Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2022.68
Entscheidungsdatum
14.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2022.68

cs

Lugano 14 novembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 settembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 2 settembre 2022 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto in fatto

1.1. Con 10 distinte decisioni emesse dal 22 aprile 2020 al 9 giugno 2021, la Cassa CO 1 ha fissato in fr. 133.60 al giorno (fr. 130.60 netti) l’ammontare delle indennità giornaliere dovute a RI 1, nato nel 1978, indipendente, tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2021 (doc. VIII/1-10).

1.2. Con decisione di restituzione del 3 settembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa ha chiesto ad RI 1 la restituzione di un importo di fr. 20'040.05, poiché il calcolo delle indennità giornaliere è stato effettuato sulla base del reddito presumibile del 2020 (fr. 60'000) in luogo del reddito del 2019 (fr. 36'000; doc. 1).

1.3. Il 20 settembre 2021 l’assicurato ha chiesto il condono (doc. 2).

1.4. Con decisione del 22 aprile 2022 (doc. 3), confermata dalla decisione su opposizione del 2 settembre 2022 (doc. 5), la Cassa ha respinto la richiesta di condono, affermando:

" (…)

  1. Nel caso in esame, l’opponente, che si è affiliato come indipendente in data 1° ottobre 2019, ha percepito per il periodo dal 17 marzo 2020 al 7 luglio 2021 le IPG Corona calcolate sul reddito provvisorio del 2020, pari a CHF 60'000.00.-, piuttosto che sul reddito provvisorio del 2019, pari a CHF 36'000.00.- rapportato su base annua. In altre parole egli ha percepito un’indennità giornaliera di CHF 130.60 invece di 80.00.-. Pertanto, egli, sulla base di quanto percepito nei primi mesi di inizio dell’attività (dalla dichiarazione dei salari risulta che dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019 ha effettivamente percepito CHF 9'405.00.-), avrebbe dovuto rendersi conto dell’errore poiché l’indennità versata era troppo elevata. Di conseguenza, non si può ritenere adempiuto il requisito della buona fede.”

1.5. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, rilevando che per motivi a lui estranei, la Cassa stessa ha calcolato l’ammontare delle prestazioni sul reddito presumibile del 2020 (fr. 5'000 al mese) in luogo del reddito conseguito nei primi tre mesi di attività del 2019 (fr. 3'000 al mese). L’insorgente afferma che dai conteggi mensili inviati non poteva capire che l’amministrazione aveva commesso un errore. Egli rileva del resto di non poter rimborsare l’importo richiesto, in quanto attualmente disoccupato e senza fondi (doc. I).

1.6. Il 15 settembre 2022 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione, e meglio la decisione di fissazione dei contributi per l’anno 2020 del 17 febbraio 2020, calcolati sulla base di fr. 36'000 (doc. B1), lo scritto del 2 marzo 2020 alla Cassa con cui chiede di aumentare l’importo soggetto a contribuzione a fr. 60'000 all’anno (doc. B3) e la decisione di fissazione dei contributi del 5 marzo 2020 con cui la Cassa fissa in fr. 60'000 l’ammontare soggetto a contribuzione nel 2020 (doc. B2). Lo scritto è stato trasmesso all’amministrazione con facoltà di esprimersi in merito entro 5 giorni (doc. VI).

1.7. Con risposta del 16 settembre 2022 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

1.8. Il 30 settembre 2022 il TCA ha chiesto alla Cassa di voler produrre il conteggio delle indennità giornaliere del 22 aprile 2020 citato nella decisione formale del 22 aprile 2022 e quelli successivi relativi alle prestazioni per le quali è stata chiesta la restituzione (doc. VII).

1.9. L’amministrazione ha prodotto la documentazione il 5 ottobre 2022 (doc. VIII). Gli atti sono stati trasmessi per conoscenza al ricorrente il 7 ottobre 2022 (doc. IX).

considerato in diritto

2.1. Secondo l’art. 1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità, sempreché altre disposizioni della medesima ordinanza non prevedano espressamente una deroga alla LPGA.

Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA).

La giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso.

Il Tribunale federale ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2; sentenza 9C_413/2016 del 26 settembre 2016, consid. 3.1; DTF 122 V 221 consid. 3; cfr. anche sentenza C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia:

" Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Come in altri ambiti, la misura della necessaria diligenza si apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere, stato di salute, grado di istruzione ecc.) dall'interessato (STF 9C_19/ 2018 del 28 febbraio 2018 consid. 1; 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; I 622/05 del 14 agosto 2006 consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13; DTF 138 V 218 consid. 4).

Le prestazioni sono percepite in buona fede quando la persona assicurata ignorava o non poteva sapere che le prestazioni erano versate a torto nel momento in cui le ha percepite, ossia quando manca la consapevolezza di aver percepito indebitamente delle prestazioni (Pétremand, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 25 n. 64; Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, art. 25 n. 65, Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2015, § 43 n. 16).

L’esclusione della buona fede non deve necessariamente ricadere in una violazione dell’obbligo di informare o di notifica. Anche un’omissione nel farsi parte attiva verso l’amministrazione potrebbe entrare in considerazione (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2 con rinvio alla sentenza 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). Nell’ambito di un conteggio delle prestazioni complementari errato, di principio la persona interessata non può richiamarsi alla buona fede se non controlla per niente o se verifica in maniera poco accurata il foglio di calcolo delle prestazioni complementari e conseguentemente non comunica all’amministrazione un errore per lei facilmente riconoscibile (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 con rinvio alla sentenza 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). In tale contesto, non è quindi decisivo il fatto che la ricorrente abbia sempre collaborato con l’amministrazione e che non abbia sottaciuto informazioni, bensì sapere se avesse potuto nelle circostanze concrete accorgersi dell’errore contenuto nei provvedimenti della Cassa e avesse dovuto segnalare tale incongruenza all’amministrazione (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 6.1).

2.2. Il Tribunale federale, con sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato.

Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.

L’Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.

In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.

In una sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza lieve.

In un'altra sentenza C 264/05 del 25 gennaio 2006 il TFA ha stabilito che un assicurato non poteva invocare il principio della buona fede per non dovere restituire delle indennità di disoccupazione indebitamente ricevute, argomentando:

" (...) Ungeachtet dessen weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass die Berufung auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz auch daran scheitert, dass die Beschwerdeführerin bei einem versicherten Verdienst von Fr. 1992.- und Gesamteinkommen (einschliesslich der bezogenen Taggelder) in den betreffenden Monaten, welche diesen um 50 % übersteigen, die Unrichtigkeit der Abrechnungen ohne weiteres erkennen konnte oder hätte erkennen können. (...)"

2.3. In concreto dalle tavole processuali emerge che l’insorgente si è iscritto quale indipendente con effetto dal 1° ottobre 2019.

In data 17 febbraio 2020 la Cassa CO 1 ha emanato la decisione di fissazione dei contributi per il 2020 sulla base di un reddito lucrativo presumibile di fr. 36'000.

Il 2 marzo 2020 l’insorgente ha scritto alla Cassa chiedendo di aumentare l’importo a fr. 60'000 (doc. B3).

Il 5 marzo 2020 la Cassa ha emanato la decisione di fissazione dei contributi per il 2020 sulla base di un reddito da attività indipendente di fr. 60'000 (doc. B2).

Il ricorrente ha poi chiesto di poter beneficiare delle indennità giornaliere per il coronavirus sulla base dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020, entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020.

Dal 22 aprile 2020 al 9 giugno 2021 la Cassa CO 1 ha fissato le indennità giornaliere coronavirus versate all’insorgente per il periodo dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2021 (doc. VIII).

Nei conteggi figura che l’indennità giornaliera ammonta a fr. 133.60 al giorno, pari a fr. 4'141.60 lordi al mese (con 31 giorni/ doc. VIII/6; fr. 4'008 al mese con 30 giorni; cfr. doc. VIII/9).

Non viene indicato sulla base di quale reddito sono state calcolate le prestazioni.

2.4. Questo Tribunale, per i motivi che seguono, deve confermare la decisione su opposizione dell’amministrazione.

Preliminarmente va rammentato che l’indennità giornaliera per il coronavirus ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito dall’avente diritto immediatamente prima dell’interruzione dell’attività lucrativa (cfr. marginale 1058 della Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC), valida dal 17 marzo 2020, Stato: 17 marzo 2020) e che la base per il calcolo dell’indennità giornaliera per il coronavirus per i lavoratori indipendenti è costituita dal reddito dell’attività lucrativa secondo la più recente decisione di fissazione dei contributi per l’anno 2019 (cfr. marginale 1065 (CIC), valida dal 17 marzo 2020, Stato: 17 marzo 2020).

In concreto non è contestato che si tratta dell’importo di fr. 36'000 su cui la Cassa, in data 2 settembre 2021, ha ricalcolato le prestazioni per un ammontare lordo giornaliero di fr. 80.00 (fr. 2'480 al mese se di 31 giorni, fr. 2'400 se 30 giorni; cfr. plico doc. 7), in luogo dei fr. 133.60 al giorno versati all’insorgente, ossia una differenza, consistente, di circa il 60%.

L’assicurato, che ha ricevuto i 10 conteggi nei quali l’importo dell’indennità giornaliera è indicato, per errore, in fr. 133.60 al giorno, non ha avvertito la Cassa dello sbaglio in cui è incorsa.

Il ricorrente si è giustificato asserendo che non si è accorto dell’errore, siccome aveva chiesto, il 2 marzo 2020, un aumento del reddito soggetto a contribuzione per l’anno 2020, credendo in un miglioramento del reddito della sua attività lucrativa iniziata nel mese di ottobre 2019.

Al riguardo va, però, rilevato che, a prescindere dalla difficoltà o meno di comprendere un conteggio, l’interessato avrebbe dovuto accorgersi che l’importo così versatogli (fr. 4'141.60 lordi al mese, rispettivamente fr. 4'008) era nettamente superiore rispetto a quello che aveva conseguito nei tre mesi dall’inizio dell’attività lucrativa nel 2019 (dal 1° ottobre al 31 dicembre), ossia una media di fr. 3'135 al mese (fr. 9'405.- : 3; cfr. decisione su opposizione, pag. 5).

L’assicurato, presa visione dei versamenti effettuati dalla Cassa, prestando l’attenzione da lui ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto immediatamente rendersi conto che l’ammontare era troppo elevato e che non appariva corretto.

Conseguentemente egli avrebbe dovuto, senza indugio, avvisare la Cassa dell’errore o perlomeno informarsi circa i motivi per i quali gli era stata corrisposta una somma così elevata e se tale versamento risultava regolare o meno.

In simili condizioni, richiamata la giurisprudenza esposta al consid. 2.3., questa Corte ritiene che l'assicurato, non segnalando immediatamente alla Cassa che l’importo versatogli appariva troppo ingente, ha commesso una negligenza grave.

In particolare, come si evince da quanto esposto sopra, l'entità dell’ammontare in questione era tale da permettergli di riconoscere che si trattava di un errore.

Di conseguenza, la buona fede dell’insorgente deve essere negata (cfr. anche STCA 38.2007.64 del 3 dicembre 2007; STCA 38.2005.103 del 5 aprile 2006).

2.5. Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede del ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono (cfr. consid. 2.1.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione della somma di fr. 20'040.05.-.

La decisione su opposizione impugnata merita pertanto conferma.

2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 9 settembre 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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