Incarto n. 42.2024.13
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Lugano 10 giugno 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2024 di
RI 1
contro
lo scritto del 22 marzo 2024 emanato da
Sezione del sostegno sociale, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, cittadina __________ in possesso di un permesso C (cfr. doc. A7), è al beneficio di prestazioni assistenziali ininterrottamente dal mese di dicembre 2017 (cfr. doc. IV).
1.2. Con decisione del 9 gennaio 2024 la Cassa __________ (in seguito: Cassa) ha accolto la domanda di RI 1 del 17 ottobre 2023 tendente all’ottenimento di una rendita per vedova, riconoscendole la prestazione richiesta dal 1° ottobre 2018 senza, tuttavia, versarle alcunché a titolo retroattivo, poiché la somma retroattiva di fr. 115'455 (rendite dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2023) è stata interamente compensata con le prestazioni assistenziali corrisposte dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI; cfr. doc. A1).
1.3. RI 1, l’8 febbraio 2024, ha inviato all’USSI e in copia alla Cassa un’“opposizione alla decisione del 09.01.2024”, comunicando di avere richiesto, nel mese di gennaio 2024, le prestazioni complementari e contestando in buona sostanza la compensazione delle rendite per vedova retroattive in applicazione del principio secondo cui una restituzione deve avvenire solo nella misura in cui non provochi una nuova situazione di bisogno e in modo da liberarla dai debiti a suo carico (cfr. doc. A5).
1.4. L’opposizione dell’8 febbraio 2024 (cfr. doc. A5) è stata respinta dalla Cassa con decisione su opposizione del 27 febbraio 2024.
Per quanto concerne l’inizio del diritto alla rendita di vedovanza, la Cassa ha indicato che, avendo inoltrato il formulario ufficiale di richiesta il 17 ottobre 2023, la prestazione le è stata concessa limitatamente agli ultimi cinque anni precedenti la domanda, ossia dal 1° ottobre 2018 e non dal 1° marzo 2016, mese successivo al decesso del marito.
Relativamente alla compensazione è stato precisato che in virtù degli art. 20 cpv. 2 LAVS, 22 cpv. 2 LPGA e della marginale 10062 delle Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (DR) la Cassa ha provveduto a rimborsare all’USSI, come da sua richiesta del 4 gennaio 2024, quanto dallo stesso versato all’assicurata a titolo di anticipo nel periodo 1° ottobre 2018 – 31 dicembre 2023 (cfr. doc. A3).
Quale rimedio di diritto è stata indicata la facoltà di impugnare il provvedimento in questione con ricorso, entro trenta giorni, dalla notifica al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. doc. A3 pag. 4).
La decisione su opposizione del 27 febbraio 2024 è cresciuta in giudicato incontestata.
1.5. Con messaggio di posta elettronica indirizzato il 5 marzo 2024 all’__________ RI 1 ha in particolare chiesto di lasciare emettere l’ultima decisione all’ufficio competente (presunto beneficiario) (cfr. doc. A4).
1.6. Il 22 marzo 2024 l’USSI ha informato l’interessata di non poter valutare positivamente la sua richiesta di annullare le pretese di restituzione, rilevando:
" (…)
Le prestazioni assistenziali da lei percepite per il periodo 1 ottobre 2018 - 31 dicembre 2023, a seguito della nascita al diritto alla rendita di vedovanza, sono da considerarsi prestazioni anticipate, in quanto le prestazioni assistenziali vengono erogate quando non vi solo altre rendite che possono garantire il minimo vitale. Per questo motivo, dal momento che è stato stabilito il suo diritto alla rendita vedovile a partire dal 1 ottobre 2018 e fino alla data in cui viene chiusa la pratica di compensazione, quanto erogato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) è da intendersi quale anticipo sulla rendita erogata dalla Cassa __________ e non come una prestazione a complemento della rendita vedovile.
La richiesta di compensazione è stata allestita ed inoltrata in base all'art. 32 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2020 e all'art. 33 lett. a) della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971.
Come indicato nella Decisione su opposizione del 27 febbraio 2024 emessa dalla Cassa __________, il diritto di compensare le prestazioni assistenziali con le rendite retroattive è retto, oltre a quanto indicato in precedenza, anche dall'art. 22 cpv. 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Questo concetto si applica anche ad eventuali prestazioni complementari di cui dovesse avere diritto ai sensi della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni assistenziali già erogate. Questa nozione è riportata, inoltre, al punto E.2.2. delle Linee Guida CSIAS.
Affinché sia possibile procedere alla compensazione di prestazioni assistenziali anticipate con rendite retroattive, è necessario che vi sia corrispondenza tra i periodi (ad esempio la rendita vedovile per ottobre 2018 è compensabile unicamente con prestazioni erogate per il mese di diritto ottobre 2018, indipendentemente dalla data di pagamento), nonché che abbiano il medesimo scopo, nel presente caso il mantenimento. Alleghiamo alla presente comunicazione un estratto che riporta le prestazioni anticipate e l'importo che è stato compensato tramite la rendita di vedovanza. Trattandosi del conteggio relativo alla compensazione oggetto del presente scritto, la informiamo che mancano eventuali pagamenti eseguiti con data di valuta successiva il 10 gennaio 2024 e pertanto non può essere considerato come lo stato aggiornato delle prestazioni erogate totali.
La restituzione di prestazioni percepite debitamente, come descritto al punto E.2 delle Linee Guida CSIAS da lei indicate, soggiace a diversi criteri, a dipendenza della tipologia di restituzione. Trattandosi, in questo caso, di un anticipo di prestazioni, fa stato il punto E.2.2 delle linee guida, che cita:
E.2.2 Linee Guida CSIAS - Anticipo di prestazioni
Le prestazioni in entrata corrisposte retroattivamente da terzi sono poste in compensazione sulle prestazioni anticipate dall'aiuto sociale.
Possono essere poste in compensazione solo le prestazioni del medesimo genere e riferite al medesimo lasso di tempo (cosiddetta congruenza).
Sulla base di quanto esposto sopra, ci rammarichiamo nel comunicarle che non possiamo valutare positivamente la sua richiesta di annullare le nostre pretese di compensazione. (…)” (Doc. A4)
1.7. L’amministrazione, il 18 aprile 2024, ha emesso un ordine di restituzione dell’importo di fr. 1'877 relativo a parte della prestazione assistenziale del mese di gennaio 2024 (di complessivi fr. 2'219) percepita indebitamente a seguito dell’assegnazione, il 9 gennaio 2024, della rendita di vedovanza per il medesimo mese di fr. 1'877 (cfr. doc. A6; A1).
1.8. RI 1, il 23 aprile 2024, ha inoltrato un ricorso al TCA nel quale ha chiesto di riconsiderare o annullare la decisione dell’USSI in base alle Direttive COSAS secondo cui si deve tenere conto della situazione personale dell’interessato.
Ella ha fatto valere, segnatamente, che la somma delle rendite di vedovanza retroattive dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2023 è stata compensata senza chiedere la sua opinione o valutare la sua situazione personale. L’insorgente ha indicato di avere chiesto le prestazioni complementari retroattivamente di cinque anni, ma di non aver ricevuto risposta. Inoltre la medesima ha asserito di non essere d’accordo con la “decisione” ricevuta il 25 marzo 2024 per come è stato trattato il caso e perché lei è continuamente sottoposta a vivere in modo indegno (cfr. doc. I).
Il 25 aprile 2024 l’insorgente ha specificato di ricorrere contro la “decisione” emanata dall’USSI il 22 marzo 2024 (cfr. doc. II; A4; consid. 1.5.).
1.9. L’amministrazione, in risposta, ha postulato che l’impugnativa sia dichiarata irricevibile, argomentando:
“(…)
In merito alla contestazione della ricorrente circa lo scritto del 22 marzo 2024 si rileva che con tale scritto la Sezione del sostegno sociale ha unicamente informato l'interessata della compensazione avvenuta tra l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) e la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG come da decisione del 9 gennaio 2024 e decisione su opposizione del 27 febbraio 2024. Lo scritto della Sezione del sostegno sociale, limitandosi a confermare quanto già deciso dalla Cassa, non costituisce di fatto una decisione formale o informale impugnabile ai sensi dell'art. 33 Laps.
La ricorrente, se in disaccordo con la decisione su opposizione del 27 febbraio 2024 della Cassa, avrebbe dovuto inoltrare ricorso a codesto lodevole Tribunale, come peraltro indicato in calce alla suddetta decisione.
Si rileva ad ogni modo che quanto rilevato dall'interessata non può essere seguito in quanto le Linee guida CSIAS E.2.2 prevedono che "1. Le prestazioni in entrata corrisposte retroattivamente da terzi sono poste in compensazione sulle prestazioni anticipate dall'aiuto sociale.
Quali condizioni le LG-CSIAS pongono esclusivamente la congruenza temporale e la congruenza materiale, in concreto date nella presente fattispecie.” (Doc. IV)
1.10. Il 23 maggio 2024 la ricorrente si è nuovamente pronunciata in merito alla fattispecie (cfr. doc. VI + B1-4).
1.11. Il doc. VI con i relativi allegati è stato inviato alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. L'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps.
L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che:
" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."
Questo Tribunale, nell’ambito dell’assistenza sociale, di massima esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 33 cpv. 2 Laps; 1 cpv. 2 e 3 Lptca).
Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione su reclamo e a maggior ragione se non è (ancora) stata emanata una decisione formale, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).
In una sentenza 8C_301/2018 del 22 agosto 2019 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che di principio possono essere esaminati e giudicati soltanto i rapporti giuridici in relazione ai quali l’autorità amministrativa competente si è previamente pronunciata tramite l’emanazione di una decisione.
La giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che costituisce una decisione l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica concreta e individuale in maniera imperativa (cfr. art. 5 cpv. 1 PA; DTF 139 V 143 consid. 1.2.; STF 8C_141/2009 del 2 luglio 2009 consid. 2; DTF 122 V 189 consid. 1, 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463; KNAPP, Précis de droit administratif. Ed. Helbing & Lichtenhahn. Quarta edizione. Basilea 1991, n. 936-955, pag. 214-217; GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale" in Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail en pratique. Vol. 3. Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren im Bund, seconda edizione, pag. 27).
2.3. Nel caso di specie la ricorrente ha indicato di ricorrere contro la “decisione” emessa dall’USSI il 22 marzo 2024 (cfr. doc. II; A4 consid. 1.8.; 1.5.).
L’amministrazione, al riguardo, ha osservato che tale scritto non costituisce una decisione, nemmeno informale, visto che si limita a confermare quanto già deciso dalla Cassa con decisione su opposizione del 27 febbraio 2024 (cfr. doc. IV; A3; consid. 1.4.; 1.7.).
In concreto, tutto ben considerato, la questione di sapere se si sia confrontati o meno con una decisione non merita di ulteriori approfondimenti.
Qualora, infatti, la comunicazione del 22 marzo 2024 non si riveli essere una decisione, il ricorso va dichiarato irricevibile (cfr. consid. 2.2.).
Anche volendo ritenere il menzionato scritto come decisione informale, l’impugnativa risulta comunque inammissibile, poiché difetta una decisione su reclamo emessa dall’USSI sulla quale il TCA possa pronunciarsi (cfr. consid. 2.2.).
2.4. Giova, altresì, evidenziare che nel caso in cui si volesse considerare lo scritto del 22 marzo 2024 quale decisione informale, per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_222/2020 del 18 giugno 2020 consid. 4.3.; STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67; STF 9C_222/2020 del 18 giugno 2020 consid. 4.3.), ritenuto in particolare il principio di celerità vigente in ambito di assicurazioni sociali e di assistenza sociale (cfr. STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1), si rinuncerebbe in ogni caso a un rinvio degli atti per emettere una decisione su reclamo al riguardo, in quanto “… una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo …” (cfr. STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2).
Cfr. pure STCA 42.2021.59 del 13 dicembre 2021 consid. 2.2.; STCA 42.2021.40-41 del 30 agosto 2021 consid. 2.6.
In proposito va rilevato che l’USSI è incompetente ratione materiae a pronunciarsi in merito alla compensazione.
Non è l’autorità che ha proceduto a erogare gli anticipi che deve emettere una decisione riguardo alla compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi (cfr. STCA 42.2011.5 del 25 maggio 2011; STCA 32.2010.188 del 23 febbraio 2011).
Tale autorità deve limitarsi ad annunciare alla Cassa __________ (ad esempio nel caso, come in concreto, che si tratti di rendite di vedovanza arretrate) competente, tramite il relativo formulario, la propria pretesa di rimborso.
È, per contro, l’autorità che in un secondo tempo riconosce il diritto a prestazioni con effetto retroattivo (in casu la Cassa) che decide relativamente alla compensazione di rendite arretrate con prestazioni fornite da terzi (nella presente evenienza l’USSI) per lo stesso periodo (cfr. STCA 32.2017.127 del 19 febbraio 2018; STCA 42.2011.5 del 25 maggio 2011; STCA 32.2010.188 del 23 febbraio 2011).
2.5. La problematica connessa alla pretesa responsabilità dei collaboratori del DSS per danni causati e la richiesta di risarcimento esulano dalla presente causa.
Il TCA, come visto (cfr. consid. 2.2.), può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una decisione su opposizione (o su reclamo) emanata dall'organo amministrativo competente (cfr. STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid. 2.2.; STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021 consid. 2.1.; STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020 consid. 2.5.; STCA 38.2019.21 del 27 marzo 2019; STCA 35.2018.112 del 12 novembre 2018; STCA 42.2018.26 del 23 luglio 2018; STCA 42.2011.14 del 13 ottobre 2011; STCA 38.2007.14 del 14 marzo 2007 consid. 2.5.).
In concreto dalle carte processuali non soltanto non risulta che siano state emesse delle decisioni riguardo all’eventuale responsabilità di alcuni collaboratori del DSS e/o a domande di risarcimento danni, ma nemmeno si evincono richieste in tal senso formulate in sede amministrativa e rimasta inevase.
Il ricorso, anche per tali aspetti, è, perciò irricevibile.
2.6. Per quanto attiene all’ordine di restituzione di parte delle prestazioni assistenziali del mese di gennaio 2024 emesso il 18 aprile 2024 (cfr. doc. A6; consid. 1.7.), questo Tribunale rileva che nel ricorso del 23 aprile 2024 l’insorgente ha dichiarato di non essere d’accordo “considerando che USSI erano al corrente di tutta la situazione prima di me, i calcoli sono stati effettuati prima della decisione rendita AVS” (cfr. doc. I pag. 3).
Ritenuto che la decisione di restituzione non è una decisione su reclamo, il ricorso contro la stessa è inammissibile (cfr. consid. 2.2.).
Gli atti vanno, tuttavia, trasmessi all’USSI, perché, dopo aver assegnato ad RI 1 un termine per completare il reclamo, si pronunci sullo stesso.
2.7. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
2.8. La richiesta della ricorrente volta alla concessione dell’assistenza sociale (cfr. doc. I pag. 4-5; A7) deve essere intesa, dunque, solo come domanda di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza giudiziaria è per principio gratuita (cfr. consid. 2.7.).
L’insorgente, tuttavia, non può beneficiare del gratuito patrocinio non essendo rappresentata da un avvocato.
In effetti il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto soltanto ad avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid. 2.12.; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 42.2019.38 del 20 gennaio 2020 consid. 2.12.; STCA 38.2018.34 del 22 novembre 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2016.17 del 25 maggio 2016 consid. 2.8.; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.12.; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
La ricorrente, del resto, che ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri interessi (cfr. doc. I; A5), non necessitava di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 42.2023.14-15 del 22 maggio 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid. 2.12.; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33 emesso dal TCA il 12 giugno 2018 il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 38.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.2.; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.1.).
È utile sottolineare, al riguardo, che il Tribunale federale, con giudizio 9C_204/2024 del 16 maggio 2024, ha ritenuto inammissibile il ricorso di RI 1 inoltrato contro la sentenza 32.2023.109 dell’8 marzo 2024 con cui il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, oltre a confermare la decisione del 19 settembre 2023 emessa dall’Ufficio AI che, sulla base del referto di una perizia pluridisciplinare effettuata dal __________ e della valutazione del SMR, aveva respinto la richiesta di prestazioni, presentando l’assicurata un grado d’invalidità del 30%, aveva respinto la domanda di assistenza giudiziaria e negato la designazione di un avvocato d’ufficio.
L’Alta Corte, per quanto concerne la procedura ricorsuale federale, ha statuito:
“(…) che in merito all'affermazione "non volevo esprimermi senza un Avvocato" ("ricorso", pag. 5), si rileva che un allegato ricorsuale lacunoso non è sufficiente per riconoscere un'incapacità di stare in giudizio nel senso dell'art. 41 cpv. 1 LTF, ogni parte in causa essendo di principio responsabile dell'adempimento delle esigenze legali nei propri allegati, ritenuto che un'incapacità di stare direttamente in giudizio è ammessa solo a condizioni restrittive, segnatamente quando una parte appare del tutto sprovveduta nella procedura in questione (sul tema cfr. sentenza 8C_349/2022 del 9 giugno 2022),
circostanza per di più già appurata non realizzarsi anche dal Tribunale cantonale al consid. 2.9 della sentenza impugnata. (…)”
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Gli atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) per procedere, in relazione alla contestazione concernente l’ordine di restituzione del 18 aprile 2024, come indicato al consid. 2.6.
L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e alla designazione di un difensore d’ufficio è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti