Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2023.22
Entscheidungsdatum
14.08.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2023.22

CL/gm

Lugano 14 agosto 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 14 aprile 2023 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 14 aprile 2023 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la decisione del 2 dicembre 2022 (cfr. doc. 18-19) con cui aveva a chiesto ad RI 1 (classe 1978, a beneficio delle prestazioni assistenziali da marzo 2022; cfr. doc. 45-47) la restituzione di fr. 1’080.- a titolo di prestazioni Las percepite indebitamente nel periodo da marzo a settembre 2022.

L’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento come segue:

" (…) L’USSI, per il periodo dal mese di marzo 2022 al mese di novembre 2022, ha riconosciuto alla signora RI 1 una spesa alloggiativa mensile di CHF 1'070.- (comprensiva della spesa del posteggio) anziché di CHF 950.-.

Le prestazioni mensili versate alla reclamante nei mesi da marzo 2022 a novembre 2022 erano state calcolate, nelle relative decisioni, non tenendo in considerazione l’importo corretto di CHF 950.- relativo alla spese alloggiativa. Ne consegue che la reclamante non aveva diritto all’ammontare delle prestazioni mensili erogate dall’USSI.

L’USSI ha pertanto rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 30 novembre 2022 [recte: 2 dicembre 2022] considerando il citato importo di CHF 950.- e quindi ripristinato da un punto di vista oggettivo il giusto diritto all’assistenza tramite l’ordine di restituire le prestazioni assistenziali mensili versate in eccesso.

L’ordine di restituzione stabilisce unicamente che la reclamante ha beneficiato delle prestazioni alle quali, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e che, di conseguenza, in quanto indebitamente ricevute, vanno restituite.” (cfr. all. A a doc. I)

Rilevando che l’allora reclamante aveva fatto valere censure relative al condono, l’USSI ha precisato che “è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso l’obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 15 aprile 2010; STF 8C_130/2008 dell’11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009). Nel caso di specie, la reclamante sostiene implicitamente di aver agito in buona fede e che la restituzione costituisca un onere troppo grave. Tali censure riguardano le condizioni del condono (buona fede e onere troppo grave (…)) che verranno esaminate, con separata decisione, nella procedura successiva, dopo che la presente decisione sarà cresciuta in giudicato. Tale procedura verrà attiva d’ufficio.” (cfr. doc. I).

1.2. Contro la decisione su reclamo l’assistita ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento dell’ordine di restituzione e, nell’ipotesi in cui il suo gravame dovesse essere respinto, si è detta disposta a restituire l’importo a rate mensili di fr. 20.- cadauna all’amministrazione.

In particolare, RI 1 ha fatto valere quanto segue:

" (…) mi trovo in assistenza dal 1 marzo 2022 (…) tra i vari documenti da consegnare c’era anche quello del contratto di affitto (…) è ben chiara la suddivisione delle varie voci che dividono il costo dell’affitto, dall’acconto spese e dal posteggio di 120.- mensili.

Succede che i mesi passano e come d’accordo mi viene versato sul mio conto postale la cifra di 1070 fr (…). Vedendomi accreditato questo importo nel suo totale ogni mese, mai avrei pensato che dopo 9 mesi, l’Ufficio del sostegno sociale mi richiedesse indietro la cifra pagatami erroneamente del parcheggio di fr 1080 totali (…) per un loro errore, poiché non hanno tenuto conto del fatto che il parcheggio dovevo pagarmelo io e quindi non era a loro carico.

(…) ovviamente ero in buona fede, anche perché lo dimostra che i soldi del parcheggio sono stati versati al proprietario di casa non me li sono tenuti io, in più dicendo che per me è un debito che mi è stato generato dal loro ufficio quindi trattasi di un onere troppo grave per me. (…) viene scritto che la restituzione è condonata solo se la prestazione è stata percepita in buona fede e se il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave, ma sono infatti questi due punti per i quali rispecchiano esattamente ciò che io ho scritto e per il quale ho rifiutato di ridare questi soldi, però ciononostante non hanno accettato il mio reclamo, assurdo che in assistenza mi venga generato un debito dal Cantone per una loro impiegata incompetente, che a quanto pare non è neanche il primo errore che commette.

Dei 1000 fr che ricevo mensilmente tolti i 120 per il parcheggio io rimango con 880 fr al mese con i quali devo pagare le fatture, mangiare ecc per me è un onere troppo grave per restituire questi soldi (…)” (cfr. doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 16 maggio 2023, l’USSI propone di respingere il ricorso rinviando, in buona sostanza, alla propria decisione su reclamo (cfr. doc. III).

1.4. Il 17 maggio 2023, il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr. doc. IV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se, a ragione o meno, l’USSI abbia chiesto ad RI 1 il rimborso di fr. 1’080.-, corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite indebitamente tra marzo e novembre 2022.

L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.2. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 1’006.--

2 persone 1'539.--

3 persone 1'871.--

4 persone 2'153.--

5 persone 2'435.--

Per ogni persona

  • 204.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag. 2).

Gli importi relativi al fabbisogno per l’anno 2022 sono rimasti invariati rispetto al 2021 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2022 del 28 dicembre 2021; https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SDSS/USSI/Direttive_prestazioni_assistenziali.pdf).

Dal 1° gennaio 2023 gli importi dei forfait di mantenimento sono stati aumentati come segue:

"Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalla COSAS)

1 persona 1’031.-- / mese

2 persone 1'577.-- / mese

3 persone 1'918.-- / mese

4 persone 2'206.-- / mese

5 persone 2'495.-- / mese

Per ogni persona

  • 209.-- / mese

supplementare”

2.3. L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a) Reddito computabile:

  1. vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

  2. la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

  3. vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

  4. non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;

  5. non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

b) Spesa vincolata:

  1. non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

  2. non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

  3. non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

  4. le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c) Spesa per l’alloggio:

Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”

Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

La spesa computabile, è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Giusta l'art. 9 Laps:

" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità

importo riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni complementari

da una persona: all'AVS/AI per la persona sola

b) per le unità di

importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte sulle prestazioni complementari

da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per le unità di

importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte da sulle prestazioni complementari

più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del 20% (cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)."

L’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI era pari, sino al 31 dicembre 2020, a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili per la persona sola e a fr. 15'000.-- all’anno, e meglio fr. 1'250.-- al mese per due persone (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b vLPC; art. 2 della Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità – LaLPC).

Con effetto dal 1° gennaio 2021, gli importi massimi contemplati dalla LPC, alla quale l’art. 9 Laps fa riferimento, sono aumentati. In effetti la modifica della LPC, approvata dal Parlamento il 22 marzo 2019 ed entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021, ha previsto un adeguamento degli importi massimi riconosciuti per la pigione, e meglio, per una persona sola, da fr. 13'200.-- annui a fr. 16'440.-- nella regione 1, rispettivamente a fr. 15'900.-- nella regione 2 e fr. 14'520.-- nella regione 3 (art. 10 cpv. 1 lett. b LPC).

Ai sensi dell’art. 22 lett. c Las, relativo al calcolo per la spesa d’alloggio, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto maggiorato delle (sole) spese accessorie fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.

2.4. Quanto alle spese accessorie, nelle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2023 (ma analogamente valeva a decorrere dal 1° gennaio 2021), al punto C.4.1. (“Spese di alloggio e spese accessorie in generale”) figurano le seguenti indicazioni:

" Principio: alloggio conveniente

1 Ci si attende che i beneficiari del sostegno vivano in alloggi con pigione conveniente. Di principio, i bambini non hanno diritto a una camera ciascuno.

2 Sono computabili le spese di alloggio in conformità alle condizioni locali, incluse le spese accessorie riconosciute ai sensi del diritto di locazione.

Spese di alloggio eccessive

3 Le spese di alloggio eccessive vanno prese a carico finché non è disponibile una soluzione ragionevolmente esigibile e più economica. Di norma, si devono rispettare le condizioni di disdetta.

4 Prima di esigere un trasloco, occorre esaminare la situazione che si presenta nel singolo caso. In particolare, si devono prendere in considerazione:

a. le dimensioni e la composizione della famiglia

b. l’eventuale radicamento in un determinato luogo

c. l’età e lo stato di salute dei beneficiari; e

d. il loro grado di integrazione sociale

5 In caso di rifiuto di cercare un alloggio più conveniente o di traslocare in un alloggio ritenuto ragionevolmente esigibile e più conveniente, l’interessato non ha nessun diritto alla presa a carico della parte delle spese di alloggio ritenuta eccessiva.

6 Se è comprovato che i beneficiari del sostegno non sono in grado di trovare un alloggio, l’organo dell’aiuto sociale gli sottopone delle offerte per un alloggio di emergenza.

Spiegazioni (…) c) pigione, spese accessorie incluse

La copertura dei bisogni primari include la pigione per un alloggio adeguato e le spese accessorie riconosciute ai sensi del diritto di locazione. Compete ai servizi sociali di stabilire, nelle proprie linee guida sulle pigioni, se e in quale misura prendere in considerazione le spese accessorie.

Nella misura in cui sono ammesse dal diritto di locazione, è importante che le spese accessorie vengano assunte nell’ambito della copertura dei bisogni primari. Ciò vale sia per i contributi di acconto che per i conguagli annuali, nella misura in cui la loro scadenza rientri nel periodo di concessione del sostegno. I rimborsi dei pagamenti di acconto corrisposti in eccesso devono essere computati come reddito al momento del versamento”.

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

In particolare, le norme sulla locazione prevedono all’art. 257a CO, che “le spese accessorie sono la remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in relazione all’uso della cosa” (cpv. 1) e che “sono a carico del conduttore soltanto se specialmente pattuito” (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 257b CO, inoltre, per la locazione di locali d’abitazione o commerciali, “le spese accessorie sono la remunerazione per i costi effettivamente sostenuti dal locatore per prestazioni connesse con l’uso, quali i costi di riscaldamento e di acqua calda e analoghe spese d’esercizio, come pure per tributi pubblici risultanti dall’uso della cosa” (cpv. 1).

La Direttiva dell’USSI di ottobre 2020 (reperibile al sito https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Proprietari_d_immobili_spese_accessorie_spese_di_gestione_e_manutenzione.pdf nella versione consultabile il 26 luglio 2023) precisa, in tal senso, che le spese accessorie corrispondono ai:

" (…) costi (“spese di gestione” ai sensi della Circolare N. 7/2019 Divisione delle contribuzioni) che, in caso di locazione, possono essere fatturati all’inquilino quali spese accessorie.

Sono in particolare (elenco non esaustivo):

  • le spese d’acqua potabile;

  • le spese per le revisioni periodiche degli impianti/abbonamenti di servizio revisione impianti (ascensore, tank olio combustibile, riscaldamento, bruciatore, climatizzazione, lavatrice, ecc.);

  • le spese per la disinfezione e disinfestazione;

  • le spese di fognatura, ritiro spazzatura e depurazione;

  • le spese d’illuminazione, d’elettricità e pulizia scale e vani comuni;

  • le spese per la manutenzione corrente del giardino;

  • le spese per l’acquisto dell’olio combustibile di riscaldamento e le spese per il riscaldamento in genere;

  • le spese di servizio portineria e di custodia;

  • le spese per lo sgombero della neve;

  • i premi d’assicurazione: o contro gli incendi; o contro i danni dell’acqua; o contro le rotture vetri; o contro la grandine; o di responsabilità civile per immobili.

Le spese accessorie effettive possono essere riconosciute ai sensi dell’art. 22 lett. c Las, ovvero fino ad arrivare, unitamente al valore locativo (in sostituzione del costo dell’affitto, cfr. art. 5 cpv. 1 lett. b) RegLaps), al massimo della spesa per alloggio previsto dall’art. 9 Laps. Le spese di mantenimento corrente dell’appartamento (p. es.: sostituzione di lampadine, pulizia, ecc.) sono invece già contemplate nel forfait di mantenimento (COSAS B.2.1).”

Si veda anche Roger Weber in Corinne Widmer Lüchinger, David Oser, Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7. Auflage, 2020 Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel, n. 2 ad art. 257a CO.

Tra le spese accessorie, quindi, le norme sulla locazione non annoverano quelle relative alla locazione del posteggio (peraltro possibile oggetto di un separato contratto di locazione con termine di disdetta più breve rispetto a quello inerente la locazione di locali abitativi; cfr. art. 266e CO).

2.5. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)."

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale (TF) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4 RLaps "L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi degli art. 48 Las e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle domande d’assistenza, come pure sulle relative modifiche, nonché in materia di rimborso è l’USSI.

2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., parzialmente pubblicata in DTF 147 V 417; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000).

2.7. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che la ricorrente è al beneficio delle prestazioni assistenziali da marzo 2022. A favore della medesima sino a maggio 2023 sono state erogate prestazioni Las per complessivi fr. 32'260.65 (cfr. doc. 45-47).

Dal contratto di locazione in atti, emerge che RI 1 loca un monolocale sito ad __________, per il quale sino al 31 dicembre 2022 (cfr. doc. 59) corrispondeva una pigione così composta:

" affitto 850.-

post. 120.-

acc. spese 100.-

1'070.-” (cfr. doc. 60).

Per quanto attiene al periodo oggetto della presente vertenza (marzo – novembre 2022), dagli atti emerge che:

con decisione del 19 maggio 2022, l’USSI ha accordato all’assistita prestazioni ordinarie di fr. 991.- mensili per marzo 2022, computando a titolo di “spesa alloggio” fr. 1'070.-/mese (cfr. doc. 21-24; 354-357);

con decisione del 20 maggio 2022, l’USSI ha accordato all’assistita prestazioni ordinarie di fr. 2’076.- mensili per aprile 2022, computando a titolo di “spesa alloggio” fr. 1'070.-/mese (cfr. doc. 25-28; 350-353);

con decisione del 20 maggio 2022, l’USSI ha accordato all’assistita prestazioni ordinarie di fr. 2’060.- mensili per maggio 2022, computando a titolo di “spesa alloggio” fr. 1'070.-/mese (cfr. doc. 29-32; 346-349);

con decisione del 17 giugno 2022, l’USSI ha accordato all’assistita prestazioni ordinarie di fr. 2'076.- mensili per giugno 2022, computando a titolo di “spesa alloggio” fr. 1'070.-/mese (cfr. doc. 33-36; 333-336);

con decisione del 5 luglio 2022, l’USSI ha accordato all’assistita prestazioni ordinarie di fr. 2'076.- mensili per luglio ed agosto 2022, computando a titolo di “spesa alloggio” fr. 1'070.-/mese (cfr. doc. 39-40; 321-324);

con decisione del 7 settembre 2022, l’USSI ha accordato all’assistita prestazioni ordinarie di fr. 2'076.- mensili per settembre, ottobre e novembre 2022, computando a titolo di “spesa alloggio” fr. 1'070.-/mese (cfr. doc. 41-44; 303-306).

Con ordine di restituzione del 2 dicembre 2022, l’USSI ha chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 1'080.- a titolo di prestazioni Las indebitamente percepite per il periodo da marzo a novembre 2022, sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…) in occasione di un controllo relativo alla sua pratica di assistenza abbiamo rilevato che la spesa alloggiativa da noi calcolata per il periodo marzo 2022 - novembre 2022 risulta essere errata. Per il calcolo della prestazione assistenziale il nostro Ufficio avrebbe dovuto tener conto della spesa alloggiativa escluso il costo del posteggio di fr. 120.-. ritenuto che il nostro Ufficio ha calcolato una spesa alloggiativa di fr.1'070 (comprensiva della spesa del posteggio) anziché di fr. 950.- lei ha percepito un’eccedenza che deve esserci rimborsata. (…) per il periodo marzo 2022 - novembre 2022 le è quindi stato versato un importo non dovuto di CHF 1'080.-.” (cfr. doc. 18-19).

Contro l’ordine di restituzione, RI 1 ha presentato un tempestivo reclamo, nella quale ha fatto valere che “il contratto di locazione (…) consegnato” all’USSI “era estremamente chiaro nella suddivisione tra affitto 850.- posteggio 120.- acconto spese 100.- (…)” e ch’ella non comprende, quindi, “come abbiate potuto non tener conto di detrarre il posteggio della spesa alloggiativa, creandomi così sotto Natale, sia un danno morale, che un danno materiale, è assurdo che per colpa di un vostro impiegato incompetente, io oltretutto in assistenza abbia ora un debito che voi mi avete creato, e dal momento ce la legge non ammette errori, non mi sembra giusto che io debba pagare per i vostri errori, fate pagare a chi l’errore l’ha commesso”.

Ella ha, poi, osservato di non essere “a conoscenza di questa legge sul posteggio” e che se avesse “saputo mi sarei accorta subito e ve l’avrei notificato”, concludendo chiedendo “il condono totale per colpa dell’impiegata __________, visto che ha anche ammesso al telefono con me il suo errore, e che questa “signora” non si permetta più al telefono di rispondere alla mia affermazione: “io non pago nulla, non ho soldi ed in più lei ha fatto l’errore” con una risposta irrispettosa “vuole che le mando un precetto esecutivo signora RI 1?”, questa è una minaccia (…)” (cfr. doc. 10).

L’USSI ha respinto il reclamo con le argomentazioni già esposte in precedenza (cfr. consid. 1.1. ed all. A1 a doc. I).

2.8. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che, come visto (cfr. consid. 2.7.), dalle carte processuali emerge che l’amministrazione, nelle varie decisioni di accoglimento delle domande di prestazioni assistenziali per il periodo da marzo a novembre 2022, l’USSI, in luogo di fr. 950.- mensili, per la spesa di alloggio della ricorrente ha conteggiato l’importo di fr. 1’070.-, stabilendo così facendo, a torto, le prestazioni Las mensili spettanti all’assistita nel lasso temporale in questione.

Come visto al consid. 2.4., infatti, le spese relative alla locazione del posteggio esulano da quelle previste dell’art. 22 lett. c Las, non sono considerabili quali spese accessorie e la ricorrente doveva, quindi, farvi fronte mediante quanto riconosciutole a titolo di forfait globale di mantenimento (cfr. supra consid. 2.2.).

In concreto, quindi, in conseguenza dell’erroneo computo nella spesa inerente l’alloggio (cfr. supra consid. 2.3.-2.4.) del canone locativo relativo al posteggio, per fr. 120.- mensili, RI 1 ha beneficiato di prestazioni assistenziali più elevate in rapporto a quanto, effettivamente, avrebbe avuto diritto.

È quindi evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto in base alle spese di alloggio effettivamente computabili e che la ricorrente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente parte delle prestazioni assistenziali afferenti al lasso di tempo tra marzo e novembre 2022, di modo che rettamente l’USSI ha provveduto ad emanare l’ordine di restituzione del 2 dicembre 2022.

Circa le argomentazioni sollevate, tanto in sede di opposizione (cfr. supra consid. 2.7.), quanto ricorsuale (cfr. supra consid. 1.2.), dalla ricorrente sulla propria buona fede e sulle sue difficoltà finanziarie (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), il TCA rileva che tali argomentazioni esulano dalla presente vertenza, concernendo i presupposti del condono (cfr. art. 26 cpv. 3 Laps; supra consid. 2.5. e 2.6.) che, a questo stadio, non è oggetto della lite.

Nel caso di specie, l’USSI si è peraltro già impegnato ad esaminare d’ufficio “con separata decisione, nella procedura successiva, dopo che la presente decisione sarà cresciuta in giudicato” se le condizioni del condono sono in concreto date, oppure no (cfr. supra consid. 1.1. e all. A1 a doc. I).

D’altra parte, quanto alla richiesta della ricorrente di procedere alla restituzione rateale di quanto indebitamente percepito (cfr. supra consid. 1.2.), il TCA rileva che un’eventuale soluzione confacente alle esigenze economiche di RI 1 dovrà, a dipendenza dell’esito della domanda di condono che l’amministrazione si è già impegnata ad esaminare, eventualmente essere concordata con l’amministrazione.

Questo tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 42.2013.6 del 2 aprile 2014 consid. 2.12.; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013 consid. 2.15.; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

2.9. Questa Corte rileva pure che l’importo chiesto in restituzione dall’amministrazione (peraltro non contestato per quanto concerne il suo ammontare), è pari alla somma che la ricorrente ha percepito indebitamente per la locazione del posteggio, il cui costo ammonta a mensili fr. 120.-, per nove mesi, ossia per l’intero periodo da marzo a novembre 2022 e si rivela, quindi corretto (fr. 120.- x 9 = fr. 1'080.-).

2.10. Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su reclamo del 14 aprile 2023 deve, pertanto, essere confermata.

2.11. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

6

LPC

LPGA

Reg.Las

  • art. 2 Reg.Las

RLaps

  • art. 21 RLaps

vLPC

  • art. 10 vLPC

Gerichtsentscheide

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