Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2022.50
Entscheidungsdatum
26.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2022.50

rs

Lugano 26 settembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 marzo 2021 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 3 marzo 2021 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

considerato in fatto e in diritto

che - con decisione su reclamo del 3 marzo 2021 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha accolto parzialmente il reclamo interposto da RI 1 contro la decisione del 5 gennaio 2021 con cui gli era stata applicata una sanzione di fr. 300.-- per la durata di tre mesi per non avere dichiarato lo stipendio del mese di novembre 2020 e non avere fornito giustificazioni sufficienti al riguardo. Il provvedimento del 5 gennaio 2021 è stato modificato nel senso che la sanzione di fr. 300.-- è stata inflitta per un mese (cfr. doc. A1);

  • il 25 marzo 2021 RI 1 ha inviato all’amministrazione un messaggio di posta elettronica con allegato uno scritto in cui ha contestato la sanzione di fr. 300.-- (cfr. doc. I+bis);

  • l’USSI, il 14 aprile 2021, ha ribadito all’interessato che contro la decisione del 3 marzo 2021 era data facoltà di ricorso al TCA “entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso, in tre esemplari, deve contenere l’indicazione della decisone contestata, una succinta esposizione dei fatti e dei motivi invocati, le conclusioni e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante”. È stato inoltre chiesto a RI 1 se il suo scritto trasmesso con messaggio di posta elettronica del 25 marzo 2021 dovesse essere considerato un ricorso al TCA. L’amministrazione ha indicato che in caso affermativo sarebbe stato inoltrato per competenza a questo Tribunale (cfr. doc. II2);

  • il 28 aprile 2021 l’USSI ha spedito nuovamente per raccomandata lo scritto del 14 aprile 2021, in quanto l’invio non era stato ritirato ed era stato ritrasmesso al mittente (cfr. doc. II4; II3; A2);

  • l’amministrazione, il 15 giugno 2022, ha poi contattato tramite posta elettronica RI 1 in merito al contenzioso ancora in sospeso, chiedendogli “se venerdì 17 giugno 2022 alle ore 10:00 potrebbe presentarsi nei nostri uffici a Bellinzona in Viale Officina 6” (cfr. doc. II1). L’interessato, dopo che l’USSI gli ha ricordato che si trattava della questione relativa alla sanzione di fr. 300.-- e gli ha posticipato l’appuntamento al 21 giugno 2022, ha comunicato che gli era impossibile partecipare (cfr. doc. II1);

  • il 4 luglio 2022 l’USSI ha trasmesso al TCA per competenza il messaggio di posta elettronica del 25 marzo 2021 di RI 1 (cfr. doc. I + bis), come pure la decisione su reclamo del 3 marzo 2021 (cfr. doc. A1), gli scritti del 14 e del 28 aprile 2021 (cfr. doc. II2; II4), il tracciamento della raccomandata del 14 aprile 2021 (cfr. doc. A2) e lo scambio di messaggi di posta elettronica 15-20 giugno 2022 (cfr. doc. II1; II);

  • questa Corte, il 5 luglio 2022, ha invitato RI 1 a rispedire al più presto lo scritto inviato per posta elettronica il 25 marzo 2021 munito della sua firma in originale (cfr. doc. III);

  • il TCA, il 20 luglio 2022, ha spedito nuovamente tramite posta A a RI 1 lo scritto del 5 luglio 2022 restituito dalla Posta con l’indicazione “Non ritirato” (cfr. doc. III);

  • non avendo RI 1 proceduto come richiesto il 5 e il 20 luglio 2022, il 16 agosto 2022 il TCA, in applicazione dell’art. 4 cpv. 3 Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), gli ha assegnato, tramite lettera raccomandata, un termine di quindici giorni per completare il ricorso, in particolare per trasmetterlo debitamente firmato, con la comminatoria che trascorso infruttuoso il termine assegnato, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (cfr. doc. IV);

  • nonostante il decreto del 16 agosto 2022, che non era stato ritirato, sia stato rispedito all’insorgente tramite posta A il 6 settembre 2022 (cfr. doc. IV), questi non ha dato seguito a quanto richiestogli;

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

  1. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);
  • l’invio all’amministrazione o al Tribunale di atti (opposizioni, reclami, ricorsi) tramite e-mail o fax non è valido e quindi non esplica alcun effetto giuridico, difettando la possibilità di apporre la firma autografa (cfr. DTF 142 V 152 = SVR 2014 UV Nr. 33 pag. 108; STF 8C_346/2016 del 13 luglio 2016 consid. 3.1.; DTF 121 II 252);

  • la nostra Massima Istanza, in una sentenza 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4.1., ha altresì ricordato che invii per fax, posta elettronica o servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma scritta (cfr. pure STF 9C_4040/2020 del 24 giugno 2020; DTF 145 V 90 consid. 6.2.1.);

  • nella procedura di ricorso, come anche nella procedura di opposizione, del resto, l'assegnazione di un termine supplementare per rimediare a un atto di impugnazione difettoso - come può essere ritenuto un ricorso sprovvisto di firma autografa - deve essere accordata, ad eccezione dei casi manifestamente abusivi (cfr. STF 9C_191/2016 del 18 maggio 2016 consid.2., 4; STF 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 consid. 5.3.);

  • il Tribunale federale nella sentenza, già menzionata, DTF 142 V 152 consid. 4.5. ha inoltre precisato che quando una parte trasmette un atto per telefax non va accordato un termine supplementare per sanare il difetto. In proposito l’Alta Corte ha osservato che la parte che utilizza il telefax per inviare un’opposizione o un ricorso sa, o dovrebbe sapere, già a priori che tale mezzo contravviene all’esigenza della firma autografa;

  • in concreto il ricorrente, benché, da una parte, il 5 luglio 2022 sia stato reso attento dal TCA del fatto che la mancanza della firma autografa nello scritto inviato all’USSI con messaggio di posta elettronica del 25 marzo 2021 - con cui ha contestato la sanzione di fr. 300.-- inflittagli dall’amministrazione con decisione su reclamo del 3 marzo 2021 - rende tale atto privo di effetti giuridici e sia stato invitato a ritornare lo scritto in questione firmato in originale (cfr. doc. III), dall’altra, il 16 agosto 2022 gli sia stato assegnato un termine di quindici giorni per sanare il difetto della firma in originale con l’avvertimento che in caso di mancato riscontro il ricorso sarebbe stato ritenuto irricevibile (cfr. doc. IV), non ha mai trasmesso copia dello scritto del 25 marzo 2021 con apposta la sua firma in originale;

  • nel caso di specie l’assegnazione da parte del TCA di un ultimo termine perentorio di 10 giorni ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca si rivela inoltre superfluo, visto che l’insorgente già non ha dato seguito a quanto richiestogli da questo Tribunale il 5 luglio e il 16 agosto 2022 (scritti peraltro rinviatigli da questo Tribunale il 20 luglio e il 6 settembre 2022 per posta A; cfr. doc. III; IV), ossia di rispedire lo scritto trasmesso con messaggio di posta elettronica del 25 marzo 2021 debitamente firmato (cfr. doc. III; IV; STCA 42.2016.35 del 12 gennaio 2017);

  • l’assenza della firma autografa in originale di RI 1 nello scritto del 25 marzo 2022 rende, pertanto, tale atto non valido (cfr. STCA 42.2016.35 del 12 gennaio 2017);

  • di conseguenza il ricorso fatto valere con messaggio di posta elettronica del 25 marzo 2022 risulta irricevibile;

  • in ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.49 del 12 settembre 2022; decreto 42.2022.46 del 25 luglio 2022; decreto 42.2022.44 del 13 giugno 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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