Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2024.34
Entscheidungsdatum
18.11.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2024.34

CL/RS/gm

Lugano 18 novembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 21 agosto 2024 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 21 agosto 2024 (cfr. all. A a doc. I) l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la decisione del 30 ottobre 2023 con la quale ha chiesto ad RI 1 la restituzione delle prestazioni Las per complessivi fr. 1'292.-, dal medesimo percepite per il periodo dal 15 al 31 luglio 2023.

L’amministrazione ha così motivato la richiesta di restituzione:

" (…)

G. Nel caso in esame è emerso (…) che il richiedente si è recato dal 14 giugno 2023 al 13 settembre 2023 all’estero. (…)

I. Si rileva che sulla domanda di rinnovo della prestazione assistenziale è indicato espressamente che: “in particolare l’Ufficio deve essere anticipatamente informato se eventuali assenze all’estero: in caso di assenze superiori a 30 giorni la prestazione non è più riconosciuta”.

Una prolungata assenza contrasta infatti con il dovere di essere a disposizione per misure di integrazione sociale e professionale. Il diritto all’assistenza d’altra parte è garantito, ai sensi dell’articolo 12 della Costituzione federale svizzera, alle persone presenti in Svizzera.

Considerato che il diritto alle vacanze per le persone che svolgono un’attività lavorativa è di quattro settimane all’anno (art. 329a CO), non si giustifica un diritto superiore per le persone al beneficio delle prestazioni assistenziali.

Nel caso concreto per il mese di luglio 2023 l’USSI ha versato l’intera prestazione assistenziale ordinaria.

Secondo la documentazione in possesso dell’Ufficio, il signor RI 1 è stato assente all’estero dal 14 giugno 2023 al 13 settembre 2023. L’assenza del signor RI 1 nel periodo giugno – settembre 2023 è stata quindi superiore rispetto al limite indicato di 30 giorni.

La prestazione assistenziale mensile versata al reclamante nel mese di luglio 2023 era stata calcolata non tenendo in considerazione l’assenza all’estero del signor RI 1. Lo fosse invece stata, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che il reclamante non aveva diritto all’ammontare della prestazione mensile erogata dall’USSI.

L’USSI ha pertanto rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 30 ottobre 2023, considerando quanto sopra e quindi ripristinando da un punto di vista oggettivo il giusto diritto all’assistenza tramite l’ordine di restituire la prestazione assistenziale mensile versata in eccesso.

L’ordine di restituzione stabilisce unicamente che il reclamante ha beneficiato di prestazione alle quali, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e che, di conseguenza, vanno restituite in quanto indebitamente ricevute.

(…) a questo stadio è (…) irrilevante sapere se il reclamante era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l’indebita prestazione di CHF 1'292.-.” (cfr. doc. A).

Contestualmente, l’USSI, precisando che parte delle censure sollevate dall’allora reclamante riguardavano le condizioni del condono, ha precisato che tale procedura “dopo che la presente sarà cresciuta in giudicato (…) verrà attivata d’ufficio” (cfr. doc. A).

1.2. Con scritto del 13 settembre 2024, intitolato “RI 1 – ricorso- Decisione USSI”, RI 1 ha impugnato la decisione su reclamo emessa dall’USSI nei suoi confronti.

A sostegno della propria pretesa l’insorgente ha segnatamente addotto:

" (…) Come spiegato già telefonicamente ad USSI e sulla lettera di reclamo mi sono dovuto assentare dalla Svizzera per un imprevisto famigliare e dunque sono dovuto partire d’urgenza.

Prima del rientro in CH sono stato derubato da ignoti e questo ha ulteriormente complicato la mia situazione all’estero fino al punto da non permettermi di rientrare in patria. Nella disperazione avevo presso [ndr: persino] contattato (…) l’ambasciata Svizzera a __________ per sapere se potessero aiutarmi a rientrare, ma purtroppo, mi è stato comunicato che non potevano fare nulla al riguardo.

Tenuto conto della mia situazione, sono potuto rientrare solo a settembre del 2023 perché il biglietto più economico era solo in quella data e non avevo maggiore disponibilità economica per pagare un biglietto in una data più vicina.

Essendo senza lavoro e parecchio avendo diversi precetti con l’Ufficio esecuzione, fatture varie e con le spese dell’elettricità dell’abitazione di __________ (pur denunciando il fatto [ndr: che] all’ufficio conciliazione non si è risolto nulla) chiedo gentilmente il condono di questo importo (1'292 CHF).” (cfr. doc. I).

1.3. In data 16 settembre 2024, questa Corte ha chiesto ad RI 1 di precisare se il suo scritto del 13 settembre precedente fosse “da intendere quale ricorso contro la decisione su reclamo del 21 agosto 2024 (ordine di restituzione) oppure unicamente quale domanda di condono” (cfr. doc. II)

Il 18 settembre 2024, l’assistito ha comunicato al TCA che era sua intenzione presentare ricorso contro la decisione su reclamo emessa dall’USSI nei suoi confronti, indicando che “qualora la decisione di ordine di restituzione USSI fosse confermata dalla vostra Autorità vi sottopongo con la presente una domanda di condono, tenuto conto della mia precaria situazione economica” (cfr. doc. III).

1.4. Nella sua risposta del 14 ottobre 2024 – trasmessa per conoscenza al ricorrente il giorno successivo (cfr. doc. VI) - l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso, rilevando in particolare:

" (…)

  1. (…) si prende atto che il signor RI 1, nel suo ricorso, non contesta in quanto tale l’ordine di restituzione. Pertanto si rinvia integralmente alla decisione impugnata, ribadendo che le prestazioni ordinarie assistenziali pari a CHF 1'292.- versate al ricorrente per il periodo dal 15 luglio 2023 al 31 luglio 2023 erano state calcolate non considerando la sua assenza all’estero.

L’USSI ha rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione (ordine di restituzione) del 30 ottobre 2023, considerando l’assenza del ricorrente. Ha pertanto ripristinato da un punto di vista oggettivo il giusto diritto all’assistenza tramite l’ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso.

L’ordine di restituzione dell’importo di complessivi CHF 1'292.- emesso dall’USSI è corretto ed è stato confermato.”. (cfr. doc. V).

La parte resistente ha, poi, ribadito quando già indicato nella propria decisione su reclamo circa il fatto che la buona fede e l’onere troppo grave fatti valere dal ricorrente riguardano “le condizioni del condono (…) che verranno esaminate, con separata decisione, nella procedura successiva, dopo che la presente sarà cresciuta in giudicato. Tale procedura verrà avviata d’ufficio” (cfr. doc. V).

1.5. In data 15 ottobre 2024, questa Corte ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Esse sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se, a ragione o meno, l’USSI ha chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 1'292, corrispondenti alle prestazioni assistenziali percepite, a mente dell’amministrazione indebitamente, dal medesimo per il periodo tra il 15 ed il 31 luglio 2023.

2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

2.3. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

" Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

" La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Giova ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

2.4. L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

L’art. 68 Las, relativo all’obbligo di informazione in particolare, stabilisce che:

" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)

" L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”

2.5. Le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2023, al p.to C.2., riguardo ai presupposti del diritto alle prestazioni, alla spiegazione e) prevedono:

" La competenza territoriale nel settore dell’aiuto sociale è disciplinata in ambito intercantonale dalla Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS). La LAS definisce un proprio concetto di domicilio (il cosiddetto domicilio assistenziale), che sussiste indipendentemente dal domicilio ai sensi del Codice civile (art. 23 e segg. CC). I cantoni disciplinano autonomamente la competenza intracantonale. In numerosi cantoni con una competenza comunale in materia di aiuto sociale, le disposizioni della LAS vengono applicate per analogia per chiarire le questioni relative alla competenza intracantonale. Singoli cantoni dispongono tuttavia di disposizioni speciali o hanno dichiarato determinante il domicilio ai sensi del CC. Assenze dal luogo di domicilio: un soggiorno temporaneo all’estero (analogamente al diritto del lavoro al massimo 4-5 settimane per anno, cfr. art. 329a CO) non modifica e non interrompe il domicilio assistenziale e non comporta automaticamente una perdita del diritto all’aiuto sociale economico. Le assenze dal luogo di domicilio di più lunga durata possono tuttavia essere rilevanti per il budget, ragion per cui il diritto al sostegno per la durata del soggiorno all’estero deve essere chiarito preliminarmente dal servizio sociale. I beneficiari del sostegno che prevedono un viaggio prolungato all’estero sono quindi tenuti a comunicarlo per tempo al servizio sociale.”.

2.6. Nel caso di specie, dagli atti emerge che RI 1, cittadino svizzero nato il __________ 2000 e domiciliato a __________, beneficia delle prestazioni assistenziali da inizio 2022.

Le richieste di rinnovo/revisione delle prestazioni assistenziali sottoscritte, di volta in volta, dal ricorrente, riportano in entrata la seguente indicazione ed avvertenza:

" (…) Ogni cambiamento della (…) situazione economica e familiare dovrà essere debitamente documentato (…). In particolare l’Ufficio deve essere anticipatamente informato su eventuali assenza all’estero: in caso di assenze superiori a 30 giorni la prestazione non è più riconosciuta.” (cfr., per esempio, doc. 740).

Nella richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali che ha sottoscritto il 31 maggio 2023 per le prestazioni Las che giungevano a scadenza quello stesso giorno, il ricorrente non ha annunciato eventuali assenze all’estero nel corso delle settimane successive (cfr. doc. 740-742).

Con decisione del 5 giugno 2023, l’USSI ha riconosciuto ad RI 1 il diritto alle prestazioni assistenziali per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 2023, per totali fr. 2'356.- al mese (cfr. doc. 736-739).

Nella propria richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali che ha, poi, sottoscritto il 20 settembre 2023, il ricorrente ha precisato, quale osservazione, “indicherò i twint ricevuti durante il mio imprevisto soggiorno prolungato all’estero” (cfr. doc. 725-727).

Dagli estratti conto in atti, relativi al periodo dal 1° giugno al 10 luglio 2023 emerge che:

il 9 giugno 2023 RI 1 ha proceduto ad un “prelevamento bancomat” di fr. 2'360.-;

il 22 giugno __________ gli ha corrisposto via twint fr. 300.-;

il 23 giugno __________ gli ha corrisposto via twint altri fr. 100.-;

dal 23 giugno sino alla fine del mese di giugno 2023 egli ha prelevato dall’estero con valuta “” ();

che tra il 1° ed il 10 luglio 2023, allorquando l’USSI in data 5 luglio gli ha accreditato fr. 2'536.-, RI 1 ha operato prelievi sempre dall’estero, in __________ ed altrimenti addebitato sul proprio conto uscite per totali fr. 3'208.23, lasciando il proprio conto con un saldo negativo (cfr. doc. 729-734).

Parallelamente al suo soggiorno in __________, dalla “diffida di pagamento” intimatagli dal proprio locatore il 10 luglio 2023 e da questi trasmessa in copia all’USSI, emerge che RI 1 non aveva corrisposto né la pigione di fr. 1'325.- mensili per il mese di giugno, né per quello di luglio, né per agosto (allorquando il versamento era dovuto entro il 1° del mese; cfr. doc. 72), né il “conguaglio spese accessorie per l’anno 2022 di sfr. 98.65” (cfr. doc. 709).

Con e-mail del 19 settembre 2023, il ricorrente ha comunicato all’USSI di essere “stato in __________ con la mia fidanzata a trovare i suoi nonni (in stato di degenza). Sono stato assente 91 giorni totali. In allegato ecco il biglietto di ritorno diretto per __________ che però purtroppo non sono riuscito a prendere per via dell’imprevisto dei soldi rubati” (cfr. all. 1 a doc. VII).

RI 1 ha, così, inoltrato all’USSI una mail avente quale oggetto “reserva exitosa” (riservazione riuscita), ricevuta il 31 maggio 2023 (vale a dire lo stesso giorno in cui ha chiesto il rinnovo delle prestazioni Las per il periodo successivo al 1° giugno 2023 senza nulla osservare su sue eventuali assenze; cfr. supra e doc. 740-742) da eDreams, per un volo da __________ a __________, previsto per il successivo 10 luglio. Dal messaggio risulta che il volo in questione era stato riservato correttamente, ma che la procedura di prenotazione non era ancora stata ultimata e che eDreams, entro 24 ore, avrebbe dovuto trasmettere al ricorrente una conferma (cfr. doc. 16 ed all. 1 a doc. VII). Conferma che l’interessato non ha per contro trasmesso all’amministrazione, né RI 1 ha inviato il biglietto relativo a quel volo.

Dall’altra documentazione inerenti i voli poi effettivamente presi da RI 1 risulta che:

“Herr RI 1”, non è dato a sapere in quale data, aveva prenotato un volo verso __________ (__________) per il 14 giugno 2023, in partenza da __________ (cfr. doc. 14);

che, ed anche in questo caso non è dato a sapere quando la prenotazione abbia avuto luogo, “Mr. RI 1” ha prenotato il volo di rientro, su Milano, per il 13 settembre 2023 (cfr. doc. 15).

In data 30 ottobre 2023, l’USSI ha emesso un ordine di restituzione nei confronti di RI 1, sulla base delle seguenti motivazioni:

" (…) dagli accertamenti svolti e, in particolare dalla documentazione pervenutaci il 19.09.2023, abbiamo rilevato che dal 14.06.2023 al 13.09.2023 si è assentato all’estero precisamente in __________ per ferie.

Il nostro ufficio, nella determinazione delle prestazioni a lei assegnate non aveva tenuto conto dei fatti/elementi sopraccitati, con la conseguenza che le sono state riconosciute e lei ha percepito delle prestazioni indebite. L’importo da lei indebitamente percepito è esposto nel seguente calcolo:

Mese

Prestazione assegnata

Importo percepito indebitamente

Prestazione di diritto

Importo percepito indebitamente

Luglio 2023

CHF 2'356.00

CHF 1'292.00

CHF 1'064.00

CHF 1'292.00

Totale

CHF 1'292.00

(…).

Di conseguenza le prestazioni assistenziali di complessivi CHF 1'292.00 versate per il periodo dal 15.07.2023 al 31.07.2023 e percepite indebitamente, devono essere restituite al nostro ufficio.” (cfr. doc. 11-12).

Con scritto del 7 novembre 2023, RI 1 ha trasmesso all’USSI uno scritto intitolato “richiesta di condono”, facendo valere come segue le proprie ragioni:

" (…) come spiegato telefonicamente ci tengo ulteriormente a precisare che la mia assenza non è stata una vacanza ma un imprevisto famigliare (nonno in degenza) e sono dovuto partire d’urgenza. La mia assenza era prevista fino al 11 luglio (biglietto allegato) però sono stato derubato prima di partire.

Ho pure contattato l’ambasciata Svizzera a __________ per chiedere se potevano aiutare a rientrare almeno anticipandomi il biglietto aereo ma purtroppo mi hanno comunicato che non possono fare niente al riguardo e che devo arrangiarmi da solo per trovare una soluzione.

Quindi vista la brutta situazione in cui mi trovavo sono riuscito a rientrare solo nel mese settembre e non prima perché dato che il biglietto più economico era solo in quella data precisa e non avendo sul momento soldi per pagare un biglietto in una data più vicina sono stato costretto a rimanere lì per più tempo del previsto…

Essendo senza lavoro e parecchio in debito tra ufficio esecuzione e fatture varie tra cui la spesa dell’elettricità della via abitazione ad __________ che (pur denunciando il fatto all’’ufficio di conciliazione non si sistemò nulla) chiedo gentilmente il condono di questo importo (1'292 CHF.-).” (cfr. doc. 10).

Con decisione su reclamo del 21 agosto 2024, l’USSI ha, come anticipato (cfr. supra consid. 1.1.), confermato la propria decisione di restituzione del 30 ottobre 2023.

2.7. In concreto, come visto (cfr. supra), l’USSI, con provvedimento del 30 ottobre 2023, rispettivamente con decisione su reclamo del 21 agosto 2024, ha chiesto a RI 1 la restituzione di complessivi fr. 1'292.-, corrispondenti alle prestazioni assistenziali da lui percepite tra il 15 ed il 31 luglio 2023.

Il ricorrente contesta questa pretesa, facendo valere di essersi recato in __________ per un viaggio in urgenza (programmato dal 14 giugno 2023) e di esservi poi dovuto rimanere più del previsto in conseguenza di un furto che avrebbe subito durante il proprio soggiorno e del fatto che per due mesi non avrebbe potuto far fronte al costo dei biglietti aerei, troppo elevati in rapporto alla sua situazione economica sino a metà settembre 2023.

2.8. Chiamato a pronunciarsi, il TCA rileva che dagli atti emerge effettivamente che il ricorrente, nel mese di giugno 2023, si è recato in __________, rimanendovi dal 14 giugno 2023 sino al 13 settembre successivo (cfr. consid. 2.6.).

L’insorgente, circa i motivi per i quali è rientrato in Svizzera soltanto nel mese di settembre 2023, ha affermato di avere dovuto posticipare il proprio rientro rispetto a quando aveva inizialmente previsto di far ritorno in Svizzera in conseguenza del furto subito allorquando si trovava in __________, in un non meglio precisato momento, ma in ogni caso “prima di partire” (cfr. consid. 2.6.).

Riguardo alle assenze all’estero, il TCA rileva che nel proprio contributo “Wie lange muss die Sozialhilfe bei einem Auslandsaufenthalt bezahlen?”, pubblicato in ZESO 1/21, Patricia Max, CSIAS Commissione direttive e prassi, ha indicato segnatamente che in caso di soggiorno di lunga durata all’estero non vi è diritto all’assistenza sociale, tranne che in situazioni eccezionali (ad esempio per motivi di salute del beneficiario e non, invece, in linea di principio, di parenti all’estero, per ragioni di formazione - semestre all’estero -, oppure per limitazioni di viaggio momentanee).

Tuttavia, in conformità al diritto del lavoro (cfr. art. 329a cpv. 1 CO), va ammesso un soggiorno all’estero temporaneo di quattro - cinque settimane all’anno senza che venga posto in discussione il diritto alle prestazioni assistenziali.

In proposito cfr. pure Heinrich Dubacher, “Wie lange muss die Sozialhilfe bei einem Auslandsaufenthalt bezahlen?”, in ZESO 4/13 (cfr. STCA 42.2017.38 del 6 novembre 2017 consid. 2.7.; 2.8.).

In concreto, a prescindere dal fatto che non risulti comprovato che il volo di rientro di RI 1 fosse inizialmente effettivamente programmato per il 10 luglio 2023 e dunque entro 30 giorni dalla partenza, decisiva per la soluzione della lite si rivela la circostanza che l’asserito furto che il ricorrente avrebbe subito in data non meglio precisata che lo avrebbe privato di denaro e che non gli avrebbe consentito di tornare in Svizzera prima del settembre 2023 non è stato sostanziato da alcuna prova. In effetti agli atti non figura, in particolare, una denuncia.

Nemmeno la pretesa presa di contatto con l’ambasciata svizzera è stata debitamente dimostrata.

Alla luce di quanto precede, il TCA rammenta che il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza delle stesse (cfr. DTF 149 V 250 consid. 6.2.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STF P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

In simili condizioni, tutto ben ponderato, occorre concludere che nel caso di specie il prolungamento dell’assenza all’estero, la cui partenza iniziale dalla Svizzera non era peraltro stata annunciata all’USSI, né nella propria richiesta di rinnovo del 31 maggio 2023, né nei giorni seguenti prima della stessa (cfr. consid. 2.6.), non è giustificato da validi motivi.

A fronte di quanto precede, è quindi correttamente che per la misura di quanto eccede i 30 giorni di soggiorno all’estero, l’USSI ha chiesto al ricorrente la restituzione di quanto già gli aveva erogato a titolo di prestazioni assistenziali per il periodo dal 15 al 31 luglio 2023.

Da un profilo oggettivo, infatti, per tale lasso temporale, RI 1 ha percepito a torto le prestazioni assistenziali che è rettamente stato chiamato a restituire.

Quanto all’importo chiesto in restituzione di fr. 1'292.-, questa Corte rileva, innanzitutto, che il medesimo non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte del ricorrente.

Tale importo, del resto, a fronte di una prestazione assistenziale mensile riconosciuta con decisione del 5 giugno 2023 in totali fr. 2'356.-, corrisponde alla quota parte dei giorni dal 15 al 31 luglio 2023, compresi ([(2356/31) x 17] = 1292) ed è pertanto corretto.

2.9. In esito a quanto sopra, la decisione su reclamo del 21 agosto 2024 deve dunque essere confermata.

Nella sua risposta di causa l’USSI ha già comunicato che avvierà d’ufficio la procedura di condono (cfr. 1.4. in fine).

2.10. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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