Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2023.33
Entscheidungsdatum
23.10.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 42.2023.33

rs

Lugano 23 ottobre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 agosto 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 20 giugno 2023 emanata da

Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 6 aprile 2023, emessa nei confronti di RI 1 (__________1998), l’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati (URAR), sulla base dell’avviso della Commissione dei periti dentisti del 2 marzo 2023 secondo cui “(…) per i detentori di permesso S, la terapia del dolore prevede unicamente la pulpotomia e non un’otturazione in vetro ionometrico”, ha rifiutato di assumere i costi delle cure dentarie di cui al preventivo del 2 marzo 2023 di fr. 1'140.30 allestito dallo studio dentistico __________ di __________ (cfr. doc. 12; 13).

1.2. Il 12 aprile 2023 il dr. med. dent. __________, a nome e per conto di RI 1 (cfr. doc. 10), ha interposto reclamo contro il provvedimento del 6 aprile 2023, facendo valere quanto segue:

" la terapia del dolore da voi proposta non rappresenta una soluzione duratura, al massimo dopo 2-3 settimane il trattamento deve proseguire nel senso di una cura canalare definitiva: queste sono le regole dell'arte.

Inoltre la frase da lei citata è incongruente poiché l'otturazione in cemento vetro ionomerico non è una alternativa alla pulpotomia.

Come medico dentista sono indignato, non possiamo curare questi pazienti con le mani legate dietro la schiena, con degli standard qualitativi inferiori a quelli svizzeri.

Evidentemente trattandosi di un trattamento di urgenza la cura canalare è già stata eseguita. (…)” (Doc. 11)

1.3. Con decisione su reclamo del 20 giugno 2023, inviata tramite raccomandata (cfr. doc. A1), l’URAR ha confermato il rifiuto del preventivo del 2 marzo 2023 riferendosi anche a una nuova valutazione della Commissione dei periti dentisti del 28 aprile 2023 (cfr. doc. A1; 13; 9).

In particolare nel parere 28 aprile 2023 i periti dentisti, __________ e __________, hanno indicato:

" (…) le regole per le cure a pazienti detentori di permesso S sono precise: si devono limitare ai trattamenti d'urgenza (per esempio la cura del dolore con mezzi semplici). Nel caso specifico la probabile pulpite al dente 16 doveva essere curata mediante una pulpotomia e il dente stabilizzato con una chiusura in cemento vetro ionomerico. Purtroppo nella decisone del 06.04.2023 è presente un refuso, dove si doveva leggere: "la pulpotomia e un'otturazione."

I periti non comprendono la sua indignazione come medico dentista, in quanto è stato informato a suo tempo in modo esaustivo su quali sono le regole da adottare in trattamenti per persone detentore di permesso S, regole emanate dalla Confederazione e riprese dal Cantone, pertanto non c’è spazio della revisione della nostra decisione ma di un intervento volontario da parte dei medici dentisti che vogliono assumersi pro bono le cure esulanti dalle regole imposte.” (Doc. 9)

1.4. Il 29 agosto 2023 RI 1 ha personalmente ricorso al TCA contro la decisione su reclamo del 20 giugno 2023, chiedendo l’annullamento della stessa e l’accoglimento del preventivo del dr. med. dent. __________.

A sostegno della sua pretesa la ricorrente ha addotto:

" (…) l’Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati ha rifiutato il preventivo di CHF 1'140.30 trasmesso dallo studio __________ relativo a cure dentarie per le quali avevo chiesto la partecipazione del suddetto Ufficio. Il motivo sarebbe dovuto alla circostanza per cui per i detentori del permesso S, la terapia del dolore prevede unicamente la pulpotomia e non un'otturazione in vetro ionomerico.

Nella sua decisione su reclamo l'Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati cita le raccomandazioni della AMDCS le quali, tra le altre cose, stabiliscono che per i detentori di permesso N e F il trattamento deve limitarsi a quelli urgenti.

Ora, come risulta dallo scritto del Dr. __________, si trattava, nel mio caso, proprio di un intervento urgente che non poteva limitarsi alla pulpotomia. D'altra parte le raccomandazioni citate fanno riferimento ai permessi N e F, ma non ai permessi S, di cui io sono detentrice.

Inoltre l'Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati fonda la sua decisione su "raccomandazioni" e non su un testo di legge.

La decisione qui impugnata è resa pertanto in violazione del diritto dal momento che si fonda su raccomandazioni che nemmeno menzionato il permesso S. (…)” (Doc. I)

1.5. La parte resistente, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. L’insorgente ha presentato alcune osservazioni con scritto del 6 ottobre 2023 (cfr. doc. V+1/2).

1.7. Il doc. V è stato inviato per conoscenza all’URAR (cfr. doc. VI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. L’art. 10 cpv. 3 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), emanato sulla base dell’art. 6 cpv. 1 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (“Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a a)richiedenti l’asilo e b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora”), stabilisce che contro le decisioni su reclamo in materia di prestazioni assistenziali è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell’art. 33 Laps.

Nel caso di specie l’URAR, con decisione su reclamo del 20 giugno 2023, ha confermato nei confronti di RI 1 il rifiuto di assumere il costo delle cure dentistiche di cui al preventivo del 2 marzo 2023, in quanto per i pazienti detentori di permesso S le cure dentistiche devono essere limitate ai trattamenti d’urgenza, ad esempio la cura del dolore con mezzi semplici (cfr. consid. 1.3.).

Visto che l’insorgente è in possesso di un permesso di soggiorno S quale persona bisognosa di protezione (cfr. doc. I; consid. 1.4.) - non quindi di un permesso di dimora (cfr. art. 74 della Legge federale sull’asilo - LAsi; art. 45-46 Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali - OAsi1) - e può beneficiare di prestazioni assistenziali fondate sul Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b del menzionato Regolamento), il TCA è competente per trattare il presente tempestivo ricorso contro la decisione su reclamo del 20 giugno 2023.

nel merito

2.2. La Legge federale sull’asilo (LAsi), in vigore dal 1° ottobre 1999, all’art. 4 enuncia che la Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata.

Ai sensi dell’art. 66 LAsi il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi dell’articolo 4 (cpv. 1).

Prima di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (cpv. 2).

Secondo l’art. 74 LAsi le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attribuite (cpv. 1).

Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria (cpv. 2).

Dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare loro il permesso di domicilio (cpv. 3).

L’art. 45 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1), entrato in vigore il 1° novembre 2019, sancisce:

" 1 Durante i primi cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ricevono una carta di soggiorno S limitata ad al massimo un anno e rinnovabile. Essa vale come documento d’identità nei confronti delle autorità federali e cantonali. Non autorizza a varcare la frontiera.

" 2 Dalla durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto di residenza.

" 3 La carta di soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.

Il Consiglio federale, l’11 marzo 2022, ha attivato per la prima volta lo statuto di protezione S, concedendolo alle persone in fuga dall’Ucraina a causa della guerra. In tal modo i profughi hanno ottenuto rapidamente un diritto di soggiorno, senza dover percorrere la procedura d’asilo ordinaria.

Lo statuto S consente di accordare protezione collettiva a un determinato gruppo di persone esposte a un grave pericolo generale, in particolare durante una guerra: conferisce un diritto di soggiorno di un anno, prorogabile, e prevede il ricongiungimento familiare. Tale statuto corrisponde in ampia misura alla soluzione adottata dagli Stati dell'UE (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87556.html).

Il 9 novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarà revocato prima del 4 marzo 2024, a meno che la situazione cambi radicalmente prima di allora (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-91310.html).

2.3. Per quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza alle persone bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr. consid. 2.2.), l’art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.

L’art. 81 LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d’emergenza.

Giusta l’art. 82 LAsi:

" 1 La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale.

" 2 Per la durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d’asilo secondo l’articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i richiedenti l’asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Questa disposizione si applica anche se l’esecuzione dell’allontanamento è sospesa.

" 2bis Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai capoversi 1 e 2. L’indennizzo è retto dall’articolo 88 capoverso 2.

" 3 Il sostegno ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.

" 3bis Nel collocare richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto possibile, dei loro bisogni particolari.

" 4 Il soccorso d’emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L’entità del sostegno è inferiore all’aiuto sociale versato ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

" 5 Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne faciliterà l’integrazione professionale, sociale e culturale.”

2.4. Come visto, l’art. 82 cpv. 1 LAsi prevede che la concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale.

L’art. 6 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino enuncia che:

" 1 Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a

a) richiedenti l’asilo e

b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

2 Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.

3 II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati.”

L’art. 1 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), relativo al campo d’applicazione, prevede che:

" 1 Il presente regolamento disciplina la determinazione, la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni assistenziali alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di:

a) richiedenti l’asilo;

b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;

c) persone provvisoriamente ammesse;

d) persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il territorio svizzero.

2 Sono fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni divergenti dell’Ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 1999 (Oasi 2).”

Secondo l’art. 8 di tale Regolamento, afferente all’inizio e all’estinzione del diritto alla prestazione assistenziale:

" 1 Il diritto alla prestazione assistenziale decorre dal giorno in cui è stata inoltrata la richiesta.

2 Non vengono versate prestazioni assistenziali per i periodi precedenti la richiesta.

3 Sono fatti salvi i casi in cui la domanda di rinnovo delle prestazioni è presentata nei dieci giorni che seguono la data di scadenza delle prestazioni precedentemente erogate.

4 Il diritto alla prestazione assistenziale si estingue definitivamente nei casi previsti dall’art. 20 cpv. 1 lett. a-c OAsi 2.”

L’art. 9 del Regolamento, concernente l’entità delle prestazioni assistenziali, enuncia che:

" 1 Le prestazioni assistenziali possono essere concesse in natura o in denaro e consistono nel sostentamento e nella presa a carico dell’alloggio e dei costi della salute.

2 Per il sostentamento (comprendente lo spillatico) vengono concessi i seguenti importi:

a) persona sola CHF 500.–

b) coniugi CHF 750.–

c) supplemento per 1° figlio minorenne CHF 317.–

d) supplemento per ogni figlio minorenne, dal 2° in poi CHF 268.–

3 Per i figli maggiorenni è concessa la prestazione di CHF 500.–.

" 4 Per le spese per l’alloggio sono concessi i seguenti importi massimi per appartamento, comprensivi della pigione e delle spese accessorie, incluso il conguaglio:

" a) persona sola CHF 800.–

" b) due persone, allorquando condividono un’unica camera (coniugi, conviventi, partner registrati o genitore con figlio in età prescolare) CHF 1100.–

" c) due persone singole CHF 1250.–

" d) tre o più persone CHF 1500.–

5 Per le persone residenti in alloggi individuali sono inoltre prese a carico le fatture dell’elettricità, dell’assicurazione responsabilità civile e, entro i massimali previsti al cpv. 4, del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie.

6 Per i costi della salute, è assicurato il pagamento del premio mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei limiti stabiliti dall’Ufficio.

7 È pure riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie e di altre spese straordinarie autorizzate dall’Ufficio.

8 Nel caso in cui il beneficiario eserciti un’attività lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di CHF 200.--. In caso di attività a tempo parziale, l’importo viene ridotto proporzionalmente.

9 La prestazione per il sostentamento può essere ridotta a titolo di sanzione, rispettando il principio di proporzionalità in funzione dell’errore commesso e del danno causato.”

2.5. Nella presente evenienza il preventivo del 2 marzo 2023 allestito dal dr. med. dent. __________ contempla, oltre alla consultazione iniziale (fr. 73.20) modulo LAINF, LAM o LAMal (fr. 76.70), radiografie intra-orali (76.80 + fr. 19.20), test di vitalità da 1 a 6 denti fr. 8.70), applicazione della diga - fino a 3 denti (fr. 45.40), “cura endodontica in un…con endometria, 3 canali (fr. 481.10) “+ cura endodontica in un…ria, ogni ulteriore canale” (fr. 52.30), otturazione provvisoria (otturazione rapida) (fr. 38.40), otturazione in composito - molare a tre superfici (fr. 233.60), “mordenzatura dello sma…pplicazione dell’adesivo” (19.20), “condizionamento della …ne dell’adesivo dentinale” (fr. 15.70) per complessivi fr. 1'140.30 (cfr. doc. 14).

L’URAR ha negato alla ricorrente l’assunzione del preventivo in questione, fondandosi sui pareri espressi dalla Commissione dei periti dentisti il 17 marzo e il 28 aprile 2023 (cfr. doc. 12; A1; 13; 9).

Come visto nei fatti (cfr. consid. 1.1.; 1.3.), i periti dr. med. dent. __________ e __________ hanno in particolare indicato che per i detentori di permesso S la terapia del dolore prevede unicamente la pulpotomia, come pure che nel caso specifico la probabile pulpite al dente 16 doveva essere curata mediante una pulpotomia e il dente stabilizzato con una chiusura in cemento vetro ionomerico (cfr. doc. 13; 9).

La ricorrente ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione, facendo valere in buona sostanza che nel suo caso si tratta di un intervento urgente che non poteva limitarsi alla pulpotomia, che le raccomandazioni della AMDCS citate dall’amministrazione nella decisione su reclamo non sono un testo di legge e, inoltre, che le stesse fanno riferimento ai permessi N e F, ma non ai permessi S (cfr. doc I; consid. 1.4.).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima ribadire, da una parte, che coloro i quali sono al beneficio di un permesso di soggiorno S per persone bisognose di protezione che non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento e nei confronti dei quali nessun terzo sia tenuto a intervenire in virtù di un obbligo legale o contrattuale hanno diritto sulla base dell’art. 81 LAsi di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, nonché un soccorso d’emergenza.

Tali aiuti devono consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura (cfr. consid. 2.3.).

Dall’altra, che l’assegnazione di prestazioni assistenziali e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale (cfr. art. 82 cpv. 1 LAsi; consid. 2.3.; 2.4.).

L’art. 9 cpv. 7 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero contempla tra le prestazioni assistenziali in particolare il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie (cfr. consid. 2.4.).

L’Associazione dei medici dentisti cantonali della Svizzera (ADMCS), contrariamente a quanto sembra sostenere l’insorgente (cfr. doc. I), contempla per i titolari adulti dello statuto S una limitazione delle cure alle misure non procrastinabili (cfr. https://kantonszahnaerzte.ch/).

Le direttive dell’ADMCS, e meglio le “Recommandations de l’AMDCS concernant les plans de traitement et les traitements À l’attention des autorités, des offices et des médecins-dentistes Recommandations relatives aux normes applicables en matière de traitements dentaires dans les domaines des prestations complémentaires, de l’aide sociale et de l’asile” del gennaio 2018, pure menzionate dalla parte resistente nella decisione su reclamo (cfr. doc. A1), enunciano segnatamente:

" (…)

Traitement dentaire

Un état nécessitant un traitement ou une indication de traitement mentionnée dans les recommandations ne donne pas droit sans examen à un traitement dentaire à la charge des pouvoirs publics.

Cette décision incombe à l'autorité compétente.

Seuls font exception les traitements d'urgence et les traitements de la douleur (mesures primaires) qui sont simples (efficaces), adéquats et dont le caractère est économique, partant qui peuvent être effectués sans garantie de prise en charge. Ces traitements ne doivent cependant pas conditionner le traitement définitif. En cas de doute, un bref contact téléphonique avec le service compétent peut être judicieux (si cela est possible).

Un traitement d'urgence doit impérativement être signalé comme tel sur la facture d'honoraires.

Pour tous les traitements consécutifs (mesures secondaires), il faut établir dans tous les cas un plan de traitement accompagné d'une estimation d'honoraires et attendre la garantie de prise en charge avant d'intervenir. À noter que les processus décisionnels de l'administration (et d'un éventuel contrôle par le médecin-dentiste-conseil) peuvent entraîner des retards.

Normalement, la durée de validité des garanties de prise en charge est limitée dans le temps. Le traitement doit donc être effectué et facturé dans le délai fixé.

(…).

Aide social

Le régime de l'aide sociale est plus restrictif (n.d.r. rispetto al regime delle prestazioni sociali) et les prestations sont subsidiaires. Si le traitement dentaire doit être financé par l'aide sociale, les instances compétentes et le médecin-dentiste traitant doivent préalablement clarifier si d'autres prises en charge et réductions sont possibles (par exemple: prestations de l'assurance obligatoire des soins, de l'Al, du service dentaire scolaire).

Le patient n'a pas le droit de participer aux coûts du traitement dentaire, car les soins médicaux de base (dont font partie les traitements dentaires nécessaires) sont pris en compte dans le calcul du minimum social sur lequel se basent les prestations de l'aide sociale.

En règle générale, la garantie de prise en charge, la facturation et le paiement interviennent directement entre le cabinet dentaire et les instances et autorités compétentes.

Le même système prévaut dans le régime de l'asile.

(…)”

Tarif dentaire AA/AM/AI

Le tarif dentaire AA/AM/AI (anciennement dénommé «tarif Suva», «tarif AS» ou tarif LAA») a valeur de «tarif social» dans la plupart des cantons. Un nombre de points fixe par position de traitement est multiplié par une valeur du point tarifaire fixe. À cela s'ajoutent les frais de matériel et les frais de tiers.

Depuis le mois de janvier 2018, les cabinets dentaires appliquent le tarif révisé avec une valeur du point tarifaire fixée à 1.00 franc.

Tarif de technique dentaire AA/AM/AI

Les prestations de technique dentaire sont des réalisations sur mesure au sens de la législation sur les dispositifs médicaux, dont la responsabilité incombe en dernier ressort au médecin-dentiste traitant. C'est la raison pour laquelle il appartient à ce dernier de les commander, de les payer et de les préfinancer, puis de les facturer au patient sans supplément, en sus de ses propres frais de traitement. Depuis le 1er janvier 2018, il faut appliquer le tarif de technique dentaire AA/AM/AI avec le catalogue de prestations réduit conformément à la liste de concordance de I'AMDCS (aide sociale et PC, colonne verte) avec une valeur du point tarifaire de 1.00 franc. (…)” (cfr. https://kantonszahnaerzte.ch/wp-content/uploads/2019/08/Recommandations-de-l%E2%80%99AMDCS-concernant-les-plans-de-traitement-et-les-traitements.pdf)

Il 20 dicembre 2017 e il 4 maggio 2018 anche la Conferenza svizzera delle istituzioni sociali (CSIAS) ha comunicato che il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la modifica del tariffario dei medici dentisti nell’ambito dell’assicurazione infortuni, militare e invalidità. È stato introdotto un nuovo catalogo delle prestazioni che corrisponde meglio alla moderna medicina dentistica. Il valore del punto tariffale, pari a fr. 3.10 fino al 31 dicembre 2017, è stato sostituito da un valore punto di fr. 1.00 (cfr. https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Recht_und_Beratung/Merkblaetter/2017_Merkblatt_revidierter-Zahnarzttarif.pdf).

La CSIAS, che in linea di principio non è competente in materia di aiuto sociale nel contesto del diritto d’asilo, ma che da novembre 2022 ha ricevuto mandato da parte della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali di consigliare i servizi sociali in tale ambito (cfr. https://skos.ch/it/themes/migration/refugies-dukraine), nelle proprie direttive

  • che sono delle linee guida destinate agli organi dell’aiuto sociale della Confederazione, dei cantoni, dei comuni e delle istituzioni sociali private (cfr. p.to A.1 norme CSIAS) - al p.to C.6.5. prevede che sono prese a carico dell’assistenza sociale determinate spese per cure dentarie a condizione che siano necessarie ed eseguite in modo semplice, economico e appropriato.

Dalle relative spiegazioni emerge che i costi sono presi a carico sulla base della tariffa sociale dei singoli cantoni (cfr. https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_6_5?effective-from=20210101).

La maggior parte dei Cantoni si riferisce, a titolo di tariffa sociale, alla Tariffa odontoiatrica AINF/AM/AI (cfr. https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Recht_und_Beratung/Merkblaetter/2017_Merkblatt_revidierter-Zahnarzttarif.pdf).

Dalla “Disposizione concernente il sussidio di cure dentarie per persone al beneficio delle prestazioni di sostegno sociale” emessa dalla Divisione dell'azione sociale e delle famiglie del Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino con validità dal 1° maggio 2022 si evince che “per il riconoscimento è determinante la tariffa dell’assicurazione infortuni, dell’assicurazione militare e dell’assicurazione invalidità (tariffa LAINF/AM/AI al valore fr. 3.10 per punto, rispettivamente tariffa DENTOTAR al valore fr. 1.00 per punto) per gli onorari delle prestazioni dentarie, e la tariffa LAINF/AM/AI per i lavori di tecnica dentaria. Per le prestazioni fatturate da igienisti indipendenti è applicabile la tariffa raccomandata da Swiss Dental Hygienists” (https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Disposizione_sussidio_cure_dentarie_SdSS.pdf).

2.7. È vero, come affermato dalla ricorrente (cfr. doc. I), che le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Tuttavia quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.8. Il Cantone Ticino, il 13 maggio 2022, ha altresì allestito un opuscolo denominato “Cure dentarie Informazioni per persone con uno statuto di protezione S che beneficiano di prestazioni di sostegno sociale” del seguente tenore:

" Le persone in possesso di uno statuto di protezione S possono beneficiare di cure dentarie secondo la procedura descritta sotto.

Prendere appuntamento

Anzitutto, è necessario cercare il dentista più vicino al proprio domicilio e fissare un appuntamento. Allo studio dentale dovranno essere comunicati i dati personali e il Comune di residenza. È inoltre importante informare esplicitamente che si è in possesso di uno statuto di protezione S e che si è al beneficio di prestazioni assistenziali.

Documenti da presentare all’appuntamento

All’appuntamento è necessario portare con sé:

• Passaporto

• Lettera di decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) oppure il permesso definitivo

Visita e preventivo

Il dentista effettuerà una prima visita e, se necessario, allestirà un preventivo che verrà inviato all’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati (URAR) per valutare che le cure siano eseguite in modo semplice, economico e appropriato. Il preventivo dovrà anche informare sullo scopo del trattamento. Sono escluse le cure ortodontiche. I casi di persone che stavano già seguendo in precedenza un trattamento di questo genere verranno valutati singolarmente.

Ragazzi in età scolastica

I bambini e i ragazzi in età scolastica devono usufruire del Servizio Dentario Scolastico per le prestazioni di profilassi collettiva che sono obbligatorie. Per quanto concerne invece la profilassi individuale, la diagnosi e le prestazioni di cura, il medico dentista curante allestirà un preventivo utilizzando il formulario predisposto allo scopo e lo sottoporrà all’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati.” (https://m4.ti.ch/fileadmin/DI/Ucraina/20220513_Cure_dentarie_IT.pdf)

A titolo di paragone è utile rilevare che il Canton Berna per le persone in possesso di un permesso S e che beneficiano dell’aiuto sociale prevede quanto segue:

" (…) Für zahnärztliche Leistungen werden Personen mit Ausweis S aufgrund ihres rückkehrorientierten Status mit Asylsuchenden gleichgesetzt. Das heisst, dass die Behandlung auf primäre, nicht aufschiebbare Massnahmen und Notfallbehandlungen zu beschränken ist, um den Patienten schmerzfrei und kaufähig zu machen. Dies soll mit einfachen und meist provisorischen zahnärztlichen Mitteln erreicht werden (Langzeitprovisorium, Zahnextraktion, Drahtklammerprothesen; keine Endodontie (ausser bei strategisch wichtigen Zähnen), kein festsitzender Zahnersatz).

Eine Ausnahme bilden schulpflichtige Kinder. Ihre Behandlung (exkl. Kieferorthopädie) soll derjenigen der übrigen Schulkinder angepasst sein und so ausgerichtet werden, dass keine Wachstumsstörung die Folge ist.” (cfr. https://www.gsi.be.ch/de/start/themen/gesundheit/ukraine-gesundheit-bern/informationen-fuer-leistungserbringer.html)

2.9. In concreto la ricorrente, quale persona titolare di un permesso di soggiorno S al beneficio dell’aiuto sociale, ha diritto in linea di principio all’assunzione dei costi relativi a trattamenti dentari non procrastinabili, in particolare d’urgenza, semplici, adeguati ed economici (cfr. art. 81 e 82 LAsi, 9 cpv. 7 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo; Direttive ADMCS; consid. 2.6.; 2.8.; 2.3.-2.5.).

Il TCA rileva, poi, che i pareri del marzo e dell’aprile 2023 con cui la Commissione dei periti dentisti ha rifiutato in toto il preventivo del 2 marzo 2023 non attestano in modo chiaro che tutti i trattamenti dentari proposti dal dr. med. dent. __________ a favore della ricorrente non sono stati imposti da urgenza ed erano procrastinabili (cfr. doc. 13; 9; consid. 2.5.).

Al contrario i dr. med. dent. __________ e __________ hanno comunque asserito che la pulpotomia era prevista quale terapia del dolore, come pure che la probabile pulpite al dente 16 dell’insorgente doveva essere curata mediante una pulpotomia e che il dente doveva essere stabilizzato con una chiusura in cemento vetro ionometrico (cfr. doc. 9; 13).

Il dr. med. dent. __________, il 2 marzo 2023, ha del resto dichiarato che la paziente era affetta da pulpite acuta (cfr. doc. 15).

La pulpite, ossia un’infiammazione della polpa dentaria, causa un dolore intenso e costituisce un’urgenza dentaria (cfr. https://helvident.ch/urgence-dentaire/#:~:text=La%20rage%20de%20dent%20repr%C3%A9sente,de%20la%20rage%20de%20dent).

Nel reclamo del 12 aprile 2023 il dentista ha, in effetti, precisato che trattandosi di un trattamento di urgenza la cura canalare (o devitalizzazione o endodonzia; https://www.uzb.ch/ueber-uns/kliniken-und-zentren/patientenbehandlung/klinik-fuer-parodontologie-endodontologie-und-kariologie/; https://www.croceverde.ch/servizio-medico-dentario; https://www.corsiendodonzia.it/endodonzia/) era, a quel momento, già stata eseguita (cfr. doc. 11).

In simili condizioni, tutto ben considerato, in concreto si impone un complemento istruttorio per, in primo luogo, stabilire, con la collaborazione della Commissione dei periti dentisti, quali cure di cui al preventivo del 2 marzo 2023 non erano in effetti rimandabili ed erano necessarie per ridurre ed eliminare il dolore accusato dall’insorgente secondo i criteri della semplicità, economicità e appropriatezza.

A tal fine potrà essere interpellato, previo l’ottenimento dello svincolo dal segreto professionale da parte della ricorrente, il dentista curante, dr. med. dent. __________.

In secondo luogo, ritenuto che i trattamenti d’urgenza e del dolore, in virtù della LAsi, del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero, come pure delle direttive ADMCS - applicabili nel caso di specie, poiché, non introducendo alcuna limitazione rispetto a quanto previsto dalla legge, consentono un’interpretazione delle disposizioni legali (cfr. consid. 2.7.) -, devono essere presi a carico a titolo di prestazione assistenziale (cfr. consid. 2.4.; 2.6.), andrà calcolato l’importo concernente le cure da riconoscere all’insorgente sulla base della tariffa sociale (in proposito cfr. consid. 2.6.).

Gli atti vanno, pertanto, rinviati all’amministrazione per procedere come indicato e per emanare una nuova decisione in merito all’assunzione dei costi relativi al preventivo del dr. med. dent. __________ riguardante le problematiche della ricorrente al dente 16.

2.10. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale, più in particolare di prestazioni assistenziali per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di soggiorno S, per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.32 del 25 settembre 2023 consid. 2.9.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su reclamo del 20 giugno 2023 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati affinché proceda come indicato al consid. 2.9.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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