Incarto n. 42.2024.12
CL/gm
Lugano 12 agosto 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 aprile 2024 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 7 marzo 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 7 marzo 2024 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la propria decisione 21 settembre 2023 (cfr. doc. 45) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a percepire le prestazioni assistenziali postulate per il mese di settembre 2023 (cfr. doc. 46-48), in quanto “dagli accertamenti è emerso che con il signor __________ ha stabilito una convivenza stabile ai sensi della Laps. Pertanto la sua unità di riferimento non è più composta unicamente da lei. Ritenuto quanto sopra il suo fabbisogno non può essere determinato” (cfr. doc. 45).
L’amministrazione ha così motivato la propria decisione su reclamo:
" (…)
N. Nel caso di specie, sulla base degli accertamenti svolti dall’Ispettorato sociale e dall’USSI, si ritiene che tra la signora RI 1 ed il signor __________ sussiste una convivenza stabile ai sensi della Laps.
Pacifico è che la signora RI 1 dal mese di gennaio 2021 intrattiene una relazione con il signor __________ e che dal mese di giugno 2022 convivano. In sede di verbale, ella ha infatti confermato “R: abbiamo una relazione da circa 2 anni. Circa da gennaio 2021. D: quanto spesso passate del tempo insieme? R: tutti i weekend siamo insieme e soprattutto all’estero anche per il suo hobby, il __________. In settimana: io rimango da lui circa 2 notti alla settimana ed allo stesso modo anche lui viene circa 2 notti alla settimana da me. D: Dal suo estratto conto abbiamo notato diversi movimenti eseguiti nel Canton __________, più volte alla settimana; per quale motivo lei si trova fuori dal Ticino? R: più giorni al mese sono presso il mio compagno nel Canton __________.” e ancora “D: Quindi da quando convive con il signor __________? R: come detto, concretamente dall’estate dell’anno scorso, giugno 2022”.
(…) se la convivenza è definita stabile ovvero se la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, come nel caso concreto, nell’unità di riferimento vanno considerati il titolare del diritto ed il partner convivente. La signora RI 1 ha d’altronde dichiarato di fare la spesa con il compagno, di consumare assieme i pasti quando si trovano assieme (tutti i weekend più due notti/giorni a settimana) e di aiutarlo con l’ausilio dei social network sia con la vendita dell’automobile sia nel reperimento di un garage per le moto e i venerdì riaccompagnando a casa in __________ il figlio. È indubbio inoltre che la reclamante accompagni spesso il compagno in trasferte sportive.
Infine, alla domanda “Per quale motivo non ha annunciato all’Ufficio di aver intrapreso la convivenza con il signor __________?” ella ha indicato “Non ho informato il mio compagno, il signor __________, della mia situazione con l’assistenza in quanto temo che la nostra relazione possa finire e di conseguenza non ho comunicato nulla neanche all’USSI”.
In base agli atti e alle circostanze del caso concreto, si deve ritenere che la loro convivenza debba essere definita stabile ai sensi della Laps (…)” (cfr. all. A a doc. I).
1.2. Contro la decisione su reclamo, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo, di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio, che la decisione su reclamo venga annullata, nonché protestando spese, tassa e ripetibili.
Il legale ha, in particolare, posto in evidenza il fatto che per il procedimento penale in cui è sfociata la denuncia dell’USSI nei confronti della ricorrente, il Procuratore pubblico (in seguito: PP) titolare dell’inchiesta ha prospettato l’emanazione di un decreto d’abbandono. L’avv. RA 1 ha, poi, fatto valere come segue le ragioni della propria assistita:
" (…)
Alla luce delle successive dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede penale, nonché visto il decreto di chiusura dell’istruzione emanato dal Ministero pubblico, non si può che concludere come non vi sia mai stata alcuna convivenza stabile tra la ricorrente ed il suo compagno, tale da giustificare l’applicazione dell’art. 2a RLaps. Si ricorda come l’autorità amministrativa sia di principio vincolata all’accertamento dei fatti operato in sede penale: eventualmente, solamente la valutazione giuridica può essere messa in discussione (STF 1C_50/2019 dell’11 febbraio 2019 consid. 2.2.). Pur non essendo ancora stata emessa una decisione finale in sede penale (che tuttavia dovrebbe seguire a breve), il Ministero pubblico ha prospettato l’abbandono del procedimento, proprio perché i fatti asseriti dall’USSI non sono stati provati nel modo più assoluto. Pertanto si chiede che anche in sede amministrativa si giunga alla medesima conclusione, ossia che la ricorrente non ha mai convissuto stabilmente con il Signor __________, donde l’infondatezza della decisione qui impugnata.” (cfr. doc. I)
In relazione alla richiesta di ammettere la propria assistita al beneficio del gratuito patrocinio, l’avv. RA 1 ha precisato quanto segue:
" (…) La ricorrente è al beneficio di prestazioni assistenziali (doc. E) e pertanto non può manifestamente fare fronte alle spese derivanti dal presente procedimento. Si produce anche il formulario municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. D).
Vista la relativa complessità della fattispecie (con relativo coinvolgimento dell’autorità penale), si giustifica senz’altro l’ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, inclusivo del gratuito patrocinatore.” (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 15 maggio 2024 l’USSI propone di respingere il ricorso rilevando, innanzitutto, che l’emissione del decreto di abbandono da parte del PP era a quel momento stata unicamente prospettata e che le motivazioni non erano note.
La parte resistente ha, poi, osservato quanto segue:
" (…) Ad ogni buon conto codesto lodevole Tribunale ha più volte rilevato che “Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è peraltro vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, pag. 56)” e ancora che “In proposito giova rilevare, da una parte, che nel diritto penale vige il principio “in dubio pro reo”, mentre il giudice delle assicurazioni sociali applica il principio della probabilità preponderante (cfr. STF 9C_144/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove, dopo un’analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.).”.
Nel caso concreto, si rileva che la signora RI 1 ha dichiarato, in sede di verbale, di intrattenere una relazione sentimentale con il signor __________ sin dal mese di gennaio 2021 e di convivere dal giugno 2022.
Quanto rilevato dalla stessa in sede di ricorso “tali dichiarazioni (comunque inconferenti) sono state rese dopo un lungo ed estenuante interrogatorio, al quale la ricorrente ha partecipato senza essere rappresentata e senza un’adeguata spiegazione in merito ai suoi diritti procedurali” non può essere seguito.
L’“estenuante interrogatorio”, e meglio, il verbale di audizione a cui fa riferimento il rappresentante della signora RI 1 ha avuto una durata di poco meno di due ore al termine del quale alla stessa è stata data la possibilità di rileggere quanto verbalizzato. L’audizione della signora RI 1, iniziata alle 14:00 e conclusasi alle 15:50, verteva sulla sua situazione personale. A ciò si aggiunge che in ambito amministrativo non è necessaria / obbligatoria la presenza di un rappresentante legale.
Per quanto concerne infine le nuove dichiarazioni rese dall’interessata e dal compagno, si osserva che “nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso che viene data la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle prime affermazioni esternate quando ancora la persona interessata ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 142 V 590 consid. 5.2.; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47)”.”.
Sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente in sede di audizione innanzi all’Ispettorato sociale, l’USSI ha precisato che RI 1 ha “più volte indicato di vivere in __________ e di voler trovare un’attività lavorativa in detta zona”.
Confermando, quindi, che dagli accertamenti esperiti e dagli atti emerge che quella tra la ricorrente e __________ va considerata come una convivenza stabile, l’USSI ha chiesto la reiezione del ricorso presentato dall’assistita, alla quale ha postulato che venga negato il beneficio del gratuito patrocinio, poiché, a mente dell’amministrazione, non è data “in particolare la probabilità di esito favorevole del ricorso” (cfr. doc. III).
1.4. In data 17 maggio 2024, l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA copia del decreto d’abbandono __________ (sui cui contenuti meglio si dirà nel prosieguo) emesso dal PP nei confronti della ricorrente il 16 maggio 2024, rilevando che “al consid. 6 dello stesso, l’autorità penale ha chiaramente indicato che “RI 1 non ha mai convissuto stabilmente con __________” ed osservando “posto come l’autorità amministrativa sia vincolata all’accertamento dei fatti operato in sede penale (STF 1C_50/2019 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.2.) appare evidente come la decisione impugnata sia da annullare integralmente, non essendo dati i presupposti fattuali per la conferma della stessa” (cfr. doc. V).
1.5. Nelle proprie osservazioni del 28 maggio 2024, l’USSI, preso atto del decreto emesso dal PP, ha osservato, in primo luogo, quanto segue:
" (…) il Procuratore pubblico non ha considerato una convivenza ai sensi della Laps ma piuttosto una convivenza ai sensi del codice civile, già per tale motivo quanto rilevato nel decreto d’abbandono non può essere tenuto in considerazione per il presente procedimento.” (cfr. doc. VII)
Secondariamente, oltre a rammentare che “nell’ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora”, la parte resistente ha rilevato quanto segue:
" (…) quanto indicato nel decreto d’abbandono al punto 6. (…) non viene in soccorso alla ricorrente. Come precedentemente indicato, non si tratta di un’analisi sulla convivenza ai sensi della Laps e sembrerebbe che il motivo cardine che non ha permesso al Procuratore pubblico di promuovere l’accusa nei confronti della ricorrente sia l’assenza dell’elemento soggettivo nei reati a lei imputati.” (cfr. doc. VII).
1.6. Infine, preso atto delle osservazioni dell’USSI, il legale della ricorrente si è, da parte sua, espresso come segue:
" (…) si rileva come non corrisponde affatto al vero che il Procuratore pubblico, nel proprio decreto di abbandono, abbia considerato quale definizione di convivenza quella “ai sensi del Codice civile” e non quella della Laps. Infatti, il Codice civile non prevede affatto una definizione di “convivenza” e pertanto l’affermazione dell’USSI è totalmente priva di qualsivoglia fondamento giuridico.
Per contro, il Procuratore pubblico ha accertato che la Signora RI 1 ha risieduto presso l’abitazione del Signor __________ solo sporadicamente e mai in modo stabile e continuativo. Il PP indica infatti che “Dagli estratti bancari si evince come le movimentazioni della carta di credito nel periodo da giugno 2022 ad agosto 2023 non fossero esclusivamente limitate alla Regione di __________ ma si distribuivano in egual modo tra __________ e __________”. Inoltre, il PP ha anche rilevato come la Signora RI 1, “oltre ad avere la propria famiglia residente a __________, svolgeva un’attività lucrativa presso __________, aspetto che la legava maggiormente al __________”. Ha concluso il PP che “il fatto che abbia trascorso due settimane consecutive durante l’estate presso il domicilio del compagno in __________ ancora non fonda una convivenza”. Inoltre, il PP ha anche rilevato come il Signor __________ stesso abbia confermato di non aver mai convissuto stabilmente con la Signora RI 1.
Ciò premesso, ai sensi dell’art. 2a Laps, una convivenza è considerata stabile se, alternativamente, vi sono figli in comune, la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio o sia durata almeno 6 mesi. È palese che la ricorrente non abbia figli in __________; altresì è palese il fatto che non vi sia stato alcun vantaggio parificabile a quello risultante da un matrimonio conseguente al rapporto instabile creatosi tra la signora RI 1 e il Signor __________. La convivenza non è infine durata 6 mesi, posto come in sede penale si sia determinato che la signora RI 1 e il Signor __________ non abbiano mai stabilmente convissuto se non per le due settimane di vacanza estive. Tale determinazione non può essere rimessa in discussione.” (cfr. doc. IX)
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’USSI abbia correttamente, o meno, negato alla ricorrente la prestazione assistenziale dal mese di settembre 2023 ritenendo che tra la ricorrente ed il compagno vi era una convivenza stabile.
L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las). Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
2.2. Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a e c Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las), l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e, in particolare in relazione alla presente vertenza, dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile.
L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
L’art. 2a Reg.Laps, in vigore dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:
" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”
L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi o procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
" (…)
2.2 Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1 Partner convivente
L’attuale art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.
Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no. (…)"
Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:
" (…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni. (…)"
Dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:
" Articolo 2a; partner conviventi
Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune.
Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partner nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).
Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.
Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”
2.3. Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio era stabile.
L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.
Inoltre, non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale, contravvenendo così al principio di sussidiarietà.
Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.
Con sentenza 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicata in DTF 142 V 513, l’Alta Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.
Il TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).
Secondo la nostra Massima Istanza il budget CSIAS ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).
Il Tribunale federale, con giudizio 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha confermato quanto stabilito da Corte, ossia il diniego a un’assicurata degli assegni integrativi e di prima infanzia da ottobre 2017, in quanto, sulla base di controlli effettuati dalla Polizia cantonale su richiesta della Cassa, nella sua unità di riferimento è stato considerato anche il padre di sua figlia, nata nell’ottobre 2017, nonostante disponessero di due abitazioni differenti.
La nostra Massima Istanza ha evidenziato che due persone vanno considerate conviventi ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps quando, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia.
In una sentenza 8C_307/2022 del 4 settembre 2023, pubblicata in DTF 149 V 250, relativa a un uomo al quale l’amministrazione ha dapprima sospeso informalmente i pagamenti dell’assistenza sociale e in seguito con delle decisioni formali ha soppresso con effetto retroattivo il diritto all’aiuto sociale (secondo il TF il modo di operare dell’amministrazione che ha interrotto in modo informale versamenti con effetto immediato diversi mesi prima di decidere formalmente è inammissibile), non avendo inviato la documentazione relativa alla sua partner convivente incinta, l’Alta Corte ha ricordato che non è arbitrario tenere conto di una relazione di concubinato stabile nel contesto della concessione delle prestazioni dell’aiuto sociale in presenza di risorse economiche, benché non esista un dovere legale e reciproco di mantenimento tra i partner. In quest’ottica è concepibile considerare il fatto che questi siano pronti ad assicurarsi mutualmente assistenza.
Di principio è ammissibile computare un contributo di concubinato nel calcolo dell’aiuto sociale riguardante una persona assistita quando vive in relazione di concubinato stabile con una persona non beneficiaria dell’assistenza.
2.4. In una sentenza 39.2005.12 del 25 gennaio 2006 questa Corte, pronunciandosi su una vertenza relativa al diniego di assegni di famiglia integrativi, ha deciso che due conviventi con figli in comune, a prescindere dall’esistenza o meno di un concubinato, sono membri della medesima unità di riferimento.
Con giudizio 42.2010.13 del 19 agosto 2010 questa Corte ha altresì stabilito che è possibile ammettere una convivenza non solo in assenza di figli in comune, ma anche in assenza di una comunione domestica durevole e indivisa laddove i componenti sono legati da un rapporto di relazione.
In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II - 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha deciso che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale, in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.
In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.
Inoltre la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.
Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, poiché il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.
In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.
Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.
Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.
Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.
Con giudizio 42.2016.11 del 12 settembre 2016 il TCA ha giudicato una fattispecie concernente una ricorrente che stava sostenendo il suo convivente da oltre tre anni ritenendo che la loro convivenza era da considerare stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. a Laps e 2a Reg.Laps, siccome i partner erano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci e la convivenza durava da almeno tre anni.
Questa Corte, con sentenza 42.2017.36 del 10 ottobre 2017, nel caso di un beneficiario di prestazioni assistenziali a cui l’USSI aveva bloccato il relativo versamento, in quanto la domanda di assistenza sociale doveva essere corredata dei dati di un’altra persona, considerata sua convivente, ha accolto il suo ricorso e ha rinviato gli atti all’amministrazione per un complemento istruttorio (segnatamente sentendo l’insorgente e l’altra persona).
Questo Tribunale ha, in effetti, ritenuto che gli elementi agli atti non consentivano né di ammettere né di escludere una convivenza stabile.
È vero, da una parte, che il ricorrente aveva indicato di avere una relazione con la persona in questione da quattordici anni e che la medesima abitava da di lui tre-quattro giorni alla settimana. Inoltre dai controlli esperiti dalla Polizia comunale l’auto di quest’ultima era risultata parcheggiata presso l’abitazione dell’insorgente.
Dall’altra, tuttavia, dagli atti era emerso che il ricorrente soffriva di disturbi di salute, in particolare di tipo depressivo, che richiedevano l’aiuto di terzi per lo svolgimento delle mansioni domestiche. Non era poi dato di sapere quale evoluzione aveva avuto nel corso di quattordici anni la relazione tra i due.
In una sentenza 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018 il TCA ha confermato quanto deciso dalla Cassa, e meglio che per il calcolo dell’eventuale diritto ad assegni integrativi e di prima infanzia dall’ottobre 2017 nell’unità di riferimento dell’assicurata andava tenuto conto anche del padre di due dei suoi tre figli nati nel febbraio 2016 e nel settembre 2017, in quanto convivente stabile.
Al riguardo è stato precisato che, nonostante la ricorrente avesse affermato che fino a novembre 2017 non aveva un’abitazione in comune con il padre dei suoi due ultimi figli, in applicazione della probabilità preponderante andava concluso che i medesimi fossero pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, ritenuti i due figli in comune e il matrimonio contratto nel novembre 2017, due mesi dopo la nascita della seconda bambina.
Con giudizio 39.2018.7 del 24 settembre 2018 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione che aveva negato a un’assicurata il diritto all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia tenendo conto nella sua unità di riferimento anche del padre di sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto valere che il medesimo conviveva con la madre alla quale corrispondeva metà del canone di locazione e che l’intervento finanziario a suo favore si limitava al versamento dell’importo di mantenimento per la figlia.
Il Tribunale federale, con sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha respinto il ricorso dell’assicurata, rilevando:
" (…) la Corte cantonale, alla luce del particolare istituto degli assegni familiari ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.) e delle disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza arbitrio far rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia. (…)” (consid. 4.2.)
In una sentenza 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine settimana e la relazione fosse altalenante.
Con sentenza 39.2022.2 del 3 giugno 2022 il TCA ha confermato la decisione su reclamo di restituzione di parte degli AFI e degli API percepiti da ottobre 2020 a marzo 2021 emessa dalla Cassa nei confronti di un’assicurata nella cui unità di riferimento era stato inserito anche il marito, padre di sua figlia. In effetti, benché nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale essi fossero stati autorizzati a vivere separati dal magio 2018, il marito dall’ottobre 2020 risultava domiciliato presso la ricorrente.
In un giudizio 39.2022.3 del 24 gennaio 2023 questo Tribunale ha deciso che a torto la Cassa aveva chiesto la restituzione di AFI e API, stabilendo che il padre dell’ultimo dei suoi tre figli, benché non legalmente riconosciuto, era parte della sua unità di riferimento sulla sola base della segnalazione al Ministero pubblico, quando però il procedimento penale non era concluso. Gli atti sono stati rinviati per complemento istruttorio ed emissione di un nuovo ordine di restituzione. È stato ad ogni modo precisato che in caso di dubbio, la Cassa aveva comunque la possibilità di attendere l’esito della vertenza penale prima di pronunciarsi nuovamente in merito alla restituzione.
Con sentenza 39.2023.6 del 24 gennaio 2023 il TCA ha, poi, confermato il modo di procedere dell’amministrazione che non era entrata nel merito di una domanda di AFI e API, mancando la documentazione relativa alla persona che, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, andava considerata convivente stabile della richiedente, e perciò doveva essere computata nell’unità di riferimento di quest’ultima.
Il ricorso contro la STCA 39.2023.6 è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con pronunzia 8C_61/2023 del 22 marzo 2023.
Con giudizio 39.2023.5 del 21 agosto 2023 questa Corte ha stabilito che rettamente la Cassa aveva negato il diritto agli AFI e agli API dal mese di novembre 2022 a un’assicurata, madre di due figlie, nate nel 2008, rispettivamente nel 2022, in quanto nella sua unità di riferimento andava computato anche il padre della secondogenita. In effetti, da un lato, dal Rapporto di Polizia era emerso che quest’ultimo trascorreva molto tempo presso l’abitazione dell’assicurata. Dall’altro, dagli atti risultava che il medesimo e l’insorgente si aiutavano reciprocamente. In particolare il padre della piccola si recava dall’assicurata al mattino per tenere la bambina e lasciarla quindi riposare e le prestava del denaro. La ricorrente, dal canto suo, gli permetteva di utilizzare la sua autovettura.
Gli atti sono stati, invece, rinviati, per verificare se nell’unità di riferimento dell’assicurata dovesse essere compresa pure la prima figlia di lui, nata nel 2001 da un precedente matrimonio e in prima formazione.
Infine, con sentenza 42.2023.41 del 5 febbraio 2024, il TCA, nel caso di una ricorrente cui l’USSI aveva negato il rinnovo delle prestazioni Las ritenendo che la medesima convivesse stabilmente con il compagno con cui aveva una relazione da diversi anni, ha stabilito che determinante, in quel caso, era il fatto che, “indipendentemente da come avessero deciso di organizzarsi nella propria vita di coppia, vale a dire se con un domicilio congiunto o con due separati”, i due “si aiutavano reciprocamente, l’uno supportando economicamente la compagna ad esempio per il proprio sostentamento ed in particolare per la spesa di generi alimentari, concedendole in uso (peraltro contrariamente a quanto permette il contratto di leasing, ch’ella senza l’ausilio della società del compagno, evidentemente solvibile, non avrebbe potuto permettersi di stipulare) un veicolo o ancora accudendo presso il proprio appartamento il gatto della fidanzata, l’altra cucinando per il compagno e pagando, con quanto percepito a titolo di prestazioni Las, le rate del leasing del veicolo intestato alla di lui società”. La coppia, inoltre, condivideva i pasti, laddove il compagno “dà [a quella ricorrente] i soldi per fare la spesa e poi lei cucina a casa” dell’uomo - come dimostravano le fotografie in atti, tratte per lo più dal profilo Facebook della donna -, ciò che in concreto spiegava “anche gli scarsi addebiti sul conto PostFinance della ricorrente per generi alimentari ed i prelievi a contanti comunque limitati, tanto che non sono in ogni caso atti a comprovare che con quanto percepito dall’USSI (…) facesse fronte al proprio sostentamento”.
Al riguardo cfr. pure STCA 42.2022.19 del 20 giugno 2022; 42.2018.40 del 4 febbraio 2019; STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.
2.5. Le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2023, al punto C.3.1. “Fabbisogno di base: in generale”, precisano:
" a) Comunità di abitazione e di vita di tipo familiare
Vi si annoverano le coppie o i gruppi di persone che svolgono e/o finanziano congiuntamente le attività domestiche (abitare, mangiare, lavare, pulire ecc.) e che convivono senza costituire un’unità di riferimento (per es. concubini, genitori con figli maggiorenni).
Oltre all’affitto, la coabitazione permette di dividere, e quindi di ridurre, anche alcuni costi inclusi nel FM (per es. smaltimento dei rifiuti, consumi energetici, telefonia fissa, Internet, canone TV, giornali e pulizia)”.
Al punto D.4.4. “Contributo di concubinato”, invece, le linee guida prevedono:
" 1 In un concubinato stabile i redditi e la sostanza di una persona non beneficiaria del sostegno sono adeguatamente considerati per determinare il diritto all’aiuto sociale del/della partner e dei figli comuni.
2 Un concubinato è ritenuto stabile se i partner convivono da almeno due anni oppure se convivono da meno di due anni e hanno un figlio comune. Questa presunzione è confutabile.
3 Il reddito e la sostanza sono presi in considerazione sotto forma di contributo di concubinato. Tale contributo è computato come entrata alla persona beneficiaria del sostegno.
Spiegazioni
a) Basi legali del contributo di concubinato
Il Tribunale federale, richiamandosi al diritto di famiglia in vigore, ritiene che fra i concubini non sussista nessun obbligo di assistenza e di mantenimento. Esso riconosce tuttavia che i coniugi e i partner registrati non devono essere svantaggiati rispetto ai concubini (art. 14 e art. 8 cpv. 2 CF). Ai cantoni è quindi consentito, nell’ambito dell’esame dell’indigenza ai sensi della legislazione in materia di aiuto sociale, di prendere adeguatamente in considerazione il reddito e la sostanza di un concubino o di una concubina che non beneficia del sostegno.
a) Concubinato stabile
Nelle comunità di vita assimilabili a un matrimonio, il grado delle relazioni fra i partner può essere più o meno intenso. Un concubinato stabile è caratterizzato dalla disponibilità dei partner ad aiutarsi e ad assistersi reciprocamente nonché, all’occorrenza, a sostenersi anche in ottica finanziaria. La presunzione legale di una relazione di concubinato stabile fondata sulla durata della relazione e sui figli comuni può essere confutata. Concretamente, la persona beneficiaria del sostegno deve addurre che, nonostante la presenza dei motivi per la presunzione di una relazione di concubinato stabile, non sussiste nessuna comunità di vita assimilabile a un matrimonio. Il grado della prova richiesto è quello della «verosimiglianza preponderante», vale a dire che l’organo dell’aiuto sociale deve essere maggiormente convinto dagli indizi addotti a sfavore dell’esistenza di un concubinato piuttosto che da quelli a sostegno dell’esistenza del medesimo. Una semplice verosimiglianza non è sufficiente. Devono essere addotti elementi o indizi plausibili e visibili dall’esterno che, a un esame obiettivo, sono adeguati per scartare l’ipotesi di un vincolo equiparabile a quello del matrimonio, ossia la disponibilità alla fedeltà e all’assistenza reciproca.
b) Commisurazione del contributo di concubinato
Un’adeguata presa in considerazione del reddito e della sostanza del concubino non beneficiario dell’aiuto sociale è possibile sulla base di un budget CSIAS ampliato.”.
Riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva:
" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.
2.6. Nell’evenienza concreta, dagli atti emerge che RI 1, nata il __________ 1994, era al beneficio delle prestazioni assistenziali sin da marzo 2021 ed il 12 settembre 2023 ne ha chiesto il rinnovo per il mese di settembre 2023.
Tramite segnalazione del 15 maggio 2023, il controllo abitanti di __________, Comune nel quale la ricorrente risultava domiciliata, presso i propri genitori, ha comunicato alla parte resistente come vi fosse “il dubbio che la signora RI 1 non viva effettivamente a __________ con la famiglia ma con il suo compagno, pare nel Canton __________” (cfr. doc. 645).
Il caso è, quindi, stato segnalato all’Ispettorato sociale (cfr. doc. 642-644), che ha proceduto a convocare l’assistita presso i propri uffici al fine di “svolgere accertamenti relativi alla sua attuale condizione personale e/o finanziaria” per il 16 agosto 2023, alle ore 14:00 (cfr. doc. 640).
L’audizione presso l’Ispettorato della Sezione del sostegno sociale si è protratta sino alle ore 15:50. In quell’occasione è stato redatto un verbale dal quale emerge che la ricorrente ha, in particolare, risposto come segue ai quesiti postile dai suoi interlocutori:
" (…)
D: Descriva la sua situazione familiare.
R: Io vivo a __________ con i genitori ed ho 1 fratello più piccolo che abita nella stessa casa dei genitori ma in un appartamento separato. Io invece vivo proprio insieme ai genitori. (…)
D: Dal suo incarto presso l’Ufficio risulta che lei ha un compagno, come si chiama? R: Il mio compagno si chiama __________.
D: Da quanto tempo dura la vostra relazione?
R: Abbiamo una relazione da circa 2 anni. Circa da gennaio 2021.
D: Quanto spesso passate del tempo insieme?
R: Tutti i weekend siamo insieme e soprattutto all’estero anche per il suo hobby, il __________. In settimana: io rimango da lui circa 2 notti alla settimana ed allo stesso modo anche lui viene circa 2 notti alla settimana da me.
D: Dal suo estratto conto abbiamo notato diversi movimenti eseguiti nel Canton __________, più volte alla settimana; per quale motivo lei si trova fuori dal Ticino?
R: Più giorni al mese sono presso il mio compagno nel Canton __________.
D: Con il signor __________, fate insieme la spesa alimentare?
R: Certo.
D: Consumate insieme i pasti presso l’abitazione del sig. __________?
R: Come detto passiamo tutti i weekend insieme inoltre per 2 notti/giorni a settimana siamo insieme.
D: Abbiamo visto che lei ha messo in vendita un’auto (__________) su “tutti.ch” nell’annuncio ha scritto “vendiamo”; a chi appartiene l’auto?
R: Si tratta dell’auto del mio compagno e lui non usa i social. Avrei dovuto scrivere “il mio compagno vende” mentre ho scritto “vendiamo”.
D: Per quale motivo pubblica lei l’annuncio a suo nome / a vostro nome?
R: Ho sbagliato a scrivere.
D: Invece le due moto da __________ a chi appartengono?
R: Le moto sono quelle del mio compagno.
D: Abbiamo visto che lei cercava un garage o un magazzino dove posteggiare due moto nel Canton __________; per quale motivo?
R: Come detto lui non ha il social così utilizzo io i social ed ho postato un annuncio che riguarda il mio compagno.
D: Per quale motivo lei scrive pubblicamente di vivere in __________ e si propone per attività lavorative in questa zona (annuncio babysitter del 4 marzo 2022 in zona __________ e __________)?
R: Ho sbagliato a scrivere. Non so spiegare meglio questa situazione.
ALL’UTENTE VIENE CONTESTATO CHE è LA TERZA VOLTA CHE SI È “SBAGLIATA” ED HA SCRITTO UN’INFORMAZIONE SBAGLIATA
Preciso che se trovassi lavoro nel Canton __________ penserei di trasferirmi presso il mio compagno. Inoltre vorrei riferire che con il termine del mio impiego quale baby-sitter per delle famiglie di __________, praticamente dall’inizio dell’estate 2022, io ho iniziato a vivere stabilmente dal mio compagno. In relazione all’annuncio da me pubblicato a marzo 2022 vorrei precisare che ho scritto così per facilitare la mia ricerca di lavoro quale baby-sitter in quella zona.
ADR: il 22 e 23 luglio 2023 siamo stati nella zona del __________ (__________) per accompagnare il figlio per una gara di __________. Il 13 agosto 2023 sono stata a __________ (provincia di __________) a vedere una sessione di allenamento di enduro nella locale pista per __________.
D: Ha trovato famiglie presso cui è stata assunta?
R: Purtroppo no. Io lavoro fisso il lunedì dalle 09:00 alle 11:00 ed il mercoledì dalle 08:30 alle 11:50 per __________ e qualche sostituzione il giovedì. Inoltre ho un nuovo contratto tramite __________ quale baby-sitter presso l’Area bambini presso la __________. Non ho più lavorato presso le famiglie quale baby-sitter.
D: Lei partecipa ai costi dell’abitazione del sig. __________? (Serafe, internet, elettricità, spesa alimentare, prodotti per la casa) Quali costi sostiene e/o a quali costi partecipa?
R: Il mio compagno non è conoscenza che prendo l’assistenza ed io non vorrei farlo sapere. Lui mi ha chiesto di versare CHF 100.- CHF 150.- al mese ma io sono riuscita a farlo solo per il mese di maggio 2023 poi in seguito non sono più riuscita a dare dei soldi. Lui fintanto che lavorava e faceva degli straordinari (ore con la __________) non mi chiedeva nulla ma poi vicino all’estate ha cominciato a chiedermi dei soldi.
ADR: io vorrei inoltre riferire che di solito di venerdì passo a prendere il figlio del mio compagno e lo accompagno a casa in __________. Poi andiamo insieme in Italia. Io devo anche precisare che ho chiesto al mio compagno di farmi una procura per accompagnare suo figlio da __________ fino alla casa del papà a __________. Aggiungo che la mamma di __________ (figlio di __________) è a conoscenza che lo prendo in custodia il venerdì per accompagnarlo dal papà.
D: Lei ha presso l’abitazione del sig. __________ dei suoi effetti personali? Se si quanti/quali?
R: La maggior parte dei miei effetti personali si trovano presso l’abitazione del mio compagno.
(…)
D: Quante notti alla settimana pernotta a __________ dal sig. __________? R: Come detto passo almeno 2 notti alla settimana a casa del mio compagno e così anche lui passa 2 notti a settimana presso l’abitazione dei miei genitori a . Inoltre con il mio compagno passiamo insieme tutti i weekend (prevalentemente in Italia) per il suo hobby che è il “”, mi reco da lui tutti i venerdì sera e resto con lui fino a domenica sera; a volta anche fino a lunedì.
LA SIGNORA RI 1 CONFERMA CHE CAPITANO LITIGI TRA DI LORO MA QUESTO NON TOGLIE “MATTONI” ALLA LORO RELAZIONE E COSÌ LA RELAZIONE NON VIENE MESSA IN DISCUSSIONE
D: Quindi da quanto tempo lei convive con il signor __________ a __________?
R: Come detto, concretamente dall’estate dello scorso anno, giugno 2022.
D: Per quale motivo non ha annunciato all’Ufficio di aver intrapreso la convivenza con il signor __________?
R: Non ho informato il mio compagno, il signor __________, della mia situazione con l’assistenza in quanto temo che la nostra relazione possa finire e di conseguenza non ho comunicato nulla neanche all’USSI.
D: Per quale motivo non ha dato seguito a quanto indicatole dalla sua OSA, e non si è annunciata all’Ufficio del Canton __________, come sapeva sarebbe giusto fare?
R: Come ho già detto avevo paura delle conseguenze.
D: Da quanto tempo quindi lei convive con il signor __________ a __________? R: come già detto in precedenza conviviamo a giugno 2022.
D: Signora RI 1 per quale ragione non ha tempestivamente annunciato all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento dell’inizio della convivenza con il signor __________? (la domanda ha valore giuridico quale formale richiesta di giustificazione)
R: Non ho informato il mio compagno, il signor __________, della mia situazione con l’assistenza in quanto tempo che la nostra relazione possa finire inoltre non ho comunicato nulla neanche all’USSI per paura delle conseguenze. (…)” (cfr. doc. 627-634)
Al termine dell’audizione, all’utente è stato richiesto di produrre anche la documentazione del compagno, per verificare un eventuale diritto residuo alle prestazioni assistenziali.
Dagli atti emerge che l’annuncio per un posto di lavoro quale babysitter, nel quale al ricorrente ha indicato “abito in ”, contestatole durante il verbale, è stato dalla medesima pubblicato, a marzo 2022 sulla pagina Facebook “” (cfr. doc. 639).
La ricorrente, sempre tramite il proprio profilo Facebook, si è poi attivata per la vendita di pantaloni da motocross per uomo, con possibilità di ritiro in __________ e nel __________ (cfr. doc. 703)
Giova, inoltre, rilevare che con mail del 21 gennaio 2022, RI 1i, ha chiesto all’operatrice socio-amministrativa di riferimento, quanto segue:
" (…) le scrivo in quanto ho bisogno di alcune informazioni: (…)
Vorrei sapere se ipoteticamente vorrei cambiare Cantone (__________) per vivere, a che ufficio fa capo e come devo muovermi con la mia documentazione, ci saranno cambiamenti?
Il mio compagno mi ha chiesto di poter andare a convivere (non ho ancora deciso per motivi personali e tutt’ora vivo a casa dei miei genitori a __________), vorrei capire se lui deve venire a conoscenza assolutamente che io percepisco il sostegno sociale? La casa dove vive è già a suo nome e non cambierà il contratto di locazione questo me lo ha già indicato. Lui è contrario è questa prestazione dunque non mi darà di sicuro le sue buste paga, come posso fare?
Vorrei avere un colloquio di persona per discutere questi punti è possibile?” (cfr. doc. 657-658)
Questo il riscontro trasmesso dall’USSI alla ricorrente:
" (…) Qualora lei andasse a convivere, la sua domanda di prestazioni assistenziali verrebbe chiusa; sarà poi necessario qualora aveste bisogno, inoltrare una domanda di prestazioni assistenziali insieme (in quanto necessitiamo avere chiara la situazione economica di entrambi).
Se lei cambiasse Cantone, lei dovrebbe annunciarsi al Comune di domicilio nel Canton __________. Inoltrare poi, una nuova domanda di prestazioni assistenziali dal nuovo Comune di domicilio. Il Ticino non farebbe più stato quale erogatore di prestazioni assistenziali.
Dunque, se lei dovesse decidere di partire per il Canton __________ e convivere unitamente al suo compagno, dovrà comunicare al suo compagno la situazione in quanto una domanda dovrebbe essere inviata insieme. Considerato comunque che il tutto sarà di competenza del nuovo Cantone e nuovo Comune, la invito a voler chiarire queste casistiche con loro (qualora si trasferisse).” (cfr. doc. 657)
Dagli estratti conto del contro privato __________ della ricorrente, relativi al periodo da giugno 2022 ad agosto 2023 (e meglio da quanto la ricorrente ha riferito di convivere con il compagno nel Canton __________), emerge, con riferimento unicamente agli addebiti relativi agli acquisti chiaramente localizzabili, che la ricorrente in settimana era presente con frequenza nella zona di __________, __________, __________, __________. Tali addebiti sono relativi a spese quotidiane, presso __________, farmacie, distributori di benzina, __________, esercizi pubblici, negozi di generi alimentari (cfr. doc. 50-52, 74-76, 104-106, 117-124, 141-143, 155-159, 173-175, 187-190, 206-209, 223-225, 250-252, 264-266).
Acquisti, ma in misura minore, sono stati effettuati dalla ricorrente anche nella zona del __________, così come in Italia (cfr. doc. 50-52, 74-76, 104-106, 117-124, 141-143, 155-159, 173-175, 187-190, 206-209, 223-225, 250-252, 264-266).
Il 25 agosto 2023, con riferimento a quanto dichiarato in occasione dell’audizione presso l’Ispettorato sociale, RI 1 ha comunicato all’Ispettorato sociale quanto segue facendo valere quanto “al termine dell’audizione, dopo oltre due ore” asserisce “non avevo la forza di esprimere in quanto emotivamente molto provata”:
" (…) la mia relazione con il signor __________ non è definibile come una relazione stabile. Il fatto che passi molti fine settimana e a volte anche in giorni infrasettimanali presso il suo domicilio non comporta che io sia mantenuta da lui. Proprio perché non si tratta di una relazione stabile (tantomeno una convivenza), non ho mai messo a conoscenza il signor __________ del fatto che percepisco un aiuto sociale essendo il signor __________ fermamente contrario a tali prestazioni, temevo di essere giudicata male da lui. Inoltre più volte durante questo ultimo anno ci sono stati periodi durante i quali non abbiamo avuto una frequentazione. (…) La mia relazione con il signor __________ non ha comportato per me nessun vantaggio dal profilo economico. Le mie minime spese le ho sempre sostenute con i miei poveri mezzi finanziari cosa che si può facilmente desumere dagli estratti conto che regolarmente ho esibito da parte mia esisteva il desiderio che la mia relazione con il signor __________ potesse un giorno concretizzarsi in una relazione stabile, ma non vi sono le premesse e quindi resta una relazione “fragile”. Il mio riferimento resta la casa dei miei genitori a __________ dove naturalmente ho i miei affetti. (…) frequento regolarmente le mie amiche come pure le iniziative pubbliche (…) che nel Comune si tengono. (…) Proprio perché la mia relazione con il signor __________ non è una relazione stabile bensì “fragile” non presenterò una nuova domanda di prestazioni assistenziali unitamente al signor __________ in quanto non convivente e come detto in precedenza (…) la mia casa è il domicilio dei miei genitori.” (cfr. doc. 623-624)
Dal rapporto redatto dall’Ispettorato a chiusura del caso risulta che:
" (…) con lettera raccomandata del 25 agosto 2023 l’utente ha scritto di non convivere con il suo compagno e che quindi non farà avere la sua documentazione. Non è possibile prendere in considerazione la lettera della signora, in quanto, conscia delle conseguenze la stessa cerca di ritrattare le sue affermazioni iniziali per non incappare in sanzioni e ordini di restituzione. Quando da lei affermato in audizione è in netta contrapposizione con quanto scrive 10 giorni dopo. Inoltre dopo l’audizione l’utente ha pubblicato su Facebook ben 5 annunci in diversi gruppi con il seguente contenuto:
“Siamo alla ricerca di una villetta, casa, appartamento in bifamigliare max 4.5. locali con box e un po’ di giardino/cortile abbiamo da metterci un camper. Max 1000 euro tutto compreso, in affitto. (…)”.
Questo tipo di annunci li aveva pubblicati anche settimane prima della sua audizione, sempre su Facebook. In considerazione dei movimenti bancari dell’utente nel Canton __________, delle sue ammissioni e del fatto che torna nella zona del __________ perché ha un lavoro di due giorni in una palestra, ma non ci vive, anche perché ha dichiarato di avere più effetti personali dal suo compagno che a casa dei suoi genitori a __________, si considera dimostrata la convivenza di fatto e ai sensi Laps con il signor __________” (cfr. doc 619-622)
L’Ispettorato ha, quindi proposto di sanzionare l’assistita e di emettere un ordine di restituzione per quanto percepito a titolo di prestazioni Las da parte di RI 1 dal giugno 2022 a quel momento (cfr. doc. 619-622).
Giova qui rilevare che agli atti figurano diverse inserzioni fatte dalla ricorrente tra fine agosto ed inizio settembre 2023 su pagine/gruppi Facebook relativi ad affitti nelle zone di __________, __________, __________, __________ e __________ scritte dalla ricorrente tramite il proprio profilo, con il seguente contenuto:
" Siamo alla ricerca di una villetta, casa, appartamento bifamigliare max 4.5 locali con box e un po’ giardino / cortile abbiamo un camper.
Max 1000 euro tutto compreso, in affitto.
Zone limitrofe ben accette (…)”;
Cerchiamo in affitto una villetta, casa o appartamento in bifamigliare max 4.5 locali. Con box grande, posto auto esterno e giardino.
Tutto compreso max 1000 euro disponibilità novembre 23 o gennaio 24.
Zone __________: __________.
Zone __________: __________” (cfr. doc. 649-655)
Pure “per dicembre 2023 gennaio 2024”, la ricorrente, nella pubblicazione fatta sulla pagina Facebook affitti.ch, si è anche detta alla ricerca di una “casetta o appartamento bifamigliare in affitto max 3.5/4 locali con giardinetto e soprattutto garage”, nella “zona __________, __________, __________, __________ zona montagna/campagna”, per “max 1350 fr.” (cfr. doc. 655).
Con decisione del 21 settembre 2023, l’USSI ha respinto la domanda di rinnovo delle prestazioni Las scadute il 31 agosto 2023 presentata dalla ricorrente, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) dagli accertamenti svolti è emerso che con il signor __________ ha stabilito una convivenza stabile ai sensi della Laps. Pertanto la sua unità di riferimento non è più composta unicamente da lei. Ritenuto quanto sopra, il suo fabbisogno non può essere determinato. Pertanto la sua richiesta del 12 settembre 2023 di rinnovo delle prestazioni assistenziali (…) è rifiutata.
Qualora lo ritenesse necessario, una domanda nuova potrà essere inoltrata unitamente al suo compiango, direttamente nel Canton __________.” (cfr. doc. 45 e supra consid. 1.1.).
Con reclamo dell’8 ottobre 2023, RI 1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti ribadendo, in sostanza, quanto indicato nella propria raccomandata del 25 agosto precedente, e meglio, in particolare:
che la relazione con __________ non è definibile come una convivenza stabile, ma “tutt’al più come una relazione sentimentale peraltro instabile e discontinua”;
che passare i fine settimane e “a volte anche giorni infrasettimanali” presso il domicilio del compagno non “comporta che (…) sia una convivenze e tantomeno (…) stabile”;
che non viene mantenuta dal compagno al quale, ad asserita comprova dell’instabilità della relazione, non ha mai detto di percepire le prestazioni Las da tempo;
che non ha mai trascorso più di tre giorni consecutivi a casa dell’uomo, quindi “non si può (…) parlare di una convivenza durata almeno sei mesi”;
che dalla relazione ella non trae alcun vantaggio economico;
che la sua unità di riferimento è composta da genitori, “i quali, peraltro, non sono mai stati interpellati in merito.”
(cfr. doc. 558-559).
Il giorno seguente, __________ e __________, genitori della ricorrente, hanno poi trasmesso all’USSI una raccomandata dal seguente contenuto:
" (…) in qualità di genitori ci permettiamo di intervenire nella questione che riguarda nostra figlia RI 1 e con tutto rispetto segnalarvi che state prendendo un abbaglio e commettendo un’ingiustizia nei confronti della stessa negandole le prestazioni assistenziali.
Riteniamo sia nostro dovere esprimerci sulla questione in quanto la vostra decisione comporta gravi pregiudizi all’esistenza di nostra figlia. Non sappiamo da dove sia partita la costruzione del “castello accusatorio” nei confronti di nostra figlia, ma possiamo certamente dire che in sostanza il tutto si fonda su un insieme di elementi interpretati con un’evidente dose di pregiudizio.
Abbiamo preso atto dei contenuti del verbale di audizione (…) e ne abbiamo tratto la conclusione che lo stesso è totalmente volto a cementare la tesi di una “convivenza stabile” di nostra figlia con il signor __________. Quando, dopo il colloquio / interrogatorio nostra figlia è rientrata a casa e ci ha riferito di come questo si era svolto, era molto provata, ci chiediamo come nostra figlia sia riuscita, ma ne dubitiamo, a nascondere la propria sofferenza di fronte ad essi. Ci ha confidato di avere firmato il verbale pur di potere lasciare l’audizione e pur riscontrando nello stesso delle inesattezze. Dal verbale non risulta quali siano stati gli accertamenti, non si fa riferimento a quali metodi usati per accertare la presunta “convivenza stabile” ma da quanto essa ci ha raccontato, gli indizi o le prove consistevano in grande parte nella pubblicazione sui canali social (Facebook in particolare) di immagini e testi riguardanti uscite da lei fatte con il suo amico o le sue amiche. Altre prove a carico di RI 1 sarebbe state non precisate informazioni ottenute non si sa da quale/i fonte/i.
Noi genitori, in qualità di “unità di riferimento” di RI 1, non siamo mai stati interpellati per verificare quale fosse la realtà dei fatti. L’aveste fatto vi saresti resi conto che quanto voi definite come “convivenza stabile”, non è altro che una relazione sentimentale (forse addirittura a senso unico).
Il fatto che nostra figlia abbia una relazione sentimentale e che passi con la persona da lei amata delle giornate (in prevalenza nei fine settimana) non comporta automaticamente che ci si trovi confronti ad una convivenza ed ancor meno ad una “convivenza stabile” che le procuri “gli stessi vantaggi di un matrimonio” ((RLAPS)VI Partner conviventi art. 2a). Non ci risulta sia contemplata nella Laps l’impossibilità per un beneficiario/a di prestazioni assistenziali di avere sentimenti amorosi per una persona e di condividere con essa momenti di vita senza che questa diventi automaticamente “convivenza stabile”. (…) Ci aspettiamo una risposta alla nostra missiva o ancora meglio un colloquio in merito.” (cfr. doc. 563-564)
Con la decisione su reclamo del 7 marzo 2024, l’USSI ha, come visto, confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.1.).
Nei primi mesi del 2024, RI 1 ha presentato una nuova domanda tesi al riconoscimento delle prestazioni assistenziali. In questo contesto, ella ha comunicato per il tramite del proprio legale all’USSI di avere interrotto la relazione con __________ a far tempo da dicembre 2023 (cfr. doc. 546)
Agli atti figura, poi, una dichiarazione scritta di __________, datata 4 febbraio 2024 e trasmessa al PP, nella quale il medesimo afferma che:
"
Tra il sottoscritto e la signora RI 1 non c’è mai stata una relazione stabile e tantomeno una convivenza stabile.
Non ho mai pagato fatture intestate o riguardanti la signora RI 1 né mai o [recte: ho] offerto soldi alla stessa.
Abbiamo trascorso assieme numerosi fine settimana nel corso degli anni 2022 e 2023 ed occasionalmente giorni infrasettimanali.
Gli annunci pubblicati sui canali social della signora __________ per la ricerca di una nuova abitazione erano esclusivamente per me e non in previsione di una futura convivenza.
La nostra relazione si è definitivamente chiusa nel dicembre 2023” (cfr. doc. 547)
In data 16 maggio 2024, il PP ha emesso nei confronti della ricorrente un decreto di abbandono nell’ambito del procedimento penale pendente - a seguito della segnalazione trasmessa al Ministero pubblico da parte della Sezione del sostegno sociale l’8 gennaio precedente, nei confronti di RI 1 - per i reati di truffa (art. 146 CP) ed ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale (art. 148a cpv. 1 CP).
Dal decreto di abbandono risulta che, interrogata dall’inquirente il 2 febbraio 2024, la ricorrente ha dichiarato quanto segue:
" Voglio dire che non ho mai convissuto con __________. Voglio spiegare come sono andate le cose. Si tratta di cose che ho già detto nei miei reclami. Io frequentavo __________ nel weekend, o da lui in __________ o all’estero. Occasionalmente capitava anche in settimana che mi fermassi in Calanca da lui, e in estate facevo le vacanze da lui, sia nell’estate 2022 e 2023. Io e __________ eravamo una coppia, ma la relazione era fragile, non stabile. Io non gli avevo detto che ero a beneficio delle prestazioni assistenziali, lui era contrario a questi aiuti. Ho tenuto nascosto questo dettaglio per evitare che la nostra relazione si interrompesse. Durante la relazione, ci sono stati diversi tira e molla, ci siamo lasciati spesso e abbiamo passato dei periodi senza vederci, senza contatti. A domanda del mio difensore rispondo che a volta passavamo i weekend all’estero in quanto lui correva in moto in Italia, e spesso lo accompagnavo.”
(cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 2-3)
Il decreto di abbandono precisa, poi, che RI 1 “ha riconosciuto che nel verbale di interrogatorio dell’USSI vi erano delle dichiarazioni contraddittorie, spiegando però di essersi trovata in difficoltà in quanto pensava si trattasse di un colloquio con l’operatrice socio-amministrativa di riferimento, mentre invece l’incontro era stato un vero e proprio verbale di audizione con tanto di ispettori presenti, fatto questo che l’avrebbe posta in uno stato di stress. Con queste affermazioni, RI 1 ha voluto precisare che alcune sue frasi riportate sarebbero fuorvianti o inesatte, come precisato nel suo scritto all’attenzione dell’USSI datato 25 agosto 2023” (cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 3).
Queste le successive dichiarazioni rese dall’insorgente innanzi all’Autorità inquirente:
" A giugno 2022 io ho effettivamente trascorso le mie ferie presso il domicilio di __________ in __________, era la prima volta che trascorrevo un periodo così lungo da lui. Dopodiché a fine giugno 2022 abbiamo litigato pesantemente e non ci siamo visti per un po' di tempo. Giugno 2022 era dunque la prima volta che passavo del tempo continuato presso __________. Devo aver anche pubblicato qualcosa sui social. ADR che penso che non ci siamo visti per almeno un mese. Non è stato l'unico caso in cui non ci siamo visti per tanto tempo.
(...)
ADR che in merito agli annunci online, sia di vendita che di ricerca di un'abitazione, voglio precisare che l’annuncio per la vendita del veicolo e la ricerca di un garage in affitto erano per conto di __________ in quanto lui non ha i social. Io avevo inoltre già un account su tutti.ch, era solo per aiutarlo, come avrei aiutato qualsiasi mio amico o parente. Per quanto riguarda la ricerca di un'abitazione, che preciso era solo per la zona del mendrisiotto. Questa ricerca l’avevo fatta perché l’assistenza mi aveva detto che avrei avuto ipoteticamente diritto ad un sostegno anche per l'affitto. Le case che avevo cercato in Italia invece erano per lui, sempre per il discorso che __________ non aveva i social. Non è mai stata un'opzione che io andassi a vivere con lui in Italia." (cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 3)
Così prosegue, poi, il decreto di abbandono emesso nei confronti della ricorrente:
" Confrontata poi con il fatto che lei stessa aveva chiesto chiarimenti all'operatrice socio-amministrativa __________ in merito ad un eventuale trasferimento nel Canton __________, RI 1 ha confermato di averlo fatto, precisando, però, come si trattasse di un discorso puramente teorico. Una volta ottenuta la conferma che in caso di trasferimento del domicilio nel Canton __________, l'autorità di erogazione di prestazioni assistenziali sarebbe cambiata e avrebbe dunque dovuto fare una nuova richiesta notificando anche la presenza del compagno, RI 1 ha spiegato di aver preso nota ma di non aver apportato alcuna modifica nella propria vita in quanto la relazione con __________ era instabile e lei non intendeva informarlo del fatto che fosse a beneficio dell'assistenza. L'imputata ha poi precisato che __________ non l'avrebbe mai aiutata con le spese quotidiane.
“(…) la mia situazione non era cambiata dai mesi precedenti, non avevo avviato alcuna convivenza con __________. Voglio anche dire che quando mi ero iscritta in assistenza non mi era stato precisato che avrei dovuto avvisare se avessi intrapreso una relazione, o se avessi fatto dei weekend all’estero. Non sapevo di dover essere così precisa, ma sapevo che avrei dovuto indicare un cambio di domicilio o una convivenza stabile. Così però non è stato. Preciso comunque che non partecipava alle mie spese quotidiane, né io gli versavo alcunché per i giorni che stavo da lui. Vorrei precisare che __________ non ha mai partecipato in nessun modo nel pagamento delle mie fatture, come non mi ha mai prestato o regalato dei soldi. C’è stato un episodio dove mi aveva chiesto di dargli del denaro come partecipazione alle spese quando andavamo all'estero insieme, ma è successo solo una volta in quanto non avevo mezzi finanziari. Normalmente pagava sempre lui, per esempio la spesa nei weekend all’estero o i pedaggi. I weekend li trascorrevamo in camper" (…).
Infine, RI 1 ha confermato che la relazione con __________ era definitivamente terminata a dicembre 2023.” (cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 3-4)
Parimenti interrogata, ma in veste di testimone, dall’Autorità inquirente, __________, operatrice socio-amministrativa di riferimento della ricorrente, ha, da parte sua, dichiarato quanto segue:
" (...) posso immaginare che il comportamento che è stato rimproverato a RI 1 sia legato alla questione della convivenza con il compagno.
Non saprei dire altro. ADR che questo è stato un tema da me trattato. Mi Spiego: questo è diventato un tema quando ho dovuto fare un rifiuto del rinnovo della prestazione assistenziale per convivenza. ADR che questa decisione di rifiuto non è stata presa da me di mia sponte, ma viene presa dal capo servizio, la signora __________ che si consulta anche con gli altri servizi. Generalmente può essere che se l'utente mi dà delle informazioni che possono richiedere degli approfondimenti, capita che sia io a segnalare una situazione all'ispettorato. In quel caso io segnalo al Caposervizio e poi è sua la valutazione se andare avanti con l'inchiesta o meno. Io vengo poi messa al corrente della decisione. (...) Ora ricordo: in questa richiesta di rinnovo di maggio 2023, io avevo richiesto documentazione per determinare la prestazione. Avevo notato degli accrediti ricorrenti da __________, e poi il Comune di __________ mi aveva detto che in paese giravano voci che RI 1 convivesse con il compagno __________. Io avevo allestito la segnalazione all'attenzione del capo servizio ed è stata poi una sua decisione quella di mandare avanti all'lspettorato. Avevo anche guardato gli estratti conto e avevo notato che vi erano diverse spese nel Canton __________ molto frequenti, quindi mi ero insospettita. Ero perplessa e viste anche le voci del Comune di __________, ho deciso di allestire la segnalazione. Ricordo anche che RI 1 aveva dichiarato di pagare anche alcune fatture per conto di __________, e quindi a mio avviso la situazione era da segnalare.”
(cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 4-5)
“La testimone”, precisa il PP nel proprio decreto, “ha infine confermato che RI 1 si sarebbe informata in merito ad un eventuale trasferimento nel Canton __________, senza tuttavia sapere se poi la stessa avrebbe proceduto in questo senso:
"Voglio dire che ricordo che RI 1 mi aveva chiesto delle informazioni del tipo "cosa succede se io mi trasferissi nel Canton __________", se doveva continuare a fare le richieste di rinnovo da __________ eccetera. Io le avevo spiegato che sarebbe dovuta essere fatta una richiesta nel Canton __________, facendo una nuova domanda. ln quel caso noi avremmo chiuso il dossier in Ticino. La sua domanda era stata anche sulla convivenza e le avevo riferito che cambiava l’unità di riferimento e che in quel caso la domanda andava completata con i dati del convivente. (...) ADR che non so riferire se RI 1 abbia mai fatto domanda di assistenza nel Canton __________" (cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 5).
Fondandosi sugli elementi raccolti, il PP è giunto alla seguente conclusione:
" Nel caso concreto si precisa innanzitutto che non sono emersi sufficienti indizi di reato nei confronti di RI 1. Seppur si comprendono i motivi che hanno spinto l'USSl a procedere con un'inchiesta interna al fine di chiarire l'effettiva situazione sentimentale di RI 1 e l'esistenza di una convivenza, non si può seguire la tesi secondo cui l'imputata avrebbe sottaciuto una convivenza allo scopo di continuare a percepire le prestazioni assistenziali.
Fin dal principio RI 1 non ha contestato l'esistenza di una relazione sentimentale con __________, seppur instabile. La stessa ha spontaneamente indicato di aver passato diversi momenti in __________ presso il domicilio di lui, specialmente nei weekend. A sostegno della tesi di RI 1, e contrariamente a quanto esposto dall'USSl, dall'analisi degli estratti bancari ben si evince come le movimentazioni della carta di credito nel periodo da giugno 2022 ad agosto 2023 non fossero esclusivamente limitate alla regione di __________, ma si distribuivano in egual modo tra __________ e __________. C’è anche da ritenere che RI 1, oltre ad avere la propria famiglia residente a __________, svolgeva un'attività lucrativa part-time presso __________, aspetto che la legava maggiormente alla regione __________. Che il centro dei suoi interessi fosse divenuto a tutti gli effetti la __________ (e __________) è una mera congettura. RI 1 risulta tutt'ora domiciliata a __________, presso i genitori, e il fatto che abbia trascorso due settimane consecutive durante l'estate presso il domicilio del compagno in __________ (come peraltro da lei ammesso) ancora non fonda una convivenza, men che meno un domicilio in quel Cantone.
La versione secondo cui l'imputata avrebbe chiesto informazioni in merito al cambio di domicilio nel Canton __________ e sui rispettivi passi da compiere nel caso in cui intendesse trasferirvisi stabilmente, ignorando poi dì fatto quanto indicatole dall'operatrice socio-amministrativa e procedendo comunque ad avviare una convivenza a Cauco, non è assolutamente comprovata. Tanto più che, invece, il fatto di essersi informata, esponendosi, confermerebbe piuttosto la buona fede dell'imputata, così come il fatto di aver pubblicato annunci e fotografie sui social. Si aggiunga infine che agli atti è stata parimenti acquisita la dichiarazione di __________ (Al 14), il quale conferma di non aver mai convissuto stabilmente con RI 1, che confermano ulteriormente l’assenza di una convivenza.
Quand'anche il motivo per cui RI 1 avesse effettivamente abbandonato l'idea dì trasferirsi in __________ fosse il timore di svelare al compagno la sua situazione finanziaria dipendente dalle prestazioni assistenziali, ritenuto che - come indicato dall'operatrice socio amministrativa nello scambio di email di gennaio 2021- __________ avrebbe dovuto essere preso in considerazione nel nuovo conteggio, poco cambia sulla sostanza. RI 1 non ha mai convissuto stabilmente con __________. Di conseguenza non si può ritenere che vi siano sufficienti indizi di reato tali da poter promuovere l'accusa.” (cfr. doc. V1 all. a doc. V, pag. 6-7)
2.7. Prima di esaminare il merito della vertenza, questo Tribunale ricorda che in applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche e che le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Pure deve essere rammentato che il TCA è chiamato a valutare le prove applicando il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195).
Per costante giurisprudenza, inoltre, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa.
Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, pag. 56).
In proposito è utile ricordare, da una parte, che nel diritto penale vige il principio “in dubio pro reo”, mentre il giudice delle assicurazioni sociali applica il principio della probabilità preponderante (cfr. STF 9C_144/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove, dopo un’analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.).
2.8. Nel merito della vertenza, questa Corte rileva che la censura ricorsuale secondo cui le dichiarazioni - qualificate dalla parte ricorrente come “comunque inconferenti”, “rese dopo un lungo ed estenuante interrogatorio, al quale la ricorrente ha partecipato senza essere rappresentata e senza un’adeguata spiegazione in merito ai suoi diritti procedurali” - rilasciate da RI 1 in data 16 agosto 2023 innanzi all’Ispettorato sociale “non possono essere considerate mezzi di prova adeguati, essendo state ottenute con modalità al limite della liceità e della buona fede” (cfr. supra consid. 1.2.) ed un’eventuale implicita richiesta di estromissione di quel verbale (o di parti dello stesso), non meritano tutela.
Secondo questo Tribunale, infatti, nulla di quanto agli atti attesta che in occasione dell’audizione del 16 agosto 2023 RI 1 si trovasse in difficoltà psicofisiche, in uno stato di stress (come la ricorrente ha riferito al PP; cfr. supra consid. 2.6.) o di sofferenza (come denunciato dai genitori; cfr. supra consid. 2.6.) tali da non permetterle di sostenerlo.
Questo ritenuto, in primo luogo che la presenza di ispettori, a quel verbale, tutto poteva essere per l’insorgente, fuorché una sorpresa, ritenuto come la convocazione all’audizione in questione è stata trasmessa dall’Ispettorato sociale e sottoscritta da un’ispettrice (cfr. doc. 640).
Il verbale in questione – il cui contenuto è peraltro stato riletto dall’interessata, che lo ha, poi, sottoscritto – non può inoltre dirsi essere stato di una durata tale da porre l’interrogata in stato di sofferenza, ritenuto che si è concluso in un’ora e cinquanta minuti, quindi neppure due ore (cfr. doc. 627-634).
Quale fosse il tema oggetto dell’audizione, era parimenti noto alla ricorrente sulla base della convocazione ricevuta che chiaramente lo indicava (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 640).
Non vi sono poi, concretamente, elementi che permettano di concludere che la salute di RI 1 fosse così compromessa da influire sulla sua capacità di discernimento ed impedirle di sostenere l’audizione (al riguardo cfr. 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.5.; STF 8C_1/2007 dell’11 maggio 2007 consid. 3; STCA 39.2019.3. del 17 ottobre 2019 consid. 2.9.; STCA 39.2014.10 del 25 febbraio 2015 consid. 2.14.; STCA 42.2013.6 del 2 aprile 2014 consid. 2.10.; STCA 39.2012.4 del 22 maggio 2013 consid. 2.11.).
Anzi, la ricorrente medesima, in entrata di quel verbale, “tenendo ben presente il suo personale stato di salute psicofisica”, ha confermato di essere in “grado di rispondere a delle domande sulla sua situazione personale e finanziaria”, nonché di “rileggere, comprendere e verificare che quanto scritto in questo verbale corrisponde a verità” (cfr. doc. 627).
Al termine dell’audizione, invece, RI 1 non ha precisato alcunché ed apponendo la propria firma confermato:
“di aver compreso le domande che mi sono state sottoposte”;
“di aver dichiarato il vero, e che le mie riposte sono state riportate correttamente nel presente verbale”;
“che l’audizione si è svolta senza problemi e non vi sono lamentele da esporre da entrambe le parti.” (cfr. doc. 633)
2.9. Riguardo all’esistenza di una convivenza tra la ricorrente ed il (ex) compagno, il TCA ribadisce, innanzitutto, che l’art. 4 cpv. 1 Laps prevede che l’unità di riferimento è costituita segnatamente dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile (lett. c).
Secondo l’art. 2a Reg.Laps la convivenza è considerata stabile se, alternativamente, vi sono figli in comune (lett. a), la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio (lett. b), la convivenza è durata almeno 6 mesi (lett. c).
Nel caso di specie, questa Corte ritiene che l’operato della parte resistente debba essere tutelato e che a ragione, quindi, l’USSI ha negato a RI 1 il diritto alle prestazioni assistenziali a decorrere dal 1° settembre 2023 ritenendo che tra la medesima ed il compagno vi fosse una convivenza stabile ai sensi di quanto prevedono le normative, direttive e la giurisprudenza succitate (cfr. supra consid. 2.3.-2.4.).
A questo proposito va subito sottolineato che, indipendentemente da come avessero deciso di organizzarsi nella propria vita di coppia, vale a dire se con un domicilio congiunto o con due separati (cfr. le sentenze federali citate all’inizio del consid. 2.3.), decisiva è la circostanza che la ricorrente ed __________ si fornivano assistenza e sostegno reciproci.
Questa Corte rileva, innanzitutto che nelle proprie iniziali dichiarazioni, sentita innanzi all’Ispettorato sociale, la ricorrente ha affermato, peraltro nelle prime risposte ai quesiti dei propri interlocutori:
che aveva (ritenuto come la relazione tra i due si sarebbe conclusa a dicembre 2023) un compagno da gennaio 2021 che abitava nel Canton __________;
con il quale trascorreva “tutti i weekend (…) soprattutto all’estero (…) in settimana io rimango da lui circa 2 notti (…) e allo steso modo anche lui viene circa 2 notti (…) da me”;
con il quale faceva la spesa alimentare e consumava i pasti;
presso cui da inizio estate 2022 ha “iniziato a vivere stabilmente.” (cfr. supra consid. 2.6.)
Di convivere con il compagno, __________, dal giugno 2022 - nell’ambito di una relazione che al di là di qualche litigio, per indicazione della ricorrente medesima, “non viene messa in discussione” – RI 1, nel corso di quel verbale lo ha poi ribadito non una, ma ben due volte (cfr. supra consid. 2.6.).
Ella, per il compagno, ha poi riferito, sempre dinnanzi all’Ispettorato sociale il 16 agosto 2023, di essersi prodigata nel:
pubblicare su Facebook annunci tesi alla vendita del veicolo di lui;
cercare, sempre tramite social, un garage o un magazzino per le moto di __________;
andare a prendere il figlio che l’uomo ha avuto da una precedente relazione ogni venerdì, a __________, dalla madre, per portarlo dal padre, in __________ quindi recarsi, insieme, in Italia.
Sempre il 16 agosto 2023, la ricorrente ha, pure, dichiarato:
che “la maggior parte dei miei effetti personali si trova presso l’abitazione del mio compagno”;
a tre riprese, nel corso del verbale, di convivere con __________ da giugno 2022, ma di non averne avvisato USSI poiché aveva “paura delle conseguenze” che avrebbe dovuto affrontare se il compagno fosse venuto a conoscenza del fatto che si trovava al beneficio delle prestazioni Las (cfr. supra consid. 2.6.).
Dagli atti emerge che sin da gennaio 2022 - quando l’operatrice socio amministrativa di riferimento glielo aveva chiaramente indicato via mail, su sua richiesta motivata dalla domanda del compagno di andare a vivere insieme – la ricorrente era consapevole che la convivenza avrebbe reso necessario, oltre ad informare l’USSI della modifica intervenuta nell’unità di riferimento, presentare una nuova domanda per l’erogazione delle prestazioni assistenziali congiuntamente all’uomo (cfr. supra consid. 2.6.).
In un secondo momento, invece, e meglio nello scritto del 25 agosto 2023, RI 1 ha rilasciato dichiarazioni molto contrastanti rispetto a quanto ella aveva dichiarato, presso l’Ufficio dell’Ispettorato, una decina di giorni prima.
Nello scritto in questione, infatti, ella ha affermato:
che la relazione che il 16 agosto 2023 aveva detto perdurare da “circa 2 anni” e che allora non veniva “MESSA IN DISCUSSIONE”, questa volta, invece, non era “definibile come una relazione stabile”;
che con il compagno trascorreva “molti fine settimana e a volte anche (…) giorni infrasettimanali”, quando a verbale aveva indicato che con __________ passava “tutti i weekend (…) soprattutto all’estero (…) in settimana io rimango da lui circa 2 notti (…) e allo steso modo anche lui viene circa 2 notti (…) da me”;
che durante l’ultimo anno “vi sono stati periodi durante i quali non abbiamo avuto una frequentazione”, dei quali in prima battuta nulla aveva riferito;
che i suoi effetti personali si trovavano presso la casa dei genitori, a __________, allorquando all’ispettrice aveva indicato averne la maggior parte a __________ (cfr. supra consid. 2.6.).
I contenuti dello scritto del 25 agosto 2023, stando a quanto risulta dagli atti ed in particolare dal decreto di abbandono del 16 maggio 2024, sono stati ulteriormente confermati dalla ricorrente quando, a seguito della segnalazione fatta al Ministero pubblico nei suoi confronti, ella è stata sentita come imputata, dichiarando, inoltre:
che “a fine giugno 2022 abbiamo litigato pesantemente e non ci siamo visti per un po’ di temo (…) penso che non ci siamo visti per almeno un mese”;
che la ricerca di un’abitazione del __________ concerneva ella soltanto, “perché l’assistenza mi aveva detto che avrei avuto ipoteticamente diritto ad un sostegno anche per l’affitto”;
che le ricerche di un’abitazione su Facebook, fatte tra fine agosto ed inizio settembre, in Italia, invece, “erano per lui”, per il compagno;
che la richiesta di informazioni circa un suo trasferimento dal compagno nel Canton __________ trasmessa all’operatrice socio-amministrativa di riferimento era un “discorso puramente teorico”;
prima, che “__________ non l’avrebbe mai aiutata con le spese quotidiane”, poi, che “normalmente pagava sempre lui, per esempio la spesa nei weekend all’estero o i pedaggi” (cfr. supra consid. 2.6.).
Questo Tribunale ritiene che, in applicazione del principio della dichiarazione della prima ora valido nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. supra consid. 2.7.), in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assistita ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo, invece, non possono integrare le prime soprattutto se esse, com’è in concreto il caso, le contraddicono. Nella fattispecie, questa Corte rileva che le dichiarazioni rilasciate in un secondo momento dalla ricorrente sono in netto contrasto con quanto ella aveva dichiarato in prima battuta e non possono, quindi, essere seguite, né integrare le prime affermazioni di RI 1.
La conclusione dell’esistenza di una convivenza stabile ai sensi della Laps risulta corretta a maggior ragione se si considera che:
la documentazione bancaria dà atto di una presenza della ricorrente tra __________ e __________ che supera quella del fine settimana (ed a ben vedere anche gli addebiti nel __________), di spese affrontate per generi alimentari, farmacie, esercizi pubblici, gioiellerie, distributori di benzina, librerie, e necessità quotidiane sostanzialmente in tutti i giorni della settimana (cfr. supra consid. 2.6.);
non risultano, sempre in base agli estratti conti in atti, particolari interruzioni nella presenza per lo più costante nella zona del __________ da parte della ricorrente che possano suggerire una o più interruzioni della relazione che, come visto, solo in un secondo momento l’assistita ha preteso fosse instabile. In particolare, e diversamente da quanto riferito da RI 1 al PP, dalla documentazione bancaria non è possibile dedurre che “a fine giugno 2022 abbiamo litigato pesantemente e non ci siamo visti per un po' di tempo (…) penso che non ci siamo visti per almeno un mese. Non è stato l'unico caso in cui non ci siamo visti per tanto tempo” (cfr. supra consid. 2.6.). In tal senso, basti rilevare che tra la fine di giugno e luglio 2022, gli estratti del conto privato __________ della ricorrente indicano movimentazioni tra __________ e __________ il 27, 29 e 30 giugno 2022, rispettivamente, il 2, 5, 11, 13, 15, 19, 22 luglio 2022 (cfr. doc. 250, 251 e 265), allorquando, s’ella avesse effettivamente interrotto la relazione con il compagno in quel periodo, o comunque non lo avesse visto “per molto tempo”, RI 1 non aveva motivo per trovarsi nel __________;
RI 1 non solo, come già contestatole dall’Ispettorato in occasione dell’audizione del 16 agosto 2023 ha cercato lavoro nel __________, ma (e questa ancor più la collega al __________) quando è stata interrogata ella lo aveva pure reperito, segnatamente mediante __________ e presso l’area bambini della __________ di __________. Occupazione, questa, che la occupava per una media di 10 ore alla settimana (cfr. doc. 959) e quindi in misura maggiore rispetto a quella svolta nel __________.
In tal senso, giova peraltro evidenziare, laddove la ricorrente ha preteso che l’inserzione per la ricerca di lavoro quale baby sitter sul gruppo Facebook “__________”, a marzo 2022, con l’indicazione “abito in __________” era stata fatta per errore, che l’accesso alla pagina del gruppo in questione, ed a maggior ragione, quindi, eventuali inserzioni, richiede (nello stato al 1° luglio 2024) l’iscrizione apposita, ciò che difficilmente RI 1 può avere fatto “per errore”.
Alla luce di tutto quanto precede, secondo questo Tribunale, è quindi la prima versione fornita da RI 1 a dover essere considerata più attendibile, in particolare ritenuto che la stessa è stata rilasciata quando ella era ancora ignara delle relative possibili conseguenze giuridiche.
Determinante, in concreto è, poi, il fatto che (anche) ad agosto 2023 la ricorrente ed il compagno si aiutavano reciprocamente.
Oltre ad affrontare insieme le spese dei generi alimentari ed a trascorrere, a conti fatti, almeno sei giorni su sette a settimana, insieme (“tutti i weekend (…) soprattutto all’estero (…) in settimana io rimango da lui circa 2 notti (…) e allo steso modo anche lui viene circa 2 notti (…) da me”), la ricorrente ogni fine settimana portava dal compagno il figlio da questo avuto da una precedente relazione e domiciliato a __________, per trascorrere insieme il weekend. Ancora, ella si occupava di vendere, per conto dell’uomo, oggetti vari, automobile, cercare un garage per le moto di lui, ecc., laddove per __________, se avesse voluto provvedervi autonomamente, sarebbe bastato poco per creare un profilo facebook o su tutti.ch.
Giova, peraltro, rilevare che la richiesta di informazioni da parte della ricorrente alla propria operatrice socio amministrativa di riferimento del gennaio 2022, relativa ad una convivenza con il compagno, aveva carattere concreto e futuro, tanto che la coppia si era già accordata su cosa far apparire, o meno, sul contratto di locazione sottoscritto da __________ (cfr. supra consid. 2.6. “La casa dove vive è già a suo nome e non cambierà il contratto di locazione questo me lo ha già indicato.”). Non si trattava, in altre parole, di una semplice ipotesi, come poi preteso dall’interessata, ma di un progetto di coppia futuro, poi messo in pratica dalla ricorrente nei limiti di quanto la sua volontà di non informare il compagno circa la fonte assistenziale delle proprie entrate le imponeva, e quindi senza informare l’USSI in Ticino, rispettivamente, presentare una domanda congiunta nel __________.
Alla luce di tutto quanto appena esposto, questa Corte ritiene, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2023 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che a giusta ragione l’amministrazione ha negato, per il mese di settembre 2023, il rinnovo delle prestazioni assistenziali postulato dalla ricorrente visto che ad agosto 2023 tra RI 1 e __________ vi era una convivenza stabile (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a e b Reg.Laps; consid. 2.4.) e che il compagno della ricorrente avrebbe quindi dovuto essere computato nell’unità di riferimento dell’assistita e la sua situazione finanziaria tenuta in conto. Nell’impossibilità di procedere in tal senso, rettamente le sono state negate le prestazioni assistenziali per settembre 2023.
La decisione su reclamo impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.
2.10. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
2.11. Relativamente alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, giova rilevare che secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
L’altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:
" Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito
favorevole per l’istante.”
Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid. 6.2.; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).
2.12. Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che la ricorrente, terminata la relazione con __________ e domiciliatasi autonomamente a __________ dal 1° maggio 2024, beneficia, nuovamente, delle prestazioni assistenziali (cfr. all. E a doc. I).
A comprova della propria indigenza, RI 1 ha prodotto unitamente al ricorso il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune di __________, ove a quel momento risultava domiciliata (cfr. all. D a doc. I.).
In tali circostanze l'indigenza della ricorrente deve essere ammessa.
Inoltre l'intervento dell’avv. RA 1, appare giustificato, ritenuto che nella procedura dinanzi a un Tribunale l’assistenza di un avvocato va ritenuta necessaria o almeno indicata quando in circostanze analoghe e nell’ipotesi in cui l’assicurato non sia indigente il patrocinio di un legale sarebbe ragionevole, tenuto conto del fatto che l’interessato non ha conoscenze giuridiche sufficienti e che l’interesse all’emanazione di un giudizio giustifichi il dispendio.
Nella procedura amministrativa il requisito della necessità di un avvocato deve, invece, essere esaminato in base a criteri più severi (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 127/07 del 7 gennaio 2008 consid. 4.2.-4.3.; DTF 103 V 46).
Infine, già solo in ragione della lunga istruttoria che ha caratterizzato la procedura che vede coinvolta RI 1, non si può ritenere che il gravame risultava palesemente destituito di possibile esito favorevole.
Questo Tribunale ritiene, dunque, che nella presente evenienza siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione del gratuito patrocinio a favore della ricorrente (cfr. STCA 42.2022.19 del 20 giugno 2022).
È in ogni caso riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'insorgente dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 6 LAG; relativamente al gratuito nella procedura davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; STF 9C_553/2021 del 21 aprile 2022 consid. 6; STF 9C_735/2019 del 13 maggio 2020 consid. 6; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301 consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti