Incarto n. 42.2025.12
CL/sc
Lugano 12 agosto 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell’11 febbraio 2025 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI 1 - cittadina __________ nata nel 1974 a beneficio di un permesso di domicilio “C” valido sino al 16 gennaio 2026 (cfr. doc. 141) – ha beneficiato delle prestazioni assistenziali da luglio 2023 (cfr. doc. 515).
1.2. Con decisione del 20 dicembre 2024, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha rifiutato all’assistita il rinnovo delle prestazioni scadute il 30 novembre precedente. In particolare, nel proprio provvedimento l’amministrazione ha rilevato che “come risulta dall’allegata tabella di calcolo, il reddito disponibile residuale per la sua unità di riferimento supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (artt. 19 e 48 Las), motivo per cui non si giustifica il versamento di una prestazione mensile” (cfr. doc. 156).
Dalla tabella di calcolo in questione risulta che l’USSI, per stabilire se RI 1 avesse, o meno, diritto al rinnovo delle prestazioni Las, ha computato un reddito pari a fr. 0.-, una sostanza computabile come reddito Las di fr. 12'413.- (su base mensile) ed una spesa computabile Las di fr. 1'923.- (su base mensile, dei quali fr. 1'334.- a titolo di spesa per l’alloggio e fr. 589.- quale “premi assicurazione malattia”).
A titolo di reddito, l’amministrazione ha, quindi, tenuto conto della sostanza computabile come reddito, e meglio della sola voce “veicoli a motore e altri fattori della sostanza”, per fr. 22'413.-, dai quali ha dedotto la quota esente di fr. 10'000.- (cfr. doc. 157-158).
1.3. Con reclamo del 17 gennaio 2025, la ricorrente ha impugnato la decisione resa nei suoi confronti facendo valere che “il calcolo per il computo della sostanza computabile come reddito Las dovrebbe avvenire su calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi, e non solo mensile come da copia decisione allegata” (cfr. doc. 66).
1.4. Con decisione su reclamo dell’11 febbraio 2025, l’USSI ha confermato la propria precedente decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) La decisione impugnata applica i criteri stabiliti dalla Legge sull’assistenza e riconosce spese e entrate nel quadro di tale base legale. Nell’ambito dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione e il diritto all’assistenza è dato allorquando non si hanno più risorse disponibili. Tutti i redditi e la sostanza devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto.
(…) ai sensi dell’art. 22 lett. a n. 2 Las, la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100'000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza fr. 10'000.- per una persona sola (…) eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in caso di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile.
Ne consegue che, in virtù dell’art. 22 lett. a n. 2 Las e del principio di sussidiarietà, la sostanza mobiliare, nella quale rientrano anche i veicoli, deve essere integralmente considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali.
Nel caso di specie, si rileva che, come attesta il documento Eurotax, la __________ immatricolata nel 2014 e intestata a nome della signora RI 1, il 5 dicembre 2024 aveva un valore di CHF 22'413.-.
L’USSI ha di conseguenza correttamente interamente computato la sostanza, senza suddividerla per 12 mesi, alla voce “altra sostanza” del calcolo volto a determinare la prestazione assistenziale mensile l’importo di CHF 22'413.- detraendo la quota esente di CHF 10'000.-. Dal calcolo è scaturita un’eccedenza nella sostanza di CHF 12'413.-.
Alla luce di quanto sopra, la decisione del 20 dicembre 2024 si rivela corretta e va confermata.” (cfr. all. A1 a doc. I)
1.5. Con tempestivo ricorso RI 1 ha impugnato innanzi al TCA la decisione su reclamo resa nei suoi confronti facendo valere le proprie ragioni come segue:
" (…) Vorrei chiedere la vostra attenzione sul mio stato di salute. Mi ritrovo in malattia e siccome non ho un’assicurazione per la perdita di guadagno, mi trovo in una brutta situazione finanziaria, ho dovuto ricorrere ai vostri aiuti assistenziali, i quali per un periodo di tempo mi sono stati concessi, ma purtroppo la mia domanda per il mese è stata rifiutata, e successivamente anche dopo la mia opposizione è stata respinta tramite comunicazione ricevuta dall’Ufficio sostegno sociale.
Il tutto è per il fatto che ho un’automobile intestata a mio nome. Questa auto in verità non è mia ma bensì della mia società la quale possiede due macchine, una per i trasporti di persone, e la seconda una macchina aziendale, quali beni patrimoniali della __________.
Io purtroppo non essendo alla conoscenza di questa legge mi sono permessa di metterla a mio nome, senza mai avere pagato un prezzo di vendita.
Chiedo scusa ma ho messo l’auto a mio nome pensando di fare un bene, in quanto mi sono permessa di fare questo passaggio dove l’auto mi è servita per spostarmi nel recarmi alle cure mediche come fisioterapia ed altro. Dopo questo mio sbaglio, ho riportato l’auto nell’azienda, non avendo più l’auto intestata.
Vengo quindi chiedendo cortesemente che mi sia concessa la prestazione sociale per il mese di dicembre, non essendo in grado di pagare gli affitti ho ricevuto da parte del proprietario la comunicazione che entro fine mese di febbraio dovrò lasciare l’appartamento.” (cfr. doc. I)
1.6. Nella propria risposta del 26 marzo 2025, l’USSI postula la reiezione del ricorso ed osserva quanto segue:
" (…) Nel caso di specie è pacifico che al momento della richiesta di rinnovo della prestazione assistenziale per il mese di dicembre 2024, risulta una __________, intestata a nome della signora RI 1 e avente un valore di CHF 22'413.- (cfr. applicativo di ricerca storico “cariquest”, carta grigia, Eurotax del 5 dicembre 2024). La stessa ricorrente, nel reclamo del 17 gennaio 2025, si è limitata a contestare il metodo di calcolo e non la proprietà della vettura.
A titolo abbondanziale si osserva che come affermato dalla ricorrente, risulta che l’automobile viene utilizzata dalla signora RI 1 per scopi personali.
L’USSI, quindi, come anche indicato nella decisione su reclamo dell’11 febbraio 2025, in virtù del principio della sussidiarietà e dell’art. 22 lett. a n. 2 Las, che prevede che la sostanza mobiliare, nella quale rientrano anche i veicoli, deve essere integralmente considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali, ha di conseguenza correttamente interamente computato la sostanza, senza suddividerla per 12 mesi (cfr Disposizione USSI del 2021 inerente al computo della sostanza mobiliare e immobiliare), alla voce “altra sostanza” del calcolo volto a determinare la prestazione assistenziale mensile l’importo di CHF 22'413.- detraendo la quota esente di CHF 10'000.-. (…).” (cfr. doc. III).
1.7. In data 27 marzo 2025, oltre a trasmettere alla ricorrente copia della risposta di causa, il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se correttamente, o meno, l’USSI ha negato a RI 1 l’erogazione delle prestazioni Las per il (solo) mese di dicembre 2024.
2.2. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.3. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
A decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento
(raccomandato dalle linee guida
CSIAS)
1 persona 1’031.-- / mese
2 persone 1'577.-- / mese
3 persone 1'918.-- / mese
4 persone 2'206.-- / mese
5 persone 2'495.-- / mese
Per ogni persona
supplementare” (cfr. BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)
Nel 2024 non sono state introdotte modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416).
Dal 1° gennaio 2025 il forfait di mantenimento è stato così aumentato:
" Persone dell’unità di riferimento
(raccomandato dalle linee guida
CSIAS)
1 persona 1’061.-- / mese
2 persone 1'624.-- / mese
3 persone 1'974.-- / mese
4 persone 2'271.-- / mese
5 persone 2'568.-- / mese
Per ogni persona
supplementare” (cfr. BU del 27 dicembre 2024 pag. 369)
2.4. L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;
non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.
b) Spesa vincolata:
non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio:
Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”
Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:
“1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese;
b) ...;
c) ...;
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”
La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
“1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.
i) ...;
j) …
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."
L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
a) per le unità importo riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
2.5. Nell’ambito dell’assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
L’assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Con sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).
Al consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere.
Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
Il TF, in un giudizio 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha poi sottolineato che, nonostante l’assistenza sociale e le prestazioni complementari presentino delle affinità poiché entrambe presuppongono l’indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi pubblici, l’assistenza sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una condizione di bisogno.
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr. consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”.
In una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.
Quando ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid. 8.2.2.; 9.3.).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative spiegazioni.
2.6. Nelle Direttive CSIAS del 2005, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2025, al punto D.3.1. (“Sostanza Principi e quote esenti”), figurano le seguenti indicazioni:
" D.3.1.
Concetto di sostanza
Si annoverano nella sostanza tutti i valori patrimoniali sui quali una persona richiedente il sostegno ha un diritto di proprietà. Per valutare la situazione di indigenza fanno stato i mezzi effettivamente disponibili o realizzabili a breve termine. Sono esclusi gli effetti personali e le suppellettili domestiche.
Nella valutazione delle situazioni di indigenza si può rinunciare a prendere in considerazione determinati valori patrimoniali se:
a. ne conseguirebbe, per il beneficiario del sostegno o per i suoi familiari, un caso di rigore eccessivo
b. la realizzazione fosse economicamente svantaggiosa; oppure
c. l’alienazione di oggetti di valore fosse improponibile per altre ragioni.
Quote patrimoniali esenti
a. fr. 4’000.00 per persona singola
b. fr. 8’000.00 per coppia
c. fr. 2’000.00 per ogni figlio minorenne
d. tuttavia max. fr. 10’000.00 per unità di riferimento
a. fr. 30’000.00 per persona singola
b. fr. 50’000.00 per coppia
c. fr. 15’000.00 per ogni figlio minorenne
d. tuttavia max. fr. 65’000.00 per unità di riferimento
Spiegazioni
a) Quote patrimoniali esenti
Per rafforzare la responsabilità individuale, all’inizio del sostegno è riconosciuta una quota patrimoniale esente. Per la commisurazione del diritto al sostegno fa stato la sostanza disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale è richiesto un sostegno.
Per le prestazioni a titolo di indennità per torto morale o di indennità per menomazione dell’integrità si applicano norme particolari e quote esenti più elevate. Su tali prestazioni sono riconosciute delle quote esenti anche quando le medesime sono corrisposte durante un periodo di sostegno. Con l’ammontare della quota esente si tiene conto del fatto che gli aventi diritto hanno subito un danno immateriale, e conseguentemente è loro accordata una compensazione materiale.
Le quote esenti fanno riferimento alle quote patrimoniali esenti prese in considerazione nel calcolo delle prestazioni complementari annue ai sensi della Legge federale sulle prestazioni complementari per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).
b) Valori patrimoniali non realizzabili a breve termine
Le persone richiedenti il sostegno possono disporre di valori patrimoniali fondamentalmente computabili, il cui valore supera la quota patrimoniale esente, ma la cui realizzazione a breve termine non è possibile. Può trattarsi, a titolo esemplificativo, di comproprietà in una comunione ereditaria, di sostanza immobiliare (D.3.2) o di oggetti di valore. In questi casi si deve tener presente che, nonostante la presenza della sostanza, può esservi una situazione di bisogno di natura finanziaria dovuta alla mancanza di liquidità. In questi casi, la copertura dei bisogni primari delle persone interessate deve essere assicurata a titolo di anticipo, assegnando un termine adeguato per l’alienazione dei valori patrimoniali in esame. La restituzione dell’aiuto sociale corrisposto a titolo di anticipo deve essere assicurato (E.2.3).
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.7. Nel caso di specie, dagli atti emerge che a luglio 2023 la ricorrente - allora convivente con __________ (cittadino __________, nato nel 1989, a beneficio di un permesso per stranieri provvisoriamente ammessi “F”; cfr. doc. 969 e 974) - si è annunciata presso il proprio Comune di domicilio al fine di richiedere le prestazioni Las (cfr. doc. 967).
Dall’estratto del Registro di commercio risulta che la ricorrente era (al momento della richiesta di prestazioni Las ed è tuttora) unica socia e presidente della gerenza della __________. Quale gerente con diritto di firma individuale per la società figura, dal luglio 2022, il nominativo di __________.
La società ha sede presso il domicilio di RI 1 ed è attiva nel trasporto professionale di persone e cose, nonché nell’esercizio di un servizio taxi (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).
Dal “Preavviso Comunale” del 25 luglio 2023 della Città di __________ risulta quanto segue:
" (…) La signora RI 1 ripresenta domanda di sostegno sociale in quanto con le entrate non riesce a coprire il fabbisogno. Divide l’economia domestica con il signor __________, cittadino __________ con permesso “F”. La richiedente è iscritta come indipendente dal 1° luglio 2019 e svolge l’attività di __________, inoltre è socia e gerente della __________, dichiara che da questa società non riceve nessun guadagno, è stata aperta per poter firmare il contratto di leasing dell’auto. (…) è stata informata che se nei prossimi mesi non riuscirà a guadagnare dall’attività di __________ dovrà stralciarsi da indipendente.” (cfr. doc. 963)
Dalla documentazione inizialmente versata agli atti da RI 1 risulta:
che titolare della licenza di circolazione emessa ad agosto 2022 per la __________, immatricolata nel 2017, è la __________ (cfr. doc. 977);
che titolare della licenza di circolazione emessa a dicembre 2021 per la __________, immatricolata nel 2014, era la __________ (cfr. doc. 902);
dalla “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” per il 2020 risulta che la __________ ha avuto utili netti di fr. 6'096.-. Per l’anno 2023 il reddito annunciato dall’assistita è pari a fr. 20'000.- lordi, equivalenti, secondo le indicazioni di RI 1, a fr. 10'000.- netti (cfr. doc. 911);
dallo scritto del 12 luglio 2023 della ricorrente che “dalla società __________ della quale sono socia e presidente della gerenza non percepisco nessuno stipendio, come già riferito la società è stata fondata per acquistare la auto” (cfr. doc. 907);
che da agosto a dicembre 2023 la ricorrente è stata inabile al lavoro al 100%, come attestato dal generalista dr. med. __________ (cfr. doc. 898-901). L’inabilità è stata ulteriormente attestata dal dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, sempre nella misura del 100% per il febbraio 2024 (cfr. doc. 897), dell’80% da marzo 2024 (cfr. doc. 335, 336, 744, 896), poi tornata al 100% da giugno a luglio 2024 (cfr. doc. 300, 318), quindi all’80% da agosto 2024 (cfr. doc. 154, 202, 234, 261, 271).
Dal verbale relativo al colloquio tenutosi presso gli uffici dell’USSI nell’ottobre 2023, sottoscritto dalla ricorrente, risulta quanto segue:
" (…) la signora ha presentato nuovamente la domanda di assistenza poiché con la sua attività indipendente quale __________ non riesce a garantirsi il minimo vitale. È socia + presidente della gerenza con firma individuale della __________.
Comunichiamo alla signora RI 1 che in applicazione alle linee guida CSIAS e quanto previsto dal nostro Ufficio, è possibile sostenere una persona al beneficio delle prestazioni assistenziali con un’attività indipendente in corso solo per un periodo limitato di 6 mesi. Se con la sua attività non raggiunge il minimo vitale dovrà chiudere l’attività e rivendicare le indennità straordinarie di disoccupazione (ISD).
Verificare il costo mensile del leasing e giustificare come riesce a sostenerlo.
Il compagno qualora dovesse esaurire le indennità di disoccupazione e/o e indennità giornaliere di infortunio __________ dovrà inoltrare nuova domanda tramite il __________ considerato che è titolare di un permesso per stranieri ammessi provvisoriamente.” (cfr. doc. 979-980)
Al momento in cui ha richiesto l’erogazione delle prestazioni Las, RI 1 locava (e loca) un appartamento per il quale al locatore (__________) era previsto il pagamento di un canone locativo di fr. 1'272.- al mese, comprensivo delle spese accessorie, poi aumentato a fr. 1'334.- da aprile 2024 (cfr. doc. 247). In aggiunta, la ricorrente loca due posti auto interni, per fr. 120.- al mese l’uno (cfr. per esempio doc. 351).
Da luglio 2023, l’USSI ha riconosciuto a beneficio della ricorrente prestazioni assistenziali ordinarie e speciali sino a novembre 2024, compreso (cfr. doc. 193-196, 225-228, 253-256, 273-276, 293-296, 310-313, 327-330, 403-406, 440-443, 449-452, 461-464, 465-468, 496-499, 508-510 e 515-518), eccettuato il mese di settembre 2023, per il quale non risultava un fabbisogno scoperto (cfr. doc. 501-503).
Il 4 marzo 2024 l’USSI ha sottoposto all’assistita una serie di quesiti, e meglio:
" (…)
Voglia documentarci con quali mezzi ha potuto versare direttamente al locatore l’importo di CHF 1'800.00 il 07.12.2023 e CHF 800.00 il 15.01.2024;
Voglia documentarci con quali mezzi paga il leasing, targhe e assicurazione dell’automobile __________ e __________ considerato che a oggi le autovetture risultano targate;
Favorisca farci pervenire un’attestazione relativa al valore della vettura __________ e __________
Documentarci i soldi del fondo cassa
Allegare inoltre gli estratti conte dettagliati della __________ dal 01.01.2023 al 29.02.2024; gli accrediti devono essere documentati con il relativo giustificativo.” (cfr. doc. 421 e 864)
Il 12 marzo 2024, la ricorrente ha risposto come segue:
" (…) Le confermo che i 1'800 chf e anche 800 chf versati a locatore sono stati erogati dal mio conto corrente, lo stesso dove vengono versate le prestazioni di assistenza dal vostro ufficio come indennizzo, e siccome ero molto indietro con il pagamento degli affitti, mi sono sentita in dovere di pagare per evitare ulteriori problemi a quelli già in essere, restando solamente 200 chf per vivere. Attualmente le vetture in essere sono in possesso della __________ dove per far fronte alle spese sta noleggiando le auto.
Io sono solo amministratrice della Sagl e chiedo l’assistenza non come persona giuridica ma come persona fisica dove per problemi di salute sono impossibilitata a svolgere la mia professione per l’azienda ovvero a percepire un guadagno da quest’ultima. Sono in malattia da luglio 2023 e attualmente per i disbrighi aziendali se ne occupa l’amministratrice __________. Ribadisco ancora una volta che non lavorando non posso percepire nessun reddito dalla società.”
(cfr. doc. 865)
Dall’estratto del conto corrente privato presso __________ della ricorrente risulta che il 7 dicembre 2023 ed il 15 gennaio 2024 sono effettivamente stati pagati gli importi di fr. 1'800.- e di fr. 800.- a favore di __________ (locatore; cfr. doc. 423 e 867).
In allegato al proprio riscontro, la ricorrente ha versato agli atti gli estratti conto della __________ per gennaio e febbraio 2024.
Da tale documentazione risulta, in particolare, che nel mese di gennaio, allorquando l’autoveicolo che occorreva per svolgere l’attività di tassista era noleggiato alla __________ (cfr. doc. 973), vi sono stati degli acquisti di carburante, oltre a prelievi a contanti per fr. 700.- (cfr. doc. 870), addebiti sulla carta di credito per oltre fr. 900.- (cfr. doc. 869), accredito dalla __________ on causale “noleggio auto senza autista per il periodo dal 1.12.2023 fino al 31.12” (cfr. doc. 868) ed una spesa in gioielleria di euro 170.- (cfr. doc. 870).
Queste, invece, le movimentazioni di rilievo per febbraio 2024:
Accrediti da parte di __________, pari a fr. 3'000.- con causale “noleggio auto senza autista per il periodo dal 01.01.2023 fino al 31.01” (cfr. doc. 973) ed a fr. 200.- con causale “saldo fattura leasing gennaio” (cfr. doc. 874)
Un doppio addebito __________, di fr. 46.25, rispettivamente di fr. 43.90 (cfr. doc. 873);
Un addebito a favore di __________ di fr. 240.- (cfr. doc. 875);
Un addebito di fr. 531.75 a favore di __________ (assicurazione; cfr. doc. 874);
Prelievi a contanti per fr. 500.- (cfr. doc. 873 e 875) e versamenti di fr. 300.- (cfr. doc. 875).
Il 18 marzo 2024, l’assistita è stata segnalata all’Ispettorato sociale, sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…) La signora RI 1 è iscritta al registro di commercio in quanto socia + presidente della gerenza con firma individuale della __________. La signora aveva già beneficiato di PA nel 2015. Ripresenta domanda di assistenza unitamente al convivente __________ e il diritto è decorso dal 01.07.2023. Nel frattempo il convivente ha cambiato domicilio è si è trasferito a __________. Siccome l’utente non possedeva un conto è stata invitata ad aprirne uno affinché potessimo versare le PA. La signora RI 1 presenta regolarmente certificati medici di inabilità lavorativa, dal 01.03.2024 risulta abile al 20%. In seguito a controlli effettuati “targhe” __________ abbiamo rilevato che il 15.11.2023 ha targato una __________ e il 01.04.2021 una __________. Abbiamo richiesto di farci pervenire un’attestazione relativa al valore delle due vetture. Abbiamo inoltre richiesto gli estratti conti della __________. Sarebbe opportuno controllare la Sagl e verificare se l’utente lavora.” (cfr. doc. 862-863).
Il 29 aprile 2024, l’Ispettorato sociale ha chiesto alla ricorrente di produrre numerosa documentazione relativa alla __________ dal gennaio 2023 a quel momento, tanto bancaria, quanto relativa ai beni immobili e mobili della società (cfr. doc. 859-860).
Questo il riscontro di RI 1 del 10 maggio 2024:
" (…)
La contabilità completa della ditta __________ per l’anno 2023 non è ancora stata completata. Non appena sarà completata vi invierò una copia dell’incarto. Per l’anno 2024 non è ancora stato fatto nulla;
L’azienda non ha dipendenti e perciò non sono stati versati dei salari, né tanto meno vi sono certificati di lavoro;
L’azienda non detiene alcun bene immobile di proprietà e non ha alcun locale in affitto/locazione;
L’azienda da inizio anno 2023 ha un’autovettura in leasing;
L’azienda ha in locazione un posteggio per l’autovettura aziendale, il quale è stato disdetto ed ora posteggio l’auto nel garage a casa mia. Questo garage viene pagato da me insieme all’affitto dell’appartamento.
L’azienda ha un computer di sua proprietà;
L’azienda ha un solo conto commerciale presso a __________ intestato a __________. In allegato invio lista dei movimenti per l’anno 2023 e 2024 fino ad oggi;
L’azienda ha una sola carta di credito business intestata a __________, per la quale allego estratto conto dell’anno 2023 e 2024 fino ad oggi.” (cfr. doc. 782-783).
Questa, invece, la documentazione prodotta dalla ricorrente:
“panoramica dei premi a partire dal 01.07.2023” per la __________, per un premio annuo di fr. 2'655.08 (cfr. doc. 784);
Estratto del conto corrente Postfinance della __________ per il 2023, dal quale emerge, in particolare, che oltre a spese per carburante, Sezione della circolazione ed assicurazioni vi sono stati:
o Accrediti da parte di tale __________ di fr. 1'000.- il 18 gennaio 2023 (cfr. doc. 791); di fr. 2'223.00 il 17 febbraio 2023 (cfr. doc. 790); di fr. 3'582.00 il 27 febbraio 2023 (cfr. doc. 790); di fr. 3'173.00 il 30 marzo 2023 (cfr. doc. 789); di fr. 4'760.- il 10 maggio 2023 (cfr. doc. 788); di fr. 2'870.- il 22 maggio 2023 (cfr. doc. 788); di fr. 4'056.00 e fr. 2'274.00 il 7 luglio 2023 (cfr. doc. 787) e di fr. 375.00 l’8 settembre 2023 (cfr. doc. 786; per totali oltre fr. 20'000.-);
o Accredito di fr. 27'340.00 in data 30 gennaio 2023 con causale “accredito sul proprio conto” (cfr. doc. 790) ed immediato addebito di fr. 27'342.20 (cfr. doc. 790);
o Doppi addebiti per __________ (cfr. doc. 791);
o Addebito di fr. 1'442.00 del 12 maggio 2023 a favore di __________ (locatore; cfr. doc. 788);
o Addebito per prelievo a contanti di fr. 700.- il 10 luglio 2023, di fr. 280 il 17 luglio 2023, di fr. 360.- il 26 luglio 2023 e di fr. 110.- il 31 luglio 2023 (cfr. doc. 787);
o Addebito per prelievo a contanti di fr. 3'950.- del 3 agosto 2023 (cfr. doc. 786).
