimento, anziché una decisione di rimpatrio. Ha rilevato che la ricorrente non aveva fatto tutto il possibile per rendersi autosufficiente e non aveva mai realmente tentato di rimborsare una minima parte del debito assistenziale da essa contratto. Dall'altra, ha tenuto conto che __________ era caduta nell'indigenza segnatamente a causa della sua difficile situazione familiare e sociale, che non aveva mai dato adito a lagnanze durante il suo soggiorno in Svizzera, che non era più a carico dell'assistenza pubblica dal maggio 2000 e che vi erano le premesse affinché si rendesse finanziariamente autonoma.
2.3. Il 3 agosto 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha ammonito __________, rimproverandole di essere ancora a carico dello Stato e di non aver ancora rimborsato le relative prestazioni. L'ha quindi minacciata di espulsione, se tale situazione si fosse protratta oltre il mese di novembre 2001. Il 18 settembre 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione impugnata. Ha rilevato che, da mesi, __________ non era effettivamente più a carico dell'assistenza pubblica. Ha tuttavia ritenuto che l'ammonimento fosse giustificato, in quanto il dipartimento non aveva fatto altro che applicare quanto stabilito in maniera vincolante dal Tribunale federale.
2.4. La risoluzione del Dipartimento delle istituzioni dev'essere confermata. La proporzionalità della misura dell'ammonimento era difatti già stata sancita dal Tribunale federale nella sentenza del 7 maggio 2001 (consid. 4c, pag. 14). E' certamente vero che, per applicare fedelmente la decisione dell'alta Corte federale, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione avrebbe dovuto limitarsi ad avvertire __________ di non cadere più in futuro a carico dello Stato. La circostanza secondo cui il dipartimento abbia invece addotto altri argomenti, non pertinenti, non permette comunque di annullare il provvedimento, senz'altro giustificato nel principio. D'altra parte all'insorgente rimane sempre riservato il diritto di impugnare i provvedimenti che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione dovesse eventualmente adottare, in futuro, nei suoi confronti.
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 6, 10, 11 LDDS; 16 ODDS; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
Non si prelevano né tasse né spese.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario