Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
4A_545/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
4A_545/2024, CH_BGer_004
Entscheidungsdatum
30.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_545/2024

Sentenza del 30 luglio 2025

I Corte di diritto civile

Composizione Giudici federali Kiss, Giudice presidente, Denys, May Canellas, Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento A.________ SA, patrocinata dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli, ricorrente,

contro

Cassa disoccupazione Cristiano Sociale Ticinese OCST, via Lavizzari 2, 6600 Locarno, patrocinata dall'avv. Gabriele Gilardi, opponente.

Oggetto contratto di lavoro,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 settembre 2024 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2024.53/73).

Fatti:

A.

A.a. Con contratto di durata determinata del 15 gennaio 2020 la A.________ SA ha assunto C.________, con la mansione di inserviente, dal 30 marzo al 18 ottobre 2020 con uno stipendio annuale lordo di fr. 52'533.--, pari a 13 mensilità di fr. 4'041.-- a cui andava aggiunto un importo di transizione di fr. 1'284.--, da versare con lo stipendio di giugno.

A.b. In ragione del protrarsi della crisi sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19, dei relativi decreti e dello slittamento della stagione turistica, il 18 marzo 2020 la A.________ SA ha informato i propri collaboratori che avrebbe proceduto "alla revisione di tutti i contratti stagionali, la cui efficacia è da considerarsi temporaneamente sospesa". Con scritto 31 marzo 2020 ha poi comunicato a C.________ l'invalidamento del contratto sulla base dell'art. 31 cpv. 1 CO e ha esonerato il dipendente dal fornire la prestazione lavorativa concordata. Con lettera 2 aprile 2020 il legale del lavoratore ha contestato l'esistenza delle condizioni per invalidare il contratto e ha invitato la A.________ SA a rivedere la sua posizione con l'avvertenza che in caso contrario sarebbero state adite le vie legali. Il 9 aprile 2020 la A.________ SA ha confermato l'invalidazione del contratto. Il 10 settembre 2020 il dipendente ha avviato una procedura di conciliazione.

A.c. Con petizione 20 aprile 2021 la Cassa disoccupazione Cristiano Sociale Ticinese, surrogata in alcune pretese salariali di C.________ (art. 29 cpv. 2 LADI), ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città la A.________ SA, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 17'944.75, importo corrispondente alle indennità di disoccupazione corrisposte. Il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 10'725.85, poiché ha ritenuto che la datrice di lavoro non era tenuta al pagamento del salario durante il periodo in cui vigeva il divieto di effettuare le corse turistiche, gli eventi e le corse speciali lacustri (e cioè fino all'8 giugno 2020).

B.

Con sentenza 10 settembre 2024 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto sia l'appello principale con cui la convenuta chiedeva la completa reiezione della petizione sia l'appello incidentale con cui l'attrice postulava l'integrale accoglimento della petizione. La Corte cantonale ha respinto sia la censura della convenuta secondo cui il lavoratore aveva accettato per atti concludenti la risoluzione del rapporto di lavoro sia la tesi dell'attrice secondo cui il rischio dovuto all'inattività causata dalla pandemia non doveva essere sopportato dal dipendente.

C.

Con ricorso in materia civile del 10 ottobre 2024 la A.________ SA postula in riforma della sentenza impugnata che la petizione sia integralmente respinta. Afferma che nella fattispecie vi è stata, come nella sentenza 4A_379/2022 del 28 giugno 2023, una risoluzione consensuale del contratto di lavoro, il dipendente non avendo offerto la sua prestazione lavorativa. Con risposta 13 novembre 2024 la Cassa disoccupazione Cristiano Sociale Ticinese propone la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale non si è determinata.

Diritto:

Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte parzialmente soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) concernente una controversia in materia di diritto del lavoro. Anche il valore di lite supera la soglia fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF, atteso che i valori dell'appello principale e adesivo vanno in concreto sommati (sentenza 4A_629/2009 del 10 agosto 2010 consid. 1.2.1).

Giova innanzi tutto rilevare che in concreto la causa si svolge fra un datore di lavoro e una cassa di assicurazione contro la disoccupazione. Giusta l'art. 29 LADI in caso di dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario, la cassa versa comunque l'indennità di disoccupazione (cpv. 1); con il pagamento, le pretese dell'assicurato passano alla cassa, nel limite dell'indennità giornaliera versata, ed essa non può rinunciare, tranne eccezioni che non si verificano in concreto, a far valere i suoi diritti (cpv. 2). Si tratta di un caso di surrogazione legale in cui la cassa acquisisce la qualità di agire per ottenere il versamento di un credito del lavoratore (FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2aed., n. 1141).

Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid. 2). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. In virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina le violazioni di diritti fondamentali solo se tali censure sono state sollevate e partitamente motivate. Ciò significa che la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 147 I 73 consid. 2.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4, con rinvii). Critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 148 I 104 consid. 1.5, con rinvii). Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. Può scostarsene o completarli solo se sono stati effettuati in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che in questo ambito significa arbitrario (art. 9 Cost.; DTF 149 II 337 consid. 2.3; 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze rigorose poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2, con rinvii; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). La parte che vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

3.1. La Corte cantonale ha ritenuto che la convenuta ha ammesso con il suo appello che la lettera 2 aprile 2020 è stata redatta in rappresentanza del lavoratore. Ha poi indicato che nel menzionato scritto l'avvocato aveva contestato l'esistenza delle condizioni che permettevano di invalidare il contratto di lavoro, invitato la datrice di lavoro a rivedere la sua posizione e aggiunto testualmente "che in caso contrario mi vedrò costretto ad adire le vie legali", ciò che ha poi fatto con istanza di conciliazione del 10 settembre 2020.

3.2. La ricorrente lamenta un'interpretazione arbitraria della predetta missiva, mettendo in dubbio che il lavoratore fosse rappresentato dall'avvocato che l'ha allestita e sostenendo che essa contiene unicamente un invito a rivedere la sua posizione.

3.3. Tale argomentazione, del tutto appellatoria e che non si confronta con l'ammissione del rapporto di rappresentanza effettuata nell'appello né con la minaccia di adire le vie legali, non soddisfa le esigenze di motivazione poste a un'ammissibile critica degli accertamenti di fatto effettuati dalla Corte cantonale. La presente sentenza si fonda pertanto sulla fattispecie riportata nella sentenza impugnata.

Giusta l'art. 334 cpv. 1 CO un rapporto di lavoro di durata determinata cessa senza la disdetta. Le parti hanno tuttavia la possibilità di porre termine di comune accordo a un contratto di durata determinata in ogni momento, purché non intendano in tal modo eludere una norma di diritto imperativo. Una tale risoluzione convenzionale non è sottoposta ad alcuna forma particolare e può anche avvenire in forma tacita (sentenze 4A_379/2022 del 28 giugno 2023 consid. 6.2.1; 4A_563/2011 del 19 gennaio 2012 consid. 4.1; 4C.397/2004 del 15 marzo 2005 consid. 2.1). Tuttavia il consenso da parte del lavoratore a una risoluzione convenzionale per atti concludenti non va ammesso alla leggera. Il datore di lavoro può in buona fede considerare data una tale volontà del lavoratore, solo se questa risulta in modo inequivocabile e senza alcun dubbio dal comportamento di quest'ultimo (DTF 102 Ia 417 consid. 3c; v. da ultimo sentenza 4A_57/2021 del 21 luglio 2021 consid. 3.2.3).

4.1. La Corte cantonale ha ritenuto che, contrariamente a quanto accaduto nella fattispecie posta a fondamento della sentenza 4A_379/2022 del 28 giugno 2023 in cui era stata riconosciuta una risoluzione convenzionale del rapporto di lavoro, il lavoratore si è opposto allo scioglimento del rapporto di lavoro, ragione per cui non è possibile ritenere che egli si sia semplicemente adeguato alla volontà della convenuta e abbia accettato per atti concludenti la risoluzione del contratto di lavoro.

4.2. La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere disconosciuto l'appena menzionata sentenza, riportando le critiche espresse dalla dottrina, e afferma che nella fattispecie sono dati i presupposti per dedurre la conclusione di un accordo di scioglimento del contratto di lavoro per atti concludenti. Infatti, dopo aver ricevuto il 9 aprile 2020 una risposta negativa alla sua contestazione della sussistenza delle condizioni per pronunciare un'invalidazione del contratto, il lavoratore si è immediatamente rivolto alla cassa di disoccupazione per la percezione delle relative indennità e non ha offerto la propria prestazione lavorativa.

4.3. In concreto, in ragione della contestazione 2 aprile 2020 della pretesa invalidazione del contratto di lavoro, la ricorrente non poteva in buona fede ritenere che il lavoratore avesse aderito alla sua volontà di risolvere il rapporto di lavoro e abbia concluso, per atti concludenti, un patto risolutorio. Ne segue che nemmeno su questo punto la sentenza impugnata viola il diritto federale.

Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella misura in cui risulta ammissibile, infondato e in quanto tale va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 4 lett. c e 66 cpv. 1 LTF), mentre la Cassa di disoccupazione vincente non ha diritto a ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Non si assegnato ripetibili per la procedura davanti al Tribunale federale.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 30 luglio 2025

In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Zitate

Gesetze

17

LTF

  • art. t. c LTF

Cost

  • art. 9 Cost

LTF

  • art. 65 LTF

LADI

  • art. 29 LADI

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 75 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 95 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF

Gerichtsentscheide

11