Raccomandata
Incarto n. 42.2025.22-23
CL/DC/sc
Lugano 2 ottobre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 5 maggio 2025 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su reclamo del 17 e del 18 marzo 2025 emanate da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 30 gennaio 2024 (cfr. doc.1466-1468), l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha negato a RI 1 - cittadina svizzera, nata nel 1976, a beneficio, salvo che per qualche mese, delle prestazioni assistenziali dal settembre 2018 (cfr. doc. 1-14) -, per l’unità di riferimento composta dalla medesima e dalla figlia __________ (nata nel 2014) il diritto a prestazioni Las per il mese di gennaio 2024 postulate dalla medesima con la richiesta di rinnovo del 29 gennaio 2024 (cfr. doc. 1469-1471).
L’amministrazione ha motivato la propria decisione come segue:
" (…) come risulta dall’allegata tabella di calcolo, il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (artt. 19 e 48 Las), motivo per cui non si giustifica il versamento di una prestazione mensile.” (cfr. doc. 1466)
Dalla tabella di calcolo allegata al provvedimento in questione risulta che l’amministrazione ha tenuto conto, ai fini di determinare se l’assistita avesse, o meno, diritto alle prestazioni Las per gennaio 2024, dei seguenti importi:
Reddito computabile Las fr. 39'126.-/anno (già dedotta la franchigia di fr. 6'000.-), pari a fr. 3'260.-/mese che tengono conto, oltre che dei redditi derivanti dall’attività indipendente dell’interessata, di fr. 2'400.- annui a titolo di “AF base” per la figlia);
Sostanza computabile come reddito Las fr. 1'843.-/mese (tenendo conto di fr. 295.- quali “titoli e altri collocamenti di capitali”, fr. 4'648.- a titolo di “assicurazioni sulla vita suscettibili di riscatto”, fr. 8'900.- di “veicoli a motore e altri fattori della sostanza”, deducendo la quota esente di fr. 12'000.-);
Spesa computabile Las fr. 23'438.-/anno pari a fr. 1'953.-/mese, di cui fr. 1'228.- a titolo di spesa alloggio e fr. 725.- quali premi assicurazione malattia (oggetto di sussidio RIPAM);
Assegno integrativo per i figli di fr. 568.-/mese (cfr. doc 1467-1468).
Il 30 gennaio 2024, allorquando ha trasmesso all’interessata la propria decisione, l’USSI ha anche comunicato a RI 1 che “la prestazione assistenziale risulta essere negativa e pertanto non sussiste un diritto al sostegno sociale per il mese di gennaio 2024. Il calcolo negativo è dovuto alle entrate derivanti dalla sua attività indipendente percepite nel mese di dicembre 2023” (cfr. doc. 1465).
1.2. Con decisione del 23 febbraio 2024 (cfr. doc. 1440-1442), dopo che l’assistita ha comunicato via mail all’amministrazione alcune precisazioni sulle voci di spesa connesse alla propria attività indipendente (cfr. doc. 1443 e infra consid. 2.9.), l’USSI ha annullato e sostituito il precedente provvedimento inerente le prestazioni assistenziali richieste da RI 1 per il mese di gennaio 2024.
L’esito dell’operazione non ha, però, modificato la sostanza, ritenuto che l’amministrazione, anche con decisione del 23 febbraio 2024, mediante la quale ha annullato e sostituito il provvedimento del 30 gennaio 2024, ha negato all’assistita il diritto alle prestazioni Las (cfr. doc. 1440).
L’USSI ha preso in considerazione i seguenti importi e voci di calcolo:
Reddito computabile Las fr. 20'704.-/anno (già dedotta la franchigia di fr. 4’620.-), pari a fr. 1'725.-/mese che tengono conto, oltre che dei redditi derivanti dall’attività indipendente dell’interessata, di fr. 2'400.- annui a titolo di “AF base” per la figlia);
Sostanza computabile come reddito Las fr. 1'188.-/mese (tenendo conto di fr. 568.- quali “titoli e altri collocamenti di capitali”, fr. 7’645.- a titolo di “assicurazioni sulla vita suscettibili di riscatto”, fr. 4’975.- di “veicoli a motore e altri fattori della sostanza”, deducendo la quota esente di fr. 12'000.-);
Spesa computabile Las fr. 23'438.-/anno pari a fr. 1'953.-/mese, di cui fr. 1'228.- a titolo di spesa alloggio e fr. 725.- quali premi assicurazione malattia (oggetto di sussidio RIPAM);
Assegno integrativo per i figli di fr. 568.-/mese (cfr. doc 1441-1442).
1.3. Con reclamo del 18 marzo 2024, RI 1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti il 30 gennaio 2024 per le prestazioni del mese di gennaio 2024 facendo valere quanto segue:
" (…) non ho ancora chiaro il motivo del vostro rifiuto e come mai non vengono tenuti in considerazione né i miei sforzi per mantenere viva ed evolutiva la mia attività, né i miei sforzi per continuare ad occuparmi di mia figlia anche in caso di sua malattia e/o infortunio (sono una famiglia monoparentale) e nemmeno i certificati medici che attestano la mia malattia e questo mese anche il mio infortunio. Per me è molto importante poter svolgere il mio ruolo di madre e di professionista nel migliore dei modi, ma soprattutto di poter uscire al più presto dalla situazione di assistenza che mi genera una profonda sofferenza emotiva e aggrava sempre più la mia situazione psico-fisica. Per poterlo fare ho bisogno di comprendere:
· Come mai quanto sopra non viene mai tenuto in considerazione;
· Come posso accantonare dei fondi che potrebbero essere utili in caso di malattia e/o infortunio, per coprire costi fissi aziendali (per la durata di almeno due mesi);
· Quali siano i miei e i vostri doveri/diritti, per quanto riguarda le casistiche come la mia: famiglia monoparentale, professionista indipendente, in caso di infortunio o malattia mia o di mia figlia;
· Come vengono calcolate le spese alimentari e altri costi già segnalati nel mio scritto del 22.12.2024.
Chiedo inoltre che i costi telefonici, internet e tutti i costi relativi al veicolo (indispensabile per la mia attività commerciale) vengano regolarmente considerati come costi aziendali e non come un vantaggio personale” (cfr. doc. 1345).
1.4. Con decisione del 29 febbraio 2024, l’USSI ha riconosciuto a RI 1 l’erogazione delle prestazioni Las per il mese di febbraio 2024 nella misura di fr. 1'078.- (cfr. doc. 1412-1415).
Nei calcoli mediante i quali ha stabilito il diritto della ricorrente alle prestazioni assistenziali, l’amministrazione ha tenuto conto dei seguenti importi:
Reddito computabile Las fr. 6'468.-/anno (già dedotta la franchigia di fr. 1’080.-), pari a fr. 539.-/mese che tengono conto, oltre che dei redditi derivanti dall’attività indipendente dell’interessata, di fr. 2'400.- annui a titolo di “AF base” per la figlia;
Sostanza computabile come reddito Las fr. 51.-/mese (tenendo conto di fr. 7’645.- a titolo di “assicurazioni sulla vita suscettibili di riscatto”, fr. 4’975.- di “veicoli a motore e altri fattori della sostanza”, deducendo la quota esente di fr. 12'000.-);
Spesa computabile Las fr. 23'438.-/anno pari a fr. 1'953.-/mese, di cui fr. 1'228.- a titolo di spesa alloggio e fr. 725.- quali premi assicurazione malattia (oggetto di sussidio RIPAM);
Assegno integrativo per i figli di fr. 568.-/mese (cfr. doc. 1414-1415).
1.5. Con scritto del 28 marzo 2024, RI 1 ha comunicato all’USSI l’intenzione di “contestare integralmente il conteggio del 29.02.2024, con preghiera di rivedere il summenzionato conteggio, con riferimento anche alla raccomandata del 18 marzo 2024” e quindi al reclamo interposto contro il diniego delle prestazioni assistenziali per gennaio 2024 (cfr. doc. 1275).
1.6. Con una prima decisione su reclamo del 17 marzo 2025, l’USSI ha confermato il proprio diniego per le prestazioni assistenziali di gennaio 2024 (cfr. supra consid. 1.2.) sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) Nell’ambito dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale la persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto all’assistenza. Tutti i redditi e i prestiti devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto.
Per l’attività indipendente, l’USSI tiene conto delle direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS) (…). Tali direttive non escludono (perlomeno temporalmente) un diritto all’aiuto sociale nel caso in cui si eserciti un’attività indipendente. Nell’ambito del sostegno agli indipendenti, occorre fondamentalmente distinguere se un sostegno deve essere accordato transitoriamente, fino alla cessazione dell’attività indipendente o nell’attesa che quest’ultima diventi redditizia, o se deve essere mantenuto durevolmente, per assicurare al beneficiario un’integrazione sociale e una strutturazione della giornata. Nel caso in cui una persona beneficiaria delle prestazioni di aiuto sociale non possa essere collocata, l’istanza competente può autorizzarla ad esercitare un’attività indipendente a condizione che il reddito realizzabile copra almeno le spese di esercizio e che il sostegno non comporti una distorsione della concorrenza. Il beneficiario deve essere tenuto a presentare almeno una contabilità minima.
Relativamente al reddito per le attività indipendenti, il diritto all’assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in questione forniti dall’interessato tramite il documento “contabilità lavori eseguiti” che deve essere allegato alla richiesta di prestazione assistenziale. Per motivi di puro calcolo il reddito netto mensile in questione viene fittiziamente riportato su un valore annuale e successivamente diviso per 12 mesi.
Nell’analisi della contabilità, l’USSI tiene conto di tutte le entrate come anche delle uscite legate alla professione, le quali devono però essere necessarie, in diretta relazione con l’attività svolta e sufficientemente comprovate. Con ciò s’intende che il richiedente deve dimostrare esattamente a quale scopo le spese inserite nella contabilità sono destinate.
Nel caso di specie, nella contabilità presentata dalla signora RI 1 con rinnovo del 29 gennaio 2024, sono presenti diverse uscite che possono essere riconosciute dall’USSI solo se rispettano il quadro legale sopraindicato.
Nello specifico, i costi di gestione pari a CHF 66.47, il “salario terzi” pari a CHF 500.- e i costi della benzina pari a CHF 75.87 non possono essere riconosciuti dall’USSI poiché non sono stati debitamente comprovati con i relativi giustificativi.
Non vanno neppure riconosciuti CHF 480.- per i pneumatici e CHF 250.- della rata auto poiché, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, i costi della vettura non possono essere considerati come una spesa in diretta relazione con l’attività svolta dalla signora RI 1, la quale può svolgere tutte le sue attività nello studio che ha locato a tale scopo. Possono essere se del caso riconosciute spese puntuali per la benzina qualora la signora RI 1 dimostri effettivamente di aver utilizzato l’auto per scopi professionali.
Sebbene il costo della nafta sarebbe dovuto essere riconosciuto in ragione del 50% ritenuto che tale spese riguarda anche l’appartamento dove alloggia la signora RI 1, lo stesso non può essere considerato nel caso concreto poiché è stato interamente accolto come prestazione speciale con decisione del 31 gennaio 2024 a seguito dell’esplicita richiesta della signora RI 1 del 29 gennaio 2024.
Vanno invece riconosciute in misura del 50%, e non interamente come richiesto dalla reclamante, le spese per la telefonia __________ per un totale di CHF 65.88 ((46.85+84.90)/2) in quanto è verosimile che internet e telefono vengano utilizzati sia a scopo professionale sia privato.
Infine, vanno interamente riconosciute le spese della locazione, pari a CHF 1'150.-, quelle per l’acquisto di prodotti pari a CHF 561.90 e quelle dei costi di gestione del conto bancario pari a CHF 36.80.
Da quest’analisi scaturisce quindi una spesa complessiva di CHF 1'814.60 a fronte di un reddito di CHF 4'230.16 dai quali consegue un guadagno di CHF 2'415.56.
Nella tabella di calcolo relativa alla decisione di gennaio 2024 andava quindi inserito alla voce 204 “reddito attività indipendente contribuente” l’importo di CHF 28'987.- (2'415.56x12) dal quale viene dedotta la “franchigia reddito da lavoro” del 20% fino ad un massimo di CHF 500.- per un “reddito del lavoro computato” di CHF 23'167.- e non di CHF 18'304.- come stabilito dall’USSI.
In base ai nuovi importi risulta che il fabbisogno della signora RI 1 presenta in realtà un’eccedenza di CHF 1'081.- e non di CHF 676.- come stabilito dall’Ufficio (cfr. tabella allegata). Seppure in base ai nuovi calcoli risulta una situazione peggiorativa per la reclamante, considerato però che già con decisione del 23 febbraio 2024 il fabbisogno della reclamante era coperto, la modifica resta ininfluente in quanto la decisione resta sempre negativa e la prestazione di gennaio 2024 va ad ogni modo rifiutata.
Su questo punto il reclamo è respinto.
H. In relazione alle altre richieste di carattere generale della signora RI 1, sebbene le stesse esulino dal presente reclamo e devono quindi essere dichiarate irricevibili, si osserva, come già visto poc’anzi che nell’ambito dell’aiuto sociale non esiste un diritto al mantenimento dell’attività indipendente. Un sostegno da parte dell’USSI può essere dato a determinate circostanze. Come fare aumentare i profitti o valutare eventuali coperture assicurativa in caso di infortunio o malattia legate all’attività indipendente esulano dai compiti dell’USSI, il quale interviene esclusivamente in caso di fabbisogno scoperto del richiedente.
Per quanto riguarda invece il calcolo delle spese alimentari e altri costi si evidenzia che le “direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali” stabiliscono per il 2024 un fabbisogno di CHF 1'577.- (CHF 1'624.- per il 2025) mensili per due persone, il quale, secondo e linee guida CSIAS include le spese di alimentazione, bevande e tabacco, abbigliamento e calzature, consumi energetici (escluse le spese accessorie), gestione generale dell’economia domestica, cura personale, spese di trasporto (trasporti pubblici locali), comunicazioni a distanza, internet, radio/TV, formazione, tempo libero, sport intrattenimento, altre.
Le linee guida chiariscono inoltre che il forfait di mantenimento corrisponde ai costi del consumo quotidiano delle economie domestiche a basso reddito e rappresenta quindi il minimo per condurre a lungo termine un’esistenza conforme alla dignità umana (cfr. LG-CSIAS C.3.1. spiegazioni a)).” (cfr. all. A a doc. I, inc. TCA 42.2025.22).
1.7. Con una seconda decisione su reclamo, del 18 marzo 2025, l’USSI ha respinto anche il reclamo presentato contro la decisione del 29 febbraio 2024 relativa alle prestazioni per il mese di febbraio 2024.
Oltre a ribadire quanto già indicato nella propria decisione su reclamo del 17 marzo 2025 relativamente al principio di sussidiarietà ed alle attività indipendenti, l’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento come segue:
" (…) Nel caso di specie, l’USSI ha riconosciuto alla signora RI 1 quasi tutte le spese professionali tranne il “debito autoveicolo terzi”, i “costi di gestione” e metà delle spese __________.
Nello specifico, si ritiene che l’USSI, a giusta ragione non ha riconosciuto CHF 250.- per il “debito autoveicoli terzi”. Tale costo non può essere considerato come una spesa in diretta relazione con l’attività svolta dalla signora RI 1, in quanto la reclamante potrebbe svolgere tutte le sue attività nello studio che ha locato a tale scopo, possono essere se del caso riconosciute spese puntuali per la benzina qualora la signora RI 1 dimostri effettivamente di aver utilizzato l’auto per scopi professionali.
Correttamente anche i “costi di gestione” pari a CHF 66.44 non sono stati riconosciuti in quanto non è stato comprovato a cosa gli stessi di riferiscono.
Le spese di telefonia sono state giustamente riconosciute in misura del 50%, per un totale di CHF 66.05 ((46.85+85.25)/2) in quanto è verosimile che internet e telefono vengono utilizzati sia a scopo professionale sia privato.
A titolo abbondanziale, si rileva che nel presente caso l’USSI non avrebbe dovuto considerare come comprovati anche i costi della benzina, pari a CHF 65.06, in quanto la sola ricevuta di pagamento non è di per sé sufficiente a dimostrare lo “scopo professionale”. Ritenuto però che togliendo tale spesa dalla contabilità della reclamante ne risulterebbe una decisione peggiorativa, si ritiene opportuno prescindere da tale modifica.
Alla luce di quanto sopra si ritiene tutto sommato corretto che USSI abbia versato alla reclamante CHF 1'078.00 quale prestazione ordinaria.” (cfr. all. A a doc. I, inc. TCA 42.2025.23)
1.8. Con due distinti ricorsi, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha impugnato le due decisioni su reclamo rese nei suoi confronti.
Oltre alla congiunzione dei due procedimenti, la legale ha chiesto l’accoglimento dei due ricorsi, e quindi, rispettivamente, il riconoscimento di prestazioni assistenziali pari a fr. 67.20 per gennaio 2024 ed a fr. 2’186.- (invece di fr. 1'078.-) per febbraio 2024, nonché la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in proprio favore (poiché, ha rilevato, “il presupposto dell’indigenza è dato essendo la ricorrente attualmente al beneficio delle prestazioni assistenziali”; cfr. doc. I inc. TCA 42.2025.22 e 23).
Con il primo ricorso e quindi per quanto attiene alle prestazioni del mese di gennaio 2024, l’avv. RA 1 – rilevando che la propria cliente è madre di una figlia nata nel 2014, “per la quale non percepisce alcun contributo di mantenimento” e che svolge, nello studio indipendente al secondo piano dell’immobile che loca come abitazione, l’attività di onicotecnica a tempo parziale, da una parte in modo da poter anche accudire la figlia, dall’altra per problemi di salute - ha motivato le ragioni della propria assistita come segue:
" (…) la decisione su reclamo è stata emanata il 17 marzo 2025, ossia praticamente un anno dopo il reclamo che è stato inoltrato il 18 marzo 2024 e ciò è di per sé inammissibile e contrario alle norme procedurali configurando una ritardata giustizia ai sensi dell’art. 45 LPAmm. (…)
L’USSI indica (…) nella propria decisione che nella contabilità presentata dalla signora RI 1 con il rinnovo del 29 gennaio 2024 “sono presenti diversi uscite che possono essere riconosciute solo se rispettano il quadro legale sopraindicato”.
Nella sua valutazione l’USSI non considera però che non sono le direttive COSAS ad essere rilevanti per il calcolo delle spese computabili dal reddito, bensì le spese che vengono riconosciute quali spese aziendali a livello fiscale.
Infatti l’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, rinvia all’art. 6 Laps e la lett. a del cpv. I di questo disposto prevede che il reddito computabile è costituito dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della (…) LT, ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 26 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT.
L'art. 17 cpv. I LT enuncia, in particolare, che sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 26 cpv. I e 2 lett. a LT in caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate. Peraltro si rileva che professione di onicotecnica non è riconosciuta in Svizzera, per cui ci si chiede come possa l'USSl valutare quali spese riconoscere e quali non possono esserlo.
Con il presente ricorso si sostiene invece che deve essere riconosciuto il salario di Fr. 500.00 versato alla signora Rossini che ha permesso di svolgere le consulenze e percepire l'incasso di Fr. 3'433.32 dell'11.12. Diversamente l'incasso per questa consulenza deve essere diminuito di Fr. 500.00 e quindi essere indicato in Fr. 2'933.32. Di fatto nulla cambia ai fini del calcolo delle prestazioni assistenziali.
Devono pure essere riconosciuti i costi di gestione vari, composti principalmente da spese postali per un ammontare di Fr. 66.47.
Non sono neppure stati riconosciuti Fr. 480.00 per i pneumatici e Fr. 250.00 per la rata dell'automobile poiché l'USSl ritiene che "i costi della vettura non possono essere considerati come una spesa in diretta relazione con l’attività svolta dalla signora RI 1, la quale può svolgere tutte le sue attività nello studio che ha locato a tale scopo". Si contesta quanto indicato infatti lo svolgimento dell'attività professionale della signora RI 1 presuppone l'utilizzo di un'autovettura per lo svolgimento delle mansioni amministrative (recarsi in banca e in posta, ma pure nei vari uffici), ma anche per effettuare l'acquisto dei prodotti necessari per lo svolgimento dell'attività professionale così come quelli necessari alla pulizia e lo smaltimento dei rifiuti.
Il tutto anche alla luce delle limitazioni mediche comprovate dai certificati medici già prodotti (cfr. incarto USSI qui richiamato) e che attestano che la signora RI 1 a causa di problemi di salute è limitata nei suoi spostamenti. Devono dunque essere riconosciuti i costi per la benzina, i costi per la rata dell'automobile e i costi per i pneumatici per un importo totale di Fr. 805.87 (75.87 benzina, Fr. 480.00 pneumatici, Fr. 250.00 rata).
Nella decisione su reclamo le spese per la telefonia e internet per un totale di Fr. 131.75 sono state riconosciute solo nella misura del 50% in quanto si ritiene "verosimile che internet e telefono vengono utilizzati sia a scopo professionale che privato". Ciò non corrisponde al vero perché la ricorrente utilizza telefonia e internet principalmente per scopi professionali e non necessiterebbe di abbonamenti così performanti se non avesse la propria attività indipendente, ma potrebbe accontentarsi di un abbonamento prepagato. Si chiede dunque di considerare gli interi costi esposti dalla ricorrente.
Devono dunque essere considerate quali spese aziendali e dedotte dal reddito l'importo complessivo di Fr. 1'504.09, ossia Fr. 66.47 per i costi amministrativi, Fr. 500.00 per il salario a terzi, Fr. 805.87 per i costi dell'autovettura e Fr. 131.75 per i costi di telefonia e internet. Le spese aziendali complessive ammontano dunque a Fr. 3'252.79. A fronte di un reddito di Fr. 4'230.16, ne consegue un guadagno per l'attività indipendente di Fr. 977.37.
Ne discende che il reddito computato, dedotta la franchigia del 20% di Fr. 195.47, è di Fr. 781.90, ossia annualmente Fr. 9'382.80. Per il mese di gennaio 2024 vi era quindi un fabbisogno scoperto di Fr. 67.20 mensili che doveva essere coperto quale prestazione assistenziale. Per tutti questi motivi la Decisione dell'USSl deve essere annullata e alla signora RI 1 deve essere riconosciuta la prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2024 nella misura di Fr. 67.20.” (cfr. doc. I, inc. TCA 42.2025.22)
1.9. Relativamente, invece, alle prestazioni Las del mese di febbraio 2024, con il secondo ricorso la patrocinatrice di RI 1 ha, innanzitutto, ribadito:
quanto già indicato nel primo ricorso circa la situazione familiare e lavorativa della propria assistita;
che anche nel caso della seconda decisione su reclamo, emessa un anno dopo l’inoltro del reclamo, si configura una ritardata giustizia;
che a trovare applicazione per quanto attiene alle spese professionali non sarebbero le direttive CSIAS bensì la LT (cfr. doc. I, inc. TCA 42.2025.23).
L’avv. RA 1 ha, poi, motivato come segue il ricorso:
" (…) Inoltre la ricorrente nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 è stata inabile al lavoro al 100% come risulta del certificato medico che si produce quale doc. D. ha quindi potuto lavorare solo saltuariamente e non ha praticamente percepito reddito. L’USSI non ha però tenuto conto di questo fatto e ha comunque calcolato un reddito computabile di fr. 539.00 mensili per il mese di gennaio 2024. Visto che la ricorrente non dispone di un’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia, quando è ammalata non percepisce alcuna entrata, ma evidentemente i costi fissi per la sua attività indipendente devono essere pagati anche in questo periodo (per es. locazione, abbonamenti, utenze …)
A fronte di un reddito per il mese di gennaio 2024 di soli fr. 2'147.39, ne consegue dunque un guadagno per l’attività indipendente di quel mese di fr. 0.-.
Per il mese di febbraio vi era quindi un fabbisogno scoperto di fr. 2'186.00 e quindi ben maggiore rispetto alla prestazione ordinaria accordata di fr. 1'078.00.” (cfr. doc. I, inc. TCA 42.2025.23)
1.10. Nelle proprie risposte di causa, oltre a rinviare alle argomentazioni esposte nelle decisioni su reclamo, l’USSI ha osservato, in particolare, quanto segue:
per le prestazioni Las del mese di gennaio 2024:
" (…) in relazione al riconoscimento di salario terzi, delle spese di gestione e dei costi della benzina, gli stessi non sono stati riconosciuti solamente perché non sono stati debitamente comprovati con i relativi giustificativi. La stessa ricorrente concorda che “in caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate”. Omissione che non è stata sanata nemmeno in sede ricorsuale.
Invece, in merito ai costi dei pneumatici e la rata dell’auto si rileva che i costi della vettura non possono essere considerati come una spesa in diretta relazione con l’attività svolta dalla signora RI 1, la quale può svolgere tutte le sue attività nello studio che ha locato a tale scopo. A tal proposito, si rileva che possono essere se del caso riconosciute spese puntuali per la benzina qualora la ricorrente dimostri effettivamente di aver utilizzato l’auto per scopi professionali, cosa che nello specifico non è stata fatta. (…)
per le prestazioni Las del mese di febbraio 2024:
" In relazione alla richiesta di riconoscimento del salario terzi, si evidenzia che dalla contabilità di gennaio 2024 non risulta che la signora RI 1 abbia indicato tale spese. La contestazione si riferisce alla contabilità di dicembre 2023 fornita contestualmente alla richiesta di prestazioni assistenziali del 29 gennaio 2024, oggetto di ricorso al vostro Lodevole tribunale (inc. 42.2025.22) e appare quindi irricevibile. Lo stesso ragionamento va applicato anche alla richiesta di riconoscimento degli pneumatici in quanto non presenti nella contabilità di gennaio 2024 ma in quella di dicembre 2023.” (cfr. doc. V; inc. TCA 42.2025.23)
1.11. Con repliche del 5 giugno 2025 – trasmesse per conoscenza all’USSI il 10 giugno successivo (cfr. doc. VIII inc. TCA 42.2025.22 e 23) - l’avv. RA 1 ha indicato che la sua assistita non aveva ulteriori mezzi di prova da presentare (cfr. doc. VII, inc. TCA 42.2025.22 e 23).
1.12. Il 30 luglio 2025 il TCA ha inviato all’USSI uno scritto del seguente tenore:
" (…) il TCA rileva che l’USSI, per il mese di febbraio 2024, ha accolto la richiesta della ricorrente tesa al rinnovo delle prestazioni Las per fr. 1'078.- (cfr. “accoglimento della prestazione assistenziale” del 29 febbraio 2024, doc. 1412), e meglio come risulta anche dalla decisione su reclamo del 18 marzo 2025, impugnata dall’interessata davanti a questa Corte (“(…) si ritiene tutto sommato corretto che USSI abbia versato alla reclamante CHF 1'078.00 quale prestazione ordinaria”; cfr. all. A a doc. I, inc. TCA 42.2025.23).
Il TCA, però, rileva pure che dalla “tabella di calcolo” allegata alla decisione del 29 febbraio 2024, risulta una “prestazione assistenziale Las (fr./mese)” di fr. “1'647.-” (cfr. doc. 1414-1415).
Vogliate spiegare i motivi della differenza tra i due importi suindicati, rispettivamente, quanto è stato effettivamente versato alla ricorrente.” (cfr. doc. IX)
1.13. Con scritto del 12 agosto 2025, l’USSI ha comunicato quanto segue:
" (…) la differenza di importo è dovuta ad un errore informatico. Nella tabella di calcolo (doc. 1414 seg.), generata automaticamente dal sistema GIPS in allegato alla decisione (doc. 1412 seg.), a causa di un bug, la “sostanza computabile come reddito Las” è stata erroneamente divisa per 12 computando così un importo di CHF 51.- anziché di CHF 620.- come avrebbe dovuto essere correttamente inserito. Da ciò ne è scaturita una “prestazione assistenziale Las” di CHF 1'647.-. Tuttavia, la decisione (doc. 1412 seg.) tiene correttamente in considerazione l’intera sostanza e riporta il giusto importo della prestazione assistenziale di CHF 1'078.-, che è stato regolarmente versato all’utente in data 29 febbraio 2024 (doc. 10).
A dimostrazione viene trasmessa la versione corretta della tabella di calcolo (doc. 1781 seg.).
Conformemente all’art. 10a Laps, la sostanza è computata interamente al momento del deposito della richiesta di rinnovo, sulla base della situazione finanziaria effettiva in essere in quel momento. Questa disposizione mira a garantire una valutazione concreta e attuale del bisogno assistenziale, in linea con il principio di sussidiarietà.
Nell’ambito dell’assistenza, la sostanza è dunque considerata per intero nel mese in cui è presente, e, a differenza di quanto previsto dalla Laps, viene poi esclusa dal computo nei mesi successivi, nella misura in cui viene consumata (art. 22 lett. a n. 4 Las), o se difficilmente liquidabile, qualora si impegni a realizzarla.
Questa prassi, già convalidata da questo onorevole Tribunale con STCA 42.2023.27 del 5 settembre 2023, si discosta da quella adottata da altri istituti sociale elencati nella Laps basati su una decisione annua in quanto una suddivisione per 12 mesi basata su reddito e consumo ipotetico risulterebbe inadeguata e non rispecchierebbe la situazione economica reale del richiedente nel mese della richiesta.” (cfr. doc. X)
1.14. Con osservazioni del 28 agosto 2025, l’avv. RA 1 ha rilevato che l’importo di fr. 1'078,- percepito dalla propria assistita per il mese di febbraio 2024, è “molto basso se si considera che serve al mantenimento di una famiglia monoparentale composta da madre e figlia” e che vi sono “marginali” differenze tra la tabella prodotta dall’USSI in allegato al doc. X e quella originaria (il reddito preso in considerazione, per esempio, differendo di fr. 1.-; cfr. doc. XII).
in diritto
in ordine
2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza i ricorsi presentati il medesimo giorno dall’insorgente sono diretti contro due decisioni su reclamo emesse dall’USSI, le quali concernono fatti di ugual natura e presentano una stretta connessione materiale e giuridica.
È del resto in primo luogo la patrocinatrice della ricorrente a chiedere che le due procedure siano congiunte.
Per economia processuale le procedure ricorsuali 42.2025.22, e 42.2025.23 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_108/2024, 8C_109/2024 del 1° luglio 2024 consid. 1; STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI ha, da una parte, negato l’erogazione delle prestazioni Las a beneficio della ricorrente per gennaio 2024 e, d’altra parte, ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una prestazione di fr. 1'078.- per il mese di febbraio 2024.
L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno 2024 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedevano i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalle linee guida CSIAS)
1 persona 1’031.--
2 persone 1'577.--
3 persone 1'918.--
4 persone 2'206.--
5 persone 2'495.--
Per ogni persona
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024, in BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 417-418).
Per l’anno 2025 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalle linee guida CSIAS)
1 persona 1’061.--
2 persone 1'624.--
3 persone 1'974.--
4 persone 2'271.--
5 persone 2'568.--
Per ogni persona
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2025, in BU 43/2023 del 27 dicembre 2024 pag. 368 segg).
2.5. L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;
non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.
b) Spesa vincolata:
non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio:
Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”
Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:
“1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese;
b) ...;
c) ...;
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”
In particolare e con riferimento a quanto indica l’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, l’art 17 LT prevede che sono imponibili i redditi da attività indipendente e l’art. 26 LT dispone che “in caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate”.
La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
"
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.
i) ...;
j) …
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."
L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" 1La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità di riferimento composte da una persona:
importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di riferimento composte da due persone:
importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di riferimento composte da più di due persone:
importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20%
2.6. Nell’ambito dell’assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.4.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere.
Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
2.7. Il p.to C.2. delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2025 (ma analogamente valeva per il 2024), relativo ai presupposti del diritto alle prestazioni, prevede che:
" 1 Ha diritto a un sostegno finanziario chi non è in grado di provvedere alla copertura dei bisogni primari con i propri mezzi e facendo valere le proprie pretese, oppure non è in grado di farlo tempestivamente.
2 L’ammontare per la copertura dei bisogni primari scaturisce dal numero di persone facenti parte di un’unità di riferimento che convivono in un’economia domestica.
3 Per evitare effetti soglia, nella copertura dei bisogni primari possono essere considerate le PCi di promozione, i SI e le FR.
4 Per evitare una situazione di necessità incombente o temporanea, possono essere accordate prestazioni una tantum anche se il minimo vitale sociale può essere coperto dalla persona interessata con mezzi propri.”
Le relative spiegazioni, alla lett. d) dispongono, inoltre, che:
" Indipendenti
L’esercizio di un’attività indipendente non esclude (perlomeno temporaneamente) un diritto all’aiuto sociale. Nell’ambito del sostegno agli indipendenti, occorre fondamentalmente distinguere se un sostegno deve essere accordato transitoriamente, fino alla cessazione dell’attività indipendente o nell’attesa che quest’ultima diventi redditizia, o se deve essere mantenuto durevolmente, per assicurare al beneficiario un’integrazione sociale e una strutturazione della giornata.
Gli aiuti transitori presuppongono da un lato la disponibilità del richiedente a fare eseguire una perizia volta a determinare se vi sono le condizioni per la sopravvivenza economica dell’impresa e, dall’altro, la stipulazione di una convenzione scritta.
Nella convenzione dovranno essere disciplinati i termini per l’esecuzione della perizia e per la presentazione della documentazione necessaria allo scopo, la durata del sostegno complementare, i termini per la verifica del risultato economico, le indicazioni relative al salario da conseguire nonché la forma di cessazione della prestazione finanziaria.
Nel caso in cui una persona beneficiaria delle prestazioni di aiuto sociale non possa essere collocata, l’istanza competente può autorizzarla a esercitare un’attività indipendente a condizione che il reddito realizzabile copra almeno le spese di esercizio e che il sostegno non comporti una distorsione della concorrenza.
Il beneficiario deve essere tenuto a presentare almeno una contabilità minima. I termini della convenzione devono essere definiti in un contratto scritto.”
La “Direttiva Laps 3 / 2004 Gennaio 2004” elaborata dall’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), Servizio centrale delle prestazioni sociali, relativa alle spese professionali (art. 8 cpv. lett. a Laps), prevede, in particolare, quanto segue:
" Le altre spese professionali sono le spese, sopportate dal richiedente, necessarie all’esercizio della professione (acquisto attrezzi e strumenti di lavoro, - compresi hard e software EED -, libri e riviste specializzate, abiti di lavoro, ecc.). (…)
E’ ammessa la deduzione delle spese effettive, ma deve essere giustificata sia la totalità delle spese effettive, sia la loro necessità in relazione alla professione del contribuente. (…)
Diversamente dalla prassi in vigore a livello fiscale, l’organo competente non applica il forfait previsto, ma computa esclusivamente le spese documentate, cioè previa presentazione dei giustificativi relativi alla globalità delle spese e della loro necessità professionale. Tali documenti devono risultare nell’incarto cartaceo.”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 151 V 137, consid. 4.3.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.
2.8. Nella presente evenienza, con domanda del 29 gennaio 2024 RI 1 ha chiesto il rinnovo delle prestazioni Las - di cui beneficiava già sostanzialmente da settembre 2018 – anche per il mese di gennaio 2024 (cfr. doc. 1469-1471 e supra consid. 1.1.).
In allegato alla propria richiesta, la ricorrente ha prodotto:
copia del documento “contabilità lavori eseguiti” riferito al mese di dicembre 2023, nel quale ha elencato entrate per complessivi fr. 4'230.16 ed uscite per totali fr. 4'252.79. Le uscite consistono in:
o “costi di gestione” per fr. 66.47, in relazione ai quali nulla è stato allegato;
o fr. 1'150.- di affitto,
o fr. 500.- con causale “__________ – assistenza consulenze”, in relazione ai quali nulla risulta essere stato allegato;
o fr. 1'000.- di “costi per nafta”, per cui è stata prodotta la fattura del 29 dicembre 2023 (cfr. doc. 1488);
o fr. 480.- di “costi per auto”, per i quali agli atti è stato prodotto un documento “assicurazione pneumatici” datato 19 dicembre 2023, nel quale non è indicato alcun importo (cfr. doc. 1476);
o totali fr. 441.81 di “acquisto prodotti consumo/vendita”, in relazione ai quali figurano le fatture d’acquisto (cfr. doc. 1474, 1481, 1484-1487);
o fr. 75.87 per “benzina”, per i quali sono stati versati agli atti gli scontrini (cfr. doc. 1482);
o fr. 250.- di “debito aziendale “__________””;
o totali fr. 120.09 per “costi per pulizie/prodotti di consumo”, per i quali agli atti la ricorrente ha versato gli scontrini (cfr. doc. 1477-1479 e 1483)
o complessivi fr. 131.75 per __________;
o fr 36.80 come “costi ccb” (cfr. doc. 1472-1473).
Quanto alla voce di fr. 1'000.- relativa ai “costi nafta”, il TCA rileva che la ricorrente oltre ad indicarla tra le spese professionali sostenute a dicembre 2023, ha per le medesime pure richiesto una prestazione speciale in data 29 gennaio 2024.
Tale prestazione speciale le è stata accordata dall’amministrazione con decisione del 31 gennaio 2024 (cfr. doc. 1452-1453).
Agli atti figura, un primo contratto di locazione sottoscritto tra RI 1, in qualità di conduttrice, e __________, come locatore, a norma del quale la ricorrente loca dal settembre 2021 una “casa mappale __________” di 4 locali per una pigione mensile di fr. 1'150.- (cfr. doc. 1447-1448). Un secondo contratto di locazione tra le medesime parti, per il medesimo immobile e per egual pigione è stato poi sottoscritto con effetto dal 1° dicembre 2021 (cfr. doc. 1449-1450).
Dagli atti risulta che in seguito all’emissione della prima decisione di diniego delle prestazioni Las del 30 gennaio 2024 (cfr. supra consid. 1.1. e 1.2.), con mail del 19 febbraio 2024, RI 1 ha comunicato all’USSI quanto segue:
" (…) il veicolo viene utilizzato quasi esclusivamente per uso commerciale (vedi anche documentazione “Debito __________ per autoveicolo commerciale”, già in vostro possesso e per il quale corrispondo mensilmente la somma di fr. 250.-). (…) avevo già documentato che il veicolo veniva utilizzato per la consegna dei prodotti, lo smaltimento dei rifiuti, per la spesa, versamenti bancari, raramente anche per il trasporto di clienti anziane, etc. Il veicolo viene altresì utilizzato per poter svolgere le consulenze, che negli ultimi mesi sono state importanti entrate nella mia attività indipendente. Confermo che è capitato talvolta che utilizzassi il veicolo per agevolare la mia economia domestica (per scarico immondizia o visite mediche distanti da casa), se non così non avessi fatto, il tempo da dedicare alla mia attività sarebbe drasticamente ostacolato (essendo famiglia monoparentale sono da sola nella gestione di mia figlia). (…)” (cfr. doc. 1443)
Agli atti, relativamente al veicolo __________, figura la valutazione __________ del 16 febbraio 2024, che indica fr. 10'600.- quale “prezzo da nuovo nel 2016” e fr. 4'975.- quale “prezzo secondo __________ (non riparato)” (cfr. doc. 1445).
Con decisione del 23 febbraio 2024, l’USSI, annullando e sostituendo il provvedimento del 30 gennaio precedente, ha rivisto i propri calcoli nella misura indicata al consid. 1.2.
Ritenuto, però, che il reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento di RI 1 superava comunque il limite annuo fissato dal DSS, l’erogazione delle prestazioni Las per gennaio 2024 le è stata, come anticipato, nuovamente negata.
In data 27 febbraio 2024 la ricorrente ha chiesto il rinnovo delle prestazioni Las per quel mese (cfr. doc. 1416-1418).
In allegato a tale richiesta, la ricorrente ha prodotto:
copia del documento “contabilità lavori eseguiti” per gennaio 2024, nel quale ha elencato entrate per complessivi fr. 2'147.39 ed uscite per totali fr. 2'100.79. Le uscite si compongono di:
o “costi di gestione” per fr. 66.44, in relazione ai quali nulla è stato allegato;
o fr. 1'150.- di affitto,
o totali fr. 344.29 di “acquisto prodotti consumo/vendita”, in relazione ai quali figurano le fatture d’acquisto (cfr. doc. 1432-1434 e 1436-1438);
o fr. 250.- quale “debito autoveicolo __________”;
o fr. 85.06 per “benzina”, per i quali sono stati versati agli atti gli scontrini (cfr. doc. 1421 e 1422);
o complessivi fr. 132.10 per __________;
o fr 0.50 come “costi ccb” (cfr. doc. 1472-1473);
o fr. 20.95 per “__________” (cfr. doc. 1423);
o totali fr. 51.45 per acquisti “__________” consistenti in pittura per i muri e altro materiale non leggibile dallo scontrino (cfr. doc. 1421 e 1422).
Con decisione del 29 febbraio 2024, l’USSI ha riconosciuto a RI 1 una prestazione Las di fr. 1'078.- per il mese di febbraio (cfr. supra consid. 1.4.).
La ricorrente ha impugnato sia la decisione per le prestazioni Las di gennaio 2024, sia quella per il mese di febbraio (cfr. supra consid. 1.3. e 1.5.).
In occasione di un incontro tenutosi presso gli uffici dell’USSI nel febbraio 2025, RI 1 avrebbe, tra l’altro, indicato che “il veicolo è necessario per poter sbrigare le faccende private nel minor tempo possibile in modo da dedicare più tempo possibile all’attività indipendente”.
Il collaboratore dell’USSI presente a quel momento le avrebbe comunicato che “l’utilizzo dei veicoli per faccende private è una delle ragioni per cui i costi non sono computati nel calcolo delle prestazioni assistenziali (…) solamente nel caso in cui il veicolo sia fondamentale all’esercizio dell’attività il nostro Ufficio potrebbe valutarne il riconoscimento dei costi” (cfr. doc. 509-511).
Le successive osservazioni della ricorrente al verbale di quell’incontro non hanno modificato, nella sostanza, quanto precede (cfr. doc. 359-362, in particolare “il funzionario prosegue spiegandomi nuovamente che il veicolo non è utilizzabile per scopi privati ed io rispiego le motivazioni per cui, a mio avviso, c’è inapplicabilità di quanto richiesto dall’USSI e lo prego di prendere in considerazione anche le mie difficoltà sia a livello pratico che a livello di salute e non da ultimo gestionale (…)).
Con le decisioni su reclamo del 17 e del 18 marzo 2025, l’USSI ha, come visto, confermato i propri precedenti provvedimenti (cfr. supra consid. 1.6. e 1.7.).
A titolo abbondanziale, il TCA rileva che in occasione del precitato incontro, a RI 1 è stato anche comunicato che “considerato che è da diversi anni che l’attività della signora non le permette di raggiungere l’indipendenza economica (…) le viene concesso un ultimo periodo di 3 mesi per trovare l’indipendenza economica”, ciò che ha visto il dissenso della ricorrente la quale ha chiesto la concessione di un periodo più lungo “in quanto attualmente inabile al lavoro nella misura dell’80%” (cfr. doc. 509).
Il procedere dell’USSI anticipato alla ricorrente in occasione dell’incontro è stato, poi, confermato con scritto del 27 febbraio 2025 (cfr. doc. 507).
La ricorrente ha successivamente chiesto di sospendere “per un ragionevole lasso di tempo”, la “pratica” relativa “alla concessione dell’ultimo periodo transitorio quale indipendente” (cfr. doc. 352).
Così ha proceduto anche la sua legale il 28 marzo 2025, indicando che “la “concessione” di un ultimo periodo di tre mesi per raggiungere l’indipendenza economica è contestato poiché si ritiene non conforme allo scopo delle prestazioni sociali”, chiedendo “parimenti (…) che tale termine venga sospeso in attesa della decisione formale cresciuta in giudicato. Non essendo però lo scritto inviato alla signora RI 1 una decisione formale chiedo di ricevere una decisione formale soggetta a reclamo” (cfr. doc. 345).
2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
prestazioni Las per gennaio 2024
2.10. La patrocinatrice della ricorrente censura, innanzitutto, il reddito da attività indipendente della propria assistita considerato dall’USSI nei propri calcoli volti a stabilire il diritto della medesima, o meno, a percepire le prestazioni Las per il mese di gennaio 2024.
In particolare, l’amministrazione non avrebbe, secondo la tesi ricorsuale a torto, dedotto dalle entrate dell’attività indipendente una serie di spese che RI 1 pretende essere professionali e necessarie.
Chiamato a pronunciarsi, il TCA rammenta innanzitutto che il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza delle stesse (cfr. DTF 149 V 250 consid. 6.2.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STF P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Nel settore specifico quanto appena indicato trova riscontro nella Direttiva riprodotta supra consid. 2.7.
a. Per quanto concerne i “costi di gestione”, quantificati nella contabilità del mese di dicembre 2023 in fr. 66.47 e che la patrocinatrice di RI 1 ha ricondotto “principalmente” a “spese postali”, questa Corte rileva che tali esborsi non sono comprovati. Le pretese relative spese professionali non possono, dunque, essere dedotte dal reddito conseguito dalla ricorrente.
b. In relazione alle spese di telefonia mobile / internet, secondo questa Corte, l’operato dell’USSI, che ne ha tenuto conto deducendole quali spese professionali necessarie in ragione di ½ (e non, come postulato da RI 1, interamente), deve essere tutelato.
La motivazione dell’amministrazione, relativa al fatto che in buona sostanza tanto la telefonia mobile, quanto internet, vengono con tutta verosimiglianza impiegati dalla ricorrente anche per scopi privati, è, infatti, del tutto condivisibile.
Del resto, non risulta in alcun modo comprovata la tesi ricorsuale che vorrebbe quelle utenze “utilizzate (…) principalmente per scopi professionali”; basti pensare che il numero di cellulare della ricorrente figura come riferimento per i medici (cfr. per esempio doc. 1407-1408) o che la ricorrente ha asserito di avere preso contatto diverse volte telefonicamente con l’USSI (cfr. doc. 359) e che l’abbonamento “__________” da fr. 46.85 comprende consultato online in data 23 luglio 2025; sull’utilizzo di internet e sui suoi limiti cfr. STF 9C_245/2024 del 5 maggio 2025 consid. 3.2; 8C_724/2021 dell’8 giugno 2022 consid. 4.1.2; I 425/06 del 6 giugno 2007 consid. 4.3.).
c. A ragione, per quanto riguarda il diniego al diritto di percepire le prestazioni Las per gennaio 2024, l’USSI ha ritenuto che le spese relative al veicolo della ricorrente non possono essere considerate quali spese professionali necessaria per l’esercizio dell’attività indipendente.
Risulta infatti dalla documentazione versata in atti che i prodotti per svolgere l’attività indipendente di onicotecnica, che RI 1 esercita al proprio domicilio, vengono ordinati dalla ricorrente prevalentemente online (cfr. doc. 1474-1475 e 1484-1487).
Inoltre, il TCA rileva che rispetto al domicilio dell’interessata il supermercato __________, ove è possibile rifornirsi anche di prodotti per la pulizia, dista 400 metri per un tragitto a piedi di 5-6 minuti, con una fermata del bus e quindi del mezzo pubblico a 300 metri dall’abitazione ed un’altra a 290 metri.
La stazione FFS (dove c’è anche l’ufficio postale) si trova, invece, a 600 metri, per 7-8 minuti di tragitto a piedi.
Inoltre, a 180 metri dall’abitazione di RI 1, e meglio al parcheggio di __________, vi sono i cassonetti interrati per la raccolta dell’immondizia.
Per esempio, inoltre, il negozio __________, ove la ricorrente ha fatto spese il 29 dicembre 2023, si trova a 700 metri dalla sua abitazione, tra la __________ e la stazione (cfr. googlemaps).
Per tutti questi spostamenti, asseritamente necessari allo svolgimento dell’attività indipendente, quindi, non è comprovata la necessità di utilizzare un autoveicolo.
Va, peraltro, ricordato che in una recente sentenza 8C_375/2025 dell’8 luglio 2025 l’Alta Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un’assicurata che, in materia di prestazioni complementari, si era vista negare dall’Autorità cantonale il riconoscimento delle spese relative all’utilizzo dell’automezzo privato, a suo dire indispensabile per recarsi sul posto di lavoro.
Con sentenza EL 200 2024 511 del 27 maggio 2025, il Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, aveva, in particolare, stabilito che “Der zur Bestreitung des Arbeitswegs mit dem öffentlichen Verkehr anfallende zeitliche Aufwand von rund zwei Stunden pro Arbeitstag kann – mit Blick auf die auch im Bereich der EL geltende Schadenminderungspflicht (BGE 150 V 105 E. 6.5 S. 117, 140 V 267 E. 5.2.1 S. 274; SVR 2020 EL Nr. 6 S. 21, 9C_251/2019 E. 7.3.1) – keinesfalls als unzumutbar betrachtet werden (vgl. auch Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern EL 200 2015 32 vom 23. April 2015 E. 3.2). Daran ändert auch die geringere Fahrzeit mit dem privaten Auto nichts. Aus EL-rechtlicher Sicht liegt kein ungünstiger Fahrplan vor. Des Weiteren bestehen keine Anhaltspunkte, wonach die Beschwerdeführerin aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht in der Lage wäre, den Arbeitsweg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu bestreiten; entsprechendes wird auch nicht geltend gemacht. Unter diesen Umständen kann nicht von einer Unzumutbarkeit der Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel zur Bestreitung des Arbeitsweges ausgegangen werden.» (consid. 3.3.)
In relazione alla circostanza che del veicolo non viene, in ogni caso, fatto uso esclusivamente professionale è la stessa RI 1 ad avere indicato che “Confermo che è capitato talvolta che utilizzassi il veicolo per agevolare la mia economia domestica (per scarico immondizia o visite mediche distanti da casa), se non così non avessi fatto, il tempo da dedicare alla mia attività sarebbe drasticamente ostacolato (essendo famiglia monoparentale sono da sola nella gestione di mia figlia)”, o ancora che “il veicolo è necessario per poter sbrigare le faccende private nel minor tempo possibile in modo da dedicare più tempo possibile all’attività indipendente” (cfr. supra consid. 2.8.)
La patrocinatrice della ricorrente, a comprova dell’asserita necessità di utilizzare la macchina a scopi professionali, pretende che i certificati medici in atti attesterebbero “che la signora RI 1 a causa di problemi di salute è limitata nei suoi spostamenti”.
Ora, il solo certificato medico in atti per il mese di gennaio 2024 è stato redatto dalla dr.ssa med. __________ (medico generalista) il 7 marzo 2024 e attesta un’inabilità per malattia al 100% dal gennaio precedente, senza però riferire di alcuna limitazione motoria della ricorrente (cfr. doc. 1347).
Il certificato del dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e traumatologia, che attesta l’inabilità lavorativa della ricorrente dal 19 febbraio 2024 (cfr. doc. 1408), unitamente al fatto ch’ella ha, poi, dovuto acquistare un tutore (cfr. doc 1330 “stivale __________”), potrebbe eventualmente corroborare la tesi ricorsuale circa le difficoltà di spostamento di RI 1, ma in ogni caso solo con riferimento a quelle del marzo 2024.
Va comunque sottolineato che l’amministrazione si è detta disposta ad esaminare se “possono essere se del caso riconosciute spese puntali per la benzina qualora la ricorrente dimostri effettivamente di aver utilizzato l’auto per scopi professionali” (cfr. supra consid. 1.10).
d. Relativamente alla voce indicata nella contabilità mensile di RI 1 come “__________- assistenza consulenze”, la ricorrente fa valere che tale consulenza le avrebbe “permesso di svolgere le consulenze e percepire l’incasso di fr. 3'433.32 dell’11.12. Diversamente l’incasso per questa consulenza deve essere diminuito di fr. 500.00 e quindi essere indicato in fr. 2'933.32 (…)” (cfr. supra consid. 1.8.).
Questa Corte rileva che dalla documentazione bancaria in atti risulta che il 13 dicembre 2023 la ricorrente ha versato a “__________”, fr. 500.- con la causale “assistenza per consulenze” (cfr. doc. 1493).
Seppure la ricorrente non ha comprovato, al di là del versamento a beneficio di __________, la natura professionale di tale esborso, per maggiore tranquillità e considerato che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), il TCA ritiene che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata dall’USSI, che dovrà chiarire la natura di tale esborso, che avrebbe permesso alla ricorrente di ottenere il reddito di fr. 3'433.32 in data 11 dicembre 2023 (cfr. supra consid. 1.8).
A proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed ha rilevato:
" (…)
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
La decisione su reclamo del 17 marzo 2025 deve essere annullata e gli atti vanno rinviati all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire se l’esborso di fr. 500.- costituiva, o meno, una spesa necessaria per lo svolgimento dell’attività indipendente della ricorrente.
2.11. Seppure la questione non rientri tra le censure ricorsuali, il TCA rileva che tanto dalla tabella di calcolo allegata alla decisione del 23 febbraio 2024, quanto da quella allegata alla decisione su reclamo risulta che la sostanza di fr. 1'188.- è stata computata integralmente nel calcolo per determinare se RI 1, per il mese di gennaio 2024, aveva o meno diritto alle prestazioni Las (cfr. supra consid. 1.2. e 1.6.) e non suddivisa su dodici mesi.
La direttiva USSI del gennaio 2021 (cfr. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Computo_sostanza.pdf, avente quale tema il “computo della sostanza”, nella sua versione consultabile l’11 settembre 2025) nel caso di specie non è stata espressamente richiamata dall’amministrazione.
Essa è tuttavia stata applicata in concreto.
La disposizione in esame, in particolare al punto b, pag. 2/3, prevede quanto segue:
" b. Procedura
Computo sostanza disponibile
Nel calcolo volto a determinare l’eventuale prestazione assistenziale va considerata la sostanza disponibile quale reddito, vale a dire la sostanza dedotta la quota esente per tipologia di sostanza come all’art. 22 lett. a n. 2 Las, presente al momento della domanda. Contrariamente al calcolo Laps (che prevede il consumo dell’eccedenza nell’ambito di un calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi, analogamente alla Prestazione complementare), per la determinazione della prestazione assistenziale dev’essere considerata la situazione finanziaria effettiva al momento della richiesta per stabilire nel mese in questione in che misura è coperto il fabbisogno, ritenute le spese e le entrate effettivamente presenti. Di conseguenza la situazione dev’essere valutata di mese in mese.
Computo sostanza non immediatamente disponibile
Sostanza immobiliare
Qualora l’utente comprovi che la sostanza immobiliare è difficilmente liquidabile in tempo utile, si potrà eccezionalmente concedere una deroga al computo della stessa per un periodo limitato (3 mesi, eventualmente rinnovabili), facendo sottoscrivere all’interessato un impegno di vendita. Sostanza mobiliare Nel caso la sostanza mobiliare non fosse immediatamente disponibile, l’USSI valuterà la concessione di un’eventuale deroga al computo per il periodo strettamente necessario alla sua liquidazione. In tal caso, al fine del successivo recupero delle prestazioni assistenziali così versate, viene sottoposta all’interessato una dichiarazione di riconoscimento di debito.”
(sulla portata delle direttive amministrative cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.).
Al riguardo, questa Corte rileva, innanzitutto, che, come visto, la Disposizione USSI del gennaio 2021 prevede che per il computo della sostanza disponibile ci si deve scostare da quanto previsto dalla Laps.
Sennonché quanto indica, poi, la medesima direttiva ricalca ciò che prevede l’art. 10a cpv. 1 Laps, ai sensi del quale “Il reddito disponibile residuale viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta.” (sottolineatura della redattrice).
Visto l’utilizzo dei medesimi termini tra nella direttiva USSI e nell’art. 10a Laps, non vi è ragione di computare la sostanza in modo diverso nell’ambito delle prestazioni dell’assistenza sociale.
Per prassi consolidata, inoltre, l’USSI ha costantemente considerato, nei propri calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las, il consumo dell’eccedenza nell’ambito di un calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi.
Questa prassi, è stata avallata dal TCA nella propria giurisprudenza (cfr. ad esempio STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016 e STCA 42. 2012.9 del 24 ottobre 2012) e ribadita anche di recente da questa Corte (cfr. STCA 42.2025.8 del 16 giugno 2025; STCA 42.2025.11 del 20 giugno 2025, cresciute incontestate in giudicato).
A differenza di quanto indicato dall’USSI nel proprio scritto del 12 agosto 2025 (cfr. doc. X e supra consid. 1.13.), nella STCA 42.2023.27 del 5 settembre 2023, questa Corte non ha “convalidato” la prassi dell’amministrazione consistente nel computo integrale della sostanza per ogni mese.
In quel caso, il TCA, pronunciandosi sulla fattispecie di un assistito al quale erano state negate le prestazioni Las poiché l’amministrazione, dopo avere concesso a quel ricorrente le prestazioni assistenziali non computando transitoriamente la sua quota di una comproprietà immobiliare, ne ha poi tenuto conto - ritenuto che l’assistito non aveva comprovato alcuno sforzo nell’ottica di vendere a sua quota - nei propri calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las, che gli ha negato in ragione di un’eccedenza di reddito, ha stabilito quanto segue:
" Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ritiene che, trascorsi infruttuosamente, dal profilo della vendita della sostanza immobiliare del ricorrente, nove mesi, nel corso dei quali l’USSI ha concesso le prestazioni Las senza computare l’immobile, la resistente, preso atto che nessun passo concreto ad ottemperanza dell’impegno di vendita sottoscritto era stato messo in atto lo ha, poi, correttamente tenuto in considerazione ( come “proprietà fondiaria nel Comune di domicilio diversa dall’abitazione primaria” con una quota esente di fr. 10'000.-; cfr. doc. 2.6.) nel calcolo volto a determinare il diritto di RI 1 alle prestazioni assistenziali e gliele ha negate, ritenuto, peraltro, il carattere sussidiario delle medesime (cfr. supra consid. 2.6.).
Per questo motivo, del resto, la giurisprudenza e le direttive CSIAS prevedono che di regola non esiste un diritto a conservare, in particolare, una sostanza immobiliare.”
(cfr. STCA 42.2023.27 del 5 settembre 2023 consid. 2.7.)
In quell’occasione, il TCA non ha puntualizzato il fatto che il computo integrale della sostanza su base mensile da parte dell’USSI fosse errato, ritenuto che quella sostanza, per ammontare, tanto se considerata integralmente ogni mese, quanto divisa (come avrebbe dovuto essere il caso) nella corretta quota parte mensile di 1/12, non avrebbe modificato l’esito di quella vertenza, dato che in ogni caso le prestazioni Las sarebbe state negate.
Alla luce di quanto appena esposto, secondo questo Tribunale la decisione su reclamo del 17 marzo 2025 deve essere annullata anche da questo profilo e gli atti trasmessi all’USSI affinché rivaluti il diritto, o meno, della ricorrente alle prestazioni Las per gennaio 2024, computando la quota di 1/12 della sostanza (cfr. STCA 42.2025.8 del 16 giugno 2025; STCA 42.2025.11 del 20 giugno 2025).
Nell’operare il proprio calcolo, l’amministrazione, dovrà tenere anche conto di quanto ha indicato nella decisione su reclamo circa il fatto che “Nella tabella di calcolo relativa alla decisione di gennaio 2024 andava quindi inserito alla voce 204 “reddito attività indipendente contribuente” l’importo di CHF 28'987.- (2'415.56x12) dal quale viene dedotta la “franchigia reddito da lavoro” del 20% fino ad un massimo di CHF 500.- per un “reddito del lavoro computato” di CHF 23'167.- e non di CHF 18'304.- come stabilito dall’USSI. In base ai nuovi importi risulta che il fabbisogno della signora RI 1 presenta in realtà un’eccedenza di CHF 1'081.- e non di CHF 676.- come stabilito dall’Ufficio (cfr. tabella allegata). Seppure in base ai nuovi calcoli risulta una situazione peggiorativa per la reclamante, considerato però che già con decisione del 23 febbraio 2024 il fabbisogno della reclamante era coperto, la modifica resta ininfluente in quanto la decisione resta sempre negativa e la prestazione di gennaio 2024 va ad ogni modo rifiutata.” (cfr. supra consid. 1.6.).
Prestazioni Las per febbraio 2024
2.12. Nel contestare la decisione su opposizione relativa alle prestazioni del mese di febbraio 2024, la patrocinatrice della ricorrente riprende le motivazioni esposte contro la decisione su opposizione relativa al mese precedente. Le pretese ricorsuali con riferimento alle prestazioni Las di febbraio che concernono il “salario terzi”, rispettivamente l’assicurazione degli pneumatici, sono irricevibili in quanto la decisione impugnata non si pronuncia su tali elementi, il cui riconoscimento a titolo di spese aziendali con conseguente deduzione dal reddito è stato postulato solo per il mese di gennaio 2024.
La costante giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).
In concreto, la decisione su reclamo del 18 marzo 2025, inerente alle prestazioni Las per il mese di febbraio, non concerne né il riconoscimento a titolo di spesa professionale di un “salario terzi”, né dell’assicurazione pneumatici.
Tali censure, per quanto attiene alla prestazione di diritto per febbraio 2024, sono, quindi, irricevibili.
Contestati, per quanto attiene alle prestazioni Las del mese di febbraio e poiché fatti valere a titolo di spese professionali dalla ricorrente per quel periodo, possono quindi essere il “debito autoveicolo terzi” di fr. 250.-, il solo parziale riconoscimento delle spese __________ ed il mancato riconoscimento dei costi di gestione. Per tutti questi elementi valgono le considerazioni già esposte al considerando 2.10.
A mente di questo Tribunale, quanto indica l’avv. RA 1, in merito al fatto che “visto che la ricorrente non dispone di un’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia, quando è ammalata non percepisce alcuna entrata, ma evidentemente i costi fissi per la sua attività indipendente devono essere pagati anche in questo periodo (per es. locazione, abbonamenti, utenze …). A fronte di un reddito per il mese di gennaio 2024 di soli fr. 2'147.39, ne consegue dunque un guadagno per l’attività indipendente di quel mese di fr. 0.-.” non può essere seguito, ritenuto che i costi per la locazione dello studio sono stati tenuti in considerazione dall’USSI in ragione di fr. 1'150.-. Per gli abbonamenti __________, già si è detto.
A proposito del computo della sostanza, come indicato al consid. 2.10., la Direttiva USSI del gennaio 2021 non può trovare applicazione.
Nella misura in cui l’importo della prestazione Las per febbraio 2024, e meglio fr. 1'078.-, è stato determinato tenendo in considerazione l’integralità della sostanza ed non la quota parte di 1/12 (cfr. supra consid. 1.12.), anche la decisione su reclamo del 18 marzo 2025 deve essere annullata e gli atti ritrasmessi all’USSI affinché ricalcoli l’importo delle prestazioni Las per febbraio 2024, computando la quota di 1/12 della sostanza (cfr. STCA 42.2025.8 del 16 giugno 2025; STCA 42.2025.11 del 20 giugno 2025).
Nel nuovo calcolo, l’amministrazione non dovrà conteggiare spese fatte valere dalla ricorrente come professionali ma che tali, per le motivazioni già esposte (cfr. supra consid. 1.11.) non possono essere considerate (“A titolo abbondanziale, si rileva che nel presente caso l’USSI non avrebbe dovuto considerare come comprovati anche i costi della benzina, pari a CHF 65.06, in quanto la sola ricevuta di pagamento non è di per sé sufficiente a dimostrare lo “scopo professionale”; cfr. supra consid. 1.7.).
2.13. Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su reclamo del 17 marzo 2025 deve essere annullata e gli atti trasmessi all’USSI affinché proceda ai sensi di quanto indicato al consid. 2.10. lett. d. e 2.11.
La decisione su reclamo del 18 marzo 2025 deve essere annullata e gli atti trasmessi all’USSI affinché proceda ai sensi di quanto indicato al consid. 2.12.
2.14. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
2.15. Le domande dell’insorgente volte alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in favore dell’avv. RA 1 (cfr. supra consid. 1.8.) devono essere intese, dunque, solo come richieste di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
2.16. Accolti i due ricorsi nella misura di quanto indicato ai consid. 2.11. e 2.12, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1'200.- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la relativa richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I, inc. TCA 42.2025.22) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 8C_585/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF 9C_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Le cause 42.2025.22 e 42.2025.23 sono congiunte.
Il ricorso del 5 maggio 2025 contro la decisione su reclamo del 17 marzo 2025 è accolto ai sensi dei considerandi e gli atti sono rinviati all’USSI e affinché proceda ai sensi di quanto indicato al consid. 2.10. lett. d e 2.11.
Il ricorso del 5 maggio 2025 contro la decisione su reclamo del 18 marzo 2025 è accolto ai sensi dei considerandi e gli atti sono rinviati all’USSI affinché proceda ai sensi di quanto indicato al consid. 2.12.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
§ L’USSI verserà alla ricorrente l’importo di fr. 1’200.-- (IVA
inclusa) a titolo di ripetibili per la procedura davanti al TCA.
§§ Le istanze tendenti alla concessione del gratuito patrocinio
sono divenute prive d’oggetto.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti