Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 43.2018.2
Entscheidungsdatum
27.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 43.2018.2

cs

Lugano 27 febbraio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 17 settembre 2018 emanata da

Dipartimento della sanità e della socialità, 6501 Bellinzona

in materia di aiuto alle vittime di reati

ritenuto, in fatto

1.1. Con decreto di accusa del __________ 2015 (DAC __________) __________ è stato ritenuto colpevole di lesioni corporali gravi per avere, a __________, attraverso diversi rapporti sessuali non protetti, sapendosi affetto da infezione HIV e sottacendolo al partner, cagionato a RI 1 un grave danno alla salute, segnatamente un’infezione HIV stadio A1 come descritto nel rapporto medico legale di data __________. Con il medesimo decreto, e per i medesimi fatti, il PP ha imputato a __________ il reato di propagazione di malattie dell’uomo per la trasmissione a RI 1 dell’infezione HIV e ciò alla luce del parere medico legale stilato il __________ (doc. F). __________ è stato condannato alla pena detentiva di __________. L’accusatore privato è stato rinviato al foro civile per pretese di corrispondente natura.

1.2. Il 15 dicembre 2016 RI 1, rappresentato dall’avv. __________ e dal dott. iur. __________, ha inoltrato al Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito: DSS), un’istanza di riparazione morale, indennizzo per il danno subito e aiuto a lungo termine ai sensi della LAV. RI 1 ha chiesto una riparazione del torto morale stimabile in CHF 15'000.--, un indennizzo per il danno economico pari a fr. 11'352.40 e un contributo per le spese mediche in ragione di fr. 1'000.-- all’anno fino al raggiungimento del tetto massimo reddituale (doc. 1).

1.3. Con decisione del 17 settembre 2018 il DSS ha dichiarato irricevibile l’istanza in quanto prescritta. In applicazione dell’art. 25 cpv. 1 LAV ha accertato che il reato è stato commesso il 29 agosto 2011 e che al momento dell’inoltro dell’istanza il termine di cinque anni era già scaduto (doc. B).

1.4. RI 1, rappresentato dall’avv. __________ e dal dott. iur. __________, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone, previo richiamo dell’incarto dal DSS e la sua audizione testimoniale, l’annullamento e l’accertamento della tempestività dell’istanza del 15 dicembre 2016 con rinvio degli atti all’amministrazione affinché entri nel merito della richiesta (doc. I). L’insorgente rileva che nel mese di agosto 2011 ha iniziato una relazione con __________, il quale “ha assicurato di essere “pulito”, ossia di non essere affetto da malattie sessualmente trasmissibili”. Fidandosi delle parole del suo partner, ha avuto rapporti sessuali non protetti. Alcune settimane dopo l’inizio della relazione ha cominciato ad accusare sintomi influenzali violenti, accompagnati da febbre e malessere generale ed in seguito ad accertamenti medici è stata diagnosticata l’infezione da HIV. Nel mese di gennaio 2012 si è recato da __________ chiedendogli di sottoporsi ad accertamenti medici volti a determinare se egli fosse o meno portatore del virus, ciò che avrebbe permesso di verificare, oltre all’origine dell’infezione, il grado di resistenza virale di __________, parametro fondamentale per una corretta ed ottimale calibrazione della terapia. Quest’ultimo si è rifiutato di dare seguito alla richiesta e non ha voluto chiarire le circostanze del contagio. Nel corso del 2016 il ricorrente si è confrontato con le conseguenze economiche della malattia ed ha deciso di inoltrare un’istanza ai sensi della LAV.

Nel merito l’insorgente ritiene che il DSS ha erroneamente individuato il momento determinante per la decorrenza del termine quinquennale di cui all’art. 25 cpv. 1 LAV nel giorno in cui è verosimilmente avvenuto il contagio con il virus dell’HIV, ossia il 29 agosto 2011. Il ricorrente evidenzia tuttavia che il termine di 5 anni parte dal reato o dalla conoscenza del reato. Nel caso di specie egli sostiene di aver avuto il fondato sospetto di essere stato vittima di un reato e meglio della volontaria e consapevole trasmissione della malattia da parte di __________ in occasione dell’incontro avvenuto nel mese di gennaio 2012. Fino a quel momento l’interessato sostiene di essere stato “basito” della diagnosi ricevuta poiché il suo partner l’aveva rassicurato circa il proprio stato di salute e specificatamente circa l’assenza di malattie sessualmente trasmissibili. Solo in seguito all’atteggiamento avuto nel corso dell’incontro del gennaio 2012 ha iniziato a sospettare che __________ non solo fosse a conoscenza della propria malattia ma che il contagio fosse intenzionale. L’insorgente evidenzia poi che solo con l’emissione del decreto d’accusa il __________ 2015 vi è stata la conferma del reato. In precedenza nulla era stato accertato circa la responsabilità di __________. Solo in quel momento il ricorrente ritiene di aver acquisito la qualità di vittima. Da cui la tempestività dell’istanza.

In via subordinata il ricorrente rileva di essere stato informato dalle autorità di perseguimento penale, segnatamente la Polizia, della possibilità di postulare l’aiuto alle vittime, come prescritto dall’art. 8 cpv. 1 LAV, per la prima volta in occasione dell’interrogatorio del __________ 2012 e di essere venuto a conoscenza delle concrete pretese risarcibili solo in seguito alla consulenza fornita dai suoi legali nel mese di novembre 2016. A questo proposito il ricorrente sostiene che in DTF 123 II 241 il Tribunale federale ha stabilito che la mancata informazione impedisce il decorso del termine di perenzione, non essendo garantita alla vittima la possibilità di decidere in modo informato. In concreto è stato parzialmente informato della possibilità di chiedere l’aiuto alle vittime di reato al più presto in data __________ 2012 nel corso dell’interrogatorio di Polizia, mentre l’informazione dettagliata sulle pretese risarcibili e sulla procedura da seguire è stata ottenuta dal ricorrente solo a seguito della consulenza legale avvenuta nel mese di novembre 2016. Da cui la tempestività dell’istanza.

1.5. Il 18 ottobre 2018 il DSS ha chiesto una proroga del termine (doc. III), che il Giudice delegato del TCA ha respinto il 19 ottobre 2018, chiedendo di produrre gli atti penali nella loro completezza (doc. IV).

1.6. Con risposta del 30 ottobre 2018 il DSS ha affermato che “per quanto concerne la richiesta di un contributo alle spese di aiuto a più lungo termine, tale richiesta è tempestiva in quanto non soggiace al termine di perenzione di cui all’art. 25 cpv. 1 LAV. Lo scrivente dipartimento annulla pertanto la sua decisione del 17 settembre 2018 su tale aspetto ed emanerà separatamente una nuova decisione limitatamente alla richiesta di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine”. Per il resto l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

1.7. Con osservazioni del 7 novembre 2018 il ricorrente ha contestato l’agire del DSS che dapprima avrebbe emesso una decisione carente di motivazione ed in seguito proceduto ad annullare parzialmente la propria decisione riservandosi di emetterne una nuova in un momento successivo a sua completa e totale discrezione. L’insorgente sostiene che la modifica della decisione non è motivata e che il DSS, telefonicamente, ha “semplicemente comunicato ai sottoscritti legali “d’essersi accorto del proprio errore”. L’interessato, alla luce di quanto accaduto, rileva di non voler in alcun modo collaborare ulteriormente con il DSS se non nell’ambito del presente procedimento e si oppone all’annullamento parziale della decisione “in quanto irrito”, poiché l’art. 6 Lptca prevede che l’autorità può solamente riesaminare il provvedimento impugnato e per il cpv. 2 deve notificare immediatamente una nuova decisione alle parti. Il ricorrente chiede di conseguenza al TCA di esprimersi su tutto il ricorso. Circa il momento determinante per il calcolo della decorrenza del termine di perenzione, l’insorgente sostiene che il DSS interpreta erroneamente la dottrina e la giurisprudenza e contesta nuovamente la decisione impugnata. L’interessato, per terminare, riassume la fattispecie rilevando di avere subito il contagio con l’HIV nel mese di agosto 2011 mentre la diagnosi è giunta tra la fine di agosto e l’inizio di settembre 2011. Nel mese di gennaio 2012 egli si è confrontato, per la prima volta dopo il contagio, con l’autore del reato e solo in tale occasione ha iniziato a nutrire un fondato sospetto che fosse stato compiuto un reato in suo danno, ossia il contagio intenzionale con il virus. Nel mese di maggio 2012 il ricorrente ha deciso di sporgere querela contro l’autore del reato e nel mese di __________ 2012 egli è stato sentito dalla Polizia che, per la prima volta, lo ha informato della possibilità di adire il Servizio alle vittime nel termine di cinque anni. Solo nel mese di __________ 2015 l’autore del reato è stato riconosciuto colpevole di lesioni gravi e propagazione di malattie dell’uomo e, il successivo 15 dicembre 2016, egli ha inoltrato l’istanza LAV al DSS. Alla luce della sequenza dei fatti il ricorrente ritiene che il termine quinquennale di perenzione abbia cominciato a decorrere dal gennaio 2012. Egli ribadisce dunque la tempestività della sua istanza e la fondatezza dei suoi diritti.

1.8. Con scritto dell’8 novembre 2018, trasmesso al Tribunale per conoscenza, il DSS ha indicato al patrocinatore del ricorrente di avere preso atto della posizione dello stesso e come questi non intenda dar seguito alla richiesta di complemento di informazioni formulata il 5 novembre 2018 dal DSS. L’amministrazione ha segnalato poi come, in assenza di tali informazioni, abbia sospeso l’evasione della richiesta di un contributo per l’aiuto a più lungo termine fino a crescita in giudicato della sentenza del TCA e alla ricezione del complemento richiesto (doc. X).

1.9. Il 14 novembre 2018 il DSS ha preso posizione sulle osservazioni dell’insorgente, confermando la richiesta di reiezione del ricorso per quanto concerne la tempestività della domanda di risarcimento danni e di indennizzo (doc. XII).

1.10. Il 22 novembre 2018 è pervenuto al TCA lo scritto del Procuratore Pubblico, che ha assegnato un termine di 10 giorni a RI 1 e a __________ per formulare osservazioni alla richiesta di trasmissione di copia degli atti penali completi del procedimento penale (doc. XIV).

1.11. Il 21 novembre 2018 l’insorgente si è nuovamente espresso in merito (doc. XV).

1.12. Solamente il 28 gennaio 2019 è giunto al TCA l’incarto penale relativo al procedimento in esame (doc. XX) e giorno successivo il Tribunale ha scritto al ricorrente assegnandogli un termine scadente il 6 febbraio 2019 per presentare eventuali osservazioni scritte in merito allo stesso, per le sue implicazioni relative alla causa LAV, ritenuto, infatti, come il precedente 12 ottobre 2018 il dr. iur. __________ già aveva visionato l’incarto presso il Ministero Pubblico, estraendone delle copie (doc. XXII).

1.13. Il ricorrente si è espresso il 6 febbraio 2019, scritto trasmesso per conoscenza al DSS il 7 febbraio 2019 (doc. XXIV), ribadendo di aver saputo solo in occasione dell’incontro con __________ nel mese di gennaio 2012 che al momento del rapporto quest’ultimo era consapevole di essere portatore del virus HIV. Inoltre non risulta che prima del __________ 2012 egli sia stato reso edotto della possibilità di inoltrare l’istanza LAV (doc. XXIII).

in diritto

in ordine

2.1. L’art. 6 Lptca stabilisce che l’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato (cpv. 1). Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (cpv. 2). Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (cpv. 3).

La riconsiderazione pendente lite permette all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).

L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 1; DTF 133 V 530 consid. 2 e 5; 130 V 138 consid. 4.2).

In concreto, con la risposta di causa, l’amministrazione ha affermato che “per quanto concerne la richiesta di un contributo alle spese di aiuto a più lungo termine, tale richiesta è tempestiva in quanto non soggiace al termine di perenzione di cui all’art. 25 cpv. 1 LAV. Lo scrivente dipartimento annulla pertanto la sua decisione del 17 settembre 2018 su tale aspetto ed emanerà separatamente una nuova decisione limitatamente alla richiesta di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine”. Il DSS ha così riesaminato la propria decisione su questo specifico aspetto non potendo però emanare un provvedimento nuovo sull’aiuto a più lungo termine, in assenza di elementi fattuali necessari che il ricorrente non ha fornito contestando l’agire dell’amministrazione. In assenza dell’emanazione di una decisione (e per la mancata volontà del ricorrente di fornire gli elementi necessari; doc. VIII, pag. 3), in sostituzione di quella impugnata, notificata alle parti ed al Tribunale, quanto affermato in sede di risposta costituisce una semplice proposta.

2.2. Nelle osservazioni del 7 novembre 2018 l’insorgente ha fatto valere una insufficiente motivazione della decisione impugnata (doc. VIII), invocando implicitamente una violazione del diritto di essere sentito.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In concreto l’amministrazione, nella decisione impugnata, ha succintamente, ma sufficientemente, indicato le ragioni che hanno condotto il DSS ha dichiarare irricevibile l’istanza.

L’amministrazione ha precisato che il reato è stato commesso nel mese di agosto 2011, che la prima diagnosi d’infezione HIV è stata eseguita il 29 agosto 2011 e che pertanto l’istanza del 15 dicembre 2016 è tardiva poiché il termine perentorio di 5 anni di cui all’art. 25 LAV per far valere le pretese di risarcimento della vittima scaduto.

La motivazione, pur essenziale, è stata recepita dal ricorrente che ha potuto comprenderla adeguatamente, tant’è che l’ha contestata in sede giudiziaria con un approfondito e motivato ricorso a questo Tribunale, ed ha preso ampiamente posizione anche sulla risposta di causa, con la quale il DSS ha diffusamente indicato i motivi alla base della sua decisione.

Quand’anche si volesse ritenere sussistere una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, la stessa sarebbe comunque ampiamente sanata in sede processuale. Infatti, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che, come il TCA, gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

Non va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (STF 2C_205/2017 del 12 giugno 2018 consid. 3.1; DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

Ciò è il caso in concreto, viste anche le lamentele del ricorrente per il tempo trascorso tra l’inoltro dell’istanza del 15 dicembre 2016 e l’emissione della decisione il 15 ottobre 2018.

Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.3. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’istanza inoltrata il 15 dicembre 2016 (doc. 1) è tempestiva.

2.4. Il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la nuova Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 23 marzo 2007, che ha abrogato la legge del 4 ottobre 1991 (cfr. art. 46 LAV).

A norma dell’art. 1 cpv. 1 LAV ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (vittima) ha diritto all’aiuto conformemente alla presente legge (aiuto alle vittime).

L’art. 1 cpv. 3 LAV prevede che il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che l’autore sia stato rintracciato (lett. a), si sia comportato in modo colpevole (lett. b), abbia agito intenzionalmente o per negligenza (lett. c).

Secondo l’art. 2 LAV l’aiuto comprende:

a. la consulenza e l’aiuto immediato;

b. l’aiuto a più lungo termine fornito dai consultori;

c. il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi;

d. l’indennizzo;

e. la riparazione morale;

f. l’esenzione dalle spese processuali.

L’art. 3 cpv. 1 LAV prevede che l’aiuto alle vittime è concesso se il reato è stato commesso in Svizzera. Per l’art. 3 cpv. 2 LAV se il reato è stato commesso all’estero, le prestazioni dei consultori sono accordate alle condizioni di cui all’articolo 17; non vengono concessi indennizzi né riparazioni morali.

Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAV le prestazioni dell’aiuto alle vittime sono accordate definitivamente solo se l’autore del reato o un’altra persona o istituzione debitrice non versa prestazioni o versa prestazioni insufficienti.

Per l’art. 4 cpv. 2 LAV chi chiede un contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi, un indennizzo o una riparazione morale deve rendere attendibile che sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1, eccetto che, in considerazione di circostanze particolari, non si possa pretendere che egli si adoperi per ottenere prestazioni da terzi.

L’art. 6 cpv. 1 LAV prevede che hanno diritto a un contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi e all’indennizzo solo le vittime e i loro congiunti i cui redditi determinanti non superano il quadruplo dell’importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale conformemente all’articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC).

I redditi computabili dell’avente diritto sono calcolati secondo l’articolo 11 LPC; sono determinanti i redditi probabili dopo il reato.

L’art. 13 cpv. 1 LAV prevede che i consultori forniscono immediatamente alla vittima e ai suoi congiunti un aiuto per alleviare le necessità più urgenti dovute al reato (aiuto immediato).

Se necessario, forniscono loro un aiuto supplementare, fintanto che lo stato di salute dell’interessato non sia stabilizzato e le altre conseguenze del reato non siano, per quanto possibile, eliminate o compensate (aiuto a più lungo termine; art. 13 cpv. 2 LAV).

Per l’art. 14 cpv. 1 LAV le prestazioni comprendono l’assistenza medica, psicologica, sociale e materiale e giuridica adeguata di cui la vittima o i suoi congiunti hanno bisogno in Svizzera a seguito del reato. Se necessario, i consultori procurano un alloggio d’emergenza alla vittima o ai suoi congiunti.

L’art. 16 LAV regola i contributi alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi.

2.5. Per quanto concerne il diritto all’indennizzo, l’art. 19 cpv. 1 LAV prevede che la vittima e i suoi congiunti hanno diritto a un indennizzo per il danno subito a seguito della lesione o della morte della vittima.

Il danno, ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LAV, è stabilito secondo gli articoli 45 (risarcimento in caso di morte) e 46 (risarcimento in caso di lesione corporale) del Codice delle obbligazioni. Sono fatti salvi i capoversi 3 e 4.

Per l’art. 19 cpv. 3 LAV non sono considerati i danni materiali e i danni che possono dar luogo a prestazioni di aiuto immediato e di aiuto a più lungo termine secondo l’articolo 13.

I danni all’economia domestica e i danni legati all’incapacità di fornire assistenza ai propri congiunti sono considerati solo se comportano costi supplementari o una diminuzione dell’attività lucrativa.

L’art. 20 LAV concerne il calcolo dell’indennizzo, mentre l’art. 21 LAV l’acconto.

Per la riparazione per torto morale, l’art. 22 cpv. 1 LAV prevede che la vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni si applicano per analogia. Secondo l’art. 22 cpv. 2 LAV il diritto alla riparazione morale non è trasmissibile per successione.

Per l’art. 23 cpv. 1 LAV la riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione. Secondo l’art. 23 cpv. 2 LAV la riparazione morale ammonta al massimo a 70'000 franchi per la vittima (lett. a), 35'000 franchi per i congiunti (lett. b). Ai sensi dell’art. 23 cpv. 3 LAV le prestazioni ricevute da terzi a titolo di riparazione morale sono dedotte.

2.6. Gli articoli 24 LAV e seguenti concernono le disposizioni comuni del capitolo 3: indennizzo e riparazione morale da parte del Cantone.

L’art. 24 LAV prevede che chiunque intenda far valere il suo diritto a un indennizzo o a una riparazione morale o ottenere un acconto su un indennizzo deve presentare una domanda all’autorità cantonale competente.

Secondo l’art. 25 cpv. 1 LAV la vittima e i suoi congiunti devono presentare la domanda di indennizzo e di riparazione morale entro cinque anni dal reato o dalla conoscenza del reato; in caso contrario cadono in perenzione.

Per l’art. 25 cpv. 2 LAV la vittima può presentare la domanda fino al compimento dei 25 anni di età:

a. per i reati di cui all’articolo 97 capoverso 2 del Codice penale e all’articolo 55 capoverso 2 del Codice penale militare del 13 giugno 1927;

b. per omicidio tentato ai danni di giovani di età inferiore ai 16 anni.

Se hanno fatto valere pretese civili in un procedimento penale prima dello scadere dei termini di cui ai capoversi 1 o 2, la vittima o i suoi congiunti possono ancora presentare una domanda d’indennizzo o riparazione morale entro un anno dalla decisione definitiva concernente le pretese civili o l’abbandono del procedimento penale (art. 25 cpv. 3 LAV).

2.7. Per quanto concerne la prescrizione, nel Messaggio sulla revisione totale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) del 9 novembre 2005 (FF 2005, pag. 6351 e seguenti), circa i termini di cui all’art. 25 LAV, figura che:

" (…) l’attuale articolo 16 capoverso 3 LAV concede alla vittima un termine di due anni per inoltrare le domande di indennizzo e di riparazione morale. L’idea che era prevalsa allora era che la vittima doveva decidere rapidamente se intendeva beneficiare dell’aiuto [recte: al]le vittime. Questo termine di perenzione ha dato luogo a tre interventi parlamentari e a diverse decisioni del Tribunale federale. Nell’ambito delle valutazioni fatte dall’Ufficio federale di giustizia, i Cantoni hanno tra l’altro chiesto che il termine di perenzione ritenuto troppo corto, venga riveduto.

Il prolungamento della durata del termine di perenzione previsto nel capoverso 1 è stato accolto favorevolmente nella procedura di consultazione. Il termine è ora di cinque anni, come nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. art. 24 LPGA). Si tratta di un termine di perenzione, che non può quindi essere interrotto, e non di prescrizione. La perenzione è adeguata al sistema della LAV, dal momento che la decisione deve essere presa a un momento in cui non è ancora possibile chiarire rapidamente le circostanze esatte del reato alla base della domanda e determinare se il pregiudizio fatto valere dalla vittima è stato causato dal reato; inoltre le [recte: l’] autorità deve constatare i fatti d’ufficio.

Il progetto della Commissione peritale prevedeva di far decorrere il termine dal giorno in cui la vittima è a conoscenza del danno, basandosi sulle regole del diritto civile in materia. Diversi partecipanti alla procedura di consultazione si sono dichiarati favorevoli alla soluzione prevista dalla legge in vigore, vale a dire di far partire il termine alla data del reato. La conoscenza del danno è un criterio più soggettivo, più difficile da provare e di conseguenza potrebbe dar luogo ad abusi. Nella maggioranza dei casi, il danno è noto il giorno del reato: a quel momento non sono determinate o determinabili la sua estensione e le sue conseguenze. Per questi motivi è stato mantenuto il giorno del reato come inizio del termine di perenzione. Il termine comincia tuttavia a decorrere al più tardi al momento in cui la vittima viene a conoscenza del reato. In caso di scomparsa di una persona o di una contaminazione con una malattia trasmissibile, solo dopo diversi anni una persona viene a conoscenza dell’esistenza di un reato. Anche se sembra più esteso rispetto al diritto attuale, il disegno si limita tuttavia a confermare la prassi.”

A quest’ultimo proposito l’Esecutivo federale fa riferimento alla DTF 126 II 348, relativa a un caso nel quale la diagnosi di AIDS è stata fatta cinque anni dopo uno stupro, facendo emergere un nuovo reato. In DTF 134 II 308 il Tribunale federale ha dovuto giudicare il caso dei reati che comportano la decorrenza di un lungo tempo tra l'attività illecita e il suo risultato (vittima dell'amianto). Nel caso di reati di evento commessi per negligenza, quando il risultato costitutivo del reato si realizza dopo un lungo intervallo di tempo dall'attività illecita, quale "reato perpetrato" ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 vecchia OAVI occorre intendere la realizzazione degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi del reato. Per la validità temporale delle disposizioni sull'indennizzo e sulla riparazione morale alle vittime di reati non occorre fondarsi unicamente sul comportamento contrario ai doveri di diligenza, ma decisivo è piuttosto il risultato costitutivo di reato di tale comportamento (consid. 5).

Per quanto concerne l’art. 25 LAV, la dottrina rammenta che per salvaguardare il termine di perenzione occorre inoltrare la richiesta di indennizzo e/o di riparazione per torto morale innanzi all’autorità competente, pena la perdita del diritto (Stéphanie Converset, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, De l’action civile jointe à l’indemnisation par l’Etat sous l’angle du nouveau droit, Collection genevoise, 2009, pag. 329).

La perenzione del diritto all’indennizzo e/o alla riparazione per torto morale non impedisce invece di domandare l’aiuto, rispettivamente i consigli, presso il centro di consulenza (Stéphanie Converset, op. cit., pag. 329). A questo proposito in una sentenza del 13 luglio 2017 (U 16 52 in re A.) il Tribunale amministrativo del Canton Grigioni, al consid. 5.a, con riferimento a Wyssmann/Rutschi, in: Steiger-Sackmann/Mosimann, Recht der Sozialen Sicherheit, Basilea 2014, nota 38.61 e 38.87 ed a Gomm/Stein/Zehnter, Kommentar zum Opferhilfegestz, Berna 1995, n. 30 ad art. 3 LAV, ha rammentato che l’aiuto a lungo termine e l’aiuto immediato non sono soggetti al termine di perenzione di cui all’art. 25 LAV e possono essere fatti valere anche anni dopo il reato.

Per quanto concerne l’art. 25 LAV, a proposito del “dies a quo”, la dottrina rileva che la legge prevede ora due termini alternativi: la domanda deve essere inoltrata entro 5 anni dal reato o dalla conoscenza del reato (S. Converset, op. cit., pag. 330).

Nella maggior parte dei casi, il danno è conosciuto il giorno dell’infrazione, contrariamente alla sua estensione e alle sue conseguenze che possono non ancora essere determinate o determinabili in quel momento. Per cui si giustifica di mantenere la data del reato come punto di partenza principale dell’inizio della perenzione (S. Converset, op. cit., pag. 331). A questo proposito il reato esiste, di regola, quando l’elemento costitutivo oggettivo è adempiuto e non esistono fatti giustificativi (S. Converset, op. cit., pag. 331).

In alcuni casi, tuttavia, la durata del termine di perenzione è troppo breve se il momento dell’infrazione è il solo “dies a quo” (S. Converset, op. cit., pag. 331). Ad esempio nel caso di una vittima di stupro che ha saputo di essere stata contaminata dal virus dell’HIV diversi anni dopo o il salariato, esposto alle polveri di amianto, che sviluppa la malattia diverso tempo dopo (S. Converset, op. cit., pag. 331). La giurisprudenza ha attenuato il rigore del termine di perenzione, stabilendo che esso non decorre dal reato ma dal momento in cui la vittima ha conoscenza della violazione/lesione subita (“atteinte”; DTF 126 II 348, consid. 2b/bb: “[…] In der Literatur wird überwiegend die Auffassung vertreten, bei Straftaten, deren Schadensfolgen für das Opfer erst einige Zeit nach dem tatdestandsmässigen Verhalten eintreten bzw. erkennbar werden, setze die Verwirkungsfrist von Art. 16 Abs. 3 OHG ersta ab Eintritt des Erfolges ein […]”, ciò che è stato codificato nell’art. 25 LAV (S. Converset, op. cit., pag. 331).

Altrimenti, in assenza di questo termine alternativo, la perenzione potrebbe intervenire prima del realizzarsi del risultato del reato (S. Converset, op. cit., pag. 331; cfr. anche Peter Gomm, in: Opferhilfegesetz, Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten, 3a edizione, 2009, pag. 216, n. 2). In caso di lesioni corporali gravi, per esempio, la lesione può manifestarsi tempo dopo la commissione del reato e non essere diagnosticata immediatamente (S. Converset, op. cit., pag. 331).

Per la dottrina l’opposizione tra la conoscenza del reato e la conoscenza del danno, figurante nel Messaggio sulla revisione totale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) del 9 novembre 2005 non costituisce il problema reale, essendo determinante la data della conoscenza della lesione (S. Converset, op. cit., pag. 332). Nel caso dello stupro che ha causato una contaminazione con il virus dell’HIV numerosi anni dopo, sono state commesse due infrazioni: lo stupro e le lesioni corporali gravi: in quel caso è la data della conoscenza del reato di lesioni corporali gravi che è determinante per la decorrenza del termine (S. Converset, op. cit., pag. 332). Non è tanto la conoscenza del reato, quanto piuttosto quella della lesione subita che fa stato (S. Converset, op. cit., pag. 332). La difficoltà consiste nell’apportare la prova, che può rivelarsi complessa se l’infrazione è stata commessa diversi anni prima e una procedura penale non è ancora stata aperta: occorrerà allora riferirsi a pareri di professionisti (medici o psicologi), che dovranno stabilire il nesso di causalità tra la lesione e il reato (S. Converset, op. cit., pag. 332).

2.8. In concreto, nel verbale di interrogatorio della Polizia giudiziaria del __________ 2012, l’insorgente ha affermato:

" (…)

Ho conosciuto __________ (di seguito __________) nell’agosto 2011 (…) Dopo alcuni minuti trascorsi a bere, con la mia auto ci siamo quindi recati a casa sua. (…) Nel periodo che ci siamo frequentati lui abitava ancora con il suo ex compagno (…). Una convivenza che __________ mi ha precisato dovuta, siccome a quanto pare questo era proprietario di parte della casa. (…) Il fine settimana dopo, che penso fosse verso la metà di agosto, ci siamo incontrati di nuovo a casa sua a __________. Sono rimasto a dormire e quella notte abbiamo avuto un rapporto sessuale completo. Prima di farlo comunque avevo chiaramente chiesto a __________ se fosse una persona pulita, nel senso che non avesse alcuna contaminazione. Lui mi rispose di no, che era una persona pulita. Sono stato uno sciocco e mi sono fidato di lui, tutti i rapporti sessuali avuti con esso sono stati senza protezione. La nostra relazione è durata circa in paio di settimane e durante questo periodo abbiamo avuto diversi rapporti sessuali completi (…). Le nostre relazioni sessuali non hanno mai implicato la presenza di altre persone.

Come detto ho interrotto la relazione con __________ dopo circa un paio di settimane dal suo inizio. Verso l’inizio di settembre 2011. In quel momento ho cominciato a manifestare dei sintomi strani, avevo sempre febbre alta, mal di ossa e spossatezza, ero sempre stanco. Dopo una settimana in quello stato mi sono recato dal mio medico di famiglia, dott. __________ di __________ che a sua volta, dopo le prime analisi, mi ha indirizzato agli specialisti dell’__________ __________ di __________ – __________ __________. Mi sono trovato confrontato con una realtà scioccante. Ho saputo di essere stato contaminato dal virus HIV con grado di resistenza nullo.

Questo vuol dire che la persona che mi ha infettato non si stava sottoponendo ad alcuna cura medica. Un dettaglio che certamente è molto importante da sapere.

Ho subito capito che la trasmissione di questa malattia mi era stata fatta da __________.

Prima di lui avevo avuto una relazione sentimentale con un altro uomo (…). Una storia durata due anni che è poi terminata quando per chat ho conosciuto __________.

Premetto che queste due sono state le mie uniche esperienze sessuali. Non ho mai avuto alcun genere di contatto / relazione sessuale con altre persone (sia maschi che donne).

(…).

Seduta stante presento copia dei risultati delle analisi del mio sangue datate 27.09.2011 (data prelievo 22.09.2012 [recte: 2011]). Documenti che dimostrano la mia infezione da HIV e che confermano quanto da me denunciato (…).

Nel mese di gennaio 2012 ho poi contattato __________, inizialmente senza dire il motivo.

Volevo parlare con lui e circa dopo una settimana ci siamo trovati a casa sua.

Era un sabato mattina e in casa era presente solo lui.

Ho quindi affrontato l’argomento precisandogli che da quando avevo avuto le relazioni sessuali con lui, avevo contratto il virus dell’HIV. Gli ho chiesto spiegazioni in merito. Lui non ha avuto alcun genere di reazione, è rimasto impassibile, come se niente fosse. Era come se sapesse quello che aveva fatto.

Non mi ha dato nessuna spiegazione.

(…).

Ribadisco che per quanto mi concerne, dopo l’esperienza sessuale avuta con __________, non ho mai avuto alcun genere di contatto sessuale con nessuno. (…)” (doc. K)

Il __________ 2012 l’insorgente è stato interrogato dal Procuratore Pubblico (doc. 9 incarto penale):

" (…)

R. Confermo quanto dichiarato. Il mio primo rapporto l’ho avuto con (…) e poi con il signor __________, non ho avuto altre relazioni.

ADR che non ho, nei mesi precedenti, dovuto subire interventi o punture.

ADR che non ho tatuaggi e nemmeno piercing (…).

Voglio ribadire che mi sono recato dal signor __________, avevo dichiarato il mese di dicembre 2011 ma era già gennaio 2012 (controllando gli sms) per dirgli quello che mi era successo, che avevo contratto l’HIV. Gli avevo detto che io avevo la certezza che fosse lui in quanto io avevo la certezza di non aver avuto altre relazioni a parte (…) che sapevo essere negativo al test perché lo aveva già fatto nel corso del 2011. Io una certezza l’avevo già ma anche per lui gli avevo chiesto di darmi copia delle sue analisi come pure del suo compagno, e che se non mi avesse fornito questi dati sarei ricorso ad un avvocato.”

Agli atti è stato prodotto il referto del 21 novembre 2011 del Prof. dr. med. __________, __________ __________ di __________, dove lo specialista rammenta che l’insorgente è stato visitato ambulatoriamente dal 29 settembre al 7 novembre 2011 presso il suo servizio e pone la diagnosi principale di infezione HIV stadio A1, prima diagnosi 29.8.2011 (doc. E). Il dr. med. __________ afferma:

" (…)

Anamnesi patologia prossima: il paziente ci viene inviato per valutazione specialistica dopo una diagnosi di infezione HIV con sindrome “mononucleosis like”.

(…).

In assenza di uso di droghe endovenose, o trasfusioni sanguigne, il modo di contagio è presumibilmente per via sessuale tramite dei contatti orali non protetti con un partner maschile occasionale circa un mese e mezzo fa, ossia qualche settimana prima dei disturbi. Un precedente test HIV eseguito due anni fa all’inizio di una relazione stabile, durata poi un anno e mezzo, con un partner sieronegativo era risultato negativo.

(…).

Dopo un’iniziale forte richiesta di un trattamento specifico/antiretrovirale, è deciso dopo discussione ed informazione, per un trattamento osservativo come raccomandato nelle guidelines attuali nel caso di assenza di sintomi ed un quadro immunologico conservato, nel quale la potenziale tossicità nonché gli effetti a lungo termine di una terapia antiretrovirale per ora vengono ancora giudicati importanti rispetto al beneficio (immunologico).” (doc. E)

Nell’incarto penale è stata prodotta una lettera del 4 ottobre 2011 del ricorrente all’attenzione del responsabile del __________ __________ __________ di __________ in cui si lamentava del fatto che uno scritto del 29 settembre, con una nota della propria curante contenente i risultati del sangue con test positivi alla sieropositività, era completamente aperta.

Dal diario clinico dell’__________ __________ di __________, alla data 29 settembre 2011, risulta che la __________ __________ ha “rilevato risultato positivo per HIV (…) paz molto angosciato/stressato dalla sua mancanza del lavoro, perciò si accorda un nuovo appuntamento fra 2-3 settimane e esame clinico approfondito che prenderà lui. Si consegna opuscoli e invita a chiamare per domande (…)”. Il 7 novembre 2011 figura che l’insorgente “ha messo al corrente famiglia, e migliori amici”.

Con decreto di accusa del __________ 2015 __________ è stato ritenuto colpevole di lesioni gravi e di propagazione di malattie dell’uomo, per avere, a __________, avendo diversi rapporti sessuali non protetti, sapendo di essere affetto da infezione HIV e sottacendoglielo, cagionato un grave danno alla salute a RI 1 trasmettendogli l’infezione HIV stadio A1 come descritto nel rapporto medico legale di data __________ (doc. F). __________ è stato condannato alla pena detentiva __________. __________ è stato condannato per i reati di cui agli art. “122 CP e 231 cifra 1 cpv. 1 CP” (doc. C).

Per l’art. 122 CP (lesioni personali gravi) chiunque intenzionalmente “cagiona un … grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere”. Il reato è punito dal legislatore anche se commesso per negligenza (art. 12 CP), attraverso una fattispecie eretta a specifico reato all’art. 125 cpv. 2 CP secondo cui chi “per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria” (cpv. 1), se “la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio“ (cpv. 2).

L’art. 231 (propagazione di malattie dell’uomo) cifra 1 prima frase CP, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2015, prevedeva che chiunque intenzionalmente propaga una malattia dell’uomo pericolosa e trasmissibile, è punito con una pena detentiva sino a 5 anno o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. L’art. 231 cifra 2, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2015, prevedeva la pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole aveva agito per negligenza.

2.9. Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra esposto, occorre innanzitutto rilevare che, come precisato dall’amministrazione in sede di risposta, la decisione impugnata va modificata laddove dichiara irricevibile, poiché perenta, anche la richiesta di aiuto a lungo termine. Tale domanda non rientra infatti nella perenzione quinquennale di cui all’art. 25 LAV e può essere fatta valere oltre tale termine (sentenza del 13 luglio 2017 causa U 16 52 in re A. del Tribunale amministrativo del Canton Grigioni, consid. 5.a, con riferimento a Wyssmann/Rutschi, in: Steiger-Sackmann/Mosimann, Recht der Sozialen Sicherheit, Basilea 2014, nota 38.61 e 38.87 ed a Gomm/Stein/Zehnter, Kommentar zum Opferhilfegestz, Berna 1995, n. 30 ad art. 3 LAV: “[…] Die längerfristige Hilfe und die Soforthilfe unterliegen nicht der Verwirkung von Art. 25 OHG und können auch Jahre nach der Straftat beansprucht werden […]”). Su quest’aspetto, come prospettato dalla medesima amministrazione, il ricorso va accolto e la decisione annullata con il rinvio degli atti per il completamento dell’istruttoria e la resa di nuova decisione.

2.10. Per quanto concerne invece la domanda di indennizzo e di riparazione per torto morale inoltrata il 15 dicembre 2016 va rilevato, da un lato, che la sussunzione dei fatti di rilevanza penale alla norma dell’art. 122 cpv. 3 CP appare corretta e conforme alla giurisprudenza federale. Con la DTF 139 IV 214 il Tribunale federale aveva in sostanza escluso l’applicazione dell’art. 122 cpv. 1 CP in caso di contagio con il virus HIV. Con la successiva sentenza 24 marzo 2015, pubblicata in DTF 141 IV 97, in particolare consid. 2.4., l’Alta Corte ha ritenuto che, alla luce del grave danno alla salute fisica e psichica che perdura a vita, il contagio con il virus HIV adempie la fattispecie penale di lesioni personali gravi secondo la clausola generale dell'art. 122 cpv. 3 CP. Contemporaneamente, con la sua azione, l’autore del reato da trasmesso l’infezione alla vittima e ha adempiuto la fattispecie di cui all’art. art. 231 cifra 1 cpv. 1 CP (nel tenore in vigore al momento dei fatti). I reati sono in concorso tra loro.

Questi due reati, perseguibili anche se commessi per imprevidenza colpevole (art. 12 cpv. 3 CP), sono stati commessi nel corso del mese di agosto 2011 (cfr. decreto d’accusa del __________ 2015).

La richiesta è pertanto stata presentata 5 anni dopo i reati (art. 25 cpv. 1 prima ipotesi LAV).

Essa può di conseguenza essere ritenuta tempestiva solo se inoltrata entro 5 anni dalla conoscenza del reato (art. 25 cpv. 1 seconda ipotesi LAV), ossia, come rileva la dottrina, dal momento in cui la vittima ha conoscenza della lesione/violazione subita (S. Converset, op. cit., pag. 331).

Il ricorrente, da ultimo nelle osservazioni del 6 febbraio 2019, ha affermato di aver saputo solo in occasione dell’incontro avuto con __________ nel corso del mese di gennaio 2012 che, al momento del rapporto quest’ultimo, era perfettamente conscio di essere portatore del virus HIV. Prima di tale incontro sapeva di essere stato contagiato e sospettava di avere contratto il virus da __________, ma ignorava totalmente che tale contagio fosse avvenuto con piena coscienza (e quindi con dolo) da parte di quest’ultimo del rischio cui esponeva i propri partner, e quindi, secondo l’interessato, in modo penalmente rilevante. Egli sostiene pertanto di aver avuto conoscenza della commissione del reato su cui fonda la propria domanda di risarcimento solo nel mese di gennaio del 2012 (doc. XIII) e che solo con l’emissione del decreto di accusa del __________ 2015 ha avuto la certezza che i reati sono stati perpetrati intenzionalmente.

Determinante non è tuttavia il momento in cui l’interessato ha saputo dell’intenzionalità dell’autore dei reati di commettere le infrazioni per le quali è stato condannato, bensì il momento in cui è venuto a conoscenza dei reati stessi.

In concreto il giorno in cui l’insorgente è venuto a conoscenza dei reati (“dies a quo”) e della realizzazione degli elementi oggettivi, è il momento in cui gli è stato comunicato di essere affetto dal virus dell’HIV.

È in quel momento che il ricorrente ha avuto conoscenza del fatto che gli elementi costitutivi oggettivi dei reati di lesioni gravi e di propagazione di malattie dell’uomo, fossero essi intenzionali, come poi si è rivelato essere il caso (art. 122 CP e 231 cifra 1 cpv. 1 CP), o colposi (art. 125 CP e vecchio art. 231 cifra 2 CP), erano adempiuti.

Tanto più che l’insorgente, che ha escluso di avere subito interventi o punture nei mesi precedenti, ha indicato di avere avuto un’unica relazione stabile con persona siero negativa con esclusione di pregressa infezione, che non ha tatuaggi e piercing, ha immediatamente individuato l’autore dell’infrazione. Egli ha affermato, sia in sede di interrogatorio di polizia il __________ 2012, sia davanti al Procuratore Pubblico il __________ 2012, di aver “subito capito che la trasmissione di questa malattia mi era stata fatta da __________”, rispettivamente che a __________ “avevo detto che io avevo la certezza che fosse lui in quanto io avevo la certezza di non aver avuto altre relazioni a parte (…) che sapevo essere negativo al test perché lo aveva già fatto nel corso del 2011”.

2.11. In concreto la fattispecie non è assimilabile a quelle giudicate dal Tribunale federale in DTF 126 II 348 (infezione con il virus HIV) e in DTF 134 II 308 (vittima dell’amianto). In entrambi i casi, infatti, il risultato costitutivo del reato si era realizzato dopo un lungo intervallo dall’attività illecita e le vittime erano venute a sapere della lesione subita anni dopo, quando il termine per presentare la richiesta d’indennizzo e riparazione morale era già scaduto.

Nel caso di specie invece la vittima ha saputo della lesione subita (infezione tramite virus dell’HIV) in tempi brevi. Solo l’intenzionalità o meno dell’atto non era conosciuta (doc. XXIII). Ciò che in concreto non è determinante, essendo punibili anche le lesioni gravi colpose (cfr. art. 125 CP) e la propagazione di malattie dell’uomo per negligenza (vecchio art. 231 cifra 2 CP).

Dalla documentazione medica emerge che perlomeno dal 29 settembre 2011, quando la __________ __________ ha visitato l’insorgente, discutendo della diagnosi di sieropositività (“rilevato risultato positivo per HIV (…) paz molto angosciato/stressato dalla sua mancanza del lavoro, perciò si accorda un nuovo appuntamento fra 2-3 settimane e esame clinico approfondito che prenderà lui. Si consegna opuscoli e invita a chiamare per domande (…)” il ricorrente era a conoscenza della diagnosi. Anche perché il 4 ottobre 2011 l’insorgente ha scritto al responsabile del __________ __________ di __________ per lamentarsi che una lettera del 29 settembre 2011 contenente dati sensibili, tra cui “la nota del mio medico generale con trascritto I MIEI RISULTATI DEL SANGUE, perdipiù positivo al test di sieropositività”. Inoltre, prima del 7 novembre 2011 ha informato famigliari ed amici della sua patologia (cfr. diario clinico dell’__________ __________ di __________).

Pertanto, quando ha inoltrato la richiesta di indennizzo e riparazione morale il 15 dicembre 2016, il termine di 5 anni dalla “conoscenza del reato” (art. 25 cpv. 1 seconda ipotesi LAV), era, purtroppo, decorso.

2.12. Resta da esaminare se, come sostiene in via subordinata il ricorrente, il termine di 5 anni ha iniziato a decorrere il __________ 2012, giorno in cui è stato informato per la prima volta del suo diritto di inoltrare una richiesta alle autorità LAV da parte della Polizia o anche nel novembre 2016 quando sostiene di essere venuto a conoscenza delle concrete pretese risarcibili grazie alla consulenza dei propri legali.

Dal verbale d’interrogatorio del __________ 2012 emerge che l’interessato ha preso atto “dell’esistenza del Servizio aiuto alle vittime di reati (Servizio LAV), a disposizione per accogliere, ascoltare e informare, valutare la situazione, offrire un sostegno di tipo sociale, psicologico, medico, giuridico e materiale, proteggere la vittima e tutelare i suoi diritti durante tutto il procedimento penale, accompagnare per eventuali istanze di indennità e riparazione morale (termine di prescrizione 5 anni) art. 305 CPP”.

Interpellato in merito il ricorrente ha affermato: “non sono d’accordo che il mio nome venga comunicato al Servizio LAV”.

La Polizia lo ha poi informato circa gli indirizzi ed i recapiti telefonici del Servizio LAV. Egli ha affermato che “per quanto concerne il servizio LAV preferisco prendere contatto di persona”.

Al termine dell’interrogatorio gli sono stati consegnati il dépliant “Avete subito una violenza o un reato?” e il “Foglio informativo sull’aiuto alle vittime”.

2.13. Per l’art. 8 cpv. 1 LAV le autorità di perseguimento penale informano la vittima in merito all’aiuto alle vittime e a determinate condizioni ne trasmettono il nome e l’indirizzo a un consultorio. Gli obblighi relativi sono retti dalla procedura applicabile.

Con sentenza del 3 giugno 1997, pubblicata in DTF 123 II 241, il TF ha stabilito che “in considerazione dell’importanza del diritto della vittima di ottenere un’indennità giusta l’art. 11 cpv. 1 LAV, il dovere d’informazione delle autorità di polizia e giudiziarie ha per corollario che la vittima non deve subire alcun pregiudizio da una mancanza di informazione che l’ha impedita, senza sua colpa, di agire tempestivamente.” La fattispecie allora trattata dal TF era un caso eccezionale, in cui l’equità ha impedito di opporre alla pretesa della vittima il termine di perenzione di due anni previsto dall’art. 16 cpv. 3 vecchia LAV.

In quell’occasione il TF, dopo avere rammentato che il termine di “prescrizione” in realtà è un termine di perenzione, che, di regola, non può essere né sospeso, né interrotto, se non tramite un’azione, né può essere oggetto di restituzione, ha rilevato che il Consiglio federale, nel suo Messaggio, aveva indicato che un termine di perenzione relativamente breve avrebbe obbligato la vittima ad agire immediatamente, visto che l’indennità assegnata sulla base della LAV ha quale scopo di permettere alle vittime di far fronte alle difficoltà che sopraggiungono subito dopo il reato. Inoltre l’autorità competente deve essere nelle condizioni di poter decidere in un momento in cui è ancora possibile delucidare le circostanze esatte del reato. Secondo il Consiglio federale le vittime hanno la possibilità di agire a tempo grazie all’aiuto dei centri di consultazione che dovrebbero aiutare la vittima a inoltrare la domanda di risarcimento.

L’Alta Corte, dopo aver rammentato le critiche della dottrina che ritiene, in taluni casi, il termine di prescrizione troppo corto (per esempio quando gli effetti di un reato si manifestano solo in un secondo tempo o quando la vittima si trova nell’impossibilità di agire in tempo utile), ha ricordato che l’art. 6 vecchia LAV incarica la polizia d’informare la vittima dell’esistenza dei centri di consultazione, ai quali trasmette nome ed indirizzo della persona coinvolta, a meno che questa si opponga. I centri di consultazione devono poi informare la vittima dell’aiuto che prevede la LAV, compreso quello di avvertire la persona interessata del suo diritto di domandare un indennizzo o una riparazione morale ai sensi degli art. 11 segg. vecchia LAV.

Il TF, in seguito, si è chinato sulla fattispecie concreta, esaminando se in quel caso la mancanza d’informazione dell’autorità poteva, eccezionalmente, aver quale conseguenza quella di potersi scostare dal termine di perenzione previsto dall’art. 16 cpv. 3 vecchia LAV. Dopo avere nuovamente fatto riferimento al Messaggio del Consiglio federale, l’Alta Corte ha rilevato che il termine di perenzione di due anni può essere opposto alla vittima solo se effettivamente è stata messa nelle condizioni di far valere i suoi diritti, ossia se è stata informata a tempo dei suoi diritti. Quando la legge conferisce all’autorità un dovere d’informazione che ha completamente omesso di soddisfare, l’amministrato può, prevalendosi della protezione della buona fede, esigere dall’autorità che entri nel merito della richiesta anche se i suoi diritti sarebbero prescritti. Il dovere d’informazione ha quale corollario che la vittima non deve subire alcun pregiudizio dalla mancanza d’informazione che l’ha impedita d’agire a tempo. Nel caso giudicato dal TF la vittima avrebbe potuto inoltrare una richiesta prima della scadenza del termine di perenzione se la polizia avesse dato un’informazione completa circa l’esistenza dei suoi diritti e del termine di perenzione.

Il TF, accertato che la ricorrente, vedova, disoccupata e vittima di sequele psichiche derivanti dall’aggressione subita, non è stata informata in alcun momento dell’esistenza dei suoi diritti derivanti dalla LAV, tenuto conto delle circostanze eccezionali della fattispecie, ha stabilito che la vittima ha lasciato spirare il termine di due anni senza alcuna colpa da parte sua ed ha accolto il ricorso.

In data 19 agosto 2003, il TF, con sentenza pubblicata in DTF 129 II 409 e segg., in un altro caso concernente l’applicazione della vecchia LAV, ha ricordato che una soluzione analoga a quella appena descritta deve trovare applicazione anche nel caso in cui, senza che l’informazione legale sia stata omessa, le conseguenze del reato sono diventate riconoscibili per la vittima solo dopo l’espirazione del termine (DTF 126 II 348). L’Alta Corte ha rammentato di aver anche giudicato che se la vittima non dispone a tempo di tutti gli elementi necessari per specificare interamente l’oggetto e i motivi della domanda d’indennizzo, quali per esempio l’ammontare della pretesa, deve comunque inoltrare la richiesta prima dello scadere del termine di perenzione, esponendo i fatti con la precisione che ci si può attendere, in buona fede, a quel momento (DTF 126 II 93 consid. 2 e 3).

Nel caso che era chiamato a giudicare il Tribunale federale, la vittima, dopo avere ricevuto dal giudice istruttore l’informazione che avrebbe potuto inoltrare una domanda ai sensi della LAV, ha atteso ancora un anno prima di effettivamente notificare la richiesta all’autorità competente. La ricorrente sosteneva in particolare che andavano applicate, per analogia, le norme derivanti dagli art. 60 cpv. 1 e 67 cpv. 1 CO, 47 cpv. 2 LAVS e 48 cpv. 2 LAI.

L’Alta Corte ha rammentato di aver già stabilito che l’incertezza giuridica di cui si lamentava la ricorrente era stata risolta nel senso che la vittima può pretendere, in buona fede, di sottrarsi al rigoroso termine di perenzione di due anni solo se si rivolge all’autorità competente senza alcun ritardo supplementare, subito dopo aver ricevuto l’informazione mancante. Il TF ha poi sottolineato che il regime delle disposizioni invocate dalla ricorrente diverge fondamentalmente da quello consacrato dall’art. 16 cpv. 3 LAV e che piuttosto si potrebbe far riferimento agli articoli del CC sulla filiazione (art. 256c cpv. 3, 260c cpv. 3 e 263 cpv. 3 CC), che non accordano alcun termine supplementare a libera disposizione del richiedente, il quale, anzi, deve agire il più rapidamente possibile, secondo le circostanze, non appena la causa del ritardo cessa.

Nel caso che il TF era chiamato a giudicare la ricorrente, vittima di un reato nel corso dei mesi di giugno e luglio 1996 non aveva ricevuto alcuna informazione fino al 14 giugno 2000, quando il giudice istruttore le ha fatto presente la possibilità di rivolgersi all’autorità competente in materia LAV. L’interessata ha inoltrato la propria domanda un anno dopo. Avendo ammesso lei stessa di aver creduto di avere a disposizione ancora un anno per poter far valere i propri diritti, l’Alta Corte ha stabilito che non ha manifestamente agito con la diligenza che ci si poteva ragionevolmente attendere da lei. Infatti si è esposta al rischio che la sua opinione relativa alla situazione giuridica non fosse seguita dalle autorità giudicanti, rischio che era evidente poiché la sua opinione era una semplice speculazione. Inoltre il caso era semplice poiché la vittima chiedeva unicamente una riparazione per torto morale. Le sue pretese sono pertanto state giudicate perente.

Con sentenza del 19 settembre 2003 (1.A 137/2003) il TF si è chinato sul caso di una vittima, rappresentata da un avvocato, la quale, secondo la polizia, era stata informata della possibilità di chiedere aiuti ai sensi della LAV. In particolare nel rapporto di polizia figurava la frase “X. wurde über das OHG informiert, nimmt jedoch keinen Gebrauch davon.”

L’interessato ha tuttavia fatto valere di non essere stato informato, anche perché, a causa di quanto successo, è stato subito ricoverato in ospedale dove non poteva né essere interrogato, né essere informato. Altri elementi proverebbero che l’informazione, contrariamente a quanto indicato nel rapporto di polizia, in realtà non sarebbe mai stata data.

Il TF, dopo aver condiviso le motivazioni del Tribunale di primo grado secondo il quale la polizia aveva comunque informato la vittima, ha esaminato se i primi giudici hanno ritenuto a ragione che l’informazione data dalla polizia, seppur generale, fosse sufficiente ai sensi della LAV, ciò che l’insorgente contestava, ritenendo necessario, al fine dell’inizio della decorrenza del termine di perenzione, una informazione precisa anche sulla possibilità di domandare un risarcimento danni e per torto morale.

L’Alta Corte ha rammentato che, sulla base degli art. 6 vecchia LAV e 3 cpv. 2 lett. b vecchia LAV, mentre i consultori cantonali hanno un obbligo di fornire un’informazione dettagliata circa le possibilità offerte dalla LAV, la polizia può accontentarsi di un’informazione generale circa l’aiuto dei consultori per le vittime di reati. Il TF ha poi esaminato l’art. 6 cpv. 2 vecchia LAV che obbliga la polizia a comunicare a un consultorio nome e indirizzo della vittima, tranne se questa si oppone, lasciando nel caso di specie la questione aperta sulla circostanza a sapere se è sufficiente che la vittima non si dichiari interessata alla comunicazione del suo nome al consultorio per liberare la polizia dai suoi obblighi.

In quel caso il ricorrente era stato informato dalla polizia perlomeno in maniera generale ed aveva manifestato un certo disinteresse circa la possibilità di avere informazioni più dettagliate. Egli comunque sapeva, prima del 15 novembre 2000, dell’esistenza di questa possibilità. Il TF ha pertanto concluso affermando che “der Beschwerdeführer, der zumindest in groben Zügen von der Existenz der Opferhilfe wusste, hätte deshalb noch genügend Zeit gehabt, sich über seine Ansprüche nach Opferhilfgesetz zu informieren, sei es bei einer Beratungsstelle oder bei seinem damaligen Anwalt.” Per cui, non è contrario al principio della buona fede opporgli il termine di perenzione biennale dell’art. 16 cpv. 3 vecchia LAV.

Si veda a questo proposito anche la sentenza 1C_99/2015 del 18 novembre 2015 dove l’insorgente era stato informato solo il 23 aprile 2014 della possibilità di inoltrare una richiesta ai sensi della LAV allorché i fatti alla base dell’infrazione si erano conclusi all’inizio del 2006 al più tardi. In tal caso il Tribunale federale ha ammesso la buona fede dell’interessato e la tempestività del suo agire, avendo inoltrato l’istanza pochissimo tempo dopo aver ottenuto l’informazione. Su questo tema si veda anche la sentenza 1C_338/2014 del 10 dicembre 2014.

2.14. In concreto, la Polizia ha adempiuto al suo obbligo di informare ai sensi dell’art. 8 LAV al momento dell’interrogatorio del __________ 2012 (cfr. consid. 2.10; doc. K e sentenza 1.A 137/2003 del 19 settembre 2003), come del resto ammesso dall’insorgente (cfr. doc. VIII: “[…] il ricorrente non sta facendo valere la mancata informazione da parte dell’autorità inquirente, la quale è stata effettivamente comunicata in occasione del primo interrogatorio di Polizia in data __________ 2012 (doc. K). Pertanto, oggetto del presente ricorso non è una restituzione del termine, bensì l’accertamento del rispetto del termine di perenzione, sancito dall’art. 25 LAV […]”).

Il termine di perenzione 5 anni per far valere le proprie pretese non decorre tuttavia da questa data. Come visto, l’art. 25 LAV ritiene quale “dies a quo” il reato o la conoscenza del reato e non la data in cui l’informazione è stata fornita. Solo laddove la vittima non è stata informata e non ha potuto, senza alcuna responsabilità da parte sua, agire entro il termine di 5 anni, essa può, se del caso, far valere la propria buona fede (cfr. DTF 123 II 241). La perenzione non è di regola opponibile alla vittima se ha ricevuto l’informazione prevista dalla LAV solo dopo la scadenza del termine e ha presentato la domanda d’indennizzo e di riparazione morale senza ulteriori ritardi (cfr. DTF 129 II 409).

Come già giudicato con sentenza 43.2005.1 del 7 novembre 2005, quando il termine era più corto (2 anni), il termine di perenzione non può decorrere da quando è stata fornita l’informazione.

L’art. 25 LAV, in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che la domanda di riparazione morale va presentata entro 5 anni dal reato o dalla conoscenza del medesimo e non da quando l’informazione è stata data. Inoltre non appena la persona interessata ottiene le informazioni necessarie deve agire immediatamente.

2.15. In concreto l’insorgente ha ottenuto l’informazione prevista dall’art. 8 cpv. 1 LAV il __________ 2012, ossia ben prima dello scadere del termine quinquennale di perenzione.

Egli avrebbe pertanto avuto tutto il tempo per inoltrare tempestivamente la sua domanda di risarcimento per torto morale e per indennizzo.

Ininfluente è invece la circostanza secondo la quale solo nel corso del mese di novembre 2016 sarebbe venuto a conoscenza delle concrete pretese risarcibili grazie alla consulenza dei propri attuali legali. Infatti, il ricorrente, che aveva ottenuto dalla Polizia quelle informazioni generali relative all’esistenza del Servizio LAV (a disposizione per “accompagnare per eventuali istanze di indennità e riparazione morale (termine di prescrizione 5 anni)”), previste dall’art. 8 cpv. 1 LAV, avrebbe avuto tutto il tempo per informarsi circa i suoi diritti presso il citato servizio o presso il suo precedente rappresentante (cfr. sentenza 1.A 137/2003 del 19 settembre 2003).

Per cui, non è contrario al principio della buona fede opporgli il termine di perenzione quinquennale dell’art. 25 LAV (cfr. anche sentenza 43.2005.1 del 7 novembre 2005).

2.16. Infine, il ricorrente, oltre a richiamare l’incarto dal DSS, prodotto con la risposta di causa, ha domandato la sua audizione.

A questo proposito il TCA rileva che essa può essere rifiutata senza ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3.; sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; sentenza 9C_796/2015 del 17 dicembre 2015, consid. 5.3; sentenza 8C_665/2014 23 marzo 2015, consid. 4; sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica” (doc. I e VIII; il ricorrente chiede la sua “audizione”), questo TCA rinuncia all’audizione dell’interessato poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

Questo Tribunale, ritenuto che, in seguito agli accertamenti eseguiti, i fatti sono stati comprovati e nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe modificare tale apprezzamento, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Alla luce di quanto esposto il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata va modificata nel senso che la richiesta di un contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine è tempestiva. L’incarto va trasmesso all’amministrazione affinché entri nel merito di questa domanda.

Al ricorrente, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate ripetibili parziali.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione impugnata è modificata nel senso che la richiesta di un contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine è tempestiva. Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché entri nel merito della domanda.

§§ Per il resto il ricorso è respinto e la decisione confermata.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Il Dipartimento della sanità e della socialità verserà fr. 1'000.-- (IVA inclusa) al ricorrente a titolo di ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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