Raccomandata
Incarto n. 42.2025.36
rs
Lugano 10 dicembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 agosto 2025 di
RI1, ______
contro
la decisione su reclamo del 31 luglio 2025 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI1 (..____) è al beneficio dell’assistenza sociale dal dicembre 2009 e ha percepito complessivamente fino al 1° luglio 2025 fr. 343'482.75 (cfr. doc. 66).
1.2. Il 2 giugno 2025 RI1 ha comunicato all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), da una parte, di aver disdetto il contratto di locazione relativo al suo appartamento in Via ______ a ______ concluso per cinque anni dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2025, poiché “sin dall’inizio della locazione vi erano e ci sono continui e molesti rumori, oltre a diversi tentativi di scasso nello stabile e del mio appartamento”.
Dall’altra, di avere trovato un altro appartamento con pigione mensile di fr. 1'265.--, spese incluse, dal 1° ottobre 2025.
Il medesimo ha, quindi, sottoposto all’amministrazione la bozza del nuovo contratto, chiedendo una conferma al fine della stipula dello stesso (cfr. doc. 78).
1.3. Con decisione del 5 giugno 2025 l’USSI, attentamente esaminata la situazione dell’interessato, ha stabilito, considerato che non si giustificava il trasferimento in un nuovo appartamento, di non poter rilasciare alcuna prestazione a copertura di eventuali spese per il pagamento del deposito di garanzia e/o per il trasloco (cfr. doc. 77=136).
1.4. Il 6 giugno 2025 RI1 ha interposto reclamo, facendo valere quanto segue:
" (…) Come già scritto nella mia raccomandata del 02.06.2025, ho già inoltrato regolare disdetta del mio contratto di locazione attuale, valido dal 01.10.2020 al 30.09.2025. Fin dall’inizio vi sono state continue e ripetute molestie dovute ai vicini di casa, che prendevano a calci la porta del mio appartamento, davano colpi ai muri, c’erano strilli e urla costanti, e suonavano il mio campanello ripetutamente e con insistenza. Ho fatto reclamo all'amministrazione dello stabile, ma ciò non è servito a nulla. Inoltre ci sono stati tentativi di scasso della porta nello stabile e pure del mio appartamento, essendo la maniglia della mia porta stata forzata da terzi.
Ho quindi trovato un altro appartamento che rientra nei vostri parametri riguardanti le direttive delle prestazioni 2025 per una persona, con una pigione mensile di fr. 1265.- spese incluse.
L'amministrazione del nuovo appartamento, ______ SA, accettano inoltre l'assicurazione Swisscaution, che ho già ora, per cui non c'è nessun costo per il deposito garanzia, ed il contratto partirebbe dal 01.10.2025. Inoltre non chiedo alcuna prestazione per il mobilio.
In base a queste valide motivazioni, vi chiedo quindi la conferma per l'appartamento da me proposto e chiedo il riconoscimento delle prestazioni per il trasloco non avendo un mezzo di trasporto privato, e che sono riconosciute ogni 5 anni e per un massimo di fr. 1000.- per una persona, sempre in base alle vostre direttive. (…)" (Doc. 69=128)
L’interessato ha confermato il proprio reclamo contestualmente a uno scambio di messaggi di posta elettronica intercorsi dal 16 al 20 giugno 2025 con la Capo servizio dell’USSI a seguito del preavviso negativo riguardante il cambiamento di appartamento (essendo il costo della pigione previsto nel nuovo contratto di locazione superiore a quello valido a quel momento) formulato dall’operatrice socio-amministrativa dell’USSI il 13 giugno 2025 (cfr. doc. 57-61; 64-65).
1.5. L’USSI, il 31 luglio 2025, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha confermato il provvedimento del 5 giugno 2025. Al riguardo è stato indicato:
" (…) Nel caso concreto, è pacifico che il signor RI1 abbia dato disdetta ordinaria del proprio appartamento senza informare preventivamente I'USSI né richiederne l'autorizzazione.
Le affermazioni del reclamante circa il motivo della disdetta non possono essere seguite. Per quanto riguarda i problemi con i vicini, agli atti risulta solamente un'e-mail scritta all'amministrazione il 6 novembre 2023 senza ulteriori segnalazioni recenti né documentazione aggiuntiva che comprovi il persistere o l’aggravarsi della situazione. Inoltre, relativamente alle tentate effrazioni non risultano segnalazioni o denunce formali presso le autorità di polizia.
Considerato quindi che, oltre a non aver preventivamente informato l'Ufficio del desiderio di voler cambiare appartamento, non esiste nessuna comprovata oggettiva necessità al trasferimento e che la nuova pigione presenta dei costi alloggiativi più alti di quella attuale (CHF 1'265.- a fronte di una spesa attuale di CHF 890.-), a ragione l'USSl non ha ritenuto giustificato il cambio di domicilio.
Di conseguenza quindi, le spese relative al trasloco non possono essere riconosciute. (…)" (Doc. A1)
1.6. Contro la decisione su reclamo del 31 luglio 2025 RI1, il 7 agosto 2025, ha inoltrato un ricorso, nel quale ha chiesto il riconoscimento di una prestazione speciale per far fronte alle spese di trasloco e ha addotto:
" (…) In data del 02.06.2025 ho inviato all’USSI la bozza del contratto di locazione di un nuovo appartamento, in quanto in quello attuale (contratto valido dal 01.10.2020 fino al 30.09.2025) oltre ad aver avuto vicini di casa molto molesti, per cui li avevo segnalati all'amministrazione, invano; ci sono pure stati dei tentativi di scasso sia nel palazzo, che nel mio appartamento, ragione per la quale ho inoltrato regolare disdetta. In data del 05.06.2025 mi hanno rifiutato le prestazioni speciali per il trasloco.
In data del 06.06.2025 ho quindi fatto ricorso contestando la cosa, visto che in base alle direttive l'USSI riconosce i costi di trasloco ogni 5 anni, ed il nuovo contratto di locazione ha inizio in data del 01.10.2025, ho anche fatto loro presente che non ho un mezzo di trasporto privato, e che non ci sono costi aggiuntivi per il deposito di garanzia in quanto ho l'assicurazione Swisscaution.
In seguito ho provveduto a dare loro evidenza delle problematiche dell'attuale appartamento, inviando loro foto dello scasso nello stabile, così come pure l'email inviata all'amministrazione, relativa ai vicini di casa molesti. Ma secondo loro non sono prove sufficienti. Non so, c'è forse una soglia minima di email che avrei dovuto inviare? Il cambio d'appartamento è dovuto a questi validi motivi da me documentati, e non per uno sfizio.
In relazione ai tentativi di scasso, l’USSI fa notare come non ho inoltrato denunce formali presso le autorità di polizia.
In primo luogo perché non cambia il fatto che nello stabile in cui abito ora ci sono problematiche, per cui ho appunto chiesto il cambio, e in ogni caso avrei dovuto fare una denuncia contro ignoti che quasi sicuramente non avrebbe portato a nulla, per cui di fatto non avrebbe risolto il problema.
Io li ho preavvisati del cambio e ci sono valide motivazioni per cui ho inoltrato la disdetta.
Se avessi avvisato l’USSI un anno prima per esempio, significa allora che avrebbero riconosciuto le prestazioni per il trasloco?
L'USSI fa altresì notare come i costi d'affitto siano più alti di quello attuale, ma è pure ovvio che nel 2025 qualsiasi appartamento ha costi più alti, motivo per cui le disposizioni riguardanti gli importi delle prestazioni degli affitti sono stati alzati, ed il nuovo appartamento rientra pienamente nei parametri. È altrettanto vero che ho dovuto accettare l'appartamento che mi è stato offerto in locazione, per cui non ho avuto scelta in quanto era l'unico.
In data del 04.08.2025 mi è stato confermato telefonicamente dalla signora ______ che le spese d’affitto di fr. 1265.- mensili mi vengono riconosciute, ma non i costi di trasporto, necessari al cambio di appartamento. (…)" (Doc. I)
1.7. Nella sua risposta del 19 agosto 2025 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.8. Il 20 agosto 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Litigioso è il rifiuto di rimborsare, a titolo di prestazioni speciale, le spese di trasloco relative al cambiamento di appartamento da ______ (Via ______; cfr. doc. 267), il cui contratto di locazione è stato disdetto per il 30 settembre 2025, a ______ (Via ______, cfr. doc. 79), dove il ricorrente abita dal 1° ottobre 2025 (cfr. estratto relativo all’insorgente del sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino; Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione, RL 144.100).
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
L'art. 20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:
" Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"
Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2024.50 del 3 febbraio 2025 consid. 2.9.-2.10.; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
L’art. 20 cpv. 1 Las prevede un elenco di prestazioni non esaustivo.
In effetti la lista di prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il che significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.
2.5. L’art. 8g Reg.Las prevede che le prestazioni speciali vengono stabilite tenendo conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.
Le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale - CSIAS al p.to C.6.6. cpv. 2 enunciano che in caso di trasloco sono di norma prese a carico le spese necessarie, in particolare per un veicolo a noleggio o per lo smaltimento degli ingombranti. Le spese delle ditte di trasporto e di pulizia sono prese a carico solo in casi motivati.
Dal canto loro le “Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2025” del 13 dicembre 2024 emesse dal Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino (cfr. BU N. 43 del 27 dicembre 2024 pag. 368 segg.) ai p.ti 4 e 4.2.b prevedono:
" 4. Prestazioni speciali
Le prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Las sono destinate a coprire dei bisogni particolari e sono riconosciute su richiesta. Le sottostanti prestazioni sono riconosciute, secondo le seguenti modalità e/o rispettivi importi. Non vengono riconosciute prestazioni speciali effettuate all’estero.
Il beneficiario deve richiedere all’USSI/URAR subito o al più tardi entro tre mesi il riconoscimento della prestazione speciale allegando i relativi giustificativi dettagliati.
(…)
4.2 Prestazioni speciali
Il trasferimento in un nuovo appartamento genera dei costi supplementari, legati ad esempio al trasloco, al mobilio e al deposito di garanzia. Per questo motivo, il beneficiario che intende trasferirsi in un nuovo appartamento deve previamente informare l’USSI/URAR, precisando i motivi del cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento e l’importo previsto quale deposito di garanzia. L’USSI/URAR può riconoscere questi costi, così come quelli relativi all’acquisto di mobilio, unicamente se sono stati oggetto di una richiesta formale preventiva. Tali richieste, che devono essere debitamente documentate e motivate, devono rientrare nelle seguenti casistiche:
· una comprovata necessità, segnatamente per la nascita di un figlio, l’inizio di un’attività lavorativa o formazione al fine di ridurre costi di trasferta e di doppia economia domestica oppure;
· una riduzione dei costi della pigione rispetto al precedente appartamento oppure;
· altri motivi comprovati, segnatamente uno sfratto già esecutivo se non sono possibili soluzioni alternative.
Le richieste inerenti il mobilio che non dipendono dalla modifica del domicilio devono comunque essere richieste preventivamente e validate dall’USSI/URAR secondo i criteri ripresi sopra.
Le singole prestazioni per l’alloggio sono riconosciute per l’unità di riferimento entro i limiti temporali e di spesa indicate nelle lettere a – d.
Se nell’abitazione o appartamento convivono altre persone che non fanno parte dell’unità di riferimento del richiedente, per definire il limite di spesa viene considerato il numero totale delle persone che occupano l’abitazione; la prestazione è in seguito concessa fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento.
(…)
b. Trasloco
La spesa per il trasloco è riconosciuta ogni 5 anni (60 mesi) e se il cambio domicilio è previamente autorizzato dall’USSI/URAR (vedi disposizioni generali). Il contributo è riconosciuto con i seguenti importi massimi:
· per unità di riferimento quale persona sola: fino ad un massimo di 1’000 franchi;
· per unità di riferimento di due persone: fino ad un massimo di 1’500 franchi;
· per ogni persona supplementare: 300 franchi fino ad un massimo di 3’000 franchi. (…)"
2.6. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 8C_669/2023 del 1° aprile 2025 consid. 6.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.7. Dalle Direttive cantonali concernenti i costi supplementari connessi al trasferimento in un nuovo appartamento menzionate al consid. 2.5. si evince, da un lato, che l’assistenza sociale può riconoscere a titolo di prestazioni assistenziali speciali delle spese riguardanti l’alloggio, e meglio il deposito di garanzia per l’appartamento, i costi di trasloco, la spesa per l’acquisto di mobilio e per l’assicurazione RC ed economia domestica.
Dall’altro, che per poter beneficiare, in particolare, dell’assunzione dei costi relativi al trasloco è, però, indispensabile che l’USSI abbia previamente autorizzato il cambio domicilio sulla base di una domanda che precisi i motivi del cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento e l’importo previsto quale deposito di garanzia.
La condizione del rilascio di un’autorizzazione preliminare al trasferimento in un nuovo appartamento da parte dell’amministrazione imposta a coloro che desiderano richiedere delle prestazioni assistenziali speciali afferenti all’alloggio consente all’USSI di avere un controllo preventivo dei motivi del cambiamento e dei costi, così da limitare tali spese. Un ulteriore vantaggio, fondamentale per i richiedenti e a loro vantaggio, risulta essere quello di evitare che questi ultimi - i quali si trovano già in una difficile situazione finanziaria - concludano contratti di locazione con pigioni elevate e conseguentemente si indebitino, ossia debbano sostenere una spesa che non potrà essere assunta totalmente dall’USSI (giusta l’art. 22 lett. c Las, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps. Secondo l’art. 9 cpv. 1 lett. a e b Laps per le unità di riferimento composte di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino a un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola.
Per le unità di riferimento composte di due persone si tiene conto di una spesa per l’alloggio fino a un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, mentre per le unità di riferimento composte da più di due persone è computato al massimo l’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20%; per quanto concerne gli importi massimi validi per agli anni 2023, 2024, e 2025 cfr. STCA 42.2024.41 del 27 gennaio 2025 consid. 2.5.; STCA 39.2025.5 del 30 ottobre 2025 consid. 2.4., non ancora cresciuta in giudicato).
2.8. Nella presente evenienza dalle carte processuali si evince che il ricorrente, nel maggio 2020, ha concluso con ______ SA, rappresentante dei locatori, un contratto di locazione relativo a un appartamento di 1 e ½ locali in Via ______ a ______, valido dal 1° ottobre 2020 con possibilità di disdetta la prima volta per il 30 settembre 2025 con preavviso di tre mesi. La pigione è stata pattuita in fr. 790.-- mensili (fr. 9'480.-- annui), oltre a fr. 100.-- al mese (fr. 1'200.--all’anno) di spese accessorie (cfr. doc. 267).
Nel calcolo delle prestazioni assistenziali ordinarie spettanti all’insorgente l’USSI ha, di conseguenza, computato, a decorrere dal mese di ottobre 2020, l’ammontare di fr. 10'680.-- (fr. 9'480 + fr. 1'200) quale spesa per l’alloggio.
Ciò risulta, segnatamente, dalle tabelle di calcolo delle decisioni riguardanti i periodi gennaio – marzo 2025, aprile 2025, maggio 2025, giugno – agosto 2025 emesse dalla parte resistente il 2 gennaio 2025, il 25 marzo 2025, il 22 aprile 2025, il 21 maggio 2025 e l’8 luglio 2025 (che ha annullato e sostituito il provvedimento del 21 maggio 2025 per i mesi di luglio e agosto 2025), con le quali quest’ultima ha riconosciuto al ricorrente una prestazione ordinaria di fr. 1'951.-- mensile (cfr. doc. 263-266; 215-218; 195-198; 167-170; 51-54).
All’inizio del mese di giugno 2025 l’insorgente ha informato l’amministrazione di avere disdetto il contrato di locazione menzionato per il 30 settembre 2025 e di avere trovato un nuovo appartamento (cfr. doc. 78; consid. 1.2.).
Egli ha allegato la bozza del nuovo contratto da cui emerge che la locazione concerne un’abitazione di 2 e ½ locali sita in Via ______ a ______ con inizio dal 1° ottobre 2025 e prima scadenza per la disdetta al 30 settembre 2028 con preavviso di tre mesi. Il canone mensile è di fr. 1'100.-- al mese, oltre a fr. 165.-- di acconto spese mensile (cfr. doc. 78-80).
Il ricorrente, nello scritto del 2 giugno 2025, ha chiesto all’USSI una conferma al fine di perfezionare il nuovo contratto di locazione (cfr. doc. 78).
L’amministrazione, con decisione del 5 giugno 2025, l’ha però rifiutata, negando che il trasferimento nell’appartamento di ______ fosse giustificato (cfr. doc. 77=136; consid. 1.3.).
Con decisione su reclamo del 31 luglio 2025, l’USSI ha respinto il reclamo inoltrato dall’insorgente e tendente ad ottenere l’avallo del nuovo contratto di locazione e, conseguentemente, il riconoscimento delle spese di trasloco, non avendo un mezzo privato (cfr. doc. 69=128; consid. 1.4.), considerando, da un lato, il fatto che il medesimo non l’avesse preventivamente, ossia prima di disdire il precedente contratto di locazione, informato di voler cambiare abitazione.
Dall’altra, che “non esiste nessuna comprovata oggettiva necessità al trasferimento e che la nuova pigione presenta dei costi alloggiativi più alti di quella attuale” (cfr. doc. A1; consid. 1.5.).
2.9. Chiamata a dirimere la presente fattispecie, questa Corte ribadisce, innanzitutto, che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2025 prevedono che la spesa per il trasloco è riconosciuta ogni 5 anni a condizione che il cambio domicilio sia previamente autorizzato dall’USSI (cfr. consid. 2.5.; 2.7.).
In concreto il ricorrente ha sì inviato la bozza del nuovo contratto all’amministrazione antecedentemente alla relativa conclusione (cfr. consid. 2.8.).
Tuttavia egli ha disdetto il contratto di locazione dell’appartamento di 1 e ½ locali a ______ (con canone locativo di fr. 790.-- al mese, oltre alle spese accessorie di fr. 100.-- mensili; cfr. consid. 2.8.) concluso nel 2020 senza informare prima l’USSI delle sue intenzioni, precisando i motivi del cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento e l’importo del deposito di garanzia (cfr. consid. 2.5.).
Dalla bozza del nuovo contratto emerge, altresì, che la locazione concerne un’abitazione sita in Via ______ a ______ più ampia rispetto a quella di ______ (2 e ½ locali invece di 1 e ½) e con una pigione e spese (fr. 1'100.-- al mese, oltre a fr. 165.-- di acconto spese mensile; cfr. doc. 78-80) più elevate.
È vero che l’insorgente ha affermato di aver disdetto il contratto di locazione relativo all’appartamento a ______ a causa di problematiche connesse ai vicini di casa molesti e di tentativi di scasso nello stabile e nel suo appartamento (cfr. doc. 78; 69=128; I; consid. 1.2.; 1.4.; 1.6.).
È altrettanto vero, però, che tali questioni non risultano a tal punto gravi da costituire delle valide ragioni per non avere richiesto l’autorizzazione all’USSI di cambiamento di abitazione.
In effetti agli atti, come osservato dall’amministrazione e non smentito dall’insorgente (cfr. doc. A1; III; consid. 1.5.), risulta unicamente un messaggio di posta elettronica inviato dal ricorrente alla ______ SA, rappresentante dei locatori, il 6 novembre 2023, in cui ha indicato:
" abito nella palazzina di Via ______ a ______. Il numero del mio interno è il ___, al ______ piano. Nell’appartamento vicino al mio, abita la famiglia ______. Gli amici della figlia continuano a prendere a calci la porta del mio appartamento, suonare il mio campanello, e disturbano in maniera continua e deliberata, nonostante gli abbia detto più volte di smettere. Sono ragazzini minorenni, ma questo non li giustifica a disturbare la quiete altrui, per non dire di peggio. Ho un contratto con voi, in cui figurano determinate condizioni, che non vengono rispettate. La madre, ______, è la persona adulta e quindi responsabile. Che lei sia presente o meno mentre ciò avviene, e che lei sia capace o meni di educarli, non è un problema mio. Vi chiedo quindi di mandare loro un avviso al riguardo.” (Doc. A4)
Non sono state formulate ulteriori reclamazioni, né hanno avuto luogo denunce o querele in relazioni ai tentativi di scasso e ai danni pretesi.
È, peraltro, utile evidenziare che l’art. 256 cpv. 1 CO prevede che il locatore deve consegnare la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all’uso cui è destinata e mantenerla tale per la durata della locazione.
In particolare se l’uso della cosa, così come è stato concordato, risulta diminuito o perturbato dal comportamento da parte di terzi, segnatamente degli altri occupanti dell’immobile (violenze, emanazioni nocive, rumori, minacce, ecc.) la cosa è difettosa. Tale obbligo sussiste anche se il locatario dispone di mezzi di difesa propri (cfr. STF 4C.39/2003 del 23 aprile 2003 consid. 4.; Pierre Tercier, Laurent Bieri, Blaise Carron, Les contrats spéciaux, Zurigo 2016, n. 1725; David Lachat, Le bail à loyer, 2008, pag. 216 e 218 seg.).
In una sentenza 4A_208/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 3.1. il Tribunale federale ha precisato:
" (…) Conformément à l'art. 256 al. 1 CO, le bailleur doit délivrer la chose dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, puis l'entretenir dans cet état. Cette obligation du bailleur permet de cerner la notion du défaut, dès lors que celui-ci n'est défini ni à l'art. 258 CO s'appliquant aux défauts originels, ni aux art. 259a ss CO énumérant les droits du locataire en cas de défauts subséquents. Il y a ainsi défaut lorsque l'état réel de la chose diverge de l'état convenu, c'est-à-dire lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l'état approprié à l'usage convenu (ATF 135 III 345 consid. 3.2 p. 347 et les références). (…)"
Pertanto l’insorgente, qualora il disturbo causato dai vicini non fosse più stato oggettivamente moderato e avesse, invece, superato una misura accettabile, avrebbe dovuto in prima battuta e in modo sistematico rivolgersi all’amministrazione dello stabile al fine di fare cessare perlomeno i rumori e gli altri disagi menzionati, e non limitarsi a inviare un solo messaggio di posta elettronica nel novembre 2023 per poi attendere in modo inattivo fino a fine maggio / inizio giugno 2025, quando ha disdetto il contratto di locazione.
Non va, del resto, dimenticato che ai sensi dell’art. 259a CO:
" 1 Se sopravvengono difetti della cosa che non gli sono imputabili né sono a suo carico, oppure se è turbato nell’uso pattuito della cosa, il conduttore può esigere dal locatore:
a. l’eliminazione del difetto;
b. una riduzione proporzionale del corrispettivo;
c. il risarcimento dei danni;
d. l’assunzione della lite contro un terzo.
2 Il conduttore di un immobile può inoltre depositare la pigione."
In simili condizioni occorre concludere che a ragione la parte resistente non ha riconosciuto le spese di trasloco fatte valere dal ricorrente.
2.10. Stante quanto precede, la decisione su reclamo del 31 luglio 2025 impugnata deve essere confermata.
2.11. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.9 del 20 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.56 del 31 marzo 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto .
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti