Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2023.11
Entscheidungsdatum
02.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 42.2023.11

cs

Lugano 2 maggio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 marzo 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 30 gennaio 2023 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto in fatto

1.1. Con STCA 42.2022.63 del 10 ottobre 2022, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha confermato la richiesta di restituzione delle indennità giornaliere per il coronavirus per il periodo dal 1° novembre 2020 28 febbraio 2021 per complessivi fr. 21'345.50 emessa dalla Cassa CO 1 nei confronti di RI 1, socio e presidente della gerenza della __________.

1.2. Con decisione formale del 24 novembre 2022 (doc. 3), confermata dalla decisione su opposizione del 30 gennaio 2023 (doc. 1), la Cassa CO 1 ha respinto la domanda di condono inoltrata da RI 1. L’amministrazione ha affermato:

" (…)

Innanzitutto si osserva che per quanto concerne le censure relative alla fondatezza della decisione di restituzione, la stessa è stata confermata con sentenza del TCA, passata incontestata in giudicato. L’opponente non può quindi avvalersi del fatto che il rapporto di lavoro non fosse stato disdetto. Il TCA ha infatti confermato che l’assicurato non era più alle dipendenze della società a far tempo dal 1° gennaio 2021. Ciò significa che il Signor RI 1 per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 ha percepito le IPG Corona, nonostante non fosse più alle dipendenze della società e di conseguenza senza aver subito una perdita salariale. Pertanto, l’opponente avrebbe dovuto rendersi conto immediatamente dell’errore, poiché l’erogazione delle indennità perdita di guadagno in oggetto è vincolata alla continuazione dell’attività presso la società che ha richiesto la prestazione, avendo quale scopo proprio quello di compensare una perdita salariale. Spettava pertanto all’assicurato, in caso di dubbio, chiedere delucidazioni all’amministrazione. Secondo la giurisprudenza del TF infatti colui che non guadagna più alcun salario perché non lavora più per la società che ha richiesto le prestazioni, non può in buona fede percepire un’indennità giornaliera che copre proprio la perdita del salario per l’attività non più svolta in favore dell’azienda richiedente (cfr. DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46). Di conseguenza, non si può ritenere adempiuto il requisito della buona fede.”

1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1 e dall’MLaw __________, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo in via preliminare la conferma dell’effetto sospensivo al ricorso, in via principale l’annullamento della decisione su opposizione impugnata ed il condono dell’importo indicato nella decisione di restituzione del 12 luglio 2021 ed in via subordinata l’annullamento della decisione su opposizione impugnata ed il rinvio dell’incarto alla Cassa per l’emissione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi (doc. I).

L’insorgente, che richiama l’intero incarto dalla Cassa e l’incarto 42.2022.63/64 da questo Tribunale, sostiene che non è possibile equiparare la sua posizione con quella dell’amministrazione. Se infatti quest’ultima ha ritenuto adempiute le condizioni per la concessione delle prestazioni, la stessa non può pretendere che l’insorgente, non avvezzo a tali pratiche e che ha agito in base alle istruzioni ed alle rassicurazioni fornite dalle autorità a mezzo stampa, avrebbe dovuto approfondire lui stesso la tematica ed accorgersi del mancato ossequio delle condizioni per la concessione delle prestazioni. Solo ex post e senza che le condizioni iniziali fossero in alcun modo modificate, la Cassa ha modificato la propria posizione e pronunciato il rifiuto delle prestazioni.

Il ricorrente evidenzia che nella richiesta dell’8 aprile 2021 aveva già precisato che i soci gerenti della società non erano più “alle dipendenze della società”. Dallo scambio di email del 25 maggio 2021 e del 26 maggio 2021 risultava evidente che i due soci non percepivano più lo stipendio e la società non aveva più dipendenti, e questo è avvenuto prima della decisione della Cassa di accordare e pagare le indennità richieste.

Secondo l’insorgente la buona fede, per legge, è presunta e nel caso di specie emerge sia dall’insieme delle circostanze che dalla prima decisione positiva della Cassa. L’amministrazione non spiega perché e come l’insorgente avrebbe dovuto rendersi conto dell’errore e per quale motivo avrebbe dovuto chiedere delucidazioni alla Cassa.

Il ricorrente, che non aveva e non poteva avere alcun dubbio in merito all’agire dell’amministrazione non avrebbe avuto alcun motivo per farsi parte attiva e chiedere spontaneamente se erano veramente certi che la decisione fosse corretta. Altrimenti ciò vorrebbe dire che l’insorgente, che lavora nell’estrazione del marmo, avrebbe dovuto disporre di meccanismi di controllo più efficienti di quelli della Cassa che si occupa proprio del pagamento delle prestazioni.

Il riferimento della Cassa alla DTF 138 V 218, così come alla STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, secondo l’assicurato non è pertinente. In concreto l’insorgente si è sempre dimostrato disponibile, fornendo puntualmente ogni informazione o documentazione richiesta, come emerge già dall’email dell’8 aprile 2021 all’amministrazione.

Secondo l’insorgente anche la seconda condizione, ossia quella dell’onere troppo grave, è adempiuta nel caso di specie.

1.4. Con risposta del 27 marzo 2023, cui ha allegato l’incarto, la Cassa, per quanto concerne l’effetto sospensivo, “è dell’avviso che il ricorso abbia effetto sospensivo” (doc. III). Nel merito chiede la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione.

1.5. Con scritto dell’11 aprile 2023 l’insorgente ha chiesto che vengano assunti i seguenti mezzi di prova: interrogatorio di RI 1 e audizione testimoniale di __________ (doc. V).

considerato in diritto

2.1. Secondo l’art. 1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, abrogata con effetto dal 1° gennaio 2023, ma applicabile al caso di specie (cfr. DTF 148 V 162, consid. 3.2.1. - 3.2.2), le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità, sempreché altre disposizioni della medesima ordinanza non prevedano espressamente una deroga alla LPGA.

Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA).

La giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso.

Il Tribunale federale ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2; sentenza 9C_413/2016 del 26 settembre 2016, consid. 3.1; DTF 122 V 221 consid. 3; cfr. anche sentenza C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia:

" Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Come in altri ambiti, la misura della necessaria diligenza si apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere, stato di salute, grado di istruzione ecc.) dall'interessato (STF 9C_19/ 2018 del 28 febbraio 2018 consid. 1; 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; I 622/05 del 14 agosto 2006 consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13; DTF 138 V 218 consid. 4).

Le prestazioni sono percepite in buona fede quando la persona assicurata ignorava o non poteva sapere che le prestazioni erano versate a torto nel momento in cui le ha percepite, ossia quando manca la consapevolezza di aver percepito indebitamente delle prestazioni (Pétremand, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 25 n. 64; Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, art. 25 n. 65, Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2015, § 43 n. 16).

L’esclusione della buona fede non deve necessariamente ricadere in una violazione dell’obbligo di informare o di notifica. Anche un’omissione nel farsi parte attiva verso l’amministrazione potrebbe entrare in considerazione (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2 con rinvio alla sentenza 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). Nell’ambito di un conteggio delle prestazioni complementari errato, di principio la persona interessata non può richiamarsi alla buona fede se non controlla per niente o se verifica in maniera poco accurata il foglio di calcolo delle prestazioni complementari e conseguentemente non comunica all’amministrazione un errore per lei facilmente riconoscibile (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 con rinvio alla sentenza 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). In tale contesto, non è quindi decisivo il fatto che la ricorrente abbia sempre collaborato con l’amministrazione e che non abbia sottaciuto informazioni, bensì sapere se avesse potuto nelle circostanze concrete accorgersi dell’errore contenuto nei provvedimenti della Cassa e avesse dovuto segnalare tale incongruenza all’amministrazione (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 6.1).

2.2. In una sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza lieve.

In un'altra sentenza C 264/05 del 25 gennaio 2006 il TFA ha stabilito che un assicurato non poteva invocare il principio della buona fede per non dovere restituire delle indennità di disoccupazione indebitamente ricevute, argomentando:

" (...) Ungeachtet dessen weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass die Berufung auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz auch daran scheitert, dass die Beschwerdeführerin bei einem versicherten Verdienst von Fr. 1992.- und Gesamteinkommen (einschliesslich der bezogenen Taggelder) in den betreffenden Monaten, welche diesen um 50 % übersteigen, die Unrichtigkeit der Abrechnungen ohne weiteres erkennen konnte oder hätte erkennen können. (...)"

2.3. In concreto con due distinte decisioni dell’11 maggio 2021 la Cassa aveva riconosciuto alla __________ un’indennità giornaliera per il coronavirus per il periodo dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020, rispettivamente dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 in favore di RI 1 (cfr. STCA 42.2022.63 del 10 ottobre 2022, consid 1.2).

Con STCA 42.2022.63 del 10 ottobre 2022, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha confermato la richiesta di restituzione delle indennità giornaliere per il coronavirus per il periodo dal 1° novembre 2020 al 28 febbraio 2021 per complessivi fr. 21'345.50.

Infatti, dalle tavole processuali era emerso che l’allora rappresentante di RI 1, socio e presidente della gerenza della __________, con mail dell’8 aprile 2021, aveva affermato che dal 31 maggio 2020 l’interessato “non è più alle dipendenze” della società e da settembre 2020 “ad oggi” percepiva “la disoccupazione __________, alleghiamo per trasparenza dei dati accrediti bancari” (domanda di prestazioni dell’8 aprile 2021; doc. 4/D).

Inoltre nella sentenza 42.2022.63 del 10 ottobre 2022, cresciuta incontestata in giudicato, al consid. 2.4, il Tribunale aveva accertato che “per quanto concerne il periodo dal 1° gennaio 2021, questa circostanza è stata ribadita il 18 maggio 2021 (doc. 6: “[…] la società dal 01.01.2021 non registra dipendenti, perciò come deve rimborsare questa IPG ai due soci, Sig. RI 1 e Sig.ra __________? […]”; sottolineatura del redattore), il 21 maggio 2021 (“[…] la società dal 01.01.2021 non registra dipendenti, perciò come deve rimborsare questa IPG ai due soci? […]”, sottolineatura del redattore) ed in parte il 26 maggio 2021 (“[…] Le confermo che i due soci non percepiscono più salario, dal 01.01.2021, e non hanno dipendenti […]”). Anche nelle richieste di indennità figura che “dal 01.01.2021 la società non presenta più dipendenti” (allegati doc. 9)” e che nel “caso di specie in prima battuta la società __________ ha affermato che il suo socio e presidente della gerenza RI 1 non era più suo dipendente da fine maggio 2020 e percepiva prestazioni sociali in Italia dal mese di settembre 2020. Negli ulteriori email ha confermato di non avere dipendenti (cfr. il contratto di lavoro dell’insorgente, doc. A7/F, dove figura che l’interessato “in seguito [è] denominato dipendente”) perlomeno dal 1° gennaio 2021, ossia da quando anche l’altra socia, __________, secondo l’email dell’8 aprile 2021, non era più alle dipendenze della società. Nell’ultimo scritto del 26 maggio 2021 la società non ha contraddetto quanto asserito precedentemente, ma ha semplicemente confermato che da gennaio 2021 i due soci dell’azienda non hanno più conseguito alcun salario.”

In concreto pertanto la buona fede deve essere negata, anche qualora il dovere di informare fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato (cfr. STCA 42.2022.57 del 3 ottobre 2022; cfr. anche STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2 con rinvio alla STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1).

Infatti, una persona non più alle dipendenze della società che ha chiesto le prestazioni non può in buona fede percepire un’indennità giornaliera che copre proprio la perdita del salario per l’attività non più svolta, come invece avvenuto nella presente fattispecie dal 1° novembre 2020 al 28 febbraio 2021.

Chiunque comprende infatti che il versamento dell’indennità per perdita di salario per il coronavirus, come emerge dal nome stesso, è vincolato alla continuazione dell’attività presso la società che ha richiesto la prestazione.

Spettava all’assicurato chiedere conferma all’amministrazione circa il diritto effettivo ad ottenere la prestazione erogata.

La circostanza che l’amministrazione l’11 maggio 2021 ha emesso delle decisioni con le quali ha riconosciuto le indennità per il periodo litigioso, non è un motivo per ritenere la buona fede, altrimenti l’esame di questa condizione, nell’ambito della richiesta di condono, non sarebbe mai necessario.

In queste condizioni la buona fede del ricorrente non può essere riconosciuta.

Non è pertanto necessario esaminare se è adempiuta la seconda condizione per ottenere il condono, ossia l’onere troppo grave (art. 4 OPGA).

2.4. La decisione su opposizione impugnata merita pertanto conferma, senza che sia necessario richiamare l’incarto della Cassa e l’incarto 42.2022.63/64 di questo Tribunale.

Alla luce delle chiare risultanze processuali questo Tribunale rinuncia pure a sentire il ricorrente e __________. Essi infatti non potrebbero che ribadire quanto già sostenuto nel ricorso e discusso nelle motivazioni della sentenza.

Va qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Inoltre, per quanto concerne l’audizione stessa del ricorrente, va rilevato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha chiesto l’assunzione di una nuova prova.

Ora, come visto in precedenza la documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento.

Del resto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, il ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio (valutazione anticipata delle prove; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.2; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).

L’audizione dell’assicurato si rivela, pertanto, superflua.

2.5. Con l’emanazione della sentenza, la richiesta di confermare l’effetto sospensivo del ricorso (cfr. comunque doc. III, consid. 1.11), diventa priva di oggetto (cfr. sentenza 9C_711/2016, 9C_716/2016 del 9 maggio 2017 consid. 12 non pubblicato in DTF 143 V 130).

2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, l’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA concerne una richiesta di condono.

Questo Tribunale rileva che in una sentenza 9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2., l’Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni (cfr. anche DTF 122 V 221 consid. 2 e U. Kieser, ATSG-Kommentar, 4a edizione, n. 70 ad art. 61, pag. 1101 e i riferimenti ivi menzionati).

La questione di sapere se si tratti, o meno, di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non necessita di ulteriori approfondimenti, ritenuto, d’un lato, che nel caso in cui la lite vertesse su prestazioni non verrebbero in ogni caso accollate spese, in quanto, trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

D’altro lato, anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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7

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54