Incarto n. 42.2024.54-55
rs
Lugano 28 aprile 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 13 e del 16 dicembre 2024 di
RI 1
contro
le decisioni su reclamo del 2 e del 3 dicembre 2024 emanate da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI 1 (__________.1976) ha beneficiato dell’assistenza sociale da giugno 2022 a febbraio 2023 e in seguito da agosto 2024 a perlomeno il mese di dicembre 2024 (doc. A1 inc. 42.2024.54; 361 inc. 42.2024.44).
1.2. L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), a seguito della richiesta di rinnovo inoltrata dall’interessata il 2 settembre 2024, l’11 settembre 2024, ha emesso una decisione con cui ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale di fr. 2'343.-- per il mese di settembre 2024, conteggiando un reddito computabile Las di fr. 11'040.-- annui, costituito dagli alimenti per __________ (fr. 8'400) e di altri redditi (fr. 2'400 AF + fr. 240 “ogni altro reddito” di RI 1; cfr. doc. APL2 pag. 15-18 inc. 42.2024.55).
1.3. Il 23 settembre 2024 RI 1 ha contestato il computo dell’ammontare di fr. 20.--, pari a fr. 240, quale “ogni altro reddito”, visto che il prestito del 27 agosto 2024 a suo favore è stato restituito il 4 settembre 2024.
Ella ha precisato che “la decurtazione di 20 CHF, anche se modesta, potrebbe compromettere il benessere della minore dell’UR, riducendo i mezzi necessari per il suo sostentamento”.
Inoltre ha aggiunto che pure il prestito di fr. 50.-- del 24 luglio 2024, considerato nel calcolo del mese di agosto 2024, è stato rimborsato il 30 luglio 2024 (cfr. doc. APL2 inc. 42.2024.55).
1.4. Con l’ordine di restituzione dell’8 ottobre 2024 l’USSI ha poi chiesto a RI 1 di restituire l’importo di fr. 332.55, corrispondenti a parte della prestazione assistenziale del mese di settembre 2024, in quanto dagli accertamenti svolti è emerso che nel periodo 2 - 13 settembre 2024 ha ricevuto degli accrediti da parte di terzi da tenere conto in virtù dell’art. 2 della Legge sull’assistenza sociale relativo al principio di sussidiarietà (cfr. doc. APL2 pag. 23 inc. 42.2024.54).
1.5. Contro tale provvedimento RI 1 ha interposto reclamo il 14 ottobre 2024, postulandone l’annullamento, siccome i “prestiti temporanei non configurano prestazioni indebitamente percepite” e “sono stati debitamente restituiti nel medesimo periodo contabile”. Ella ha affermato che i prestiti ricevuti servivano a far fronte all’insufficienza del reddito generata dalle riduzioni di prestazioni e nell’attesa della successiva decisione dell’USSI, come pure che tali fondi non erano destinati a coprire in modo permanente le necessità dell’UR, bensì a tamponare una situazione d’emergenza (cfr. doc. APL2 inc. 42.2024.54).
1.6. Il 20 gennaio 2025 il presidente del TCA, con giudizio 42.2024.44, ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata giustizia del 21 novembre 2024, in cui RI 1 aveva lamentato il fatto che l’USSI non avesse dato seguito, in particolare, ai suoi reclami del 23 settembre 2024 e del 14 ottobre 2024 riguardanti l’importo della prestazione assistenziale del mese di settembre 2024 deciso l’11 settembre 2024, rispettivamente l’ordine di restituzione dell’8 ottobre 2024 di parte della prestazione assistenziale del mese di settembre 2024 (cfr. consid. 1.3.; 1.5.).
Pendente causa, e meglio il 2 e il 3 dicembre 2024, l’amministrazione aveva, in effetti, emesso le relative decisioni su reclamo.
1.7. Con la decisione su reclamo del 2 dicembre 2024 l’USSI ha confermato il proprio provvedimento dell’11 settembre 2024 (cfr. consid. 1.2.), osservando:
" (…) Nel caso di specie, pacifico è che dall'estratto conto __________ relativo al mese di agosto 2024 della reclamante risulta un importo di CHF 20.- accreditatole in data 27 agosto 2024.
Le argomentazioni della reclamante, secondo cui "Il rimborso del prestito temporaneo del 27 agosto 2024 di 20.00 CHF (PL2) è stato effettuato tempestivamente il 4 settembre 2024 (PL3)" non possono essere seguite.
Nell’ambito dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione e il diritto all’assistenza è dato allorquando non si hanno più risorse disponibili. Tutti i redditi e la sostanza devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto.
Il computo da parte dell’USSI della citata entrata quale reddito è corretto in quanto rientrante tra i redditi che costituiscono il reddito computabile regolamentato dall’art. 6 Laps. Il diritto all’assistenza subentra allorquando non si hanno più risorse disponibili.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’interessata, in base al citato principio di sussidiarietà l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi.
Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire il fabbisogno corrente. Inoltre il diritto all’assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in questione.
È altresì corretto che l'USSl l'abbia considerato per il mese di settembre 2024, in quanto è stato versato sul conto della reclamante il 27 agosto 2024 e quindi disponibile per far fronte al di lei sostentamento del mese di settembre 2024.
A titolo abbondanziale si rileva che per motivi di puro calcolo il reddito mensile viene fittiziamente riportato su un valore annuale e successivamente diviso per 12 mesi. Va considerato solo l'importo del mese interessato. (…)” (Doc. APL1 pag.10-11 inc. 42.2024.55)
1.8. Con ulteriore decisione su reclamo del 3 dicembre 2024 l’amministrazione ha respinto il reclamo interposto il 14 ottobre 2024 contro l’ordine di restituzione dell’8 ottobre 2024 (cfr. consid. 1.4.; 1.5.).
L’USSI, al riguardo, ha rilevato:
" (…) Per quanto concerne infine la contestazione della signora RI 1 contro l'ordine di restituzione dell'8 ottobre 2024 emesso nei suoi confronti si rileva che nell'ambito dell'assistenza vige il principio della sussidiarietà in base al quale la persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto all'assistenza. Tutti i redditi devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto. Nel caso concreto, quindi, anche i prestiti ricevuti.
Si evidenzia che rilevante è l'entrata in quanto tale, ritenuto che il diritto all'assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in questione.
A tal proposito si rileva che con scritto del 13 agosto 2024 l'USSl ha reso attenta l'interessata che "A prescindere dalla documentazione/informazione sopra richiesta la rendiamo attenta di voler immediatamente annunciare al nostro Ufficio ogni cambiamento della sua situazione personale (ed esempio: convivenza ai sensi della Laps, assenza all'estero) e finanziaria (ad esempio: inizio, attività lavorativa, entrate da salario, aiuto di terzi, prestiti, TWINT)."
La prestazione assistenziale mensile versata alla reclamante per il mese di settembre 2024 era stata calcolata, nella relativa decisione, non tenendo in considerazione i prestiti di complessivi CHF 332.55 ricevuti ad inizio settembre 2024 e meglio CHF 50.- il 2 settembre 2024, CHF 234.55 il 3 settembre 2024, CHF 20.- il 9 settembre 2024 e CHF 28.- il 13 settembre 2024. Lo fossero invece stati, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore.
Ne consegue che la reclamante non aveva diritto alla prestazione erogata dall'USSl.
L’USSI ha pertanto rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione dell’8 ottobre 2024, considerando le citate entrate e quindi ripristinando da un punto di vista oggettivo il giusto diritto all'assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso.
L'ordine di restituzione stabilisce unicamente che il reclamante ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo non aveva diritto e che, di conseguenza, le prestazioni indebitamente ricevute vanno restituite.
Alla luce degli elementi suesposti l'ordine di restituzione di CHF 332.55 va confermato. (…)” (Doc. A1 pag.13-14 inc. 42.2024.54)
1.9. RI 1, il 13 dicembre 2024, ha ricorso tempestivamente contro la decisione su reclamo del 3 dicembre 2024 (cfr. consid. 1.8.), postulando l’annullamento della stessa, l’annullamento della dichiarazione di irricevibilità relativa alla domanda di cessazione dei controlli mensili fino ad aprile 2025, la sospensione dei controlli fino ad aprile 2025 sulla base del principio di proporzionalità e delle Direttive COSAS, il riconoscimento del principio della buona fede e l’applicazione dell’art. 26 cpv. 3 Laps per il condono della restituzione e la conferma del diritto a ricevere informazioni complete e chiare in merito ai diritti e obblighi amministrativi (cfr. doc. I pag. 5 inc. 42.2024.54).
In proposito l’insorgente ha fatto valere:
" (…)
A. Violazione del principio di proporzionalità e abuso di potere interpretativo
L'accusa di percezione indebita di prestazioni (fallacia di falsa accusa), fondata sull'esame parziale del periodo contabile (2-13 settembre 2024) ignora volutamente il periodo di assoggettamento completo (1-30 settembre 2024), durante il quale gli importi contestati sono stati integralmente rimborsati (argomento dell'uomo di paglia). Tale omissione viola il principio di proporzionalità (art. 36 LAS, art. 18 LAPS) e rappresenta un abuso di potere interpretativo.
Inoltre, l’amministrazione ha ignorato che i debiti temporanei non costituiscono reddito computabile ai sensi delle Direttive COSAS [Capitolo E.3] (argomentazione fallace per
stravolgimento).
B. Obbligo di informazione e buona fede (Art. 2 LAPS e Art. 26 cpv. 1 e 3 LAPS)
L’USSI accusa la signora RI 1 di aver violato l'obbligo di informazione (fallacia di colpa per associazione), senza considerare che i debiti temporanei non costituiscono reddito computabile ai sensi delle Direttive COSAS. Inoltre, la restituzione integrale degli importi entro il periodo di assoggettamento dimostra la buona fede della ricorrente. Ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 LAPS, la restituzione delle prestazioni, può essere condonata qualora il beneficiario abbia agito in buona fede e la restituzione costituisca un onere eccessivo - quand'anche, per assurdo, fosse contemplata I’ipotesi dell’USSl di prestazioni indebitamente percepite.
C. Negligenza amministrativa come causa efficiente (art, 18 LAPS)
l debiti temporanei contratti dalla signora RI 1 sono una diretta conseguenza delle insufficienze e violazioni amministrative da parte degli sportelli LAPS. La mancata informazione sulla mutua esclusione delle misure attive (art. 2 LAPS) nella presentazione lacunosa della misura ISD quale raccomandazione al momento della presa a carico, unita alla gestione carente della pratica, ha imposto alla ricorrente di ricorrere a soluzioni d'emergenza come i prestiti privati. Tali debiti non possono essere considerati un indicatore di uso improprio delle prestazioni, bensì il risultato di una gestione negligente da parte dell’amministrazione, in violazione del diritto a un trattamento equo e trasparente (art. 18 LAPS).
D. Dichiarazione di irricevibilità della richiesta di cessazione dei controlli fino ad aprile 2025
La dichiarazione di irricevibilità della richiesta di cessazione dei controlli fino ad aprile 2025, basata su motivazioni formalistiche, viola il diritto alla motivazione completa delle decisioni amministrative (art. 18 LPAmm).” (Doc. I pag. 4 inc. 42.2024.54)
1.10. Anche contro la decisione su reclamo del 2 dicembre 2024 (cfr. consid. 1.7.) RI 1, il 16 dicembre 2024, ha inoltrato un tempestivo ricorso, nel quale ha chiesto il relativo annullamento, il riconoscimento della natura non computabile del debito temporaneo, in quanto integralmente rimborsato, la rettifica del calcolo della prestazione assistenziale del mese di settembre 2024 con conteggio integrale del fabbisogno non coperto e la conferma del diritto a ricevere informazioni complete e chiare in merito ai diritti e obblighi amministrativi (cfr. doc. I pag. 3 inc. 42.2024.55).
Ella ha addotto, in particolare, che l’applicazione di qualsiasi misura che riduca il diritto del beneficiario deve tenere conto delle sue condizioni personali, familiari e sociali, per cui nel suo caso, in cui l’unità di riferimento comprende una minore, __________, la decisione su reclamo del 2 dicembre 2024, non considerando le ripercussioni di una riduzione del fabbisogno mensile (FM) sulla figlia, viola gli art. 11 e 12 Cost.
L’insorgente ha precisato che i debiti temporanei contratti sono una diretta conseguenza delle insufficienze e violazioni amministrative da parte dell’USSI che le hanno imposto di ricorrere a soluzioni d’emergenza come prestiti privati.
La medesima sostiene che “tali debiti non possono essere considerati un indicatore di uso improprio delle prestazioni, bensì il risultato di una gestione negligente da parte dell’amministrazione, in violazione del diritto a un trattamento equo e trasparente (art. 18 Laps).” (cfr. doc. I inc. 42.2024.55)
1.11. Nella propria risposta del 21 gennaio 2025 l’USSI ha chiesto di respingere l’impugnativa del 13 dicembre 2024 (cfr. consid. 1.9.), per quanto ricevibile, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III inc. 42.2024.54).
1.12. L’USSI, nella risposta di causa del 22 gennaio 2025 ha, altresì, postulato la reiezione del ricorso del 16 dicembre 2024 (cfr. consid. 1.10.). Delle relative argomentazioni si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III inc. 42.2024.55).
1.13. Il 3 febbraio 2025 la ricorrente, in relazione sia alla causa 42.2024.54 che al procedimento 42.2024.55, ha comunicato di non aver ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. V inc. 42.2024.54; V inc. 42.2024.55).
1.14. I doc. V inc. 42.2024.54 e V inc. 42.2024.55 sono stati trasmessi per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI inc. 42.2024.54; VI inc. 42.2024.55).
in diritto
in ordine
2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza i ricorsi presentati dall’insorgente sono diretti contro due decisioni su reclamo emesse dall’USSI, le quali concernono fatti di ugual natura e presentano una stretta connessione materiale e giuridica.
Per economia processuale le procedure ricorsuali 42.2024.54, e 42.2024.55 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_108/2024, 8C_109/2024 del 1° luglio 2024 consid. 1; STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se rettamente o meno l’USSI, da un lato, abbia riconosciuto alla ricorrente per il mese di settembre 2024 una prestazione assistenziale di fr. 2'343.--, computando nei redditi, in particolare, l’importo di fr. 240.-- annui, pari a fr. 20.-- mensili, a titolo di “ogni altro reddito” di RI 1 (cfr. doc. APL2 pag. 15-18 e APL1 inc. 42.2024.55; consid. 1.2.; 1.7.).
Dall’altro, abbia chiesto all’insorgente la restituzione di fr. 332.55, corrispondenti a parte della prestazione assistenziale del mese di settembre 2024 erogatale, in quanto sono emersi degli accrediti da parte di terzi non considerati nel conteggio iniziale (cfr. APL2 pag. 23 e A1 inc. 42.2024.54; consid. 1.4.; 1.8.).
2.3. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.4. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.5. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
A decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento
(raccomandato dalle linee guida
CSIAS)
1 persona 1’031.-- / mese
2 persone 1'577.-- / mese
3 persone 1'918.-- / mese
4 persone 2'206.-- / mese
5 persone 2'495.-- / mese
Per ogni persona
supplementare” (cfr. BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)
Nel 2024 non sono state introdotte modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416).
Dal 1° gennaio 2025 il forfait di mantenimento è stato così aumentato:
" Persone dell’unità di riferimento
(raccomandato dalle linee guida
CSIAS)
1 persona 1’061.-- / mese
2 persone 1'624.-- / mese
3 persone 1'974.-- / mese
4 persone 2'271.-- / mese
5 persone 2'568.-- / mese
Per ogni persona
supplementare” (cfr. BU del 27 dicembre 2024 pag. 369)
2.6. Nell’ambito dell’assistenza sociale, come visto (cfr. consid. 2.4.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
L’assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Ad esempio l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Pertanto l’assistenza sociale, qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al principio di sussidiarietà, unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha, del resto rilevato, che il principio di sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr. consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative spiegazioni.
2.7. In concreto, per quanto attiene al calcolo della prestazione assistenziale del mese di settembre 2024, è litigioso il computo, a titolo di “ogni altro reddito”, della somma di fr. 20.-- mensili, pari a fr. 240.-- annui (cfr. doc. APL” pag. 18 inc. 42.2024.55).
L’USSI l’ha conteggiata in virtù del principio di sussidiarietà (cfr. doc. APL1 inc. 42.2024.55; consid. 1.7.), mentre la ricorrente sostiene che non sia da considerare, trattandosi di un prestito, già rimborsato a inizio settembre 2024 (cfr. doc. I inc. 42.2024.55).
Dall’estratto conto relativo al mese di agosto 2024 del conto intestato all’insorgente presso __________ (__________) emerge che effettivamente il 27 agosto 2024 è stata accreditata da parte di __________ tramite Twint la somma di fr. 20.-- con causale “prêt remboursable” (cfr. doc. 296 inc. 42.2024.44).
D’altro canto, dall’estratto conto del mese di settembre 2024 si evince che il 4 settembre 2024 la ricorrente, tramite Twint, ha restituito a __________ l’importo di fr. 20.--, indicando “remb. prêt 27.08.2024” (cfr. doc. 200 inc. 42.2024.44).
È vero che in ambito di assistenza sociale, in applicazione del principio di sussidiarietà, le entrate provenienti da terzi vanno utilizzate per far fronte alle proprie spese primarie e quindi computate ai fini della determinazione di un eventuale diritto a una prestazione assistenziale, a prescindere che siano prestiti da restituire (cfr. consid. 2.6.).
Tuttavia nel caso di specie non si può non rilevare che, quando, il 27 agosto 2024, RI 1 ha ricevuto il prestito di fr. 20.--, il suo conto __________ presentava un saldo negativo (“- 400.00”; cfr. doc. 296 inc. 42.2024.44).
Alla medesima, del resto, per il mese di agosto 2024 è stata assegnata una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 930.--, di cui le sono stati versati fr. 915.55 (fr. 14.45 sono stati corrisposti direttamente alla cassa malati) il 19 agosto 2024 (cfr. doc. 340 inc. 42.2024.44), aumentata soltanto con decisione su reclamo del 29 novembre 2024 a fr. 1'380.--, stralciando dal conteggio l’ammontare di fr. 5'400.-- annui, pari a fr. 450.-- mensili, a titolo di “ogni altro reddito”.
L’USSI ha motivato tale aspetto della decisione su reclamo, affermando che “considerato che la reclamante ha ricevuto l’importo di complessivi CHF 450.- (prestiti) nel mese di luglio 2024, quando ella ancora non aveva inoltrato alcuna domanda di prestazioni assistenziali, e ritenuto che ella ha utilizzato tali entrate per far fronte al fabbisogno proprio e della figlia __________ nel mese di luglio 2024 alla cui fine del mese di tale importo nulla rimaneva, si ritiene corretto rimuovere dal calcolo, alla voce 243 della tabella di calcolo, l’importo di CHF 5'400.- annui per a CHF 450.- mensili” (cfr. doc 307 pag. 6 inc. 42.2024.44)
In simili condizioni risulta verosimile che l’insorgente, alla fine del mese di agosto 2024, si trovasse in una situazione di seria difficoltà finanziaria (anche il conto gioventù __________ intestato alla figlia __________ – __________ – , presentava un saldo negativo il 31 agosto 2024 di - fr.98.26 e il 30 settembre 2024 di - fr. 14.37; cfr. doc. 210; 212; 755; 756 inc. 42.2024.44).
Pertanto, in considerazione altresì dell’esiguità dell’importo di fr. 20.-- prestato da __________ alla ricorrente e rimborsato da quest’ultima il 4 settembre 2024 non appena ricevuto, in tale data, un accredito di fr. 700.-- da parte del Cantone (“Ant. alimenti del 01.09.24”; cfr. doc. 199 inc. 42.2024.44), il TCA ritiene, tutto ben ponderato, che tale ammontare non debba essere computato nel calcolo della prestazione assistenziale del mese di settembre 2024.
Di conseguenza gli atti sono rinviati all’amministrazione al fine di calcolare nuovamente la prestazione assistenziale ordinaria spettante all’insorgente per il mese di settembre 2024, non tenendo conto della voce “ogni altro reddito” di fr. 240.-- annui (fr. 20.-- mensili).
2.8. In relazione alla contestazione della decisione su reclamo del 3 dicembre 2024 con la quale l’USSI ha confermato l’ordine di restituzione di fr. 332.55, corrispondenti a parte della prestazione assistenziale percepita dalla ricorrente nel mese di settembre 2024 (cfr. doc. A1 e I inc. 42.2024.54; consid. 18.; 1.9.), questo Tribunale rileva innanzitutto che la censura ricorsuale riguardante l’irricevibilità decretata dall’amministrazione in merito alla domanda di sospendere i controlli mensili della documentazione fino ad aprile 2025 e la medesima richiesta formulata dinanzi al TCA (cfr. doc. I pag. 5 inc. 42.2024.54; consid. 1.9.) sono irricevibili.
A tale proposito va osservato che questa Corte, di massima, esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3 Lptca; 33 cpv. 2 Laps applicabile in ambito dell’assistenza sociale in virtù del rinvio di cui all’art. 65 cpv. 1 Las).
Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione o una decisione su reclamo, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.; STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).
La questione dell’esenzione dai controlli mensili dei documenti riguardanti la situazione personale e finanziaria della ricorrente non è oggetto di una decisione su reclamo, per cui sia la contestazione di quanto stabilito dall’USSI, sia la richiesta formulata davanti al TCA si rivelano inammissibili.
Giova, ad ogni modo, segnalare all’insorgente che ai sensi dell’art. 10a Laps la situazione finanziaria al momento dell’inoltro di una domanda di prestazioni deve sempre essere accertata (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag. 12).
Per determinare se un assicurato abbia diritto o meno a una prestazione assistenziale, e meglio per fissare il reddito disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 22 Las; 5 Laps), si tiene conto, dunque, della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps; STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020; STCA 42.2007.1 del 30 maggio 2007; STCA 39.2005.1 del 12 maggio 2005).
Ribadito, peraltro, che lo scopo della pubblica assistenza enunciato dalla Las è quello di intervenire ogni qualvolta una persona si trovi in una situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 Las; consid. 2.4.) è importante poter verificare le condizioni personali e finanziarie di un richiedente l’assistenza sociale ad ogni richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali.
Perimenti, ritenuti eventuali cambiamenti che possono sopraggiungere nella situazione personale ed economica di un beneficiario dell’assistenza sociale, non si giustifica concedere le prestazioni di anno in anno (dodici mesi) o semestralmente (al riguardo cfr. STCA 42.2022.70 del 12 dicembre 2022).
2.9. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”
Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024; STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3; STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
È utile ricordare, del resto, che è tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è, perciò, stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. consid. 2.13.; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).
2.10. L’USSI ha chiesto alla ricorrente la restituzione di fr. 332.55, corrispondenti a parte della prestazione assistenziale del mese di settembre 2024, tenendo conto di somme di denaro ricevute dall’insorgente da terzi, a titolo di prestiti, che non sono state considerate nel calcolo iniziale dell’11 settembre 2024 (cfr. doc. APL2 e A1 inc. 42.2024.54; consid. 1.4.; 1.8.).
In effetti dall’estratto conto __________ del mese di settembre 2024 si evince che il 2, il 3 e il 13 settembre 2024 all’insorgente sono state accreditate tramite Twint le somme di fr. 50.--, di fr. 234.55 e di fr. 28.-- da parte di __________, mentre il 9 settembre 2024 le è stato bonificato, sempre tramite Twint, l’ammontare di fr. 20.-- da __________ (cfr. doc. 197, 199, 201 inc. 42.2024.44), per complessivi fr. 332.55.
Come causale è sempre stato indicato trattarsi di prestiti, tranne nel caso dell’importo di fr. 234.55 definito, per contro, quale “anticipo fattura” (cfr. doc. 197, 199, 201 inc. 42.2024.44).
Dallo stesso estratto conto emerge pure, però, che già il 3 settembre 2024 la ricorrente ha restituito a __________ con Twint la somma di fr. 50.-- prestatale il 2 settembre 2024 (cfr. doc. 198 inc, 42.2024.44).
Inoltre il 16 settembre 2024 la medesima ha corrisposto, sempre con Twint, l’ammontare di fr. 20.-- a __________ come rimborso del prestito del 9 settembre 2024, nonché l’importo di fr. 28.-- a __________ in relazione al prestito del 13 settembre 2024 (cfr. doc. 202 inc. 42.2024.44).
Come visto sopra (cfr. consid. 2.7.), per il mese di agosto 2024 l’insorgente ha beneficiato di una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 930.-- (fr. 915.55 corrisposti direttamente a lei), in seguito sì aumentata a fr. 1'380.--, stralciando dal calcolo l’importo di fr. 5'400.-- annui, pari a fr. 450.-- mensili, a titolo di “ogni altro reddito”, ma soltanto con decisione su reclamo del 29 novembre 2024 (cfr. doc. 307 inc. 42.2024.44).
È vero che per il mese di settembre 2024 le è poi stata assegnata una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2’342.--, tuttavia la relativa decisione è datata 11 settembre 2024 (cfr. consid. 1.2.) e il relativo bonifico ha avuto luogo il 16 settembre 2024 (cfr. doc. 202 inc. 42.2024.44).
Gli accrediti a favore dell’insorgente di fr. 50.--, di fr. 20.-- e di fr. 28.-- da parte di terzi risalgono al 2, al 9 e al 13 settembre 2024, ossia a un periodo precedente al versamento della prestazione assistenziale ordinaria del mese di settembre 2024 e nel quale il saldo del suo conto era negativo (cfr. doc. 197, 201 inc. 42.2024.44).
Del resto RI 1 ha rimborsato senza indugio le somme prestatele citate allorché ha potuto disporre di denaro.
Più precisamente il 3 settembre 2024 ella ha restituito fr. 50.-- a __________ (prestito del 2 settembre 2024; cfr. doc. 201 inc. 42.2024.44) dopo che la Cassa __________ lo stesso giorno le aveva corrisposto la somma di fr 200.-- (cfr. doc. 198 inc. 42.2024.44) e il 16 settembre 2024 ha versato a __________ fr. 20.-- (prestito del 9 settembre 2024; cfr. doc. 197 inc. 42.2024.44) e a __________ fr. 28.-- (prestito del 13 settembre 2024; cfr. doc. 201 inc. 42.2024.44) non appena le è stata accreditata la prestazione assistenziale di settembre 2024 di fr. 2'327.55 (cfr. doc. 202 inc. 42.2024.44).
Pertanto, attentamente considerate tutte le circostanze del caso di specie e tenuto conto dell’esiguità degli importi in questione ricevuti nel mese di settembre 2024 (fr. 50; fr. 20; fr. 28), occorre concludere che gli stessi vanno ritenuti quali entrate temporanee per sostenere il fabbisogno della ricorrente e di sua figlia in attesa della prestazione assistenziale e che, dunque, non devono essere considerati nella determinazione dell’ammontare della prestazione assistenziale spettante effettivamente all’insorgente nel mese di settembre 2024. Gli stessi non sono, conseguentemente, rilevanti ai fini della restituzione (cfr. consid. 2.7.).
Al riguardo cfr. STF 8C_21/2022 del 14 novembre 2022.
2.11. Differente è, invece, il ragionamento riguardo alla somma di fr. 234.55 bonificata da __________ alla ricorrente il 3 settembre 2024.
La stessa non è stata definita quale prestito. Invero quale causale di tale versamento è stato indicato “anticipo fattura” (cfr. doc. 199 inc. 42.2024.44) e non risulta essere stata rimborsata nel mese d settembre 2024 (cfr. doc. 197-207 inc. 42.2024.44).
Tale importo, sulla base del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.4.; 2.6.) e dell’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr. STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.15.1.; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.10.; STCA 42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con giudizio 8C_344/2019 del 15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17 febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.) doveva essere utilizzato dalla ricorrente, per far fronte alle proprie spese primarie, rispetto alle prestazioni assistenziali.
Nel mese di settembre 2024 la situazione finanziaria dell’insorgente, avendo beneficiato il 3 settembre 2024 dell’entrata di fr. 234.55 non annunciata subito all’USSI, non corrispondeva a quanto a conoscenza dell’amministrazione al momento in cui, l’11 settembre 2024, ha allestito il conteggio relativo alla prestazione assistenziale ordinaria di tale mese.
La ricorrente, da un profilo oggettivo (cfr. consid. 2.9.), ha di conseguenza percepito indebitamente parte della prestazione assistenziale ordinaria del mese di settembre 2024 calcolata senza computare la somma di fr. 234.55.
In concreto sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.9.).
Infatti l’USSI è venuto a conoscenza del versamento dell’ammontare di fr. 234.55 a favore della ricorrente tramite la documentazione trasmessa da quest’ultima in occasione della richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del 7 ottobre 2024 (cfr. doc. A1 inc. 42.2024.54 pag. 2; 597 segg. inc. 42.2024.44).
È, perciò, emerso un fatto nuovo atto a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto al calcolo iniziale della prestazione assistenziale di settembre 2024.
È, quindi, evidente che per tale mese il conteggio della prestazione assistenziale andava rivisto in base alle effettive entrate dell’insorgente.
A ragione, pertanto, l’USSI, l’8 ottobre 2024, ha emesso la decisione con cui ha chiesto la restituzione di parte della prestazione ordinaria percepita dalla ricorrente nel mese di settembre 2024.
L’amministrazione ha, peraltro, agito entro l’anno di perenzione relativa (cfr. art. 26 cpv. 2 Laps, consid. 2.9.), considerato che appena ha saputo, contestualmente alla domanda di rinnovo del 7 ottobre 2024, in particolare dell’entrata di fr. 234.55 ha immediatamente chiesto all’insorgente di restituire parte della prestazione di settembre 2024.
2.12. Relativamente all’entità dell’importo di fr. 332.55 chiesto in restituzione a RI 1 (cfr. doc. doc. APL2 e A1 inc. 42.2024.54; consid. 1.4.; 1.8.) va evidenziato che il TCA ha stabilito che le entrate di cui ha beneficiato nel mese di settembre 2024 di fr. 50.--, di fr. 20.-- e di fr. 28.-- non devono essere tenute in considerazione per determinare la somma da restituire (cfr. consid. 2.10.).
Unicamente l’accredito di fr. 234.55 va computato nei redditi per calcolare l’effettiva prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente nel mese di settembre 2024 (cfr. consid. 2.11.).
Ne discende che l’insorgente è tenuta a restituire l’ammontare di fr. 234.55 (fr. 332.55 – fr. 50 – fr. 20 – fr. 28).
Si rileva, comunque, ai fini della concreta esecuzione della restituzione che la prestazione assistenziale ordinaria di settembre 2024 deve essere nuovamente calcolata non computando tra i redditi computabili Las l’entrata di fr. 240.-- annui, ovvero 20.-- mensili (cfr. consid. 2.7.).
2.13. Per quanto attiene alla richiesta di condono della somma da restituire formulata nel ricorso (cfr. doc. I pag. 5 inc. 42.2024.54; consid. 1.9.), è utile ricordare che l’art. 26 cpv. 3 Laps prevede che “la restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave".
Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Pertanto la domanda di condono sarà esaminata con separata decisione dopo che la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato, conformemente a quanto indicato dalla parte resistente nella risposta di causa (cfr. doc. III inc. 42.2024.54).
2.14. Infine, riguardo al preteso diritto della ricorrente di ricevere informazioni complete e chiare in merito ai diritti e obblighi amministrativi (cfr. doc. I inc. 42.2024.55; doc. I inc. 42.2024.54), questa Corte si limita a ricordare che l’art. 18 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 1, 2 Laps) e relativo all’informazione e consulenza, enuncia:
" 1Il Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino disponga di una rete di informazione sulle possibilità di accesso alle prestazioni sociali efficace e decentralizzata.
2Scopo dell’informazione è di:
a) informare e orientare l’utente sulle sue possibilità di accesso alle prestazioni sociali;
b) mettere a disposizione dell’utente la necessaria documentazione e in particolare i moduli di richiesta e di accertamento del reddito disponibile residuale;
c) indirizzare ed accompagnare l’utente verso altri servizi pubblici o privati operanti nel settore.
3La consulenza in merito ai propri diritti ed obblighi è, di regola, fornita gratuitamente.”
Anche l’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile in casu per analogia, regola la “Informazione e consulenza” e ha il seguente tenore:
" 1Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_220/2021 del 12 maggio 2021 consid. 3.1.; STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.).
2.15. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Le cause 42.2024.54 e 42.2024.55 sono congiunte
Il ricorso del 16 dicembre 2024 contro la decisione su reclamo del 2 dicembre 2024 è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su reclamo del 2 dicembre 2024 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’USSI per calcolare nuovamente la prestazione assistenziale del mese di settembre 2024 spettante alla ricorrente, tenendo conto di quanto indicato al consid. 2.7.
§ La decisione su reclamo impugnata è annullata e riformata nel senso che l’insorgente è tenuta a restituire l'importo di fr. 234.55 quale parte della prestazione assistenziale di settembre 2024 percepita a torto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti