Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2022.64
Entscheidungsdatum
10.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2022.64

cs

Lugano 10 ottobre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 agosto 2022 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27 giugno 2022 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. L’8 aprile 2021 l’allora patrocinatrice della società __________ ha inoltrato alla Cassa CO 1 la richiesta di indennità giornaliere per il coronavirus in favore di __________, nato nel 1969, socio e presidente della gerenza e di RI 1, nata nel 1963, socia e gerente, per i periodi dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, novembre 2020, dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021 (doc. 9), affermando:

" (…) A voi, la decisione del diritto all’IPG.

Alleghiamo inoltre:

. registro della camera di commercio del 16.03.2021 (no Zefix)

per vostra gentile informazione:

. per la socia RI 1, non è più alle dipendenze della società dal 01.01.2021, è in disoccupazione, alleghiamo pertanto, la decisione di disoccupazione __________ e copia del bonifico di disoccupazione __________ che percepisce da marzo 2021.

. Per il Sig. __________, invece, socio della società, dal 31.05.2020 non è più alle dipendenze e da settembre 2020

ad oggi continua a percepire la disoccupazione __________, alleghiamo per trasparenza dei dati accrediti bancari.

. Inoltre, al punto “reddito da attività lucrativa soggetta AVS per il periodo per il quale è richiesta l’IPG” lo abbiamo lasciato a zero, in quanto i signori RI 1 e __________ nel 2020 hanno percepito saldi o acconti riferiti a periodi precedenti

gli unici pagamenti a loro favore sono stati:

  • RI 1 in data 13.10.2020 ha percepito il saldo stipendio di febbraio 2020 di chf 1.979- ed acconto stipendio di marzo 2020 per chf 1.021-

  • Mentre, __________ in data 13.10.20 ha percepito saldo stipendio dicembre 2019 di chf 2.773,25.

Nel 2021 non hanno ancora, percepito nulla dalla società come pagamento stipendi arretrati.” (doc. 9)

1.2. Con due distinte decisioni dell’11 maggio 2021 la Cassa ha riconosciuto alla __________ un’indennità giornaliera per il coronavirus per il periodo dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020, rispettivamente dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 in favore di RI 1, per complessivi fr. 13'277.15 (doc. 8).

1.3. In data 18 maggio 2021 l’allora patrocinatrice della società ha scritto un’email alla Cassa affermando:

" (…) La nostra domanda è la seguente:

la società dal 01.01.2021 non registra dipendenti, perciò come deve rimborsare questa IPG ai due soci, Sig. __________ e Sig.ra RI 1?” (doc. 6)

1.4. Con decisione del 25 maggio 2021 la Cassa di compensazione ha respinto la domanda di prestazioni per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 poiché non è stato assolto il requisito della considerevole diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55% (doc. 5).

1.5. Il 21 maggio 2021 l’allora patrocinatrice della __________ ha nuovamente scritto all’amministrazione, lamentandosi di non aver ricevuto risposta alla domanda posta il 18 maggio 2021 ed affermando:

" (…) Per il conteggio in oggetto (…) per entrambi i soci __________ e RI 1 abbiamo ricevuto l’IPG Corona, e vi ringraziamo.

Ora, la società dal 01.01.2021 non registra dipendenti, perciò come deve rimborsare questa IPG ai due soci?

Con un bonifico bancario?

L’ipg inoltre è stata accreditata sul loro conto Covid, possono i soci, eventualmente, percepire una parte di IPG e per il resto decidere di lasciare l’IPG sul conto ordinario per pagare i debiti scoperti?” (doc. 4)

1.6. Il 25 maggio 2021 la Cassa di compensazione ha risposto:

" (…) le chiedo gentilmente di indicare cosa intende quando scrive che la società dal 1.1.2021 non registra dipendenti. I due soci non sono più salariati, cioè non percepiscono più alcun salario? Oppure si riferisce ad altri dipendenti?

Nel caso in cui non fossero più salariati, la informo che il diritto all’indennità non sussiste più

Se invece risultano ancora essere salariati, è possibile rimborsare l’IPG tramite bonifico bancario trattenendo i contributi sociali (…)” (doc. 4)

1.7. Il 26 maggio 2021 l’allora patrocinatrice della società ha affermato:

" (…) Le confermo che i due soci non percepiscono più salario, dal 01.01.2021, e non hanno dipendenti.

Perciò, non percependo la busta paga, possiamo fare un semplice bonifico dalla società alla persona avente diritto?” (doc. 4)

Aggiungendo in seguito che:

" (…) loro hanno stipendi arretrati del 2020 da percepire non ancora percepiti.” (doc. A9)

1.8. Con decisione di restituzione del 12 luglio 2021, la Cassa di compensazione ha chiesto alla __________ la restituzione dell’importo complessivo di fr. 6'528.70 pari alle indennità per coronavirus versate alla società dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 in favore di RI 1 (doc. 3). L’amministrazione ha affermato che:

" (…) In seguito ad una comunicazione è emerso che l’indennità per perdita di guadagno Coronavirus è stata versata erroneamente in quanto la signora RI 1 non era più salariata dal 01.01.2021 presso la vostra Ditta, contrariamente a quanto ritenuto in un primo tempo dalla Cassa.

Ne consegue che per il periodo dal 01.01.2021 al 28.02.2021 è stata versata a torto l’indennità perdita di guadagno coronavirus, come al seguente conteggio: (…)” (doc. 3)

1.9. Con decisione su opposizione del 27 giugno 2022 la Cassa CO 1 ha confermato la decisione formale, affermando:

" (…)

  1. Nel messaggio di posta elettronica dell’8 aprile 2021 con cui trasmetteva le richieste di IPG Corona, l’allora patrocinatore dell’opponente segnalava che “per la socia RI 1, non è più alle dipendenze della società dal 01.01.2021, è in disoccupazione, alleghiamo pertanto, la decisione di disoccupazione __________” (pag. 1). Secondo l’opponente questa frase sarebbe da intendersi nel senso che si è sospeso lo stipendio, non essendo venuto meno il rapporto contrattuale. Così facendo, però, l’opponente non precisa la propria frase, ma la ritratta. Secondo la Cassa, invece, dando maggior peso alle dichiarazioni della prima ora (cfr. sentenza del TCA 32.2020.137 consid. 2.8), il senso da dare alla frase in questione è uno, e cioè che il rapporto contrattuale tra l’opponente e __________ è venuto meno il 1° gennaio 2021. Al riguardo nulla muta il contratto di lavoro prodotto dall’opponente, che non è atto a provare che il rapporto contrattuale non è venuto meno. Nemmeno dalla circostanza che l’opponente fosse in attesa di stipendi può essere dedotto alcunché, poiché riferibili a periodi precedenti, in cui il rapporto contrattuale non era ancora terminato.

Se ne deve concludere che, durante il periodo in cui ha ottenuto l’IPG Corona, l’opponente non era una salariata della società.

Di conseguenza il diritto all’IPG Corona non avrebbe dovuto essere concesso in quel periodo, poiché, come ricordato precedentemente, hanno diritto a quest’indennità le persone di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, tra cui rientra l’opponente, alla condizione, tra le altre, che subiscano una perdita di guadagno o salariale. Non avendo diritto a un salario, però, l’opponente non subisce una perdita di guadagno o salariale. Le prestazioni percepite indebitamente ancora da restituire ammontano a CHF 6'528.70, importo non contestato dall’opponente.

La decisione di restituzione del 12 luglio 2021 va pertanto confermata. (…)” (doc. 1)

1.10. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato ricorso al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo in via preliminare la conferma dell’effetto sospensivo del ricorso ed in via principale l’annullamento del provvedimento (doc. I).

La ricorrente, che richiama l’intero incarto dalla Cassa di compensazione, sostiene che l’amministrazione non avrebbe preso in considerazione le prese di posizione dell’allora patrocinatrice della __________ successive alla richiesta dell’8 aprile 2021. In particolare dalla corrispondenza email del 25 maggio 2021 secondo l’insorgente appariva evidente come secondo la Cassa la posizione dei due soci gerenti non fosse chiara, al punto da considerare sia l’ipotesi in cui i soci e gerenti fossero ancora dipendenti, sia quella in cui non avessero più tale funzione. La risposta del 26 maggio 2021 attesta che i due soci non percepivano lo stipendio e non avevano dipendenti. Ciò comprova che essi avevano deciso una sospensione dello stipendio senza notificare la disdetta del rapporto di lavoro né rassegnare le dimissioni. Tant’è che essi sono sempre rimasti organi della sagl. In queste condizioni il diritto allo stipendio rimane intatto in forza della vigenza del contratto con conseguente perdita salariale e adempimento della condizione per il riconoscimento dell’IPG in questione. Essi avevano sospeso le loro pretese salariali tenuto conto della situazione in cui versava la società a causa dei provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, che hanno messo in pericolo la sopravvivenza della stessa. La ricorrente, oltre alla limitazione considerevole dell’attività lucrativa ha pure subito una perdita salariale, in assenza di qualsivoglia compenso sia quale gerente, sia quale dipendente impiegata della società. Secondo l’insorgente la decisione è in contrasto con il senso e lo scopo della legge ed in contrasto con il senso di giustizia. Dopo aver fatto il possibile per salvare la società, si troverebbe punita per aver momentaneamente sospeso le proprie rivendicazioni salariali. Inoltre la restituzione avverrebbe contra factum proprium, ossia dopo aver emesso una decisione in senso opposto, eseguito la stessa ed elargito i contributi. La richiesta di restituzione sarebbe quindi un provvedimento ingiustificato e non proporzionato.

Infine l’insorgente, nell’ipotesi in cui il suo ricorso fosse respinto, chiede il condono.

1.11. Con risposta del 13 settembre 2022, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, rilevando che l’impugnativa ha effetto sospensivo e che non provvederà ad attivare una procedura di incasso finché la decisione di restituzione non passerà in giudicato e l’amministrazione non si sarà pronunciata sulla domanda di condono (doc. III).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la ricorrente deve restituire alla Cassa di compensazione l’importo di fr. 6'528.70 percepito per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 a titolo di indennità giornaliere per il coronavirus.

2.2. Secondo l’art. 1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità, sempreché altre disposizioni della medesima ordinanza non prevedano espressamente una deroga alla LPGA.

Ai sensi dell’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).

Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

2.3. In concreto l’amministrazione, dopo aver accolto, con due distinte decisioni dell’11 maggio 2021, la domanda della __________ tendente all’ottenimento delle indennità giornaliere per il coronavirus per il periodo dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020, rispettivamente dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 in favore della socia e gerente, RI 1, ha riconsiderato il predetto provvedimento relativo al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 poiché ha accertato che l’interessata non era più alle dipendenze della società e dunque non ha subito una perdita salariale come richiede invece l’art. 2 cpv. 3bis lett. b dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore all’epoca (cfr. sul tema: DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2)

L’insorgente contesta la decisione della Cassa, sostenendo che, come indicato nell’ultimo email del 26 maggio 2021, il suo diritto allo stipendio sarebbe stato solo momentaneamente sospeso per far fronte al calo dell’attività dovuto alle misure prese per combattere la pandemia di coronavirus.

A comprova, rileva che il contratto di lavoro non è mai stato disdetto, afferma di essere sempre rimasta socia e gerente della società e rileva che neppure per la Cassa la questione sarebbe stata così chiara, altrimenti non avrebbe interpellato l’azienda il 25 maggio 2021.

2.4. Dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, socia e gerente della __________ “non è più alle dipendenze della società dal 01.01.2021” e dal 1° marzo 2021 è “in disoccupazione” in __________ (cfr. domanda di prestazioni dell’8 aprile 2021, doc. 9 e allegati).

Questa circostanza è stata ribadita il 18 maggio 2021 (doc. 6: “[…] la società dal 01.01.2021 non registra dipendenti, perciò come deve rimborsare questa IPG ai due soci, Sig. __________ e Sig.ra RI 1? […]”; sottolineatura del redattore), il 21 maggio 2021 (“[…] la società dal 01.01.2021 non registra dipendenti, perciò come deve rimborsare questa IPG ai due soci? […]”, sottolineatura del redattore) ed in parte il 26 maggio 2021 (“[…] Le confermo che i due soci non percepiscono più salario, dal 01.01.2021, e non hanno dipendenti […]”).

Anche nelle richieste di indennità figura che “dal 01.01.2021 la società non presenta più dipendenti” (allegati doc. 9).

Al riguardo va osservato che nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso che viene data la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle prime affermazioni esternate quando ancora la persona interessata ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (DTF 142 V 590 consid. 5.2; STF 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021, consid. 4.3; STF 8C_438/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 6.1).

Nel caso di specie in prima battuta la società __________ ha affermato che la sua socia e gerente RI 1 non era più sua dipendente dal 1° gennaio 2021 e percepiva prestazioni sociali in __________ dal 1° marzo 2021. Negli ulteriori email ha confermato di non avere dipendenti (cfr. il contratto di lavoro dell’insorgente, doc. A7/F, dove figura che l’interessata “in seguito [è] denominato dipendente”) dal 1° gennaio 2021. Nell’ultimo scritto del 26 maggio 2021 non ha contraddetto quanto asserito precedentemente, ma ha semplicemente confermato che da gennaio 2021 i due soci dell’azienda non hanno più conseguito alcun salario.

Solo in sede di opposizione, e poi di ricorso, ossia quando era a conoscenza delle conseguenze delle sue affermazioni, l’insorgente ha sostenuto che la società ha solo sospeso il versamento del salario alla ricorrente e che il contratto di lavoro non sarebbe stato disdetto. Tale asserzione, tuttavia, è in contrasto con le chiare affermazioni della prima ora e non può sovvertire le conclusioni tratte dalla Cassa.

La decisione su opposizione impugnata, tempestiva (cfr. art. 25 cpv. 2 LPGA) e proporzionata, è del resto conforme allo scopo ed al senso della legge e non si trova in contrasto con il senso di giustizia poiché di principio, prestazioni ottenute indebitamente vanno restituite indipendentemente dalla colpa dell’assicurato. Occorre infatti ristabilire l’ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134).

In queste condizioni anche la censura secondo cui la richiesta di restituzione avverrebbe contra factum proprium cade nel vuoto.

Ne segue che la decisione dell’11 maggio 2021 (doc. 8), che ha riconosciuto il diritto all’indennità per perdita di guadagno coronavirus a RI 1 per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 è manifestamente errata (sin dall’inizio; cfr. domanda di prestazioni dell’8 aprile 2021; doc. 9) e la sua modifica, alla luce dell’importo da restituire (fr. 6'528.70), riveste una notevole importanza.

La sua riconsiderazione è pertanto avvenuta correttamente.

Va infine evidenziato che la richiesta di condono andrà esaminata dalla Cassa, a cui l’incarto va trasmesso per la sua evasione, non appena la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STCA 30.2016.9 del 27 aprile 2016).

2.5. La decisione su opposizione impugnata merita pertanto conferma.

Con l’emanazione della sentenza, la richiesta di confermare l’effetto sospensivo del ricorso (cfr. comunque doc. III, consid. 1.11), diventa priva di oggetto (cfr. sentenza 9C_711/2016, 9C_716/2016 del 9 maggio 2017 consid. 12 non pubblicato in DTF 143 V 130).

2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 31 agosto 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L’incarto è trasmesso, a crescita in giudicato della sentenza, alla Cassa di compensazione per i suoi incombenti.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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