Estratto del conto corrente __________ della __________ per il periodo dal 1° gennaio all’8 maggio 2024, dal quale emerge, in particolare, che oltre a spese per carburante, Sezione della circolazione ed assicurazioni vi sono stati, oltre a quanto già indicato per gennaio e febbraio 2024:
o Accredito di fr. 1'210.- da parte di __________ del 1° marzo 2024;
o addebito di fr. 1'263.10 del 1° marzo 2024 a favore a “__________” (cfr. doc. 793, equivalente al leasing della __________; cfr. doc. 649)
o Accredito da parte di __________ di fr. 3'700.- di data 5 marzo 2024 (cfr. doc. 793);
o Addebito a favore di __________ di fr. 2'470.75 del 21 marzo 2024 (cfr. doc. 794)
Estratto della carta __________ della __________ per il 2023, dalla quale risultano:
o Addebiti __________;
o Addebiti __________;
o Addebiti presso __________, __________ e __________ in Svizzera, __________ in Italia;
o Addebiti per ristorante (__________ cfr. doc. 808);
o Addebiti per carburante;
o Addebiti __________ (cfr. doc. 796-810).
Estratto della carta __________ della __________ per il 2024, dalla quale risultano spese non immediatamente collegabili alla Sagl e meglio:
o Addebiti __________;
o Addebiti a favore “__________”;
o Addebiti per parrucchiere a __________;
o Un addebito di euro 490.- a favore di __________;
o Spese presso __________ e __________ (cfr. doc. 811-815).
Dichiarazione di imposta 2022 della Sagl, ove risulta un utile netto di fr. 13'311.- (cfr. doc. 817-818);
Istanza di iscrizione a RC della società (cfr. doc. 829-830);
Copia dell’Istromento notarile di costituzione della Sagl del 18 marzo 2016 (cfr. doc. 832-837).
Preso atto di questa documentazione, il 15 novembre 2024, l’Ispettorato sociale ha convocato la ricorrente per “svolgere degli accertamenti relativi alla sua condizione personale e/o finanziaria”, per il successivo 20 novembre (cfr. doc 780).
Dal verbale di audizione del 20 novembre 2024 emergono, in particolare le seguenti dichiarazioni/risposte fornite da RI 1 ai propri interlocutori:
" (…)
D: Dispone di una licenza di condurre?
R: Certo ed ho anche l’autorizzazione per il trasporto professionale delle persone.
D: Possiede un’autovettura e/o motoveicolo immatricolati, a suo nome, in Svizzera? All’estero?
R: Ho una __________ del 2014 (valore eurotax CHF 4'000.-). (…)
D: signora RI 1, in Svizzero e/o all’estero, ha in locazione una residenza secondaria, casa/appartamento di vacanza, garage, posto auto, capannone, magazzino, deposito e/o affini?
R: No. Preciso che ho 2 posti per auto, uno per la mia auto (legato al contratto di locazione) mentre il secondo posto auto è pagato dalla società.
(…)
D: Signora RI 1 oltre al recapito cellulare che ha annunciato all’USSI (__________) dispone di altri recepiti telefonici? R: __________ che è della __________. In pratica nel mio telefono cellulare ho 2 sim card, la mia privata e quella detti (entrambi contratti __________). (…)
D: Quale mezzo di trasporto usa per i suoi spostamenti?
R: Utilizzo la mia auto personale per non caricare spese sulla società in pratica se faccio chilometri sull’auto della ditta vengo tassata a fino anno per i chilometri fatti a titolo privato (circa CHF 3'000.- all’anno). (…) D: Signora RI 1 è corretto asserire che in questo momento la __________ detiene la __________ con targhe __________, mentre lei come persona detiene la __________ con targhe __________? R: Sì giusto
D: Signora RI 1 le due auto (…) sonno vincolate con un leasing? Se sì, voglia fornircene copia. Se no, voglia inviarci copia delle due licenze di circolazione.
R: La __________ non ha più il leasing mentre la __________ sì.
D: Signora RI 1 dove sono parcheggiate le due vetture (…)?
R: In __________, dove abito io.
D: Signora RI 1 dal documento nr. 3 si evince che oltre all’appartamento in locazione le ha locato anche 2 posti auto. Nel suo scritto del 10.05.2024 lei ha dichiarato che in precedenza l’auto aziendale aveva un proprio posto auto, dove si trovava il parcheggio per l’auto aziendale? Quando è stato disdetto? R: Se ben ricordo, nel 2023 (fine 2022 – inizio 2023) avevo affittato per qualche mese (6-8 mesi) un parcheggio ad Agno per parcheggiare l’auto (__________) quando la prendeva il signor Ibrahim in quanto lui lavorava ad __________ al ristorante __________.
D: Signora RI 1 la ditta __________ quando ha iniziato la sua attività? R: a marzo 2016.
D: Quindi dal 2017 la ditta tiene una contabilità della propria attività, giusto? R: Giusto.
D: Signora RI 1 lei a quel tempo, concretamente di cosa si occupava?
R: Certo io stavo lavorando come tassista.
D: Signora RI 1 quando è stata costituita la società __________ questa aveva sede in __________ a Lugano, quindi concretamente la ditta aveva un ufficio giusto?
R: Si tratta dell’appartamento di __________ in quanto io mi sono trasferita da lui e l’auto della ditta __________ era nei parcheggi dello stabile.
D: Signora RI 1 per quale ragione la società è stata fondata da lei ed il signor __________ era gerente se poi, dopo un mese, tutta la gestione, il diritto di firma è passata concretamente a lei?
R: Lui era un mio cliente e si è proposto di fondarmi una ditta ma poi mi sono accorta che non faceva i miei interessi così ho deciso di farlo uscire dalla ditta e così abbiamo fatto.
D: Signora RI 1 la ditta __________ nel 2016 ha immatricolato 3 autovetture, per quale ragione?
R: La __________ l’ho presa per essere noleggiata e l’ho tenuta per 4 anni. La __________ era autorizzata ed utilizzata per il trasporto di persone mentre la __________ la utilizzavo io a titolo privato. Preciso che la __________ e la __________ avevano la targa trasferibile.
(…)
D: Signora RI 1 lei ha beneficiato delle prestazioni assistenziali da aprile 2015 fino ad agosto 2015, poi a marzo 2016 è riuscita a fondare una società. Concretamente cosa è cambiato nella sua vita da settembre 2015 a febbraio 2016?
R: come detto prima io non avevo la possibilità di costituire un’azienda ma grazie al signor __________ è stato possibile. Lui ha messo i suoi soldi su di un conto __________ per fondare la ditta. In seguito la società ha comprato un’auto (__________) del valore superiore a fr. 20'000.- così lui ha potuto riprendersi i suoi 20'000.- franchi. (…)
D: Signora RI 1 l’auto della __________ è provvista di cronotachigrafo a disco oppure digitale? Del Tassametro?
R: L’auto è provvista di cronotachigrafo versione con il disco manuale. (…)” (cfr. doc. 763-771).
Agli atti, successivamente al verbale, è stata versata ulteriore documentazione, e meglio:
la polizza assicurazione veicoli della __________ intestata alla Sagl, con un premio annuo di fr. 4'347.40 presso __________ (cfr. doc. 760-762);
la __________ per l’assicurazione della __________ dell’aprile 2024, intestata, per “uso privato” alla ricorrente, con un premio annuo di fr. 2'720.70 (cfr. doc. 754-759);
Copia della licenza di circolazione per la __________, intestata alla ricorrente, rilasciata il 5 dicembre 2024 (cfr. doc. 753);
copia della valutazione Eurotax della __________, dalla quale emerge un valore di vendita di fr. 22'413.- (cfr. doc. 752);
copia della licenza di circolazione della __________, rilasciata il 15 novembre 2023 dalla quale emerge che detentrice del veicolo è la Sagl (cfr. doc. 773).
Il 18 dicembre 2024, RI 1 ha chiesto il rinnovo delle prestazioni Las scadute il 30 novembre precedente (cfr. doc. 77-79).
Dagli allegati alla domanda risulta che per i mesi di ottobre e novembre 2024 l’attività della ricorrente non avrebbe avuto alcuna entrata, e meglio come la medesima ha attestato mediante i moduli “indipendenti – contabilità lavori eseguiti” e “modulo contabilità per attività indipendente” (cfr. doc. 80-83).
Dagli estratti conto della __________ risultano, in particolare, le seguenti movimentazioni:
ottobre 2024:
o un accredito di fr. 300.- da parte di A__________ del 1° ottobre 2024 (cfr. doc. 204);
o accrediti da pare di __________ del 7 ottobre 2024 di fr. 399.83 (cfr. doc. 205), del 14 ottobre 2024 di fr. 267.81 (cfr. doc. 206), del 21 ottobre 2024 di fr. 300.81 (cfr. doc. 207) e di fr. 1'259.31 del 28 ottobre 2024 (cfr. doc. 207);
o numerosi addebiti per rifornimenti di carburante (cfr. doc. 204-208);
o l’addebito (di data 1° e 30 ottobre 2024) della retta del leasing per la __________ di fr. 1'263.10 (cfr. doc. 204 e 208);
o l’addebito di fr. 240.- a favore di __________ (cfr. doc. 205);
o un addebito __________ (cfr. doc. 205);
o un addebito __________ (cfr. doc. 205);
o un addebito “__________” (cfr. doc. 205);
nel mese di novembre 2024:
o due importi addebitati alla Sagl a favore __________ il 4 novembre 2024 (cfr. doc. 89) ed un terzo il 12 novembre 2024 (cfr. doc. 90);
o due rifornimenti di carburante del 2 novembre 2024 (cfr. doc. 88), un rifornimento di carburante l’8 novembre 2024, uno dell’11 novembre 2024, uno del 15 novembre 2024, uno del 16 novembre 2024, uno del 18 novembre 2024 ed uno del 25 novembre 2024 (cfr. doc. 89-91), allorquando la società non ha avuto, stando alle precisazioni della ricorrente, entrate e RI 1 non ha quindi svolto la propria professione di __________;
o il pagamento di fr. 240.- a favore di __________ del 13 novembre 2024 (cfr. doc. 90);
o un accredito __________ di fr. 160.64 del 4 novembre 2024 (cfr. doc. 89), un altro di fr. 237.90 di data 11 novembre 2024 (cfr. doc. 90), un altro di fr. 462.71 del 18 novembre 2024 (cfr. doc. 91) ed un terzo del 25 novembre 2024 per fr. 932.02 (cfr. doc. 92; rammentato che anche a novembre 2024 la ricorrente risultava inabile all’80%);
o accrediti di fr. 80.-, 120.-, 100.- e 130.- da parte di uno dei figli della ricorrente (cfr. doc. 90 e 92).
Con decisione del 20 dicembre 2024, l’USSI ha, come visto al consid. 1.2., rifiutato all’assistita il rinnovo delle prestazioni scadute il 30 novembre precedente, tenendo in considerazione nei propri calcoli, a titolo di sostanza computabile, il valore dell’autoveicolo intestato alla ricorrente al netto della quota esente di fr. 10'000.- (cfr. doc. 156-158).
Successivamente al reclamo del 17 gennaio 2025 (cfr. supra consid. 1.3.), RI 1 ha chiesto il rinnovo delle prestazioni Las anche per il mese di gennaio 2025 (cfr. doc. 41). L’erogazione delle prestazioni assistenziali le è stata negata con decisione del 4 febbraio 2025 (cfr. doc. 38-40).
Il 30 gennaio 2025, l’Ispettorato sociale ha chiesto alla ricorrente di prendere posizione su diverse voci di “spese” risultanti sul conto della Sagl per i mesi di luglio ed 2023, nonché per gennaio, febbraio, marzo, ottobre e novembre 2024 (in particolare relative a prelievi a contanti, spese presso negozi di generi alimentari, assicurazioni differenti da quelle degli autoveicoli prodotte in atti e spese in gioielleria; cfr. doc 724 – 739).
Il termine assegnato a RI 1 è giunto a scadenza il 17 febbraio 2025 (cfr. doc. 714), data in cui il Servizio Ispettorato, cui nel frattempo alcun documento aggiuntivo rispetto a quanto già in atti era pervenuto, ha allestito il proprio rapporto di chiusura del caso, rilevando:
“L’utente non ha informato l’USSI dell’aumento della propria sostanza – autoveicolo. Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’utente ha acquisito, di recente, una nuova autovettura, trattasi di una __________; di conseguenza è stata chiesta la valutazione Eurotax ed è emerso che il valore dell’auto è di CHF 22'413.00. Di questa nuova acquisizione l’utente non ha informato l’USSI. In occasione della sua audizione (20.11.2024) l’utente ha confermato l’acquisizione della predetta autovettura. Dall’analisi della documentazione raccolta e nelle banche dati è emerso che la signora RI 1 è divenuta detentrice della __________ in due distinti periodi e segnatamente:
o Dal 24.02.2024 al 26.08.2024;
o Dal 20.09.2024 ad oggi.
Ritenuto che l’utente non ha comunicato all’USSI di essere entrata in possesso dell’autovettura né in aprile 2024 né in settembre 2024 l’USSI dovrà rielaborare la tabella di calcolo, tenendo debitamente conto del valore dell’autovettura, per le mensili riportare nella tabella al punto 4.2.”. (cfr. doc. 699, trattasi dei mesi da maggio ad agosto 2024 e dei medi di ottobre e novembre 2024, come indica il doc. 700).
“L’utente non ha redatto correttamente la contabilità della sua attività. Dall’analisi della documentazione raccolta lo scrivente Servizio è giunto alla conclusione che la contabilità individuale consegnata dall’utente all’USSI non rispecchia il reale risultato aziendale mensile (…) è corretto ritenere che l’estratto mensile del conto __________ della ditta unitamente all’estratto mensile della carta di debito rappresentano, di fatto, la contabilità mensile della ditta. Pertanto un eventuale importo “positivo” nel saldo delle transazioni mensili dei due citati conti dovrà essere inserito nel calcolo per stabilire il reddito disponibile residuale. Diversamente l’utente ha consegnato ad USSI i formulari mensili della contabilità per aziende individuali sui quali ha dichiarato di non avere guadagni. Dagli estratti conto della ditta non figura alcun versamento a favore dell’utente con la voce “stipendio”, tuttavia la signora RI 1 avrebbe dovuto utilizzare i guadagni mensili netti della ditta per il proprio sostentamento (al netto di eventuali, giustificati e commisurati, importi quali riserve dell’azienda).” (cfr. doc. 699)
Il 19 febbraio 2025 l’assistita ha trasmesso le proprie osservazioni in relazione alle spese aziendali indicate dall’Ispettorato (cfr. doc. 641-697).
Ne risulta che al di là di esborsi collegati all’attività aziendale ed a prelievi giustificati come in vista dell’acquisto della __________ avente licenza di circolazione di novembre 2023, oltre che al versamento delle rate del relativo leasing, sono state effettuate spese personali di RI 1 dal conto della ditta.
In data 21 febbraio 2025, RI 1 ha comunicato quanto segue alla parte resistente:
" (…) in merito alla vostra ultima lettera dove mi viene negato il versamento delle prestazioni assistenziali, voglio comunicarvi che non ero a conoscenza che possedendo un veicolo intestato a mio nome, la legge non lo permettesse. Tengo a precisare che la mia azione è stata fatta per evitare di dovere pagare all’azienda l’uso dell’auto. Alla luce dei fatti la mia situazione ad oggi è cambiata, in quanto mi sono espropriata dell’auto a me intestata ovvero – __________ – la quale è stata ricollocata nei beni patrimoniali della __________ con una cessione mobiliare senza movimento di denaro “come è stato la prima volta, quando l’auto è passata dalla società a me stessa” senza movimento di denaro.
Chiesto scusa ma ho messo l’auto a mio nome pensando di fare un bene, in quanto mi sono permessa di fare questo passaggio dove l’auto mi è servita per spostarmi nel recarmi alle cure mediche come fisioterapia e altro.
Prego di comprendere la mia problematica, la quale mi trovo con gli affitti arretrati, ed ho dovuto chiedere ad amici di prestarmi soldi per il mio sostentamento. Sarei molto grata se si potesse darne seguito al più presto.” (cfr. doc. 14)
Il 24 febbraio 2025, la ricorrente ha chiesto il rinnovo delle prestazioni Las anche per il mese di febbraio 2025 (cfr. doc. 18-20)
Il 25 febbraio 2025 l’USSI ha chiesto a RI 1 se lo scritto del 21 febbraio precedente fosse da intendersi quale reclamo formale alla decisione del 4 febbraio 2025 (cfr. doc. 13).
Non risulta agli atti alcun riscontro da parte della ricorrente a tale richiesta.
In relazione, invece, alla domanda di prestazioni assistenziali per il mese di febbraio 2025, preso atto che dalla contabilità della Sagl, rispettivamente, dall’estratto conto della ditta, per il mese di gennaio 2025 risultavano degli accrediti, l’USSI ha invitato la ricorrente ha trasmetterne i dettagli “informandola che fino al ricevimento di quanto a lei richiesto non potremo dar seguito alla sua richiesta” (cfr. doc. 4).
Non emerge dagli atti che l’assicurata vi abbia proceduto.
2.8. Chiamato a pronunciarsi il TCA ribadisce che l’Alta Corte ha già stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine (cfr. STF 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1).
Nel caso di specie, ad essere contestato dalla ricorrente è il computo, nei calcoli volti a stabilire il diritto di RI 1, o meno, alle prestazioni assistenziali per dicembre 2024 della vettura __________, sino a quel momento mai presa in considerazione dall’USSI a titolo di sostanza computabile come reddito.
In concreto, questo Tribunale rileva che a ragione, nel principio e nei propri calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las eventualmente di diritto per dicembre 2024, l’USSI ha computato la sostanza costituita dal veicolo __________.
Se a quel momento, e meglio come risulta dalla licenza di circolazione emessa il 5 dicembre 2024, il veicolo era anche effettivamente intestato alla ricorrente (cfr. supra consid. 7), questo Tribunale rileva che, in ogni caso, ella da tempo ne faceva uso privato. E questo anche se l’autovettura in questione risultava, prima di dicembre 2024, formalmente intestata alla __________.
Risulta infatti chiaramente da quanto dichiarato da RI 1 che quantomeno da inizio 2023 il veicolo in questione veniva addirittura prestato all’ex compagno per recarsi al lavoro (“avevo affittato per quale mese (6-8 mesi) un parcheggio ad __________ per parcheggiare l’auto (__________) quando la prendeva il signor Ibrahim in quanto lui lavorava ad __________ (…)” cfr. supra consid. 2.7.).
Seppure intestata alla società, la __________ era di fatto l’automobile che veniva usata per scopi privati dalla ricorrente (“La __________ era autorizzata ed utilizzata per il trasporto di persone mentre la __________ la utilizzavo io a titolo privato”; cfr. supra 2.7.).
Si rammenta, a titolo esemplificativo, che per esempio la Polizza __________ di assicurazione di quel veicolo riportava l’indicazione “ad uno privato” e risultava intestata alla ricorrente, non alla Sagl (cfr. doc. 754-759 e supra consid. 2.7.).
Secondo questo Tribunale, quindi, nel principio è a ragione che l’USSI ha computato, a titolo di sostanza computabile come reddito, l’autoveicolo __________ determinandone altresì correttamente il valore sulla base della valutazione Eurotax (cfr. supra consid. 2.7.).
Il TCA ritiene, però, che è a torto che l’amministrazione ha tenuto in considerazione, per ogni mese, l’integralità dell’importo di fr. 22'413.- (deducendo correttamente la quota esente di fr. 10'000.-) e non la quota parte di 1/12 della sostanza in questione.
La direttiva USSI del gennaio 2021 (cfr. https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Computo_sostanza.pdf, avente quale tema il “computo della sostanza”, in particolare per quanto attiene al punto b., pag. 2/3, nella sua versione consultabile l’11 giugno 2025), contrariamente a quanto fatto valere dalla parte resistente, non può essere applicata dal TCA (sulla portata delle direttive amministrative cfr. supra consid. 2.6.).
Al riguardo, questa Corte rileva, innanzitutto, che, secondo la Disposizione USSI del gennaio 2021 richiamata dall’amministrazione (cfr. supra consid. 1.6.), per il computo della sostanza disponibile ci si deve scostare da quanto previsto dalla Laps.
Sennonché quanto indica, poi, la medesima direttiva ricalca ciò che prevede l’art. 10a cpv. 1 Laps, ai sensi del quale “Il reddito disponibile residuale viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta.” (sottolineatura della redattrice).
Visto l’utilizzo dei medesimi termini tra la direttiva USSI e l’art. 10a Laps, non vi è ragione di computare la sostanza in modo diverso nell’ambito delle prestazioni dell’assistenza sociale.
Per prassi consolidata, inoltre, l’USSI ha costantemente considerato, nei propri calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las, il consumo dell’eccedenza nell’ambito di un calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi.
Questa prassi, è stata avallata dal TCA nella propria giurisprudenza (cfr. ad esempio STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016 e STCA 42. 2012.9 del 24 ottobre 2012).
Essa è stata pure recentemente confermata dal TCA (cfr. la STCA 42.2025.8 del 16 giugno 2025 e la STCA 42.2025.11 del 24 giugno 2025).
La decisione su reclamo deve dunque essere annullata e gli atti devono essere trasmessi all’USSI affinché emetta una nuova decisione e rivaluti il diritto, o meno, della ricorrente alle prestazioni Las per dicembre 2024, computando (al netto della quota esente di fr. 10'000.-) la quota parte di 1/12 del valore del veicolo in questione ((22'413.00 – 10'000) / 12) e non, invece, l’integralità della stessa.
Questo Tribunale sottolinea comunque che, alla luce degli accrediti emergenti dall’estratto conto della __________ per il mese di novembre 2024, l’amministrazione dovrà anche valutare in che misura e a che titolo la ricorrente abbia eventualmente beneficiato delle entrate della sua società in particolare per quanto attiene a novembre 2024.
Andranno inoltre tenuti in considerazione eventuali benefici tratti dalla ricorrente tanto grazie ad addebiti sul conto della società di cui ella può avere giovato a titolo personale, quanto delle entrate della Sagl.
Quanto precede, per esempio, per quanto attiene ad eventuali rifornimenti di carburante non attinenti all’attività professionale (che peraltro, lo si rammenta, la ricorrente aveva dichiarato di non aver esercitato malgrado vi siano, poi, entrate avente causale Uber sul conto della ditta e ritenuto che nel mese di novembre sul conto della ditta vi sono ben otto rifornimenti di carburante) ma all’uso privato del veicolo.
Andranno anche presi in considerazione sia per il pagamento eventuale dell’abbonamento di telefonia mobile ad uso privato (si rammenta, infatti, che a novembre 2024 risultano dal conto della ditta ben tre addebiti __________), che il pagamento del parcheggio utilizzato per la __________ (ad __________ a novembre 2024 risulta corrisposto l’equivalente per la locazione di due posteggi per totali fr. 240.-).
Inoltre, andrà valutata la natura di quanto versato alla società dal figlio della ricorrente sempre nel mese di novembre 2024 (cfr. supra consid. 2.7.).
Corretto, quindi, nel principio il computo della __________ per determinare il diritto, o meno, alle prestazioni Las per il mese di dicembre 2024, il ricorso deve essere parzialmente accolto e gli atti rinviati all’USSI affinché proceda ai sensi di quanto suindicato.
2.9. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono rinviati all’USSI affinché proceda conformemente a quanto indicato al consid. 2.8.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti