Incarto n. 42.2023.4
CL/gm
Lugano 16 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 dicembre 2022 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 17 dicembre 2021 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha respinto le richieste di indennità perdita di guadagno per il Coronavirus (in seguito: IPG Corona) presentate da RI 1 per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 (cfr. doc. 4 e 5).
1.2. Contro la decisione del 17 dicembre 2021 RI 1 ha interposto un’opposizione datata 4 gennaio 2022 ed indirizzata all’ “ufficio CONTRIBUTI PERSONALI AVS/AI/IPG” (cfr. all. a doc. 3).
1.3. La Cassa, con decisione su opposizione del 21 dicembre 2022, ha dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, l’opposizione datata 4 gennaio 2022 sulla base delle seguenti motivazioni:
" (…)
In queste condizioni, la Cassa non può che considerare l’opposizione come inviata più di 30 giorni dopo la notifica della decisione impugnata. L’opposizione è quindi tardiva e, di conseguenza, irricevibile.” (cfr. doc. 2)
1.4. Contro la decisione su opposizione del 21 dicembre 2022, RI 1 ha inoltrato in data 10 gennaio 2023 (data della raccomandata) un ricorso (recante, invece, la data del 3 maggio 2022) al TCA, nel quale, con riferimento alla tempestività dell’opposizione interposta contro la decisione del 17 dicembre 2021, ha fatto valere quanto segue:
" (…) Dal 18 dicembre 2021 sono risultato positivo al covid con i sintomi fino a metà del mese di gennaio e i documenti sono stati firmati e consegnati presso la bucalettere CO 1 entro i 30 giorni dell’opposizione. Come confermato alla domanda se i documenti presso l’CO 1 sono stati recapitati ho avuto conferma che sono stati presi a carico ma destinati a un ufficio sbagliato ma io ho ricopiato dalla lettera inviata.” (cfr. doc. I).
1.5. Nella sua risposta del 18 gennaio 2023, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, rimandato alla propria decisione su opposizione ed osservato che il ricorrente “non apporta nuovi elementi suscettibili di modificare la contestata decisione” (cfr. doc. III).
1.6. Il 20 gennaio 2023, il TCA – oltre a trasmettere la risposta di causa al ricorrente - ha assegnato alle parti, rimaste poi silenti, un termine di dieci giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione del 28 ottobre 2022 è la tempestività, o meno, dell’opposizione presentata da RI 1 contro la decisione del 17 dicembre 2021 (cfr. consid. 1.3.).
Ne discende che ogni altra richiesta dell’insorgente – segnatamente tendente alla concessione degli “aiuti previsti” – è, quindi, irricevibile.
nel merito
2.2. Nel caso concreto, il TCA è chiamato a stabilire se, a ragione, o meno, la Cassa ha ritenuto tardiva l’opposizione interposta da RI 1 contro la decisione del 17 dicembre 2021, dichiarandola irricevibile.
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, applicabile in forza degli artt. 2 LPGA e 1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020 [RS 830.31], le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).
Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio, o dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle Autorità, deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito o comunque informando le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora designando un rappresentante abilitato ad agire in suo nome (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).
L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.3. Nella presente evenienza RI 1 ha contestato il modo di procedere della Cassa che ha ritenuto irricevibile, in quanto tardiva, la sua opposizione contro la decisione del 17 dicembre 2021 (cfr. consid. 1.1., 1.3. e doc. 2).
In concreto, dagli atti, e meglio, dal sistema di tracciamento degli invii della Posta, risulta che la decisione della Cassa di venerdì 17 dicembre 2021 è stata spedita il giorno stesso tramite posta Raccomandata e che il successivo lunedì 20 gennaio nella cassetta delle lettere di RI 1 è stato depositato il relativo invito di ritiro, con scadenza prevista per il 27 dicembre successivo.
Proprio il 27 dicembre 2021, il ricorrente ha, poi, provveduto a ritirare la raccomandata (cfr. doc. 1).
Con e-mail del 3 maggio 2022, avente quale “oggetto” il “sollecito indennità di perdita guadagno Corona 2021-2022” RI 1 ha comunicato alla Cassa quanto segue:
" (…) vi allego il sollecito per opposizione fatta il 04.01.22 per la vostra decisione presa il 17.12.2021 inerente alla richiesta per ipg 2021-2022.” (cfr. doc. 3)
In allegato, il ricorrente ha trasmesso:
il documento “opposizione sulla decisione ipg 2021”, destinato all’ “ufficio CONTRIBUTI PERSONALI AVS/AI/IPG”, datato 4 gennaio 2022, non sottoscritto, nel quale, per quanto di interesse ai fini della presente vertenza, fa valere quanto segue:
" (…) dal 18 dicembre 2021 sono in isolamento perché risultato positivo e con sintomi impossibilitando il mio lavoro a domicilio e su richiesta come meccatronico. Appena mi riprendo da questo virus versione DELTA mi preparo per ritornare a fare il meccatronico. (…)” (cfr. all. a doc. 3);
il documento “sollecito opposizione sulla decisione ipg 2021”, pure destinato all’ “ufficio CONTRIBUTI PERSONALI AVS/AI/IPG” e non sottoscritto, datato 3 maggio 2022, nel quale ha indicato di essersi opposto alla decisione resa nei suoi confronti il 17 dicembre 2021 in data “04.01.2022” e precisato che “dal 18 dicembre 2021 sono risultato positivo al covid con sintomi fino a metà del mese di gennaio” (cfr. all. a doc. 3).
In sede ricorsuale, come visto, RI 1 ha preteso, innanzitutto, di aver consegnato nella cassetta delle lettere dell’CO 1 di __________, il proprio gravame, datato 4 gennaio 2022 (e che al TCA ha presentato sottoscritto in originale), a metà del mese di gennaio 2022 - e meglio una volta che i pretesi sintomi relativi al Covid-19, cui fa valere di essere risultato positivo il 18 dicembre precedente, sarebbero spariti - e che avrebbe “avuto conferma” che l’opposizione in questione sarebbe stata “presa a carico”, ma “destinata ad un ufficio sbagliato”.
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che il ricorrente non ha apportato alcuna prova riguardo all’effettiva consegna alla resistente (o ad altro ufficio sito in __________) dell’opposizione (datata 4 gennaio 2022) che pretende di aver tempestivamente presentato contro la decisione del 17 dicembre 2021 a metà del mese di gennaio 2022. Neppure ha meglio circostanziato e sostanziato la generica affermazione – rimasta, quindi, mera allegazione di parte - secondo cui avrebbe “avuto conferma che” i documenti che pretende di aver depositato nella cassetta delle lettere della resistente “sono stati presi in carico ma destinati a un ufficio sbagliato”.
Giova rammentare che il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza delle stesse (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STF P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
In particolare per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. STF B 109/05 del 27 gennaio 2006 consid. 2.4.; DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, pag. 65segg.). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, deve sopportarne le conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STF 8C_237/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 5.3.; E. Catenazzi, op. cit., pag. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, pag. 288).
L’opposizione datata 4 gennaio 2022, ma pervenuta all’amministrazione unicamente il 3 maggio 2022 è, pertanto, da considerarsi tardiva (cfr. STCA 42.2022.93 del 24 gennaio 2023; 38.2022.74 del 27 dicembre 2022; STCA 38.2021.71 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.19 del 31 maggio 2021; STCA 38.2020.58 del 16 novembre 2020; STCA 38.2020.3 del 4 marzo 2020; 39.2019.75 del 3 gennaio 2020 e STF 8C_171/2020; 38.2015.37 del 18 giugno 2015).
Sulla questione, giova, del resto, rammentare che è vero che non esiste un obbligo di trasmettere all’amministrazione la documentazione necessaria con conferma di spedizione, essendo sufficiente un invio tramite posta semplice, è altrettanto vero, tuttavia, che l’insorgente avrebbe potuto garantirsi la prova dell’invio dei documenti determinanti per il diritto alle indennità utilizzando la posta raccomandata o la posta A Plus - meno dispendiosa - che attesta la notificazione elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario (cfr. STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 3.3.).
2.4. Va ora esaminato se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.5. Nella presente evenienza, questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione del 17 dicembre 2021.
In effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’opposizione.
Ciò in ragione del fatto che, se da un lato il ricorrente pretende di essere stato dapprima, e meglio il 18 dicembre 2021, positivo al Covid-19 e, poi, “impossibilitato” al lavoro sino a metà gennaio 2022, alludendo, eventualmente, ad una sua impossibilità anche di procedere all’invio dell’opposizione prima della sua completa guarigione, d’altro lato, agli atti non figura alcuna comprova nel senso delle pretese problematiche di salute.
Il TCA osserva, in ogni caso, che, come RI 1 ha proceduto a ritirare la raccomandata in data 27 dicembre 2021, non si vede quale impedimento gli avrebbe, quindi, impedito di trasmettere il proprio gravame alla resistente sin dal 4 gennaio 2022, quando l’istante pretende di aver redatto la propria opposizione. A gravame ultimato, egli avrebbe infatti unicamente dovuto recarsi alla Posta, come del resto fatto il 27 dicembre 2021.
Il tutto ricordato che, comunque, tra la metà di gennaio 2022, quando il ricorrente si sarebbe sentito meglio, e la scadenza del termine per inoltrare l’opposizione, RI 1 aveva a propria disposizione oltre due settimane di tempo utile per trasmettere l’opposizione asseritamente redatta il 4 gennaio 2022.
La decisione su opposizione del 21 dicembre 2022, con la quale la Cassa ha ritenuto l’opposizione del 4 gennaio / 3 maggio 2022 contro la decisione del 17 dicembre 2021 irricevibile (poiché tardiva) va, dunque, confermata.
2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o meno dell’opposizione interposta contro la decisione di diniego delle IPG Corona del 17 dicembre 2021.
In casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non merita di particolari approfondimenti.
Qualora si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero, comunque, accollate spese, in quanto trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevarne (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020).
Anche nel caso in cui la causa non riguardi prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti