Raccomandata
Incarto n. 42.2025.9
rs
Lugano 20 giugno 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 14 gennaio 2025 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 12 giugno 2024 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI) ha ordinato aRI 1, il quale ha beneficiato dell’assistenza sociale nel periodo gennaio 2020 - luglio 2024 (cfr. doc. A1; 379; 338; 31), di restituire l’importo di fr. 600.--, corrispondenti alla prestazione assistenziale percepita nel mese di marzo 2024, dopo aver appreso che nel mese di marzo 2024 era stato accreditato a suo favore l’ammontare di fr. 10'000.--.
L’amministrazione, al riguardo, ha precisato:
" dagli accertamenti svolti e, in particolare dall’estratto conto bancario pervenutoci con il rinnovo del 19.04.2024, abbiamo rilevato che in data 05.03.2024 ha percepito un versamento in conto dal sig. __________ __________ per la somma di CHF 10'000.- che in data 06.03.2024 sono stati addebitati dal suo conto in favore dell’ufficio del registro di commercio quale capitale sociale per la neocostituita __________ __________, della quale è fondatore con la quota del 50% e nella funzione di socio e presidente della gerenza.
Il nostro ufficio, nella determinazione delle prestazioni a lei assegnate per il mese di marzo 2024 non aveva tenuto conto dei fatti/elementi sopraccitati, con la conseguenza che le sono state riconosciute e lei ha percepito prestazioni indebite.
(…)” (Doc. 15)
1.2. Il 3 luglio 2024 RI 1 ha inviato uno scritto all’USSI nel quale ha affermato che la somma di fr. 10'000.-- non gli appartiene e che gli è stata versata da __________ per poter aprire una ditta. Egli ha indicato, da un lato, che i soldi sono rimasti sul suo conto “lo spazio di un paio d’ore perché poi sono stati riversati sul conto della __________”.
Dall’altro, che __________ ha aiutato lui e il suo collega, __________, ad avviare la società, corrispondendo l’importo di fr. 20'000.-- (fr. 10'000.-- per lui e fr. 10'000.-- per __________) necessario alla costituzione della __________.
RI 1 ha, infine, chiesto di poter beneficiare dell’aiuto sociale almeno fino al 31 luglio 2024, in quanto non erano ancora riusciti a lavorare e non aveva altre entrate.
Il medesimo ha pure postulato la concessione del condono dell’ammontare di fr. 600.-- (cfr. doc. 12).
Il 20 agosto 2024 all’amministrazione è, poi, pervenuta una lettera in cui l’interessato, dando seguito alla domanda dell’8 agosto 2024 da parte dell’USSI (cfr. doc. 20), ha specificato che il suo scritto del 3 luglio 2024 andava considerato “sia come richiesta di condono che come reclamo” (cfr. doc. 10).
1.3. Con decisione su reclamo del 14 gennaio 2025 l’USSI ha confermato l’ordine di restituzione del 12 giugno 2024, osservando che le argomentazioni di RI 1non possono essere seguite, vigendo nell’ambito dell’assistenza sciale il principio della sussidiarietà, in base al quale la persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno corrente, quindi, nel caso concreto anche l’importo accreditato da __________ sul conto bancario intestato all’interessato.
L’amministrazione ha, altresì, rilevato:
" Irrilevante per la restituzione è sapere per far fronte a quali spese siano stati investiti gli importi ricevuti. Rilevante è l’entrata in quanto tale, ritenuto che il diritto all’assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in questione. Secondo la prassi instaurata dall’USSI relativa al metodo di calcolo, un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente.
Nel caso in esame, è pacifico che il 5 marzo 2024 sul conto bancario intestato al richiedente presso __________ è stato effettuato il versamento di un importo pari a CHF 10'000.- da parte di __________.
Il computo da parte dell’USSI di tale entrata è corretto, in quanto rientrante tra quelle che costituiscono il reddito compitabile regolamentato dall’art. 6 Laps.
La prestazione assistenziale mensile versata al reclamante nel mese di marzo 2024 era stata calcolata, nella relativa decisione, non tenendo in considerazione la citata entrata. Lo fosse invece stata, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che l’interessato non aveva diritto all’ammontare delle prestazioni erogate dall’USSI.
L’Ufficio ha pertanto rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 12 giugno 2024, considerando l’importo relativo all’accredito effettuato dal signor __________ e quindi ripristinando da un punto di vista oggettivo il giusto diritto all’assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso.
(…)” (Doc. A1 pag. 5)
1.4. Contro la decisione su reclamo del 14 gennaio 2025 RI 1ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha, segnatamente, addotto che la somma di fr. 10'000.-- è stata versata sul suo conto bancario da __________ unicamente per l’apertura della ditta __________ ed è stata immediatamente indirizzata a favore dell’Ufficio del registro di commercio, quale capitale sociale della neocostituita società.
Egli ha puntualizzato che “questo importo doveva per forza uscire da un conto intestato al sottoscritto perché socio e per metà proprietario della ditta” e di non avere avuto un tale importo se non per un paio d’ore il 5 marzo 2024 (cfr. doc. I).
1.5. Nella propria risposta del 10 marzo 2025 l’amministrazione ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomentazioni analoghe a quelle sviluppate nella decisione su reclamo del 14 gennaio 2025 (cfr. doc. IV; consid. 1.3.).
1.6. L’11 marzo 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le stesse sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia chiesto a RI 1di restituire la somma di fr. 600.-- a titolo di prestazioni assistenziali che avrebbe percepito a torto nel mese di marzo 2024.
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
A decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento
(raccomandato dalle linee guida
CSIAS)
1 persona 1’031.-- / mese
2 persone 1'577.-- / mese
3 persone 1'918.-- / mese
4 persone 2'206.-- / mese
5 persone 2'495.-- / mese
Per ogni persona
supplementare” (cfr. BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)
Nel 2024 non sono state introdotte modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416).
Dal 1° gennaio 2025 il forfait di mantenimento è stato così aumentato:
" Persone dell’unità di riferimento
(raccomandato dalle linee guida
CSIAS)
1 persona 1’061.-- / mese
2 persone 1'624.-- / mese
3 persone 1'974.-- / mese
4 persone 2'271.-- / mese
5 persone 2'568.-- / mese
Per ogni persona
supplementare” (cfr. BU del 27 dicembre 2024 pag. 369)
2.5. L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”
Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”
2.6. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”
Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024; STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3; STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Giova ricordare che è tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è, quindi, stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).
Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze all’amministrazione è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017 dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2022.88 del 6 marzo 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF dell’insorgente è stato respinto con giudizio 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023; STCA 38.2012.47 del 3 ottobre 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.13 del 2 settembre 2013 consid. 2.9.; 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.
2.7. Nell’ambito dell’assistenza sociale, come visto (cfr. consid. 2.3.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
L’assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Ad esempio l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Pertanto l’assistenza sociale, qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al principio di sussidiarietà, unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha, del resto rilevato, che il principio di sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr. consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative spiegazioni.
2.8. Nella presente evenienza l’USSI ha chiesto al ricorrente la restituzione di fr. 600.--, corrispondenti alla prestazione assistenziale del mese di marzo 2024 corrispostagli il 15 marzo 2024 (cfr. doc. A2), tenendo conto della somma di fr. 10'000.-- ricevuta in quel mese da parte di __________, ma non computata nel calcolo iniziale, precisando, in buona sostanza, che in virtù del principio di sussidiarietà avrebbe dovuto utilizzare tale importo prioritariamente per il proprio sostentamento (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).
Dall’estratto del conto bancario __________ intestato all’insorgente relativo al mese di marzo 2024 emerge un saldo iniziale al 1° marzo 2024 di fr. 34.92 (cfr. doc. A2; 53: transazioni di conto del marzo 2024), come pure che il 5 marzo 2024 al medesimo è stato, in effetti, accreditato l’importo di fr. 10'000.-- da parte di __________, con la causale “costituzione società – prestito” (cfr. doc. A2).
Dal medesimo estratto conto si evince pure, però, che già il 6 marzo 2024 il ricorrente ha effettuato un ordine di pagamento di fr. 10'000.-- via e-banking, in relazione al quale risulta la specificazione “__________” e che il saldo finale del conto al 31 marzo 2024 era di fr. 14.95 (cfr. doc. A2)
RI 1, già il 16 aprile 2024, ha reso attento l’USSI che “nell’estratto conto c’è una entrata e un’uscita di 10000 franchi che sono per la ditta che è stata creata volevo giusto avvisarla prima di avere fraintendimenti” (cfr. doc. 103).
Egli ha poi fermamente ribadito, sia nel reclamo che nel ricorso, che la somma di fr 10'000.-- che gli è stata versata da __________, compagno di sua madre (cfr. doc. 17), come da quest’ultimo confermato il 23 maggio 2024 davanti all’USSI (cfr. doc. 17), è servita per la costituzione della __________ e, una volta ricevuta da __________, è stata immediatamente versata sul conto finalizzato all’apertura della società (cfr. doc. 24; I; consid. 1.2.; 1.4.).
La __________ (il cui scopo è, in particolare, “l'esercizio di un'impresa con lavori da muratore, pittore, gessatore, piastrellista, commercio di materiali edili e tutte le attività legate alla costruzione e alla ristrutturazione di immobili. La società potrà acquistare, vendere, posare, sostituire, riparare pannelli solari. (…)”) è, in effetti, stata iscritta a Registro di commercio il 12 marzo 2024. Il capitale sociale di fr. 20'000.-- appartiene ad RI 1 che possiede dieci quote di fr. 1'000.-- e a __________, in possesso delle ulteriori dieci quote di fr. 1'000.--.
Il ricorrente è socio e presidente della gerenza con firma individuale dalla costituzione della società, mentre __________ __________ è socio e gerente con firma individuale (cfr. doc. 80. estratto RC).
È utile, inoltre, rilevare che al momento della creazione di una società a garanzia limitata, il fondatore o i fondatori devono aprire un conto deposito presso una banca. Si tratta di un conto bancario sul quale è depositato il capitale dell'azienda in via di formazione nell'attesa dell'iscrizione nel Registro di commercio. Una dichiarazione di deposito è consegnata in cambio del versamento dei fondi che rimangono bloccati sul conto deposito fino alla pubblicazione della creazione della società nel Registro di commercio. Dopo la pubblicazione della creazione della società sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, i fondi sono versati sul conto corrente dell'azienda, e il conto deposito è annullato (cfr. https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/costituire-una-pmi/costituzione-d-impresa/scegliere-una-forma-giuridica/sagl.html#:~:text=Il%20capitale%20sociale%20della%20Sagl,essere%20necessariamente%20versato%20in%20contanti.).
È vero che in ambito di assistenza sociale, in applicazione del principio di sussidiarietà, le entrate provenienti da terzi vanno utilizzate per far fronte alle proprie spese primarie e quindi computate ai fini della determinazione di un eventuale diritto a una prestazione assistenziale, a prescindere che siano prestiti da restituire (cfr. consid. 2.7.).
Tuttavia, in concreto, va evidenziato che, in occasione del menzionato incontro del 23 maggio 2024 con l’insorgente, l’amministrazione - la quale nel mese di febbraio 2024 aveva saputo, durante un colloquio telefonico con il ricorrente, che quest’ultimo aveva intenzione di avviare un’attività (cfr. doc. 104; 17) - gli ha comunicato:
" (…) il sostegno alle persone che esercitano un'attività professionale indipendente può essere concesso unicamente in situazioni eccezionali ed in ogni caso temporaneamente.
USSI informa il sig. RI 1 che il sostegno da parte nostra può essere concesso unicamente per tre mesi poiché le prestazioni finanziarie dell’ufficio del sostegno sociale consistono nell'assicurare al beneficiario il minimo esistenziale ed evitare la distorsione della concorrenza.
Trascorso questo termine di tre mesi (31.07.2024), il sig. RI 1 deve dimostrare di aver raggiunto la propria indipendenza economica.
In alternativa, se la situazione finanziaria non gli permetterà di rendersi indipendente entro il 31.10.2024, sarà necessario stralciarsi dal ruolo di socio e presidente della gerenza e trovare una soluzione lavorativa quale dipendente contrattualizzato.
(…)” (Doc. 18)
Ne discende che la parte resistente, nel maggio 2024, ha espresso la propria disponibilità a concedere al ricorrente prestazioni assistenziali nei primi mesi dall’avvio dell’attività professionale tramite una __________, riconoscendo così implicitamente la costituzione di tale società.
L’USSI, dopo il mese di marzo 2024, ha invero erogato all’insorgente prestazioni assistenziali ordinarie e speciali per i mesi da aprile a luglio 2024 (cfr. doc. 91; 73; 63; 58; 31).
In simili condizioni, attentamente considerate tutte le circostanze del caso di specie, occorre concludere che l’amministrazione, la quale, come visto, nel mese di maggio 2024 aveva avallato l’avvio dell’attività professionale del ricorrente, concedendogli l’aiuto sociale per un determinato lasso di tempo nella fase iniziale della ditta e che mai ha sollevato dubbi sulla destinazione dell’importo di fr. 10'000.-- ricevuto da parte di __________ (cfr. doc. 27; A1), non poteva validamente pretendere che il medesimo utilizzasse il denaro destinato alla costituzione della società, peraltro versato sul conto adibito alla creazione della società senza indugio il 6 marzo 2024, ovvero il giorno dopo che gli era stato accreditato (5 marzo 2024; cfr. doc. A2), per far fronte al proprio sostentamento.
Pertanto l’ammontare di fr. 10'000.-- non deve essere considerato nella determinazione dell’ammontare della prestazione assistenziale spettante effettivamente all’insorgente nel mese di marzo 2024.
Esso non è, quindi, rilevante ai fini della restituzione.
Conseguentemente la richiesta di restituzione delle prestazioni assistenziali di marzo 2024 non è giustificata e la decisione su reclamo del 14 gennaio 2025 va annullata.
2.9. Per inciso, riguardo ai richiedenti l’assistenza sociale che esercitano un’attività indipendente, si osserva che il Tribunale federale, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha stabilito che pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale interrompa entro un adeguato termine un’attività indipendente che non consente di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di trattamento, né il divieto dell’arbitrio.
Va, altresì, sottolineato che un’attività indipendente non redditizia non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4.; Ingrid Hess, “Travail indépendant: qui a droit à l’aide social?” (pag. 4) in Soziale Sicherheit CHSS del 12 settembre 2023).
In proposito cfr. pure STF 8C_782/2019 del 9 settembre 2020; STCA 42.2023.26 del 16 ottobre 2023 consid. 2.4. - 2.6.; STCA 42.2022.96 del 20 marzo 2023, pubblicata in RtiD II-2023 N. 25 pag. 89 seg.; STCA 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg.; STCA 42.2010.1 del 27 settembre 2010.
2.10. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.39 del 31 marzo 2025 consid. 21.4.; STCA 42.2024.41 del 27 gennaio 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su reclamo del 14 gennaio 2025 è annullata.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni