Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2024.20
Entscheidungsdatum
30.09.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2024.20

rs

Lugano 30 settembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata del 22 giugno 2024 di

RI 1

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con sentenza 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021, cresciuta in giudicato incontestata e la cui istanza di revisione è stata respinta dal TCA con giudizio 42.2022.37 del 29 agosto 2022 (il relativo ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_568/2022 del 9 novembre 2022; cfr. doc. 165; 171), questa Corte ha stabilito che a ragione l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con decisioni del 16 novembre e del 1° dicembre 2020, nonché con decisioni su reclamo dell’11 e del 13 gennaio 2021, aveva negato a RI 1 - nata il __________ 1985 e cittadina italiana - il diritto a ulteriori prestazioni assistenziali a far tempo dal mese di dicembre 2020, ritenuta la sua intenzione di continuare con l’attività professionale indipendente di assistenza e consulenza giuridica (__________), nonostante le fosse stato intimato di chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di disoccupazione.

Il TCA ha sottolineato che il diritto a prestazioni assistenziali risultava perlomeno dubbio considerando che la stessa non disponeva di un permesso di soggiorno valido.

1.2. Con ulteriore giudizio 42.2022.44 del 29 agosto 2022 il TCA ha confermato il rifiuto di erogare a RI 1 un aiuto d’urgenza postulato nel novembre 2021, come pure le prestazioni assistenziali richieste nel dicembre 2021.

Il TCA, da un lato, ha rilevato che la sua attività indipendente non redditizia era ancora attiva e che del resto non disponeva di un permesso valido dalla fine del febbraio 2015. Al riguardo è stato precisato che la sua presenza in Svizzera era semplicemente tollerata dalle autorità e non si trattava, quindi, di un soggiorno legale.

È stato, poi, osservato che neppure il diritto internazionale soccorreva la ricorrente, siccome le prestazioni assistenziali, costituendo dei vantaggi sociali, non rientrano nel campo di applicazione materiale dell’ALC.

Dall’altro, questo Tribunale ha concluso che la ricorrente non aveva reso perlomeno verosimile di essere confrontata con una reale situazione di bisogno attuale e urgente.

Il ricorso inoltrato al Tribunale federale contro la STCA 42.2022.44 da RI 1 è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022 (cfr. doc. 186).

1.3. Con sentenza 42.2023.26 del 16 ottobre 2023, cresciuta in giudicato incontestata, questa Corte ha statuito che a ragione l’USSI aveva negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali richieste nel mese di dicembre 2022.

La stessa non aveva chiuso la propria attività indipendente non redditizia. Non sussistevano, del resto, elementi che consentissero di concludere che l’andamento dell’attività indipendente fosse migliorato nel 2022, né nel 2023.

Il TCA ha, altresì, evidenziato, da un lato, che l’insorgente non disponeva di un permesso valido per risiedere in Svizzera dalla fine del febbraio 2015. Dall’altro, che la medesima non poteva appellarsi al diritto di rimanere in Svizzera conformemente all’ALC.

Gli atti sono, in ogni caso, stati rinviati all’USSI per verificare se, per il lasso di tempo che intercorreva tra la domanda di prestazioni assistenziali e l’emanazione della sentenza 42.2023.26, alla ricorrente dovesse essere riconosciuto un aiuto d’emergenza ai sensi dell’art. 12 Cost.

1.4. Con decreto del 30 gennaio 2024 il Presidente del TCA ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi la domanda di RI 1 tendente a ottenere delle misure cautelari pendente la procedura relativa al ricorso del 27 dicembre 2023 contro la decisione su reclamo del 4 dicembre 2023, con cui l’USSI aveva confermato il proprio provvedimento del 31 ottobre 2023 di parziale accoglimento della richiesta di aiuto d’urgenza inoltrata dalla ricorrente il 24 ottobre 2023, nel senso che le erano state riconosciute le spese di rimpatrio, ovvero il costo del biglietto del treno per rientrare in Italia (cfr. inc. 42.2023.48).

Questo Tribunale ha in particolare ricordato che il soggiorno in Svizzera dell’insorgente non è regolare, non disponendo di un permesso di dimora valido dalla fine del mese di febbraio 2015.

Tuttavia, alla luce dei certificati medici prodotti, nonché dell’istanza di espulsione presentata il 18 gennaio 2024 alla Pretura di __________ dal suo locatore, non avendo la stessa riconsegnato l’appartamento entro il 31 dicembre 2023, come invece previsto nella disdetta del contratto di locazione notificatale l’8 novembre 2023 a seguito del mancato pagamento della pigione, il TCA ha concluso che senza l’esame di determinate circostanze fattuali del caso concreto, non si poteva negare all’insorgente, pendente causa, l'aiuto in situazioni di bisogno.

Gli atti sono, di conseguenza, stati rinviati all’USSI per un complemento istruttorio volto a stabilire se l’insorgente vivesse effettivamente in una situazione di indigenza. In tal caso, quale aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost., “le andranno garantiti un alloggio collettivo, se dovesse realmente trovarsi senza abitazione, e dei buoni pasto”, come pure determinate spese di cura.

Per completezza il TCA ha osservato che, nell’ipotesi in cui la ricorrente avesse sollevato obiezioni riguardo all’alloggio collettivo, facendo riferimento a problematiche di salute, avrebbe dovuto essere stabilito se le sue condizioni fossero effettivamente tali da impedirle una soluzione abitativa di tipo collettivo.

1.5. Il 18 marzo 2024 questa Corte, con giudizio 42.2024.3, ha stralciato dai ruoli la causa relativa al ricorso per denegata/ritardata del 24 gennaio 2024, nel quale RI 1 aveva chiesto, in particolare, di ordinare all’USSI di dare integrale ed esatta esecuzione alla sentenza 42.2023.26 del 16 ottobre 2023 entro una data certa, in quanto divenuta priva d’oggetto.

Il TCA ha rilevato che l’USSI, in applicazione della STCA 42.2023.26 del 16 ottobre 2023, dopo aver esperito gli accertamenti indicati nel giudizio menzionato, aveva emesso due decisioni già precedentemente al ricorso del 24 gennaio 2024, e meglio il 9 e il 10 gennaio 2024, e due ulteriori decisioni pendente causa, il 29 e il 30 gennaio 2024, eseguendo così in modo completo la sentenza 42.2023.26.

1.6. Con sentenza 42.2023.48 del 25 marzo 2024, cresciuta in giudicato incontestata, il TCA ha poi rinviato l’incarto all’USSI per determinare se il rientro della ricorrente in Italia, suo Paese d'origine, fosse oppure no assolutamente incompatibile con le sue condizioni di salute.

Questo Tribunale ha indicato che, dopo aver esperito le necessarie indagini, l’amministrazione avrebbe valutato nuovamente quale tipo di aiuto ex art. 12 Cost., riconoscere a RI 1 da ottobre 2023.

1.7. Il 23 maggio 2024 l’USSI ha emesso una decisione con la quale ha rifiutato la richiesta di aiuto d’urgenza inoltrata il 13 maggio 2024 da RI 1 (cfr. doc. A2; A3).

Tale provvedimento è stato così motivato:

" (…) Ritenuta la decisione del 22 dicembre 2022 dell’Ufficio della migrazione che le ha intimato un ultimo termine di partenza per lasciare la Svizzera il 22 gennaio 2023 (termine confermato con comunicazione del 14 marzo 2024 dell’Ufficio della migrazione);

vista la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni n. 42.2023.48 del 25 marzo 2024;

considerata l’ulteriore istruttoria esperita dal nostro Ufficio in merito al suo stato di salute dalla quale non è emersa una concreta sua impossibilità di lasciare il territorio svizzero, come neppure concreti elementi che non le consentono di ottenere le appropriate cure nel suo paese d’origine (Italia)

e considerato il denaro ricevuto ad inizio aprile, utilizzato per saldare le pigioni arretrare del suo appartamento di Chiasso (per un totale di CHF 3'900.00) anziché per il proprio sostentamento e l’organizzazione del suo rimpatrio. (…)” (Doc. A3)

1.8. L’interessata, il 27 maggio 2024, ha interposto reclamo, chiedendo l’annullamento della decisione del 23 maggio 2024 e l’erogazione dell’aiuto d’urgenza entro il termine di tre giorni.

La medesima ha, inoltre, revocato con effetto immediato le autorizzazioni per lo svincolo dal segreto medico precedentemente conferite nei confronti dei Dr. med. __________, __________, __________, __________ e __________, specificando che l’USSI, nel caso in cui necessitasse di nuove informazioni mediche, dovrà chiederle una nuova autorizzazione (cfr. doc. A4).

1.9. Con messaggio di posta elettronica del 4 giugno 2024 (cfr. doc. A6) RI 1 ha chiesto all’USSI, da una parte, di pagarle il biglietto del mezzo di trasporto pubblico per recarsi da __________ a __________ per visionare il suo incarto, visto che l’amministrazione le ha indicato che l’accesso agli atti deve avvenire presso la sua sede (cfr. doc. A5: l’USSI ha fatto riferimento agli art. 55 LPGA e 26 PA).

Dall’altra, di assegnarle un alloggio sostitutivo che sia consono al suo stato di salute (non un centro di accoglienza poiché non conforme alle sue condizioni di salute), siccome ha ricevuto nuovamente la diffida da parte del locatore per gli affitti insoluti e di riesaminare il suo diritto a prestazioni assistenziali ordinarie.

1.10. L’11 giugno 2024 l’amministrazione ha informato RI 1 che ribadiva quanto già indicato nella propria decisione del 23 maggio 2024 (cfr. doc. A7).

1.11. RI 1, il 12 giugno 2024, in relazione al suo reclamo del 27 maggio 2024 (cfr. consid. 1.8.), ha postulato nei confronti dell’USSI l’emanazione della relativa decisione su reclamo entro il 14 giugno 2024, puntualizzando che “non saranno più concesse proroghe, stante l’urgenza ad un aiuto (…)”.

La medesima ha ribadito di avere urgentemente bisogno di un appartamento sostitutivo, perché deve lasciare immediatamente la sua abitazione e ha chiesto pure che entro tale termine fosse presa formalmente posizione sulle prestazioni assistenziali ordinarie, come domandato il 4 giugno 2024 (cfr. consid. 1.9.; doc. A8).

1.12. Il 22 giugno 2024 RI 1 ha inoltrato al TCA un “ricorso per denegata - ritardata giustizia con contestuale istanza di misure provvisionali e di conferimento dell’effetto sospensivo”, chiedendo, in via cautelare, stante l’urgenza, in via superprovvisionale, un aiuto d’emergenza come da richiesta del 13 maggio 2024, come pure di disporre la misura cautelare più idonea per la tutela della sua situazione giuridica soggettiva e di obbligare conseguentemente l’USSI a erogarle le spese di vitto, alloggio, per vestiario e per le cure-medico sanitarie ex art. 12 Cost. al fine di garantirle i mezzi per un’esistenza dignitosa in attesa dell’accertamento del diritto a una rendita AI.

In via principale, la medesima ha domandato, segnatamente, l’annullamento della decisione del 23 maggio 2024 e la concessione di un aiuto in situazione di bisogno ex art. 12 Cost., di obbligare l’USSI a erogarle le spese di vitto e alloggio ai sensi dell’art. 12 Cost. per il periodo da dicembre 2022 a ottobre 2023 (STCA 42.2023.26), il riesame del suo diritto a prestazioni assistenziali ordinarie, nonché di consentirle l’accesso all’incarto USSI con la trasmissione del dossier in formato elettronico, in alternativa con il pagamento del costo di trasporto pubblico di andata e ritorno -.

L’insorgente, a sostegno delle proprie pretese, ha addotto in particolare che non risulta alcun intervento da parte dell’USSI e nessuna decisione su reclamo in relazione alla richiesta di aiuto d’urgenza del 13 maggio 2024, malgrado il termine impartito che è decorso infruttuosamente (cfr. consid. 1.7.; 1.11.)

La medesima ha fatto valere che nemmeno le è stato erogato alcun tipo di aiuto da parte dell’amministrazione a partire dal mese di dicembre 2022 (oggetto della sentenza 42.2023.26 del TCA del 16 ottobre 2023; cfr. consid. 1.3.) e che l’USSI non ha preso formalmente posizione riguardo al suo messaggio di posta elettronica del 4 giugno 2024 con cui aveva chiesto il pagamento del costo del biglietto di trasporto per accedere all’incarto a Bellinzona (nel caso in cui lo stesso non sia trasmesso in formato elettronico), di assegnarle un alloggio sostitutivo (singolo dove eventualmente offrono anche cure, terapie e riabilitazione) che sia consono al suo stato di salute e di riesaminare il diritto all’assistenza sociale ordinaria (cfr. consid. 1.9.).

In relazione a quest’ultima domanda la ricorrente ha puntualizzato:

" (…) La richiesta di riesame all’assistenza sociale ordinaria era motivata dal fatto che precedentemente era stata rifiutata a causa del termine di partenza inoppugnabile messo dall’Ufficio cantonale della migrazione che ha reso irregolare la posizione di soggiorno sul territorio. La Polizia cantonale ha trasmesso il caso al Ministero pubblico ed è stato poi trasmesso alla Pretura penale che giudicherà se effettivamente il soggiorno della ricorrente sul territorio è da ritenersi illegale o meno e se quel termine di partenza poteva essere emesso nei riguardi della ricorrente. In virtù del principio della presunzione di innocenza e valutazione delle prove, ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con una decisione passata in giudicato. Quindi fino a quando non ci sarà una decisione formalmente passata in giudicato che dichiara che quel termine di partenza è corretto e che il soggiorno sul territorio della ricorrente è illegale a partire da quel termine, il soggiorno sul territorio della ricorrente deve ritenersi legale e per l’effetto la ricorrente ha diritto all’assistenza ordinaria.” (Doc. I pag. 6).

Al ricorso RI 1 ha annesso alcuni documenti (cfr. doc. A1-A9), tra cui la diffida di pagamento del 28 maggio 2024 relativa segnatamente alla pigione di maggio 2024 rimasta insoluta (cfr. doc. A9).

1.13. Il presidente del TCA, con decreto dell’8 luglio 2024, ha respinto l’istanza dell’insorgente volta a ottenere l’effetto sospensivo (cfr. consid. 1.12.), in quanto nel caso di un ricorso per denegata giustizia non si è in presenza di una decisione positiva.

Anche la domanda di misure superprovvisionali (cfr. doc. I pag. 8; consid. 1.12.) non è stata accolta, risultando preponderante l’interesse dell’amministrazione a non dovere anticipare il versamento di prestazioni pendente causa rispetto a quello dell’insorgente - la quale non dispone di un permesso valido dalla fine del mese di febbraio 2015 - di ricevere un aiuto da parte dell’USSI.

Parimenti il presidente del TCA non ha dato seguito all’istanza tendente alla designazione di un patrocinatore d’ufficio (cfr. doc. I pag. 7; 10), ritenuto in particolare che la ricorrente ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri interessi.

Nemmeno la domanda di gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 10) è stata accolta, siccome può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. doc. IV).

1.14. L’USSI, con risposta del 14 agosto 2024, ha chiesto la reiezione, rispettivamente lo stralcio del ricorso, rilevando:

" (…) Con reclamo del 27 gennaio 2024, l'interessata ha contestato le decisioni del 9 gennaio 2024 e del 10 gennaio 2024 emesse dall'USSI. L'USSI, dopo le necessarie verifiche, il 6 agosto 2024 ha emesso la decisione su reclamo che si allega in copia.

Con reclamo del 31 gennaio 2024, l'interessata ha contestato la decisione del 29 gennaio 2024 emessa dall'USSI. L'USSI dopo le necessarie verifiche, il 7 agosto 2024 ha emesso la decisione su reclamo che si allega in copia.

Con reclamo del 1°febbraio 2024, l'interessata ha contestato la decisione del 30 gennaio 2024 emessa dall'USSI. L'USSI, dopo le necessarie verifiche, il 8 agosto 2024 ha emesso la decisione su reclamo che si allega in copia.

Con reclamo del 18 marzo 2024, l'interessata ha contestato la decisione dell'8 marzo 2024 emessa dall'USSI. L'USSI, dopo le necessarie verifiche, il 9 agosto 2024 ha emesso la decisione su reclamo che si allega in copia.

Con reclamo del 23 marzo 2024, l'interessata ha contestato le decisioni del 20 marzo 2024 e del 21 marzo 2024 emesse dall'USSI. L'USSI, dopo le necessarie verifiche, il 12 agosto 2024 ha emesso la decisione su reclamo che si allega in copia.

Con reclamo del 13 aprile 2024, l'interessata ha contestato le decisioni del 21 marzo 2024, del 3 aprile 2024 e del 10 aprile 2024 emesse dall'USSI. L'USSI, dopo le necessarie verifiche, il 13 agosto 2024 ha emesso la decisione su reclamo che si allega in copia.

Con reclamo del 27 maggio 2024, l'interessata ha contestato la decisione del 23 maggio 2024, emessa dall'USSI. L'USSI, dopo le necessarie verifiche, il 14 agosto 2024 ha emesso la decisione su reclamo che si allega in copia. (…)” (Doc. VI)

Dai documenti allegati alla risposta di causa (cfr. doc. VI1-VI7) emerge, in effetti, che l’amministrazione, con decisione su reclamo del 6 agosto 2024 (cfr. doc. VI1), ha respinto il reclamo del 27 gennaio 2024 interposto da RI 1 contro i provvedimenti del 9 e del 10 gennaio 2024 emessi in riferimento alla STCA 42.2023.26 del 16 ottobre 2023 (cfr. consid. 1.3.).

Più specificatamente con decisione del 9 gennaio 2024 l’USSI aveva assegnato alla ricorrente delle prestazioni speciali relative a fatture concernenti i premi LAMal per il periodo gennaio - ottobre 2023 (quota non coperta dal sussidio cantonale - CHF 111.90 al mese) - escluso dicembre 2022 - pagate direttamente a __________ e al conteggio prestazione Cassa malati n°597362699 di CHF 105.00 (contributo giornaliero) pagato direttamente a __________ (cfr. doc. VI1 pag. 3).

Con decisione del 10 gennaio 2024 sono, invece, state riconosciute parzialmente le seguenti prestazioni speciali:

"

  • Conteggio prestazioni cassa malati del 20.03.2023 n° 577467513 di CHF 70.50. Vengono riconosciuti CHF 41.05 relativi a costi LAMal (pagati direttamente ad __________). La differenza di CHF 29.45 relativa a costi non riconosciuti LAMal non viene riconosciuta dal nostro Ufficio e resta pertanto a suo carico;

  • Conteggio prestazioni cassa malati del 13.02.2023 n° __________ di CHF 337.15. Vengono riconosciuti CHF 307.65 relativi a costi LAMal (pagati direttamente ad __________). La differenza di CHF 29.50 relativa a costi non riconosciuti LAMal non viene riconosciuta dal nostro Ufficio e resta pertanto a suo carico;

  • Conteggio prestazioni cassa malati del 16.01.2023 n° __________ di CHF 749.50. Vengono riconosciuti CHF 720.00 relativi al contributo giornaliero (pagati direttamente ad __________). La differenza di CHF 29.50 relativa a costi non riconosciuti LAMal non viene riconosciuta dal nostro Ufficio e resta pertanto a suo carico.” (cfr. doc. VI1 pag. 3)

La parte resistente, il 7 agosto 2024, ha inoltre emanato una decisione su reclamo (cfr. doc. VI2) con la quale ha respinto il reclamo del 31 gennaio 2024 di RI 1 contro il provvedimento del 29 gennaio 2024, il quale prevedeva:

" (…) facciamo riferimento alla sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 16 ottobre 2023 n. 42.2023.26, alla nostra richiesta di informazioni del 31 ottobre 2023 ed alla sua risposta del 9 novembre 2023.

Considerato che nei periodi in cui era in degenza ospedaliera non necessitava di un alloggio, poiché garantito dalla struttura di degenza, e considerato che nei periodi nei quali non era in degenza ospedaliera, di fatto, ha alloggiato presso l'appartamento di __________ nonostante la decisione del 22 dicembre 2022 dell'Ufficio della migrazione con la quale le ha intimato un ultimo termine per lasciare la Svizzera il 22 gennaio 2023, non può esserle riconosciuto un aiuto d'urgenza legato all'alloggio.

Inoltre, considerato che per il suo sostentamento è stata aiutata da persone, associazioni e fondazioni (come da lei dichiarato nel suo scritto del 9 novembre 2023), anche su tale fronte, non può esserle riconosciuto un aiuto d'urgenza”. (Doc. VI2 pag. 3)

Con decisione su reclamo emessa l’8 agosto 2024 (cfr. doc. VI3) l’USSI ha respinto il reclamo inoltrato il 1° febbraio 2024 dall’insorgente avverso la decisione del 30 gennaio 2024 di rifiuto, in riferimento al giudizio STCA 42.2023.26 (cfr. consid. 1.3.), dell’assunzione delle seguenti fatture:

"

  • Fatture premi LAMal relative al periodo aprile - novembre 2022: non riconosciute in quanto non relative al periodo che intercorre tra la domanda di prestazioni e l'emanazione della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni;

  • Fatture premi LAMal relative al periodo novembre - dicembre 2023: non riconosciute in quanto non relative al periodo che intercorre tra la domanda di prestazioni e l'emanazione della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni;

  • Conteggio delle prestazioni cassa malati del 14.08.2023 n° __________ di CHF 59.00 relativo a costi non riconosciuti LAMal, non riconosciuti dal nostro Ufficio;

  • Conteggio delle prestazioni cassa malati del 19.12.2022 n° __________ di CHF 59.00 relativo a costi non riconosciuti LAMal, non riconosciuti dal nostro Ufficio;

  • Bolletta __________ n° __________ del 30.01.2023 relativa al periodo 01.10.2022 - 31.12.2022 di CHF 83.40;

  • Bolletta __________ n° __________ del 30.04.2023 relativa al periodo 01.01.2023

  • 31.03.2023 di CHF 91.80;

  • Bolletta __________ n° __________ del 30. 07.2023 relativa al periodo 01.04.2023

  • 30.06.2023 di CHF 116.65;

  • Rimborso fattura assicurazione economia domestica della __________ relativa al periodo 01.01.2023 - 31.12.2023;

  • Rimborso fatture della __________ datate 08.07.2023 e 20.10.2023”. (Doc. VI3)

L’amministrazione, il 9 agosto 2024, ha emesso un’ulteriore decisione su reclamo (cfr. doc. VI4) con la quale ha respinto il reclamo del 18 marzo 2024 di RI 1 contro il provvedimento dell’8 marzo 2024 con cui, ritenuta la sua situazione alloggiativa di quel momento (il 15 febbraio 2024 il Pretore di __________ aveva ordinato lo sfratto immediato di RI 1 dall’appartamento sito a , che è stato eseguito il 12 marzo 2024; cfr. STCA 42.2023.48 del 25 marzo 2024), le era stata garantita, quale aiuto d’emergenza, la permanenza in un alloggio collettivo presso una struttura di prima accoglienza () per un periodo massimo di sette giorni, così da consentirle di organizzarsi per il rimpatrio in Italia (cfr. doc. VI pag. 3).

Con successiva decisione su reclamo del 12 agosto 2024 (cfr. doc. VI5) l’USSI ha respinto il reclamo del 23 marzo 2024 della ricorrente avverso i provvedimenti del 20 e del 21 marzo 2024.

Con la decisione del 20 marzo 2024 era stata garantita all’insorgente la permanenza presso __________ fino al 27 marzo 2024 (cfr. doc. VI5 pag. 4).

Con la decisione del 21 marzo 2024, in riferimento al decreto 42.2023.48 del 30 gennaio 2024 (cfr. consid. 1.4.), erano, per contro, state riconosciute le seguenti prestazioni speciali:

  • Conteggio prestazioni cassa malati del 24.04.2023 n° __________ di CHF 1’130.15. Vengono riconosciuti CHF 1'041.30 relativi a costi LAMal (pagati direttamente ad __________). La differenza di CHF 88.85 relativa a costi non riconosciuti LAMal non viene riconosciuta dal nostro Ufficio e resta pertanto a suo carico;

  • Conteggio prestazioni cassa malati del 19.2.2024 n° __________ di CHF 1'571.55. Vengono riconosciuti CHF 1'545.00 relativi ai costi di degenza ospedaliera (pagati direttamente ad __________). La differenza di CHF 26.55 relativa a costi non riconosciuti LAMal non viene riconosciuta dal nostro Ufficio e resta pertanto a suo carico.” (Doc. VI5)

L’amministrazione, il 13 agosto 2024, ha emesso un’altra decisione su reclamo (cfr. doc. VI6) con la quale ha respinto il reclamo del 13 aprile 2024 di RI 1 contro un ulteriore provvedimento del 21 marzo 2024 e le decisioni del 3 e 10 aprile 2024.

Con la decisione del 21 marzo 2024 erano state ritrasmesse all’interessata le fatture non riconosciute, e meglio:

  • Fattura __________ economia domestica del 06.02.2024 relativa al periodo 01.01.2024 – 31.12.2024;

  • Fattura __________ del 30.01.2024 relativa la periodo 1.10.2023 – 31.12.2023;

  • Diffida del 08.11.2023 relativa ai contributi personali per il periodo 01.07.2023 - 30.09.2023;

Diffida del 07.02.2024 relativa ai contributi personali per il periodo 01.10.2023 - 31.12.2023;

  • Conteggio prestazioni cassa malati __________ del 18.01.2024 n° __________ di CHF 26.55 relativo a costi non riconosciuti LAMal, non riconosciuti dal nostro Ufficio;

  • Sollecito per partecipazioni non pagate del 19.02.2024 di HF 29.50” (Doc. VI6 pag. 5)

Con decisione del 3 aprile 2024 la parte resistente aveva garantito alla ricorrente la permanenza presso __________ dal 28 marzo al 15 aprile 2024 (cfr. doc. VI6 pag. 6).

Tale provvedimento è stato annullato dalla decisione del 10 aprile 2024, ritenuto “che dal 4 aprile 2024 è rientrata nel suo appartamento di __________ e che ha quindi rinunciato all’aiuto d’emergenza” (cfr. doc. VI pag. 6).

Infine con decisione su reclamo del 14 agosto 2024 (cfr. doc. VI7) l’USSI ha respinto il reclamo del 27 maggio 2024 di RI 1 avverso il provvedimento del 23 maggio 2024, con cui le era stato negato un aiuto d’urgenza richiesto il 13 maggio 2024 (cfr. consid. 1.7.; doc. A2; VI7 pag. 2).

1.15. La ricorrente, il 31 agosto 2024, ha presentato le proprie osservazioni (cfr. doc. VIII + B1-4), le quali sono state trasmesse per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. IX).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. La presente fattispecie concerne il ricorso del 22 giugno 2024 di RI 1 per denegata/ritardata giustizia in relazione al suo reclamo del 27 maggio 2024 interposto, segnatamente, contro la decisione del 23 maggio 2024 riguardante il rifiuto di riconoscerle un aiuto d’urgenza richiesto il 13 maggio 2024 (cfr. consid. 1.12.).

Dal ricorso del 22 giugno 2024, infatti, si evince:

" (…) Ad oggi non risulta alcun intervento dell’USSI e nessuna decisione su opposizione malgrado il termine impartito dalla ricorrente sia decorso infruttuosamente in relazione alla richiesta di aiuto d’urgenza avanzata dalla ricorrente in data 13 maggio 2024.

Con il presente atto la ricorrente impugna, pertanto, il silenzio illegittimamente dall’Amministrazione adita e il ritardo ingiustificato nell’esecuzione dell’aiuto in situazioni di bisogno e stante l’urgenza, nei limiti del proprio interesse, si chiede l’esecuzione in tempi brevi, con conseguente accoglimento del presente ricorso. (…)” (Doc. I pag. 3)

2.3. Secondo l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato, non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

2.4. Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare ragionevole, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1.; DTF 107 Ib 164 consid. 3b).

Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 5.1.; DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).

In una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. l’Alta Corte ha evidenziato che il principio della celerità, benché sia un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.

In una sentenza 8C_681/2008 del 20 marzo 2009, relativa al diniego di giustizia nel contesto di una domanda di aiuto d'emergenza, il Tribunale federale si è, inoltre, così espresso:

" (...)

3.1 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt attaqué a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).

3.2 Dans la mesure où l'autorité intimée a rendu son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst. et art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Le point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417) peut demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art. 57 al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre 2005 consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b)."

In caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia l’oggetto della vertenza riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia realizzata una denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere, infatti, unicamente l’emanazione dell’atto in questione. La lite non si estende, per contro, ai diritti e agli obblighi che possono risultare dal merito della causa. In questo senso il ricorso per denegata/ritardata giustizia non ha un effetto devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2).

2.5. Nella concreta evenienza questa Corte constata, come rilevato nei fatti, che l’USSI, pendente causa, e meglio il 14 agosto 2024, ha emanato la decisione su reclamo relativa al reclamo del 27 maggio 2024 interposto contro il provvedimento del 23 maggio 2024, con cui le era stato negato un aiuto d’urgenza richiesto il 13 maggio 2024, sollecitato il 4 giugno 2024 (cfr. consid. 1.7.; 1.8.; 1.14.; 2.2.; doc. VI7).

Il 6, il 7, l’8, il 9, il 12 e il 13 agosto 2024 l’amministrazione ha, peraltro, emesso sei ulteriori decisioni su reclamo riguardanti i reclami datati 27 e 31 gennaio 2024, 1° febbraio 2024, 18 e 23 marzo 2024 e 13 aprile 2024 concernenti altre richieste di prestazioni (aiuto d’urgenza e prestazioni speciali; cfr. consid. 1.14.) della ricorrente (cfr. doc. VI1-VI6).

Con i provvedimenti del mese di agosto 2024 citati l’amministrazione si è, dunque, chinata, non soltanto sul reclamo più recente del 27 maggio 2024, bensì si è espressa anche in merito agli altri reclami del 2024 pendenti inoltrati dall’insorgente.

La causa, da questo profilo, deve, di conseguenza, venire stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d’oggetto (in questo senso cfr. STF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011 consid. 1; STF 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008; STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_889/2007 del 12 febbraio 2008; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006; DTF 125 V 374; SVR 1998 UV Nr. 11; SVR 1996 KV Nr. 3; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022; STCA 42.2021.49 del 27 settembre 2021; STCA 42.2021.31 del 14 giugno 2021; STCA 42.2020.30 del 21 dicembre 2020; STCA 42.2020.6 del 25 maggio 2020; STCA 35.2019.4 del 14 febbraio 2019; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018; STCA 42.2017.29 del 22 maggio 2017; STCA 42.2016.21 del 31 gennaio 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell’11 giugno 2014).

Giova segnalare, al riguardo, che in una sentenza 9C_220/2022 dell’11 agosto 2022 l’Alta Corte, contestualmente a un ricorso del 27 aprile 2022 per denegata giustizia, ha stralciato la causa dai ruoli, poiché il 5 maggio 2022 il Tribunale cantonale - al quale l’assicurato aveva ricorso il 17 febbraio 2020 contro una decisione su opposizione del 17 gennaio 2020 con cui la Cassa di compensazione aveva sospeso la sua domanda di prestazioni complementari in attesa dei chiarimenti circa il suo domicilio, ritenuto che non beneficiava di uno statuto di soggiorno legale in Svizzera - aveva emesso la sentenza.

Il TF ha comunque osservato che, alla luce degli elementi del caso concreto e delle misure istruttorie relative allo statuto di soggiorno del ricorrente, un lasso di tempo di ventisei mesi tra il deposito del ricorso cantonale (il 17 febbraio 2020) e l’emissione della sentenza cantonale (il 5 maggio 2022), rispettivamente di meno di un mese tra la fine dello scambio degli allegati (il 14 aprile 2022) e l’emanazione del giudizio cantonale, non andava considerato a tal punto eccessivo da costituire una violazione del principio di celerità. Visto che la censura di ritardo inammissibile si rivelava infondata, all’assicurato, patrocinato da un avvocato, è stato negato il diritto a ripetibili.

In questa sede il TCA è, del resto, chiamato a stabilire soltanto se l’USSI si sia o meno reso colpevole di una denegata/ritardata giustizia e non a statuire nel merito delle richieste formulate nell’impugnativa (cfr. consid. 2.4.).

Va, altresì, rilevato che RI 1, con ricorso del 2 settembre 2024, ha impugnato davanti a questa Corte le decisioni su reclamo datate 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 agosto 2024 (cfr. doc. I inc. 42.2024.25-31; doc. VI1-VI7; consid. 1.14.).

2.6. Il TCA, per inciso, riguardo all’asserzione ricorsuale secondo cui all’insorgente non sarebbero state erogate prestazioni dal mese di dicembre 2022 - quando è stata presentata una domanda di prestazioni assistenziali - al mese di ottobre 2023 allorché è stata emanata la relativa sentenza 42.2023.26 (cfr. doc. I; consid. 1.12.; 1.3.), evidenzia di aver già statuito al riguardo.

In effetti con giudizio 42.2024.3 del 18 marzo 2024 il ricorso di RI 1, con cui aveva chiesto, in particolare, di ordinare all’USSI di dare integrale ed esatta esecuzione alla sentenza 42.2023.26 del 16 ottobre 2023 entro una data certa, nonché di accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, è stato stralciato dai ruoli in quanto ricevibile, poiché l’USSI aveva emesso in proposito quattro decisioni il 9, il 10 il 29 e il 30 gennaio 2024, eseguendo, così, in modo completo la sentenza 42.2023.26 del 16 ottobre 2023.

I provvedimenti datati 9, 10 il 29 e il 30 gennaio 2024 menzionati sono stati contestati dall’insorgente con reclami all’USSI, il quale ha emesso le relative decisioni su reclamo il 6, il 7 e l’8 agosto 2024 (cfr. doc. VI1; VI2; VI3; consid. 1.14.; 2.5.) che sono poi state impugnate davanti a questo Tribunale il 2 settembre 2024 (cfr. inc. 42.2024.25-31; consid. 2.5.).

2.7. Per quanto attiene alla domanda generica di “riesame” da parte di USSI del suo diritto a prestazioni assistenziali ordinarie che RI 1 ha formulato, dapprima, in modo informale nel messaggio di posta elettronica del 4 giugno 2024 concernente il reclamo del 27 maggio 2024 (cfr. doc. A6; consid. 1.9.) e poi nel petitum del ricorso per denegata giustizia del 22 giugno 2024 (cfr. doc. I; consid. 1.12.), va innanzitutto rilevato che tale richiesta, nel contesto del ricorso per denegata/ritardata giustizia risulta irricevibile, non facendo esplicito riferimento ad alcun ritardo nell’emanazione di una decisione.

2.8. Nel caso in cui, invece, l’insorgente nel ricorso del 22 giugno 2024 per denegata/ritardata giustizia abbia voluto implicitamente censurare il modo di procedere dell’amministrazione che non avrebbe ancora deciso circa il suo eventuale diritto a prestazioni assistenziali ordinarie, si osserva che la medesima, la quale ha motivato la sua domanda, affermando che “fino a quando non ci sarà una decisione formalmente passata in giudicato che dichiara che quel termine di partenza è corretto e che si pronuncia sulla legalità o meno della mia posizione di soggiorno sul territorio a partire da quel termine, il mio soggiorno sul territorio deve ritenersi legale a tutti gli effetti” e che quindi ha diritto all’assistenza sociale ordinaria (cfr. doc. A6; I pag. 6), ha precisato di postulare il riesame da parte di USSI del diritto alle prestazioni assistenziali ordinarie “in attesa di AI” (cfr. doc. A6).

RI 1 ha effettivamente pendente presso l’Ufficio AI una domanda di prestazioni dell’assicurazione invalidità (cfr. STCA 42.2024.48 del 25 marzo 2024).

Tutto ben considerato, la richiesta della ricorrente relativa alle prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. A6; I), di cui lamenterebbe, in maniera sottintesa, un ritardo nell’evasione, deve, dunque, intendersi quale verifica ex nunc di un suo eventuale diritto.

Al riguardo non risulta, però, alcuna domanda formale (recente) presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps, che l’insorgente ben conosce, avendo seguito più volte questo iter.

L’USSI non è, perciò, ad ogni modo stato investito di una nuova procedura in tal senso.

In simili condizioni, a tale Ufficio, il quale, in virtù degli art. 60 Las, 1 e 2 cpv. 1 lett. a Reg.Las, è competente nel Cantone Ticino a decidere in ambito dell’assistenza sociale, non può essere contestato di non essersi pronunciato in merito, né può essergli imputato un ritardo nell’emanazione di una decisione impugnabile con reclamo all’USSI stesso, contro la cui decisione su reclamo è susseguentemente possibile ricorrere al TCA (cfr. art. 65 cpv. 1 Las, 15 cpv. 4 Reg.Laps e 33 Laps; STCA 42.2024.14 del 22 luglio 2024 consid. 2.11.).

Per questo aspetto il ricorso per denegata/ritardata giustizia deve essere respinto.

2.9. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.10 del 27 maggio 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso per denegata/ritardata giustizia, in quanto ricevibile e non stralciato dai ruoli, è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

9

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42