Raccomandata
Incarto n. 42.2023.7
CL/gm
Lugano 24 aprile 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2023 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 29 dicembre 2022 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 5 settembre 2022, l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha riconosciuto all’unità di riferimento composta da RI 1 (responsabile, classe 1957, beneficiario anche di prestazioni AVS/AI e di prestazioni complementari AVS e AI) e __________ (classe 1971) una prestazione ordinaria Las di fr. 512.- al mese per il periodo da agosto a novembre 2022.
Tale importo, in concreto, è, poi, stato versato dall’amministrazione ad __________, locatore dell’ente in cui abita la coppia. In particolare, nel proprio calcolo volto a stabilire le prestazioni assistenziali ordinarie di diritto, l’amministrazione ha, infatti, tenuto conto (e meglio come si vedrà nel prosieguo; cfr. infra consid. 2.7.) di fr. 1'000.- a valere quale “spesa computabile Las” per l’alloggio ove la coppia risiede dal luglio 2022 (cfr. doc. 18-21).
1.2. Con reclamo del 1° ottobre 2022 (sottoscritto anche dalla compagna) l’assistito si è opposto al provvedimento del 5 settembre precedente ritenendo la decisione in questione “integralmente (…) inaccettabile, cioè non conforme all’attuale esponenziale aumento del costo della vita: alimentazione – affitto “pur modesto” – elettricità – riscaldamento – piccole spese – imprevisti ed eccezioni.”.
Contestando il provvedimento dell’USSI, il reclamante ha, poi, fatto valere quanto segue:
" La sig.ra __________ che vive con me, è totalmente a mio carico. Inoltre la stessa sua salute è precaria (di vari disturbi).
Settimana passata ha dovuto per i dolori recarsi dal dentista per estrarre i 2 denti doloranti, di conseguenza io ho dovuto pagare al dentista fr. 500.- di tasca mia. In seguito deve ritornare dal dentista per ulteriori interventi. (…) vi farò avere copia del preventivo.
(…) con la presente io vi chiedo gentilmente di rivedere e quindi aggiornare la decisione del 5.9.2022 in quanto non più sostenibile agli attuali costi della vita.” (cfr. doc. 13-14)
1.3. Con decisione su reclamo del 29 dicembre 2022, l’USSI ha confermato il provvedimento del 5 settembre precedente sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) la decisione applica i criteri stabiliti dalla legge sull’assistenza e riconosce spese e entrate nel quadro di tale base legale.
Nell’ambito dell’assistenza vie inoltre il principio di sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione e il diritto all’assistenza è dato allorquando non si hanno più risorse disponibili. Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire il fabbisogno corrente e non per rimborsare eventuali debiti.
Nel caso in esame, [ndr: è] pacifico che dal “foglio per il calcolo per la prestazione complementare AVS/AI” dell’istituto delle assicurazioni sociali valido dal 1° gennaio 2021 risulta che il signor RI 1 beneficia di CHF 17'880.- annui quali rendite AVS/AI e di CHF 555.- mensili quali prestazioni complementari.
Le argomentazioni del reclamante non possono essere seguite.
Si ribadisce che il forfait di base per il mantenimento corrisponde ai costi del consumo quotidiano delle economie domestiche a basso reddito e rappresenta quindi il minimo per un’esistenza dignitosa a lungo termine, in altre parola l’assistenza non garantisce il precedente tenore di vita. In particolare, copre le seguenti spese.
· Alimentazione, bevande, tabacco
· Abbigliamento e calzature
· Consumi energetici (escluse le spese accessorie)
· Gestione generale dell’economia domestica
· Cura personale
· Spese di trasporto (trasporti pubblici locali)
· Comunicazioni a distanza, internet, radio/TV
· Formazione, tempo libero, sport, intrattenimento
· Altre
A titolo abbondanziale si rileva che l’USSI ha erroneamente inserito nella tabella di calcolo allegata alla decisione del 5 settembre 2022 gli importi delle rendite AVS/AI e PC inerenti l’anno 2020 e non quelli aggiornati, in essere dal 1° gennaio 2021. Da tale errore è emerso un fabbisogno mensile pari a CHF 512.-. Applicando i corretti importi relativi alla decisione di prestazione complementare AVS/AI del 15 novembre 2021, tenendo in particolare conto di una rendita AVS/AI annua di CHF 17'880.- anziché di CHF 17’724.- e una prestazioni complementare annua di CHF 6'660.- anziché di 6'600.-, sarebbe emerse una prestazioni assistenziale inferiore a quella effettivamente riconosciuta dall’USSI con decisione del 5 settembre 2022.
A titolo informativo si ribadisce al reclamante, che vi è per il medesimo, qualora lo ritenesse necessario, la possibilità di chiedere all’USSI il riconoscimento di una prestazione assistenziale speciale a copertura delle cure dentarie.” (cfr. doc. 1-7)
1.4. Contro la decisione su reclamo del 29 dicembre 2022, RI 1 ha interposto tempestivo ricorso, sottoscritto, oltre che dall’assistito, dalla sua compagna e dal locatore dell’ente in cui i due vivono.
In particolare, il ricorrente ha contestato il fatto che la prestazione assistenziale stabilita dall’USSI corrisponda alla cifra, ritenuta troppo esigua, di fr. 512.- al mese.
Secondo la tesi ricorsuale, tale somma, versata direttamente ad __________, non corrisponde, infatti, all’integralità della pigione, pari a fr. 1'000.- mensili e non è, quindi sufficiente per far fronte alle spese di alloggio.
Ciò ritenuto, altresì, che oltre al canone locativo, “l’inquilino deve assumersi le relative spese di ca. fr. 500.- al mese (riscaldamento – elettricità – acqua – t. rifiuti)”.
Per tale ragione, in sede ricorsuale l’assistito chiede “un adeguamento (…) dagli attuali fr. 512.- mensili ca l’affitto almeno a fr. 950.- mensili, cifra ritenuta modesta, non esorbitante, e questo per 2 persone” (cfr. doc. I).
1.5. Nella propria risposta di data 16 febbraio 2023, l’USSI ha chiesto la reiezione del gravame e preso posizione come segue:
" (…)
Come rilevato nella decisione impugnata, cui si rinvia integralmente, è pacifico che dal contratto di locazione del 1° luglio 2022 risulti una pigione mensile di CHF 1'000.- con l’indicazione scritta a mano “tutte le spese sono a carico dei conduttori” senza alcuna indicazione sull’ammontare totale annuo né tantomeno se tali costi debbano essere pagati anticipatamente e secondo quale cadenza (mensile, trimestrali/semestrali).
A seguito della richiesta del signor RI 1, da anni l’USSI paga parzialmente la spesa dell’alloggio dovuta da quest’ultimo direttamente al locatore. La parte scoperta rimane a carico del beneficiario dell’assistenza.
Si rileva che secondo l’art. 22 lett. c Las per il calcolo delle spese per l’alloggio, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’9 Laps.
L’art. 9 cpv.1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte da due persone, l’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, nel 2022 è pari a CHF 19'440.- annui ossia CHF 1'620.- mensili nella regione 1, a CHF 18'900.- annui, ossia CHF 1'575.- mensili nella regione 2 e a CHF 17'520.- annui, ossia CHF 1'460.- mensili nella regione 3.
L’UR del ricorrente, composta da quest’ultimo e dalla convivente __________, prevede che per la locazione nel Comune di __________, nella regione 2, possa essere riconosciuta una pigione massima annua di CHF 18'900.- pari a CHF 1'575.- mensili.
Non avendo, tuttavia, previsto nel contratto di locazione alcun importo relativo alle spese accessorie, né tantomeno regolamentato il relativo pagamento, l’USSI ha inserito nella tabella di calcolo per la definizione del diritto alle prestazioni assistenziali una spesa alloggiativa mensile di CHF 1'000.-.
L’USSI potrà riconoscere al ricorrente il riconoscimento di prestazioni speciali a copertura delle spese accessorie fino al massimale dell’affitto riconoscibile per la sua locazione, in casu CHF 1'575.-. Sta tuttavia al ricorrente chiederne il riconoscimento comprovando le spese effettive. Non essendo giunta all’USSI una tale richiesta, e nemmeno in sede di ricorso, non è possibile per l’USSI emettere una decisione in tal senso.” (cfr. doc. III).
1.6. In data 20 febbraio 2023, il TCA, oltre a trasmettere al ricorrente la risposta di causa della resistente, ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr. doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l’USSI, nella propria decisione del 5 settembre 2022, ha stabilito correttamente, o meno, la prestazione assistenziale ordinaria spettante all’unità di riferimento del ricorrente per il periodo da agosto a novembre 2022 (pari, come visto, a fr. 512.00; cfr. supra consid. 1.1.) computando a titolo di spesa per l’alloggio l’ammontare di fr. 1'000.-, pari alla pigione convenuta tra locatore e conduttore.
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno 2016 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 986.--
2 persone 1'509.--
3 persone 1'834.--
4 persone 2'110.--
5 persone 2'386.--
Per ogni persona
supplementare
1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2 Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.-- al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.-- al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per gli anni 2017 e 2018 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017, BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, BU N. 14/2018 del 23 marzo 2018).
Per l’anno 2019 si rileva che gli importi del forfait di mantenimento sono aumentati come segue:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 995.--
2 persone 1'523.--
3 persone 1'851.--
4 persone 2'129.--
5 persone 2'407.--
Per ogni persona
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2019, in BU 58/2018 del 28 dicembre 2018 pag. 478-479).
Dal 1° gennaio 2020 a valere per l’anno 2020, gli importi gli importi del forfait di mantenimento previsti dalle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali sono nuovamente stati aumentati, e meglio come segue:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 997.--
2 persone 1'525.--
3 persone 1'854.--
4 persone 2'134.--
5 persone 2'413.--
Per ogni persona
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2020, in BU 57/2019 del 27 dicembre 2019 pag. 455-456),
mentre, per il 2021 ed a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono stati così modificati:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 1’006.--
2 persone 1'539.--
3 persone 1'871.--
4 persone 2'153.--
5 persone 2'435.--
Per ogni persona
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 28 dicembre 2020, pag. 2)
e sono poi rimasti invariati per il 2022 (cfr. BU 2/2022 del 7 gennaio 2022).
Infine, il TCA rileva che per il 2023 ed a decorrere dal gennaio 2023, gli importi sono stati modificati come segue:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 1’031.--
2 persone 1'577.--
3 persone 1'918.--
4 persone 2'206.--
5 persone 2'495.--
Per ogni persona
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2023, in BU 1/2023 del 13 gennaio 2023, pag. 5 e segg.).
2.5. Per quanto attiene in particolare al calcolo della spesa per l’alloggio, l’art. 22 lett. c Las enuncia che ai fini della determinazione della prestazione assistenziale viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.
L’art. 9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari, per il 2022, a fr. 16’440.- nella regione 1, fr. 15’900.- nella regione 2 e fr. 14’520.- nella regione 3.
Per le unità di riferimento composte, come nel caso di specie, da due persone, la spesa per l’alloggio nel 2022 era computata tenendo conto di un supplemento di fr. 3'000.- in tutte e tre le regioni per la seconda persona (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b n. 1 e 2 LPC nella versione in vigore nel 2022; art. 2 della Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità - LaLPC).
Secondo l’art. 9 cpv. 2 Laps se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente.
L’art. 5 cpv. 2 Reg.Laps prevede che in caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte dell’unità di riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in considerazione del numero di persone che occupano l’appartamento o l’abitazione e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento (cfr. supra).
Il principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economia domestica è stato ripreso dal settore delle prestazioni complementari.
Le Direttive della CSIAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2021, al punto C.4.1. “Spese di alloggio e spese accessorie in generale”, prevedono che:
" (…)
■ Principio: alloggio conveniente
1Ci si attende che i beneficiari del sostegno vivano in alloggi con pigione conveniente. Di principio, i bambini non hanno diritto a una camera ciascuno.
2Sono computabili le spese di alloggio in conformità alle condizioni locali, incluse le spese accessorie riconosciute ai sensi del diritto di locazione.
■ Spese di alloggio eccessive
3Le spese di alloggio eccessive vanno prese a carico finché non è disponibile una soluzione ragionevolmente esigibile e più economica. Di norma, si devono rispettare le condizioni di disdetta.
4Prima di esigere un trasloco, occorre esaminare la situazione che si presenta nel singolo caso. In particolare, si devono prendere in considerazione:
a. le dimensioni e la composizione della famiglia
b. l’eventuale radicamento in un determinato luogo
c. l’età e lo stato di salute dei beneficiari; e
d. il loro grado di integrazione sociale
5In caso di rifiuto di cercare un alloggio più conveniente o di traslocare in un alloggio ritenuto ragionevolmente esigibile e più conveniente, l’interessato non ha nessun diritto alla presa a carico della parte delle spese di alloggio ritenuta eccessiva.
6Se è comprovato che i beneficiari del sostegno non sono in grado di trovare un alloggio, l’organo dell’aiuto sociale gli sottopone delle offerte per un alloggio di emergenza.
■ Spiegazioni
a) Linee guida concernenti la pigione
Il livello delle pigioni varia a dipendenza delle regioni e dei comuni. Per le spese di alloggio si raccomanda pertanto di definire dei limiti massimi scaglionati in considerazione delle dimensioni dell’economia domestica e di verificarli periodicamente. Le linee guida emanate sulle pigioni devono basarsi su un metodo di calcolo professionale e poggiare sui dati attuali delle offerte immobiliari locali. Le linee guida non devono essere finalizzate a pilotare gli arrivi o le partenze delle persone economicamente sfavorite.
b) Spese di alloggio eccessive
Se le spese di alloggio sono eccessive e il trasloco in un alloggio più conveniente è considerato ragionevolmente esigibile, al beneficiario del sostegno deve essere fissato un termine adeguato per la ricerca di una soluzione abitativa più economica. Durante tale periodo, le spese di alloggio eccessive devono essere prese a carico, salvo che l’interessato abbia già antecedentemente comunicato di rifiutarsi di cercare un alloggio più conveniente. Nell’eventualità di termini di disdetta più lunghi, i beneficiari del sostegno possono essere tenuti ad avvalersi delle possibilità di disdetta straordinaria per motivi gravi (art. 266g CO) o per trasferimento del rapporto di locazione a un nuovo conduttore (art. 264 CO).
c) Pigione, spese accessorie incluse
La copertura dei bisogni primari include la pigione per un alloggio adeguato e le spese accessorie riconosciute ai sensi del diritto di locazione. Compete ai servizi sociali di stabilire, nelle proprie linee guida sulle pigioni, se e in quale misura prendere in considerazione le spese accessorie. Nella misura in cui sono ammesse dal diritto di locazione, è importante che le spese accessorie vengano assunte nell’ambito della copertura dei bisogni primari. Ciò vale sia per i contributi di acconto che per i conguagli annuali, nella misura in cui la loro scadenza rientri nel periodo di concessione del sostegno. I rimborsi dei pagamenti di acconto corrisposti in eccesso devono essere computati come reddito al momento del versamento (D.1).
d) Dimensioni dell’alloggio
Nell’ambito dell’aiuto sociale, la dimensione dell’alloggio è un criterio di secondaria importanza. Da un lato, i limiti massimi fissati per le spese di alloggio per ogni singola economia domestica comportano già di per sé una limitazione automatica delle dimensioni dell’alloggio. Dall’altro, un intervento delle autorità avrebbe poco senso e non sarebbe legalmente giustificato se una persona vivesse in un alloggio di grandi dimensioni i cui costi rientrano nei limiti definiti.”.
Riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172.
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.
2.6. In una sentenza 8C_216/2018 del 3 ottobre 2018 il Tribunale federale, nel caso di una persona che aveva postulato la concessione dell’assistenza sociale dal 1° settembre 2015, ha deciso che, a ragione, l’amministrazione aveva conteggiato, a titolo di spesa per l’alloggio relativa all’appartamento reperito nel luglio 2015 per il 1° settembre 2015 dopo aver ricevuto la disdetta del precedente nel marzo 2014, l’importo di fr. 1'200.- al mese, massimo ammissibile per due persone nel Canton Obvaldo, invece del costo effettivo di fr. 1'470 mensili.
In effetti in quel caso di specie l’insorgente non aveva provato di avere cercato intensamente un alloggio più economico. Inoltre l’asserzione secondo cui a causa di problemi di salute non era in grado di cercare un appartamento è stata smentita dal fatto che in ogni caso la medesima aveva reperito un alloggio adeguato a lei.
Questo Corte, in una sentenza 42.2015.26 del 25 gennaio 2016, è stata chiamata a stabilire se correttamente o meno l’USSI aveva negato al ricorrente una prestazione assistenziale richiesta nel mese di febbraio 2015, computando nel relativo calcolo, a titolo di spesa per alloggio Las, la somma di fr. 625.-- al mese, ossia la metà della pigione massima ammissibile di fr. 1'250.-- mensili per due persone, considerando che il ricorrente condivideva l’appartamento con il fratello, invece dell’importo di fr. 1'100.-- corrispondente all’ammontare massimo ammissibile per una persona sola.
In quell’occasione il TCA ha annullato la decisione su reclamo del 14 luglio 2015 e rinviato gli atti all’USSI affinché effettuasse gli accertamenti necessari per chiarire se nell’appartamento il ricorrente vivesse da solo, con il fratello o eventualmente con una terza persona.
Lo scrivente Tribunale ha precisato che, nell’ipotesi in cui l’USSI avesse accertato che l’appartamento era abitato unicamente dal ricorrente, avrebbe dovuto essere computato a titolo di pigione, in virtù dell’art.22 lett. c e 9 cpv.1 Laps, l’importo massimale ammissibile per una persona di fr. 13'200.- annui, pari a fr. 1'100.-- mensili, e non il canone di locazione effettivo di fr. 2'350.-- al mese, superiore a tale cifra.
Questo Tribunale ha però indicato che il ricorrente avrebbe dovuto trovare con la collaborazione, se richiesta, degli organi di assistenza sociale, un’abitazione più economica, considerato che vista la sua situazione personale (persona sola) una soluzione abitativa meno spaziosa di un appartamento di 4 e ½ locali di 153 m2 era senz’altro esigibile.
Il TCA ha puntualizzato che all’insorgente sarebbe stato assegnato un termine di sei mesi, con inizio, a titolo cautelativo, dalla data della sentenza, per trovare una sistemazione meno dispendiosa. Inoltre il Tribunale ha precisato che dopo il termine di 6 mesi o eventualmente prima, nel caso in cui il ricorrente avesse manifestato, anche solo per atti concludenti - non compiendo adeguati sforzi per cercare un nuovo alloggio - la sua mancanza di volontà di trasferirsi in una nuova abitazione, nel calcolo dell’assistenza sociale sarebbe stato conteggiato, oltre all’importo di fr. 13'200.-- annui – pari a fr. 1'100.-- al mese – a titolo di spesa per l’alloggio, nei redditi l’ammontare pagato per la locazione in eccesso rispetto al massimo riconosciuto dalla legge.
Con giudizio 42.2018.15 del 12 settembre 2018 il TCA ha poi accolto parzialmente ai sensi dei considerandi il ricorso di un assistito al quale nel gennaio 2017 era stato negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali, computando quale altro reddito l’eccedenza mensile della spesa per l’alloggio rispetto al massimo ammissibile Las.
Questa Corte ha segnatamente stabilito che in quella fattispecie il cambiamento di abitazione era esigibile, ma che fosse ragionevole concedere all’insorgente un lasso di tempo di sei mesi, da gennaio a giugno 2017, per reperire una soluzione alloggiativa meno costosa. Per quel periodo nei redditi computabili Las non andava, quindi, considerato un reddito aggiuntivo pari alla differenza tra il canone di locazione effettivo e la pigione massima ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.--.
Quale spesa per l’alloggio non era, invece, possibile conteggiare un ammontare superiore all’importo massimo ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.--.
Trascorso il termine di sei mesi, ritenuto peraltro che non erano stati comprovati, ma nemmeno pretesi, concreti sforzi al fine di ridurre le spese di locazione a carico dell’insorgente e della consorte, si giustificava di computare, quale reddito aggiuntivo, la differenza tra la spesa per l’alloggio effettiva e il massimo ammissibile Las.
In una sentenza 42.2018.37-38 del 18 marzo 2019, il TCA ha stabilito che a ragione l’USSI, nella decisione relativa alla prestazione assistenziale spettante ad una ricorrente invitata a trovare un subentrante nei successivi sei mesi ritenuta una pigione maggiore di quanto riconosciuto dai parametri dell’assistenza sociale, ha tenuto conto quale spesa per l’alloggio unicamente dell’ammontare di fr. 1'100.--, corrispondenti a fr. 13'200.-- annui (importo massimale Las allora riconosciuto e che già tiene conto delle spese accessorie alle locazione), senza integrare la prestazione assistenziale ordinaria con una prestazione speciale al fine di coprire il costo effettivo dell’appartamento che occupava computando anche le spese accessorie.
2.7. Nell’evenienza concreta il ricorrente, nato il 22 novembre 1957, ha beneficiato (e beneficia) delle prestazioni assistenziali dal 2014 per un ammontare complessivo che il 1° febbraio 2023 l’USSI ha quantificato in fr. 236'373.85 (cfr. doc. 45-65).
Il 1° luglio 2022, RI 1 e __________ (in qualità di conduttori), d’un lato, ed __________ (locatore), dall’altro, hanno sottoscritto, senza deposito di garanzia, un contratto di locazione a valere dal giorno stesso, di durata indeterminata, per l’ente sito a __________, composto da quattro locali. La pigione è stata fissata in fr. 12'000.- annui, pari a fr. 1'000.- mensili. Per quel che riguarda le spese accessorie, i contraenti, ponendo in evidenza che le medesime “non sono comprese” nel canone locativo, hanno precisato con un’annotazione che “tutte le spese sono a carico dei conduttori” (cfr. doc. 74-75).
Con scritto del 15 luglio 2022, gli assistiti hanno comunicato all’USSI di avere locato l’ente di __________ dall’inizio di quel mese e trasmesso all’amministrazione le coordinate bancarie del locatore su cui versare l’importo relativo alle pigioni mensili (cfr. doc. 76-79).
In particolare, dagli atti emerge che l’USSI era stato autorizzato da RI 1 a versare la pigione direttamente al locatore già in occasione del precedente rapporto di locazione sottoscritto dagli assistiti (cfr. doc. 98).
Dalla decisione del 5 settembre 2022 oggetto della presente vertenza, emerge che, per calcolare le prestazioni assistenziali spettanti all’unità di riferimento composta da RI 1 e da __________, l’USSI ha tenuto conto di un reddito mensile di fr. 2'027.- e di una spesa computabile Las di fr. 2'000.-.
La voce “reddito computabile Las” è stata calcolata sulla base, d’un lato, della rendita AVS percepita da RI 1, pari a fr. 17'724.- annui e, d’altro lato, delle prestazioni complementari corrisposte al ricorrente per il 2020 (il cui conteggio tiene, tra gli altri, conto di uscite per “affitto” di fr. 13'200.- annui; cfr. doc. 28-29) nella misura di fr. 6'600.- annui, per un totale di fr. 24'342.- all’anno e di fr. 2'027.- al mese.
La spesa computabile è, invece, costituita dalle voci “spesa di alloggio effettiva” di fr. 1'000.- al mese e “premi assicurativi malattia Las”, pure di fr. 1'000.- al mese (cfr. doc. 20-21).
Contro la decisione del 5 settembre 2022, il ricorrente ha, come visto (cfr. supra consid. 1.2.), interposto reclamo.
Successivamente, __________ ha comunicato all’USSI quanto segue:
" (…) il sottoscritto ha dato in affitto la casa al n. 1, in __________ e questo a partire dal 1.07.2022, contratto già in vostro possesso firmato d’ambo le parti, cioè valido secondi il Codice delle obbligazioni (CATEF).
Per il mese di luglio 2022 = Fr. 1'000.-
“ “ “ “ agosto 2022 = Fr. 1'000.-
“ “ “ “ settembre 2022 = Fr. 1'000.-
“ “ “ “ ottobre 2022 = Fr. 1'000.-
“ “ “ “ novembre 2022 = Fr. 1'000.-
“ “ “ “ dicembre 2022 = Fr. 1'000.-
dedotto i fr. 512.- da voi anticipati.
Le spese d’abitazione sono a carico degli inquilini (…)” (cfr. all. A a doc. I).
Con raccomandata del 12 dicembre 2022, sottoscritta tanto dai ricorrenti, quanto da __________, alla resistente è stato comunicato che sia il reclamo del 1° ottobre precedente, che la lettera del mese di novembre, erano rimasti senza riscontro, e meglio come segue:
" (…) Ritengo inaccettabile il suo rifiuto (non collaborativo) in ambito sociale, cioè grave mancanza. Con la presente le concedo tempo fino al 20 dicembre 2022 per dare seguito a quanto è di sua inequivocabile compito sociodoveroso. In caso contrario, mi vedo costretto a denunciarla alle autorità, e/o il dipartimento sociale. In attesa di quanto lei mi deve per dovere (…)” (cfr. doc. 8).
Sulla decisione su reclamo emessa dall’USSI il 29 dicembre 2022 già si è detto (cfr. supra consid. 1.3.).
In data 14 febbraio 2023, pendente ricorso presso il TCA contro la decisione su reclamo del 29 dicembre 2022, l’USSI, e meglio due giorni prima di trasmettere a questa Corte la propria risposta di causa (cfr. supra consid. 1.5.), ha chiesto al ricorrente di produrre “i conteggi delle spese accessorie legale al (…) contratto di locazione per una nostra valutazione ed eventuale presa a carico” (cfr. doc. 190).
2.8. In concreto, il TCA rileva, innanzitutto, che nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria spettante all’unità di riferimento composta da RI 1 e __________ è stata correttamente computata, la somma di fr. 12'000.- annui, pari a fr. 1'000.-- al mese a valere quale corrispettivo del solo canone locativo.
Tale ammontare corrisponde, infatti, al costo effettivo della pigione che il ricorrente è chiamato a corrispondere ad __________ in base al contratto di locazione sottoscritto il 1° luglio 2022 (cfr. supra consid. 2.7.).
Di questi fr. 1'000.- al mese, fr. 512.-, corrispondenti a alla prestazione assistenziale di diritto per l’unità di riferimento di RI 1, sono stati mensilmente corrisposti direttamente dall’USSI ad __________, proprietario dell’immobile in cui si trova l’ente locato dal ricorrente. La parte restante, a fronte dei redditi computabili Las di cui beneficia l’assistito, avrebbe dovuto essere invece corrisposta dal conduttore al locatore.
Come visto, però, ai fini di determinare l’ammontare della “spesa per l’alloggio” computabile, l’art. 22 lett. c Las dispone che oltre alla pigione - che in concreto corrisponde, come visto, a fr. 1'000.- mensili - venga tenuto conto anche delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps (cfr. supra consid. 2.5.).
In concreto, l’importo di fr. 1'000.- riconosciuto quale “spesa per l’alloggio” comprende il solo canone di locazione e non anche le eventuali spese accessorie.
Dall’incarto emerge che il ricorrente, sino a dopo aver interposto reclamo contro la decisione del 5 settembre 2022, non aveva mai fatto valere, per il periodo in concreto determinante, di aver sostenuto delle spese accessorie in relazione all’ente locato a __________, né - e meglio come rilevato dall’USSI nella propria risposta di causa (cfr. supra consid. 1.5. e doc. III) - le aveva circostanziate, documentate o quantificate, al di là dell’indicare genericamente in sede ricorsuale che le stesse si attesterebbero sui fr. 500.- al mese (importo che di per sé sarebbe inferiore al massimale di cui all’art. 9 Laps).
Il TCA rileva, però che tanto dal contratto di locazione in atti (“tutte le spese sono a carico dei conduttori”; cfr. supra consid. 2.8.) quanto dallo scritto trasmesso all’USSI da __________ nel novembre 2022 (“Le spese d’abitazione sono a carico degli inquilini”; cfr. supra consid. 2.7.) e, ancora, dalle censure ricorsuali (“l’inquilino deve assumersi le relative spese di ca. fr. 500.- al mese (riscaldamento – elettricità – acqua – t. rifiuti)” (cfr. supra consid. 1.4.) emerge che l’assistito dovrebbe far fronte a spese ulteriori rispetto alla pigione.
Per maggiore tranquillità, questa Corte ritiene conseguentemente che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata dalla resistente, la quale, nella procedura di reclamo non ha esperito alcuna specifica istruttoria circa relativa alla loro natura ed eventuale ammontare.
Una richiesta in tal senso al ricorrente (peraltro generica e non riferita al periodo oggetto della presente vertenza) è infatti stata trasmessa all’assistito dall’USSI unicamente pendente ricorso, due giorni prima della risposta di causa poi inviata dalla resistente al TCA (cfr. supra consid. 1.5. e 2.7.).
Questa Corte ritiene che, visto l’effetto devolutivo del deposito dell’impugnativa
In relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA, che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha del resto sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha rilevato:
" 8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Cfr. pure STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 42.2019.20 del 18 giugno 2019 consid. 2.8., STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10.
Nel caso concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo del 29 dicembre 2022 e il rinvio degli atti all’USSI affinché effettui un complemento istruttorio, segnatamente volto a stabilire, mediante la collaborazione del ricorrente, quali spese accessorie egli abbia sostenuto (ed in che misura) in relazione all’ente locato a Cugnasco-Gerra nel periodo tra agosto e novembre 2022 ed emetta, quindi, una nuova decisione.
2.9. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su reclamo del 29 dicembre 2022 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’USSI perché proceda come indicato al consid. 2.8.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti