Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2022.88
Entscheidungsdatum
06.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 42.2022.88

rs

Lugano 6 marzo 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 26 aprile 2022 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 26 aprile 2022 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha confermato il precedente provvedimento del 30 giugno 2021 con il quale a RI 1 è stata assegnata una prestazione assistenziale di fr. 1’606 mensili per i mesi di giugno e luglio 2021. Non sono invece state riconosciute prestazioni per i mesi da febbraio a maggio 2021, in quanto la richiesta di rinnovo non è stata interposta tempestivamente (cfr. doc. 73 inc. 42.2022.87).

1.2. Con ulteriore decisione del 4 maggio 2022 l’USSI ha chiesto la restituzione della somma di fr. 93'255.05 corrispondenti alle prestazioni assistenziali percepite da novembre 2016 a dicembre 2020, nonché nel mese di gennaio 2021 e da giugno a ottobre 2021, poiché “dagli accertamenti svolti dal Servizio ispettorato è emerso che il suo centro degli interessi non risulta essere stato il Canton Ticino per il periodo novembre 2016 - ottobre 2021” (cfr. doc. A0=71 inc. 42.2022.87);

1.3. Con scritto del 30 giugno 2022 (cfr. doc. IV inc. 42.2022.49) l’USSI ha trasmesso al TCA per competenza, in particolare, il messaggio di posta elettronica del 20 maggio 2022 di RI 1 all’amministrazione intitolato “RISPOSTA AL VOSTRO “ORDINE DI RESTITUZIONE” DEL 4 MAGGIO 2022 E ALLA “DECISIONE SU RECLAMO” DEL 26 APRILE 2022 DEL SIGNOR __________” (cfr. doc. 57 inc. 42.2022.87) e il messaggio di posta elettronica del 3 giugno 2022 inviato da RI 1 in risposta alla richiesta dell’USSI di comunicare se “il suo mail del 20 maggio 2022 è da considerarsi come un ricorso contro la nostra decisione su reclamo del 26 aprile 2022” (cfr. doc. 56 inc. 42.2022.87), in cui è stato precisato che “(…) io sto chiedendo la revisione delle vostre decisioni in quanto queste si basavano principalmente sulle false dichiarazioni del Signor __________, già da lui rettificate, senza dover passare attraverso il tribunale, che altrimenti allungherebbe oltremodo il tempo della risoluzione del mio caso” (cfr. doc. 17 inc. 42.2022.87);

1.4. Il 27 agosto 2022 RI 1 ha osservato, all’attenzione di questo Tribunale, che il suo “mail di reclamo” del 20 maggio 2022 è un ricorso contro l’ordine di restituzione del 4 maggio 2022 e che “mi aspettavo perciò di ricevere da parte dei responsabili dell’USSI una risposta relativa al mio ricorso riguardante il loro ordine di restituzione e invece con mio stupore ho letto che la loro risposta riguardava solo la decisione del 26 aprile 2022 di non riconoscermi le prestazioni da febbraio a maggio 2021”. Egli ha specificato di non credere che il TCA possa emanare a quest’ultimo riguardo una sentenza, non concernendo argomenti giuridici, e ha chiesto che questa Corte non entri nel merito della decisione su reclamo del 26 aprile 2022 contro la quale “io non ho mai inteso fare ricorso al Tribunale delle assicurazioni”. RI 1 ha, per contro, domandato che il TCA “proceda (…) ad emettere il suo giudizio sul mio ricorso contro l’ordine di restituzione del 4 maggio 2022 da parte dell’USSI”. Il medesimo ha riproposto il testo del suo messaggio di posta elettronica del 20 maggio 2022 al quale “per non creare fraintendimenti, tolgo la parte finale, che riguardava la decisione del 26 aprile 2022 di non riconoscermi le prestazioni da febbraio a maggio 2021” (cfr. doc. IX inc. 42.2022.49).

1.5. Con sentenza 42.2022.49 del 12 settembre 2022 il TCA, da una parte, ha stralciato dai ruoli la causa per quanto riguardava il diniego di prestazioni assistenziali dal mese di febbraio al mese di maggio 2021 di cui alla decisione su reclamo del 26 aprile 2022, in quanto RI 1 non aveva manifestato la volontà di ricorrere contro la decisione su reclamo del 26 aprile 2022. Al contrario egli ha dichiarato di non avere “mai inteso fare ricorso al Tribunale delle assicurazioni” e ha chiesto di non entrare nel merito della decisione su reclamo emessa dall’USSI il 26 aprile 2022 (cfr. consid. 1.4.).

Dall’altra, questo Tribunale ha ritenuto irricevibile il ricorso contro l’ordine di restituzione del 4 maggio 2022 relativo alle prestazioni assistenziali percepite da novembre 2016 a dicembre 2020, nonché nel mese di gennaio 2021 e da giugno a ottobre 2021, difettando una decisione su reclamo, e ha precisato che un ricorso avrebbe potuto essere eventualmente inoltrato al TCA contro la decisione su reclamo relativa alla restituzione che l’USSI avrebbe emanato senza indugio.

1.6. Con sentenza 42.2022.87 emanata in data odierna questa Corte ha poi accolto ai sensi dei considerandi il ricorso del 21 ottobre 2022 di RI 1 contro la decisione su reclamo del 23 settembre 2022 con cui l’USSI ha confermato l’ordine di restituzione del 4 maggio 2022. La decisione su reclamo del 23 settembre 2022 è stata annullata e gli atti sono stati rinviati all’amministrazione per procedere a un complemento istruttorio al fine di stabilire se il domicilio dell’insorgente nel periodo 2016-2021 sia stato trasferito a __________, come indicato dall’USSI, oppure no.

1.7. Il 21 ottobre 2022 RI 1 ha inviato al TCA un ulteriore ricorso concernente la decisione su reclamo del 26 aprile 2022 (cfr. consid. 1.1.), indicando che alla luce di “fondamentali elementi nuovi” - in particolare degli allegati A1-A19 riguardanti il fatto che l’assenza di un domicilio effettivo nel Cantone Ticino dichiarata dall’USSI non sarebbe supportata da sufficienti prove - chiede il riesame, in quanto anche per la decisione di negargli le prestazioni assistenziali da febbraio a maggio 2021 non è stata assolutamente verificata l’assenza o la mancanza di un domicilio. Per quanto riguarda il ritardo nella richiesta di rinnovo delle prestazioni da febbraio a maggio 2021 (cfr. consid. 1.1.), il ricorrente ha asserito di non avere ricevuto, dopo la sua domanda di rinnovo del 17 dicembre 2020, la decisione del 4 gennaio 2021 con cui gli veniva assegnata in modo definitivo una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di gennaio 2021 (né la decisione del 18 dicembre 2020 in cui l’USSI aveva indicato che il calcolo per il mese di gennaio 2021 era provvisorio, visto che il 1° gennaio 2021 sarebbe entrata in vigore la revisione del premio assicurazione e del relativo sussidio cassa malati, e che a inizio 2021 sarebbe stata emessa una nuova decisione che avrebbe annullato e sostituito quella di dicembre; cfr. doc. 74 inc. 42.2022.87) e che pensava che ciò fosse dovuto a una sospensione nell’emettere la decisione a causa della “denuncia (poi archiviata) che io avessi percepito illecitamente delle prestazioni assistenziali in quanto disponessi di 833'600 Euro della società __________, (come è avvenuto per la decisione di tassazione 2020 (…)” (cfr. doc. I pag. 4; 8; 9; 11).

Dal ricorso dell’insorgente si evince che il medesimo ha precedentemente spiegato all’amministrazione che “durante i mesi da febbraio a maggio 2021, ho continuato a non avere un lavoro e a non avere entrate; non ricevendo le vostre prestazioni, ho chiesto un prestito a mia madre, che aveva appena ricevuto 10'000 CHF, come eredità, da parte di sua madre, deceduta a causa del Covid vecchio, soldi che comunque dovrò restituire, Perciò ho chiesto, che mi vengano versate le prestazioni da febbraio a maggio 2021, retroattivamente” (cfr. doc. I pag. 10).

Infine il ricorrente ha osservato:

" Io credevo (erroneamente) che essendo scaduti i termini per richiedere il rinnovo delle prestazioni legalmente non fosse possibile un ricorso e che potevo solo sperare nella comprensione dell’USSI; invece, consultandomi con l’avvocato __________, mi ha fatto capire che anche questo caso minore, rispetto al caso del reclamo contro l’ordine di restituzione, rappresenta un’ingiustizia, contro la quale è lecito e giusto presentare ricorso; perché i termini sono scaduti a causa del fatto che io non sono entrato in possesso della decisione di rinnovo delle prestazioni assistenziali, e non perché io mi trovassi permanentemente all’estero, in maniera da configurare che il mio centro degli interessi vitali fosse a __________!

Ora, dimostrando che il centro dei miei interessi vitali è in Cantone Ticino, è anche possibile far cadere l’accusa che il motivo del mio non rinnovo, è perché mi trovassi all’estero, come vorrebbe sostenere anche la signora __________” (doc. I pag. 13).

considerato in diritto

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);

2.2. L'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps.

L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che:

" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È’ applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."

2.3. Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.2.), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

Ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.4. Nella presente evenienza la decisione su reclamo emessa il 26 aprile 2022 riporta l’indicazione “raccomandata” (cfr. doc. 73 inc. 42.2022.87).

In ogni caso dal messaggio di posta elettronica inviato all’USSI dal ricorrente il 20 maggio 2022 (cfr. doc. 57 inc. 42.2022.87) emerge che la decisione su reclamo del 26 aprile 2022 è stata notificata al medesimo il 27 aprile 2022.

Il termine di 30 giorni per impugnare davanti al TCA il provvedimento citato ha iniziato a decorrere il 28 aprile 2022 ed è scaduto venerdì 27 maggio 2022.

Come visto nei fatti, il 30 giugno 2022 l’USSI ha trasmesso a questo Tribunale per competenza, in particolare, il messaggio di posta elettronica del 20 maggio 2022 di RI 1 riguardante segnatamente la decisione su reclamo del 26 aprile 2022 (cfr. consid. 1.3.).

Il 20 maggio 2022 l’impugnativa sarebbe stata tempestiva, tuttavia l’insorgente ha poi dichiarato di non aver mai inteso ricorrere contro la decisione su reclamo del 26 aprile 2022.

Il TCA ha, pertanto, stralciato dai ruoli la causa per quanto concerneva il diniego di prestazioni assistenziali dal mese di febbraio al mese di maggio 2021 (cfr. consid. 1.5.).

Il nuovo ricorso del 21 ottobre 2022 contro la decisione del 26 aprile 2022 è, per contro, tardivo, poiché posteriore alla scadenza del termine di trenta giorni per ricorrere al TCA (27 maggio 2022).

2.5. Va ora esaminato se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_72872022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.6. Il ricorrente ha fatto valere di aver creduto (erroneamente) che, essendo scaduti i termini per richiedere il rinnovo delle prestazioni assistenziali, non fosse possibile un ricorso e che poteva solo sperare nella comprensione dell’USSI (cfr. doc. I pag. 13; consid. 1.7.).

Tale ragione non consente, però, di giustificare la tardività del ricorso interposto il 21 ottobre 2021 contro la decisione su reclamo del 26 aprile 2022.

In effetti, in primo luogo, in quest’ultimo provvedimento l’amministrazione ha chiaramente indicato i mezzi di diritto, e meglio che “contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro 30 giorni dalla notifica (…)” (cfr. doc. 79 inc, 42.2022.87).

In secondo luogo, va osservato che nel caso di specie il TCA, nel contesto della procedura 42.2022.49 (cfr. consid. 1.5.), ha trasmesso all’insorgente la risposta di causa del 16 agosto 2022 con cui l’amministrazione ha, tra l’altro, postulato la reiezione del suo “ricorso” del 20 maggio 2022 contro la decisione su reclamo del 26 aprile 2022, non avendo il medesimo chiesto per tempo il rinnovo delle prestazioni assistenziali per il lasso di tempo febbraio - maggio 2021 e gli ha assegnato un termine di dieci giorni per presentare eventuali nuove prove (cfr. STCA 42.2022.49 del 12 settembre 2022). Egli al riguardo ha, però, risposto di non credere che il TCA potesse emanare a quest’ultimo riguardo una sentenza, non concernendo argomenti giuridici, e ha chiesto che questa Corte non entrasse nel merito della decisione su reclamo del 26 aprile 2022 contro la quale “io non ho mai inteso fare ricorso al Tribunale delle assicurazioni” (cfr. consid. 1.4.).

In simili condizioni occorre concludere che l’insorgente è stato posto nelle condizioni, tramite l’indicazione dei rimedi di diritto nella decisione su reclamo del 26 aprile 2022, rispettivamente la comunicazione della risposta di causa del 16 agosto 2022 in cui l’USSI ha proposto di respingere l’impugnativa relativa al diniego delle prestazioni assistenziali da febbraio a maggio 2021, come pure l’assegnazione di un termine per presentare eventuali nuovi mezzi di prova da parte del TCA, di non dubitare della possibilità di contestare davanti a questa Corte il provvedimento in questione e di ricevere un giudizio a tale proposito.

Egli, però, benché la procedura di ricorso davanti al TCA contro la decisione su reclamo del 26 aprile 2022 fosse già pendente, ha esplicitato la sua chiara intenzione di non ricorrere contro tale provvedimento (“io non ho mai inteso fare ricorso al Tribunale delle assicurazioni”), di modo che questo Tribunale non ha potuto che stralciare la causa dai ruoli (cfr. consid. 1.6.).

RI 1, se - nonostante tutto - avesse nutrito delle reali perplessità circa la possibilità che venisse emanata una sentenza riguardo al diniego dell’assistenza sociale da febbraio a maggio 2021, volendo comunque fermamente contestare tale decisione negativa, avrebbe semmai dovuto limitarsi a chiedere ragguagli in merito.

Nella presente evenienza non sono, dunque, dati i presupposti per restituire il relativo termine.

2.7. Alla luce di quanto esposto, il ricorso inoltrato dall’insorgente contro la decisione su reclamo del 26 aprile 2022 tardivamente il 21 ottobre 2022 è irricevibile.

2.8. In concreto l’irricevibilità è data anche ponendo mente al fatto che RI 1 ha chiesto il riesame della decisione di non concedergli le prestazioni assistenziali da febbraio a maggio 2021 (cfr. doc. I; consid. 1.7.).

L’art. 1 Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) prevede che:

" 1La legge ha lo scopo di armonizzare e coordinare i principi e le disposizioni che disciplinano la concessione delle prestazioni sociali erogate dal Cantone.

2Essa sostiene l’integrazione sociale.”

Secondo l’art. 2 cpv. 1 Laps sono prestazioni sociali ai sensi della Laps tra l’altro le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale.

L’art. 2 cpv. 2 Laps enuncia che la Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 definisce in quale misura le disposizioni di cui agli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 vengono applicate alle prestazioni assistenziali.

Ne discende che l’art. 24 Laps, concernente la revisione e la riconsiderazione, è invece applicabile alle prestazioni assistenziali.

Il tenore dell’art. 24 Laps è il seguente:

" 1Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di riferimento o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

2L’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente:

a) era manifestamente errata,

b) la rettifica ha una notevole importanza.

3L’organo amministrativo competente può riconsiderare una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”

Dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.5.7. si evince che:

" Il nuovo art. 24 Laps viene ripreso dall’art. 53 LPGA, che tratta della revisione e della riconsiderazione.

Per il nuovo art. 24 cpv. 1 Laps, la revisione deve avvenire d’ufficio se le condizioni previste dalla legge sono adempiute, cioè se l’assicurato o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Competente a procedere alla revisione è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto della revisione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 1 Laps la revisione ha effetto retroattivo, cioè ex tunc.

La revisione prevista al nuovo art. 24 cpv. 1 Laps non deve essere confusa con l’istituto della revisione periodica o straordinaria, già prevista e secondo differenti condizioni, dall’art. 27 Laps.

L’art. 24 cpv. 2 e 3 Laps tratta invece dell’istituto della riconsiderazione, prevedendo che l’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se essa era manifestamente errata e se la rettifica è di importanza notevole. La riconsiderazione di una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso è possibile soltanto fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.

Competente a procedere alla revisione è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto di riconsiderazione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 2 Laps la riconsiderazione ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di modifica, cioè ex nunc e pro futuro.”

2.9. Come esposto sopra, l’art. 24 Laps riprende il tenore dell’art. 53 LPGA.

L'art. 53 LPGA prevede che:

" Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"

I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STF U 397/05 del 24 gennaio 2007; STF I 206/06 del 13 marzo 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2; STFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).

2.10. Per quel che concerne la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario nel merito, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).

Al riguardo giova evidenziare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione, ma ne ha semplicemente facoltà (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 5.1.; STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA).

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art. 61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.1.-3.3.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

In proposito cfr. anche STF 8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 3.1.1., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27.

2.11. Ai sensi degli art. 24 Laps e 53 cpv. 1 e 2 LPGA è l’organo amministrativo competente, ossia l’autorità che ha emesso la decisione cresciuta in giudicato di cui si chiede la riconsiderazione, rispettivamente la revisione, che deve avantutto pronunciarsi al riguardo (cfr. consid. 2.8.-2.10.).

In effetti lo scopo di un’istanza di riconsiderazione e di revisione è indurre l’amministrazione a un ulteriore esame di un provvedimento cresciuto in giudicato (cfr. DTF 133 V 50 consid. 4.2.2.).

In concreto, quindi, a torto RI 1 ha inoltrato la domanda di riesame della decisione su reclamo del 26 aprile 2022 cresciuta in giudicato direttamente al TCA, invece che all’USSI.

È utile ricordare che questa Corte con giudizio 42.2022.49 del 12 settembre 2022, in relazione al “ricorso” del 20 maggio 2022, non è entrata nel merito della questione relativa al diniego di prestazioni assistenziali dal mese di febbraio al mese di maggio 2021 stabilito con la decisione su reclamo del 26 aprile 2022, bensì, da questo profilo, ha stralciato la causa dai ruoli, in quanto RI 1 aveva manifestato la volontà di non ricorrere contro la decisione su reclamo del 26 aprile 2022 (cfr. consid. 1.4.; 1.5.).

Questa Corte non può, conseguentemente, entrare nel merito dello scritto del 21 ottobre 2022 di RI 1 (cfr. STCA 42.2015.16-20 del 2 novembre 2015).

Per completezza giova ribadire che l’autorità amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio provvedimento (cfr. consid. 2.10.).

Inoltre va rilevato che l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo.

Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_330/2022 del 5 settembre 2022; STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011).

Inoltre va rilevato che il TCA, per quel che concerne la revisione, può pronunciarsi solo su decisioni su reclamo emanate dall’organo amministrativo competente.

Gli atti vanno, dunque, trasmessi all’USSI (cfr. art. 6 cpv. 1 LPAmm applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca) che dovrà pronunciarsi in relazione all’istanza di riesame della decisione su reclamo del 26 aprile 2022 entro un termine adeguato.

2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la contestazione del diniego a prestazioni assistenziali da febbraio a maggio 2021 con contestuale domanda di riesame della decisione del 26 aprile 2022. Il ricorso di RI 1 si è però rivelato irricevibile (cfr. consid. 2.4.; 2.6.; 2.7.; 2.8.).

Nella presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.

Anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per competenza.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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