Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 43.2025.1
Entscheidungsdatum
13.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 43.2025.1

cs

Lugano 13 ottobre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 luglio 2025 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 10 giugno 2025 emanata da

Dipartimento della sanità e della socialità, 6501 Bellinzona

in materia di aiuto alle vittime di reati

ritenuto in fatto

1.1. Con decreto d’accusa del __________ la Procuratrice pubblica __________ ha posto in stato di accusa innanzi alla Pretura penale __________, nata nel , siccome ritenuta colpevole, per quanto qui d’interesse, di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 cifra 1 CP, in subordine vie di fatto in virtù dell’art. 126 cpv. 1 CP, danneggiamento ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 CP e diffamazione secondo l’art. 173 cifra 1 CP in relazione a quanto accaduto l’ 2022 all’interno del __________ sito nel __________ di __________, prevedendo una pena pecuniaria sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e una multa. Relativamente alle lesioni semplici __________ è stata accusata di avere preso per il collo e per i capelli e colpito con un calcio allo sterno, facendola cadere, RI 1, nata nel __________, afferrandola in seguito per i capelli e facendola sbattere contro il muro, cagionandole in tal modo delle escoriazioni superficiali sul lato sinistro del collo e al braccio sinistro e una lombalgia post-traumatica; in relazione alle vie di fatto __________ è stata accusata di avere tirato per i capelli, sferrato un calcio e spintonato RI 1, mentre per quanto concerne il danneggiamento __________ è stata accusata di avere danneggiato, facendoli cadere a terra, due telefoni cellulari di proprietà di RI 1, più precisamente un telefono cellulare __________ __________ e un telefono cellulare __________, nonché la batteria del telefono cellulare __________, cagionando un danno complessivo di fr. 327.90. Infine per quanto concerne la diffamazione, l’imputata è stata accusata di aver riferito ad una terza persona che RI 1 “è una falsa, bugiarda e pazza” e che “le avrebbe fatto chiudere l’attività”, rovinandola e per avere riferito ad un’altra persona ancora che RI 1 “si comportava male e che era una bugiarda”.

1.2. Il medesimo giorno la Procuratrice pubblica ha inoltre respinto l’istanza dell’accusatrice privata, RI 1, volta all’ottenimento del gratuito patrocinio, poiché ha ritenuto il caso bagatellare, considerato che la fattispecie non presentava in fatto o in diritto particolari difficoltà tali da impedirle di far valere autonomamente le pretese civili. Con decisione del 25 febbraio 2025 la Corte dei reclami penali ha respinto le contestazioni sollevate contro il predetto decreto dall’avv. RA 1, rappresentante di RI 1.

1.3. Con istanza del 17 marzo 2025 RI 1 ha chiesto al Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito anche DSS) un contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine per l’assistenza giuridica nella procedura penale.

1.4. Con decisione del 10 giugno 2025 il Dipartimento della sanità e della socialità ha respinto la domanda sulla base della decisione del 25 febbraio 2025 della Corte dei reclami penali. Per l’amministrazione dal profilo della legislazione in materia di aiuto alle vittime di reati assume particolare rilievo il fatto che l’istante abbia dimostrato in sede penale di essere perfettamente in grado di tutelare i propri interessi in modo autonomo, considerato che sino a quasi la chiusura della procedura penale non aveva ritenuto necessario di avvalersi dell’assistenza di un legale.

1.5. RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA, chiedendo in via preliminare al DSS, oltre alla produzione dell’incarto, di rivedere la propria decisione nel senso di concedere un contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine per la copertura delle spese legali relative alla procedura penale. In via principale chiede l’annullamento della decisione impugnata e la concessione di un contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine per la copertura delle spese legali relative alla procedura penale. Lo stesso giorno la ricorrente ha inoltrato un’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio.

1.6. Con risposta del 12 agosto 2025, cui ha allegato l’intero incarto, il Dipartimento della sanità e della socialità ha proposto la reiezione del ricorso (doc. VI). Il DSS ha messo in dubbio la qualità di vittima di RI 1 ed ha affermato che non vi sono comunque i presupposti per ritenere la necessità di una patrocinatrice.

1.7. Dopo aver visionato gli atti il 2 settembre 2025, con replica del 4 settembre 2025, a cui ha allegato ulteriore documentazione, trasmessa per conoscenza al DSS (doc. IX), la ricorrente ha nuovamente contestato la natura bagatellare della procedura (doc. VIII). L’interessata afferma che nonostante le continue richieste al magistrato inquirente, non è ancora entrata in possesso dell’incarto penale completo, poiché non è stato concesso l’accesso agli atti. Ella critica il decreto di accusa siccome lacunoso. Esso non terrebbe conto di tutte le richieste formulate al magistrato.

La ricorrente sostiene che il DSS avrebbe dovuto acquisire l’incarto completo e chiede, al fine di rendere possibile il suo diritto di difesa, “in via istruttoria” di richiamare gli atti dal magistrato. Per l’insorgente la condotta della Procuratrice pubblica le ha impedito di monitorare la procedura penale e formulare compiutamente le proprie pretese prima che venisse emanato il decreto di accusa. In particolare il reato di stalking, da lei denunciato, non appare essere stato approfondito così come il rimprovero mosso all’imputata di averle fatto perdere la possibilità di rimanere presso il negozio __________. Il suo allontanamento non è mai stato indagato.

L’interessata contesta le affermazioni del DSS secondo cui i documenti prodotti non modificherebbero l’esito della procedura e rammenta che secondo l’art. 7 della Costituzione federale la dignità della persona va rispettata e protetta.

Ella rileva di continuare a vivere le conseguenze dell’aggressione subita nel 2022 che ha avuto un impatto molto importante sulla sua vita personale e lavorativa. La dr.ssa __________ ha indicato chiaramente che avrebbe avuto bisogno di un sostegno psicoterapeutico al fine di elaborare quanto accaduto, ma questo non è stato possibile a causa della violenza subita, in seguito alla quale è caduta nell’indigenza per l’allontanamento forzato da __________. Alla violenza subita, è seguita quella sociale.

Secondo la ricorrente, il DSS si è focalizzato sugli effetti a breve termine, mentre quelli a lungo termine sono stati trascurati. Tra gli effetti gravi vi sono la presenza di sintomi depressivi e/o ansiosi, i disturbi del sonno e il disturbo da stress post traumatico.

La ricorrente ribadisce di contestare la natura bagatellare della fattispecie, che comunque permette il riconoscimento del gratuito patrocinio da parte della dottrina e censura l’assunto secondo il quale la lesione sarebbe stata di poco conto. Il fatto di aver sporto denuncia e aver partecipato all’udienza di conciliazione, non significa che non ci sia stata la necessità di essere assistiti da un avvocato, soprattutto, secondo l’interessata, alla luce delle carenze del decreto d’accusa e del fatto di non aver ancora potuto essere entrata in possesso dell’incarto penale, malgrado le continue richieste. Ella sostiene di avere a più riprese dimostrato di non conoscere la materia. La complessità della situazione sul piano psicologico, economico e legale è stata finora ignorata dalle istanze che hanno esaminato il caso.

__________ può contare sul sostegno di un avvocato, ciò che non garantisce una perfetta parità delle armi.

Circa lo stato di salute, la ricorrente richiama le osservazioni della dr.ssa __________, medico assistente presso il __________ __________ di __________ che l’ha in cura da aprile 2025. Poiché la dr.ssa è attualmente assente, produrrà una sua nuova presa di posizione al Tribunale appena possibile.

1.8. Con scritto del 9 settembre 2025 il TCA ha assegnato un termine scadente il 18 settembre 2025 per trasmettere la risposta della dr.ssa med. __________ (doc. X).

1.9. Con replica del 26 settembre 2025 (doc. XI), trasmessa lo stesso giorno al DSS per conoscenza (doc. XII), la ricorrente ha chiesto l’allestimento di una perizia, come auspicato nell’allegato scritto del 22 settembre 2025 dalla dr.ssa med. __________ (doc. XI/1).

considerato in diritto

2.1. In concreto, oggetto della decisione è la questione di sapere se l’insorgente ha diritto all’aiuto a più lungo termine previsto dalla LAV e più precisamente se necessita della rappresentanza di un legale nella procedura penale.

Nella misura in cui l’assicurata contesta l’agire del Ministero Pubblico o di altre autorità penali, segnatamente il mancato accesso all’incarto penale, la condotta del procedimento da parte della Procuratrice Pubblica, il contenuto definito lacunoso del decreto d’accusa del __________, l’assenza del reato di stalking, l’asserita mancata presa in considerazione da parte delle autorità penali della perdita del suo lavoro, il suo ricorso si rivela irricevibile, giacché esula dalla procedura in ambito LAV. Del resto questo Tribunale non è competente per decidere nel merito di tali questioni.

2.2. A norma dell’art. 1 cpv. 1 LAV ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (vittima) ha diritto all’aiuto conformemente alla presente legge (aiuto alle vittime).

L’art. 1 cpv. 3 LAV prevede che il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che l’autore sia stato rintracciato (lett. a), si sia comportato in modo colpevole (lett. b), abbia agito intenzionalmente o per negligenza (lett. c).

Secondo l’art. 2 LAV l’aiuto comprende:

a. la consulenza e l’aiuto immediato;

b. l’aiuto a più lungo termine fornito dai consultori;

c. il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi;

d. l’indennizzo;

e. la riparazione morale;

f. l’esenzione dalle spese processuali.

L’art. 3 cpv. 1 LAV prevede che l’aiuto alle vittime è concesso se il reato è stato commesso in Svizzera. Per l’art. 3 cpv. 2 LAV se il reato è stato commesso all’estero, le prestazioni dei consultori sono accordate alle condizioni di cui all’articolo 17; non vengono concessi indennizzi né riparazioni morali.

Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAV le prestazioni dell’aiuto alle vittime sono accordate definitivamente solo se l’autore del reato o un’altra persona o istituzione debitrice non versa prestazioni o versa prestazioni insufficienti.

Per l’art. 4 cpv. 2 LAV chi chiede un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi, un indennizzo o una riparazione morale deve rendere attendibile che sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1, eccetto che, in considerazione di circostanze particolari, non si possa pretendere che egli si adoperi per ottenere prestazioni da terzi.

2.3. Ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 LAV i consultori consigliano la vittima e i suoi congiunti e li aiutano a far valere i loro diritti.

Secondo l’art. 12 cpv. 2 LAV se ricevono un avviso secondo l’articolo 8 capoverso 1 o 2, i consultori si mettono in contatto con la vittima o con i suoi congiunti.

Per l’art. 13 cpv. 1 LAV i consultori forniscono immediatamente alla vittima e ai suoi congiunti un aiuto per alleviare le necessità più urgenti dovute al reato (aiuto immediato).

L’art. 13 cpv. 2 LAV prevede che se necessario, forniscono loro un aiuto supplementare, fintanto che lo stato di salute dell’interessato non si sia stabilizzato e le altre conseguenze del reato non siano, per quanto possibile, eliminate o compensate (aiuto a più lungo termine).

I consultori possono fornire queste loro prestazioni per il tramite di terzi (art. 13 cpv. 3 LAV).

Ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LAV le prestazioni comprendono l’assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica adeguata di cui la vittima o i suoi congiunti hanno bisogno in Svizzera a seguito del reato. Se necessario, i consultori procurano un alloggio d’emergenza alla vittima o ai suoi congiunti.

L’art. 5 dell’Ordinanza concernente l’aiuto alle vittime di reati (OAVI), prevede che le spese di patrocinio possono essere fatte valere esclusivamente come aiuto immediato o a più lungo termine.

2.4. Nel caso di specie, dalle tavole processuali emerge che __________ 2022 l’insorgente si è presentata presso il __________. Posta la diagnosi di colluttazione senza evidenze di fratture, i medici del Pronto soccorso hanno affermato:

" (…) Ci confrontiamo con un quadro di colluttazione fisica riferita. In regime PS si eseguono accertamenti radiologici senza esiti di fratture post traumatiche. Eseguita Ecografia addome intero senza liquido libero in addome o altri reperti post traumatici acuti.

In considerazione del quadro clinico stabile e della riduzione dell’algia dopo somministrazione terapia antalgica si dimette al domicilio con:

  • terapia antinfiammatoria e miorilassante

  • terapia antalgica

Si consiglia di rientrare in caso di peggioramento dei sintomi

Incapacità lavorativa

100% dal __________.2022 al __________.2022 compreso, per infortunio.

La paziente è stata informata sul comportamento da adottare nella continuità delle cure.

La paziente viene dimessa in condizioni generali buone.” (plico doc. D)

Il __________ 2022 RI 1 ha inoltrato una denuncia penale contro __________ per i reati di appropriazione indebita, aggressione, ingiurie, calunnie, tentato ricatto, descrivendo quanto avvenuto __________ 2022 presso il __________, ubicato nel __________ di __________ e dal mese di __________ presso il __________ di __________ (cfr. __________).

Il __________ 2022 RI 1 è stata convocata per un’udienza di conciliazione, tenutasi il __________ 2022, e che non ha portato ad alcuna soluzione.

Il __________ 2022 RI 1 è stata sentita nella sua qualità di accusatrice privata, mentre il __________ 2022 __________ è stata sentita nella veste di imputata.

Il 9 agosto 2024 l’avv. RA 1 ha informato la Procuratrice pubblica di aver assunto il patrocinio di RI 1 ed ha chiesto informazioni circa lo stato della procedura, l’accesso agli atti e il beneficio del gratuito patrocinio.

Il 18 novembre 2024 __________ - __________ ha stralciato dai ruoli il procedimento civile avviato con petizione del __________ 2022, poiché le parti (RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1) e __________ (rappresentata dall’avv. __________) hanno concluso una transazione giudiziaria, del seguente tenore:

" (…)


si impegna a non importunare, a non contattare con nessun mezzo (né direttamente, né tramite terze persone) e infine, a non avvicinarsi a meno di 200 metri da RI 1. Dovesse imbattersi casualmente in quest’ultima, si allontanerà subito ad una distanza di almeno 200 metri.

  1. Le parti chiedono concordemente al giudice di corredare l’impegno del punto 1 con opportune misure d’esecuzione (in particolare della comminatoria secondo l’art. 292 CP e della possibilità per l’attrice di sollecitare in caso di bisogno l’intervento della Polizia).

  2. Le parti compensano le ripetibili, fatta salva la possibilità di far valere le stesse a titolo di risarcimento in separata sede (civile o penale) chiedendo di essere poste al beneficio del gratuito patrocinio” (doc. I)

Il __________ la Procuratrice pubblica ha posto in stato di accusa innanzi alla Pretura penale __________, siccome ritenuta colpevole, per quanto qui d’interesse, di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 cifra 1 CP, in subordine vie di fatto in virtù dell’art. 126 cpv. 1 CP, danneggiamento ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 CP e diffamazione secondo l’art. 173 cifra 1 CP in relazione a quanto accaduto __________ 2022 all’interno del __________ sito nel __________ di __________ (cfr. consid. 1.1).

Il decreto è stato impugnato dai legali di RI 1 e __________.

Il 10 dicembre 2024 la Procuratrice Pubblica ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio inoltrata da RI 1, reputando che il caso fosse da considerare bagatellare.

Il 21 dicembre 2024 __________, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato la reiezione del gratuito patrocinio con un ricorso alla Corte dei reclami penali.

Il 7 gennaio 2025 la dr.ssa __________, psicologa e psicoterapeuta di __________, ha affermato di aver visitato l’interessata l’11 ottobre 2022 ed il 2 novembre 2022, la “stessa riferiva di avere subito una aggressione fisica e verbale sul posto di lavoro da parte di una cliente (nel mese di __________ 2022). Dal giorno dell’aggressione in poi la sig.ra RI 1 aveva iniziato a manifestare una sintomatologia ansiosa di natura post-traumatica (insonnia, umore deflesso, reazioni di allarme, flash back dell’episodio subito). Per tanto si riteneva utile intervenire con sedute psicoterapeutiche settimanali al fine di elaborare quanto accaduto e supportare la sig.ra RI 1 nel recupero del suo benessere psicofisico, ma la stessa ha potuto effettuare solo due colloqui e non ha più proseguito nel percorso a seguito di riferite ristrettezze economiche” (doc. G).

Con decisione del 25 febbraio 2025 la Corte dei reclami penali ha respinto il ricorso, affermando:

" (…) Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte – per quanto concerne la necessità di un patrocinatore – le inchieste penali pongono di regola requisiti giuridici piuttosto modesti per la tutela dei diritti di partecipazione della persona danneggiata. Si tratta essenzialmente di presentare eventuali richieste di risarcimento e torto morale, nonché di partecipare all’interrogatorio dell’imputato e di eventuali testimoni e, se necessario, di porre domande supplementari. Un cittadino medio dovrebbe quindi essere in grado di tutelare personalmente nel procedimento penale i suoi interessi di danneggiato (…)

Nel valutare se il patrocinio sia comunque necessario, il Tribunale federale tiene conto non solo dell’età, della situazione sociale, delle conoscenze linguistiche e delle condizioni fisiche e mentali dell’interessato, ma anche in particolare della gravità e della complessità dei casi (...).

5.5.1.

Ora, a seguito della denuncia/querela sporta il __________2022 personalmente dalla reclamante contro __________ e dell’udienza di conciliazione __________2022 (rimasta infruttuosa), la polizia è stata incaricata dal pubblico ministero di accertare i fatti mediante l’interrogatorio delle parti.

Il __________2022 RI 1 è stata sentita come accusatrice privata nel procedimento penale a carico di __________ (che da parte sua, interrogata il __________2022 come imputata senza il patrocinio di un legale, ha contestato le accuse mosse a suo carico) per titolo di lesioni semplici, vie di fatto, appropriazione indebita, danneggiamento, calunnia, ingiuria e minaccia in relazione al suo esposto penale.

Dal verbale emerge che ella, in occasione del suo interrogatorio, sia riuscita ad esporre – senza alcuna difficoltà e peraltro senza l’assistenza di un legale – la sua situazione personale e anche a fornire ulteriori dettagli in merito alla sua denuncia/querela e ai reati ipotizzati a carico dell’imputata, spiegando la propria versione dei fatti. Per quanto concerne i pretesi danni cagionati dall’imputata, ella ha ricordato di aver allegato al suo esposto penale della documentazione fotografica; ha inoltre dichiarato che, durante la colluttazione, l’imputata le avrebbe danneggiato due telefoni cellulari di sua proprietà (cfr. formulario descrizione danni __________ dell’importo complessivo di CHF 327.90 allegato al suo verbale). Ha altresì affermato che, in occasione dell’udienza di conciliazione, l’imputata avrebbe “…presentato un pagamento telematico di una fattura sostenendo che si trattasse della mia bolletta, ma tale bolletta non corrisponde a quella in questione” (suo __________, p. 6). Ha infine addotto le seguenti considerazioni: “Unicamente spero di ricevere il risarcimento per quanto riguardano le spese dell’ospedale e le mie sedute dalla psichiatra, che ho iniziato a frequentare a seguito dei fatti in oggetto. Per ora ho svolto due sedute da EURO 86 l’una. La psichiatra non sa dirmi quante sedute dovrò ancora svolgere (suo __________, p. 6).

Ella si è infine costituita accusatrice privata per i reati perseguibili a querela di parte in merito ai fatti riportati e descritti nel suo verbale.

Va inoltre tenuto presente che, con riferimento alla sua e-mail spedita il __________.2023 al Ministero pubblico, RI 1 ha dimostrato di essere in grado di far valere personalmente i propri diritti di accusatrice privata, avendo – tra le altre cose – chiesto informazioni sullo stadio della procedura e di ottenere copia degli atti istruttori del suo incarto (cfr. in fatto consid. g.).

A seguito di ciò, soltanto con scritto 09.08.2024 (sollecitato il 05.12.2024) e per quanto qui d’interesse, l’avv. RA 1 ha chiesto l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio ex art. 366 CPP a favore della sua assistita RI 1, fondando peraltro la sua richiesta sul preteso fatto di essere sprovvista dei mezzi necessari (poiché “l’attività commerciale intrapresa non le” permetteva “… di sostenere le spese di questo procedimento”) e di voler soddisfare le sue pretese civili [avendo asseritamente “…perso il lavoro presso la __________ a causa della violenza subita” (AI 21, p. 1/2)], invocando motivi esclusivamente finanziari. In effetti, fino a quel momento, la reclamante era riuscita a tutelare, in maniera efficace, i propri interessi di accusatrice privata (con il suo esposto penale, dinanzi alla polizia e con l’invio di un’e-mail, producendo nel contempo diversa documentazione a comprova delle sue pretese civili) senza il supporto di un legale.

Solamente con il gravame in oggetto la reclamante sostiene di non essere in grado di condurre il procedimento penale in modo autonomo.

Alla luce di quanto precede e in assenza di prove contrarie, non vi è motivo per credere che RI 1, nonostante non sia cognita in materia di diritto, non avrebbe potuto personalmente inoltrare formale opposizione scritta al procuratore pubblico contro le proposte contenute nel decreto di accusa __________ p. 3 in fondo, in cui è stato indicato il rimedio di diritto con le spiegazioni) e contestare il fatto di averle riconosciuto solo una parte della sua richiesta di risarcimento (allegando la relativa documentazione) ed eventualmente il fatto che il reato di appropriazione indebita in relazione al mancato pagamento di una “bolletta” da lei ipotizzato a carico dell’imputata nell’esposto penale e dinanzi alla polizia non sia stato indicato nel decreto di accusa.

Visto quanto precede, allo stadio attuale della procedura, nel caso concreto non è necessaria l’assistenza di un patrocinatore ex art. 136 CPP: i fatti di cui all’esposto penale __________2022 (approfonditi in occasione dell’interrogatorio __________2022 dell’accusatrice privata) _ non particolarmente complessi, comprensibili e anche circoscritti – non presentano difficoltà particolari dal profilo fattuale o giuridico da necessitare specifici approfondimenti, anche per un non giurista (circostanza peraltro confermata dal procuratore generale sostituto nel conferimento di mandato alla polizia __________2022, dal procuratore pubblico nel decreto impugnato e che si evince anche dal rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria __________2022).

Il fatto che l’imputata è assistita da un difensore [non d’ufficio (AI 13)] e che la sua pretesa “… condizione di disagio psicofisico, provocato dall’agire dell’imputata, non le permette di procedere da sola” (doc. CRP 1, p. 3), non sono, ad oggi, motivi sufficienti per concludere che la reclamante non sia in grado di difendersi autonomamente per tutelare i suoi diritti di accusatrice privata dinanzi alla Pretura penale, facendo valere le sue ragioni e le sue pretese civili (producendo ogni mezzo di prova che riterrà necessario e quantificare il preteso danno derivante dai capi d’imputazione), senza necessitare dell’aiuto specifico di un legale. Nemmeno il certificato medico 07.01.2025 della dr.ssa __________ (allegato alla replica, doc. CRP 5.a), __________.

Qualora nel prosieguo del procedimento RI 1 non dovesse essere più in grado da sola di far valere i suoi diritti come accusatrice privata, il giudice della Pretura penale potrà sempre su sua richiesta, designare un patrocinatore, se necessario per tutelare i suoi diritti ai sensi dell’art. 136 cpv. 2 lit. c CPP e della giurisprudenza del Tribunale federale di cui sopra. (…)”

Il 6 marzo 2025 RI 1 si è rivolta al Servizio di aiuto alle vittime di reati, chiedendo un sostegno psicologico e un contributo per le spese legali sostenute in ambito penale. Il Servizio LAV ha erogato una prestazione a titolo di aiuto immediato per l’assistenza psicologica presso il __________ __________ (iniziata nel mese di aprile 2025). Circa il contributo per le spese legali, l’istante è stata inviata al DSS, trattandosi di un contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi (art. 2 lett. c LAV).

Con istanza 17 marzo 2025 RI 1 ha chiesto un contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine per l’assistenza fornita dall’avv. RA 1 nella procedura penale in esame.

Con decisione del 10 giugno 2025 il DSS ha respinto la domanda, rifacendosi alle conclusioni della sentenza del 25 febbraio 2025 della Corte dei reclami penali.

Con la risposta di causa il DSS ha messo in dubbio la qualità di vittima di RI 1, atteso come, secondo l’istanza precedente, appare perlomeno dubbia la lesione di una certa gravità per poter concedere un contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi. Ai fini del riconoscimento della qualità di vittima, è determinante che la persona lesa abbia subito una lesione di una certa gravità; non è sufficiente che la vittima abbia subito dei disagi, abbia avuto paura o che abbia lamentato dei dolori. Il DSS ha rilevato di non aver approfondito tale questione considerato che l’istanza doveva comunque essere respinta per mancanza della necessità di una patrocinatrice.

Al ricorso la ricorrente ha allegato un’e-mail del 10 ottobre 2023 al segretario __________, intitolato “denuncia stalker”, in cui ha descritto quanto accaduto con __________ e le difficoltà avute sul posto di lavoro dal quale è stata allontanata ed in seguito a cui si è trovata tre mesi disoccupata. Ella ha chiesto di poter avere accesso agli atti, ha descritto la sua difficile situazione finanziaria ed ha domandato di trasmettere la documentazione all’avv. RA 1 (doc. F).

In un’email del 13 luglio 2025 l’interessata afferma, in relazione alla citata denuncia, di aver “fatto l’invio sotto consulenza dell’avvocato RA 1, sottoscritto anche al signor __________, con relativa copia a conoscenza in allegato all’avvocato RA 1 citata nella email” (doc. F). In un’altra email del 13 luglio 2025 l’interessata afferma che il mandato “all’avvocato RA 1 è iniziato nel settembre del 2023 come conferma la corrispondenza intervenuta con la stessa” (doc. F).

Ella ha inoltre prodotto una lettera del 10 luglio 2025 del __________ __________, sottoscritta dal medico caposervizio dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia FMH e dalla dr.ssa med. __________, medico assistente, indirizzata all’avv. RA 1, del seguente tenore:

" (…) La paziente presenta un quadro clinico compatibile con un Disturbo post-traumatico da stress (ICD-10: F43.1), sviluppatosi in risposta agli eventi descritti a noi dalla signora e a lei noti e che costituiscono il cuore della vicenda giudiziaria in corso. Il disturbo si manifesta attraverso sintomi intrusivi ricorrenti, vissuti di allerta e ipervigilanza, disturbi del sonno, evitamento di stimoli associati al trauma, e una marcata compromissione del funzionamento emotivo e relazionale. La signora esegue con regolarità la presa in carico e mostra un impegno sincero nel percorso terapeutico, ma resta particolarmente vulnerabile sul piano emotivo.

Alla luce di queste condizioni, è evidente che la partecipazione al dibattimento, soprattutto se affrontata da sola, rappresenterebbe per lei una fonte di notevole turbamento e disagio psicologico. La paziente ha inoltre esplicitamente manifestato il desiderio di non affrontare il procedimento senza un accompagnamento legale, in considerazione sia delle sue limitate competenze in ambito giuridico, sia della necessità di essere adeguatamente sostenuta nelle questioni penali che la coinvolgono, per le quali è da lei assistita fin dal 2023.

Questo timore appare pienamente comprensibile e fondato sul vissuto traumatico che la signora sta cercando faticosamente di elaborare. Alla luce di ciò, risulta non solo comprensibile ma fortemente auspicabile e clinicamente consigliato che la signora RI 1 sia accompagnata da un legale durante l’intero svolgimento del processo, sia per garantire il rispetto delle sue fragilità emotive, sia per permetterle di affrontare, nel modo meno traumatico possibile, anche l’incontro diretto con la controparte, evento che rischierebbe altrimenti di riattivare in modo drammatico il vissuto traumatico pregresso.” (doc. H)

Alla replica del 4 settembre 2024, oltre allo scritto del medesimo giorno trasmesso alla dr.ssa med. , la ricorrente ha allegato un’email del 13 dicembre 2024 all’avv. RA 1 in cui spiega che vuole opporsi al decreto d’accusa (doc. L), un accordo con __________ del 3 febbraio 2023 in relazione ai lavori presso il locale __________ (doc. M [cfr. pag. 5 doc. VIII]) ed il contratto di locazione della __________ con “” valido dal 1.7.2021 (doc. N).

Il 26 settembre 2025 l’insorgente ha trasmesso uno scritto del 22 settembre 2025 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e della dr.ssa med. __________, medico assistente, attive presso il __________ __________, le quali hanno affermato:

" (…) In risposta al suo scritto del 4 settembre 2025, ribadiamo integralmente quanto già sottoscritto e attestato nel certificato precedentemente rilasciato in data 10 luglio 2025, in riferimento allo stato di salute della paziente in epigrafe.

Alla luce della situazione clinica e delle necessità di approfondimento, riteniamo opportuno suggerire la sottoscrizione di una perizia di parte, quale strumento maggiormente adeguato a fornire una valutazione specialistica completa e dettagliata del caso.” (doc. XI/1)

2.5. Nel caso di specie il DSS con la risposta di causa, su cui l’insorgente ha avuto la possibilità di esprimersi (doc. VII e VIII), ha messo in dubbio la qualità di vittima della ricorrente.

Circa la nozione di vittima ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LAV, in una sentenza 1B_259/2021 del 19 agosto 2021 il Tribunale federale al consid. 2.1 ha rammentato che la vittima è il danneggiato che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica (art. 116 cpv. 1 CPP). Si tratta di una categoria particolare di parte lesa che beneficia dei diritti procedurali conferitile, nonché dei diritti specifici figuranti segnatamente nell’art. 117 CPP; ciò si giustifica essenzialmente in ragione dei bisogni di protezione accresciuti dei diritti della personalità tenuto conto della natura delle lesioni subite dalla vittima (STF 1B_342/2016 del 12 dicembre 2016 consid. 2.1). Di principio la qualità di vittima ai sensi dell’art. 116 CPP è negata in caso di infrazioni di messa in pericolo poiché la qualità di vittima implica una lesione effettiva dell’integrità fisica, sessuale o psichica (DTF 129 V 95, consid. 3.1.; DTF 122 IV 71, consid. 3a; STF 1A.272/2004 del 31 marzo 2005, consid. 4.1). Una lesione diretta può tuttavia essere riconosciuta quando la persona messa in pericolo ha sofferto di disturbi psichici in relazione diretta con l’atto delittuoso (STF 6B_327/2007 del 16 novembre 2007 consid. 2.1 e 1A.272/2004 del 31 marzo 2005, consid. 4.1). La lesione subita deve rivestire una certa importanza. In maniera generale la nozione di vittima non dipende dalla qualifica dell’infrazione ma dagli effetti sulla parte lesa. In definitiva, occorre determinare se, alla luce di tutte le conseguenze dell’infrazione, la parte lesa può legittimamente invocare il bisogno della protezione prevista dalla legge federale (DTF 129 IV 216 consid. 1.2.1). Infine, fintantoché i fatti determinanti non sono stati definitivamente fissati, è sufficiente per ammettere la qualità di vittima ai sensi dell’art. 116 cpv. 1 CPP che la lesione ai sensi di questo disposto sia resa verosimile (cfr. DTF 143 IV 154, consid. 2.3.3; DTF 141 IV 1, consid. 3.1).

Il Tribunale federale ha negato nel caso specifico lo statuto di vittima alla ricorrente, affermando:

" (…)

2.2. Sur le vu des pièces produites en instance cantonale (en particulier le rapport du 31 juillet 2020 de l'UMV, avec photographies), la recourante a subi quelques rougeurs au niveau du cuir chevelu, des ecchymoses au cou et aux bras ainsi que des dermabrasions au cou et au bras droit. Les atteintes physiques paraissent ainsi a priori relever de simples voies de fait. La recourante a certes été saisie au cou durant quelques secondes, mais n'a pas été empêchée de respirer et a pu se dégager d'elle-même. Elle a également été saisie au bras mais n'a ressenti qu'une brève douleur, également compatible avec une simple voie de fait. Le rapport médical évoque une oppression à la gorge dont se plaignait la recourante, des douleurs constantes au bras gauche avec une baisse de la mobilité. La recourante affirmait aussi présenter une hypervigilance, et avoir peur lorsqu'elle sortait de chez les amis qui l'hébergeaient. Elle mentionnait également une baisse d'appétit.

La recourante n'a toutefois pas documenté l'arrêt de travail de quatre jours qu'elle prétendait avoir subi, ni l'hébergement par des amis durant un certain temps. Elle ne saurait faire reproche à la cour cantonale de ne pas avoir instruit cette question dès lors qu'elle était facilement à même d'obtenir les documents nécessaires et que le manque de preuves, s'agissant de l'atteinte psychique, était déjà relevé dans la décision du Ministère public. Le harcèlement téléphonique dont la recourante prétend avoir fait l'objet, les menaces qui auraient été proférées et les circonstances de la course-poursuite en voiture ne paraissent a priori pas non plus à même d'occasionner des séquelles psychiques suffisamment importantes, du moins en l'absence d'éléments objectifs qui rendent vraisemblables de telles atteintes. La recourante invoque en vain l'arrêt 6B_826/2019 du 21 janvier 2020, dès lors que cette cause a trait à des actes de violence et des menaces d'une gravité supérieure.

L'appréciation des instances précédentes apparaît ainsi conforme au droit fédéral et aux pièces du dossier. Le grief doit être écarté.”

In una sentenza del 20 agosto 2002 (6S.333/2002) il TF ha rammentato che:

" 2.2 Per vittima s'intende ogni persona che in seguito alla commissione di un reato sia stata direttamente lesa nella sua integrità fisica, sessuale o psichica (art. 2 cpv. 1 LAV). Non esiste una lista esaustiva dei reati che fanno parte del campo di applicazione della LAV. Secondo il legislatore (FF 1990 II 724 e 725), l'art. 2 cpv. 1 LAV concerne, in linea di principio, i reati contro la vita e l'integrità della persona, la rapina, i reati contro la libertà personale, i reati contro il buon costume, se vi è stata lesione dell'integrità fisica, nonché l'incesto come pure, in alcuni casi, la sommossa. Sono invece esclusi i delitti di messa in pericolo (v. anche DTF 122 IV 71 consid. 3a; sentenze G.20/1996 del 6 maggio 1996 consid. 4 e 6S.549/2000 del 4 ottobre 2000 consid. 2a) e, di regola, le vie di fatto come i reati contro l'onore (v. anche sentenza del 28 ottobre 1997 pubblicata in Rep. 1997 130 84 consid. 1). Lo stesso vale per i reati contro il patrimonio, in particolare il furto e la truffa, poiché i pregiudizi che una persona può subire ne costituiscono solo la conseguenza indiretta (v. anche sentenza 1P.714/93 del 25 maggio 1994 consid. 2d). Non è escluso tuttavia che la persona colpita da una truffa possa essere una vittima; tale potrebbe essere il caso se subisse al contempo una lesione della sua libertà personale o un'estorsione (DTF 120 Ia 157 consid. 2).

In altre parole, non è la natura dell'infrazione ad essere determinante, bensì la lesione direttamente sofferta. Siffatta lesione deve provocare una deteriorazione dello stato fisico, sessuale o psichico della persona in causa e raggiungere una certa gravità (DTF 125 II 265 consid. 2). Non è sufficiente che la persona interessata abbia avuto paura, sia rimasta addolorata, abbia perso del tempo, del denaro, ecc. Deve infine esistere un rapporto di causalità naturale tra la lesione e l'infrazione, poiché la prima deve costituire la conseguenza diretta della seconda (Bernard Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996, pagg. 56-57 e rinvii;

Gomm/Stein/Zehntner; Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berna 1995, ad art. 2 LAV, pagg. 39-45). La nozione di vittima dipende quindi, non tanto dalla natura dell'illecito, quanto dalle sue conseguenze."

2.6. In concreto dalle tavole processuali emerge che la Procuratrice pubblica ha messo in stato di accusa __________, per quanto qui d’interesse, per i reati di lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, danneggiamento (danno di fr. 327.90) e diffamazione.

Dalla visita del Pronto soccorso successiva agli accadimenti __________ 2022 non sono emerse lesioni fisiche tali da far ritenere la colluttazione subita di una certa gravità. Gli accertamenti radiologici non hanno evidenziato nessuna frattura post traumatica e l’ecografia ha rilevato la presenza di un addome intero senza liquido libero in addome o altri reperti post traumatici acuti. La ricorrente è stata dimessa il giorno stesso al domicilio con una terapia antiinfiammatoria e miorilassante ed una terapia antalgica. Ella è stata dichiarata incapace al lavoro per una settimana, fino al __________ 2022 compreso.

Dal punto di vista della pretesa sofferenza psichica la ricorrente è stata visitata da __________, psicologa e psicoterapeuta di __________ (cfr. __________), che non è psichiatra e specialista in patologie psichiatriche, in sole due occasioni, l’11 ottobre 2022 ed il 2 novembre 2022. Ciò che non depone a favore della presenza di una grave lesione psichica. La psicologa non ha del resto indicato necessità di medicamenti specifici e non ha rinviato la sua assistita presso un medico specialista in materia.

La psicologa, siccome non competente per questo, non ha posto alcuna diagnosi sulla base di criteri internazionalmente riconosciuti (ad esempio ICD-10).

Solamente a partire dal mese di aprile 2025 l’interessata ha iniziato una presa a carico presso il __________ __________ dove è stata per la prima volta vista da uno psichiatra.

Dal referto del 10 luglio 2025 del dr. med. __________, e della dr.ssa med. __________, sua assistente, non emerge tuttavia alcuna grave lesione della salute psichica.

Posta (a 3 anni di distanza dei fatti) la diagnosi di disturbo post-traumatico (ICD-10; F43-1), sviluppatosi in risposta agli eventi illustrati dalla ricorrente, e descritta la manifestazione concreta dei sintomi della patologia (sintomi intrusivi ricorrenti, vissuti di allerta e ipervigilanza, disturbi del sonno, evitamento di stimoli associati al trauma, marcata compromissione del funzionamento emotivo e relazionale), il medico ha indicato che l’interessata segue con regolarità la presa in carico (iniziata solo nell’aprile 2025, doc. H), mostrando impegno nel percorso terapeutico, ma restando vulnerabile sul piano emotivo. Egli tuttavia non indica nè se la ricorrente segua regolarmente delle sedute di psicoterapia e con quale frequenza, nè se le siano stati prescritti medicamenti specifici, nè in cosa consista la presa in carico della ricorrente. Non è inoltre stata accertata alcuna incapacità lavorativa.

Lo specialista ha unicamente precisato che la partecipazione al dibattimento (penale), soprattutto se affrontato da sola, rappresenterebbe una fonte di notevole turbamento e disagio psicologico. Si tratta di una reazione comune in situazioni analoghe, comprensibile, ma blanda, che non raggiunge una gravità tale da poterla definire la ricorrente quale vittima ai sensi della LAV secondo la giurisprudenza federale.

Il curante descrive poi un elemento soggettivo, riferitogli dalla medesima assicurata, ossia quello di non volere affrontare il procedimento senza un accompagnamento legale. Si tratta tuttavia dell’espressione della volontà della ricorrente, non legata a motivi di salute, ma presa “in considerazione delle sue limitate competenze in ambito giuridico” e per la necessità di “essere adeguatamente sostenuta nelle questioni penali che la coinvolgono”. Questo desiderio non può essere preso a carico dalla collettività per mezzo della fiscalità ordinaria.

Alla luce dei reati per i quali la Procuratrice Pubblica ha posto in stato d’accusa __________, dell’assenza di lesioni fisiche particolari e dell’assenza di gravità delle lesioni psichiche, la qualità di vittima della ricorrente, apparentemente inizialmente riconosciuta ma solo per l’aiuto immediato dal Servizio per l’aiuto alle vittime di reati con scritto del 3 aprile 2025 (cfr. doc. C), non è dimostrato ed appare perlomeno molto dubbia. Non è infatti sufficiente che la persona lesa subisca dei disagi, abbia paura o lamenti dei dolori (sul tema cfr. anche Zehntner Dominik, in: Gomm Peter/Zehntner Dominik, Opferhilferecht, 4a edizione, Berna 2020, n. 40 e seguenti ad art. 1).

Il ricorso, per i motivi che seguono, andrebbe comunque respinto anche se si volesse ritenere la qualità di vittima della ricorrente.

2.7. Per quanto concerne l’aiuto a più lungo termine, consistente nell’assistenza giudiziaria adeguata di cui la vittima ha bisogno in seguito al reato, la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali ha emesso una raccomandazione tecnica concernente l’armonizzazione e la concretizzazione della pratica in materia di presa a carico delle spese per l’aiuto giuridico fornito da terzi (“recommandation technique de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi sur l’aide aux victimes (CSOL-LAVI) concernant l’harmonisation et la concrétisation de la pratique en matière de prise en charge des frais pour l’aide juridique fournie par un tiers”; cfr. https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/soa/aiuto/Documents/2019-10-22_SVK-OHG_Empf_JurHilfe_f_SW.pdf), del 22 ottobre 2019, in relazione con gli art. 13, 14 e 16 LAV e 5 OAVI.

Nella raccomandazione, la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali ha stabilito, a pag. 3 e 4, che il patrocinio di un avvocato deve essere necessario, appropriato e proporzionato (su questo aspetto cfr. STF 1C_250/2024 del 24 aprile 2025, consid. 2 con rinvio alla DTF 149 II 246, consid. 13 e a: Serge Segura, Le soutien financier aux victimes en procédure pénale: assistance judiciare et prestations LAVI, in Que vaut la justice pénale?, Groupe suisse de travail de criminologie, 2025, n° 41, pag. 77 e seguenti, in particolare pag. 90). I criteri decisivi per valutare la necessità della rappresentanza sono in particolare il grado della lesione subita dalla vittima, la possibilità e l’attitudine della vittima ad esercitare i suoi diritti in maniera autonoma, tenuto conto segnatamente dell’età, della situazione sociale, delle conoscenze linguistiche e giuridiche, dalla sua salute fisica e psichica ed infine la complessità giuridica e fattuale della fattispecie. Il servizio cantonale competente esamina la questione della necessità in maniera indipendente. La presa a carico delle spese dell’avvocato da parte dell’aiuto alle vittime di reati non è necessariamente vincolata ai medesimi criteri restrittivi dell’assistenza giudiziaria gratuita (DTF 131 II 121, consd. 2.3). Se, in una procedura la richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta con la motivazione che la rappresentanza di un avvocato non è necessaria, occorre esaminare se le condizioni di una presa a carico da parte dell’aiuto alle vittime di reato sono adempiute. In tale contesto è la situazione della vittima nel suo insieme e non solo le questioni giuridiche che si pongono ad essere determinanti per rispondere alla questione della necessità. Per esempio occorre prendere in considerazione il fatto che l’autore del reato dispone di un avvocato d’ufficio (parità delle armi) o che esiste una relazione personale stretta tra autore e vittima, ciò che rende difficile per la parte lesa di agire senza una rappresentanza giuridica (per esempio in caso di violenza sessuale o domestica). Non vi è il diritto al rimborso delle spese di un avvocato quando le procedure sono manifestamente inutili o prive di possibilità di successo. La procedura è priva di esito favorevole quando le possibilità di ottenere un successo sono notevolmente inferiori rispetto al rischio di un fallimento e non possono quindi essere ritenute serie.

In DTF 149 II 246, il Tribunale federale ha stabilito che la vittima ai sensi della legislazione concernente l'aiuto alle vittime di reati può fare valere le spese di patrocinio del procedimento penale esclusivamente come aiuto immediato o come aiuto a più lungo termine ai sensi dell'art. 13 LAV (consid. 5). La sussidiarietà dell'aiuto alle vittime è inefficace per rapporto all'assistenza giudiziaria gratuita. Una vittima che ha diritto all'assistenza giudiziaria gratuita, ma che non l'ha chiesta nel procedimento penale, può ancora presentare successivamente una domanda di assunzione delle spese di patrocinio presso l'istanza LAV (consid. 12).

2.8. Nel caso di specie, come accertato anche dalla Corte dei reclami penali nella sentenza del 25 febbraio 2025, non impugnata al Tribunale federale, non vi sono gli estremi per ritenere la necessità, per la ricorrente, di essere patrocinata da un avvocato nell’ambito della procedura penale.

In concreto la ricorrente è stata in grado di sporgere denuncia da sola in data __________ 2022, il __________ 2022 è stata sentita nella sua veste di accusatrice privata nel procedimento aperto contro __________ per i reati di lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, appropriazione indebita, danneggiamento, calunnia, ingiuria e minaccia. Ella ha esposto, senza alcuna difficoltà e senza essere ancora rappresentata da un legale, la sua situazione ed ha fornito ulteriori precisazioni in relazione al suo esposto, precisando i fatti alla base dei reati da lei ipotizzati. La ricorrente ha allegato la documentazione fotografica necessaria per comprovare il danno da lei subito, ha precisato che __________ le avrebbe danneggiato due suoi cellulari, ha aggiunto che l’imputata avrebbe presentato un pagamento di una fattura sostenendo che si trattava di una sua bolletta che però non corrisponderebbe a quella in questione ed ha concluso affermando di sperare di ricevere il risarcimento delle spese mediche dell’ospedale e delle due sedute presso la psicologa __________. Infine si è costituita accusatrice privata per i reati perseguibili a querela di parte.

Ella ha inoltre scritto un’email il 10 ottobre 2023 al Ministero Pubblico per chiedere informazioni circa lo stato del procedimento e per ottenere copia degli atti istruttori.

È vero che in quel periodo aveva già ottenuto delle consulenze dall’avv. RA 1 (cfr. quanto affermato nell’email del 13 luglio 2025, ore 13:45; plico doc. F; messaggio WhatsApp del 9 settembre 2023 ed email del 10 ottobre 2023, doc. F: “[…] ho scelto di farmi assistere dalla Avvocatessa RA 1, nella speranza di poter chiedere una chiusura bonaria con la __________ e chiedere un risarcimento danni. Non è nel mio interesse affrontare un percorso giudiziario in tribunale, vorrei solo risanare i precetti e poter lavorare onestamente (…) Vi è possibile mandare il mio incarto a Avv. RA 1 (…)”). Tuttavia ella ha redatto e trasmesso lo scritto del 10 ottobre 2023 autonomamente e solo il 9 agosto 2024 l’avv. RA 1 si è manifestata ed ha informato la Procuratrice pubblica di aver assunto il mandato da RI 1, chiedendo informazioni in merito allo stato della procedura, l’accesso agli atti e l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, per motivi finanziari.

Come accertato dalla Corte dei reclami penali, non vi è motivo per credere che l’interessata, nonostante non sia cognita in materia, non avrebbe potuto inoltrare formale opposizione scritta alla Procuratrice pubblica contro le proposte contenute nel decreto di accusa del __________, contestare il fatto che solo una parte della richiesta di risarcimento era stata riconosciuta e che il reato di appropriazione indebita per il mancato pagamento di una fattura come da lei ipotizzato non era stato indicato nel decreto di accusa. Ella avrebbe inoltre potuto ribadire di essere stata vittima di stalking, peraltro non ancora figurante quale reato specifico nel Codice penale (nuovo art. 181b CP “atti persecutori”, non ancora in vigore giacché il termine di referendum scade il 9 ottobre 2025 (FF 2025 pag. 2030).

Va rammentato che secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte – per quanto concerne la necessità di un patrocinatore – le inchieste penali pongono di regola requisiti giuridici piuttosto modesti per la tutela dei diritti di partecipazione della persona danneggiata. Si tratta essenzialmente di presentare eventuali richieste di risarcimento e torto morale, nonché di partecipare all’interrogatorio dell’imputato e di eventuali testimoni e, se necessario, di porre domande supplementari. Un cittadino medio dovrebbe quindi essere in grado di tutelare personalmente nel procedimento penale i suoi interessi di danneggiato.

Nel caso di specie i fatti non sono complessi, sono comprensibili e circoscritti, non presentano difficoltà particolari neppure dal profilo giuridico e la ricorrente, ancora giovane, in grado di costituire una società individuale per svolgere un’attività indipendente in Svizzera e capace di formulare l’istanza di aiuto alle vittime di reato il 17 marzo 2025 senza difficoltà (doc. 1), era sicuramente in grado, come ha fatto, di presentarli personalmente alla Procuratrice pubblica. La costituzione dell’impresa individuale già nel __________, il trasferimento della sede dell’impresa nel corso degli anni e l’iscrizione di suo figlio tra gli aventi diritto di firma della società, conferma la capacità dell’interessata nel destreggiarsi nel contesto (giuridico) svizzero, senza la necessità, in un caso bagattellare come quello in esame, di far capo ad un legale.

La ricorrente è del resto sempre stata capace di tutelare i propri interessi in ambito penale senza l’ausilio di un patrocinatore, in una causa definita anche dalla Procuratrice pubblica di natura bagatellare.

Per quanto concerne la sua salute, come visto al consid. 2.6., dal lato somatico la ricorrente non ha avuto particolari conseguenze in seguito alla colluttazione __________ 2022.

Dal lato psichico, come già accertato dalla Corte dei reclami penali nella decisione del 25 febbraio 2025, il certificato medico del 7 gennaio 2025 della psicologa __________ non comprova che l’interessata non possa gestire autonomamente il procedimento penale.

Il referto del 10 luglio 2025 (a 3 anni dei fatti) del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, e della dr.ssa med. __________, medico assistente, riporta il desiderio personale dell’interessata di non affrontare il procedimento da sola, “in considerazione sia delle sue limitate competenze in ambito giuridico, sia della necessità di essere adeguatamente sostenuta nelle questioni penali che la coinvolgono”, ossia questioni che esulano dall’aspetto medico e che concernono semmai la volontà soggettiva della ricorrente di farsi rappresentare. È vero che gli specialisti aggiungono che l’accompagnamento da parte di un legale è non solo comprensibile, ma anche fortemente auspicabile e clinicamente consigliato, sia per garantire il rispetto delle sue fragilità emotive, sia per permetterle di affrontare, nel modo meno traumatico possibile, anche l’incontro diretto con la controparte. Tuttavia, si è già detto che si tratta di un caso bagatella, dove l’imputata è stata posta in stato di accusa per lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, per un danneggiamento di un importo complessivo di fr. 327.90 e per diffamazione. I fatti risalgono, inoltre, a più di tre anni fa, tempo decisamente importante in cui non vi sono stati contatti tra le parti alla luce degli impegni presi a livello civile. La presenza di un legale non è pertanto necessaria. Del resto non viene spiegato per quale motivo, al fine di garantire il rispetto delle sue fragilità emotive e affrontare l’incontro con la controparte, vi sarebbe la necessità di essere accompagnata da un avvocato e non da un’altra persona di fiducia quale ad esempio il figlio 23enne che meglio potrebbe prendere in considerazione le sue paure (art. 127 cpv. 4 e 5 CPP). Rispettivamente la ricorrente (che si è opposta al DA) potrebbe ottenere tramite i curanti la dispensa a presenziare al dibattimento (art. 356 cpv. 4 CPP).

Non modifica l’esito del procedimento lo scarno scritto del 22 settembre 2025 dei medici dell’__________ di __________ che si limitano a rinviare a quanto già affermato in precedenza ed a chiedere, senza indicarne partitamente le ragioni, l’allestimento di una perizia psichiatrica.

La ricorrente rileva inoltre che __________ può contare sul sostegno di un avvocato di fiducia, ciò che non le garantirebbe una perfetta parità delle armi. A questo proposito la Corte dei reclami penali ha rilevato che il fatto che l’imputata sia assistista da un difensore, non d’ufficio, e che la condizione di disagio psicofisico non le permetterebbe di agire da sola non sono motivi sufficienti per concludere che la ricorrente non sia in grado di difendersi da sola per tutelare i suoi diritti di accusatrice privata innanzi alla Pretura penale facendo valere le sue ragioni e le sue pretese civili, producendo ogni mezzo di prova ritenuto necessario a quantificare il preteso danno derivante dai capi di imputazione, senza necessitare dell’aiuto di un avvocato. Ella nel corso della procedura penale ha infatti dimostrato in più occasioni di potere agire da sola.

Respingendo la richiesta di aiuto a lungo termine per le spese giudiziarie, contrariamente a quanto sembra sostenere l’interessata, il DSS non ha violato né la sua dignità quale persona (art. 7 Cost. fed.), né il suo diritto di essere sentita: ella ha sempre potuto ampiamente esprimersi, fornire le prove necessarie, consultare gli atti ed ottenere una decisione motivata.

2.9. La decisione impugnata merita di conseguenza conferma senza la necessità di assumere ulteriori prove, segnatamente senza l’allestimento di una perizia psichiatrica e senza richiamare l’incarto penale.

Gli atti prodotti dalle parti sono infatti sufficienti per determinarsi in merito alla presente fattispecie e l’assunzione di ulteriori prove non modificherebbe l’esito del procedimento.

Per quanto concerne più specificatamente il richiamo degli atti penali, l’insorgente non spiega dettagliatamente per quale motivo una loro compulsazione sarebbe utile per il procedimento LAV in esame, limitato alla questione di sapere se quale aiuto a lungo termine vi sia la necessità per l’interessata, in una causa di natura bagatellare, di far capo ad un avvocato.

In relazione alla perizia psichiatrica, la documentazione medica agli atti, attentamente esaminata dal Tribunale nei considerandi precedenti, risulta chiara e lineare e non permette di ritenere la presenza di una grave lesione psichica. Un approfondimento su questo punto non apporterebbe pertanto alcun giovamento alla ricorrente.

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.10. La procedura è gratuita (art. 30 cpv. 1 LAV) e pertanto non si riscuotono spese giudiziarie.

La ricorrente chiede di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

Per l’art. 5b cpv. 1 della legge di applicazione e complemento della legge concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV, RL 312.400) la decisione sulla richiesta di aiuto immediato, di aiuto a più lungo termine e la decisione sulla domanda di indennizzo e/o riparazione morale sono impugnabili tramite ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Sono applicabili per analogia le norme previste dalla legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (art. 5b cpv. 2 della legge).

Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

L’altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

" Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante.”

Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso di specie le condizioni per concedere l’assistenza giudiziaria non sono date tenuto conto anche delle motivazioni già contenute della sentenza del 25 febbraio 2025 della Corte dei reclami penali, cresciuta incontestata in giudicato, e doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.

Inoltre, innanzi a questo Tribunale la rappresentanza di un avvocato per contestare la decisione del 14 luglio 2025 del DSS non era necessaria (sul tema cfr. la STF 1C_250/2024 del 24 aprile 2024, consid. 3.3). Si tratta infatti di un caso semplice che non comporta alcuna difficoltà dal lato fattuale e giuridico e che l’interessata avrebbe potuto portare avanti da sola senza la necessità di essere rappresentata da un legale. L’insorgente, che è riuscita a destreggiarsi autonomamente nell’ambito della procedura penale, non avrebbe avuto alcuna difficoltà a inoltrare un ricorso a questo Tribunale, spiegando le ragioni per le quali, a suo parere, necessitava di un rappresentante in sede penale, tenuto conto inoltre che la procedura, gratuita, impone al TCA di accertare i fatti d’ufficio ed applicare il diritto d’ufficio. Le certificazioni mediche prodotte in questa sede non fanno stato di alcun impedimento per la ricorrente di agire autonomamente innanzi al Tribunale delle assicurazioni, ritenuto inoltre che in questo procedimento non vi era pericolo di dover interagire con __________.

Ne segue che le condizioni per concedere il gratuito patrocinio non sono adempiute.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

  2. L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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