Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2022.78
Entscheidungsdatum
21.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

__________Raccomandata

Incarto n. 42.2022.78

CL/gm

Lugano 21 novembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 settembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 23 agosto 2022 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 23 agosto 2022 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la decisione del 14 luglio 2022 (cfr. doc. 27-28) con cui aveva chiesto ad RI 1 (a beneficio delle prestazioni assistenziali quantomeno da novembre 2018; cfr. doc. 463 e segg.) la restituzione di fr. 1'100 a titolo di prestazioni Las percepite indebitamente tra gennaio e maggio 2022.

L’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento come segue:

" (…)

G. Nel caso in esame è emerso (…) che nel periodo da gennaio a maggio 2022 la signora RI 1 ha beneficiato di entrate. Il 14 luglio 2022 l’USSI ha quindi chiesto la restituzione di complessivi CHF 1'100.- a titolo di prestazioni assistenziali percepite indebitamente per i mesi di gennaio, marzo, aprile e maggio 2022. (…)

H. Nell’ambito dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale la persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto all’assistenza. Tutti i redditi devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto. Nel caso concreto, quindi, anche le maggiori entrate, ossia gli importi percepiti dalla figlia della reclamante.

Dall’estratto conto agli atti, risultano i seguenti accrediti effettuati dalla signora __________ sul conto bancario della reclamante:

03.01.2022 CHF 100.-

18.02.2022 CHF 200.-

14.03.2022 CHF 300.-

04.04.2022 CHF 200.-

19.04.2022 CHF 100.-

04.05.2022 CHF 200.-

Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, irrilevante per la restituzione è come siano stati investiti gli importi da lei ricevuti. Rilevante, come si dirà nel seguito, è l’entrata in quanto tale, ritenuto che il diritto all’assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in questione. Secondo la prassi instaurata dall’USSI relativa al metodo di calcolo, un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente.

Nel caso di specie, come si dirà di seguito, l’importo totale di CHF 1'100.- chiesto in restituzione è corretto. (…) La prestazione assistenziale mensile versata alla reclamante per i mesi di gennaio 2022, marzo 2022, aprile 2022 e maggio 2022 era stata calcolata, nelle relative decisioni, non tenendo in considerazione le citate entrate. Lo fossero invece state, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che la reclamante non aveva diritto all’ammontare delle prestazioni erogate dall’USSI che (in quel momento) non era ancora al corrente delle citate entrate. L’USSI ha pertanto rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 14 luglio 2022, considerando le citate entrate e quindi ripristinando da un punto di visto oggettivo il giusto diritto all’assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso. L’ordine di restituzione stabilisce unicamente che la reclamante ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un punto di vista oggettivo, non aveva diritto e che, di conseguenza, le prestazioni indebitamente ricevute vanno restituite.” (cfr. all. a doc. I)

1.2. Contro la decisione su reclamo l’assistita ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere di non aver beneficiato della cifra chiestale in restituzione e di aver già esposto le proprie ragioni in sede di reclamo. In particolare, ha osservato quanto segue:

" (…) I miei figli, __________ e __________ mi inviano regolarmente del denaro da inviare in __________ alla mia anziana e ammalata madre tramite una agenzia che garantisce anche la consegna a domicilio, viste le difficoltà della mamma a spostarsi.

Visto che di queste somme io non approfitto assolutamente, anzi ogni tanto per arrotondare la cifra ci metto del mio, non posso assolutamente accettare che questi importi vengano considerati un mio reddito e fatti risultare come illecitamente percepiti.

Chiedo pertanto a questo Tribunale di considerare i fatti per quelli che effettivamente sono e non emettere facili decisioni quali quelle espresse nel respingimento del mio reclamo.” (cfr. doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 6 ottobre 2022, l’USSI propone di respingere il ricorso con argomenti per i quali, nella misura di quanto necessario ai fini della presente vertenza, si dirà nel prosieguo (cfr. doc. III).

1.4. Con replica del 13 ottobre 2022, la ricorrente - dopo che il TCA aveva assegnato alle parti un termine di 10 giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV) - ha osservato quanto segue:

" (…) essendo gli invii fatti a mia madre, con le somme ricevute dai miei figli, una cosa interna alla famiglia, non ho pensato che mi sarebbero servite un giorno per comprovare che tra familiari ci si aiuta. Le ricevute di questi invii sono state buttate e non sono più reperibili.

Mi sembra inoltre non logico che per l’USSI sia rilevante solo quanto da loro affermato e tutto quello che ho dato come spiegazione richiesta venga considerato irrilevante” (cfr. doc. V).

1.5. Con scritto del 18 ottobre 2022 (trasmesso alla ricorrente il giorno successivo; cfr. doc. VIII), l’USSI ha comunicato di riconfermarsi nella propria risposta di causa ed osservato che l’assistita non ha invocato, né addotto prove atte a modificare la valutazione del suo caso (cfr. doc. VII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se, a ragione o meno, l’USSI abbia chiesto a RI 1 il rimborso di prestazioni assistenziali per complessivi fr. 1'100 corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite indebitamente tra gennaio e maggio 2022.

L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.2. L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione (cpv. 1).

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale (cpv. 2).”

Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio (cpv. 2).”

2.3. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)."

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale (TF) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000).

2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda, innanzitutto, che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

L’assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Pertanto l’assistenza sociale, qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al principio di sussidiarietà, unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).

Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha del resto evidenziato che il principio di sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha altresì osservato:

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”

Al riguardo cfr. pure STCA 42.2020.1 del 27 aprile 2020 consid. 2.14.

2.5. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che la ricorrente, classe 1960, è, come visto (cfr. supra consid. 1.1.) al beneficio delle prestazioni assistenziali quantomeno dal novembre 2018 (cfr. doc. 463 e segg.).

Per quanto attiene alle prestazioni erogate nel periodo oggetto della presente vertenza, dagli atti emerge che con decisione del 29 dicembre 2021, l’USSI - a seguito della domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali presentata da RI 1 il 28 dicembre 2021 (cfr. doc. 230-231) - ha accordato all’assistita prestazioni ordinarie di fr. 2'206 per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 (cfr. doc. 225-228).

Dagli estratti del conto bancario presso Banca __________, intestato alla ricorrente, consegnati all’amministrazione in occasione della richiesta di rinnovo che RI 1 ha, poi, sottoscritto a valere per le prestazioni dal 1° luglio 2022 (cfr. doc. 218) emerge che sulla relazione bancaria in questione, tra gennaio e maggio 2022, sono stati effettuati i seguenti accrediti:

3 gennaio 2022, “accredito __________ di __________” del valore di fr. 100.-;

18 febbraio 2022, “accredito __________ di __________” del valore di fr. 200.-;

14 marzo 2022, “accredito __________ di __________” del valore di fr. 300.-;

4 aprile 2022, “accredito __________ di __________” del valore di fr. 200.-;

19 aprile 2022, “accredito __________ di __________” del valore di fr. 100.-;

4 maggio 2022, “accredito __________ di __________” del valore di fr. 200.- (cfr. doc. 219-221).

Il 15 giugno 2022, l’USSI, preso atti di tali versamenti, ha chiesto all’assistita di fornire una “dichiarazione che giustifichi i seguenti accrediti: CHF 100.- del 03.01.2022, CHF 200.00 del 18.02.2022, CHF 300.00 del 14.03.2022, CHF 200.00 del 04.04.2022, CHF 100.00 del 19.04.2022 e CHF 200’00 del 04.05.2022” (cfr. doc. 31).

Con mail del 23 giugno 2022, RI 1 ha comunicato alla resistente quanto segue:

" (…) quei versamenti sul mio conto sono effettuati da mia figlia __________ come specificato su estratti conto bancari, quindi vanno poi versati alla mia mamma al mio Paese. Se x voi significa un problema x continuare con la procedura del rinnovo della prestazione assistenziale valuterò la vostra richiesta. D’altro, ci sono versamenti da parte sempre di mia figlia, come aiuto personale. In attesa di una risposta comprensiva (…)” (cfr. doc.30)

Con risposta pure del 23 giugno 2022, l’amministrazione ha segnalato alla ricorrente quanto segue:

" (…) le comunichiamo che il nostro Ufficio è tenuto a computare tutte le entrate (stipendi, aiuti personali ecc.).

La invito ad indicarci quali importi sono stati accreditati dalla figlia quale aiuto personale e quali invece versati per la nonna al Paese (indicare anche il versamento della nonna).” (cfr. doc. 29)

Il 28 giugno 2022, l’assistita ha fornito il seguente riscontro alle richieste dell’USSI:

" (…) tengo a chiarire che il versamento del 18.02, 14.03, 04.04 e 04.05 sono stati versati per mia mamma sul mio conto da parte di mia figlia __________, quindi quelli del 03.01 e 19.04 versati x me ancora da mia figlia x regali e nascita nipotina.” (cfr. doc. 29)

Con decisione del 14 luglio 2022, l’USSI ha, come anticipato (cfr. supra consid. 1.1.), chiesto la restituzione dei fr. 1'100.- che __________ ha versato alla propria madre tra gennaio e maggio 2022 (cfr. doc. 27-28).

Il 22 luglio 2022, RI 1 si è opposta al provvedimento dell’amministrazione, facendo valere, a sostegno delle proprie pretese, che gli importi accreditati sul suo conto bancario “mi sono stati accreditatati da mia figlia, __________ che vive a __________, allo scopo di inviarli per il mantenimento della nonna in __________ e non avendo la possibilità di inviarli personalmente a motivi di orario di lavoro e spostamenti a Locarno dove, tramite un’agenzia vengano recapitati direttamente al domicilio dell’anziana nonna”. Per tali motivi, l’allora opponente ha ritenuto che la richiesta di restituzione dell’USSI non fosse “pertanto motivata” (cfr. doc. 25).

Con la decisione su reclamo del 23 agosto 2022, la resistente ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 11-15), respinto il gravame presentato dall’assistita.

Per completezza, giova rilevare, sebbene tali importi non siano toccati dalla decisione di restituzione di data 14 luglio 2022, che agli accrediti suindicati sul conto della ricorrente d’un lato, se ne sono, poi, aggiunti altri, e meglio:

15 giugno 2022, “accredito __________ di __________” del valore di fr. 100.-;

27 giugno 2022, “accredito __________” del valore di fr. 100.- (cfr. doc. 212);

23 agosto 2022, “accredito __________ di __________” del valore di fr. 100.-;

8 settembre 2022, “accredito __________ di __________” del valore di fr. 100.- (cfr.doc. 201-202)

e, d’altro lato, che versamenti analoghi avevano preceduto quelli oggetto della presente vertenza, e meglio, per esempio:

7 settembre 2021, “accredito __________ di __________” del valore di fr. 260.- (cfr. doc. 236);

14 luglio 2021, “accredito __________ di __________” del valore di fr. 100.- (cfr. doc. 235);

11 maggio 2021, “accredito __________ di __________” del valore di fr. 150 (cfr. doc. 247);

1° marzo 2021, “accredito __________ di __________” del valore di fr. 50.- (cfr. doc. 246).

2.6. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che in un primo momento, e meglio con mail del 15 giugno 2022, la ricorrente aveva riconosciuto come aiuti personali corrispostile dalla figlia i due versamenti, rispettivamente del “03.01 e 19.04”, indicando che tali importi le sono stati versati “x me ancora da mia figlia x regali e nascita nipotina” (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 29).

Successivamente, l’assistita ha fatto dapprima valere che tutto quanto versatole tra gennaio e maggio 2022 (quindi per totali fr. 1'100, comprensivi dei fr. 200 suindicati) sarebbe stato destinato alla propria madre (“tutti questi importi mi sono stati accreditati da mia figlia, __________, che vive a __________, allo scopo di inviarli per il mantenimento della nonna in __________”; cfr. supra consid. 2.5. e doc. 25), per poi dichiarare, e meglio in sede ricorsuale, che “di queste somme io non approfitto assolutamente, anzi ogni tanto per arrotondare la cifra di metto del mio” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I).

Per quanto attiene ai versamenti di complessivi fr. 200, avvenuti, rispettivamente, il 3 gennaio ed il 19 aprile 2022, questa Corte, segnatamente in ragione del principio della priorità della dichiarazione della prima ora - che prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche e che e spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_ 246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; DTF 142 V 590 consid. 5.2; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47), in linea con quanto inizialmente dichiarato dalla ricorrente, non può che ritenere che tali importi siano stati accreditati quali aiuti economici da parte di __________ alla propria madre e qui ricorrente.

Sugli altri versamenti, per un totale, quindi, di fr. 900.- il TCA, invece, non può che rilevare come a supporto del preteso versamento di tale somma a favore della madre della ricorrente, residente in __________, agli atti non è stato versato alcun riscontro, segnatamente documentale, avendo, anzi, RI 1 precisato che di tali operazioni internazionali “le ricevute (…) sono state buttate e non sono più reperibili” (cfr. supra consid. 1.4. e doc. III). La pretesa destinazione di tali somme all’anziana all’estero è, quindi, rimasta una mera allegazione di parte.

Al riguardo giova ricordare che il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca). In caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

In proposito va osservato, in ogni caso, che sulla base del principio di sussidiarietà (cfr. supra consid. 2.4.) la ricorrente, per far fronte alle proprie spese primarie, avrebbe dovuto utilizzare prioritariamente tali somme/entrate.

Ciò ritenuto che, lo si rammenta, l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto, segnatamente, alle prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. supra consid. 2.4.).

In concreto, dagli atti emerge, poi, che solo in occasione della richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali a valere per il mese di luglio 2022, l’assicurata ha comunicato alla resistente, cui ha trasmesso i propri estratti conto, l’esistenza di tali versamenti (per totali fr. 1'100) sul proprio conto da parte di terzi, segnatamente della figlia (cfr. supra consid. 2.5.).

Nella fattispecie sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. supra consid. 2.3.).

In effetti rispetto a quando l’USSI ha conteggiato le prestazioni spettanti alla ricorrente per il periodo da gennaio a maggio 2022, sono emersi dei fatti nuovi atti ad indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali.

È quindi evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto in base alle effettive entrate dell’unità di riferimento.

RI 1, quindi, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente delle prestazioni assistenziali concernenti il periodo gennaio-giugno 2022.

Al riguardo è utile ribadire (cfr. supra consid. 2.3.) che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STF P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

2.7. Il TCA rileva altresì che anche l’importo chiesto in restituzione dall’amministrazione (peraltro non oggetto di contestazioni in punto al suo ammontare), è pari alla somma dei singoli importi accreditati, tra gennaio e maggio 2022, sul conto della ricorrente e non presta fianco a critiche.

2.8. Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su reclamo del 23 agosto 2022 deve, pertanto, essere confermata.

2.9. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto il ricorso è del 20 settembre 2022, per cui torna applicabile il nuovo diritto.

Trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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