Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2025.20
Entscheidungsdatum
05.05.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2025.20

rs

Lugano 5 maggio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sullo scritto del 16 aprile 2025 di

RI 1

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con scritto del 16 aprile 2025 inviato al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) RI 1 ha inoltrato una “Richiesta di risarcimento / danneggiamento a USSI a seguito di spese cagionate”.

Egli, al riguardo, ha precisato, in buona sostanza, che il modo di procedere dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) denota, a seguito dei numerosi incarti aperti e chiusi di denegata giustizia e per “reclamazioni” presso il TCA, un accanimento ingiustificato nei suoi confronti che gli ha causato delle spese.

Il medesimo ha, quindi, chiesto che l’USSI sia condannato a rimborsargli fr. 46.80 corrispondenti al costo del treno FFS tratta ____________ e ritorno (fr. 7.80 x 2 x 3 volte) per la consegna brevi manu al TCA degli atti relativi agli incarti 42.2024.22, 42.2024.43 e 42.2025.10, fr. 30.-- relativi al costo della carta, fr. 200.-- concernenti il costo dell’inchiostro (2 set di cartucce) e fr. 800.-- per il tempo di redazione di 40 ore a fr. 20.-- all’ora.

L’interessato ha indicato che le spese elencate sono documentabili con fatture e cedolini di cassa a disposizione su richiesta e consegnabili a mano vista la dimensione degli stessi.

Inoltre egli ha rilevato che sono ancora pendenti richieste di prestazioni assistenziali speciali per un importo pari a fr. 262.30 di cui ha postulato il pagamento.

Infine ha domandato l’apertura di un’inchiesta amministrativa sull’attività degli ultimi cinque anni dell’USSI, considerata la seguente riflessione: “quante altre volte negli ultimi cinque anni queste irregolarità si sono manifestate sulla base di ritardi nell’erogazione delle indennità ordinarie e nel rifiuto del riconoscimento di prestazioni speciali. È forse il caso di aprire un’inchiesta amministrativa di controllo a carico dell’unità pagante, anche se dichiaratamente si “vendono” come sovraccarichi di pratiche?” (cfr. doc. I).

RI 1 ha allegato una serie di documenti (cfr. doc. I1; I2+A-G).

1.2. Il 28 aprile 2025 il TRAM ha trasmesso lo scritto del 16 aprile 2025 e i relativi annessi a questa Corte per competenza ed evasione, comunicando tale invio all’interessato (cfr. doc. II).

1.3. Il TRAM, il 30 aprile 2025, ha recapitato al TCA un ulteriore scritto con allegati di RI 1 datato 28 aprile 2025 (cfr. doc. III; IIIbis; I; L), identico nella forma e nel contenuto a quello del 16 aprile 2025 (cfr. doc. IV; I).

in diritto

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2. Questo Tribunale, di massima, esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3 Lptca).

L'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps.

L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che:

" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È’ applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."

Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione o una decisione su reclamo, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.; STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).

2.3. Nel Cantone Ticino la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI), applicabile anche ai funzionari cantonali (art. 1 cpv. 1 lett. a LResp/TI), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI). L'ente pubblico risponde di principio del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI), rilevato che il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico (art. 4 cpv. 3 LResp/TI; STF 6B_896/2021 del 21 settembre 2021; STF 6B_112/2017 del 17 febbraio 2017; STF 1B_373/2012 del 2 luglio 2012).

Le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale sono fatte valere contro l’ente pubblico per il quale l’agente pubblico svolge la sua funzione (art. 18 cpv. 1LResp/TI).

La LResp/TI impone, ad ogni modo, il rispetto di alcuni atti formali, in particolare la notifica della pretesa di risarcimento brevemente motivata all’ente pubblico entro un anno dal giorno in cui il danno è conosciuto (art. 19 cpv. 1 e 25 LResp/TI).

L’ente pubblico deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il silenzio vale quale risposta negativa (art. 19 cpv. 2 LResp/TI).

Per quanto attiene alla competenza giudiziaria, l’art. 22 LResp/TI enuncia:

" 1Per le azioni contro l’ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, che applica il Codice di procedura civile; le azioni contro Stato si propongono al foro del capoluogo o a quello del domicilio nel Cantone dell’attore; le azioni contro gli altri enti pubblici si propongono al foro della sede dell’ente pubblico convenuto.

2Per le azioni contro l’agente pubblico e di regresso tra enti pubblici è competente il Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica, che applica la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.”

Va, tuttavia, evidenziato che giusta l’art. 2 lett. a LResp/TI la legge non si applica, segnatamente, nei casi in cui la responsabilità degli enti ed agenti pubblici sia già regolata dal diritto federale o da altre leggi cantonali.

2.4. La Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) e, più specificatamente, la Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (Las) non prevedono alcunché riguardo alla responsabilità degli organi d’esecuzione di tali leggi o dei loro funzionari.

È vero, però, che l’art. 33 cpv. 3 Laps, concernente i rimedi di diritto e la procedura, contempla, quale diritto sussidiario, l’applicazione della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).

In ogni caso la LPGA, che coordina il diritto delle assicurazioni sociali della Confederazione e si applica alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano, può tornare applicabile per analogia in ambito di assistenza sociale (cfr. STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.15.2; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 consid. 2.11.; STCA 42.2016.3 del 7 novembre 2016 consid. 2.1.)

L'art. 78 LPGA (Responsabilità) stabilisce al cpv. 1 che "gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità di garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari".

Tale articolo prevede le condizioni della responsabilità nel settore delle assicurazioni sociali. Si tratta di una disposizione speciale che regola in modo specifico la responsabilità statale (cfr. STF 8C_162/2010 dell’11 marzo 2011 consid. 1.3.; DTF 134 V 138 consid. 1.2.2).

Ai sensi dell’art. 78 cpv. 2 LPGA "l'autorità competente emette una decisione sulle pretese di risarcimento".

Competenti a emanare decisioni in materia di rivendicazioni di risarcimento danni da parte di assicurati e terzi sono quelle autorità dalle quali viene preteso un indennizzo (cfr. Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione 2020, n. 88 ad art. 78, pag. 1400; FF 1999 pag. 4031, 4033).

In materia di responsabilità non entra in considerazione la procedura di opposizione secondo l'art. 52 LPGA (art. 78 cpv. 4 LPGA). Contro la decisione dell’organo competente a emettere un provvedimento riguardo alla responsabilità ex art. 78 LPGA è dato, dunque, ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. U. Kieser, op. cit., n. 102-103 ad art. 78, pag. 1402-1403).

Le condizioni dell’azione di responsabilità sono l’esistenza di un danno, un atto illecito - ossia la violazione di una norma scritta o non scritta da parte dell’amministrazione

  • e un nesso di causalità tra i due (cfr. U. Kieser, Haftung der Sozialversicherungsträger nach Art. 78 ATSG, in Sozialversicherungsrechtstagung 2013 – St. Gallen: Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, 2014, pag. 116-121).

L’art. 78 cpv. 1 LPGA istituisce una responsabilità causale e non presuppone dunque una colpa di un organo dell’istituto assicuratore (cfr. STF 8C_273/2019 del 4 luglio 2019 consid. 3; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 52 ad art. 78 pag. 1393).

La responsabilità è, inoltre, sussidiaria, nel senso che essa può intervenire soltanto se la pretesa invocata non possa essere ottenuta attraverso le procedure amministrativa e giudiziaria ordinarie in materia di assicurazioni sociali oppure in assenza di una norma speciale di responsabilità del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_273/2019 del 4 luglio 2019 consid. 3; STF 8C_66/2009 del 7 settembre 2009 consid. 6., parzialmente pubblicata in DTF 135 V 339; DTF 133 V 14 consid. 5; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 7 segg. ad art. 78).

2.5. In considerazione delle affinità tra il settore delle assicurazioni sociali (che hanno quale scopo quello di far fronte ai rischi sociali, come ad esempio la vecchiaia, l’invalidità, la disoccupazione, la maternità, la malattia, l’infortunio, tramite il riconoscimento di prestazioni finanziarie – rendite, indennità, assegni – oppure tramite l’assunzione dei costi in caso di malattia o infortunio) e l’ambito dell’assistenza sociale (la quale garantisce l’esistenza delle persone nel bisogno, favorisce la loro autonomia finanziaria e personale, nonché il loro l'inserimento sociale e professionale) è ragionevole ritenere applicabile per analogia (cfr. consid. 2.4.) il disposto concernente la responsabilità di cui all’art. 78 LPGA anche all’assistenza sociale cantonale regolata dalla Las, a esclusione, perciò, della LResp/TI in virtù dell’art. 2 lett. a LResp (cfr. consid. 2.3. in fine).

La domanda di risarcimento ex art. 78 LPGA deve essere presentata all’autorità competente la quale si pronuncia emanando una decisione al riguardo (cfr. art. 78 cpv. 2 LPGA; consid. 2.4.).

In concreto non risulta che l’USSI abbia emesso alcuna decisione ex 78 cpv. 2 LPGA in relazione a eventuali domande di indennizzo inoltrate da RI 1.

Di conseguenza, mancando una decisione impugnabile davanti al TCA (in ambito della responsabilità secondo l’art. 78 LPGA contro una decisione dell’autorità competente è dato il rimedio giuridico del ricorso diretto davanti al Tribunale; cfr. consid. 2.4.), la richiesta dell’interessato del 16 aprile 2025 di un risarcimento per le spese sostenute in relazione alle procedure avviate dinanzi a questa Corte (cfr. doc. I; consid. 1.1.) si rivela irricevibile (cfr. consid. 2.2.).

Gli atti vanno, ad ogni modo, trasmessi all’USSI per statuire sulla domanda di indennizzo formulata da RI 1.

2.6. Per inciso è utile ricordare che, affinché una responsabilità secondo l’art. 78 LPGA possa essere ammessa, occorre valutare se sussista un atto illecito e, nell’affermativa, un danno, come pure un legame di causalità tra questi due elementi (cfr. consid. 2.4.).

In particolare la condizione dell’illiceità ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 della Legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp), a cui rinvia l’art. 78 cpv. 4 LPGA, presuppone che lo Stato, attraverso i suoi organi e i suoi agenti, abbia violato delle prescrizioni destinate a proteggere un bene giuridico. Un’omissione può pure costituire un atto illecito, a condizione che esistesse, al momento determinante, una norma giuridica che sanzionava esplicitamente l’omissione commessa o che imponeva allo Stato di prendere la misura omessa a favore del leso; un tale motivo di responsabilità presuppone dunque che lo Stato abbia una posizione di garante nei confronti del leso e che le prescrizioni determinanti la natura e l’estensione di questo dovere siano state violate (cfr. DTF 144 I 318 consid. 5.5.).

La giurisprudenza ha parimenti ritenuto illecita la violazione di principi generali del diritto (cfr. DTF 133 V 14 consid. 8.1 e riferimenti ivi citati), come ad esempio l’obbligo, per colui che crea una situazione di pericolo, di prendere i provvedimenti atti a prevenire un danno (cfr. DTF 89 I 483 consid. 6e).

Se l’atto dannoso consiste nella violazione di un diritto assoluto (quale la vita o la salute, oppure il diritto di proprietà), l’illiceità è realizzata a priori, senza che sia necessario verificare se e in quale misura l’autore abbia violato una specifica norma di comportamento. Al riguardo si parla d’illiceità nel risultato.

Se, per contro, l’atto dannoso consiste in una violazione di un altro interesse (ad esempio, il patrimonio), l’illiceità presuppone che l’autore abbia violato una norma di comportamento avente lo scopo di proteggere il bene giuridico in questione (cfr. DTF 144 I 318 consid. 5.5.). Eccezionalmente, l’illiceità dipende dalla gravità della violazione. Ciò è il caso se l’illiceità risulta da un atto giuridico (una decisione, una sentenza). In questa evenienza, la violazione di una prescrizione importante dei doveri di funzione è di per sé suscettibile d’impegnare la responsabilità dello Stato (cfr. DTF 132 II 317 consid. 4.1, 123 II 582 consid. 4d/dd).

Più specificatamente, nel caso di decisioni amministrative o giudiziarie non ogni provvedimento emesso in contrasto con la legge va qualificato quale atto illecito. La responsabilità di un ente pubblico a causa dell’illiceità di una decisione viene ammessa a delle condizioni restrittive.

Il comportamento di un magistrato o di un funzionario è illecito soltanto se viola un dovere essenziale per l’esercizio della sua funzione o commette un errore grave e manifesto che non avrebbe commesso un collega coscienzioso. Il solo fatto che una decisione cresciuta in giudicato si rilevi a posteriori inesatta, contraria al diritto o anche arbitraria non è sufficiente per ammettere l'illiceità di un atto o di un'omissione (cfr. STF 2C_227/2020 del 21 agosto 2020 consid. 10.1.; STF 2E 1/2016 del 21 gennaio 2016 consid. 2.2.; STF 2C_275/2012 del 11 dicembre 2012 consid. 3.2.; DTF 132 II 449 consid. 3.3.; DTF 123 II 577 consid. 4d/dd).

In proposito cfr. pure STF 2E_1/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 2.2.; STF 9C_214/2017 del 2 febbraio 2018 consid. 4.1.; DTF 133 V 14; STF 5A.8/2000 del 6 novembre 2000 consid. 3; STCA 36.2020.36 del 22 ottobre 2020; STCA 35.2018.59 del 13 maggio 2019; STCA 38.2015.66 del 15 giugno 2016, pubblicata in RtiD I-2017 N. 48 pag. 261 segg.; STCA 38.2013.66 del 14 aprile 2014.

2.7. Per quanto concerne la richiesta del versamento di prestazioni speciali per un importo pari a fr. 262.30 (cfr. doc. I; consid. 1.1.), giova rilevare che con sentenza 42.2025.10 del 7 aprile 2025 il TCA ha ritenuto irricevibile il ricorso del 20 febbraio 2025 inoltrato da RI 1 contro la decisione del 14 febbraio 2025 - con cui l’USSI gli ha assegnato una prestazione speciale per i contributi minimi AVS da ottobre a dicembre 2024 di fr. 131.15 -, nel quale ha postulato il riconoscimento dell’importo complessivo di fr. 393.45, corrispondente ai contributi personali AVS dei trimestri aprile - giugno 2024, luglio - settembre 2024 e ottobre - dicembre 2024 e quindi il versamento dell’ammontare mancante di fr. 262.30 (contributi minimi AVS dei trimestri aprile - giugno 2024 e luglio - settembre 2024).

Questo Tribunale ha, comunque, trasmesso gli atti all’amministrazione affinché si pronunciasse senza indugio sul reclamo dell’interessato contro il provvedimento del 14 febbraio 2025 mediante l’emanazione di una decisione su reclamo.

L’USSI, il 15 aprile 2025, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha negato l’attribuzione della somma di fr. 262.30. a RI 1.

Quest’ultimo ha impugnato la decisione su reclamo del 15 aprile 2025 con ricorso del 22 aprile 2025, attualmente pendente davanti al TCA (cfr. inc. 42.2025.19).

In simili condizioni, la nuova domanda di pagamento dell’ammontare di fr. 262.30 formulata con lo scritto del 16 aprile 2025 (cfr. doc. I; consid. 1.1.) risulta inammissibile.

2.8. Parimenti irricevibile si rivela l’invito ad aprire un’inchiesta amministrativa sull’attività degli ultimi cinque anni dell’USSI (cfr. doc. I; consid. 1.1.).

Da una parte, il TCA, in linea di principio, esamina solo i rapporti giuridici in merito ai quali la competente autorità amministrativa ha emanato una decisione su reclamo (cfr. consid. 2.2.).

Dall’altra, l’avvio di un’eventuale inchiesta amministrativa è competenza del Consiglio di Stato, il quale, giusta l’art. 3 cpv. 5 del Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione, vigila sull’amministrazione cantonale e assicura che la sua attività sia conforme al diritto.

2.9. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.10 del 7 aprile 2025 consid. 2.5.; STCA 42.2024.13 del 10 giugno 2024 consid. 2.7., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_418/2024 del 4 settembre 2024; STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.10 del 27 maggio 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. La richiesta di risarcimento del 16 aprile 2025 è irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi all’USSI per pronunciarsi al riguardo (cfr. consid. 2.5).

  1. La domanda del 16 aprile 2025 di pagamento dell’importo di fr. 262.30 relativo ai contributi minimi AVS 2024 è irricevibile.

  2. L’istanza del 16 aprile 2025 tendente all’apertura di un’inchiesta amministrativa sull’attività dell’USSI è irricevibile.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente La segretaria

Daniele Cattaneo Stefania Cagni

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