Raccomandata
Incarto n. 42.2024.41
rs
Lugano 27 gennaio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 novembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell’8 ottobre 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 1° settembre 2023 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI) ha ordinato a RI 1, la quale ha beneficiato dell’assistenza sociale nel periodo novembre 2017 - luglio 2021 e dal mese di dicembre 2021 a perlomeno il mese di dicembre 2024 (cfr. doc. A; 87), di restituire l’importo di fr. 1'600.-- corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite indebitamente dal mese di gennaio 2021 al mese di agosto 2023, in quanto la pigione effettiva ammontava a fr. 1'300.-- e non a fr. 1'350.-- (spese accessorie di fr. 100.-- e non di fr. 150), come invece computato nei calcoli iniziali (cfr. doc. 53-55; 868; 875; 886).
1.2. Il 26 settembre 2023 RI 1 ha interposto reclamo contro l’ordine di restituzione del 1° settembre 2023, rilevando che già in occasione della domanda iniziale di prestazioni assistenziali aveva fornito il contratto di locazione che riportava, quale pigione, l’importo di fr. 1'300.-- al mese, come pure che nel corso degli anni non si è mai accorta dell’errore, non avendo mai verificato la correttezza delle decisioni dell’USSI (cfr. doc. 52; A pag. 2).
1.3. L’USSI, l’8 ottobre 2024, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha parzialmente accolto la contestazione di RI 1, nel senso che l’importo chiestole in restituzione è stato ridotto a fr. 600.--.
Al riguardo è stato indicato:
" (…)
O.
Preliminarmente si rileva che I'USSI ha considerato per il periodo da novembre 2017 a dicembre 2020 gli importi relativi alla spesa alloggiativa in vigore a quel tempo e enunciati all'art. 9 lett. b della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).
In tale articolo era stabilito che nella regione 2 veniva riconosciuta una spesa alloggiativa massima per un'unità di riferimento composta da due persone pari a CHF 1'250.-. Pertanto, considerato che per il periodo citato, l'USSl ha riconosciuto alla signora RI 1 la spesa massima per l'alloggio pari a CHF 1'250.- mensili, importo inferiore a quello indicato dall'interessata ín data 30 agosto 2023 (CHF 1'300.-), per tale periodo, la reclamante non ha percepito indebitamente alcun importo.
Diverso è invece per il periodo da gennaio 2021 ad agosto 2023. A seguito di una modifica Iegislativa, l'importo massimo riconosciuto dall'art. 9 lett. b LPC per la regione 2 per un'unità di riferimento composta da due persone è aumentato da gennaio 2021 a dicembre 2022 a CHF 1'575.- e dal 1. gennaio 2023 a CHF 1'685.-. Conseguentemente per quel periodo alla reclamante è stato riconosciuto l'intero ammontare delle proprie spese alloggiative pari a CHF 1'350.-, alle quali però la signora non aveva diritto visto che in realtà la spesa per il proprio appartamento ammontava a CHF 1'300, ossia CHF 50.- in meno rispetto a quelli percepiti.
P.
In merito alla contestazione della reclamante si rileva che dal dossier della stessa è emerso che, in data 1 8 dicembre 2017, ossia al momento del completamento della domanda iniziale, ha fornito
il contratto di locazione comprendente una pigione mensile di CHF 1'200.- e delle spese accessorie mensili di CHF 150.-- per un ammontare complessivo di CHF 1'350.- ma ha pure fornito il proprio estratto conto dal quale risultava chiaramente che aveva versato alla locatrice CHF 1'300.-. Tale importo risulta pure dalla documentazione trasmessa all'USSl in occasione delle successive richieste di rinnovo delle prestazioni assistenziali.
Questo significa che l'USSl, al momento dell'analisi iniziale dei documenti nel dicembre del 2017, avrebbe dovuto accorgersi dell'incongruenza e avrebbe dunque dovuto chiarire la situazione con la signora RI 1.
A tal proposito si rileva che in caso di prestazioni indebitamente percepite, il termine di perenzione di un anno per esigere la restituzione delle prestazioni inizia a decorrere dal momento in cui l'amministrazione, dando prova dell'attenzione da essa esigibile e avuto riguardo delle circostanze, avrebbe dovuto riconoscere l’errato versamento, e conseguentemente che i presupposti della restituzione erano dati.
Nel caso di specie l'USSl avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'effettivo importo versato dalla reclamante alla propria locatrice già nel mese dicembre 2017 ma solo in data 1° settembre 2023
ha emesso un ordine di restituzione nei confronti della stessa, ben oltre il termine di perenzione di un anno dal momento in cui l'organo amministrativo ha avuto conoscenza dell'indebito (art. 26 Laps).
Considerato il termine di perenzione, l'USSl non avrebbe potuto procedere con una richiesta di restituzione di quanto indebitamente ricevuto dalla reclamante per il periodo dal mese di gennaio 2021 al mese di agosto 2022.
Alla luce di quanto sopra, l’ordine di restituzione va confermato ma limitatamente al periodo da settembre 2022 a agosto 2023 per un totale di fr. 600.-- (…) (Doc. A pag. 6-7)
1.4. Contro la decisione su reclamo dell’8 ottobre 2024 RI 1 ha inoltrato un ricorso al TCA, pervenuto l’11 novembre 2024, nel quale ha chiesto l’annullamento della richiesta di restituire la somma di fr. 600.--.
A sostegno della propria pretesa la ricorrente ha segnatamente addotto, pur riconoscendo di non aver approfondito con l’amministrazione l’aumento della spesa alloggiativa Las indicato nelle tabelle di calcolo, di non dovere assumere la responsabilità dell’errore commesso dai funzionari dell’USSI che hanno inserito una cifra diversa da quella evidenziata nel contratto di locazione trasmesso loro, la cui unica modifica della pigione risale al 2015, quando le spese accessorie sono state ridotte da fr. 150.-- a fr. 100.-- mensili (tramite correzione a mano del contratto visibile sulla copia del contratto allegata per i rinnovi delle prestazioni ordinarie sin dal novembre 2017). Pertanto secondo la medesima, benché oggettivamente non sussistesse il suo diritto a percepire fr. 50.-- in più al mese, ritenuto che la pigione ammontava a fr. 1'300.-- e non a fr. 1'350.--, non può essere tenuta alla restituzione della somma in questione (cfr. doc. I).
1.5. Nella sua risposta del 29 novembre 2024 l’USSI ha dapprima precisato che l’impugnativa della ricorrente spedita per raccomandata l’8 novembre 2024 è tempestiva, poiché la decisione su reclamo è stata notificata il 9 novembre 2024, cosicché il termine di ricorso ha iniziato a decorrere il 10 ottobre 2024 con scadenza l’8 novembre 2024.
L’amministrazione ha, altresì, postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Il 14 dicembre 2024 RI 1 ha prodotto, in particolare, il contratto di locazione del 31 marzo 2014 relativo all’appartamento a __________ dove ha abitato con la figlia fino al 31 marzo 2024, da cui si evince la correzione a mano dell’importo delle spese accessorie da fr. 150.-- a fr. 100.-- che sarebbe stata eseguita dall’allora proprietaria dello stabile (cfr. doc. B1).
L’insorgente ha puntualizzato che la copia fornita al TCA è quella trasmessa da parte del __________, che si occupa dell’amministrazione dello stabile dal gennaio 2022, alla Pretura di __________ contestualmente all’istanza di espulsione nei suoi confronti (cfr. doc. V).
1.7. La parte resistente ha preso posizione in merito con scritto dell’8 gennaio 2025 (cfr. doc. VII).
1.8. Il doc. VII è stato inviato per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. VIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 600.-- a titolo di prestazioni assistenziali ricevute a torto dal mese di settembre 2022 al mese di agosto 2023.
2.3. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”
Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”
2.4. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”
Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024; STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3; STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Giova ricordare che è tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è, quindi, stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).
Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze all’amministrazione è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017 dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2022.88 del 6 marzo 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF dell’insorgente è stato respinto con giudizio 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023; STCA 38.2012.47 del 3 ottobre 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.13 del 2 settembre 2013 consid. 2.9.; 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.
2.5. Relativamente al calcolo della spesa per l’alloggio, il TCA rileva che secondo l’art. 22 lett. c Las, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.
L’art. 9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola.
Per le unità di riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi.
L’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, sino al 31 dicembre 2020, era pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili per la persona sola e a fr. 15'000.-- all’anno, e meglio fr. 1'250.-- al mese per due persone (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b vLPC; art. 2 della Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità – LaLPC).
Gli importi massimi contemplati dalla LPC, alla quale l’art. 9 Laps fa riferimento, sono stati aumentati con effetto dal 1° gennaio 2021. In effetti la modifica della LPC, approvata dal Parlamento il 22 marzo 2019 ed entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021, ha previsto un adeguamento degli importi massimi riconosciuti per la pigione, e meglio, per una persona sola, da fr. 13'200.-- annui a fr. 16'440.-- (fr. 1'370.-- mensili) nella regione 1, rispettivamente a fr. 15'900.-- (fr. 1'325.-- mensili) nella regione 2 e fr. 14'520.-- (fr. 1'210.-- mensili) nella regione 3.
Se più persone vivono nella stessa economia domestica va aggiunto un supplemento di fr. 3'000.-- (fr. 250.-- mensili) in tutte e tre le regioni per la seconda persona, un supplemento di fr. 2'160.-- (fr. 180.-- mensili) franchi nella regione 1 e di fr. 1'800.-- (fr. 150.-- mensili) nelle regioni 2 e 3 per la terza persona, nonché un supplemento di fr. 1'920.-- (fr. 160.-- mensili) nella regione 1, di fr. 1'800.-- (fr. 150.-- mensili) nella regione 2 e di fr. 1'560.-- (fr. 130.-- mensili) nella regione 3 per la quarta persona (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b cfr. 1 e 2 LPC; l’Ordinanza del DFI sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 12 marzo 2020, stato al 1° gennaio 2021 e l’Allegato 1; RU 2020 6291; STCA 42.2020.21 del 26 maggio 2021 consid. 2.6.; STCA 42.2020.27 del 22 marzo 2021 consid. 2.5.).
A far tempo dal 1° gennaio 2023 gli importi massimi per la pigione per una persona che vive sola giusta l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1 LPC sono stati aumentati a fr.17’580.-- (fr. 1’465.-- mensili) nella regione 1, a fr. 17’040.-- (fr. 1'420.-- mensili) nella regione 2 e a fr. 15’540 (fr. 1’295.-- mensili) nella regione 3. ¨
I supplementi da applicare nel caso in cui più persone vivano nella stessa economia domestica giusta l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 2 LPC sono stati aumentati a fr. 3’240.-- (fr. 270.-- mensili) nella regione 1, fr. 3’180.-- (fr. 265.-- mensili) nella regione 2 e fr. 3’240.-- (fr. 270.-- mensili) nella regione 3 per la seconda persona; fr. 2’280.-- (fr. 190.-- mensili) nella regione 1 e fr. 1920.-- (fr. 160.-- mensili) nelle regioni 2 e 3 per la terza persona; fr. 2’100.-- (fr. 175.-- mensili) nella regione 1, fr. 1’980.-- (fr. 165.-- mensili) nella regione 2 e fr. 1’680.-- (fr. 140.-- mensili) nella regione 3 per la quarta persona (cfr. art. 2 Ordinanza 23 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani del 12 ottobre 2022; RU 2022 608).
Dal 1° gennaio 2025 gli importi massimi per la pigione per una persona che vive sola secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1 LPC ammontano a fr. 18’900.-- (fr. 1'575.-- mensili) nella regione 1, a fr. 18’300.-- (fr. 1'525.-- mensili) nella regione 2 e a fr. 16’680.-- (fr. 1'390.-- mensili) nella regione 3.
I supplementi se più persone vivono nella stessa economia domestica secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 2 LPC sono pari a fr. 3’420.-- (fr. 285.-- mensili) nella regione 1, fr. 3’420.-- (fr. 285.-- mensili) nella regione 2 e fr. 3’480.-- (fr. 290.-- mensili) nella regione 3 per la seconda persona; fr. 2’460.-- (fr. 205.-- mensili) nella regione 1 e fr. 2’040.-- (fr. 170.-- mensili) nelle regioni 2 e 3 per la terza persona; fr. 2’280.-- (fr. 190.-- mensili) nella regione 1, fr. 2’160.-- (fr. 180.-- mensili) nella regione 2 e fr. 1’800.-- (fr. 150.-- mensili) nella regione 3 per la quarta persona (cfr. art. 2 Ordinanza sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani dal 2025 del 28 agosto 2024 RU 2024 468; art. 10 cpv. 2 lett. b LPC).
Il Comune di __________ si trova nella regione 2 (__________).
2.6. Nella presente evenienza, come visto nei fatti (cfr. consid. 1.3), l’USSI, con decisione su reclamo dell’8 ottobre 2024, ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 600.--, corrispondenti a parte delle prestazioni assistenziali percepite da settembre 2022 ad agosto 2023, in quanto le spese accessorie effettive ammontavano a fr. 100.-- al mese e non a fr. 150.--, come invece tenuto conto nei calcoli relativi alle decisioni con cui sono state assegnate le prestazioni in questione alla ricorrente (cfr. consid. 1.1.).
In effetti dal contratto di locazione del 31 marzo 2014 relativo all’appartamento di tre locali a __________ abitato dall’insorgente e dalla figlia emerge, da un lato, che la pigione ammontava a fr. 1'200.-- al mese.
Dall’altro, che l’importo delle spese accessorie mensili di fr. 150.-previsto inizialmente è stato cancellato a mano ed è stato sostituito dall’ammontare di fr. 100.-- (cfr. doc. B1; consid. 1.6.).
Dalla documentazione agli atti, e meglio dagli estratti del conto bancario della ricorrente, risultano, altresì, dei pagamenti per l’“affitto” di fr. 1'300.-- al mese (cfr. doc. 927; 932: 935; 945).
L’insorgente stessa ha, peraltro, ammesso che il canone di locazione complessivo corrispondeva a fr. 1'300.-- (fr. 1'200 + fr. 100) e non a fr. 1'350.-- (cfr. doc. I).
Ne discende che da un profilo oggettivo RI 1 ha effettivamente percepito a torto parte delle prestazioni assistenziali concernenti l’arco di tempo settembre 2022 – agosto 2023 conteggiate computando una spesa per l’alloggio di fr. 1'350.-- mensili (cfr. doc. A pag. 6; 868; 875; 886).
Nella fattispecie sono adempiuti i presupposti della riconsiderazione (cfr. consid. 2.4.).
Le decisioni di attribuzione delle prestazioni assistenziali da settembre 2022 ad agosto 2023 sono, infatti, senza dubbio errate, visto che l’amministrazione ha considerato un canone di locazione mensile di fr. 1'350.--, comprensivo di spese accessorie di fr. 150.--, allorché dall’estratto conto della ricorrente, che l’USSI ha precisato essere stato prodotto già con la domanda iniziale di sostegno sociale (cfr. doc. A; III), si evince che la stessa versava fr. 1'300.-- al mese alla propria locatrice (cfr. doc. 927; 932; 935; 945).
Inoltre la correzione – la quale ha condotto alla richiesta di restituzione della somma di fr. 600.-- – si rivela di importanza rilevante.
In proposito è utile osservare che per determinare se una correzione è di importanza rilevante vanno esaminate le circostanze specifiche di ogni caso concreto, prendendo in considerazione anche il lasso di tempo intercorso dall’emanazione della decisione errata. Non esistono importi limite determinati e generali. Nel caso di prestazioni periodiche la rilevanza è praticamente sempre ammessa, mentre nelle prestazioni puntuali secondo la prassi il limite è posto a qualche centinaia di franchi (cfr. STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STFA I 184/04 del 13 aprile 2006 consid. 3.; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002; DTF 107 V 180).
È, pertanto, evidente che le decisioni relative al riconoscimento di prestazioni assistenziali per il lasso di tempo settembre 2022 – agosto 2023 andavano riviste.
Risulta, d’altronde, irrilevante la censura dell’insorgente secondo cui la restituzione è inesigibile, poiché l’inserimento erroneo dell’importo di fr. 1'350.-- quale spesa alloggiativa è da attribuire all’USSI (cfr. doc. I).
Giova ribadire, al riguardo, che ai fini della restituzione è ininfluente la circostanza che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze all’amministrazione. È proprio per permettere di correggere eventuali errori di quest’ultima che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. consid. 2.4.).
In simili condizioni occorre concludere che a ragione l’USSI ha chiesto alla ricorrente di restituire parte delle prestazioni assistenziali percepite da settembre 2022 ad agosto 2023 (cfr. DTF 146 V 217 consid. 3.4.; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 con la quale l’Alta Corte ha confermato il diniego del condono della restituzione (decisa il 27 ottobre 2022) di prestazioni complementari all’AVS/AI percepite a torto da ottobre 2021 a ottobre 2022 - la Cassa aveva ritenuto perento il diritto di chiedere la restituzione delle PC dall’aprile 2020 a settembre 2021 -, senza sollevare alcuna obiezione (nemmeno quale obiter dictum) circa l’obbligo di restituzione delle prestazioni ricevute nell’anno precedente l’emanazione dell’ordine di restituzione); STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 consid. 2; STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 6.5.; DTF 139 V 6 consid. 5.2. in fine; STF 8C_293/2008 del 30 luglio 2009; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4, DTF 122 V 270 consid. 5).
2.7. Per quanto attiene alla correttezza dell’importo di fr. 600.--chiesto restituzione, va evidenziato che l’amministrazione ha calcolato tale ammontare, moltiplicando la differenza di fr. 50.-- tra la spesa alloggiativa mensile computata nel calcolo delle prestazioni assistenziali da settembre 2022 ad agosto 2023 di fr. 1'350.-- e la spesa alloggiativa di diritto di fr. 1'300.-- al mese per 12 mesi (settembre 2022 – agosto 2023; cfr. doc. I pag. 7).
Tale calcolo non presta il fianco ad alcuna critica.
L’insorgente, del resto, non ha contestato l’entità della somma di fr. 600.-- (cfr. doc. I pag. 2).
2.8. In esito a quanto sopra, la decisione su reclamo dell’8 ottobre 2024 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.9. Abbondanzialmente si rileva che nella risposta di causa è stato indicato che “(…) qualora l’interessata, con il suo scritto, avesse voluto chiedere, oltre all’annullamento dell’ODR, il condono dello stesso, l’USSI valuterà tale richiesta, se confermata, una volta che l’ordine di restituzione sarà cresciuto in giudicato ai sensi dell’art. 26 Laps” (cfr. doc. III pag. 3).
L’art. 26 cpv. 3 Laps prevede, infatti, che “la restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave".
Per costante giurisprudenza federale è, tuttavia, possibile, come evidenziato dalla parte resistente, pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Pertanto le implicite obiezioni relative alla sua buona fede sollevate nell’impugnativa e nello scritto del 14 dicembre 2024 dalla ricorrente, la quale ha fatto valere di avere sempre fornito la corretta documentazione concernente la locazione del suo appartamento all’amministrazione (cfr. doc. I; V), saranno esaminate, se del caso, con separata decisione nella procedura successiva relativa al condono, conformemente a quanto indicato dall’USSI (cfr. doc. III pag. 3).
2.10. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti