Raccomandata
Incarto n. 42.2022.19
rs
Lugano 20 giugno 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 aprile 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 30 marzo 2022 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1965 e cittadino svizzero, dopo aver terminato il diritto alle indennità di disoccupazione nell’ottobre 2013, è stato posto al beneficio di prestazioni assistenziali da fine 2013 / inizio 2014 (cfr. doc. 227; 229; 231; 290).
1.2. Il 19 novembre 2021 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha inviato a RI 1 il seguente scritto:
" (…) dai dati attualmente in nostro possesso risulta che lei ha stabilito una convivenza stabile ai sensi della Laps con la signora __________ e quindi la sua unità di riferimento dovrà essere completata con i dati anagrafici e finanziari della sua partner.
A questo proposito la invitiamo da subito a prendere contatto con il suo Comune di domicilio al fine di inoltrare una nuova domanda di prestazioni assistenziali congiuntamente alla signora __________.
La informiamo inoltre che considerata la nuova situazione, l'erogazione della prestazione assistenziale è sospesa al 30 novembre 2021.” (Doc. 217)
1.3. Il 9 dicembre 2021 l’interessato ha trasmesso all’amministrazione la domanda di rinnovo unicamente a suo nome, in quanto “__________ ha deciso di non voler inoltrare in modo alcuno una richiesta congiunta delle prestazioni LAPS”. Egli ha precisato che “entrambi desideriamo poter disporre della propria indipendenza abitativa” e che “non si possa ormai più parlare di una convivenza stabile tra me e la signora __________” (cfr. doc. 190).
1.4. Con decisione del 20 dicembre 2021 l’USSI ha rifiutato la richiesta di rinnovo di RI 1, non potendo determinare il suo fabbisogno, visto che la sua unità di riferimento non è più composta soltanto del medesimo, bensì anche di __________.
L’amministrazione l’ha nuovamente invitato ad annunciarsi presso il Comune di domicilio per presentare una domanda unitamente alla sua partner convivente a fine di stabilire l’eventuale diritto alle prestazioni assistenziali (cfr. doc. 23=187).
1.5. Con decisione su reclamo del 30 marzo 2022 l’USSI ha respinto il reclamo di RI 1 contro il provvedimento del 20 dicembre 2021 (cfr. doc. 183), rilevando:
" (…)
N.
Nel caso in esame, sulla base degli accertamenti svolti dal __________ della Polizia __________ e dall'Ispettorato Sociale, si ritiene che tra il signor RI 1 e la signora __________ sussiste una convivenza stabile ai sensi della Laps.
Pacifico è che il signor RI 1 da anni ha una relazione con la signora . Il reclamante ha affermato che già nel 2015 aveva un rapporto con la donna e di frequentarla da almeno due anni prima. La loro relazione sentimentale come pure la convivenza si sono protratte e consolidate negli anni successivi, di fatto pur avendo affermato di essersi trasferito in giugno 2016 a __________ () fino a febbraio 2017, ha confermato di aver mantenuto la relazione sentimentale con la signora __________.
Da febbraio 2017 egli si è nuovamente trasferito a __________ in __________.
RI 1 ha in particolare dichiarato "Di fatto, sia nel periodo di locazione a __________ che, come per la situazione attuale di __________, non ho mai smesso di frequentare __________, rendendole visita regolarmente e rimanendo anche a dormire a casa sua con una frequenza costante. Questa situazione di cambi di indirizzi e situazioni abitative sono state da me fatte per non andare contro alle direttive dell'USSl". Da ciò si evince che la volontà del reclamante di prendere in affitto l'appartamento in __________ dal 2017 ad oggi è stata dettata dalla necessità per lo stesso di poter continuare ad ottenere le prestazioni assistenziali usufruendo di fatto di un alloggio fittizio.
ln particolare anche la vicina di casa del signor RI 1 ha segnalato che "Da quando ha preso in locazione l'appartamento in __________, e meglio dal 2015 al 2019, frequentava abbastanza spesso l'appartamento. Poi da novembre 2019 ad inizio 2020, giungeva in appartamento una o due volte al mese. Lo si notava in particolare in quanto giungeva sempre con un motorino che lasciava parcheggiato all'esterno dello stabile di __________. Allo stato attuale, dopo Giugno 2020 ad oggi Febbraio 2021, posso affermare che il signor RI 1 si è recato presso il suo appartamento al massimo una volta al mese."
Si rileva che __________ da anni ospita a titolo gratuito il suo compagno. Infatti ella ha confermato "Lui mi aiuta solo con la spesa, visto che a mangiare siamo spesso da me". ln conclusione si rileva che la convivenza ha di fatto creato un reciproco sostegno tra il reclamante e la signora __________. Quest'ultima ha infatti dichiarato che: "RI 1 dorme spesso a casa mia, abbiamo una relazione da tanti anni, almeno 5. Mangiamo sempre insieme a casa mia, mi piace cucinare e per questo restiamo insieme" e ancora "Io ho la lavatrice privata mentre lui ha quella condominiale, dunque a volte gli lavo anche i panni. ln questo ultimo periodo RI 1 è da me più spesso in quanto suo figlio è rimasto a casa sua (a casa di RI 1) con la nuova sua fidanzata." e infine "D. Come mai poi se n'è andato? R: Sono le cose strane della Svizzera, è una cosa idiota: in pratica visto che anche lui era rimasto senza lavoro ed è andato in assistenza, ci avevano detto che se lui fosse rimasto a vivere da me, ci avrebbero dimezzato l'assistenza, anzi preciso, l'avrebbero tolta a lui. Per questo, è stato costretto a trovare un appartamento che ha poi preso a __________. Sono soldi buttati dell'assistenza perché così facendo pagano un appartamento per nulla. Infatti, io avrei una cameretta e lui potrebbe usarla, ma se si trasferisce da me, l'assistenza gli toglierebbe il diritto e forse toglierebbero la complementare anche a me. (...)D. ha veicoli intestati a suo nome? Se si quali (marca modello)? R. Solamente una vecchia vespa, attualmente targata. Non la uso mai io. D. E perché è targata se non la usa? R. Perché la usa RI 1 per andare a __________, dove c'è la sua ex moglie con l'altro figlio __________. (...) Lui, ha veicoli immatricolati a suo nome? Se si quali? R. No. (…)”
Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, si deve ritenere che la loro convivenza debba essere definita stabile ai sensi della Laps.
Ritenuto quanto emerso, in particolare dai verbali del 26 marzo 2021 redatti dal __________ della Polizia __________, e ritenuto il vano tentativo del richiedente di ritrattare le dichiarazioni rese di fronte alla polizia di __________ in sede di interrogatorio presso l'Ispettorato Sociale della Sezione del Sostegno Sociale e considerato quanto già avvenuto nel 2015 "Ad un dato momento, per causa della nostra convivenza, essendo io in assistenza e lei in Al, da parte degli uffici cantonali di sostegno sociale (USSI), venivamo informati che essendo a beneficio di aiuti avremmo dovuto dichiarare la nostra convivenza per motivi fiscali", avendo quest'ultimi continuato la loro relazione facendo figurare degli alloggi separati, il 20 dicembre 2021 l'USSl ha concluso che le prestazioni assistenziali non potevano più essere determinate in base a un'unità di riferimento composta solo dal signor RI 1 ma che doveva essere considerata anche la sua convivente, signora __________.
Ritenuto che la convivenza stabile ai sensi della Laps comporta di considerare i conviventi quali componenti di una medesima unità di riferimento, a ragione l'USSl il 20 dicembre 2021 ha rifiutato la richiesta del 1° dicembre 2021 di rinnovo delle prestazioni assistenziali scadute il 30 novembre 2021, in quanto presentata unicamente dal signor RI 1.
Si rileva che con il suo comportamento, il reclamante impedisce e, di conseguenza, rende impossibile la determinazione della sua eventuale prestazione assistenziale. Egli si rifiuta di inoltrare la domanda congiuntamente alla sua compagna convivente e quindi di fornire tutti i dati necessari per poter determinare il suo fabbisogno; è alquanto poco credibile che la relazione tra il signor RI 1 e la signora __________ sia ad oggi venuta meno. (…)” (Doc. II1 pag. 10-12)
1.6. Contro la decisione su reclamo del 30 marzo 2022 RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, oltre alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in via principale, l’annullamento di tale provvedimento e il ripristino delle prestazioni assistenziali dal 1° dicembre 2021, così come fissate nella decisione del maggio 2021 (con il provvedimento del 31 maggio 2021 l’USSI, considerando un’unità di riferimento costituita unicamente dal ricorrente, gli aveva riconosciuto una prestazione assistenziale di fr. 2'106 mensili da giugno a novembre 2021; cfr. doc. 502-505; allegato a doc. Vbis), in via subordinata, l’annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio degli atti all’USSI affinché decida nuovamente in merito al suo diritto a prestazioni assistenziali dal 1° dicembre 2021 (cfr. doc. I).
A sostegno delle pretese ricorsuali l’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, ha segnatamente addotto:
" (…) Dal rapporto di servizio del 26.03.2021 si evince che la Polizia della __________ ha effettuato "dei controlli discreti sull'arco temporale dal 08.02.2021 al 23.03.2021, dove si confermava l'assenza di RI 1 dal suo appartamento di __________, rilevando in varie occasioni (sia a livello uditivo che visivo) la presenza di giovani all'interno dei locali affittati di RI 1. ln particolare la presenza dei due figli __________ e __________, accompagnati da una giovane donna risultata essere la fidanzata di __________".
A tal proposito però si precisa che tra gli atti in possesso della scrivente, non vi è un resoconto specifico dei controlli "discreti" effettuati, né una relazione fotografica in merito a quanto riferito.
Il qui ricorrente ha permesso al figlio __________ e alla di lui compagna di pernottare occasionalmente nel suo appartamento, ma ciò accadeva solamente nei weekend perché lago, (che attualmente convive con la medesima fidanzata in un appartamento preso in locazione dal 1° aprile 2021), dal mese di giugno 2019 a novembre 2020 era a __________ dove ha svolto dapprima la scuola reclute nella polizia militare per poi arruolarsi nell'Esercito. Inoltre __________ da novembre 2020 a marzo 2021 ha sempre abitato a __________ con la madre ed i fratelli.
ln quel frangente venivano scattate delle fotografie dell'appartamento (cfr. allegati al rapporto di polizia).
ln merito a quanto sopra, va precisato che dalla sistemazione in cui veniva trovato RI 1 (nel divano letto del salotto) si può già dedurre che egli non era solito passare la notte presso l'abitazione della sua fidanzata, potendo semmai quest'ultima mettere a disposizione del ricorrente oltre alla sua camera anche quella degli ospiti.
Nell'appartamento della Signora __________ non venivano inoltre rinvenuti effetti personali del ricorrente, né abiti ma solamente un paio di scarpe.
Si fa notare inoltre che a seguito dei sopracitati controlli "discreti" effettuati sull'arco temporale dall'8 febbraio 2021 al 23.03.2021 la Polizia non ne ha esperiti successivi ulteriori che avrebbero potuto constatare la presenza pressoché assidua di RI 1 presso il suo appartamento.
Il fatto di rendere visita alla fidanzata e anche di dormire da lei sporadicamente non significa però ancora che i due convivessero stabilmente, non a caso il qui ricorrente parla di frequentazione e fa riferimento a delle visite, seppur regolari, alla fidanzata.
Anche la Signora __________, nel suo verbale del 26.03.2021 (pag. 3/5, riga 9) parla di frequentazione e non di convivenza aggiungendo: "Lui ha comunque casa sua" riferendosi ovviamente all'appartamento in __________.
Nel verbale di audizione di RI 1 del 3 maggio 2021 questi ha chiaramente affermato:
"Di fatto ho il timore di trasferirmi 7 giorni su 7 dalla signora __________. Non riesco a spiegare bene ma di stare sempre insieme non riesco ad immaginarmelo come il mio futuro" e ancora "Non ho mai riferito all'USSl della frequentazione con la mia compagna (…), e poi "Non intendevo trasferirmi da lei a vivere" e "Non me la sento di trasferirmi in pianta stabile da lei" (sottolineature e corsivo di chi scrive).
A fronte di tali puntuali e reiterate dichiarazioni è evidente come egli non abbia mai avuto l'intenzione di stabilirsi durevolmente da __________ né tantomeno di voler coabitare con la medesima.
Contrariamente a quanto afferma l'Ufficio del Sostegno sociale e dell'inserimento non era dunque possibile considerare il Signor RI 1 e la Signora __________ come due persone conviventi.
(…)
Con Decisione del 30 marzo 2022, qui avversata, l'USSl ha respinto il reclamo di RI 1 rimproverando, in fine, al medesimo che con il proprio comportamento impedirebbe e addirittura renderebbe impossibile la determinazione della sua eventuale prestazione assistenziale.
Ora, il qui ricorrente non ha mai negato di aver avuto una relazione con la Signora __________ e dall'incarto lo si evince chiaramente. Non si nega nemmeno che i due nutrano a tutt'oggi affetto l'uno per l'altra.
Non è però pensabile e nemmeno pretendibile costringere due persone ad intraprendere una convivenza dato che entrambi non hanno (mai avuto) un'intenzione in tal senso. Le frequentazioni ci sono state, il Signor RI 1 non ha nemmeno smentito di essere rimasto a dormire 1 o 2 volte alla settimana presso l'abitazione della signora __________ ma ciò ancora non significa che i due convivessero stabilmente.
ln ogni caso, si sottolinea che ad oggi la relazione tra i due ha subito un cambiamento e tra RI 1 e __________ è rimasta una sana amicizia.
(…)
Nel presente caso, RI 1 e __________ non hanno figli in comune, ma soprattutto non hanno mai convissuto stabilmente, la loro relazione è perdurata negli anni ma non è possibile parlare di loro come di un'unica unità di riferimento.
Ad oggi tra l'altro __________ e RI 1 non intrattengono nemmeno più una relazione sentimentale e pertanto va escluso categoricamente che i due possano presentare una richiesta di prestazioni assistenziali congiunta. (…)” (Doc. I)
Il 25 aprile 2022 la rappresentante dell’insorgente ha trasmesso il Certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con allegata la relativa documentazione (cfr. doc. V+bis).
1.7. Nella sua risposta del 4 maggio 2022 l’USSI ha proposto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.8. La parte ricorrente, il 17 maggio 2022, ha inviato in particolare l’istanza di espulsione del 5 maggio 2022 inoltrata alla Pretura dalla proprietaria dell’immobile locato da RI 1 a seguito del mancato pagamento delle pigioni, come pure degli scritti di quest’ultimo e __________ (cfr. doc. VIII; H-N).
1.9. L’amministrazione ha preso posizione al riguardo con scritto del 25 maggio 2022 (cfr. doc. X).
1.10. Il 1° giugno 2022 l’avv. RA 1 ha sottolineato, da un lato, l’impossibilità di presentare una richiesta di prestazioni congiunta con __________ ritenuta, alla luce della sua dichiarazione del 16 maggio 2022 (cfr. doc. M), l’assenza di volontà da parte di quest’ultima. Dall’altro, che il suo assistito “è in procinto di perdere definitivamente l’alloggio e versa in condizioni di grave indigenza” (cfr. doc. XII).
La patrocinatrice del ricorrente, il 9 giugno 2022, ha trasmesso la decisione emessa il 7 giugno 2022 dalla Pretura di __________ con la quale è stato intimato a RI 1 lo sfratto entro il termine di dieci giorni (cfr. doc. XIV+1).
1.11. I doc. XII e XIV+1 sono stati inviati alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc. XIII; XV).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia negato a RI 1 il rinnovo del diritto a prestazioni assistenziali a far tempo dal mese di dicembre 2021, in quanto la relativa richiesta è stata presentata unicamente da quest’ultimo quando invece nella sua unità di riferimento deve essere considerata anche __________.
Nel caso di specie per valutare se l’USSI abbia rettamente oppure no rifiutato le prestazioni assistenziali a decorrere dal mese di dicembre 2021 in mancanza delle informazioni necessarie riguardanti __________ occorre dapprima stabilire se il ricorrente conviva con la medesima nel lasso di tempo dicembre 2021 - marzo 2022.
Il potere cognitivo della presente Corte è infatti limitato alla valutazione della legalità della decisione su reclamo deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emessa (in casu: 30 marzo 2022; cfr. STF 9C_512/2020, 9C_559/2020 del 15 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 9C_119/2021 del 17 giugno 2021 consid. 2.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 1.1.; DTF 144 V 210 consid. 4.3.1.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 4; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.; DTF 129 V 1; DTF 121 V 366).
2.2. Ai sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las):
" 1L’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.
2-7…"
L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che:
" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”
L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
" 2.2 Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1 Partner convivente
L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.
Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."
Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:
" (…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:
" Articolo 2a; partner conviventi
Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune.
Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).
Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.
Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”
2.3. Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
In una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:
" (…)
5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). (…).”
Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio era stabile.
L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.
Inoltre, non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.
Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.
In una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.
Il TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).
Secondo l’Alta Corte il budget COSAS ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).
In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.
In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.
Inoltre la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.
Con giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), aveva considerato una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.
Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella Rtid I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.
In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.
Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.
Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.
Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.
Con giudizio 39.2018.7 del 24 settembre 2018 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione che aveva negato a un’assicurata il diritto all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia tenendo conto nella sua unità di riferimento anche del padre di sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto valere che il medesimo conviveva con la madre alla quale corrispondeva metà del canone di locazione e che l’intervento finanziario a suo favore si limitava al versamento dell’importo di mantenimento per la figlia.
Il Tribunale federale, con sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha respinto il ricorso dell’assicurata, rilevando:
" (…) la Corte cantonale, alla luce del particolare istituto degli assegni familiari ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.) e delle disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza arbitrio far rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia. (…)” (consid. 4.2.)
In una sentenza 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine settimana e la relazione fosse altalenante.
Al riguardo cfr. pure STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 riguardante dei coniugi (genitori di una bambina) che nell’ambito delle misure a protezione dell’unione coniugale sono stati autorizzati dal Pretore a vivere separati; STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.
2.4. Nell’evenienza concreta dalle carte processuali si evince che l’USSI è stato informato nel gennaio 2021 da parte della cognata della proprietaria dell’appartamento di 1 e ½ locali in __________ a __________ (__________) preso in locazione nel gennaio 2017 da RI 1 (cfr. doc. 124) circa il fatto una vicina di appartamento avrebbe indicato che il medesimo non ha quasi mai abitato nello stabile facendo solo delle apparizione sporadiche e che l’abitazione sarebbe occupata dai figli del ricorrente per incontrarsi con amiche e amici creando disturbo (cfr. doc. 225; 155).
Con messaggio di posta elettronica del 4 febbraio 2021 la Polizia __________, __________, ha comunicato all’USSI di aver fatto una prima verifica nell’appartamento dell’insorgente a __________ e di aver trovato i suoi due figli insieme a una ragazza. I giovani hanno asserito che occasionalmente pernottano nell’alloggio del padre e che questi si trovava presso la sua fidanzata, __________ (__________1961) domiciliata a __________ (cfr. doc. 150), la quale non è mai stata al beneficio dell’assistenza sociale (cfr. doc. 148).
Il __________, inoltre, dall’8 febbraio al 23 marzo 2021 ha attivato de controlli discreti che hanno permesso di confermare l’assenza del ricorrente dal suo appartamento e la presenza di giovani all’interno dello stesso (cfr. doc. 111).
Il 25 marzo 2021 la Polizia ha effettuato un controllo nell’appartamento di __________ di 3,5 locali (cfr. doc. 126). Presso la sua abitazione si trovava anche RI 1 (cfr. doc. 130-138; 125-126; 112). “Entrambi al momento del controllo risultavano ancora in tenuta da notte, utilizzando il divano letto presente nel soggiorno” (cfr. doc. 112).
__________, il 26 marzo 2021, è poi stata sentita dal __________. Dal relativo verbale risulta:
" (…)
D: Condivide gli spazi abitativi con altre persone?
R: RI 1 dorme spesso a casa mia, abbiamo una relazione da tanti anni, almeno 5. Mangiamo sempre insieme a casa mia, mi piace cucinare e 4 per questo restiamo insieme. Anche in questa situazione di pandemia, 5 stiamo sempre insieme.
D: Da quale data vive presso di lei?
R: Sono circa 5 anni che viene a casa mia e che ci frequentiamo. Lui ha comunque casa sua. Da me ha lo stretto necessario. lo ho la lavatrice privata mentre lui ha quella condominiale, dunque a volte gli lavo anche i panni. ln questo ultimo periodo RI 1 è da me più spesso in quanto suo figlio è rimasto a casa sua (a casa di RI 1) con la nuova sua fidanzata. Il suo nome è __________. lago abiterebbe a __________ ma quando ha bisogno di intimità, utilizza l'appartamento di RI 1. Questo appartamento è a __________ e questa situazione va avanti da novembre/dicembre 2020.
D: Quanti giorni si fermano, di solito, i due giovani a casa di RI 1?
R: Sono a casa di RI 1 per i week end, dal venerdì sera fino alla domenica.
D: Quanto era la sua quota parte? Partecipava alle altre spese? (spesa, canone televisivo, __________ ecc..)
R: Non c'è nessun aiuto economico, nel senso che non paga nulla da me, visto che lui deve pagare le sue spese. Lui mi aiuta solo per la spesa, visto che a mangiare siamo spesso da me.
D: Ha mai annunciato agli uffici competenti la partenza da __________ a __________ di RI 1 nel giugno del 2016?
R: ln passato aveva fatto l'annuncio. Era rimasto da me per poco tempo. Avevamo una relazione.
D: Come mai poi se n'è andato?
R: Sono le cose strane della Svizzera, è una cosa idiota: in pratica visto che anche lui era rimasto senza lavoro ed è andato in assistenza, ci avevano detto che se lui fosse rimasto a vivere da me, ci avrebbero dimezzato l'assistenza, anzi preciso, l'avrebbero tolta a lui. Per questo, è stato costretto a trovare un appartamento che ha poi preso a __________. Sono soldi buttati dell'assistenza perché così facendo pagano un appartamento per nulla. Infatti, io avrei una cameretta e lui potrebbe usarla, ma se si trasferisse da me, l'assistenza gli toglierebbe il diritto e forse toglierebbero la complementare anche a me.
D: Da quando è inquilina nell'appartamento di __________?
R: Saranno almeno 10 anni. Leggo il contratto e rispondo: dal 01.12.2010.
D: Ha veicoli intestati a suo nome? Se sì quali (marca modello)?
R: Solamente una vecchia vespa, attualmente targata. Non la uso mai io.
D: E perché è targata se non la usa?
R: Perché la usa RI 1 per andare a __________, dove c’è la sua ex moglie con l’altro figlio __________.
D: Dove parcheggia la vespa?
R: Sotto casa.
D: Chi paga l’assicurazione della vespa e le targhe?
R: Le pago io.
(…).
D: Quante notti a settimana dorme a casa sua il signor RI 1?
R: RI 1 dorme a casa mia tre, quattro notti a settimana.
D: Può descrivere una sua giornata tipo (sia per conto proprio che con RI 1)?
R: Un po' di tempo fa sono stata molto male. Adesso ho ripreso a lavorare ma con in questo periodo sono spesso a fare controlli medici.
D: Attualmente dunque lavora?
R: L'ultima volta che ho lavorato è stato circa un anno fa, in qualità di __________. Organizzo __________. Ho diversi assistenti. Da allora, causa Covid, non ho più lavorato, visto che non si può più girare. Come stipendio prendevo almeno 10'000.- franchi al mese, circa 2'000.- a settimana. Un paio di __________ all'anno li ho sempre fatti, fino al 2019.
D: Le viene esibito il verbale fotografico con le immagini scattate durante il sopralluogo di ieri, 25.03.2021. Riconosce le immagini? Ha qualcosa da osservare in merito?
R: Si, certo.
D: Nella foto n. 2, "camera ospiti", i vestiti appartengono tutti a RI 1?
R: No, erano panni appena lavati e stirati. Erano miei.” (Doc. 126-129)
Il 26 marzo 2021 è stato interrogato anche RI 1:
" (…) da inizio marzo 2015, mi sono trasferito da __________ all'indirizzo di __________ a __________ presso __________. Persona a me conosciuta da almeno due anni precedenti, con la quale ho un legame sentimentale.
Ad un dato momento, per causa della nostra convivenza, essendo io in assistenza e lei in Al, da parte degli uffici cantonali di sostegno sociale (USSI), venivamo informati che essendo a beneficio di aiuti avremmo dovuto dichiarare la nostra convivenza per motivi fiscali.
Purtroppo, avendo anche dei debiti da parte mia, nel periodo di Giugno 2016, traslocavo a __________ presso __________ (struttura di accoglienza per persone con problemi personali e finanziari), in una camera compresa di vitto ad un costo di CHF 1'500.-- mensili, pagati dall'assistenza. Struttura gestita dall'omonima fondazione e sostentata dal Cantone.
ln questa struttura rimanevo fino a Febbraio 2017.
Anche durante questo periodo ho sempre mantenuto la mia relazione sentimentale con __________.
Da Febbraio 2017, mi sono trasferito a __________ ad indirizzo di __________, dove trovavo un appartamento di 1 1/2 locali.
Appartamento a tutt'oggi a mio uso come da contratto ad un costo di CHF 1'100.-- (spese comprese), pagato dall'assistenza tramite la rendita a me versata.
Di fatto, sia nel periodo di locazione a __________ che, come per la situazione attuale di __________, non ho mai smesso di frequentare __________, rendendole visita regolarmente e rimanendo anche a dormire a casa sua con una frequenza costante.
Questa situazione di cambi indirizzi e situazioni abitative sono state da me fatte per non andare contro alle direttive dell'USSl.
A questo punto però mi rendo conto che è giunto il momento di regolamentare la nostra situazione, mia e della mia compagna __________ con I'USSI. Perché come detto la nostra è una relazione sentimentale a tutti gli effetti e di fatto conviviamo già dal 2015 a tutt'oggi.
Durante la mia permanenza in __________, avevo comunque possibilità di non pernottare sempre, recandomi così da __________.
Pertanto riassumendo dal 2017, da inizio contratto di Via__________ ho sempre convissuto stabilmente con __________.
Da parte nostra sarà premura di contattare l'USSl per chiarire la situazione.
L'appartamento di __________ viene utilizzato saltuariamente da mio figlio lago (primogenito) e la sua compagna per avere il loro momento di intimità, in quanto mio figlio vive ancora in casa con sua madre (mia ex moglie) e suo fratello più giovane a __________.
Premetto che la loro intenzione è di trovare una loro sistemazione.
Preciso che l'appartamento di __________ a me locato lo concedo a titolo gratuito unicamente a mio figlio. Di conseguenza non ne faccio un sub affitto con scopo di lucro. (…)” (Doc. 117-118)
RI 1 è stato convocato dall’Ispettorato sociale per fornire delle precisazioni in merito alla sua situazione personale in relazione alla sua richiesta di prestazioni assistenziali (cfr. doc. 106; 103).
Dal verbale del 3 maggio 2021 emerge che l’insorgente ha dichiarato di essere prevalentemente da __________ dal 2015 e di rimanere a dormire almeno 2-3 volte alla settimana, ma di non vivere costantemente dalla sua compagna, di avere il suo appartamento (cfr. doc. 100).
Egli ha altresì affermato:
" (…) Di fatto ho il timore di trasferirmi 7 giorni su 7 dalla signora __________. Non riesco a spiegare bene ma di stare sempre insieme non riesco ad immaginarmelo come il mio futuro. Non solo mio figlio __________ usava l'appartamento, ma anche mio figlio __________. Ora lago è andato a vivere con la sua compagna e si fa la sua vita. Non ho mai riferito all'USSl della frequentazione con la mia compagna perché non ritenevo che fosse un'informazione fondamentale. Non intendevo trasferirmi da lei a vivere, se così fosse stato avrei informato I'USSI. È forse anche un modo di non far andare le cose più in là di quanto si dovrebbe, magari è dovuto a una paura o un'insicurezza. Se non lo abbiamo fatto è anche magari perché anche per lei è meglio così. A livello finanziario non è che cambia molto. Magari delle volte sono da lei per diversi giorni e altri non sono più lì. Nell'arco di un mese starò dalla signora __________ dal 30 al 50% del tempo quindi da 2 a 3 notti a settimana. Non me la sento di trasferirmi in pianta stabile da lei. Perché sinceramente non so neanche se lei vuole questo. ln dei momenti sembra che va bene e in altri va meno bene. Ci sono momenti belli dove si sta volentieri insieme e in altre in cui si preferisce non vedersi. Durante il giorno non è che sono sempre in casa, anzi. Se sono da lei sono lì la sera. Il pranzo lo consumo a dipendenza di dove sono. Pranzo non sempre lo faccio perché preferisco fare la colazione. Riguardo la cena la faccio dove mi trovo, se sono da me mangio da me, altrimenti dalla Signora __________. A me non sembra di aver detto alla polizia che fossi dalla Signora __________ in pianta stabile. lo non l'ho interpretato così. Mi rendo conto che il verbale della polizia che ho firmato non poteva essere interpretato in un'altra maniera. Se avessi visto quello che era riportato sul verbale non lo avrei firmato, l'ho letto in modo superficiale e assumo il mio errore. È un'insicurezza mia. (…)” (Doc. 100)
RI 1 ha concluso asserendo di non avere l’intenzione di traferirsi stabilmente da __________ e di voler mantenere “la residenza in __________ per il momento. Poi vediamo non lo so” (cfr. doc. 101).
Nonostante il 19 novembre 2021 sia stato reso attento della necessità che la sua unità di riferimento venisse completata con i dati anagrafici e finanziari di __________, avendo stabilito con la medesima una convivenza stabile (cfr. doc. 55, consid. 1.2.), l’insorgente, il 10 dicembre 2021, ha inoltrato la richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali singolarmente (cfr. doc. 28).
Con decisione del 20 dicembre 2021 l’USSI ha rifiutato la domanda di rinnovo di RI 1, non potendo determinare il suo fabbisogno, visto che la sua unità di riferimento non è più composta soltanto del medesimo, bensì anche di __________ (cfr. doc. 23=187; cfr. consid. 1.4.).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su reclamo del 30 marzo 2022 (cfr. doc. II1; consid. 1.5.).
2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, attentamente vagliata la documentazione agli atti e tutto ben considerato, ritiene che l’operato dell’USSI, per il lasso di tempo determinante (dicembre 2021 - marzo 2022; cfr. consid. 2.1.), debba essere confermato.
In effetti in concreto, indipendentemente da quanto riscontrato dalla Polizia il 4 febbraio 2021, e meglio che nell’abitazione di RI 1 in __________ a __________ si trovavano i suoi due figli con una ragazza (cfr. doc. 148; consid. 2.4.) e dalle asserzioni di una vicina secondo cui l’insorgente si recherebbe nel suo alloggio saltuariamente (cfr. doc. 143), decisiva è la circostanza che nel marzo 2021 il ricorrente e __________, sentiti dalla Polizia comunale di __________, __________, hanno dichiarato che tra loro vi era una relazione che durava da diversi anni, almeno cinque (cfr. doc. 127; 117-118; consid. 2.4.).
RI 1 ha specificato che dall’inizio del contratto di locazione relativo all’appartamento ha sempre convissuto stabilmente con __________ e che era giunto il momento di regolare la loro situazione, perché “la nostra è una relazione sentimentale a tutti gli effetti e di fatto conviviamo già dal 2015 a tutt'oggi” (cfr. doc. 118; consid. 2.4.).
__________, dal canto suo, ha indicato che il ricorrente si fermava a dormire da lei 3-4 notti a settimana, che mangiavano sempre insieme a casa sua, che a volte gli lavava i panni utilizzando la sua lavatrice privata (il ricorrente disponeva in ogni caso di una lavatrice condominiale; cfr. doc. 127; consid. 2.4.), gli prestava la sua vespa e, a parte un aiuto per la spesa, non le corrispondeva alcuna somma, visto che doveva pagare le sue spese (cfr. doc. 127-128; consid. 2.4.).
Per quanto attiene alla censura di violazione del diritto di essere sentito perché il verbale della vicina, __________, non sarebbe stato intimato all’insorgente direttamente e integralmente per una presa di posizione (cfr. doc. I p.to 1), va osservato, in primo luogo, che il 24 dicembre 2021 l’amministrazione gli ha indicato che il suo incarto poteva essere consultato previo appuntamento da concordare (cfr. doc. 14).
In secondo luogo, da un lato, anche volendo considerare per pura ipotesi di lavoro, violato il diritto di essere sentito del ricorrente ex art. 29 cpv. 2 Cost, va ricordato che il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. 8C_414/2015 del 29 marzo 2016 consid. 2.3.; STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA). Di conseguenza l’eventuale violazione del diritto di essere sentito, dovrebbe comunque essere ritenuta sanata in questa sede (cfr. STCA 38.2020.3 del 9 settembre 2020 consid. 2.2.). Dall’altro, questa Corte, nella presente vertenza, non fonda in ogni caso il proprio giudizio - nemmeno parzialmente - sul verbale in questione
È soltanto nel maggio 2021, quando è stato convocato dall’Ispettorato sociale al fine di fornire delle precisazioni e reso attento in particolare merito alla possibilità di incorrere in una sanzione o in un ordine di restituzione (cfr. doc. 98, 99, 103), che l’insorgente ha affermato, da una parte, di non avere avuto l’intenzione di trasferirsi stabilmente da __________ e che nell'arco di un mese sarà stato da lei dal 30 al 50% del tempo, quindi da 2 a 3 notti a settimana. Dall’altra, di voler mantenere la sua abitazione (cfr. doc. 100; consid. 2.4.).
Il 28 giugno 2021 il ricorrente ha poi sottolineato “che per quanto grande sia il mio affetto nei confronti della signora __________, ritengo che al momento non vi siano i presupposti per una convivenza “full time” (…)” (cfr. doc. 70).
Il 9 dicembre 2021, dopo che era stato invitato a inoltrare la domanda di prestazioni assistenziali congiuntamente a __________ (cfr. doc. 217, consid. 1.2.), l’insorgente ha comunicato che quest’ultima non voleva interporre alcuna richiesta congiunta, rispettivamente che entrambi volevano poter disporre della propria indipendenza abitativa (cfr. doc. 196).
Nel reclamo contro la decisione del 20 dicembre 2021 con cui l’USSI gli ha rifiutato il rinnovo alle prestazioni assistenziali, poiché non poteva essere determinato il fabbisogno mancando i dati di __________, RI 1 ha asserito che i rapporti con la compagna sono mutati a seguito della situazione di salute di quest’ultima e della sua situazione burocratica, come pure di essere tornato a vivere stabilmente nel suo appartamento e che una convivenza non era ipotizzabile (cfr. doc. 183).
Al riguardo va osservato che nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso che viene data la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle prime affermazioni esternate quando ancora la persona interessata ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 142 V 590 consid. 5.2.; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).
In casu in prima battuta, ovvero nel marzo 2021 prima di essere avvertito nel magio 2021 dall’Ispettorato sociale circa possibili conseguenze in relazione al suo diritto all’assistenza sociale (cfr. doc. 98, 99), il ricorrente ha asserito di intrattenere una relazione sentimentale da diversi anni e di convivere stabilmente con __________ (cfr. consid. 2.4.).
In applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_404/2020 dell’11 STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) deve, dunque, essere concluso che a fine novembre 2021, quando l’insorgente ha richiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali, il medesimo e __________ convivevano in modo stabile giusta gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. b e c Reg.Laps.
Del resto ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 2.3.), come nel presente caso. A questo proposito è utile rilevare che __________i, nel marzo 2021, ha dichiarato di cucinare per il ricorrente, di lavargli i panni e di prestargli la vespa senza un corrispettivo contributo economico, ad eccezione di un aiuto per pagare la spesa (cfr. consid. 2.4.).
Giova altresì evidenziare che già in passato, ossia nel giugno 2016, come spiegato da __________ in sede di interrogatorio davanti alla Polizia, il 26 marzo 2021, l’insorgente - dopo essersi trasferito da lei nel 2015 proveniente da __________ - aveva traslocato a __________ a __________ (cfr. doc. 117; consid. 2.5.), in quanto, “visto che anche lui era rimasto senza lavoro ed è andato in assistenza, ci avevano detto che se lui fosse rimasto a vivere da me, ci avrebbero dimezzato l'assistenza, anzi preciso, l'avrebbero tolta a lui. Per questo, è stato costretto a trovare un appartamento che ha poi preso a __________. Sono soldi buttati dell'assistenza perché così facendo pagano un appartamento per nulla. Infatti, io avrei una cameretta e lui potrebbe usarla, ma se si trasferisse da me, l'assistenza gli toglierebbe il diritto e forse toglierebbero la complementare anche a me” (cfr. doc. 127; consid. 2.5.).
A ragione, pertanto, l’USSI ha negato, per il periodo determinante dicembre 2021 - marzo 2022, il rinnovo delle prestazioni assistenziali al ricorrente richiesto nel novembre 2021 singolarmente e non congiuntamente con __________.
La decisione su reclamo del 30 marzo 2022 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.6. Ritenuto, tuttavia, che la rappresentante del ricorrente, il 1° giugno 2022, ha fatto valere che quest’ultimo versa in condizioni di grave indigenza (cfr. doc. XII) e il 9 giugno 2022 ha inviato la decisione del 7 giugno 2022 con cui il Pretore di __________ ha ordinato all’insorgente di mettere a libera disposizione della proprietaria l’appartamento a __________ entro dieci giorni dall’intimazione della decisione (cfr. doc. XIV1), precisando che “la situazione è oltremodo grave poiché egli attualmente non ha alternative di alloggio” (cfr. doc. XIV), come pure il fatto che tra RI 1 e __________ ad oggi sarebbe rimasta una sana amicizia (cfr. doc. I p.to 7; N), gli atti vanno trasmessi all’USSI, affinché verifichi per il lasso di tempo successivo allo sfratto l’eventuale diritto del ricorrente a prestazioni assistenziali, rispettivamente a un aiuto d’emergenza ai sensi dell’art. 12 Cost.
Secondo l'art. 12 Cost. fed., chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno, che ha carattere transitorio, è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità (cfr. DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70).
In effetti l’art. 12 Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio
L’art. 12 Cost. si limita a impedire che una persona non si ritrovi per strada e ridotta alla mendicanza (cfr. STF 8C_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6).
Cfr. anche STF 8C_798/2021 del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1.
Al riguardo andrà acclarato, in particolare, dove abiti effettivamente l’insorgente e se il suo rapporto con __________, anche dal profilo del sostegno e dell’aiuto reciproco, si sia realmente interrotto.
2.7. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie.
2.8. La domanda dell’insorgente volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in favore dell’avv. RI 1 (cfr. doc. I) deve essere intesa, dunque, solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
L’altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:
" Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito
favorevole per l’istante.”
Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid. 6.2.; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).
2.9. Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che il ricorrente attualmente non ha alcun reddito (cfr. doc. Vbis; doc. 502-505; allegato a doc. Vbis).
In tali circostanze l'indigenza deve essere ammessa.
Va poi considerato che l’insorgente non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA 1, appare giustificato e che le argomentazioni ricorsuali non erano palesemente destituite di esito favorevole.
Il TCA ritiene, dunque, che in concreto siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione del gratuito patrocinio a favore del ricorrente.
È riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'insorgente dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 6 LAG; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; STF 9C_553/2021 del 21 aprile 2022 consid. 6; STF 9C_735/2019 del 13 maggio 2020 consid. 6; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Gli atti vengono trasmessi all’USSI per procedere conformemente a quanto indicato al consid. 2.6.
L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti