Incarto n. 52.96.00111 DP 102/96 cm
Lugano 8 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 maggio 1996 di
contro
la decisione 26 aprile 1996 del Dipartimento delle Finanze e Economia (DFE) in materia di autorizzazioni per lavoro festivo;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decreto del 3 aprile 1996 il Consiglio di Stato ha modificato gli art. 9 e 10 del regolamento alla legge cantonale sul lavoro (RLCL), estendendo l'elenco dei comuni considerati come zone di confine ai sensi dell'art. 22 della legge cantonale sul lavoro (LCL) ed includendo altre categorie di negozi nel novero dei commerci abilitati a prolungare gli orari di apertura.
Con la modifica dell'art. 10 lett. f) RLCL, il Governo ha in particolare disposto che nelle zone di confine i "negozi di abbigliamento, maglieria, calzature, pelletteria, biancheria e lingeria, accessori, profumeria e cosmetici, orologeria e bigiotteria, cristalleria, casalinghi, articoli ricordo, articoli fotografici e ottici, apparecchi radio, televisione, audio e video, dischi e videocassette, articoli sportivi, giocattoli, libri e cartoleria" possono rimanere aperti le domeniche e nei giorni festivi ufficiali, in base ad un'autorizzazione rilasciata dal DFE dietro esplicita richiesta dell'interessato (cfr. BU 1996, 85 - 87).
Sulla scorta di queste nuove disposizioni, __________ ha ottenuto dal DFE un'autorizzazione ad aprire i propri negozi di , __________ e __________ (), esclusi quelli di generi alimentari durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali, dalle ore 11.00 alle ore 19.00, per un periodo di sei mesi a partire dal 14 aprile 1996. L'autorizzazione, pubblicata sul FUCT (no. /, pag. 2968) con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, non è stata impugnata.
B. Il 17 aprile 1996, il __________ (__________) ha inoltrato all'Ispettorato del lavoro un esposto con il quale chiedeva all'autorità cantonale di stabilire, mediante decisione formale, se i negozi suddetti potessero impiegare il proprio personale di domenica e nei giorni festivi, senza avere preventivamente ottenuto un'autorizzazione in tal senso dalle competenti istanze.
C. Con atto del 26 aprile 1996 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha evaso l'istanza, affermando in sostanza che __________ può impiegare il proprio personale anche durante le aperture festive, senza alcuna ulteriore autorizzazione particolare. Trattandosi di tre commerci situati nella zona di confine e destinati a soddisfare le esigenze del turismo, un simile diritto le deriverebbe già dalle disposizioni cantonali che permettono di tenere aperti i negozi nei giorni festivi.
A mente dell'autorità dipartimentale l'ordinamento vigente a livello federale e cantonale permetterebbe alle aziende delle regioni turistiche e delle zone di confine che provvedono ai bisogni del turismo di impiegare senza particolari autorizzazioni anche manodopera femminile e giovani al di sopra dei 16 anni durante le domeniche e i giorni festivi.
D. Contro la predetta determinazione dipartimentale, il __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, che venga fatto divieto al__________ __________ di impiegare manodopera per il lavoro festivo nei predetti centri commerciali senza aver ottenuto un'esplicita autorizzazione in tal senso dall'amministrazione cantonale. In via subordinata, nel caso in cui la risposta 26 aprile 1996 del DFE non dovesse essere considerata come una decisione impugnabile, l'insorgente postula invece che venga accertata l'esistenza di un diniego di giustizia formale e che quindi venga fatto ordine all'Ispettorato del lavoro o ad altra autorità competente di pronunciarsi formalmente sui quesiti posti dal sindacato con l'esposto del 17 aprile 1996.
Dissentendo dalle tesi sviluppate dal DFE nel suo scritto del 26 aprile 1996, il SEI sostiene in sostanza che l'autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Stato al__________ __________ per il prolungamento degli orari di apertura dei negozi in deroga a quanto stabilito agli art. 20 e 21 LCL non abilita automaticamente la beneficiaria ad impiegare manodopera durante le aperture domenicali e festive. Sia per l'impiego di personale maschile, sia per l'impiego di personale femminile e di giovani nei giorni festivi sarebbe necessario un ulteriore permesso dell'Ispettorato del lavoro.
Sempre secondo il ricorrente, alla fattispecie in esame non sarebbero neppure applicabili le norme riservate alle aziende delle regioni turistiche e delle località di confine dall'ordinanza 2 per l'esecuzione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (OLL 2). Provvedendo prevalentemente ai bisogni della popolazione locale e non del turismo, i tre commerci in esame non potrebbero a suo avviso beneficiare delle facilitazioni previste dalla legge in ordine all'impiego di manodopera.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il DFE, sia __________.
a) Il Dipartimento ribadisce le tesi esposte nella determinazione censurata e ne conferma le conclusioni. Aggiunge comunque che il diverso trattamento della manodopera femminile rispetto a quella maschile, prospettato dal __________ nel suo ricorso, comporterebbe una discriminazione incompatibile con il principio costituzionale della parità tra uomo e donna, sancito dall'art. 4 cpv. 2 Cost.
b) L__________ __________ contesta dal canto suo le argomentazioni sviluppate dall'insorgente, condividendo le conclusioni alle quali è pervenuto il Dipartimento.
Secondo la resistente lo scritto 26 aprile 1996 del DFE non costituirebbe una decisione impugnabile. Ma anche nell'ipotesi che a tale le scritto venga riconosciuto carattere di decisione, quest'ultima sarebbe comunque nulla per violazione di fondamentali diritti procedurali, non avendo la resistente mai avuto l'opportunità di prendere posizione sull'esposto inoltrato dal __________.
Considerato, in diritto
1.1. Ai fini del giudizio occorre anzitutto stabilire se nello scritto 26 aprile 1996 del DFE siano ravvisabili gli estremi di una decisione impugnabile.
Per principio, il ricorso è infatti proponibile soltanto contro decisioni dell'autorità amministrativa, ovvero contro provvedimenti concreti attraverso i quali l'autorità, agendo quale titolare del pubblico potere e con atto d'imperio, crea, modifica, sopprime un determinato rapporto giuridico tra il cittadino e lo Stato o si pronuncia in modo vincolante sulla sua esistenza od inesistenza (cfr. art. 5 PA, Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N. 35 B I seg.; Scolari, Diritto amministrativo, N. 200; RDAT 1988, no. 14, consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
La decisione può dunque essere anche un atto unilaterale, mediante il quale l'autorità, rispondendo ad un attuale e oggettiva necessità di chiarire una controversa situazione di diritto, si limita ad accertare in modo vincolante per le parti interessate i loro diritti e doveri nell'ambito di una concreta fattispecie. La decisione di accertamento può essere emanata anche in assenza di una norma legale che lo preveda esplicitamente. Occorre comunque che la parte che la sollecita dimostri di essere portatrice di un interesse degno di protezione e che all'adozione di un simile provvedimento non si oppongano preminenti interessi privati o pubblici (cfr. Imboden/Rhinow, op. cit., N 36. B I seg.).
Ora, lo scritto 26 aprile 1996 del DFE, qui dedotto in giudizio, risponde a tutti i requisiti posti da dottrina e giurisprudenza per essere considerato ad ogni effetto come una decisione di accertamento (negativa), mediante la quale l'autorità cantonale ha stabilito che __________ non è tenuta a richiedere alcuna autorizzazione per impiegare personale maschile e femminile durante le aperture domenicali e festive dei suoi negozi di __________, __________ e __________.
1.2. La competenza del Tribunale amministrativo discende dall'art. 26 cpv. 2 LCL. Oggetto dell'impugnativa non è un provvedimento mediante il quale viene autorizzata l'apertura domenicale dei negozi. Controversa è la legittimità dell'impiego di manodopera durante queste aperture festive. Si tratta quindi di un provvedimento dell'autorità dipartimentale fondato sulla legge federale sul lavoro (LL) e non sulle disposizioni della LCL relative all'apertura dei negozi.
La legittimazione attiva del ricorrente è incontestabilmente data dall'art. 58 cpv. 1 LL (DTF 116 Ib 270 seg. consid. 1a).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Considerata la natura delle questioni poste a giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Non è invero compito specifico di questo tribunale quello di porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori. Ad eventuali lacune nell'accertamento dei fatti potrà semmai essere posto rimedio mediante rinvio all'autorità inferiore per nuova decisione previa assunzione delle prove mancanti (cfr, art. 65 cpv. 2 PAmm).
L'apertura e la chiusura dei negozi è invece regolata dal diritto cantonale in base a disposizioni di polizia (art. 17-25 LCL) che non perseguono direttamente la protezione dei lavoratori (cfr. art. 71 lett. c LL; DTF 97 I 499 seg.; ZBl 1987, 454 consid. 6 ; Hug, Commentaire de la LT, ad art. 71-74; Berenstein, Les compétences du législateur cantonal en matière de protection des travailleurs sous le régime de la LT, in Mélanges Henri Zwahlen, 214 seg.).
A livello di applicazione pratica, le disposizioni di diritto federale sulla durata del lavoro e del riposo interagiscono con quelle di diritto cantonale sull'apertura e chiusura dei negozi. Le norme disciplinanti l'apertura dei negozi non liberano in ogni caso il datore di lavoro dall'osservanza della legislazione federale circa la durata del lavoro e del riposo dei lavoratori (art. 19 LCL).
3.1. In base alla legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (LL) il lavoro di domenica è di principio vietato (art. 18 cpv. 1 LL). I cantoni possono parificare alla domenica un massimo di 8 giorni festivi l'anno (art. 18 cpv. 2 LL). In base a questa riserva, il canton Ticino ha parificato alle domeniche le feste di Capodanno, Epifania, Lunedi di Pasqua, Ascensione, Assunzione, Ognissanti, Natale e S. Stefano (art. 4 LCL).
Sebbene il lavoro domenicale, a differenza di quello notturno, non abbia conseguenze dirette sulla salute del lavoratore, la sua incidenza sul piano sociale e culturale è molto importante. Non solo perché la domenica è giorno sacro secondo la tradizione cristiana e mantiene tuttora tale significato per una parte della popolazione, ma, soprattutto, perché l'istituzione di una medesima giornata libera per tutti permette ai lavoratori di fruire di un momento di svago e di riposo al di fuori della frenesia del lavoro di ogni giorno. Il tempo libero comune rende inoltre possibile, in larga misura, la comunicazione e i contatti all'interno della famiglia e verso l'esterno (DTF 116 Ib 270, consid. 4a, pag. 275). Per tutte queste ragioni, il legislatore federale ha voluto limitare il lavoro domenicale in modo ancora più restrittivo di quello notturno (DTF 120 Ib 332, consid. 3a pag. 333).
Il divieto sancito dall'art. 18 LL non è tuttavia assoluto.
In base all'art. 19 cpv. 1 LL, l'autorità cantonale competente può infatti concedere deroghe di natura temporanea, se vi è un urgente bisogno. La deroga è subordinata al consenso del lavoratore ed alla concessione di un supplemento salariale di almeno il 50%.
L'autorità cantonale competente può inoltre permettere alle aziende non industriali di lavorare regolarmente o periodicamente la domenica se ciò è indispensabile per motivi tecnici od economici (art. 19 cpv. 2 LL).
3.2. Avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 27 LL, il Consiglio Federale ha introdotto mediante ordinanza alcune agevolazioni per determinate categorie di aziende situate nelle regioni turistiche e nelle località di confine, che provvedono ai bisogni del turismo (art. da 41 a 44 OLL 2).
Fra le varie facilitazioni previste da tali norme, l'art. 41 cpv. 1 lett. a OLL 2 dispone che per i negozi di vendita situati in queste regioni e località non valgono gli art. 10 cpv. 2 LL (richiesta di autorizzazione per lo spostamento del lavoro diurno) e 19 cpv. 1 e 2 LL (autorizzazione in deroga al divieto di lavoro domenicale). Nella misura in cui sono destinati al turismo, in questi negozi il datore di lavoro può dunque, senza alcun permesso, impiegare manodopera nei giorni festivi, se ciò è consentito dalle prescrizioni (cantonali) sugli orari di apertura e di chiusura dei negozi.
Sono considerate regioni turistiche ai sensi dell'OLL 2 quelle designate all'art. 4 cpv. 1 lett. t) dell'ordinanza di esecuzione alla legge sul promovimento del credito all'industria alberghiera e alle stazioni climatiche (art. 41 cpv. 2 OLL 2). Per il Ticino, diversamente da quanto stabilito dall'art. 7 RLCL per l'apertura e la chiusura dei negozi, è considerato regione turistica l'intero territorio cantonale tranne i distretti di __________ e di __________ e i comuni di __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ __________, __________, __________ e __________.
La legislazione federale non definisce per contro cosa si debba intendere per "località di confine". La questione si pone per quelle località situate in prossimità della frontiera, che, pur non essendo incluse in una regione turistica, vantano nondimeno un certo movimento turistico. L'elenco dei comuni considerati "zone di confine" stabilito dall'art. 9 RLCL per l'apertura e la chiusura dei negozi può fornire utili indicazioni al riguardo.
Per "bisogni del turismo" sono invece da intendere le necessità di quelle persone che a scopi ricreativi o culturali si spostano, viaggiano e semmai soggiornano temporaneamente fuori dei loro luoghi di residenza abituale. Determinate esigenze del turismo si distinguono chiaramente da quelle della popolazione locale. Altre sono invece del tutto simili. Le esigenze del turismo non hanno infatti per oggetto soltanto l'acquisto di beni di consumo di natura voluttuaria, destinati a rendere gradevole il soggiorno in una determinata località od a perpetuarne il ricordo, ma comprendono anche l'acquisto di beni di prima necessità volti magari soltanto ad agevolare il transito attraverso una determinata regione. E' un dato di fatto incontestabile che l'offerta di beni di consumo e di servizi costituisce un presupposto essenziale per la promozione e lo sviluppo del movimento turistico. Non rientra comunque nel concetto di turismo il cosiddetto "turismo della spesa", ossia lo spostamento di persone finalizzato esclusivamente all'acquisto di merci e di prodotti. Non possono di certo essere considerati turisti i ticinesi, che partendo dal luganese o dal Sopraceneri scendono di domenica nei centri commerciali della resistente all'unico scopo di approfittare dell'occasione per effettuare acquisti in giorno festivo, quando tutti gli altri negozi del cantone sono chiusi. Analogamente, non possono essere considerati "turisti" a sensi delle disposizioni qui in esame i clienti che giungono da oltre confine per gli stessi motivi e senza alcun altro intendimento all'infuori di quello di fare la cosiddetta "spesa" in giorno festivo. Il semplice passaggio della frontiera non basta per attribuire loro la qualifica di "turista".
Determinanti ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste dagli art. 41 seg. OLL 2 rimangono comunque le caratteristiche della singola azienda, che deve apparire prioritariamente destinata al soddisfacimento di esigenze specifiche del turismo.
Le disposizioni speciali dell'OLL 2 relative alle aziende delle regioni turistiche e delle località di confine (art. 41 - 44 OLL 2) non sono in effetti applicabili in modo generale a tutti i commerci situati all'interno di tali zone o località, ma solamente a quei negozi che provvedono effettivamente alle esigenze del turismo. Non possono quindi beneficiarne quei negozi di vendita che provvedono prevalentemente o esclusivamente ai bisogni della popolazione locale. In questo caso fanno stato le disposizioni ordinarie della LL e dell'OLL 1 (cfr. Bollettino UFIAML, Diritto del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, DLA, no. 2/3 a pag. 33 e segg.). Né possono beneficiarne i negozi destinati a promuovere il commercio nelle zone di confine indipendentemente dalle particolari necessità del movimento turistico.
3.3. La LL sottopone le donne ed i giovani ad una protezione accresciuta.
Sono considerati come "giovani" i lavoratori di ambo i sessi sino a 19 anni compiuti e gli apprendisti sino a 20 anni (art. 29 cpv. 1 LL). Per essi vale il divieto di lavoro notturno e domenicale (art. 31 cpv. 4 LL). Deroghe possono essere concesse nell'interesse della formazione professionale, per i giovani con più di 16 anni, se è uso nella professione e se la loro collaborazione si rende necessaria.
Il divieto di svolgere lavoro notturno o domenicale vale anche per le donne (art. 34 cpv. 3 LL).
In base all'art. 71 OLL 1, l'autorità cantonale può tuttavia concedere deroghe se ciò si rende indispensabile per la formazione professionale, se è usuale nella professione considerata, se è necessario per prevenire l'avaria di merci e se la collaborazione del personale femminile si rende necessaria per correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore.
L'impiego di donne e di giovani durante le aperture domenicali e festive necessita comunque sempre di un'autorizzazione specifica da parte dell'autorità cantonale.
Il semplice fatto che un negozio di vendita sia situato in una regione turistica o in una località di confine e risulti destinato a soddisfare le esigenze del turismo non basta ancora a rendere inapplicabili le norme contenute nella LL e nell'OLL 1 riguardanti la limitazione del lavoro notturno e domenicale per le donne e i giovani. L'art. 41 cpv. 1 lett. a) OLL 2 inibisce infatti soltanto l'applicabilità degli art. 10 cpv. 2 LL (spostamento dei limiti del lavoro diurno) e 19 cpv. 1 e 2 LL (deroghe al divieto di lavoro domenicale). Non introduce anche eccezioni all'applicazione dei principi generali sanciti dagli art. 31 cpv. 4 LL (divieto del lavoro notturno e domenicale per i giovani) e 34 cpv. 3 LL (divieto del lavoro notturno e domenicale per le donne). Queste disposizioni rimangono quindi pienamente applicabili (cfr. M. Schwarz - Gagg, Der Sonderschutz für jugendliche und weibliche Arbeitnehmer, pagg. 185 e 186, in: E. Naegeli, Einführung in Arbeitgesetz; Bollettino UFIAML, DLA 2/3 1995, pag. 33).
4.1. Giusta l'art. 20 cpv. 1 LCL, i negozi, gli spacci e le aziende di cui all'art. 17 LCL devono per principio rimanere chiusi nelle domeniche e nei giorni festivi considerati ufficiali dalla legislazione cantonale (cfr. DL concernente i giorni festivi nel Cantone del 10.7.34, RL 10.1.1.1.2).
Possono rimanere aperti soltanto i negozi di fiorai, le pasticcerie, le edicole e le stazioni di vendita di carburante (art. 20 cpv. 2 LCL).
In deroga al principio sancito dall'art. 20 cpv. 1 LCL il Consiglio di Stato può tuttavia autorizzare l'apertura festiva dei negozi in determinate località al fine di soddisfare le esigenze del movimento turistico o di facilitare il commercio nelle zone di confine (art. 22 cpv. 1 LCL).
Sempre in deroga al predetto obbligo di chiusura nei giorni festivi, il DFE può, dal canto suo, autorizzare l'apertura di determinati negozi in occasione di determinati giorni festivi particolari, manifestazioni, sagre ecc. oppure durante le feste di fine e principio d'anno, di Pasqua, Pentecoste e Ferragosto (art. 23 lett. b LCL).
Avvalendosi delle prerogative accordategli dall'art. 22 LCL il Consiglio di Stato ha precisato che tutti i comuni del cantone sono considerati zone turistiche ai fini della concessione di deroghe agli orari di apertura (art. 7 RLCL). Sempre in quest'ottica, ha inoltre stabilito che sono considerate zone di confine i comuni di ____________________ (art. 9 RLCL, BU 1996, 87).
Fondandosi ulteriormente sulla facoltà di deroga concessagli dall'art. 22 LCL, il Governo ha infine determinato le categorie di negozi delle zone di confine poste al beneficio di deroghe agli orari di apertura fissati dagli art. 20 e 21 LCL (art. 10 RLCL).
Conformemente alla lett. f) di tale disposizione, sino all'aprile di quest'anno, i negozi di maglieria, orologeria, biancheria, profumeria, cristalleria, articoli di ricordo, articoli fotografici ed ottici, apparecchi radio e dischi, confezioni articoli sportivi, giocattoli e cartoleria situati nelle zone di confine potevano restare aperti anche di domenica e nei giorni festivi dalle 0900 alle 1900 senza particolare autorizzazione.
Con la modifica del 3 aprile 1996 il Consiglio di Stato ha esteso l'elenco suddetto ad ulteriori categorie di negozi, ma ha assoggettato l'apertura domenicale e festiva ad autorizzazione del DFE, rilasciabile su esplicita richiesta, per un periodo di 6 mesi e rinnovabile di anno in anno, previa dimostrazione dell'attrattività economica dell'apertura domenicale. Gli emendamenti sono sopratutto destinati a rivitalizzare il commercio nelle zone di confine. Non sono di per sé rivolti a soddisfare accresciute esigenze turistiche. Si fondano quindi sulla seconda delle ipotesi alternativamente previste dall'art. 22 cpv. 1 LCL.
4.2. Con la decisione 14 aprile 1996 il DFE ha autorizzato __________ a tenere aperti i suoi negozi di __________, __________ e __________ durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali dalle 1100 alle 1900.
La decisione si fonda esclusivamente sulle disposizioni disciplinanti l'apertura e la chiusura dei negozi (art. 22 LCL e 9-10 RCL). Non prende in considerazione gli aspetti legati alla protezione dei lavoratori assicurata dalla LL e dall'OLL. Prova ne è che quale istanza di ricorso viene indicato il Consiglio di Stato come prevede l'art. 26 cpv. 1 LCL per la decisioni del DFE sull'apertura dei negozi e non il Tribunale cantonale amministrativo come invece prevede l'art. 26 cpv. 2 LCL per le decisioni fondate sulla LL.
Secondo l'autorità cantonale, l'autorizzazione a rimanere aperti di domenica e nei giorni festivi permetterebbe a questi negozi di fruire ipso iure dell'agevolazione prevista dall'art. 44 OLL 2. Potrebbero quindi senz'altro impiegare manodopera in deroga al divieto sancito dall'art. 18 LL. L'agevolazione non sarebbe circoscritta ai soli uomini, ma si estenderebbe anche alle donne ed ai giovani.
5.1. Ai fini del giudizio va anzitutto rilevato che i tre negozi della resistente, oltre a beneficiare dell'autorizzazione per l'apertura festiva, sono situati in regioni turistiche (__________) o in località di confine (__________e __________).
Anche dal profilo dell'ubicazione sono quindi date le premesse per l'applicazione dell'art. 41 OLL 2.
Resta quindi da stabilire se svolgono attività commerciali destinate a soddisfare le necessità del turismo
Ora, gli scarsi elementi di giudizio che emergono dagli atti e la sommaria conoscenza che questo tribunale ha degli empori in contestazione non consentono di accreditare la tesi del DFE. Né la vicinanza del confine, né la prossimità di svincoli autostradali permettono senz'altro di considerare questi stabilimenti commerciali come negozi di vendita destinati a soddisfare in misura preponderante i bisogni del turismo, ovvero di una clientela che si sposta per motivi di svago o culturali, transitando da queste località o soggiornandovi temporaneamente.
La stessa autorizzazione rilasciata dal DFE per l'apertura festiva dei negozi si fonda su disposizioni che sono state introdotte non allo scopo di tener conto delle mutate esigenze del turismo, bensì allo scopo di rivitalizzare il commercio di confine.
Nemmeno la resistente fornisce elementi atti a suffragare la tesi del DFE, rendendo verosimile che la clientela è costituita in prevalenza da turisti e non da acquirenti che vi si recano esclusivamente per sfruttare l'opportunità di effettuare i loro acquisti in giorno festivo.
In mancanza di indicazioni concrete sulle caratteristiche della clientela domenicale e festiva di questi centri commerciali, che permettano a questo tribunale di statuire con sufficiente cognizione di causa sull'adempimento della condizione posta dall'art. 41 cpv. 1 OLL 2 circa la vocazione turistica dei negozi, il ricorso va quindi accolto, annullando la determinazione impugnata e rinviando gli atti al DFE per nuova decisione previa completazione degli accertamenti e valutazione delle esperienze raccolte negli scorsi due mesi.
5.2. Perfettamente fondate sono comunque le censure che il sindacato ricorrente solleva in relazione all'accertamento contenuto nella determinazione censurata stante il quale la resistente potrebbe impiegare donne e giovani durante le aperture festive senza particolare autorizzazione.
Anche se i tre negozi in esame risultassero destinati a soddisfare le esigenze del turismo e potessero quindi beneficiare della facilitazione prevista dall'art. 44 OLL 2 per l'impiego di manodopera nei giorni festivi senza particolare autorizzazione, l'agevolazione non si estenderebbe alle summenzionate categorie di lavoratori, poiché l'art. 41 cpv. 1 lett. a OLL 2 non permette di derogare agli art. 31 cpv. 4 LL e 34 cpv. 3 LL.
Nel proprio allegato responsivo il DFE ha sostenuto che l'esclusione delle donne dal campo di applicazione degli art 41 - 44 OLL 2 violerebbe l'art. 4 cpv. 2 Cost in quanto in contrasto con la massima costituzionale della parità tra uomo e donna.
Di principio questa argomentazione è corretta. Tuttavia, come è stato rilevato nella sentenza pubblicata in DTF 116 Ib 270 e segg., ed in particolare al consid. 7, pag. 282 e segg., il legislatore federale ha, attraverso l'art. 34 cpv. 3 LL, chiaramente emanato una norma di legge che delega all'esecutivo il compito di regolare per ordinanza e in modo contrario al principio della parità dei sessi previsto dalla costituzione federale la questione inerente al lavoro notturno e domenicale delle donne.
Pertanto, il Tribunale federale, considerato che l'art. 113 cpv. 3 Cost. gli fa obbligo di applicare le leggi federali, ha concluso affermando che, benché discriminante nei confronti di un sesso, il principio che vieta di far svolgere lavoro alle donne di domenica e nelle ore notturne va rispettato, essendo semmai compito del legislatore federale quello di prevedere delle soluzioni normative che non contrastino con quanto disposto dall'art. 4 cpv. 2 Cost.
Al di là del suo tenore letterale, quanto stabilito dall'art. 113 cpv. 3 Cost vale non solo per il Tribunale federale, ma vincola pure ad ogni livello tutti i tribunali e tutte le autorità federali e cantonali (Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, II ed., pag. 10; Haller, Commentario alla Costituzione federale art. 113 no. 147 e segg.; DTF 121 II 465 e segg., consid. 2a pag. 467). Anche questo Tribunale non può di conseguenza far altro che prendere atto della volontà espressa dal legislatore federale e pronunciarsi di conseguenza.
Su questo specifico punto il ricorso va quindi accolto, stabilendo, in riforma dell'accertamento operato dal DFE, che la resistente __________ potrà impiegare personale femminile e giovani durante le aperture domenicali e festive dei negozi di __________, __________ e __________, solo dopo aver ottenuto dalle competenti autorità cantonali un apposito permesso alle condizioni contemplate dalle disposizioni della LL e dall'OLL 1.
Di regola, le decisioni amministrative emanate in violazione del diritto di essere sentito sono soltanto annullabili. La parte che lamenta un simile vizio procedurale deve quindi far valere le proprie ragioni mediante ricorso.
Ora, __________ non solo non ha impugnato la decisione del DFE dopo che ha avuto modo di prenderne conoscenza, ma ne ha addirittura chiesto la conferma. Ammette quindi implicitamente di non esser stata pregiudicata dal difetto che eccepisce.
A queste obiezioni non va pertanto dato ulteriore seguito.
L'evasione del gravame rende superfluo di entrare nel merito della domanda di provvedimenti cautelari formulata dall'insorgente.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Ritenuto che il DFE è comparso in causa soltanto per motivi derivanti dalla sua funzione e non per tutelare i suoi particolari interessi, tasse e spese vano poste a carico della resistente __________ nella misura in cui la stessa risulta parzialmente soccombente rispetto alle sue domande di giudizio.
Per questi motivi,
visti gli art. 4 cpv. 2, 113 cpv. 3 COST; 1, 18, 19, 27, 29 cpv. 1, 31 cpv. 4, 34 cpv. 3, 58 LL; 65, 71 OLL 1; 41, 42, 43 , 44 OLL 2; 4 cpv. 1 lett. t) Ordinanza di esecuzione alla legge sul promovimento del credito all'industria alberghiera e alle stazioni climatiche; 22, 23, 26 LCL; 1 cpv. 1, 7, 9 RLCL; 3, 18, 28, 65, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la decisione 26 aprile 1996 del Dipartimento delle finanze e dell'economia è annullata.
1.1. è accertato che, per le aperture domenicali e festive nei suoi negozi di , __________ e __________ (), __________ __________, __________, può impiegare personale femminile e giovani solo dopo l'ottenimento di uno specifico permesso da parte del DFE (Ispettorato del lavoro);
1.2. gli atti sono ritornati al DFE (Ispettorato del lavoro) per nuova decisione a sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 900,-- (novecento), sono a carico del__________ __________.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario