Raccomandata
Incarto n. 42.2025.38
rs
Lugano 10 dicembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 agosto 2025 di
RI1, ______
contro
la decisione su reclamo del 7 agosto 2025 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI1 (..____) è al beneficio dell’assistenza sociale dal dicembre 2009 e ha percepito complessivamente fino al 1° luglio 2025 fr. 343'482.75 (cfr. doc. 66 inc. 42.2025.36).
1.2. Il 6 maggio 2025 il medesimo ha firmato un Contratto di collaborazione AUP per Comuni ed enti non contrattualizzati relativo a un’attività di utilità pubblica da svolgere quale operaio generico al 100% presso la Città di ______ - ______ - ______ dal 26 maggio al 26 novembre 2025 (cfr. doc. 185 inc. 42.2025.36).
1.3. RI1, con messaggio di posta elettronica del 26 maggio 2025 ore 18:14, ha informato ______, Coordinatrice AUP Intervento sociale della Città di ______, di rinunciare all’AUP, in quanto “mi è stato detto dalla persona di riferimento dei servizi urbani su mia richiesta di chiarimento, che tale misura è un “corso occupazionale” e non vengono assunte le persone (rari casi a parte) che partecipano alla misura. Dovendo io fare comunque le ricerche lavorative (come ho sempre fatto), oltre a fare una misura al 100% che occupa tutto il tempo. Non ci sono prospettive concrete di essere assunto, non vedo quindi lo scopo di frequentarlo” (cfr. doc. 38 inc. 42.2025.36).
Il 27 maggio 2025 ______ ha risposto all’interessato, in particolare, di prendere nota della sua decisione (cfr. doc. 38 inc. 42.2025.36).
1.4. La Coordinatrice AUP Intervento sociale della Città di ______, sempre il 27 maggio 2025, ha comunicato all’operatrice socio-amministrativa dell’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) che “il signor RI1, dopo essersi presentato questo lunedì presso il verde pubblico per iniziare l’inserimento sociale, senza giustificati motivi, ha abbandonato ed interrotto di sua iniziativa l’AUP. (…)” e che la misura veniva interrotta, senza corrispondere alcun incentivo per il 26 maggio 2025, dato il suo comportamento (cfr. doc. 36=107).
1.5. Il 27 maggio 2025 stesso l’USSI ha scritto a RI1 di aver appreso che non era sua intenzione svolgere l’attività di utilità pubblica (AUP) presso ______ – ______ malgrado avesse sottoscritto il contratto di collaborazione il 6 maggio 2025, ricordandogli quanto previsto dall’art. 9a cpv. 1 del Regolamento sull’assistenza sociale (Reg.Las), in relazione ai casi in cui le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse, segnatamente allorché il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura d’inserimento, ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo (lett. g).
L’amministrazione ha assegnato un termine di dieci giorni per trasmettere le proprie osservazioni all’interessato, considerato che “non vede lo scopo” di frequentare la misura, con l’avvertenza che qualora non avesse dato seguito alla richiesta, avrebbe deciso in base alle informazioni in suo possesso (cfr. doc. 34=147 inc. 42.2025.36).
RI1, il 30 maggio 2025, ha indicato:
" (…) Su mia richiesta di chiarimento riguardo alla misura, la persona di riferimento presso i Servizi Urbani mi ha detto che l’AUP è un “corso occupazionale” e non vengono assunte le persone (rari casi a parte) che partecipano alla misura. Come anche detto per email alla signora ______, visto che le 20 ricerche di lavoro mensili dovrei farle comunque (come già ho sempre fatto), oltre a svolgere una misura al 100% che occupa tutto il tempo, non c’è nemmeno una reale prospettiva di assunzione. Tale misura non mi aiuta in nessun modo all’inserimento e non c’è quindi, di fatto, uno scopo concreto per frequentarlo, motivo per cui ho rinunciato all’AUP." (Doc. 33=139 inc. 42.2025.36)
1.6. Con provvedimento del 3 giugno 2025 l’USSI ha deciso di applicare nei confronti di RI1 una sanzione di fr. 300.-- per tre mesi a far tempo dal mese di luglio 2025, avendo rifiutato senza giustificati motivi una misura d’inserimento (cfr. doc. 31=137 inc. 42.2025.36; A1).
1.7. Il 6 giugno 2025 RI1 ha interposto reclamo contro il provvedimento del 3 giugno 2025, postulando lo stralcio della sanzione, facendo valere l’esistenza di valide ragioni per le quali non era in grado di continuare la misura.
Egli, dopo aver ripreso, in buona sostanza, quanto asserito il 30 maggio 2025 (cfr. consid. 1.5.), ha aggiunto:
" (…) E comunque sono stato impossibilitato a frequentare l’AUP, in quanto l’unico giorno che sono andato, ci hanno fatto tagliare delle piante velenose, per cui ho avuto una grave razione cutanea allergica in cui mi sono venute delle bolle ed un rush molto forte che mi ha spellato e rovinato le braccia, non ancora guarite, di cui allego le foto. (…)" (Doc. 116 inc. 42.2025.36; A2)
1.8. Con decisione su reclamo del 7 agosto 2025 l’USSI ha confermato il proprio provvedimento di sanzione del 3 giugno 2025, motivando come segue:
" (…)
H.
Secondo l'articolo 2 cpv. 1 Las le prestazioni assistenziali sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali.
Nell'ambito dell'assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione. Il diritto all'assistenza subentra allorquando non si hanno più risorse disponibili.
Nel caso concreto, il signor RI1 ha dapprima affermato, in data 30 maggio 2025, che "(...) l'AUP è un "corso occupazionale" e non vengono assunte le persone (rari casi a parte) che partecipano alla misura (...) visto che le 20 ricerche di lavoro mensili dovrei farle comunque (come già ho sempre fatto), oltre a svolgere una misura al 100% che occupa tutto il tempo, non c'è nemmeno una reale prospettiva di assunzione. Tale misura non mi aiuta in nessun modo all’inserimento e non c’è quindi, di fatto, uno scopo concreto per frequentarlo, motivo per cui ho rinunciato all’AUP".
In sede di reclamo, egli ha poi confermato quanto ora esposto aggiungendo che "(…) Io sono ben disposto a fare misure che diano diplomi riconosciuti o almeno in cui ci sia reale possibilità di essere assunto, e l’AUP non dava né l’una, né l’altra possibilità".
Le giustificazioni rese dal reclamante non possono essere seguite. Il signor RI1 era infatti ben informato del suo obbligo di partecipare alla misura d'inserimento e al comportamento corretto da mantenere durante la stessa. Ciò nonostante egli ha interrotto la misura senza fornire spiegazioni idonee.
Per quanto concerne il fatto di essere "stato impossibilitato a frequentare l’AUP, in quanto l’unico giorno che sono andato, ci hanno fatto tagliare delle piante velenose, per cui ho avuto una grave reazione cutanea allergica in cui mi sono venute delle bolle ed un rush molto forte che mi ha spellato e rovinato le braccia, non ancora guarite", si constata che il beneficiario non ha fatto menzione circa questo episodio o presentato fotografie né nel periodo immediatamente successivo all'interruzione della misura di inserimento, né, in seguito, quando gli è stata inviata la richiesta di giustificazione il 27 maggio 2025.
Solamente con successivo reclamo del 6 giugno 2025, dopo aver ricevuto la decisione di sanzione del 3 giugno 2025, ha fatto pervenire all'Ufficio alcune fotografie relative alla summenzionata reazione allergica.
Ritenuto quanto sopra, il comportamento grave dell'assistito giustifica la sanzione, che è quindi adeguata e proporzionata. (…)" (Doc. A6)
1.9. Con tempestivo ricorso del 13 agosto 2025 RI1 ha contestato la decisione su reclamo del 7 agosto 2025, chiedendo l’annullamento della sanzione di fr. 300.-- per tre mesi inflittagli dall’USSI.
Al riguardo egli ha ribadito di avere avuto validi motivi che non gli permettevano di continuare la misura e ha addotto:
" (…) Mi era stato proposto dal Comune di ______ una misura di pubblica utilità (AUP), nello specifico dalla signora ______, la quale mi aveva detto che c'era la reale possibilità di venire assunto, motivo per cui avevo accettato di farla.
In data del 26.05.2025 ho iniziato la misura AUP presso i Servizi Urbani di ______. Alla fine della giornata, su mia richiesta di chiarimento al Responsabile AUP, chiedendogli se si trattasse di una misura in cui le persone che lo frequentano hanno possibilità di venire poi assunte o se si trattava solo di un corso occupazionale fine a se stesso, lui mi ha fatto presente che aveva visto 70-80 ragazzi andare e venire e solo 3-4 sono stati assunti, ed è un corso occupazionale. Inoltre, avrei dovuto continuare a fare 20 ricerche lavorative al mese, pur facendo una misura al 100% in cui non c'era reale possibilità di essere assunto, e che non dava alcun diploma riconosciuto. Quindi una misura non adatta a me. Ho in seguito fatto presente la cosa alla signora ______ prima (e l'USSÌ poi), che mi aveva proposto l'AUP su false premesse.
Questo per spiegare il contesto, a prescindere da ciò comunque, la motivazione principale per cui ero di fatto impossibilitato a continuare l'AUP è la seguente:
L'unico giorno della misura da me svolta, il Responsabile AUP mi aveva fatto tagliare delle piante velenose, che mi ha causato una grave reazione cutanea allergica, in cui mi sono venute delle bolle ed un rush molto forte e che mi ha spellato e rovinato le braccia, lasciandomi tutt'oggi cicatrici. Il Responsabile mi aveva fatto presente delle piante velenose, soltanto una volta arrivati sul luogo di lavoro.
In data del 03.06.2025 l'USSI mi ha sanzionato, in modo del tutto sproporzionato e per i 3 mesi di luglio, agosto e settembre. Ciò rende la mia già precaria situazione economica insostenibile, in quanto non ho nemmeno il minimo vitale.
In data del 06.06.2025 ho contestato la sanzione per i motivi sopracitati oltre ad allegare le foto delle mie braccia rovinate, ed in data 10.06.2025 ho inviato loro una email con allegate le foto originali. (…)" (Doc. I).
1.10. Con risposta del 2 settembre 2025 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.11. Il 3 settembre 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se rettamente o meno l’USSI abbia inflitto al ricorrente una sanzione pari a fr. 300.-- mensili per tre mesi per avere interrotto dal 27 maggio 2025, senza giustificati motivi, l’attività di utilità pubblica (AUP) presso la Città di ______ - ______ - ______ iniziata il 26 maggio 2025 e che avrebbe dovuto protrarsi fino al 26 novembre 2025.
2.2. Il Capitolo IIA della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (Las) è dedicato all'inserimento sociale e professionale e regola il contratto d'inserimento (art. 31a - 31g), l'incentivo all'assunzione presso enti e associazioni che svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di lavoro (art. 31h Las) e l'assunzione presso le aziende di beneficiari di prestazioni assistenziali il cui collocamento è problematico (art. 31i Las).
Il contratto di inserimento è regolato all'art. 31a Las:
" 1Beneficiari di prestazioni assistenziali hanno diritto alle misure di inserimento sociale e professionale decise dallo Stato.
2Se è fatto uso di tale diritto entro tre mesi dalla concessione della prestazione assistenziale, è sottoscritto con i beneficiari un contratto di inserimento che contiene:
a) gli elementi utili per descrivere la situazione familiare sociale, professionale, finanziaria, sanitaria e abitativa degli interessati;
b) la definizione del progetto di inserimento;
c) le facilitazioni che possono essere offerte per la realizzazione del progetto;
d) lo scadenzario delle modalità e delle attività per la realizzazione del progetto.
3Trascorsi tre mesi dalla concessione delle prestazioni assistenziali l’unità amministrativa designata dal Consiglio di Stato, se sono date le condizioni, può esigere che venga sottoscritto il contratto di inserimento. In caso di rifiuto fa stato l’art. 31 d cpv. 5."
L'oggetto del contratto è così definito all'art. 31b Las:
" Il progetto di inserimento, definito con i beneficiari, può concretarsi nei seguenti modi:
a) attività d’utilità pubblica in un’amministrazione o in un ente senza scopo di lucro;
b) attività o stages d’inserimento professionale definiti tramite accordi con aziende e associazioni professionali;
c) periodi formativi finalizzati all’apprendimento o a un miglioramento d’una qualifica professionale;
d) azioni destinate a favorire il ricupero di una capacità lavorativa;
e) azioni destinate a favorire il ricupero o lo sviluppo dell’autonomia sociale.
La collaborazione è così regolata all'art. 31c Las:
" 1Il contratto di inserimento sociale professionale è sottoscritto con l’unità amministrativa designata.
2Per l’esecuzione del contratto essa si avvale della collaborazione dei servizi pubblici e privati interessati."
L'art. 31d Las precisa le condizioni che il beneficiario deve rispettare:
" 1Unitamente alla domanda di prestazioni assistenziali l’interessato sottoscrive un impegno a partecipare alle attività di inserimento definite con lui conformemente a quanto previsto agli articoli 31a e 31b.
2La prestazione assistenziale iniziale è attribuita per la durata di tre mesi. La durata è prolungata da tre mesi fino ad un anno in funzione del contratto d’inserimento definito dall’art. 31a.
3Se il programma d’inserimento si estende per un periodo più lungo di un anno, la prestazione assistenziale può essere rinnovata per una durata corrispondente.
4Se il contratto non è rispettato, le parti, di comune accordo, possono procedere alla sua revisione.
5Se l’inosservanza è imputabile al beneficiario, l’ammontare della prestazione può essere ridotto o il versamento sospeso, nei limiti dell’art. 23.
6La prestazione può essere ristabilita con la conclusione di un nuovo contratto."
L'art. 31e Las stabilisce che "determinati contributi e rimunerazioni derivati da attività professionali o stages formativi, iniziati con il versamento della prestazione assistenziale, possono essere esclusi completamente o in parte dal calcolo della prestazione, secondo modalità definite per regolamento", mentre, secondo l'art. 31f Las "l’azione del beneficiario per il pagamento delle prestazioni si prescrive dopo due anni dalla data di sottoscrizione del contratto".
Infine, l'art. 31g Las prescrive che:
" 1Allo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale, lo Stato organizza e promuove programmi di occupazione e di formazione, stages e altre azioni.
2Esso può chiedere la collaborazione degli enti pubblici, in particolare dei Comuni, e di organizzazioni private. Ne assicura il coordinamento."
I dettagli relativi ai contratti di inserimento figurano nel Regolamento sull'assistenza sociale (Reg.Las).
Secondo l'art. 2 Reg.Las l'USSI e l’URAR (Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati) sono competenti per sottoscrivere il contratto d'inserimento professionale o sociale (lett. b) e per emanare le decisioni di riduzione, sospensione o di soppressione delle prestazioni assistenziali (lett. e).
L'art. 2b Reg.Las precisa che "nell’ambito dei progetti d’inserimento professionale (art. 31b Las) definiti dall’USSI ma delegati nell’attuazione pratica alla Sezione del lavoro, la consulenza e il controllo degli assistiti sono assicurati dagli Uffici regionali di collocamento (in seguito: URC)" (cpv. 1) e che "le prestazioni d’inserimento professionale adeguate al singolo caso sono determinate dagli URC e tempestivamente comunicate all’USSI" (cpv. 2).
L'art. 2c Reg.Las sottolinea che "l’USSI può avvalersi di altri servizi dello Stato, segnatamente di quelli della Divisione della formazione professionale e dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, dei Comuni e di altri enti ed organismi e delle organizzazioni cantonali interessate per la consulenza e la ricerca, in particolare, di posti di lavoro (cpv. 1) e che "l’USSI si avvale inoltre della collaborazione della Sezione del lavoro per l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni di inserimento professionale" (cpv. 2).
Le condizioni per partecipare alle prestazioni di inserimento professionale e sociale sono così determinate all'art. 8 Reg.Las:
" 1L’USSI valuta se l’assistito adempie le condizioni per sottoscrivere un contratto di inserimento professionale o sociale.
2In questa valutazione l’USSI tiene conto dell’età dell’assistito, della sua formazione lavorativa, ed esamina se non vi siano dei problemi di salute, o una situazione famigliare o personale, che compromettano in modo importante lo svolgimento di un’attività lavorativa.
3Qualora dai dati medici presenti nell’incarto di un assistito con certificato medico di incapacità lavorativa non fosse possibile determinare se le condizioni necessarie per la sottoscrizione di un contratto di inserimento fossero adempiute, l’USSI può rivolgersi ad un medico di fiducia."
Quali prestazioni di inserimento professionale (art. 31b Las) sono in particolare presi in considerazione i provvedimenti del mercato del lavoro ai sensi della legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 25 giugno 1982, esclusi i periodi di pratica professionale e i provvedimenti speciali secondo tale legislazione (art. 8c Reg.Las).
Secondo l'art. 8d Reg.Las l’assistito potrà beneficiare di una misura di inserimento professionale fissata dalla Sezione del lavoro, solamente se è iscritto presso un URC, è idoneo al collocamento e rispetta le prescrizioni di controllo, segnatamente partecipa ai colloqui di controllo e di consulenza ed intraprende tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per abbreviare la disoccupazione.
L'art. 8e Reg.Las precisa che il progetto di inserimento professionale di un assistito si interrompe segnatamente quando:
a) c’è una violazione grave del contratto d’inserimento;
b) l’assistito inizia una prima formazione o una formazione professionale;
c) se dopo un periodo giudicato sufficiente o adeguato, e malgrado le misure intraprese, la persona non risulta inseribile nel mercato del lavoro;
d) non sono più adempiute le condizioni che danno accesso alle prestazioni assistenziali.
L'art. 8f stabilisce che "fanno parte delle prestazioni di inserimento sociale le prestazioni emanate sulla base dell’art. 31b lett. a), d) ed e) Las" (cpv. 1) e che "i progetti di inserimento sociale concernenti azioni destinate a favorire il ricupero di una capacità lavorativa, oppure il ricupero o lo sviluppo dell’autonomia sociale, possono svolgersi all’interno di pubbliche amministrazioni, di enti senza scopo di lucro o di società anonime di diritto privato i cui azionisti sono a maggioranza enti di diritto pubblico (cpv. 2).
2.3. L’art. 23 cpv. 1 Las prevede che le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.
Il cpv. 2 Las enuncia che l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.
Ai sensi dell’art. 9a cpv. 1 Reg.Las:
" 1Le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse nei seguenti casi:
a) il beneficiario non adempie o cessa di adempiere alle condizioni previste dalla Las e dal presente regolamento;
b) il beneficiario fa un uso improprio delle prestazioni assegnategli;
c) il beneficiario rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono sussidiarie;
d) il beneficiario non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile residuale (art. 21 Laps);
e) il beneficiario fornisce intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps);
f) il beneficiario non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d’ordine e di controllo imposte dall’Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale in atto;
g) il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura d’inserimento, ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.”
Giusta l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici.
Il cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.
Secondo il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps). Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo.
2.4. Il p.to F.2. delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021 (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), relativo alle sanzioni, prevede:
" 1 Qualora una persona beneficiaria del sostegno non si attenga alle condizioni o violi i suoi obblighi legali, occorre valutare l’opportunità di una riduzione proporzionale delle prestazioni.
2 Una riduzione a titolo di sanzione può interessare:
a. il FM, dal 5% al 30%
b. i supplementi per le prestazioni (FR e SI)
c. le PCi di promozione
3 La riduzione deve essere circoscritta a un massimo di 12 mesi e tener conto dell’entità della manchevolezza. Una riduzione del 20% o superiore deve essere circoscritta a un massimo di 6 mesi. Alla decorrenza di questi termini, le riduzioni possono essere riesaminate e, se del caso, prolungate.
4 Di norma, una volta soddisfatte le condizioni, le riduzioni ivi riferite devono essere abrogate. In caso di manchevolezze ripetute e gravi, le riduzioni possono essere mantenute fino alla decorrenza dei relativi termini.
5 Devono essere prese in considerazione le ripercussioni di una riduzione sui bambini e sui giovani.
6 In caso di concomitanza di una sanzione e di una restituzione, non deve essere superata la riduzione massima del FM, pari al 30%.”
Dalle relative spiegazioni, in merito alla motivazione delle sanzioni, si evince:
" Prima di ordinare una riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione, occorre verificare se:
la manchevolezza giustifica una sanzione;
la persona interessata sapeva quale comportamento ci si attendeva da lei e che l’inadempienza poteva comportare una riduzione;
la persona interessata può addurre motivi rilevanti a giustificazione del suo comportamento.
La proporzionalità di ogni sanzione deve essere verificata individualmente. Ciò impone un modo di procedere differenziato e specifico per ogni singolo caso. La riduzione deve essere proporzionata alla manchevolezza, sia in ottica personale che in ottica materiale e temporale:
devono essere prese in considerazione le ripercussioni sulle persone coinvolte facenti parte dell’unità di riferimento, in particolare sui bambini e sui giovani adulti;
nella determinazione della misura della riduzione si deve prestare attenzione all’entità della manchevolezza. La riduzione massima del 30% del forfait di mantenimento è ammessa solo in caso di manchevolezze ripetute e gravi.
Un motivo che giustifica la necessità di esaminare accuratamente l’adeguatezza delle sanzioni risiede nel fatto che gli importi dell’aiuto sociale sono misurati. Il minimo esistenziale sociale garantito dall’aiuto sociale è inferiore sia a quello per la commisurazione delle prestazioni complementari all’AVS e all’AI, sia all’importo di base raccomandato dalla Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera per il calcolo del minimo esistenziale ai sensi della legislazione in materia di esecuzione e fallimento. L’aiuto sociale può pertanto essere ridotto di una determinata percentuale solo in casi motivati e a tempo determinato.”
2.5. Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), ha statuito:
" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale Gesetzgebung dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine entsprechende Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um eine verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018 vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6. Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023 vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur Publikation vorgesehen).”
Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024 citato dall’Alta Corte è ora pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al consid. 2.2. indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.
In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:
" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).
In effetti Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 8C_669/2023 del 1° aprile 2025 consid. 6.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 147 V 278 consid. 2.2.).
2.6. A proposito della riduzione di prestazioni assistenziali, si rileva che nel caso di una persona alla quale è stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:
" (…)
4.1 Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour l'entretien de plus de 15% pour une durée maximale de 12 mois (normes de la CSIAS A.8.2).
4.2 Le recourant est au bénéfice d'un revenu d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien (cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois, le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”
In un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:
" (…)
4.1 Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV. Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé en ménageant au mieux ses intérêts.
4.2 Le grief de violation du droit cantonal ne peut pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).
4.3 En l'espèce, en confirmant la réduction du montant de son forfait RI de 15% pendant un mois, la juridiction cantonale a manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)”
In una sentenza 8C_645/2011 del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto ricevibile il ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a cui è stata applicata una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate ricerche di lavoro durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la sentenza cantonale:
" (…)
3.1 Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).
En bref, la juridiction cantonale a considéré que les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations (des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans sa quotité. (…)”
Sul tema della riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure STF 8C_226/2011 del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo dichiarato il proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per due mesi a titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un determinato importo, nonché STF 8C_329/2023 del 21 novembre 2023 concernente la decurtazione del 20% del forfait di mantenimento per tre mesi a causa della mancata collaborazione da parte della ricorrente e del fatto che il suo luogo di residenza non fosse stabilito chiaramente.
L’Alta Corte, con sentenza 8C_543/2016 del 20 settembre 2016, ha confermato il giudizio di questa Corte 42.2016.5 del 3 agosto 2016, nel quale quest’ultima aveva stabilito che l’USSI aveva, a giusta ragione, applicato alla ricorrente una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 250.-- al mese per tre mesi a seguito dell’interruzione di un’occupazione adeguata dopo pochi giorni di attività.
In una sentenza 42.2014.12 del 6 novembre 2014, pubblicata in RtiD II-2015, pag. 38 seg., il TCA ha deciso che l’USSI aveva rettamente applicato a un beneficiario di prestazioni assistenziali una riduzione di fr. 250.-- al mese per tre mesi, poiché il medesimo, non partecipando al colloquio che aveva lo scopo di assegnargli un’attività di pubblica utilità, aveva di fatto rifiutato una misura di inserimento.
In una sentenza STCA 42.2018.14 del 13 agosto 2018 questa Corte ha respinto il ricorso di un beneficiario dell’aiuto sociale nei cui confronti l’USSI aveva applicato una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 100.-- al mese per tre mesi, poiché egli non aveva fornito, nonostante i vari solleciti, le risposte dei potenziali datori di lavoro in relazione alle ricerche di impiego da lui inviate tra gennaio ed agosto 2017.
Con un ulteriore giudizio 42.2018.16 sempre del 13 agosto 2018 il TCA ha confermato quanto stabilito dall’USSI che aveva applicato alla ricorrente una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 300.- al mese per tre mesi, ritenendo che quest’ultima, continuando a percepire le prestazioni assistenziali senza annunciare che aveva iniziato un’attività lucrativa, avesse violato il suo obbligo di collaborazione e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile residuale previsto all’art. 9a cpv. 1 lett. d Reg. Las.
Questo Tribunale, in una sentenza 42.2021.63 del 17 gennaio 2022, ha poi avallato il modo di operare dell’USSI che aveva applicato una sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi a un beneficiario dell’aiuto sociale che non aveva preventivamente informato l’amministrazione del suo soggiorno all’estero tra metà luglio e inizio agosto 2020.
Con giudizio 42.2021.62 sempre del 17 gennaio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di un beneficiario dell’assistenza sociale al quale era stata inflitta una sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi, poiché aveva versato l’importo di fr. 20'000.-- ricavato dalla vendita di una collezione numismatica all’UEF per bloccare l’asta dell’abitazione familiare, invece di utilizzarlo per far fronte al proprio mantenimento.
Con una sentenza 42.2022.98 del 24 aprile 2023 questa Corte ha stabilito che a ragione l’USSI aveva applicato una sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi alla ricorrente, in quanto non aveva richiesto tempestivamente la rendita AVS anticipata.
In un giudizio 42.2024.48-49 del 31 marzo 2025 il TCA ha avallato il modo di operare dell’amministrazione che aveva, in particolare, inflitto una sanzione di fr. 300.-- per tre mesi a un beneficiario di prestazioni assistenziali per avere fornito documentazione inveritiera circa il suo diritto di visita nei confronti dei figli con i quali, in realtà, non intratteneva rapporti.
Con STCA 42.2024.47, anch’essa datata 31 marzo 2025, è stata confermata una sanzione di fr. 300.-- per tre mesi per la mancata informazione di prestiti ricevuti da terzi per l’acquisto di autovetture e motoveicoli poi rivenduti.
Infine con giudizio 42.2024.57 del 28 aprile 2025 questa Corte ha ridotto da tre mesi a un mese la durata di una sanzione di fr. 100.-- inflitta a una persona per non avere utilizzato le prestazioni assistenziali ordinarie per far fronte al pagamento delle pigioni dei mesi di agosto e settembre 2024, allorché la spesa per l’alloggio è compresa nel conteggio delle prestazioni stesse. Il TCA ha tenuto conto della situazione di seria difficoltà finanziaria a cui era confrontata la ricorrente, come pure della presenza di una figlia minorenne nella sua unità di riferimento.
Il ricorso al Tribunale federale dell’interessata è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_338/2025 del 19 giugno 2025.
2.7. Chiamata a dirimere la presente fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Con giudizio 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. il Tribunale federale ha, poi, stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Con sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).
Al consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere.
Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha peraltro osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1; DTF 146 I 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. concernente la sussidiarietà e le relative spiegazioni.
2.8. In concreto, come visto nei fatti, il 6 maggio 2025 il ricorrente ha firmato un Contratto di collaborazione AUP per Comuni ed enti non contrattualizzati con il Comune di ______ riguardante un’attività di utilità pubblica quale operaio generico al 100% presso il Servizio ______ della ______ (______) della Città dal 26 maggio al 26 novembre 2025 (cfr. doc. 185 inc. 42.2025.36; consid. 1.2.).
L’insorgente ha sì iniziato la misura il 26 maggio 2025, tuttavia ha svolto un giorno solamente, interrompendo l’attività già a partire dal 27 maggio 2025 (cfr. consid. 1.3.).
In prima battuta egli ha motivato la rinuncia all’AUP, affermando di non comprendere lo scopo dello svolgimento dello stesso, ritenuto, da un lato, che la persona di riferimento dei servizi urbani gli avrebbe indicato, su sua richiesta, che in linea di principio le persone che effettuano tale AUP non vengono assunte.
Dall’altro, che con tale misura non avrebbe avuto più il tempo di compiere le ricerche di lavoro, nella misura di 20 al mese, a cui era in ogni caso tenuto (cfr. doc. 33=139; 38; 116 inc. 42.2025.36; I; consid. 1.3.; 1.5.; 1.9.)
Tale argomentazione, di per sé, non costituisce una ragione sufficiente per interrompere l’AUP, visti la natura e lo scopo della stessa, chiaramente indicati nel Contratto di collaborazione sottoscritto il 6 maggio 2025 dal ricorrente, e meglio che si tratta di una misura di inserimento socio-professionale facente parte delle attività proposte dall’USSI finalizzate alla graduale integrazione del partecipante sul mercato del lavoro, nonché l’obbligatorietà dell’attività nel rispetto dell’accordo stipulato (cfr. doc. 185 inc. 42.2025.36).
L’insorgente, come evidenziato dalla parte resistente e non smentito dallo stesso, aveva, peraltro, “già partecipato a una misura di inserimento nel 2023, interrotta anch’essa dopo breve tempo” (cfr. doc. III).
Al riguardo cfr. pure STCA 42.2018.34 del 9 gennaio 2019 consid. 2.5., riguardante una deduzione di fr. 100.-- al mese dalle prestazioni assistenziali ordinarie applicata ad RI1 dal 2011 al 2018 con provvedimenti cresciuti in giudicato incontestati a causa della mancata collaborazione al fine del suo inserimento professionale.
Ne discende che, tenendo conto esclusivamente della motivazione poc’anzi citata, di cui si è inizialmente avvalso il ricorrente per giustificare l’abbandono della misura iniziata il 26 maggio 2025, occorrerebbe concludere che il medesimo, il quale beneficia dell’assistenza sociale in modo continuativo dal dicembre 2009 (cfr. consid. 1.1.), non ha dimostrato, in contrasto con il principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.7.) e con l’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.10.; STCA 42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con giudizio 8C_344/2019 del15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17 febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.), la necessaria collaborazione nei confronti dell’amministrazione.
All’insorgente dovrebbe, perciò, in linea di principio, essere inflitta una sanzione in applicazione degli art. 31d cpv. 5 e 23 cpv. 2 Las, nonché 9a cpv. 1 lett. g Reg.Las (cfr. consid. 2.2.; 2.3.; 2.4.; STCA 42.2024.33 del 4 novembre 2024).
2.9. RI1, tuttavia, ha poi fatto valere di avere avuto, a seguito del lavoro di taglio di piante velenose, nell’unico giorno in cui ha partecipato all’AUP presso il Servizio ______ della Città di ______, una grave reazione allergica cutanea alle braccia con bolle e irritazione forte che a inizio giugno 2025 non era ancora guarito (cfr. doc. 116; I, consid. 1.7.; 1.9.).
È vero che, conformemente a quanto obiettato dall’amministrazione (cfr. doc. A; III; consid. 1.8.), l’insorgente ha sostenuto di avere riportato disturbi dermatologici durante l’AUP per la prima volta soltanto in sede di reclamo (cfr. doc. 116; consid. 1.7.).
È altrettanto vero, però, che il ricorrente, unitamente al reclamo, il 6 giugno 2025, ossia una decina di giorni dopo lo svolgimento dell’attività in questione, ha ad ogni modo prodotto delle fotografie da cui emerge un’eruzione cutanea di particolare intensità (cfr. doc. 118-120; A7; A3).
Il TCA non ignora che dalle fotografie non si rileva il volto della persona le cui braccia sono colpite da infiammazione ed eczema.
Vista l’attività chiamato a effettuare quale operaio generico per il Servizio ______, è però plausibile che si tratti del ricorrente.
D’altra parte, si osserva che “in Europa sono presenti circa 50 famiglie di piante velenose. Le sostanze velenose sono contenute perlopiù in semi, rizomi, bulbi, giovani germogli e foglie. Cinque tra le più velenose piante al mondo crescono anche in Svizzera” (cfr. https://www.consumo.ch/news-casa-e-giardino/le-piante-velenose-nel-nostro-giardino).
Pertanto, tutto ben ponderato e per maggiore chiarezza, in concreto si impone un complemento istruttorio volto ad appurare se effettivamente l’attività presso la Città di ______ comprendesse o meno delle mansioni a contatto con piante velenose.
Andrà, pure, verificato se il responsabile dell’AUP abbia oppure no informato l’insorgente a tale riguardo (nell’impugnativa è stato indicato che “il responsabile mi aveva fatto presente delle piante velenose, soltanto una volta arrivati sul luogo di lavoro”; cfr. doc. I; consid. 1.9.), se presso il Servizio ______ di ______ siano previste per i collaboratori delle misure da attuare per proteggersi dal contatto diretto con le piante, nonché se le stesse siano state proposte e adottate nel caso di specie.
Il ricorrente, dal canto suo, dovrà precisare se abbia consultato un medico generico o un dermatologo per una diagnosi e per ricevere una cura adeguata, considerata la manifestazione cutanea a prima vista seria emergente dalle fotografie agli atti.
In tal caso, previo svincolo dal segreto professionale da parte dell’insorgente, sarà interpellato il medico al fine di chiarire la compatibilità o meno delle lesioni da lui riportate con un’attività in presenza di piante velenose e se lo stato infiammatorio consentisse oppure no la continuazione dell’AUP, se del caso con i dovuti accorgimenti.
In proposito va evidenziato che, qualora dall’accertamento presso il medico che ha visitato RI1 oppure, se questi non vi ha fatto ricorso, rivolgendosi a un medico di fiducia dell’amministrazione risultasse che l’attività iniziata dall’insorgente il 26 maggio 2025 avrebbe potuto essere svolta, nonostante l’eventuale presenza di piante velenose, adottando misure di protezione, il fatto di averla interrotta senza spiegare né il 26 maggio 2025 stesso (cfr. consid. 1.3.), né nei giorni seguenti (cfr. consid. 1.5.) di avere in corso una reazione allergica (ma fornendo altre spiegazioni passibili di sanzione; cfr. consid. 2.8.) all’organizzatore dell’AUP, il quale avrebbe potuto suggerire delle precauzioni da seguire, configura un comportamento comunque penalizzabile ex art. 31d cpv. 5 e 23 cpv. 2 Las, nonché 9a cpv. 1 lett. g Reg.Las (cfr. consid. 2.2.; 2.3.; 2.4.).
2.10. In esito a quanto precede, la decisione su reclamo del 7 agosto 2025 deve essere annullata e gli atti rinviati all’USSI, affinché disponga le necessarie indagini sulla base di quanto indicato da questa Corte e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente riguardo all’applicazione o meno di una riduzione della prestazione assistenziali nei confronti del ricorrente.
Nell’ipotesi affermativa l’amministrazione valuterà, altresì, l’entità della sanzione da infliggere all’insorgente.
2.11. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.57 del 28 aprile 2025 consid. 2.15., il cui ricorso dell’interessata al TF è stato considerato inammissibile con giudizio 8C_338/2025 del 19 giugno 2025; STCA 42.2024.48-49 del 31 marzo 2025 consid. 2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.33 del 4 novembre 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su reclamo del 7 agosto 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’USSI per nuovi accertamenti secondo quanto indicato ai consid. 2.9. e 2.10.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti