Incarto n. 42.2023.43
rs
Lugano 21 febbraio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 novembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 30 ottobre 2023 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con sentenza 42.2022.90 del 30 gennaio 2023, cresciuta in giudicato incontestata, questa Corte ha annullato la decisione su reclamo del 22 settembre 2022 che aveva confermato il provvedimento del 30 agosto 2022 con il quale l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) aveva respinto la richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali inoltrata il 14 luglio 2022 da RI 1, poiché a quel momento l’attività professionale di affitta camere risultava ancora attiva senza permettere il raggiungimento dell’indipendenza economica.
Il TCA, dopo aver in ogni caso ricordato, segnatamente, che l’Alta Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha rilevato che pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale interrompa entro un adeguato termine un’attività indipendente che non consente di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di trattamento, né il divieto dell’arbitrio, ha stabilito che, nonostante il medesimo, nel luglio 2022, avesse riaperto con la moglie la pensione familiare, non si giustificava il rifiuto totale delle prestazioni, ritenuto che l’insorgente - nella cui unità di riferimento vi erano due figli minorenni nati nel 2008, rispettivamente nel 2013 - ha dato seguito alle istruzioni di fine 2021 impartitegli dall’amministrazione, annullando la propria affiliazione alla Cassa di compensazione quale indipendente a inizio 2022 e facendo ricorso dal 21 gennaio al 7 luglio 2022 alle indennità straordinarie di disoccupazione, in ossequio al principio di sussidiarietà vigente nell’ambito dell’assistenza sociale.
Questo Tribunale ha, tuttavia, evidenziato che l’amministrazione avrebbe avuto comunque la facoltà di sanzionare il ricorrente.
Gli atti sono, pertanto, stati rinviati all’USSI per calcolare il diritto a prestazioni assistenziali spettanti all’insorgente e verificare l’applicazione nei suoi confronti di una riduzione delle stesse.
1.2. Con decisione del 6 aprile 2023, emessa a seguito della STCA 42.2022.90 del 30 gennaio 2023, l’USSI ha nuovamente negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali richieste nel mese di luglio 2022, poiché il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. 80).
1.3. A seguito del reclamo interposto da RI 1 il 28 aprile 2023 (cfr. doc. 73), l’USSI, il 30 ottobre 2023, ha emanato una decisione su reclamo con cui ha confermato il provvedimento del 6 aprile 2023
Al riguardo l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
M.
In merito alla contestazione del reclamante "I redditi dalla sostanza prodotti nel comune di domicilio indicati al numero 213 in CHF 3'631.00 e quelli prodotti in altri comuni cantoni e nazioni indicati al numero 214 in CHF 4'964.00" si rileva che la decisione applica i criteri stabiliti dalla legge sull'assistenza e riconosce spese e entrate nel quadro di tale base legale.
Nell'ambito dell'assistenza vige inoltre il principio di sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione e il diritto all'assistenza è dato allorquando non si hanno più risorse disponibili. Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire il fabbisogno corrente e non per rimborsare eventuali debiti.
Alla voce 213 della tabella di calcolo "Pigioni e affitti nel comune di domicilio" l'USSI ha correttamente inserito l'importo di CHF 3'630 annui quale valore locativo relativo alla sua abitazione secondaria nel comune di __________. In base alle direttive Laps il valore locativo corrisponde al 90% del valore di reddito figurante sulla scheda di calcolo della stima. Nel caso concreto, il valore locativo corrisponde al 90% di CHF 4'034, ossia CHF 3'630.-.
In merito invece alla voce 214 della tabella di calcolo "Pigioni o valore locativo in altri comuni, cantoni o nazioni" l'USSI ha erroneamente inserito l'importo di CHF 4'753.- annui anziché l'importo di CHF 4'964.- quale valore locativo della sostanza immobiliare del reclamante in Italia.
Ritenuta la "Direttiva Laps 1/2019" che stabilisce il valore di reddito di un immobile estero pari al 6% del valore di stima e che il valore di stima catastale dell'immobile appartenente al reclamante in Italia risulta essere di complessivi CHF 82'736.- ne deriva un valore locativo pari a CHF 4'964.- (82'736.-/100 x 6).
La voce 214 della tabella di calcolo va di conseguenza corretta con l'importo di cui sopra.
Relativamente alla contestazione circa le "Spese di gestione e manutenzione di fondi e fabbricati nel comune di domicilio” di cui alla voce 301 della tabella di calcolo, si rileva che correttamente l'USSI ha considerato una spesa di complessivi CHF 2'969.-. composta da CHF 2'243.- relativi al20% del valore locativo (CHF 11'213.-) dell'abitazione primaria del reclamante a __________ e da CHF 726.- relativi al 20% del valore locativo (CHF 3'630.-) dell'abitazione secondaria del reclamante a __________.
Per quanto riguarda invece le "Spese di gestione e manutenzione in altri comuni, cantoni o nazioni" di cui alla voce 302 della tabella di calcolo, si rileva che l'USSI ha erroneamente inserito un importo di pari a CHF 951.- anziché un importo di CHF 993.-. Tale spesa corrisponde al 20% del valore locativo (CHF 4'964.-) dell'immobile in Italia.
Pertanto anche tale voce va corretta con l'importo di cui sopra.
Infine, in relazione agli "interessi ipotecari per l'abitazione primaria" di cui alla voce 306 della tabella di calcolo, contrariamente all'importo di CHF 9'043.- inserito daII'USSI, l'importo corretto, ritenuto un debito ipotecario di CHF 717'663.- relativo alla casa primaria dell'interessato ed un interesse dell’1.25%, risulta essere CHF 8'971.-.
Anche gli "interessi passivi privati diversi da interessi ipotecari per l'abitazione primaria" di cui sempre alla voce 306 della tabella di calcolo va corretto l'importo precedentemente indicato.
Ritenuto un debito ipotecario di CHF 232'337.- relativo alla sostanza secondaria in Svizzera ed un interesse ipotecario dell'1.25% e un debito ipotecario di CHF 240'000.- relativo alla sostanza immobiliare in Italia ed un interesse ipotecario deIl'1.55% risulta un importo complessivo di CHF 6'624.- e non di CHF 6'601.-.
A fronte di tali modifiche (cfr. tabella di calcolo allegata), il totale della spesa computabile Las precedentemente indicata in CHF 46'751.- annui pari a CHF 3'895.- mensili ammonta ora a CHF 45'528.- annui pari a CHF 3'794.- mensili mentre il reddito computabile Las precedentemente indicato in CHF 24'396.- annui pari a CHF 2'033.- mensili ammonta ora a CHF 24'607.- annui pari a CHF 2'050.- mensili.
Dal nuovo calcolo non scaturisce un fabbisogno scoperto bensì un'eccedenza di CHF 1'530.-. (…)” (Doc. A pag. 6-7)
1.4. Contro la decisione su reclamo del 30 ottobre 2023 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa, facendo segnatamente valere:
" (…) la casa in Italia, sita in frazione __________ del comune di __________ intestata congiuntamente al ricorrente ed a sua moglie __________ è da tempo pignorata unitamente ad eventuali entrate, e pertanto non produce alcun reddito locativo come più volte espletato ad USSI.
Detta situazione è chiara, palese e notoria e risulta agli atti presso il Tribunale di __________ dove, per conto della banca creditrice, è depositata la richiesta di messa all'asta dell'immobile, istante l'Avv. __________ di __________.
Con tutti questi dati, noti e da tempo a disposizione di USSI, non si capisce come quest'ultima insista nel conteggiare un reddito ipotetico, assolutamente inesistente da parecchi anni. (…)” (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 9 gennaio 2024 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Il 17 gennaio 2024 l’insorgente ha presentato delle osservazioni, a cui ha allegato dei messaggi di posta elettronica del gennaio 2024 intercorsi tra il medesimo e __________ (cfr. doc. V + 1-4).
1.7. L’USSI ha preso posizione in proposito con scritto del 29 gennaio 2024 (cfr. doc. VII).
1.8. Il doc. VII è stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
1.9. Pendente causa il TCA ha invitato la parte resistente a produrre la decisione relativa alle indennità straordinarie di disoccupazione riconosciute a RI 1 nel 2022 e l’estratto del mese di luglio 2022 del suo conto bancario (cfr. doc. IX).
L’USSI ha dato seguito a quanto richiesto il 12 febbraio 2024 (cfr. doc. IX +1-2).
1.10. Il doc. IX + 1-2 è stato trasmesso per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’USSI abbia, a ragione o meno, negato al ricorrente il diritto alle prestazioni assistenziali ordinarie richieste nel mese di luglio 2022.
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 1’006.--
2 persone 1'539.--
3 persone 1'871.--
4 persone 2'153.--
5 persone 2'435.--
Per ogni persona
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag. 2)
Gli importi relativi al fabbisogno per l’anno 2022 sono rimasti invariati rispetto al 2021 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2022 del 28 dicembre 2021).
Dal 1° gennaio 2023 gli importi dei forfait di mantenimento sono stati aumentati come segue:
" Persone dell’unità di riferimento
(raccomandato dalle linee guida
CSIAS)
1 persona 1’031.-- / mese
2 persone 1'577.-- / mese
3 persone 1'918.-- / mese
4 persone 2'206.-- / mese
5 persone 2'495.-- / mese
Per ogni persona
supplementare” (cfr. BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)
Per il 2024 non sono state previste modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416).
2.5. L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;
non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.
b) Spesa vincolata:
non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio:
Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”
Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:
“1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese;
b) ...;
c) ...;
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”
La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
“1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.
i) ...;
j) …
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."
L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
"
a) per le unità importo riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
2.6. Nell’ambito dell’assistenza sociale, come visto (cfr. consid. 2.3.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere.
Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
Il TF, in un giudizio 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha poi sottolineato che, nonostante l’assistenza sociale e le prestazioni complementari presentino delle affinità poiché entrambe presuppongono l’indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi pubblici, l’assistenza sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una condizione di bisogno.
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr. consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”
In una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.
Quando ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid. 8.2.2.; 9.3.).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2 e le linee guida CSIAS p.to A.3. relativo alla sussidiarietà e le relative spiegazioni.
2.7. Nella presente evenienza l’USSI, con decisione su reclamo del 30 ottobre 2023 (cfr. doc. A), ha negato al ricorrente il diritto alla prestazione assistenziale richiesta nel mese di luglio 2022, computando, in relazione alla sua unità di riferimento (composta del medesimo, della moglie e dei figli __________, nato il __________ 2008, e __________, nata il __________ 2013; cfr. tabella allegata a doc. A), in particolare l’ammontare di fr. 19'807.-- a titolo di redditi della sostanza, e meglio fr. 11'213.-- valore locativo della propria abitazione, fr. 3'630.-- pigioni e affitti nel comune di domicilio e fr. 4'964.-- pigioni o valore locativo in altri comuni, cantoni o nazioni (cfr. tabella allegata a doc. A).
A titolo di sostanza immobiliare abitazione primaria e di altra sostanza non è, per contro, stato conteggiato alcunché, visto che gli importi del debito ipotecario sull’abitazione primaria e dei debiti privati diversi dal debito ipotecario sull’abitazione primaria sono maggiori del valore di queste (cfr. tabella allegata a doc. A).
Dal calcolo dell’amministrazione non risulta alcun reddito disponibile residuale (cfr. art. 18, 22 Las), quanto piuttosto un disavanzo di fr. 20'921.-- annui {reddito computabile Las di fr. 24'607.-- [(fr. 19'807 + fr. 4'800 AF); fr. 2'050.-- al mese; cfr. tabella allegata a doc. A] – spesa computabile Las di fr. 45’528.-- [(fr. 11'213 spesa alloggio + fr. 14'758 premi assicurazione malattia Las + fr. 19'557 altre spese computabili Las, ossia fr. 2'969 spese di gestione manutenzione di fondi e fabbricati nel comune di domicilio, fr. 993 spese di gestione manutenzione in altri comuni, cantoni o nazioni, fr. 8’971 interessi ipotecari per l’abitazione primaria e fr. 6'624 interessi passivi privati diversi da interessi ipotecari per l’abitazione primaria); fr. 3'794.-- al mese]}, equivalente a circa fr. 1’744.-- al mese.
La soglia di intervento per il 2022 della famiglia del ricorrente è, inoltre, pari a fr. 2'153.-- al mese (cfr. tabella allegata a doc. A; consid. 2.4.).
L’USSI non ha, tuttavia, ravvisato una lacuna di reddito Las mensile, in quanto ha tenuto conto di altre prestazioni Laps dell’unità di riferimento per complessivi fr. 5'427.-- mensili, costituite dal sussidio cassa malati RIPAM di fr. 1'229.-- e dalle indennità straordinarie di disoccupazione di fr. 4'198.-- (cfr. tabella allegata a doc. A).
In simili condizioni, secondo la parte resistente l’insorgente, per il mese di luglio 2022, presentava un’eccedenza di reddito di fr. 1'530.-- (fr. 1'744 + fr. 2'153 – fr. 5'427), come si evince dal conteggio annesso alla decisione su reclamo del 30 ottobre 2023 (cfr. tabella allegata a doc. A).
2.8. RI 1 ha censurato il calcolo effettuato dall’USSI, segnatamente il computo del reddito della sostanza di fr. 4'964.-, corrispondente al valore locativo della casa di sua proprietà sita in Italia a __________, frazione del Comune di __________, __________ (cfr. doc. I; consid. 1.4.).
L’USSI ha conteggiato il valore locativo della casa in Italia in fr. 4'964.--, applicando la Direttiva Laps 1/2019 secondo cui il valore di reddito di un immobile estero è pari al 6% del valore di stima (cfr. doc. 86).
Siccome il valore di stima catastale del fondo n. 1502 di __________ risulta essere di complessivi fr. 82'736.-- (cfr. doc. 85; 102), l’amministrazione ha tenuto conto di un valore locativo pari a fr. 4'964.-- (82'736.-/100 x 6; cfr. doc. A pag. 6-7; consid. 1.3.).
Il ricorrente non ha contestato tanto l’entità dell’importo del valore locativo stabilito dalla parte resistente (cfr. doc. I; V), quanto piuttosto il computo in sé di tale voce, facendo valere che, dalla proprietà di __________, essendo pignorata da tempo (una richiesta di messa all’asta dell’immobile sarebbe depositata per conto della banca creditrice presso il Tribunale di __________) e quindi non potendone disporre, non riceve alcun beneficio. La stessa, secondo l’insorgente, non produrrebbe, dunque, alcun reddito locativo (cfr. doc. I; V).
Dalle carte processuali emerge, in effetti, che il Tribunale di __________, il 4 giugno 2021, ha emesso un atto di precetto con il quale ha intimato a RI 1 e alla moglie di pagare alla __________ entro 10 giorni Euro 242'435.57 (Euro 241'844.63 di mutuo fondiario concesso loro nell’ottobre 2016 in relazione al fondo __________, le cui rate non sono state pagate dal 30 luglio 2017 + Euro 405 per la stesura atto di precetto + Euro 185.94 di spese generali), oltre interessi come da contratto, “con avvertimento che non provvedendo si procederà ad esecuzione forzata anche immobiliare” (cfr. doc. 93-97).
In un messaggio di posta elettronica del 3 gennaio 2024 __________ della __________ di __________ ha, altresì, informato il ricorrente di avere “la necessità di effettuare un accesso in __________ per consentire la visione dei locali ai richiedenti la visione”, precisando che “verrà il collega Sig. __________, che ha già conosciuto, il giorno 11/01/2024 alle ore 12.30. Mi può confermare la presenza sua o di qualcuno che può aprire i locali?” (cfr. doc. V3).
L’insorgente, l’11 gennaio 2024, ha in particolare risposto che “non so se ci sarà qualcuno presso la casa di __________ dove dopo il vostro intervento gli inquilini mi hanno comunicato di aver ricevuto ordine da parte vostra di non farmi più entrare nell’abitazione” e che “io avrei a tal proposito un mio conoscente interessato a prendere in considerazione l’acquisto dello stabile ma gli inquilini mi snobbano e, tra l’altro, non stanno nemmeno pagando i vari allacci di acqua potabile, ecc. che pervengono al mio indirizzo”.
Il ricorrente ha, poi, chiesto a __________ “un’attestazione che stabilisce che lo stabile è interessato alla vendita giudiziaria in quanto l’autorità elvetica continua a sostenere che sia nelle mie disponibilità non avendo ricevuto alcun documento ufficiale nel quale appare confiscato in attesa di vendita all’asta” (cfr. doc. V4).
Il TCA rileva, tuttavia, che tale documento da parte di __________ non figura all’inserto, come nemmeno un atto emesso nei confronti dell’insorgente con l’indicazione esatta del bene immobiliare destinato a esecuzione forzata e l’ingiunzione al debitore di astenersi a partire da una determinata data dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni oggetto di espropriazione e i relativi frutti (cfr. art. 555 e 492 del Codice di procedura civile della Repubblica italiana, Libro III “Del processo di esecuzione”, Titolo II “Dell’espropriazione forzata).
Gli elementi di cui dispone questa Corte non permettono, dunque, di giungere a chiare conclusioni circa la capacità (o incapacità) del ricorrente di disporre del bene immobiliare, né forniscono una risposta al quesito di sapere se il creditore pignoratizio abbia preteso che il diritto di pegno fosse esteso ai crediti per pigioni con la conseguenza che il pagamento delle pigioni avviene direttamente all’autorità competente.
Ne discende che nel caso di specie si impone un complemento istruttorio per stabilire, con la collaborazione di RI 1, se quest’ultimo, nel mese di luglio 2022, potesse o meno disporre ancora del suo immobile all’estero, a __________, e in che misura.
Il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale, comprende infatti, in particolare, l'obbligo delle parti di apportare
In caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
In concreto, pertanto, la decisione su reclamo del 30 ottobre 2023 va annullata e gli atti rinviati all’USSI per effettuare ulteriori accertamenti.
Sulla base dell’esito delle verifiche svolte l’amministrazione effettuerà un nuovo calcolo volto a determinare il diritto del ricorrente alle prestazioni assistenziali richieste nel mese di luglio 2022.
2.9. Un nuovo conteggio si giustifica, del resto, anche ponendo mente all’importo delle indennità straordinarie di disoccupazione di fr. 4'198.-- computato dall’amministrazione quale ulteriore entrata dell’unità di riferimento (cfr. tabella allegata a doc. A; consid. 2.7.).
Il ricorrente ha beneficiato di indennità straordinarie di disoccupazione ai sensi dell’art. 12 della Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) dal 21 gennaio al 7 luglio 2022.
Ex art. 13 cpv. 2 del Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (RL-rilocc) l’indennità straordinaria di disoccupazione viene versata nella forma di un’indennità giornaliera. Per una settimana vengono corrisposte cinque indennità giornaliere.
L’indennità giornaliera riconosciuta all’insorgente dall’Ufficio misure attive ammontava a fr. 190.85.
Nel mese di luglio (dall’1 al 7) 2022 gli sono stati indennizzati cinque giorni per complessivi fr. 954.25 (fr. 190.85 x 5 giorni).
Dall’estratto del conto privato bancario presso __________ si evince, in effetti, che a RI 1 il 13 luglio 2022 è stata accreditata la somma di fr. 954.25 da parte dell’Ufficio tesoreria fatturazioni di Bellinzona (cfr. doc. IX1; IX2; consid. 1.1.; STCA 42.2022.90 del 30 gennaio 2023).
A titolo di altre prestazioni Laps dell’unità di riferimento, oltre al sussidio di cassa malati di fr. 1'229.-- mensili, non andava, perciò, considerato l’importo di fr. 4'198.-- di indennità straordinarie di disoccupazione, corrispondente a 22 indennità giornaliere (fr. 190.85 x 22 giorni = 4'198.70), bensì l’ammontare di fr. 954.25 effettivamente percepito nel mese di luglio 2022.
2.10. Giova, infine, ricordare che con sentenza 42.2022.90 del 30 gennaio 2023 questo Tribunale ha rinviato gli atti all’USSI per calcolare il diritto a prestazioni assistenziali postulate dall’insorgente ne luglio 2022 e per verificare l’applicazione nei suoi confronti di una riduzione delle stesse ex art. 23 cpv. 2 Las.
A quest’ultimo proposito il TCA ha argomentato che l’insorgente era da tempo al corrente del fatto che un’attività indipendente i cui proventi non consentono di far fronte al fabbisogno della propria unità di riferimento non poteva essere svolta a carico dell’assistenza sociale.
Un’attività indipendente non redditizia, infatti, non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4.).
Il ricorrente, però, al termine del diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione, nel luglio 2022, aveva comunque ripreso l’attività di affitta camere che non permetteva a lui e alla sua famiglia di raggiungere l’indipendenza economica (cfr. consid. 1.1.; STCA 42.2022.9 consid. 2.6.; 2.8.).
L’amministrazione, conseguentemente, nella presente fattispecie, dopo aver stabilito il diritto a prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.8.-2.9.), valuterà se applicare una sanzione, tramite decurtazione delle prestazioni, nei confronti dell’insorgente.
In tal caso la parte resistente seguirà la procedura di cui all’art. 9a Reg.Laps e terrà in considerazione la presenza di due minori nell’unità di riferimento (cfr. STCA 42.2022.90 consid. 2.7.-2.8.)
2.11. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su reclamo del 30 ottobre 2023 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’USSI per procedere conformemente ai consid. 2.8.-2.10.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti