Raccomandata
Incarto n. 42.2024.7
CL/gm
Lugano 6 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2024 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 10 gennaio 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato a __________ il __________ 1970, cittadino svizzero ed italiano, è in possesso di una laurea in ingegneria gestionale conseguita presso il __________ di __________ nel 1997 con master in “__________” ottenuto presso l’Università __________ di __________ nel 2005 (cfr. doc. 777-781).
Da gennaio a dicembre 2019 e da marzo 2020 ad agosto 2022, ha beneficiato dell’assistenza sociale, per un totale di prestazioni erogate in suo favore di fr. 76'729.30 (cfr. doc. 616-625).
1.2. Giova rilevare che nei confronti del ricorrente, con decisione su reclamo del 23 novembre 2022, l’amministrazione aveva confermato il proprio precedente provvedimento con il quale aveva negato all’assistito il rinnovo delle prestazioni Las da inizio settembre 2022 in quanto il medesimo non risultava domiciliato nel nostro Cantone.
Con STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 (contro la quale RI 1 ha presentato un ricorso che con STF 8C_383/2023 del 3 luglio 2023 il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile), il TCA ha respinto ricorso presentato da RI 1 contro la decisione su reclamo ed in particolare, circa la questione di sapere s’egli fosse, o meno, domiciliato nel nostro Paese, ha stabilito quanto segue:
" 2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, tutto ben considerato, ritiene che il modo di procedere dell’USSI, che ha negato al ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali a decorrere dal mese di settembre 2022, debba essere tutelato.
Al riguardo va innanzitutto sottolineato che, per quanto riguarda la nozione di domicilio (assistenziale), rilevante per la presente evenienza, va fatto riferimento ai principi e alla giurisprudenza menzionati ai consid. 2.4.-2.7.
Il ricorrente - celibe e senza figli (cfr. doc. 360) -, da quando dal 2019 ha fatto ricorso all’assistenza sociale, non ha mai avuto nel Cantone Ticino una situazione alloggiativa stabile. Egli dapprima è stato ospitato da un amico a __________, in seguito dal fratello a __________ in un appartamento di due locali e mezzo, dove dormiva in salotto usufruendo di un divano letto (cfr. consid. 2.8.).
Tenendo conto, oltretutto, che per l’attività svolta per la __________, rivolta principalmente verso l’Italia (cfr. doc. 358, 365; I; consid. 1.6.), l’insorgente viaggiava molto all’estero (cfr. doc. E; consid. 1.4.; 2.8.), secondo questo Tribunale l’abitazione di __________ funge semplicemente da residenza secondaria (cfr. STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021 consid. 2.4., il cui ricorso al TF è stato considerato inammissibile con giudizio 38.2020.49 del 12 marzo 2021; STCA 38.2019.12 del 17 aprile 2019; STF 8C_511/2018 del 12 marzo 2019; STCA 38.2018.11 del 10 ottobre 2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; STCA 38.2014.12 del 30 marzo 2015) e non costituisce, dunque, un domicilio assistenziale in Svizzera ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. consid. 2.3.-2.7.).
Al momento della richiesta di rinnovo del settembre 2022 difettava già, peraltro, la residenza effettiva in Ticino del ricorrente.
In effetti il medesimo, nel luglio e nel settembre 2022, ha dichiarato, da una parte, che viste le condizioni di salute di suo padre, doveva assisterlo il più possibile e che nel luglio 2022 era già dai tre mesi precedenti che dormiva sempre a __________ dai sui genitori dove dispone di una stanza per sé (cfr. doc. 299; consid. 2.8.). Dall’altra, nemmeno aveva più le chiavi dell’appartamento di __________ del fratello e che tutte le sue cose (effetti personali ecc.) si trovavano dai genitori a __________ (cfr. doc. 360-362; consid. 2.8.).
Neppure durante i controlli effettuati dalla Polizia __________ da aprile a maggio 2022 in orari differenti l’insorgente è stato trovato nell’abitazione di __________ (cfr. doc. 194; consid. 2.8.).
Dall’ulteriore Rapporto di Polizia del 20 febbraio 2023 emerge poi che la buca delle lettere a __________ riporta solo il nome del fratello, __________, senza menzionare il ricorrente, il quale contattato telefonicamente da un poliziotto in quel frangente avrebbe affermato di trovarsi in Italia per accudire il padre (cfr. doc. XVI2; consid. 1.12.).
Dalle fatture dell’__________ si evince d’altronde che il consumo di energia elettrica relativo all’appartamento del fratello nei primi sei mesi del 2021 è stato di 716 kWh (345 kWh da gennaio a marzo 2021 + 371 kWh da aprile a giugno 2021; cfr. doc. 341; 343), mentre nello stesso periodo del 2022 il consumo è diminuito a complessivi 419 kWh (208 kWh da gennaio a marzo 2022 + 211 kWh da aprile a giugno 2022; cfr. doc. 349; 351), e meglio si è ridotto di poco più del 40%.
A proposito della targa turistica della sua automobile, __________, riscontrata dalla Polizia in occasione del controllo del febbraio 2023 (cfr. doc. XVI2; consid. 1.12.), giova evidenziare che le targhe provvisorie ("turistiche") concernono l’immatricolazione di un veicolo nuovo o d’occasione a persona straniera senza dimora in Svizzera in possesso di un permesso stranieri temporaneo "L" UE AELS o permesso frontalieri "G" UE AELS.
Tale targa viene concessa pure ai cittadini svizzeri, visto che tra i documenti da allegare figura: “Documento di legittimazione per cittadini Svizzeri” (cfr. https://www4.ti.ch/di/sc/veicoli/targhe-provvisorie-turisti).
In simili condizioni occorre concludere, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_493/2022 dell’8 marzo 2023 consid. 4.1.3.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che l’insorgente, dal profilo dell’assistenza sociale, non ha il proprio domicilio assistenziale nel Cantone Ticino ai sensi degli art. 5 cpv. 1, 10 Las e 4 cpv. 1 LAS (cfr. consid. 2.3.-2.7.), ciò a prescindere da dove precisamente abbia il centro dei suoi interessi all’estero, se a __________, città in cui vivono i suoi genitori che, in particolare il padre, accudisce o altrove.
Pertanto a ragione l’USSI ha respinto la domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali inoltrata dal ricorrente nel mese di settembre 2022.
In relazione alla richiesta di RI 1 (cfr. in particolare doc. I pag. 11) di sapere se debba andare ad abitare a __________ in modo da risiedere permanentemente in territorio svizzero ma nel contempo essere molto vicino ai suoi genitori in caso di necessità (egli ha puntualizzato che in tal caso l’USSI deve accettare di versargli una cifra maggiore per la pigione e spese, sempre entro i limiti di legge, rispetto a quanto riconosciutogli presso il fratello a __________), il TCA si limita a rilevare che non spetta al Tribunale indicare a una persona dove specificatamente abitare nel Cantone Ticino per poter beneficiare delle prestazioni assistenziali in futuro. Ciò non escluderebbe, infatti, in determinate situazioni il rischio di abusi.
Va, del resto, ricordato che le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine (cfr. STF 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4.).”.
Con un’altra sentenza 42.2022.99 del 2 maggio 2023 (avverso la quale l’interessato ha presentato un ricorso che il Tribunale federale nella STF 8C_382/2023 del 3 luglio 2023 ha ritenuto inammissibile), questa Corte, in relazione alla società __________, avente sede in __________ e della quale il ricorrente era a quel momento socio nella misura del 30%, ha stabilito, in particolare ed al consid. 2.6., quanto segue:
" (…) tenuto conto del fatto che l’assistenza sociale ha carattere sussidiario in particolare rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali, nonché della giurisprudenza federale e cantonale (cfr. art. 2 Las; 13 Laps; consid. 2.2.; 2.4.; 2.5.), a ragione l’amministrazione ha deciso che l’insorgente deve rinunciare alla propria attività per la __________ e, segnatamente, verificare il suo eventuale diritto alle indennità di disoccupazione, come pure rendersi disponibile al 100% alla partecipazione delle misure di inserimento sociale e professionale (cfr. in particolare STF 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 citata al consid. 2.6.).
Un’attività indipendente non redditizia non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4.).
Del resto ancora nel ricorso è stato asserito che l’attività per la __________ non genera un salario per l’insorgente (cfr. doc. I; consid. 1.6.).
Di conseguenza nemmeno risulta che la situazione finanziaria dell’attività della azienda __________ sia concretamente cambiata, né che sia imminente un turnaround della stessa (cfr. consid. 2.5.).
È altresì utile rilevare che, come precisato nella risposta di causa (cfr. doc. V pag. 8), siccome il ricorrente ha dichiarato che la sua presenza in seno alla __________ è importante, che ne è la figura più rappresentativa e che ha dovuto e deve viaggiare molto per far decollare l’azienda in modo veloce (cfr. doc. C; 82; III; consid. 1.4.; 1.7.), è in ogni caso poco verosimile l’intenzione manifestata da RI 1 di rendersi disponibile al 100% per misure di inserimento professionale (cfr. doc. I pag. 7 e 12; C).
Neppure è di soccorso all’insorgente l’affermazione secondo cui sarebbe disposto a lasciare la funzione di CEO e alle incombenze operative senza voler però rinunciare alla carica di socio (cfr. doc. M; consid. 1.2.).
Da un lato, ancora nella richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali di settembre 2022 RI 1 ha indicato quale obiettivo personale “avviamento __________” (cfr.doc. 34).
Nel luglio 2022 egli aveva peraltro specificato di lavorare dieci ore al giorno per avviare l’azienda (cfr. doc. 301).
Dall’altro, il mantenimento del ruolo di socio comporta comunque un rischio di abuso che non deve essere sopportato dall’assistenza sociale.
Per analogia va ricordato che nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione il socio di una Sagl e il membro del consiglio di amministrazione di una SA sono esclusi ex lege dal diritto, in particolare, alle indennità di disoccupazione, poiché godono di un notevole potere decisionale e rivestono, perciò, una posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e 31 cpv. 3 lett. c LADI; DTF 145 V 200; DTF 123 V 234; STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014).
Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234, appena citata, non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Per quanto attiene all’invito di verificare l’eventuale diritto a indennità di disoccupazione (cfr. doc. B; consid. 1.2.), è vero che con decisione del 27 settembre 2022 la Cassa __________ ha rifiutato di riconoscere al ricorrente il diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° ottobre 2022.
È altrettanto vero, tuttavia, che tale diniego è stato motivato facendo riferimento alla circostanza che il medesimo, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, da ottobre 2020 a settembre 2022, continuava a svolgere l’attività lavorativa per la __________, per cui nessuna perdita di salario poteva essere messa a carico della disoccupazione (cfr. doc. 983).
Non spetta del resto all’insorgente stabilire se abbia o meno diritto a prestazioni LADI qualora interrompesse la sua attività a favore della società __________, bensì all’autorità competente (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.6.).
Riguardo alla contestazione di dover abbandonare ogni ruolo in seno alla __________ quando l’azienda ha beneficiato di un finanziamento da parte della SECO che presuppone la presenza in Svizzera di un cittadino elvetico (cfr. doc. C=169; consid. 1.4.), va osservato che la richiesta di abbandonare ogni ruolo in seno alla __________ è connessa unicamente alla domanda del ricorrente di voler continuare a percepire prestazioni assistenziali.
In effetti l’insorgente, in virtù della libertà economica (art. 27 Cost.), è libero di restare attivo per la società in questione senza, però, richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_782/2019 del 9 settembre 2020, menzionata al consid. 2.6.).
Va, infine, evidenziato che questa Corte, con sentenza 42.2022.100 emessa in data odierna, ha avallato il modo di operare dell’USSI che con decisione del 5 ottobre 2022, confermata dalla decisione su reclamo del 23 novembre 2022 (cfr. doc. A2), ha negato al ricorrente il rinnovo delle prestazioni assistenziali richieste nel settembre 2022, poiché difetta in Svizzera un domicilio assistenziale.”.
1.3. Con decisione su reclamo del 10 gennaio 2024, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha parzialmente accolto il reclamo presentato da RI 1 contro le decisioni (ordini di restituzione) del 17 ottobre 2022 e del 6 giugno 2023, e meglio come segue:
" (…) Nel caso in esame (…) l'USSl con decisione del 17 ottobre 2022 ha chiesto la restituzione di complessivi CHF 3'306.- a titolo di prestazioni assistenziali percepite indebitamente nei mesi di luglio e agosto 2022 e con decisione del 6 giugno 2023 ha chiesto la restituzione di complessivi CHF 41'645.10 a titolo di prestazioni assistenziali percepite indebitamente per il periodo dal mese di ottobre 2020 al mese di agosto 2022.
RI 1 contesta le decisioni di restituzione emesse dall'USSl e chiede implicitamente di riconoscergli il condono, affermando di aver agito in buona fede e che la restituzione costituirebbe un onere troppo grave.
N. Per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 8C 589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C 211/2009 del 15 aprile 2010; STF 8C 130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C 61 7/2009 del 5 novembre 2009).
Nel caso di specie, il reclamante afferma di aver agito in buona fede e che la restituzione costituirebbe un onere troppo grave. Tali censure riguardano le condizioni del condono (buona fede e onere troppo grave, vedi sopra) che verranno esaminate nella procedura successiva con separata decisione dopo che la presente sarà cresciuta in giudicato. Tale procedura verrà attivata d’ufficio.
O. Preliminarmente, in merito alla contestazione del reclamante circa l'ordine di restituzione del 17 ottobre 2022, si rileva che l'articolo 65 cpv. 1 della legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps. L'articolo 33 cpv. 1 della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
II termine di reclamo inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Qualora l'interessato doveva, in buona fede, prevedere l'invio di atti giudiziari o amministrativi, vige la presunzione di una notificazione fittizia secondo la quale la comunicazione vale come notificata dopo il settimo giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di recapito (termine di giacenza), anche nel caso di un giorno non lavorativo.
Nel caso di specie, la decisione (ordine di restituzione) del 17 ottobre 2022 dell'USSl è stata consegnata alla Posta in medesima data ed il 19 ottobre 2022 l'interessato è stato avvisato per il ritiro. La decisone è rimasta in giacenza sino al 25 ottobre 2022 ed il 26 ottobre 2022 è stata rinviata all'USSl. L'USSI, ricevuto indietro tale scritto raccomandato, ha trasmesso al signor RI 1 un nuovo scritto datato 28 ottobre 2022 con allegata la decisione (ordine di restituzione) e lo ha informato che "con la presente non si accordano ulteriori termini per inoltrare un eventuale “reclamo o ricorso".
Il termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere mercoledì 26 ottobre 2022 ed è scaduto giovedì 24 novembre 2022. Il reclamo datato 1° luglio 2023 e inoltrato all'USSI in data 4 luglio 2023 è dunque tardivo. Inoltre, il reclamante non fornisce e non comprova validi motivi di restituzione del termine. In simili condizioni parte del reclamo concernente la decisione (ordine di restituzione) del 17 ottobre 2022 deve essere dichiarato irricevibile in quanto inviato dopo il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione, fissato all'art. 33 cpv. 1 Laps, in relazione con l'art. 65 cpv. 1 Las e l'art. 38 cpv. 2 bis LPGA.
La decisione (ordine di restituzione) del 17 ottobre 2022 è pertanto cresciuta in giudicato.
P. Nel caso in esame, a seguito della Sentenza 42.2022.100 del 2 maggio 2023 è emerso che l'abitazione a __________ del signor RI 1 funge semplicemente da residenza secondaria (...) e non costituisce, dunque, un domicilio assistenziale in Svizzera ai sensi della legge e della giurisprudenza" nel periodo dal mese di ottobre 2020 al mese di agosto 2022. L'USSI, constatata l'assenza e la mancanza di un domicilio assistenziale effettivo dell'interessato nel Canton Ticino ha emesso, entro il termine perentorio di 1 anno stabilito all'art. 26 Laps, un ordine di restituzione per il periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 agosto 2022 dell'importo di complessivi CHF 41'645.10, non adempiendo il signor RI 1 alle condizioni previste dall'art. 5 Las, ossia non avendo di fatto un domicilio stabile o dimora assistenziale nel Cantone.
Tuttavia, considerato che per i mesi di luglio e agosto 2022, l'USSl, con ordine di restituzione del 17 ottobre 2022, ha già chiesto all'interessato la restituzione di complessivi CHF 3'306.-, tale importo va dedotto dall'ordine di restituzione del 6 giugno 2023.
Alla luce degli elementi suesposti, la decisione del 6 giugno 2023 viene parzialmente riformata (Limitatamente ai mesi di luglio 2022 e agosto 2022) come segue:
Mese
Prestazione ordinaria assegnata CHF
Prestazioni speciali assegnate CHF
Prestazione di diritto CHF
Importo chiesto in restituzione con ODR 17 ottobre 2022
Importo da restituire
Luglio 2022
1'653.00
128.45
0.00
1'653.00
128.45
Agosto 2022
1'653.00
0.00
0.00
1'653.00
0.00
TOTALE
128.45
L'ordine di restituzione ammonta pertanto a complessivi CHF 38'339.10 anziché a CHF 41'645.10.
Le prestazioni assistenziali mensili versate al reclamante nei mesi da ottobre 2020 a luglio 2022 erano state calcolate, nelle relative decisioni, non tenendo in considerazione l'assenza del domicilio assistenziale nel Canton Ticino dell'interessato. Ne consegue che il reclamante non aveva diritto all'ammontare delle prestazioni erogate dall'USSl.
L'USSI ha pertanto rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 6 giugno 2023 e quindi ripristinato da un punto di vista oggettivo il giusto diritto all'assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso. L'ordine di restituzione stabilisce unicamente che il reclamante ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e che, di conseguenza, le prestazioni indebitamente ricevute vanno restituite.
Alla luce degli elementi suesposti l'ordine di restituzione di CHF 38'339.10 va confermato.
Si ribadisce, che a questo stadio è, come visto, irrilevante sapere se il reclamante era in buona fede oppure no quando ha ricevuto le indebite prestazioni di complessivi CHF 38'339.10 a titolo di prestazioni di assistenza non dovute e indebitamente ricevute. (…)”
1.4. Con tempestivo ricorso inoltrato al TCA, RI 1 ha impugnato la decisione su reclamo resa dall’USSI, chiedendo, tra gli altri, l’annullamento dei due ordini di restituzione emessi nei suoi confronti. In particolare, il ricorrente ha fondato le proprie pretese sulle seguenti argomentazioni:
" (…) Le sentenze del TCA, anche se da me non condivise, non fanno altro che sottolineare una certa imperizia degli addetti USSI: per tutto quanto riportato nei documenti allegati e spediti alla procura, USSI era a conoscenza di ogni minimo dettaglio della mia situazione già nel 2020.
Come più volte ripetuto, se mi avessero contestato la residenza ed il centro di interessi a tempo debito e ne avevano a disposizione tutti gli elementi, loro mi avrebbero negato i sussidi e io avrei chiesto lumi a SECO, visto che non avevo assolutamente intenzione di compromettere la mia residenza. (…)
Faccio notare che nel mio ricorso di luglio 2023 io non faccio appello solo alla “buona fede" o all'onere troppo grave", come scritto a pag. 10 nella loro Decisione su Reclamo del 10 gennaio 2024: chiedo di chiarirmi perché i sussidi mi siano stati concessi avendo a disposizione tutte le informazioni che il TCA ha rilevato nelle sentenze, e quindi dove si paleserebbe il reato di “ottenimento illecito" o “percezione indebita”.
Esso, se reato, è stato commesso dalla imperizia degli operatori USSI e non da me: quella è al limite una “erogazione indebita", che mi ha procurato più fastidi che benefici.
A pag 4. punto 10 della Decisione in oggetto, USSI riporta un passaggio fondamentale della sentenza TCA 42.2022.100 in cui si richiamano:
se stare da mio fratello o da un amico non era una situazione alloggiativa stabile, cosa con cui concordo pienamente, vorrei due chiarimenti:
a. Perché un Tribunale che decide in materia di Assistenza Sociale scrive una asserzione di quel tipo, dopo aver riportato per 40 pagine di sentenze che la situazione di assistenza è da intendersi come circostanza temporale, che l'assistito deve fare il massimo etc. etc.?
Ovvio che è una situazione instabile, soprattutto quando cerchi di risparmiare al massimo. Era meglio allora andare da solo subito a Chiasso: stavo più comodo, vicino ai miei genitori, ai miei amici nel mendrisiotto (però spendevo il doppio).
b. Se fossi solo io a non capire il punto a), non sarebbe un dramma: non è il mio lavoro gestire pratiche dì assistenza sociale.
Negli incarti, troverete anche le mails con cui comunico ad USSI che vado a stare da mio fratello: perché USSI non mi ha detto nulla sulla "stabilità"? Perché non ha magari verificato le dimensioni dell'alloggio, ove queste fossero determinanti? Il tema qui non è quanto tempo passassi a __________: è che il TCA la ha definita “soluzione alloggiatíva instabile", elemento utilizzato tra gli altri per contestarmi la residenza.
Non è USSI il primo ente che ha il dovere di verificare ed eventualmente contestarti tale instabilità?
Poi, io resto della idea che non la abbiano contestata, anzi la abbiano avallata, perché l'applicazione del concetto di “residenza instabile" per un soggetto in assistenza sociale sia un paradosso.
siamo in presenza di un contratto di progetto stipulato con il Segretariato della Economia Svizzero (SECO), per cui è chiarissima la necessità di viaggiare all'estero (visto il tipo di progetto e quanto concordato con loro).
Ma non è questa la questione in oggetto:
a. Centro di Interessi: Ci sono decine di e-mail, e dico decine, in cui ogni dettaglio della mia situazione viene spiegato ad USSI, sin dal primo momento in cui ho chiesto l'aiuto della assistenza.
E ne è dimostrazione, tra le altre, lo scambio di mail con il Sig. __________ a marzo 2020, in cui viene approfondito il tema sul "Centro di Interessi"; e successivamente, i sussidi mi vengono concessi!
b. Viaggi: Perché non hanno mai menzionato il problema della "residenza secondaria" visti le decine di volte in cui ho scritto e detto ad USSI che viaggiavo moltissimo?
Come per l’alloggio gli addetti USSI conoscevano benissimo la mia situazione, come traspare senza dubbio alcuno. Gli addetti, sapendo che loro ed URC sono í primi a non riuscire minimamente a concretizzare soluzioni attinenti alle leggi vigenti, spesso non per colpa loro, avevano rilevato che nel mio caso la __________ fosse la soluzione più costruttiva. Infatti, non hanno mai minimamente proposto nulla dì alternativo. (…)
c. Sui controlli di polizia, che partono da aprile 2022, meglio calare un velo pietoso:
Primo, perché che io stessi poco a __________ era arcinoto, visti i continui viaggi. Secondo, perché sono riusciti a non incrociare svariate volte nemmeno mio fratello. Terzo, perché concludere che io dal 2020 non sia mai stato a __________ è contraddittorio con gli stessi consumi elettrici, che sono calati del 40% tra periodi omologhi di anni diversi.
Ordine di Restituzione del 17 ottobre 2022
inerentemente l'ordine di restituzione del 17 ottobre 2022, credo di averlo correttamente contestato, secondo modalità e tempistiche previste dalla legge: quello che dice USSI per me non ha valore alcuno, visto che hanno dimostrato più volte di “dimenticare” dei documenti che gli sono stati inviati.
Al di là di quello, vale quanto scritto alla Procura a pag. 16 e 17 del mio esposto: quell'ordine di restituzione è vergognoso perché formulato sull’assunto che io non abbia comunicato la mia situazione ad USSI, quando ho invece dimostrato l'esistenza di scritti in proposito.
Quell'ordine non andrebbe nemmeno contestato, il solo fatto di emetterlo è una prova imbarazzante di malagestione, visti gli scritti.
Ordine di Restituzione del 6 giugno 2023
L'epigrafe a pag. 11 della decisione:
“l’ordine di restituzione stabilisce unicamente che il reclamante ha beneficiato di una prestazione cui non aveva diritto e quindi va restituita" non rende il giusto merito al livello di inettitudine e ipocrisia di chi gestisce le pratiche di assistenza.
Gli ordini di restituzione e svariati scritti di USSI mi accusano di avere volontariamente omesso informazioni, visto che citano l art.67 cpv. 1. Cosa totalmente falsa. Quindi, l'ordine di restituzione responsabilizza me dell’“ottenimento illecito”, e non loro. Perché non elencano invece quali informazioni avrei omesso nello specifico?
Mi vengono concesse per svariati mesi delle prestazioni e poi contestate perché non ne avevo diritto: tale diritto lo hanno stabilito loro, non io. Era meglio allora non riceverle. Primo perché fai conto su soldi che poi imprecisamente devi restituire; secondo perché il danno che mi hanno prodotto nell’investire tempo ed energie a difendermi dalle loro accuse è incalcolabile.
L'ordine di restituzione, ad esempio, significa spese per un avvocato, se uno si vuole difendere in maniera appropriata e se lo può permettere. La loro “restituzione”, se accolta, immagino si traduca come minimo in una iscrizione nel registro degli insolventi, visto che i soldi adesso non li potrei restituire.
Della leggerezza e del menefreghismo con cui operano: come se non fosse loro dovere verificare le e-mail ricevute (e inoltrarle per correttezza alla Procura), piuttosto che formulare certe consecutio
logiche imbarazzanti, tipo quella che io abbia preso casa in affitto in Albania prima di sapere che SECO ci finanziasse, bastava verificare i documenti.
Secondo l'art 67, se mi chiedevano ad esempio dei presunti conti in Italia, io “svincolavo ogni ente” in modo che verificassero come fosse una totale castroneria.
Per cui, visto l'evoluzione della faccenda e tutti gli incartamenti scaturiti, la parte lesa sono io.
Conclusioni:
Chiedo che entrambi gli ordini di restituzione vengano annullati.
Chiedo che il TCA si pronunci in merito alla richiesta fatta ad USSI di andare a risiedere a __________: ha poco senso, per quanto formalizzato da USSI, che io mandi la domanda di assistenza al comune di __________, visto che è residenza secondaria e visto che intendo trasferirmi a __________.
Non solo: gli addetti del comune di __________ sono quelli che inviano ad USSI (che a loro volta la inviano al TCA) l'allegata “lettera anonima”, in cui un anonimo cittadino dice che vivo a __________ dai miei genitori ma percepisco un indennizzo dalla Svizzera come assistente di mio padre grande invalido? Vi rimando i miei commenti in proposito, e chiedo di formalizzare: come è possibile che le pratiche di assistenza siano in mano a personaggi di tale incompetenza?
Le lettere anonime sono già dì per sé discutibili, ma che ci sia scritta una colossale castroneria uno che si occupa di pratiche di assistenza non lo capisce? Il fatto che arrivi al TCA, significa che qualcuno gli ha dato un peso, vi pare normale?
Risiedere a __________ (che sarà “residenza stabile”) e l'uscire da __________ rappresentano le uniche soluzioni per mantenere la residenza (primaria) in Svizzera proprio per quanto formalizzato dal TCA: non viaggio, non possiederò shares __________, lavorerò all'interno del Cantone. Il mio centro di interessi è in Ticino, da sempre, e intendo mantenerlo. Spero che, almeno questo, sia un mio diritto. Quella che io pensavo essere la soluzione migliore per il mio caso, e di averla pienamente condivisa con gli uffici preposti (USSI), si è trasformato in un travaglio, con tanto di denuncia presso una procura.
Chiedo che il TCA si pronunci in merito alle responsabilità di USSI inerenti la gestione della mia pratica, in particolare delle risposte alle irregolarità da me denunciate, tipo quella del verbale del 22 giugno o l'evidenza che dei miei scritti siano stati del tutto ignorati. O non sono irregolarità, e vorrei in tal caso capirne il perché, o se lo sono chi le deve regolare se non il TCA?
II TCA ha stabilito, per via del discorso della "residenza secondaria”, che da ottobre 2020 io non avessi diritto ai sussidi, in base ad elementi che erano tutti a conoscenza di USSI.
Mi spiega quindi il TCA perché USSI abbia erogato i sussidi, ovvero perché non conosca le leggi sulla Assistenza sociale? È una responsabilità o no? Oppure, vi prego di formalizzare come fosse assolutamente lecito e naturale che loro erogassero i sussidi, e quindi di elencare nello specifico quali elementi da voi menzionati nelle sentenze non fossero a conoscenza di USSI e perché.
In materia, mi piacerebbe anche ricevere risposte alle domande formalizzate nel mio ricorso ad USSI di luglio 2023, qui allegato. Se non è il TCA che deve evidenziare, ove questi esistano, illeciti/anomalie nella gestione delle pratiche dì assistenza, quale è I organo preposto? la procura?
1.5. Nella propria risposta di causa del 18 marzo 2024 l’USSI postula la reiezione del ricorso sulla base di argomenti per i quali, nella misura di quanto necessario ai fini della presente vertenza, si dirà nel prosieguo (cfr. doc. VII).
1.6. Con replica del 26 marzo 2024, RI 1 fa valere quale quanto segue:
" (…)
Ordine di restituzione del 17 ottobre 2022:
esso è stato emesso prima che il TCA emettesse le sentenze sulla residenza secondaria. Come si evince dai miei scritti, io ho correttamente comunicato ad inizio luglio 2022 che da giugno ero in pianta stabile dai miei genitori per via delle condizioni di mio padre.
USSI ha emesso le prestazioni a luglio ed agosto dopo la ricezione dei miei scritti, e la loro accusa era quella di non avere ricevuto comunicazioni da me in proposito. Cosa totalmente falsa.
Credo di averlo contestato nei tempi previsti dalla legge, ma come faccio a risalire ad una precisa lettera/raccomandata inviata mesi fa visto anche tutto il carteggio di questi ultimi 2 anni? E come si fa a fidarsi di quanto asserisce un Ente che in quanto ad omissioni e smarrimenti non è secondo a nessuno?
Ma soprattutto: hanno emesso le prestazioni dopo le mie comunicazioni, segno che non leggono nulla di quanto gli viene comunicato.
Sull’ordine di restituzione del 6 giugno 2023 e sul non diritto di tali prestazioni inutile dilungarsi. Posto che tali prestazioni siano indebite, e così pare essere per via delle sentenze del TCA, va stabilito come sia possibile che le prestazioni indebite vengano versate, soprattutto in un caso come il mio visto tutto quanto poi derivato.
Coerentemente con le linee di pensiero e di azione di chi rappresenta, il giurista (…) formula una filosofia di avanguardia: “… da un profilo oggettivo, le prestazioni sono indebite, quindi vanno restituite…”. Cesare è morto, ma chi l’ha ammazzato è un dettaglio… Speriamo invece che il TCA sia chiamato non tanto a stabilire se sono indebite, ma soprattutto i motivi per cui delle prestazioni indebite sono state versate. Per motivi credo ovvi:
a) Se la responsabilità è ascrivibile a me:
· Andremo avanti con la pratica per capire se fossi in buona fede.
· Ove risultasse che io abbia volontariamente nascosto informazioni, ovvero fossi in cattiva fede, sarò accusato di truffa ai danni del Cantone.
b) Se la responsabilità è ascrivibile ad USSI:
· La mia buona fede non dovrò nemmeno dimostrarla
· Se chi gestisce tali emolumenti decide di erogarli, con a disposizione tutti gli elementi rilevanti per tali decisioni, pone di sicuro il beneficiante nella condizione di proseguire determinate vie con la sicurezza e consapevolezza di essere su una strada legale e magari anche condivisa; impedendogli quindi di prendere altre vie che magari risultino idonee e non contestabili… (…)” (cfr. doc. IX).
1.7. Con osservazioni del 15 aprile 2024 – trasmesse al ricorrente per conoscenza il giorno seguente (cfr. doc. XII) – l’USSI si è riconfermato nella propria risposta di causa, rilevando che RI 1 menziona i presupposti del condono, in particolare in relazione alla propria buona fede, e che su tali aspetti si pronuncerà nella relativa procedura (cfr. doc. XI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).
Nella presente fattispecie, oggetto della decisione su opposizione emessa dall’USSI ed impugnata è unicamente la restituzione delle prestazioni Las che l’amministrazione imputa a RI 1 di avere indebitamente percepito per il periodo dall’ottobre 2020 all’agosto 2022.
Altre questioni, segnatamente relative alla “richiesta fatta ad USSI di andare a risiedere a __________”, alle pretese (dal ricorrente) “responsabilità di USSI inerenti la gestione della (…) pratica” ed agli scambi di mails intercorsi tra RI 1 e l’URC esulano dalla presente vertenza e sono, pertanto, irricevibili.
Giova sin d’ora rilevare, quanto alle asserzioni ricorsuali, secondo cui, sostanzialmente, RI 1 ritiene, d’un lato, di avere percepito in buona fede le prestazioni Las e, d’altro lato, che dovere restituire quanto preteso dall’amministrazione avrebbe delle pesanti conseguenze sulla sua situazione finanziaria (cfr. supra consid. 1.4.), che anche queste argomentazioni esulano dalla presente vertenza.
A questo stadio, infatti, non è rilevante sapere se l'interessato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione e se la restituzione costituisce un onere troppo grave (cfr. STCA 42.2022.42 del 3 ottobre 2022, consid. 2.4). La questione della buona fede e dell’onere gravoso è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e), che in concreto l’USSI ha già indicato verrà attivata d’ufficio (cfr. supra consid. 1.3.).
A titolo abbondanziale, questa Corte rammenta poi che l’eventualità che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze all’amministrazione è decisiva per ammettere la buona fede della persona che riceve indebitamente le prestazioni Las. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia proprio imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017 dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se, a ragione o meno, l’USSI abbia chiesto a RI 1 la restituzione di totali fr. 38'339.10, corrispondenti alle prestazioni assistenziali percepite da ottobre 2020 ad agosto 2022.
L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”
Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”
2.3. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”
Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Giova ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
2.4. Ai sensi dell’art. 115 della Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:
" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.
La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.”
L’art. 5 Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:
" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.
2Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.
3Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”
Secondo l’art. 6 Las, relativo alle eccezioni:
" 1Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a) richiedenti l’asilo e
b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.
3II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati.”
Giusta l’art. 10 Las, poi:
" Il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977."
L’art. 4 Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull’assistenza, LAS), relativo al domicilio assistenziale, sancisce che:
" 1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.
2 L’annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”
Ex art. 9 LAS:
" 1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.
2 In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.
3 L’entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un’autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale.
L’art. 11 LAS definisce la dimora, e meglio:
" 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.
2 Se una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora.”
La LAS distingue tra l’assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri (art. 20-23).
Relativamente, in particolare, all’assistenza di cittadini svizzeri l’art. 12 LAS prevede:
" 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.
2 Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.
3 Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.”
Giusta l’art. 13 cpv. 1 LAS riguardante i casi d’urgenza:
" Se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.”
2.5. L’art. 23 CC enuncia che:
" Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)
Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2)
Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari. (cpv. 3)”.
La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del 18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
In proposito al cambiamento di domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:
" Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. (cpv. 1)
Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)”
In una sentenza 9C_293/2013 del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:
" (…)
2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108).“
2.6. Dal Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197 segg. emerge segnatamente che:
" (…) Questo capitolo del disegno di legge determina dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio assistenziale. (…) La nozione di domicilio accolta nel disegno concorda ampiamente con quella concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di norma a quella del Codice civile (art. 23). (…) Giusta l’art. 4 capoverso 2 del disegno, “l’annuncio alla polizia degli abitanti” o, per gli stranieri – cui la legge deve parimenti applicarsi – il rilascio di un’autorizzazione di presenza, fonda la presunzione che il titolare dell’autorizzazione ha costruito un domicilio assistenziale. La presunzione può essere infirmata non solo con la prova che la dimora è cominciata già prima o successivamente, ma anche che la dimora non è, secondo la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per la mancanza dell’intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso secondo gli articoli 5 a 8.
Analogamente alla disposizione del concordato concernente l’assistenza nel luogo di domicilio, l’articolo 5 del disegno dispone che l’entrata in una casa di cura o in un istituto, volontaria o no, esclude la costituzione o il cambiamento del domicilio assistenziale. (…)
L’art. 11 definisce la nozione di «dimora» e di «Cantone di dimora».
È dimorante colui che si trova effettivamente sul territorio cantonale anche se non possiede alcuna conferma di domicilio o, se straniero, un'autorizzazione di presenza e non è dunque né «domiciliato» né «dimorante» a tenore delle disposizioni sul domicilio e la dimora degli svizzeri e degli stranieri. È dimorante a tenore del disegno segnatamente anche chi si trova in un Cantone semplicemente per motivi di transito.
(…).
23 Assistenza di cittadini svizzeri
231 Competenza
231.1 In genere (art. 12)
L'articolo 12 riprende il principio costituzionale secondo cui l'assistenza in Svizzera di cittadini svizzeri bisognosi incombe al Cantone di domicilio e non più al Cantone di origine. Simultaneamente, il capoverso 2 (n.d.r.: cpv. 3 dal 1°.7.1992; cfr. FF 1990 I 68) specifica che la legge federale non intende immischiarsi nell'ordinamento delle competenze all'interno dei Cantoni; è infatti la legislazione cantonale che determina quale ente pubblico e quali autorità sono competenti nel Cantone di domicilio.
L'ulteriore disciplina concordataria è considerata, nel disegno di legge, come ovvia derivazione del principio di domicilio: l'indigente soggiace esclusivamente alla legislazione assistenziale del Cantone di domicilio; natura e entità dell'assistenza sono rette dalle prescrizioni e dai principi del luogo di domicilio.
(…)
231.2 Casi d'urgenza (art. 13)
L'articolo 13 del disegno si occupa dei casi di urgenza, ossia dell'assistenza immediata a cittadini svizzeri che abbisognano improvvisamente d'aiuto in Svizzera, sia quando si trovano fuori del Cantone di domicilio sia quando non siano domiciliati in Svizzera (svizzeri all'estero e persone senza domicilio fisso). Per costoro, il disegno dichiara competente il Cantone di dimora, tuttavia unicamente quanto all'aiuto indifferibile. Per l'aiuto non urgente, l'interessato deve rivolgersi all'autorità del luogo di domicilio.
Quanto agli svizzeri all'estero che soggiornano momentaneamente in Svizzera la competenza spetta al Cantone di dimora. Per l'aiuto ulteriore essi, ritornati all'estero, dovranno però rivolgersi alla competente rappresentanza svizzera nel luogo di domicilio. I girovaghi senza domicilio fisso hanno unicamente diritto all'aiuto in caso di urgenza.
Quando occorre un aiuto ulteriore (per es. cura ospedaliera) ma esso non debba necessariamente essere prestato nel luogo di dimora, i Cantoni interessati possono disporre che la persona nel bisogno ritorni al suo domicilio ovvero, se non è domiciliata in Svizzera, che sia trasferita nel Cantone di origine. È chiaro che ciò può avvenire soltanto per gravi motivi e di regola soltanto d'intesa con l'assistito.
Nel corso della procedura di consultazione, la costituzionalità di questa possibilità di trasferimento è stata messa in dubbio riguardo alla libertà di domicilio. Queste apprensioni hanno una certa giustificazione. Caso per caso, si dovrà pertanto disaminare se il trasferimento dell'assistito sia conforme alla Costituzione. Per altro, la persona nel bisogno non potrà, appellandosi per così dire abusivamente alla libertà di domicilio, esigere di essere curata a piacimento in un determinato ospedale.
Invece di riprendersi l'assistito, i Cantoni di domicilio o di origine possono proporre a quello di dimora, sempreché sia in grado di farlo, di prestare a loro spese la necessaria ma non più urgente assistenza ulteriore.”
Nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 22 novembre 1989, pubblicato in FF 1990 I 46 segg., il Consiglio federale ha rilevato:
" 22 Assistenza di cittadini svizzeri
221 Competenza
Nel titolo relativo all’assistenza dei cittadini svizzeri (art. 12-19), occorre procedere a modificazioni di principio relative all'aiuto alle persone nel bisogno che non hanno domicilio assistenziale.
221.1 Principio
(art. 12)
II capoverso 1 dell'articolo 12 riprende il principio costituzionale secondo cui l'assistenza di cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.
Il capoverso 2 disciplina la competenza del Cantone di dimora per le persone nel bisogno prive di domicilio assistenziale. L'aiuto del Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non più limitarsi al minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato così come definito nell'articolo 13 vigente. Questo nuovo disciplinamento è soprattutto destinato ai drogati e alle persone colpite da AIDS dacché hanno bisogno molto di più di un semplice aiuto immediato.
Durante la procedura di consultazione si è insistito a più riprese su questi problemi che concernono essenzialmente i Cantoni con grandi agglomerati (Zurigo e San Gallo). Considerato che l'avamprogetto non teneva conto di questa situazione, la Commissione ha cercato nuovamente di migliorare il disciplinamento vigente e ha discusso tre soluzioni:
la creazione di un domicilio assistenziale fittizio;
una definizione differenziata dell'aiuto immediato previsto nell'articolo 13;
una chiara responsabilità del Cantone di dimora per le persone prive di domicilio assistenziale.
Il nostro Collegio sostiene quest'ultima soluzione, che è anche quella scelta dalla Commissione. II Cantone di dimora potrà così prevedere adeguati provvedimenti di sostegno e di assistenza senza preoccuparsi della loro durata.
Nella procedura di consultazione sette Cantoni e due associazioni professionali avevano proposto una soluzione simile in considerazione del fatto che, da un canto, si sarebbero in tal modo potuti ridurre gli oneri amministrativi e, dall'altro, che le autorità del Cantone d'origine non conoscono in generale le persone nel bisogno.
221.2 Casi d'urgenza
(art. 13)
Conformemente al nuovo disposto dell'articolo 12, l'assistenza per casi d'urgenza, prevista nell'articolo 13, sarà accordata soltanto alle persone nel bisogno che hanno un domicilio assistenziale. È stato pertanto radiato nel capoverso 2 il passaggio, d'altronde non più accettabile dal punto di vista costituzionale, secondo cui il Cantone di dimora, non appena prestato l'aiuto immediato, può provvedere a far trasferire l'interessato nel Cantone d'origine. Peraltro, spetterà al Cantone che presta l'aiuto decidere cosa intende per aiuto immediato.
Lo stesso dicasi per l'aiuto agli stranieri previsto negli articoli 20 e 21 della legge.”
Inoltre in dottrina Thomet (cfr. W. Thomet, “Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin, 2. ed., Zurich 1994, n. 95-97 e 107-108) in merito all’art. 4 LAS sottolinea che:
" (…) Au centre de la disposition sur le domicile se trouve la notion d'«habiter», en allemand «wohnen», que l'on retrouve dans le terme allemand correspondant «Wohnsitz». Le domicile d'assistance d'une personne dans le besoin se trouve, sous réserve des exceptions mentionnées aux art. 5 à 7 LAS, dans le canton «où elle réside avec l'intention de s'y établir». Cette formulation empruntée au texte de l'art. 23 CC signifie que le domicile se trouve là où une personne s'est effectivement établie et installée de manière reconnaissable pour des tiers, en d'autres termes là où - selon l'expression du Tribunal fédéral - elle a son «centre de vie»; en bref: là où elle «habite» ou elle est «domiciliée» (cf. ATF 113 la 465; 108 la 254 et les références). La notion de domicile au sens de l'art. 4 LAS s'est largement inspirée de celle du droit civil (art. 23 CC; voir Message I p. 1239; ZöF 1982 p. 44). Pour répondre à la question de savoir si un domicile d'assistance a été constitué ou non, au sens de la LAS, on peut donc se référer en grande partie à la doctrine et à la jurisprudence relatives à la notion de domicile en droit civil (ZöF 1978 p. 181; voir en particulier Bûcher, n°l à 54 ad art. 23 CC; Schnyder/Murer, n° 28 à 65 ad art. 376 CC; Tuor/Schnyder, p. 78 à 80; Pedrazzini/Oberholzer, p. 104 à 108; Riemer, p. 33 à 38 et la jurisprudence citée).
L'art. 4 LAS dispose que le domicile d'une personne se situe dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette définition contient à la fois un élément objectif (la résidence) et un élément subjectif (l'intention de s'établir), les deux étant toutefois indissociablement liés (cf. ZöF 1982 p. 45). Ces deux éléments constitutifs ne sauraient cependant faire oublier le fait qu'en dernier lieu, il s'agit toujours de déterminer le centre de vie d'une personne ou, en autres termes, le lieu où se concentrent ses relations personnelles (cf. Bucher, n° 1 à 3 ad art. 23 CC; Pedrazzini/Oberholzer, p. 106). Par résidence, il faut entendre le fait de séjourner effectivement en un endroit (ou un canton) déterminé. En règle générale la présence physique est indispensable tant pour la constitution que pour le maintien du domicile (cf. cependant n° 146). Cela résulte également de 1 art. 9 LAS, qui prévoit qu'une personne qui «quitte» son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu’alors. La durée et les modalités du séjour ne sont pas déterminantes, (Egger, n° 20 ad art. 23 CC; Bucher n° 18 ad art 23 CC; ZöF 1982 p. 45). En principe, même un séjour de courte durée peut constituer un domicile (cf. ATF 491193; Egger, n° 26 ad art. 23 CC); en revanche, un séjour qui s'étendrait sur une plus longue durée mais qui, au regard de sa nature et de son but, s'avérerait provisoire (art. 4 al. 2 LAS) ne saurait constituer un domicile (cf. n° 102; Pedrazzini/Oberholzer, p. 107).
On peut affirmer qu'une personne a l'intention de s'établir lorsqu’elle entend séjourner dans un endroit défini pour une période indéterminée et que cette intention est réalisable (cf. ZVW1957 p. 49 ss; Schnyder/Murer. n° 55 ad art. 376 CC). Le fait que cette intention se modifie par la suite est sans importance (cf. ZVW 1966, p. 23ss), De même, l'intention de quitter ultérieurement l'endroit ou l’on s'est installé n'empêche pas la constitution d'un domicile. Le seul critère décisif est le suivant: l'intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire; seule compte la volonté «de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un changement soit dicté par des circonstances qui, lors de la constitution du domicile, n’étaient pas prévisibles, du moins pas avec précision» (ATF 69 I 12,491193; Bucher, n° 22 ad art. 23 CC). Les motifs qui ont conduit une personne à établir ou à abandonner son centre de vie en un endroit déterminé ne sont pas décisifs (cf. ATF 69 II 277; ZVW 1966 p. 23 ; ZVW 1966 p. 91 ; ZöF 1982 p. 45 ; RSJ 1980 p. 137 ss). L’intention de s’établir durablement correspond à un processus interne qui ne se perçoit qu'indirectement. Aussi faut-il prendre en compte tous les éléments qui se rapportent à l'organisation externe des relations personnelles, en particulier le fait que la personne entretient des relations étroites avec un lieu où sa famille ou ses parents ont déjà leur centre de vie.
(…).
Le domicile d'un étranger en Suisse est indépendant tant de l’existence que du genre de l’autorisation délivrée par la police des étrangers (cf. ATF 89 II 113 ss ; Bucher, n. 25 et 38 ad art. 23 CC).
L’art. 4 al. 2 LAS ne contredit en rien ce principe. Cette disposition dit seulement que, lors de la délivrance d'une autorisation de résidence pour étranger, la constitution d'un domicile est présumée, à moins que l'on puisse prouver que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire. Il faut donc examiner dans chaque cas si les deux éléments constitutifs d’un domicile sont réalisés, à savoir le séjour de fait et l’intention de s’établir durablement.
Dans ce sens, le fait d'être au bénéfice d'une autorisation de résidence délivrée par la police des étrangers ne peut servir que d’indice en faveur de l’existence d’un domicile. Toutefois, selon le type d’autorisation délivré, la présomption en faveur de la constitution d’un domicile peut être plus ou moins forte. Le séjour de fait d’étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour permet de conclure à l'existence d'une intention de s'établir durablement et par conséquence d’un domicile.
(…).
En résumé et en suivant l'exemple du commentaire Schnyder/Murer, on peut considérer comme indices en faveur de la constitution d’un domicile, les circonstances suivantes (étant précisé que tous ces éléments doivent être appréciés dans leur ensemble, mais ne doivent pas nécessairement se présenter cumulativement: cf. n 46a à 5a ad art. 376 CC; Egger, n. 19 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 14 ad art. 23 CC):
les circonstances entourant la constitution du séjour et l'intention subjective de s'établir durablement, étant rappelé qu'il faut apprécier de manière critique les déclarations postérieures de la personne en cause (cf. ZVW 1961 p. 111, 113)
la prolongation d'un séjour d'une personne instable ou incapable de discernement (en pratique l'on exige souvent une durée de six mois ou plus; une durée inférieure peut toutefois suffire si d'autres éléments plaident en faveur de la stabilité; cf. ég. ATF 92 I 221).
la déclaration d'arrivée, le dépôt du certificat d'origine, le règlement des impôts, l'exercice des droits politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les références; 102 IV 164; ATF du 15 mars 1978 in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre éléments se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la constitution d'un domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC; n° 99/100).
l'exercice d'une activité lucrative cumulée avec un séjour de fait.
la location d'une maison, d'un appartement ou d'une chambre et le fait d'y être installé, éventuellement le séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC).
l'impression subjective de «se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles entretenues dans le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975 p 111).
l'existence antérieure du centre de vie au lieu où la personne se rétablit (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975 p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise (ZVW 1973 p. 35).
l'abandon du domicile antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci (ZVW 1973 p. 35).
le séjour effectif, en d'autres termes, le fait d'habiter. (...)”
2.7. Da quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino svizzero, ai sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS - è competente il Cantone di domicilio (cfr. art. 12 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.4.; 2.6.).
Qualora, per contro, un cittadino svizzero sia privo di domicilio assistenziale (in proposito si pensi ad esempio ai “drogati e alle persone colpite da AIDS”; cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 22 novembre 1989 pt.o 221.1. Da uno studio sul problema dei senzatetto in Svizzera del febbraio 2022 – cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87122.html –risulta che “tra i motivi che portano le persone a vivere per strada vengono spesso citati i debiti e le dipendenze da alcol e droghe, anche se non mancano i problemi sociali e quelli legati al contesto migratorio”), competente è il Cantone di dimora (cfr. art. 12 cpv. 2 LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).
L'aiuto del Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non limitarsi al minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato che sarà accordato dal Cantone di dimora giusta l'articolo 13 LAS alle persone nel bisogno che hanno un domicilio assistenziale ma che si trovano fuori del Cantone di domicilio.
Al riguardo cfr. STF 8C_223/2010 del 5 luglio 2010; STF 2A.485/2005 del 17 gennaio 2006; STF 2A.253/2003 del 23 settembre 2003; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020.
Per quanto concerne, invece, l’assistenza di stranieri cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019; STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato versato l’anticipo spese); STCA 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017.
2.8. In merito alla propria giurisprudenza relativa al domicilio dei beneficiari di prestazioni Las, questa Corte richiama quanto già esposto al consid. 2.7. della STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 resa nei confronti del ricorrente (cfr. supra consid. 1.2. e si veda anche la STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023).
In relazione, invece, ai fatti occorsi ed agli accertamenti esperiti sino al 2 maggio 2023, che si ritengono noti alle parti, il TCA richiama il consid. 2.8. del medesimo giudizio.
Non oggetto di discussione nell’ambito di quella procedura e quindi non menzionato, giova rilevare, come unico elemento antecedente alla pronuncia del TCA del 2 maggio 2023, che con ordine di restituzione del 17 ottobre 2022, l’USSI aveva (già) chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 3'306.00 quali prestazioni ordinarie Las percepite indebitamente dall’interessato per i mesi di luglio ed agosto 2022.
In particolare, l’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento alla luce del fatto che “per il periodo luglio 2022 – agosto 2022 il suo centro d’interesse risulta essere a Como”, di modo che per l’assistito “non vi era a tutti gli effetti il diritto a percepire la prestazione assistenziale” (cfr. doc. 1156-1160).
Alla luce delle contestazioni ricorsuali, il TCA evidenzia sin d’ora che tale provvedimento è stato intimato con raccomandata all’indirizzo di __________ a RI 1 quello stesso 17 ottobre. Il ricorrente è stato avvisato per il ritiro della spedizione il giorno seguente, ma non avendovi provveduto l’invio è stato rinviato al mittente il 26 ottobre 2022 (cfr. doc. 1161).
L’USSI ha, poi, provveduto il 28 ottobre 2022 a trasmettere all’interessato la decisione del 17 ottobre precedente per posta semplice, rendendolo attento che mediante tale ultimo invio “non si accordano ulteriori termine per inoltrare un eventuale reclamo o ricorso” (cfr. doc. 626).
Con decisione del 6 giugno 2023, l’USSI ha, poi, chiesto a RI 1 la restituzione di complessivi fr. 41'645.10, da quest’ultimo percepiti a torto tra ottobre 2020 ed agosto 2022 a titolo di prestazioni ordinarie e speciali Las (cfr. doc. 1129-1130).
Con reclamo del 1° luglio 2023, RI 1 ha impugnato entrambi gli ordini di restituzione resi nei suoi confronti, e meglio sia quello del 17 ottobre 2022, che quello del 6 giugno 2023 (cfr. all. A1 a doc. I).
Con decisione su reclamo del 10 gennaio 2024, l’USSI ha, come visto, d’un lato ritenuto irricevibile il reclamo presentato dall’interessato contro la decisione del 17 ottobre 2022, poiché tardivo, e, d’altro lato, parzialmente accolto quello interposto contro la decisione del 6 giugno 2023, nella sola misura in cui ha corretto l’importo chiesto in restituzione deducendo quanto già considerato nell’ordine di restituzione del 17 ottobre 2022 per il periodo luglio-agosto 2022 (cfr. supra consid. 1.3.).
2.9. Questa Corte, chiamata a valutare la presente fattispecie, ritiene utile ribadire che in relazione alla nozione di domicilio (assistenziale) va fatto riferimento ai principi e alla giurisprudenza menzionati ai consid. 2.4.-2.7.
Questo Tribunale ricorda, inoltre, che in ambito di assistenza sociale risulta indispensabile la determinazione, oltre che del Cantone di domicilio (secondo l’art. 115 Cost. fed. gli indigenti sono in effetti assistiti dal loro Cantone di domicilio; cfr. art. 5 Las; 20 LAS; supra consid. 2.4.), del Comune di domicilio della persona che postula le prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale luogo dove il richiedente l’assistenza risiede e in cui si trova il centro dei suoi interessi (cfr. supra consid. 2.4.-2.5.).
Il luogo dove sono depositati i documenti personali, come pure quello risultante da documenti amministrativi, delle autorità fiscali o delle assicurazioni sociali costituiscono, invece, degli indizi che, tuttavia, non predominano rispetto al luogo in cui si focalizza la maggior parte degli elementi concernenti la vita personale, sociale e professionale dell’interessato (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.2.3.; STF 9C_741/2017 del 31 agosto 2018 consid. 6.3.4.; STF 9C_283/2015 dell’11 settembre 2015 consid. 5.2., pubblicata in DTF 141 V 530; DTF 136 II 405 consid. 4.3.).
La determinazione del Comune di domicilio nel senso appena descritto è importante, da un lato, per evitare abusi. In effetti il semplice deposito dei documenti consentirebbe, ad esempio, a persone non residenti nel Comune e nel Cantone Ticino (bensì in altri Cantoni o all’estero) di percepire l’assistenza sociale.
Dall’altro, alla luce della partecipazione dei Comuni alle spese assistenziali. Il Comune di domicilio che è chiamato ad accollarsi parte dei costi giusta l’art. 32 cpv. 2 Las deve essere, infatti, quello dove la persona assistita effettivamente vive (cfr. STF 8C_609/2021 del 29 marzo 2022; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 consid. 2.10.; STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 consid. 2.9.; STCA 42.2017.42 del 20 novembre 2017.
2.10. In concreto, come visto (cfr. supra consid. 2.8.), l’USSI, con provvedimento del 17 ottobre 2022, rispettivamente con decisione del 6 giugno 2023, confermata nel principio dalla decisone su reclamo del 10 gennaio 2024 e corretta unicamente nel quantum (cfr. supra consid. 2.8.), ha chiesto a RI 1 la restituzione di complessivi fr. 38'339.10, corrispondenti alle prestazioni assistenziali percepite tra ottobre 2020 ed agosto 2022, a mente dell’amministrazione, indebitamente.
Il ricorrente chiede, da parte sua, l’annullamento di entrambi gli ordini di restituzione (cfr. supra consid. 1.4.).
2.11. Chiamato a pronunciarsi, il TCA rileva, innanzitutto, che correttamente l’USSI ha ritenuto la parte del reclamo del luglio 2023 che concerne la decisione di restituzione del 17 ottobre 2022 irricevibile, in quanto tardiva.
Giova rammentare che l’art. 65 cpv. 1 Las prevede che contro la decisione concernente l’erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritti di cui all’art. 33 Laps e che tale disposizione prevede, al cpv. 1, che contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
L’art. 11 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) prevede:
" I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:
a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”
Ai sensi dell’art. 12 Lptca, relativo all’osservanza dei termini:
" 1Se la parte si rivolge in tempo utile a un tribunale o a un’autorità amministrativa incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.
2L’autorità che si considera incompetente deve trasmettere senza indugio il ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.”
L’art. 13 cpv. 1 Lptca enuncia che il termine legale non può essere prorogato.
L’art. 38 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile in via sussidiaria, stabilisce che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_400/2019 del 13 gennaio 2020 consid.4.1.; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio, o dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle Autorità, deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito o comunque informando le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora designando un rappresentante abilitato ad agire in suo nome (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).
L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
In concreto, alla regolare notifica dell’ordine di restituzione di data 17 ottobre 2022, laddove per il ritiro della raccomandata il ricorrente è stato avvisato il 18 ottobre 2022, RI 1 non ha dato seguito, tanto che l’invio è tornato al mittente, il quale, da parte sua, il 28 ottobre seguente glielo ha nuovamente inviato, questa volta per posta semplice, avvisandolo che ciò non avrebbe comportato un nuovo decorso dei rimedi di diritto (cfr. supra consid. 2.8.).
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva, poi, che il ricorrente non ha apportato alcuna prova riguardo all’effettiva trasmissione alla parte resistente del reclamo che ritiene di aver tempestivamente presentato contro la decisione del 17 ottobre 2022 prima di quello del luglio 2023.
Giova rammentare che il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza delle stesse (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STF P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
In particolare per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. STF B 109/05 del 27 gennaio 2006 consid. 2.4.; DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, pag. 65segg.). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, deve sopportarne le conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STF 8C_237/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 5.3.; E. Catenazzi, op. cit., pag. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, pag. 288).
L’unico reclamo pervenuto all’USSI contro l’ordine di restituzione del 17 ottobre 2022 deve, quindi, essere considerato quello del luglio 2023, evidentemente da considerarsi tardivo.
In concreto, non sono inoltre dati, né il ricorrente pretende che ciò dovrebbe essere il caso, validi motivi affinché venga concessa la restituzione del termine (cfr. art. 14 Lptca e 41 LPGA).
Su questo punto, la decisione su reclamo del 10 gennaio 2024 merita, quindi, conferma.
2.12. In relazione, invece, all’ordine di restituzione emesso dall’USSI il 6 giugno 2023, giova rilevare che RI 1, dal mese di ottobre 2020, aveva fatto valere di essersi trasferito nell’appartamento di due locali e mezzo locato da giugno 2020 dal fratello, a __________, e meglio come risulta dall’ “appendice B al contratto di locazione del 20.04.2020”, dalla quale emerge che “a decorrere dal 01.10.2020 risulta quale nuovo conduttore solidale il signor RI 1” (cfr. STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023, consid. 2.8. e doc. 663-664).
Come visto nella STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 (consid. 2.8.), il Comune di __________, sulle richieste di rinnovo delle prestazioni Las dal mese di febbraio 2022 in poi ha osservato, contestando che il ricorrente vi fosse domiciliato, che dall’estratto conto di RI 1 non risultavano pagamenti/prelievi per il suo sostentamento mensile (cfr. doc. 982-984, 994-996, 1014-1016, 1059-1061).
Secondo questa Corte, analoghe considerazioni devono valere per l’intero periodo oggetto della presente vertenza e quindi sin da ottobre 2020.
I principali addebiti sul conto privato bancario del ricorrente da ottobre 2020 a gennaio 2022 riguardano (alla pari dei successivi), infatti, oltre alla pretesa corresponsione di una parte del canone locativo, unicamente prelievi in contanti ed in euro da bancomat di __________, rifornimenti di benzina nella medesima zona o acquisti presso un __________ di __________ (cfr. doc. 399-478).
Nemmeno gli addebiti sulla carta di credito supportano la tesi dell’insorgente che pretende che nel periodo in esame era a tutti gli effetti domiciliato a __________, laddove sin dal 1° ottobre 2020 gli estratti della carta attestano spese principalmente in Italia, segnatamente per il pagamento dei caselli autostradali, biglietti __________, rifornimenti di carburante, biglietti __________, ricariche __________, alberghi in diverse località della vicina Penisola, biglietti __________ e qualche (scarsa) spesa per generi alimentari (cfr. doc. 498-532).
Tanto gli estratti bancari, quindi, quanto le affermazioni pervenute dal Comune di __________, quanto gli accertamenti operati, tra gli altri, dalla Polizia __________, tra aprile e maggio 2022, ricordato come in sede ricorsuale il ricorrente pretenda che dai genitori si era trasferito da giugno 2022 (cfr. supra consid. 1.3. “(…) io ho correttamente comunicato ad inizio luglio 2022 che da giugno ero in pianta stabile dai miei genitori (…)”), depongono, quindi, in favore del fatto che il ricorrente non aveva, sin da ottobre 2020, il proprio domicilio in Svizzera.
Dalle fatture dell’Azienda __________ si evince, sì, come già rilevato da questa Corte nella STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023, che il consumo di energia elettrica relativo all’appartamento del fratello nei primi sei mesi del 2021 è stato di 716 kWh (345 kWh da gennaio a marzo 2021 + 371 kWh da aprile a giugno 2021; cfr. doc. 341; 343), mentre nello stesso periodo del 2022 il consumo è diminuito a complessivi 419 kWh (208 kWh da gennaio a marzo 2022 + 211 kWh da aprile a giugno 2022; cfr. doc. 349; 351), e meglio si è ridotto di poco più del 40%.
A ciò aggiungasi, però, che già i consumi del 2021, se rapportati ai dati che emergono da svizzeraenergia.ch (Ufficio federale dell'energia (UFE); https://pubdb.bfe.admin.ch/it/publication/download/10559 nella versione consultabile il 25 aprile 2024) proprio per il 2021 corrispondono al consumo di elettricità di un’economia domestica tipo, per case plurifamiliari/appartamenti e per una sola persona. Non per due.
Quanto precede, unito, d’un lato, al fatto che il ricorrente in relazione all’attività in __________ e per sua stessa ammissione viaggiava molto, e d’altro lato al fatto che lo stesso RI 1 ha riferito, in sede di reclamo, che soggiornava presso i genitori sin da maggio 2022 (“(…) quando a maggio 2022 sono andato dai miei genitori a __________”; cfr. all. A1 a doc. I) porta, infatti, questa Corte a ritenere che, tutto ben considerato e in applicazione all’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), l’insorgente, nemmeno nel lasso di tempo dal mese di ottobre 2020 al mese di giugno 2022 - analogamente al periodo successivo - avesse la sua residenza effettiva, e quindi il domicilio assistenziale, a __________ (cfr. STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2022 del 3 luglio 2023; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020; STCA 42.2017.47 del 20 novembre 2017, confermata dal TF con giudizio 8C_4/2018 del 13 febbraio 2018, citati al consid. 2.5.).
2.13. Il ricorrente, non avendo il domicilio assistenziale a __________, da ottobre 2020 ad agosto 2022 (cfr. supra consid. 2.11.-2.12.), da un profilo oggettivo ha dunque effettivamente percepito a torto le prestazioni assistenziali erogategli per i mesi in questione.
Nella fattispecie sono adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. supra consid. 2.3.).
In effetti dagli accertamenti esperiti tra luglio e settembre 2022 è emerso un fatto nuovo - e meglio l’assenza del domicilio assistenziale a __________ - atto a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali.
Ne discende che a ragione l’USSI ha chiesto, il 17 ottobre 2022 ed il 6 giugno 2023, la restituzione delle prestazioni corrisposte erroneamente al ricorrente, e meglio entro un anno da quando aveva avuto conoscenza della carenza di domicilio.
È, quindi, evidente che le decisioni relative all’attribuzione di prestazioni assistenziali per il lasso di tempo oggetto della presente vertenza andavano riviste.
Ne discende che a ragione l’USSI ha chiesto la restituzione di quanto indebitamente percepito da RI 1 a titolo di prestazioni Las tra ottobre 2020 e agosto 2022.
2.14. Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione di fr. 38'339.10 sia corretto.
Con ordine di restituzione del 17 ottobre 2022, cresciuto incontestato in giudicato, l’USSI ha, come visto, chiesto la restituzione delle prestazioni ordinarie corrisposte a RI 1 per luglio ed agosto 2022.
Con la decisione del 6 giugno 2023, l’amministrazione ha chiesto la restituzione di tutte le prestazioni Las erogate al ricorrente, ordinarie e speciali, tra ottobre 2020 ed agosto 2022. In sede di decisione su reclamo ha corretto tale provvedimento deducendo rettamente quanto già oggetto dell’ordine di restituzione del 17 ottobre 2022 (cresciuto in giudicato), per giungere ad un totale di fr. 38'339.10.
Tenuto conto, da una parte, che RI 1 non ha contestato l’ordine di restituzione delle prestazioni assistenziali ricevute indebitamente per luglio ed agosto 2022, dall’altra, che egli ha percepito indebitamente anche l’aiuto sociale relativo ai mesi da ottobre 2020 a giugno 2022 e che dovevano esser restituite anche le prestazioni speciali per luglio 2022, non avendo il ricorrente il proprio domicilio assistenziale a __________ (cfr. supra consid. 2.12.), non presta fianco a critica alcuna la conclusione della parte resistente secondo cui vanno rimborsate le intere prestazioni assistenziali di cui l’insorgente ha beneficiato tra ottobre 2020 ed agosto 2022.
Del resto il ricorrente non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in restituzione.
2.15. In esito a quanto sopra, la decisione su reclamo del 10 gennaio 2024 deve, conseguentemente, essere integralmente confermata.
2.16. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti