Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2023.6
Entscheidungsdatum
17.04.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2023.6

cs

Lugano 17 aprile 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2023 di

  1. RI 1
  2. RI 2 tutti rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 5 dicembre 2022 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto in fatto

1.1. Nel corso del periodo da novembre 2020 a gennaio 2022 la società RI 1 ha inoltrato alla Cassa __________ le richieste per l’ottenimento delle indennità giornaliere per il coronavirus in favore del socio e presidente della gerenza RI 2. Contestualmente, RI 2, attivo pure come indipendente, ha chiesto alla Cassa CO 1 di poter ottenere, per il medesimo lasso di tempo, le indennità giornaliere per il coronavirus.

1.2. Dopo aver riconosciuto il diritto alle prestazioni in favore della RI 1 per RI 2 per l’intero periodo, la Cassa __________, rilevato che l’interessato aveva percepito indennità giornaliere da due Casse di compensazione diverse, con decisioni formali emesse il 23 giugno 2022 ha stabilito che solo la Cassa CO 1 sarebbe stata competente per il versamento delle prestazioni ed ha chiesto la restituzione integrale degli importi versati, trasmettendo gli atti alla Cassa CO 1 per l’evasione delle richieste inoltrate dalla RI 1 dal mese di novembre 2020 (cfr. doc. I, punto 10, pag. 4).

1.3. RI 2 ha inoltrato opposizione contro le decisioni del 23 giugno 2022, ritenendo che prima di potersi esprimere in merito alla restituzione, la Cassa __________ avrebbe dovuto attendere l’esito della procedura innanzi alla Cassa CO 1 (doc. G). La procedura di opposizione è tuttora pendente (doc. I, punto 11, pag. 4).

1.4. Con due decisioni del 6 ottobre 2022, confermate da un’unica decisione su opposizione del 5 dicembre 2022 (cfr. doc. C), la Cassa CO 1 ha respinto le richieste di indennità giornaliere per il coronavirus per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2022 della RI 1 in favore di RI 2. Essa ha invece accolto le domande di prestazioni per gli altri mesi.

L’amministrazione ha ritenuto che non vi è stata una perdita di guadagno nei mesi di novembre 2020 e dicembre 2020 e che l’attività non è stata limitata in modo considerevole durante il mese di gennaio 2022.

1.5. RI 1 e RI 2, rappresentati dall’avv. RA 1, sono insorti al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando che anche per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2022 gli vengano riconosciute le prestazioni (doc. I).

1.6. Il 3 febbraio 2023 la Cassa CO 1 ha prodotto la sua risposta di causa, allegando, alla luce della documentazione prodotta con il ricorso, una decisione su opposizione di medesima data che annulla e sostituisce quella impugnata e riconosce il diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus per il mese di gennaio 2022, mentre conferma il rifiuto per i mesi di novembre e dicembre 2020 poiché la società ha versato l’intero stipendio al proprio dipendente (doc. III + 1).

1.7. Il 16 febbraio 2023 gli insorgenti hanno chiesto di poter visionare il doc. 5 prodotto dalla Cassa prima di esprimersi in merito alla nuova decisione su opposizione (doc. V). Dopo aver ottenuto copia del documento, il 28 febbraio 2023 i ricorrenti hanno prodotto numerosa documentazione per comprovare che la società nei mesi di novembre e dicembre 2020 non ha versato alcun salario a RI 2 (doc. VII).

1.8. Lo scritto, unitamente ai documenti prodotti, è stato trasmesso alla Cassa per esprimersi in merito (doc. VIII). Nel frattempo, con atto del 7 marzo 2023, intitolato “ricorso”, RI 1 e RI 2, sempre rappresentati dall’avv. RA 1, hanno contestato anche la decisione su opposizione del 3 febbraio 2023 (doc. IX).

1.9. L’8 marzo 2023 il TCA ha scritto ai ricorrenti, rammentandogli il contenuto degli art. 6 Lptca e 53 cpv. 3 LPGA e dopo aver citato la dottrina e la giurisprudenza, ha rilevato che con la decisione su opposizione del 3 febbraio 2023, che ha riesaminato quella del 5 dicembre 2022, la Cassa ha accolto la richiesta di indennità giornaliere per il coronavirus in favore di RI 2 per il mese di gennaio 2022 ed ha confermato il rifiuto di pagamento delle indennità per i mesi di novembre e dicembre 2020. Poiché l’amministrazione non ha soddisfatto tutte le richieste degli insorgenti, la procedura prosegue il suo corso e la nuova decisione su opposizione del 3 febbraio 2023 è considerata impugnata unitamente a quella contestata con il ricorso del 23 gennaio 2023 (doc. X).

Il Tribunale ha trasmesso gli atti alla Cassa per presentare osservazioni scritte in merito (doc. X).

1.10. Con scritto dell’8 marzo 2023 la Cassa CO 1 ha affermato di non essere mai stata in possesso dei doc. T ed U, allegati dai ricorrenti il 28 febbraio 2023, e che giustificano l’accoglimento del ricorso, “ma non l’assegnazione di ripetibili. Infatti i ricorrenti avrebbero potuto semplicemente trasmetterli alla Cassa, e ciò già in sede di opposizione. Senza che, per fare ciò, fosse necessario ricorrere a un legale” (doc. XI). Il 16 marzo 2023 l’amministrazione ha confermato di non dover versare le ripetibili agli insorgenti (doc. XIII).

1.11. Con osservazioni del 24 marzo 2023 i ricorrenti hanno ribadito il loro diritto alle ripetibili, giacché se la Cassa CO 1 avesse richiamato gli incarti dalla Cassa __________, il diritto alle indennità sarebbe stato riconosciuto sin da subito. Inoltre le motivazioni contenute nella decisione su opposizione impugnata non permettevano di comprendere appieno le ragioni del rifiuto. Infine, i ricorrenti affermano di aver contattato, tramite RI 2, l’amministrazione e di aver ricevuto conferma che le decisioni concernevano i mesi di novembre e dicembre 2021 e non 2020 e per questo motivo non hanno prodotto immediatamente la documentazione pertinente (doc. XV).

1.12. Lo scritto è stato trasmesso alla Cassa con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro il 3 aprile 2023 (doc. XVI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. In due distinte sentenze 9C_356/2021 del 10 maggio 2022 pubblicata in DTF 148 V 265, consid. 1.4.3 e 9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se una società può ricorrere contro una decisione su opposizione con la quale vengono rifiutate le indennità giornaliere per il coronavirus ai propri dipendenti (9C_448/2021, consid. 1.3.2: “[…] Ob sie deswegen (oder aus einem anderen Grund) hinsichtlich des umstrittenen Anspruchs ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Anmeldung und Beschwerde hatte resp. hat (vgl. Urteil 9C_356/2021 vom heutigen Tag E. 1.4.3 Abs. 2), braucht in Anbetracht des Ausgangs des Verfahrens nicht entschieden zu werden.”).

Nei casi giudicati, infatti, il ricorso andava comunque respinto.

Il TF ha tratto la medesima conclusione anche nella STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 1.4.2 (cfr. anche STF 9C_250/2022 e 9C_251/2022 del 26 luglio 2022 dove l’Alta Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di una società, senza doversi esprimere circa la sua qualità per ricorrere).

Va comunque segnalato che in due distinte STCA 42.2022.25 e 42.2022.26 del 20 giugno 2022 il TCA ha ammesso un interesse giuridicamente protetto della società a ricorrere poiché il ricorso era stato firmato da entrambi i dipendenti che avevano chiesto le indennità giornaliere, i quali erano soci e proprietari dell’azienda ed in caso di mancato versamento delle prestazioni richieste avrebbero dovuto iniettare mezzi propri nella società per poter versare gli stipendi relativi ai mesi in esame. Il TCA aveva inoltre fatto riferimento alla DTF 148 V 2 dove, in un caso relativo all’assicurazione contro gli infortuni, non è stato messo in dubbio il diritto del datore di lavoro di ricorrere in favore del proprio dipendente per l’erogazione di prestazioni a causa di infortunio.

In concreto, considerato che il titolare della prestazione, socio e presidente della gerenza della società, ha interposto ricorso unitamente alla società stessa, non vi sono motivi per non entrare nel merito dell’impugnativa.

2.2. A norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione. Se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca).

Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso”.

Secondo dottrina e giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza (e costituisce quindi la base per lo stralcio dai ruoli della procedura ricorsuale; sul punto cfr. Bosshardt/Kölz/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechts-pflegegesetz des Kantons Zürich, 1999, p. 737) solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste quindi nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente; in tal caso l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo (RCC 1992 p. 123 consid. 5c; DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb, 113 V 237). Infatti la nuova decisione è considerata impugnata (“mit angefochten”) unitamente a quella contestata con il ricorso. Il giudice non può entrare nel merito di un ricorso nel frattempo inoltrato (a titolo cautelativo) contro la nuova decisione, ma deve considerarlo come proposta di giudizio (STCA 32.2021.72 del 25 novembre 2021, consid. 2.2; Pfleiderer in: Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2016, seconda edizione, ad art. 58 n. 46, p. 1227 con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali; Schlauri, Die Neuverfügung lite pendente in der Rechtsprechung des EVG, in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG, 2001, pp. 193 e 210).

Rimangono riservate le situazioni soggette alla protezione della buona fede (in argomento: cfr. STF 9C_809/2013 del 31 gennaio 2013).

Nel caso di specie con la decisione su opposizione del 3 febbraio 2023, che ha riesaminato quella del 5 dicembre 2022 (cfr. doc. III), la Cassa ha accolto la richiesta di indennità giornaliere per il coronavirus in favore di RI 2 per il mese di gennaio 2022 ed ha confermato il rifiuto di pagamento delle indennità per i mesi di novembre e dicembre 2020.

La decisione su opposizione resa pendente lite dalla Cassa di compensazione non mette fine alla vertenza in quanto non corrisponde pienamente alle richieste dei ricorrenti, ai quali continua ad essere negato il diritto a prestazioni per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020.

Il Tribunale deve pertanto entrare nel merito della lite, ritenuto che oggetto del contendere è la questione di sapere se la società ricorrente ha diritto, in favore del proprio socio e presidente della gerenza, alle indennità giornaliere per il coronavirus dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020.

nel merito

2.3. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).

Per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 il diritto alle indennità di perdita di guadagno è disciplinato dall’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nella sua versione del 6 luglio 2020 (DTF 148 V 162, consid. 3.2; STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 6.1.1).

Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato una nuova regolamentazione che ha sostituito quella precedentemente in vigore (cfr. anche STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 6.1.1, destinata a pubblicazione)

Secondo l’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno così modificato, hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività.

Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.

L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre il cpv. 3bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis), se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.

Dal 1° gennaio 2023 l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stata abrogata.

2.4. Nel caso di specie la Cassa di compensazione ha ritenuto adempiute due delle tre condizioni poste dall’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, ossia un reddito soggetto all’AVS per l’anno 2019 di almeno fr. 10'000 e una considerevole diminuzione della cifra d’affari (cfr. allegato doc. 4, decisione formale del 6 ottobre 2022).

L’amministrazione ha tuttavia rifiutato il diritto alle indennità giornaliere per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020 poiché la società ricorrente avrebbe versato il salario al proprio socio e presidente della gerenza e di conseguenza non sarebbe stata adempiuta la terza condizione, e meglio quella della perdita salariale.

Sennonché, come ammesso dalla Cassa con gli scritti dell’8 marzo 2023 (doc. XI) e del 16 marzo 2023 (doc. XIII), dalla documentazione prodotta il 28 febbraio 2023 emerge che in quel periodo la società non ha versato il salario al suo dipendente. Dai conteggi salariali relativi ai mesi litigiosi si evince infatti che a RI 2 è stato erogato unicamente l’assegno di formazione di fr. 250 (doc. T ed U; cfr. anche doc. R) e che la Cassa __________ aveva riconosciuto le prestazioni sulla base della documentazione allegata (cfr. doc. R, doc. I e L; cfr. anche doc. S).

In queste condizioni, rammentato che con la decisione su opposizione del 3 febbraio 2023 la Cassa ha riesaminato la decisione su opposizione impugnata e riconosciuto il diritto a prestazioni per il mese di gennaio 2022, in accoglimento del ricorso, il punto 1.1 della citata decisione su opposizione va modificato nel senso che la richiesta di IPG Corona in favore di RI 2 per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020 è accolta e l’incarto va rinviato alla Cassa affinché calcoli l’importo delle prestazioni cui ha diritto RI 2 (sull’importo massimo delle indennità cfr. art. 5 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2022 e marginale 1060 della Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus [CIC]; cfr. anche STCA 42.2021.64 del 20 dicembre 2021, consid. 2.4).

2.5. I ricorrenti chiedono l’assunzione di numerose prove.

Alla luce dell’esito del ricorso, a loro favorevole, il TCA rinuncia ad assumere ulteriori prove.

Va qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.6. Per l’art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento.

La Cassa afferma che i ricorrenti non hanno diritto alle ripetibili poiché non è mai stata in possesso dei documenti T e U che giustificano l’accoglimento del ricorso e che sono stati prodotti solo il 28 febbraio 2023. Tali documenti potevano essere allegati già in sede di opposizione senza far capo ad un legale.

A torto.

Infatti, dalle tavole processuali emerge che la Cassa __________ aveva già riconosciuto il diritto alle prestazioni per i mesi di novembre e dicembre 2020 (doc. R, V e Z, cfr. anche doc. 5, pag. 2).

Se la Cassa CO 1 avesse da subito richiamato l’intero incarto dalla Cassa __________ avrebbe accolto immediatamente le richieste dei ricorrenti o avrebbe potuto chiedere ulteriori delucidazioni alla Cassa __________ in merito.

Infatti, come rammenta la giurisprudenza federale (cfr. sentenza 9C_765/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3), gli accertamenti incombono in primo luogo all’amministrazione in forza dell’obbligo derivante dall’art. 43 cpv. 1 LPGA, secondo il quale l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. anche sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4. e STCA 30.2020.9 del 22 febbraio 2021).

Del resto la necessità del ricorso è comprovata dal fatto che per il mese di gennaio 2022 la Cassa ha modificato la propria decisione su opposizione solo dopo l’inoltro dell’impugnativa del 23 gennaio 2023 (sul tema cfr. Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4a edizione, 2020, n. 224 ad art. 61, pag. 1133).

Ai ricorrenti vanno di conseguenza riconosciute le ripetibili.

2.7. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Il punto 1.1 della decisione su opposizione del 3 febbraio 2023 è modificato nel senso che la richiesta di IPG Corona in favore di RI 2 per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020 è accolta.

§§ L’incarto è rinviato alla Cassa per il calcolo delle prestazioni.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1 verserà ai ricorrenti, in solido, fr. 2'000 (IVA inclusa), a titolo di ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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