Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2024.11
Entscheidungsdatum
23.05.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2024.11

cs

Lugano 23 maggio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 aprile 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 marzo 2024 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto in fatto

1.1. Il 28 aprile 2020 è pervenuta alla Cassa CO 1 una richiesta di indennità contro la perdita di guadagno a causa del coronavirus per il periodo dal 17 marzo 2020 al 4 maggio 2020, sottoscritta da RI 1, nato nel 1955, gessatore indipendente, con l’indicazione: “chiusura dell’attività a seguito delle misure decretate dal Consiglio federale”. Nel formulario, alla domanda di sapere se “ha o potrebbe avere diritto a prestazioni di altre assicurazioni sociali o private durante il periodo di interruzione dell’attività lucrativa? (p.es. Indennità giornaliere per malattia, indennità per lavoro ridotto)”, l’assicurato ha risposto di sì, indicando di beneficiare di una rendita dell’invalidità e di indennità giornaliere a causa di malattia ed allegando copia del certificato fiscale della rendita AI percepita nel 2019, pari a fr. 4'932, e del conteggio delle indennità per malattia ricevute da __________ dal 1° marzo al 31 marzo 2020, pari a fr. 4'265 (doc. 1).

1.2. La Cassa CO 1 ha versato le prestazioni per il periodo dal 21 marzo 2020 al 16 settembre 2020 per complessivi fr. 20'869.80 (cfr. doc. 2 e 3).

1.3. Con decisione formale del 25 maggio 2021 (doc. 4), confermata dalla decisione su opposizione del 25 maggio 2022 (doc. 9), cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa ha chiesto la restituzione dell’importo di fr. 20'869.80 poiché, secondo l’art. 2 cpv. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità giornaliera per il coronavirus è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione nonché ai pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell’obbligo di versare il salario. RI 1 deve restituire le indennità ricevute a causa del coronavirus, poiché ha già ricevuto per il medesimo periodo le indennità giornaliere per malattia ai sensi della LCA da parte dell’assicuratore __________.

1.4. Il 14 giugno 2022 RI 1 ha inoltrato una domanda di condono dell’importo da restituire (doc. 10), facendo valere la sua buona fede giacché quando ha inoltrato la richiesta di indennità giornaliere per perdita di guadagno COVID-19, aveva indicato di beneficiare anche delle indennità giornaliere per malattia ed aveva allegato il conteggio del mese di marzo 2020 di __________.

1.5. Con decisione del 28 luglio 2023 (doc. 12), confermata dalla decisione su opposizione del 7 marzo 2024 (doc. 14), la Cassa ha respinto la domanda di condono, affermando:

" (…)

  1. Nel caso in esame, in data 28 aprile 2020 l’opponente ha presentato il formulario di richiesta d’IPG Corona, attraverso il quale dichiarava come motivo dell’interruzione dell’attività lavorativa, la “Chiusura dell’attività a seguito delle misure decretate dal Consiglio federale”.

Tuttavia, tale affermazione si è rilevata inesatta in quanto al momento della richiesta, e per tutto il periodo nel quale ha beneficiato dell’indebita prestazione, già percepiva un’indennità per perdita di guadagno in caso di malattia secondo la LCA, la quale già provvedeva a sanare la sua perdita di guadagno.

Il fatto di aver annesso il conteggio d’indennità secondo la LCA al formulario di richiesta, non è sufficiente per provare la preannunciata buona fede. Al contrario nel caso concreto, l’aver avanzato una richiesta di perdita di guadagno de facto inesistente (già supplita dall’indennità di malattia), per un motivo inesatto e senza aver neppure interpellato l’amministrazione per verificare la correttezza dei conteggi ricevuti, invalidano l’invocata buona fede.

Infatti lei doveva e poteva facilmente comprendere che le indennità richieste per il coronavirus non fossero di diritto, in quanto la perdita di guadagno era già sanata dall’assicurazione __________ e di fatto non era causata per le misure del Consiglio di stato, bensì per il sinistro precedentemente avvenuto il 23 luglio 2019. (…)”

1.6. RI 1 è tempestivamente insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I).

Il ricorrente afferma di soffrire di una patologia alla spalla destra che ha determinato un’invalidità del 50% e vari periodi di malattia al 100%. La sua patologia gli permette di svolgere attività di gestione, fare capitolati, offerte, preventivi, direzione dei lavori e per questo motivo è affiliato sia come indipendente che come datore di lavoro presso la Cassa di compensazione. La sua malattia gli ha permesso di generare reddito anche nei periodi in cui era inabile al 100%. Ad esempio dal 23 luglio 2019 al 31 dicembre 2019 era inabile al 100% ma grazie all’impiego di dipendenti la sua ditta ha fatturato fr. 21'872.25 da fine settembre ad inizio novembre.

L’insorgente sostiene di non aver affermato il falso attestando la chiusura dell’attività a seguito delle misure decretate dal Consiglio federale, poiché ha dimostrato di poter svolgere un’attività pur essendo in malattia al 100% e quindi anche la ditta sarebbe stata aperta se non ci fossero state le misure di restrizione dovute al Covid-19.

In secondo luogo il ricorrente afferma di aver inoltrato la richiesta di prestazioni perché l’assicurazione malattie copriva la perdita di guadagno del suo reddito come lavoratore indipendente mentre l’indennità Corona avrebbe dovuto coprire la sua perdita come datore di lavoro, quindi il reddito della sua ditta. Con le sole indennità giornaliere non avrebbe potuto mantenere le spese della ditta e soddisfare il suo fabbisogno vitale minimo.

Le due prestazioni non coprono gli stessi rischi. L’indennità LCA è calcolata sul suo guadagno assicurato di fr. 50'215, mentre l’indennità Corona è calcolata sul reddito conseguito l’anno precedente, nel quale sono compresi anche i redditi generati dai suoi operai, assunti da agenzie interinali e dalla disoccupazione, ai quali ha versato stipendi di oltre fr. 25'000 nel 2018 e di oltre fr. 13'000 nel 2019. Inoltre anche nei periodi in cui è stato inabile al 100% nel 2019 ha conseguito ricavi da lavori, a dimostrazione che avrebbe potuto generare un ulteriore reddito oltre a quello conseguito con le indennità giornaliere LCA.

Del resto il periodo di chiusura da marzo a ottobre è proprio il periodo in cui lavora maggiormente.

Il ricorrente evidenzia che se un indipendente ha 10 operai e si ammala, la sua indennità LCA copre il suo salario e non il reddito generato dai suoi impiegati, mentre l’indennità Corona copre il reddito generato da tutta la ditta, operai compresi.

Ciò a dimostrazione che nonostante le indennità LCA, ha avuto una perdita di guadagno durante la chiusura a causa del Covid.

In terzo luogo il ricorrente sostiene di essere in perfetta buona fede avendo indicato di beneficiare di indennità giornaliere LCA e d’invalidità ed avendo allegato la relativa documentazione. Egli afferma di non aver interpellato l’amministrazione poiché aveva segnalato la sua situazione in maniera fedele alla realtà, con tutti gli allegati aggiornati.

Non vi è proporzionalità nell’addossargli tutte le colpe, mentre la valutazione errata dell’amministrazione sulla base di un formulario compilato correttamente non porta a conseguenze.

Il ricorrente sostiene poi di non ritenere di aver avuto un comportamento doloso o di aver commesso una grave negligenza, non avendo nascosto alcunché.

L’insorgente indica di essere in pensione, unitamente a sua moglie, e di beneficiare di una piccola prestazione complementare, di avere tre esecuzioni che in passato ha cercato di pagare e che i soldi ricevuti sono serviti per vivere dignitosamente.

Infine l’assicurato sostiene che durante la più grande pandemia della storia contemporanea non era possibile comprendere che le indennità coronavirus per chiusura obbligatoria dell’attività, le indennità dell’AI e quelle della LCA coprivano la medesima perdita di guadagno anche se erano calcolate su parametri diversi. “Il tutto nel contesto sociale del COVID con preoccupazioni, incertezze e cambiamenti delle regole sociali e legali e una ditta da gestire. Scusate, avrei chiaramente dovuto capire che non avrei dovuto fare richiesta per la prestazione COVID e mantenere la ditta (affitto, magazzino, assicurazioni, furgone, posteggi, acconti contributi AVS, ecc.) e le mie spese private con una moglie a carico con fr. 50'215.- all’anno. E mi viene detto che la mia colpa è di aver presentato richiesta? E la responsabilità dell’Amministrazione nel dare la prestazione (con tutti gli elementi necessari e veritieri a disposizione) e poi chiederla indietro perché a un certo punto si sono accorti di aver sbagliato, è normale? Tanto a dover ridare fr. 20'869.80 è un problema mio. Sono davvero io quello che non ha agito in buona fede?”.

1.7. Con risposta del 23 aprile 2024 l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III):

" (…)

  1. (…)

Ora, affermare in sede di ricorso che l’IPG Corona debba garantire una perdita di guadagno superiore a quella dell’indennità di malattia secondo la LCA, non può essere ammesso.

Infatti, la cerchia degli aventi diritto all’indennità consta (tra gli altri) i lavoratori indipendenti che hanno subito una perdita di guadagno a seguito (tra le altre cose) della chiusura dell’attività causata delle misure decretate dal Consiglio federale per combattere il coronavirus. Sostenere che un lavoratore indipendente, che lavora al 100% secondo la LCA, avrebbe comunque continuato a lavorare per sopportare una parte della perdita di reddito, appare alquanto contrario rispetto al senso Assicurazione d’indennità giornaliera secondo la LCA.

Risulta pertanto pacifico che un’indennità di malattia secondo la LCA per un’incapacità lavorativa totale (al 100%) esclude il diritto alle IPG Corona (art. 2 cpv. 4 dell’ordinanza COVID-19).

(…).

  1. (…)

Rispetto a quest’ultimo aspetto non vi sono dubbi che l’IPG Corona (di CHF 122.40) sommata all’indennità giornaliera di malattia (di CHF 137.58) ha permesso al signor RI 1 di beneficiare di un importo giornaliero complessivo di CHF 259.98 (annualizzato: CHF 94'892.70), il quale risulta chiaramente superiore al guadagno assicurato secondo il contratto assicurativo con l’__________ assicurazioni (di annui CHF 50'215.00) e ben maggiore ai redditi determinanti AVS nei cinque (e più) anni precedenti l’erogazione delle IPG corona (CHF 51'600.00 nel 2019, CHF 42'900.00 nel 2018, CHF 15'800.00 nel 2017, CHF 39'500.00 nel 2016 e CHF 47'400.00 nel 2015). L’evidente arricchimento derivante dall’erogazione dell’errate IPG Corona, rispetto al guadagno del signor RI 1 in circostanze normali, doveva far sorgere il dubbio al ricorrente di beneficiare di un’illecita prestazione e pertanto doveva essere segnalato alla Cassa. (…)”

1.8. Il 6 maggio 2024 il ricorrente ha nuovamente preso posizione contestando i punti 2 e 3 della risposta di causa (doc. V).

Egli ribadisce che la perdita di guadagno per la malattia quale indipendente, ossia il suo lavoro sul cantiere, era coperta dall’assicurazione LCA, mentre la perdita di guadagno derivante dal resto dell’attività (gestione della ditta e lavoro svolto dagli operai), era coperta dall’indennità giornaliera per il coronavirus. Il ricorrente sostiene che entrambe le prestazioni erano dovute.

Secondo l’insorgente se oltre all’indennità LCA viene versata anche l’indennità coronavirus, automaticamente risulta un importo più elevato della sola indennità per perdita di guadagno in caso di malattia. L’importo complessivo era chiaramente maggiore rispetto ai redditi determinanti AVS degli anni passati, poiché nelle indennità LCA e coronavirus non sono considerate tutte le spese che la ditta continuava a sostenere (affitto magazzino, contributi AVS, assicurazioni, furgone, posteggi, eccetera), mentre nei redditi determinanti AVS, sì.

Infine l’assicurato sottolinea nuovamente che il fatto di aver fornito tutte le informazioni corrette e di aver allegato il conteggio LCA del marzo 2020, non può costituire una grave negligenza. Egli, del resto, avrebbe difficoltà a restituire l’importo richiesto, non essendo in possesso di una somma così importante.

1.9. Lo scritto è stato trasmesso il 7 maggio 2024 alla Cassa di compensazione per conoscenza (doc. VI).

considerato in diritto

2.1. Secondo l’art. 1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, abrogata con effetto dal 1° gennaio 2023, ma applicabile al caso di specie (cfr. DTF 148 V 162, consid. 3.2.1. - 3.2.2), le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità, sempreché altre disposizioni della medesima ordinanza non prevedano espressamente una deroga alla LPGA.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):

  • l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e

  • la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola di queste due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

2.2. La giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso.

Il Tribunale federale ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (sentenza 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 5.3, sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2; sentenza 9C_413/2016 del 26 settembre 2016, consid. 3.1; DTF 122 V 221 consid. 3; cfr. anche sentenza C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia:

" Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Come in altri ambiti, la misura della necessaria diligenza si apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere, stato di salute, grado di istruzione ecc.) dall'interessato (STF 9C_19/ 2018 del 28 febbraio 2018 consid. 1; 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; I 622/05 del 14 agosto 2006 consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13; DTF 138 V 218 consid. 4).

Le prestazioni sono percepite in buona fede quando la persona assicurata ignorava o non poteva sapere che le prestazioni erano versate a torto nel momento in cui le ha percepite, ossia quando manca la consapevolezza di aver percepito indebitamente delle prestazioni (Pétremand, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 25 n. 64; Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, art. 25 n. 65, Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2015, § 43 n. 16).

L’esclusione della buona fede non deve necessariamente ricadere in una violazione dell’obbligo di informare o di notifica. Anche un’omissione nel farsi parte attiva verso l’amministrazione potrebbe entrare in considerazione (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2 con rinvio alla sentenza 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). Nell’ambito di un conteggio delle prestazioni complementari errato, di principio la persona interessata non può richiamarsi alla buona fede se non controlla per niente o se verifica in maniera poco accurata il foglio di calcolo delle prestazioni complementari e conseguentemente non comunica all’amministrazione un errore per lei facilmente riconoscibile (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 con rinvio alla sentenza 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). In tale contesto, non è quindi decisivo il fatto che la ricorrente abbia sempre collaborato con l’amministrazione e che non abbia sottaciuto informazioni, bensì sapere se avesse potuto nelle circostanze concrete accorgersi dell’errore contenuto nei provvedimenti della Cassa e avesse dovuto segnalare tale incongruenza all’amministrazione (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 6.1).

2.3. In una sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza lieve.

In un'altra sentenza C 264/05 del 25 gennaio 2006 il TFA ha stabilito che un assicurato non poteva invocare il principio della buona fede per non dovere restituire delle indennità di disoccupazione indebitamente ricevute, argomentando che l’assicurato avrebbe dovuto accorgersi dell’errore della Cassa, nella misura in cui le prestazioni versate erano superiori del 50% rispetto al suo reddito assicurato:

" (...) Ungeachtet dessen weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass die Berufung auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz auch daran scheitert, dass die Beschwerdeführerin bei einem versicherten Verdienst von Fr. 1992.- und Gesamteinkommen (einschliesslich der bezogenen Taggelder) in den betreffenden Monaten, welche diesen um 50 % übersteigen, die Unrichtigkeit der Abrechnungen ohne weiteres erkennen konnte oder hätte erkennen können. (...)"

Va ancora evidenziato che in un caso relativo ad una richiesta di condono in ambito di indennità giornaliere COVID-19 per il periodo dal 17 marzo al 16 settembre 2020, il Tribunale federale in una sentenza 9C_205/2023 del 6 febbraio 2024 al consid. 4.3 ha negato la buona fede ad un ricorrente che in quel periodo aveva trasformato la sua ditta individuale in una sagl e che non poteva semplicemente partire dal presupposto che le indennità Corona erano destinate a tutte le aziende colpite dalla pandemia, ma avrebbe dovuto informarsi circa le conseguenze giuridiche di una tale modifica:

" (...) Es bleibt darauf hinzuweisen, dass dem Beschwerdeführer nicht angelastet wird, die Rechtslage nicht gekannt zu haben, sondern sich im Vorfeld zur Änderung der Rechtsform seines Unternehmens nicht nach den damit zusammenhängenden rechtlichen Konsequenzen hinsichtlich des Anspruchs auf Corona-Erwerbsersatz erkundigt zu haben. Insbesondere beim Corona-Erwerbsersatz, der sehr kurzfristig eingeführt wurde und den ständig ändernden Bedingungen angepasst werden musste, ist eine solche Unterlassung als grobe Nachlässigkeit zu qualifizieren. Entgegen seiner Ansicht durfte der Beschwerdeführer nicht einfach davon ausgehen, dass der Corona-Erwerbsersatz "an sämtliche von der Pandemie betroffene Unternehmen ausgerichtet" werde. Aus einer ihm unbekannten Rechtslage kann er hinsichtlich des guten Glaubens nichts zu seinen Gunsten ableiten. Dass sich der Beschwerdeführer schliesslich ab einem späteren Zeitpunkt auf den Vertrauensschutz hätte berufen können, etwa gestützt auf eine Zusicherung der Beschwerdegegnerin, wird nicht substanziiert und ist auch nicht ersichtlich. Vielmehr wurde er anlässlich des Telefongesprächs vom 14. August 2020 explizit auf die Folgen (Rückerstattungspflicht) bei rückwirkender Umwandlung seines Einzelunternehmens in eine GmbH hingewiesen (vgl. Telefonnotiz vom 14. August 2020). Weiterungen erübrigen sich.”

In una recente sentenza 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, in ambito di prestazioni complementari, il Tribunale federale, al consid. 5.2, ha confermato la sua giurisprudenza:

" (...) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 avec les renvois).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 76 consid. 3d; SYLVIE PÉTREMAND, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, n° 63 ss ad art. 25).”

In quell’occasione l’Alta Corte ha concluso, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale cantonale, per l’esistenza di una negligenza grave. L’assicurata ha avuto conoscenza dell’indicizzazione della sua rendita del secondo pilastro, con effetto dal 1° aprile 2022, il 23 aprile 2022 al più presto. A partire da quel momento avrebbe dovuto rendersi conto che con l’aumento della rendita l’ammontare delle prestazioni complementari sarebbe diminuito a titolo retroattivo ed avrebbe dovuto restituire gli importi percepiti in troppo. Anche perché il 24 marzo 2022 la Cassa le aveva trasmesso una decisione invitandola a controllarla attentamente per assicurarsi che gli importi indicati corrispondessero alla situazione reale. Le incombeva di conseguenza di informare immediatamente la Cassa della nuova situazione (art. 24 OPC-AVS/AI), ciò che ha fatto solo due mesi e mezzo più tardi, ossia il 14 luglio 2022. Il Tribunale federale ha rammentato di aver già stabilito che un termine di due mesi per conformarsi all’obbligo di informare l’amministrazione circa l’aumento dei propri redditi costituisce una negligenza grave che esclude la buona fede (STF 8C_766/2007 del 17 aprile 2008). Anche se il ritardo nella comunicazione della seconda indicizzazione della rendita era inferiore (informazione del 22 luglio 2022, notifica del 25 agosto 2022), l’assicurata non poteva ignorare che la modifica del reddito aveva come conseguenza un adattamento delle prestazioni complementari con l’obbligo di restituire quanto percepito in troppo. Per questi motivi la buona fede dell’assicurata non è stata riconosciuta.

2.4. Questo Tribunale, per i motivi che seguono, deve confermare la decisione su opposizione dell’amministrazione (cfr. anche la STCA 42.2022.68 del 14 novembre 2022).

Preliminarmente va rammentato che l’indennità giornaliera per il coronavirus ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito dall’avente diritto immediatamente prima dell’interruzione dell’attività lucrativa (cfr. marginale 1058 della Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC), valida dal 17 marzo 2020, Stato: 17 marzo 2020) e che la base per il calcolo dell’indennità giornaliera per il coronavirus per i lavoratori indipendenti è costituita dal reddito dell’attività lucrativa secondo la più recente decisione di fissazione dei contributi per l’anno 2019 (cfr. marginale 1065 (CIC), valida dal 17 marzo 2020, Stato: 17 marzo 2020).

In concreto il reddito determinante dell’AVS per il 2019 ammontava a fr. 51'600 (cfr. risposta, doc. III, punto 3), simile al guadagno assicurato presso __________ per il calcolo dell’indennità giornaliera in caso di malattia (fr. 50'215; cfr. allegati doc. A2).

L’insorgente, che nel periodo durante il quale ha ottenuto le indennità giornaliere per il coronavirus nel medesimo lasso di tempo già riceveva indennità giornaliere al 100% a causa della sua malattia (cfr. allegati doc. A2), avrebbe dovuto rendersi conto che l’importo così ottenuto superava di gran lunga quanto da lui solitamente conseguito e soggetto a contribuzione AVS quale indipendente (fr. 51'600 nel 2019, fr. 42'900 nel 2018, fr. 15'800 nel 2017, fr. 39'500 nel 2016 e fr. 47'400 nel 2015 [cfr. doc. III]) ed informarsi presso la Cassa circa la correttezza dell’ammontare dell’indennità ricevuta.

Il ricorrente si è giustificato asserendo innanzitutto di aver generato un reddito anche quando era inabile al 100% grazie all’impiego di altri dipendenti e di conseguenza di non aver affermato il falso attestando che la chiusura dell’attività era dovuta alle misure decretate dal Consiglio federale. Inoltre ha postulato il versamento delle prestazioni poiché esse avrebbero dovuto coprire la sua perdita come datore di lavoro, mentre le indennità dell’assicurazione malattie dovevano coprire la perdita di guadagno del suo reddito da indipendente.

Questo Tribunale rileva tuttavia che il ricorrente non afferma di aver avuto lavoratori alle sue dipendenze in quel periodo.

Egli del resto ha chiesto un’indennità per perdita di guadagno a causa del coronavirus quale indipendente e non in favore di eventuali operai suoi salariati.

Come dice la locuzione stessa, l’indennità per perdita di guadagno, a prescindere dalla sua modalità di calcolo, serve a compensare una perdita di guadagno (reddito da attività indipendente o salario dei dipendenti) e non a permettere al titolare di una ditta di far fronte ai costi ed alle spese dell’azienda (cfr. in tal senso: STCA 42.2022.65-66 del 24 ottobre 2022).

Secondo il Tribunale federale un’eventuale perdita di guadagno dell’azienda non può essere equiparata ad una perdita salariale dei propri dipendenti (sentenza 9C_356/2021 del 10 maggio 2022, consid. 5.3.5: “Die Auslegung von Art. 2 Abs. 3bis und 3ter Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall ergibt, dass das Erfordernis des Erwerbs- resp. Lohnausfalls nicht bereits mit der bei der Arbeitgeberin eingetretenen Umsatzeinbusse erfüllt ist. Bei einer versicherten Person in arbeitgeberähnlicher Stellung ist vielmehr entscheidend, ob sie selbst einen Lohnausfall erlitten hat. Mit anderen Worten ausgedrückt: Ihr Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz ist subsidiär zur Lohnfortzahlung durch die Arbeitgeberin. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der - hier ohnehin nicht massgeblichen (vgl. vorangehende E. 1.2.1) - Rechtslage, wie sie auf den 17. September 2020 in Kraft getreten ist (vgl. dazu Urteil 9C_448/2021 vom heutigen Tag E. 4.2”; cfr. anche sentenza 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 3.3 e sentenza 9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 3.1).

Ritenuto che nel caso di specie la perdita di guadagno dell’assicurato quale indipendente era già coperta dall’assicurazione contro le malattie, e ciò in misura completa, l’insorgente avrebbe dovuto rendersi conto che non poteva ricevere da un’altra fonte un importo di medesima natura (indennità per perdita di guadagno) e di ammontare simile senza prima informarsi circa la correttezza del suo agire.

L’assicurato, presa visione dei conteggi trasmessi dalla Cassa e dei versamenti ricevuti dall’amministrazione (cfr. doc. 2), prestando l’attenzione da lui ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto immediatamente rendersi conto che l’ammontare conseguito, unitamente a quello percepito dall’assicuratore malattie, era troppo elevato.

Conseguentemente egli avrebbe dovuto, senza indugio, avvisare la Cassa per accertarsi se tale versamento risultava regolare o meno.

A questo proposito va fatto pure riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale in ambito di restituzione di prestazioni complementari, dove l’Alta Corte ha stabilito che la buona fede è generalmente negata in caso di calcoli errati delle PC se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave in esso contenuto, da lei facilmente riconoscibile (STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3) o in ambito di assicurazione contro la disoccupazione dove l’Alta Corte ha stabilito che una persona assicurata non può invocare la sua buona fede, se incassa prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato e, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza lieve (sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70).

In concreto, la circostanza che il ricorrente ha risposto correttamente alle domande ed ha prodotto in maniera completa la documentazione attestante il versamento delle indennità giornaliere LCA e della rendita dell’AI non pertanto può essergli d’aiuto.

Richiamata la giurisprudenza esposta al consid. 2.3., questa Corte ritiene che l'assicurato, non segnalando alla Cassa che l’importo versatogli appariva troppo ingente, ha commesso una negligenza grave.

In particolare, come si evince da quanto esposto sopra, l'entità complessiva dell’ammontare in questione era tale da permettergli di riconoscere che si trattava di un errore.

Di conseguenza, la buona fede dell’insorgente deve essere negata (cfr. anche STCA 42.2022.68 del 14 novembre 2022, STCA 38.2007.64 del 3 dicembre 2007; STCA 38.2005.103 del 5 aprile 2006).

2.5. Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede del ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono (cfr. consid. 2.1.), deve confermare la decisione su opposizione impugnata.

2.6. Secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, l’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA concerne una richiesta di condono.

Questo Tribunale rileva che in una sentenza 9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2., l’Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni (cfr. anche DTF 122 V 221 consid. 2 e U. Kieser, ATSG-Kommentar, 4a edizione, n. 70 ad art. 61, pag. 1101 e i riferimenti ivi menzionati).

La questione di sapere se si tratti, o meno, di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non necessita di ulteriori approfondimenti, ritenuto, d’un lato, che nel caso in cui la lite vertesse su prestazioni non verrebbero in ogni caso accollate spese, in quanto, trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

D’altro lato, anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

7

CC

Cost

Covid-19-Verordnung

  • Art. 2 Covid-19-Verordnung

LPGA

OPC

  • art. 24 OPC

OPGA

Gerichtsentscheide

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