Raccomandata
Incarto n. 42.2022.18
rs
Lugano 30 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2022 di
RI 1
contro
la decisione incidentale del 2 febbraio 2022 emanata da
Comune di __________
in materia di prestazione ponte COVID
ritenuto, in fatto
1.1. Il 18 dicembre 2021 RI 1 ha inoltrato al proprio Comune di domicilio, e meglio al Comune di __________, il modulo “Richiesta di prestazione ponte COVID” per il mese di dicembre 2021 (cfr. doc. B).
1.2. Con decisione del 20 dicembre 2021 il Comune di __________ ha negato a RI 1 il diritto alla prestazione ponte COVID, in quanto non risultavano ossequiate le relative condizioni.
Al riguardo è stato precisato:
" Vedasi la decisione di rifiuto dell’indennità perdita di guadagno IPC Corona del 25 novembre 2021 dove si evince che non è stato dimostrato che la considerevole limitazione della sua attività è direttamente collegata alle misure attuate per combattere l’epidemia di COVID-19 disposte da un’autorità.
Di conseguenza anche la prestazione Ponte Covid, che si basa sui medesimi criteri, non può essere concessa. (…)” (Doc. C)
1.3. Il 14 gennaio 2022 RI 1, rappresentato dall’avv. __________, ha interposto tempestivo reclamo contro il provvedimento del 20 dicembre 2021, rilevando segnatamente, da un lato, di occuparsi dal 2014 di consulenza commerciale e di marketing, collaborando anche nell’organizzazione di eventi, fiere, concerti ed altre analoghe manifestazioni. Dall’altro, che le misure poste in essere dalle Autorità federale e cantonali per contenere l’avanzata della pandemia di COVID-19 hanno comportato un drastico calo della clientela e del fatturato della sua ditta individuale.
RI 1 ha aggiunto che fino al mese di settembre 2021 gli è stata riconosciuta l’IPG Corona, mentre gli è stata rifiutata per i mesi successivi (con decisione del 25 novembre 2021 che ha contestato tramite opposizione del 23 dicembre 2021; cfr. doc. E).
L’insorgente ha poi fatto valere che il Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID e l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno sono due atti normativi radicalmente diversi per quanto attiene specificatamente alle prestazioni riconosciute e alle condizioni d’accesso alle stesse.
Al riguardo è stato evidenziato che giusta l’art. 3 lett. f del Decreto la prestazione ponte è riconosciuta al lavoratore che ha subito una riduzione del reddito o fatturato “… a causa della pandemia ...” senza alcun riferimento all’entità della riduzione, essendo determinanti i parametri economici contemplati all’art. 4 del Decreto, e senza sancire il principio secondo cui debba sussistere un nesso di causalità diretta tra la limitazione del fatturato e i provvedimenti delle autorità.
A mente della parte reclamante non corrisponde quindi al vero che la prestazione ponte COVID si basa sugli stessi criteri di cui all’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
Inoltre RI 1 ritiene che, essendo pacifico che la riduzione del reddito e del fatturato dell’insorgente sia da ricondurre alla situazione pandemica, la condizione posta all’art. 3 lett. f del Decreto è senz’altro adempiuta.
Egli ha poi sottolineato che, come emerge dal Messaggio n. 7906 del Consiglio di Stato pag. 7 e dal Rapporto 7991R pag. 1, la prestazione ponte COVID è complementare al sistema federale e cantonale di sicurezza sociale e agli aiuti puntuali erogati dai Comuni ed è stata introdotta per sostenere i lavoratori indipendenti e salariati che non possono beneficiare di altre forme di aiuto (cfr. doc. D).
L’insorgente ha infine asserito:
" (…) La prestazione in parola è dunque stata voluta ed introdotta allo specifico fine di garantire una copertura straordinaria a tutti lavoratori che, in questo momento pandemico, si trovano confrontati con una situazione economica tale da rendere necessario l’intervento dello Stato. Il tutto, previo esaurimento delle altre forme di aiuto (o complementarmente alle stesse) e prima di dover far capo all’assistenza sociale.
Negare quindi la prestazione in parola, affermando che non sarebbero adempiute le condizioni per l’ottenimento dell’IPG è – oltre che lesivo del diritto – pure in contrasto con la chiara volontà del legislatore cantonale. (…)” (Doc. D pag. 6)
1.4. Il Comune di __________, il 2 febbraio 2022, ha emesso una decisione incidentale con cui ha sospeso la procedura di reclamo fino all’evasione dell’opposizione inoltrata da RI 1 contro la decisione del 25 novembre 2021 con cui la Cassa __________ gli ha negato il diritto all’IPG Corona per il mese di ottobre 2021, in quanto “la prestazione IPG Corona del mese di ottobre è un fattore in entrata per la determinazione della prestazione ponte COVID del mese di dicembre 2021.
Inoltre, da una parte, è stato chiesto a RI 1 di voler in ogni caso fornire determinate informazioni comprovanti che la situazione di vigente difficoltà finanziaria è da imputare alla pandemia da COVID-19, dall’altra, per l’emanazione della decisione di sospensione è stata imposta una tassa di fr. 100 sulla base dell’Ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse di cancelleria (cfr. doc. A).
1.5. Contro la decisione incidentale del 2 febbraio 2022 RI 1 ha presentato personalmente un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa, nonché la retrocessione degli atti al Comune di __________ “affinché evada senza indugio il reclamo presentato in data 14.1.2022, indipendentemente dall’esito della procedura pendente riferita alla richiesta di IPG”.
A sostegno della propria pretesa l’insorgente ha segnatamente addotto:
" (…) ritengo che la decisione di rifiuto della prestazione ponte COVID da parte del Municipio di __________ per il mese di dicembre 2021 del 20.12.2021, che indica come motivo del rifiuto
“… non è dimostrato che la considerevole limitazione della sua attività è direttamente collegata alle misure attuate per combattere l’epidemia di COVID-19 disposte da un’autorità. Di conseguenza anche la prestazione Ponte Covid, che si basa sui medesimi criteri, non può essere concessa”
e, per quanto qui d’interesse, la risoluzione municipale no. 358 del 31.1.2022, nella quale il Municipio di __________ ha stabilito la sospensione della decisione su reclamo relativa al rifiuto della prestazione ponte Covid, per il mese di dicembre 2021,
non abbiano percepito il senso e lo spirito di aiuto finanziario tempestivo della prestazione ponte Covid, non ottemperando per nulla lo scopo di “aiuto puntuale” previsto da questa misura alla quale i Comuni sono stati chiamati. Come già indicato all’Autorità comunale, infatti, ai sensi dell’art. 4 del regolamento determinante è il reddito “…disponibile…” (cpv. 1) “… al momento della richiesta …” (cpv. 2). Non essendomi stata riconosciuta l’IPG e non essendo dunque stata incassata, il mio reddito disponibile al momento della richiesta era inferiore ai limiti sanciti dalla norma prefata.
Sospendere l’evasione del reclamo è peraltro una decisione che si scontra con la ratio legis della prestazione ponte COVID. Come esposto in sede di reclamo, tale aiuto è infatti stato concepito per offrire un aiuto minimo immediato alle persone venutesi a trovare in una situazione d’indigenza. (…)” (Doc. I)
1.6. Il 15 marzo 2022 il Comune di __________ ha in particolare osservato:
" (…) contro la decisione di pagamento di una tassa di 100 Chf è stato ricorso al Consiglio di Stato e non al Tribunale cantonale delle assicurazioni come precisato nella decisione municipale del 2 febbraio 2022. Invitiamo per questo motivo il Tribunale a trasmettere il ricorso al Consiglio di Stato per quanto di sua competenza.” (Doc. III).
1.7. Il ricorrente, il 18 marzo 2022, ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da aggiungere a quanto già in possesso del TCA (cfr. doc. V).
1.8. Il doc. V è stato inviato per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).
in diritto
2.1. Il Gran Consiglio del Cantone Ticino, il 26 gennaio 2021, ha approvato il Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID entrato in vigore il 1° marzo 2021 (cfr. BU 8/2021 del 16 febbraio 2021 pag. 66; RL 876.100).
Giusta l’art. 11 del Decreto in questione:
" 1 Il richiedente e ogni membro dell’unità di riferimento possono contestare la decisione resa dal Comune. Il reclamo è da inoltrare entro 30 giorni dall’intimazione al Comune che ha pronunciato la decisione.
2 Contro la decisione su reclamo pronunciata dal Comune è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine di 30 giorni dall’intimazione.
3 È’ applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca).”
Il Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021, in vigore dal 1° marzo 2021, è stato modificato dal Gran Consiglio il 31 maggio 2021 con effetto retroattivo dal 1° maggio 2021 e validità fino al 31 dicembre 2021 (cfr. BU 22/2021 del 4 giugno 2021 pag. 179 segg.).
L’art. 11 del Decreto è in ogni caso rimasto invariato.
Per completezza giova rilevare che il 22 febbraio 2022 il Gran Consiglio ha approvato il decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID con validità dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 e possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2022 (cfr. Messaggio 8103 del 27 gennaio 2022 del Consiglio di Stato concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19 ; Rapporto 8103R dell’8 febbraio 2022 della Commissione gestione e finanze; https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=203749&cHash=7630eeddbe06c75b1c1e6aef8ace959e).
Non sono state apportate modifiche all’art. 11 del Decreto.
Ritenuto il tenore dell’art. 11 cpv. 2 del Decreto legislativo urgente, il TCA è competente per esaminare i ricorsi in materia di prestazioni ponte COVID.
2.2. Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 3.1.; STF 9C_145/2021 del 2 luglio 2021 consid. 3.1.; STF 8C_706/2019 del 28 agosto 2020 consid. 7.1., pubblicata in DTF 146 V 364; STF 8C_769/2018 del 5 settembre 2019 consid. 2; DTF 140 V 41 consid. 6.3.1.; DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b).
All’insorgente è stata negata la prestazione ponte COVID per il mese di dicembre 2021.
Pertanto, per quanto attiene al diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie particolari, in casu tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID entrato in vigore il 1° maggio 2021 e valido fino al 31 dicembre 2021 (cfr. consid. 2.1.).
2.3. Giusta l’art. 52 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile nell’ambito delle prestazioni ponte COVID in virtù del rinvio di cui agli art. 11 e 12 del Decreto legislativo urgente e 33 cpv. 3 Laps, come pure 31 Lptca, le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
L’art. 56 LPGA prevede che:
" Le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. (cpv. 1)
Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. (cpv. 2)
Ai sensi dell’art. 57 LPGA ogni Cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali.
Contro le decisioni incidentali non è dato, dunque, il rimedio dell’opposizione, rispettivamente del reclamo bensì, di principio, del ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. DTF 132 V 418 consid. 2.3.1.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.).
La LPGA, tuttavia, non contempla alcunché relativamente alla questione di sapere se e quando vanno emesse decisioni incidentali e se le stesse possono essere impugnate in modo indipendente.
Ciò non significa che con l’adozione della LPGA si sia voluto prescindere dalla condizione di ricevibilità del pregiudizio irreparabile di cui all’art. 46 PA (art. 45 PA fino al 31 dicembre 2006; cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.).
Nei lavori preparatori, infatti, non risulta alcuna indicazione in tal senso. Al contrario il legislatore ha affermato di non voler introdurre alcun cambiamento con l’art. 56 LPGA (cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; FF 1991 II 263).
Ne discende che in virtù di un principio giuridico generale anche nel caso di decisioni incidentali che ricadono nel campo di applicazione della LPGA o in settori ai quali la LPGA è applicabile quale diritto suppletorio deve essere avantutto esaminata la condizione di ammissibilità del danno irreparabile (cfr. STF 9C_548/2010 del 10 agosto 2010 consid. 3.2.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; DTF 132 V 93 consid. 6.1.; STCA 38.2014.7 del 12 febbraio 2014 consid. 2.2.).
2.4. Secondo la giurisprudenza sviluppata riguardo all’art. 46 PA (art. 45 PA fino al 1° gennaio 2007) per ammettere un danno irreparabile è sufficiente un interesse fattuale, in particolare un mero interesse di natura economica. Non è necessario, come invece nel caso dell’art. 93 cpv. 1 lett. a della Legge sul Tribunale federale (LTF) applicabile alle procedure davanti all’Alta Corte, un interesse esclusivamente giuridico (cfr. STF 8C_792/2018 del 28 novembre 2018; STF 8C_1010/2012 del 18 dicembre 2012; STF 8C_980/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.).
La sospensione della causa fino alla definizione di un’altra procedura pendente dal cui esito dipende anche il giudizio della vertenza sospesa, di regola, non crea, dal profilo del ritardo temporale causato, un pregiudizio irreparabile. Questa giurisprudenza sviluppata sotto l’egida della Legge federale sull’organizzazione giudiziaria (OG), abrogata con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della LTF (cfr. art. 131 cpv. 1 LTF), vale anche ai fini dell’applicazione dell’art. 46 PA (cfr. STF 2C_314/2008 del 17 settembre 2008 consid. 3.2.; STF 9C_828/2015 del 3 dicembre 2015; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.; SVR 1996 IV Nr. 93 pag. 281).
Eccezionalmente è stato ammesso il pregiudizio irreparabile nel caso di una vertenza riguardante la continuazione dell’erogazione di prestazioni dell’assicurazione malattia, in quanto la sospensione di tale causa in attesa dell’esito di una procedura AI pendente provocava per un assicurato uno squilibrio finanziario che avrebbe potuto costringerlo a misure inaccettabili (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.).
In una sentenza B 5/05 del 17 luglio 2006 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che il ricorso contro una decisione incidentale di sospensione della causa non solo è ricevibile nel caso di pregiudizio irreparabile, ma a maggior ragione si deve entrare nel merito dell’impugnativa
2.5. Nella presente evenienza in applicazione della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.) può restare aperta la questione di sapere se la decisione incidentale impugnata del 2 febbraio 2022, con cui il Comune di __________ ha sospeso la procedura di reclamo riguardante il diniego, stabilito il 20 dicembre 2021, del diritto alla prestazione ponte COVID per il mese di dicembre 2021 in quanto non è stato dimostrato un collegamento diretto tra la considerevole limitazione della sua attività e le misure attuate per combattere l’epidemia di COVID-19 (cfr. doc. C; consid. 1.2.) fino all’emanazione della decisione su opposizione della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG in merito alla vertenza relativa al rifiuto di IPG Corona per il mese di ottobre 2021 (cfr. doc. A; consid. 1.4.), sia suscettibile o meno di causare al ricorrente un danno irreparabile.
Infatti nel caso di specie tale sospensione può comunque implicare una ritardata giustizia.
Secondo il TF, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. STF 8C_311/2020 dell’11 dicembre 2020 consid. 3.2.; DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. STF 9C_522/2020 del 15 gennaio 2021 consid. 3.2.; STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1.; DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Come rettamente asserito dal ricorrente (cfr. doc. I), la sospensione della procedura di reclamo relativa alla prestazione ponte COVID collide con lo scopo di quest’ultima che è quello, quale prestazione con carattere straordinario e temporaneo (cfr. art. 1 cpv. 3 del Decreto legislativo urgente), di coprire il fabbisogno e le necessità contingenti del richiedente e dei membri della sua unità di riferimento tramite un aiuto finanziario puntuale al fine di evitare l’aumento della morosità e il ricorso alle prestazioni assistenziali (cfr. Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 relativo alla prestazione ponte COVID a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus pag. 7; Rapporto N. 7906R del 12 gennaio 2021 della Commissione gestione e finanze pag. 3; 7).
Del resto il calcolo volto a stabilire il diritto o meno alla prestazione ponte COVID è alquanto semplificato (rispetto al conteggio Laps a cui si ispira il sistema di determinazione del diritto alla prestazione ponte COVID) per agevolare l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile (cfr. Messaggio N. 7906 pag. 7; Rapporto N. 7906R pag. 4).
La sospensione della procedura di reclamo rallenta, dunque, i tempi dell’evasione di tale causa, pregiudicando il diritto del ricorrente di ricevere in tempi celeri una decisione riguardo a una prestazione che costituisce una misura complementare a quelle attuate dalla Confederazione, dai Cantoni, dai Comuni e da altri enti e associazioni presenti sul territorio (cfr. Messaggio N. 7906 pag. 7; Messaggio N. 8103 del 22 gennaio 2022 relativo al rinnovo della prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19 pag. 5).
Il Decreto legislativo urgente, d’altronde, all’art. 3 lett. d esclude espressamente dal diritto alla prestazione ponte COVID i richiedenti i quali beneficiano (loro o i membri dell’unità di riferimento) di prestazioni sociali di sostegno ai redditi e di complemento quali le prestazioni assistenziali, gli assegni di prima infanzia (API), le indennità straordinarie di disoccupazione e le prestazioni complementari AVS/AI (PC AVS/AI). Il diritto alla prestazione ponte COVID va pure negato al richiedente al beneficio di indennità ai sensi della LADI. L’esclusione non vale, invece, a priori per il richiedente che conta fra i membri della sua unità di riferimento persone in disoccupazione (cfr. art. 3 lett. e; Messaggio N. 7991 pag. 6).
Non vengono per contro menzionate le indennità perdita di guadagno Corona quale motivo per escludere senza ulteriore esame la concessione della prestazione ponte COVID.
Va altresì ricordato che l’evasione dell’opposizione in ambito IPG Corona non implica ancora la risoluzione definitiva della questione. Infatti in caso di decisione su opposizione negativa l’insorgente ha in ogni caso la possibilità di impugnarla davanti a questo Tribunale e se del caso, in seguito, di ricorrere contro la sentenza del TCA al Tribunale federale, allungando notevolmente i tempi complessivi della procedura IPG Corona.
Pertanto il TCA entra nel merito del ricorso.
2.6. Giova innanzitutto ricordare che per costante giurisprudenza federale la sospensione della procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. e deve essere ammessa solo eccezionalmente quando si tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva. Il giudice adito dispone ad ogni modo di un certo margine di apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri interessi (cfr. STF 9C_799/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 2; STF 9C_293/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 2.2.2.; STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).
In effetti la sospensione di una procedura risulta conforme al diritto quando è giustificata dal fatto che l’esito di un’altra causa pendente riveste per la stessa un significato pregiudizialmente essenziale (cfr. STF 8C_101/2007 del 17 agosto 2007 consid. 2.1.; STFA I 922/05 del 1 agosto 2006 consid. 1.3.; STFA B 5/05 del 17 luglio 2006 consid. 3.2.; DTF 123 II 3; DTF 122 II 217).
Nel caso di specie la procedura di reclamo relativa al diniego del diritto alla prestazione ponte COVID per il mese di dicembre 2021 stabilito con decisione del 20 dicembre 2021 (cfr. consid. 1.2.) è stata sospesa con decisione incidentale emessa dal Comune di __________ il 2 febbraio 2022 in attesa dell’evasione dell’opposizione contro la decisione del 25 novembre 2021 di rifiuto dell’IPG Corona per il mese di ottobre 2021.
Il Comune di __________ ha motivato la sospensione indicando che la decisione su opposizione in ambito IPG Corona è determinante per stabilire il diritto alla prestazione ponte COVID per il mese di dicembre 2021 per due motivi, ossia, in primo luogo, poiché rilevante per chiarire se la diminuzione del fatturato sia da ricondurre alla situazione pandemica, in secondo luogo, perché l’eventuale riconoscimento dell’IPG Corona determina la prestazione ponte COVID (cfr. doc. A).
È vero che fra le due prestazioni in questione vi è una relazione, in particolare in quanto l’IPG Corona, quale prestazione sostitutiva di reddito (cfr. Messaggio N. 7906 pag. 2), costituisce un reddito computabile nel conteggio della prestazione ponte COVID ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 lett. b Decreto legislativo urgente.
D’altra parte, tuttavia, alla luce dello scopo della prestazione ponte COVID di aiuto straordinario e temporaneo a favore di persone che si trovano provvisoriamente in difficoltà finanziaria e sono “escluse dagli altri aiuti” (cfr. Messaggio N. 8103 pag. 3) e considerato il rischio di un iter procedurale relativamente lungo in ambito di IPG Corona (procedura di opposizione, eventuale ricorso al TCA contro la decisone su opposizione ed eventuale ricorso al TF contro la sentenza di questo Tribunale), non vi è motivo sufficiente per attendere una decisione definitiva circa il diritto o meno all’IPG Corona.
In proposito è altresì utile rilevare che se, da un lato, l’art. 1 del Decreto legislativo urgente riguardante la prestazione ponte COVID enuncia che la prestazione intende sostenere i lavoratori dipendenti e indipendenti che a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus si trovano in difficoltà finanziaria ed evitare il ricorso alle prestazioni assistenziali e l’art. 3 lett. f prevede che il diritto è dato se il richiedente ha subito una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia, dall’altro, i Messaggi e i Rapporti concernenti il Decreto legislativo urgente non indicano che il diritto alla prestazione ponte COVID sottostà ai medesimi criteri applicabili all’IPG Corona in relazione al concetto di perdita di guadagno causata dai provvedimenti adottati per combattere il coronavirus. Nemmeno vi è accenno a una relazione diretta tra le limitazioni dovute al COVID e le difficoltà finanziarie, alla cui assenza ha fatto riferimento la parte resistente per negare il 20 dicembre 2021 la prestazione ponte COVID.
Del resto se il diritto alla prestazione ponte COVID fosse sottoposto ai medesimi requisiti dell’IPG Corona, in caso di diniego di quest’ultima, anche la prestazione ponte COVID andrebbe sistematicamente rifiutata. Ciò contrasta però con la finalità della prestazione cantonale che è quella, se le proprie condizioni sono adempiute, di aiutare persone in difficoltà finanziaria che non hanno accesso agli altri aiuti, fra i quali le IPG Corona.
Va, infine, osservato che il 16 febbraio 2022 il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza COVID-19 situazione particolare e l’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. A seguito della revoca, dal 17 febbraio 2022, di tutte le restrizioni, ad eccezione dell’obbligo di indossare la mascherina nei trasporti pubblici e in determinati istituti di cura, anche le indennità di perdita di guadagno per il coronavirus sono state soppresse, salvo quelle per le persone particolarmente a rischio, i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro attivi nel settore delle manifestazioni. Le persone attive nel settore delle manifestazioni continuano ad avere diritto all’indennità in caso di limitazione considerevole dell’attività lucrativa in seguito a restrizioni in vigore finora, dato che queste hanno un effetto a più lungo termine rispetto a quelle in altri ambiti di attività, in particolare a causa dell’annullamento e della mancata pianificazione di alcune manifestazione. Di conseguenza, il diritto all’indennità derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa nel settore delle manifestazioni è mantenuto fino al 30 giugno 2022. Il diritto all’indennità per le persone particolarmente a rischio è mantenuto fino al 31 marzo 2022 (cfr. RU 2022 97; Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus - Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC), emessa dall’UFAS e valida dal 17 settembre 2020, stato: 17 febbraio 2022, pag. 32).
Il 22 febbraio 2022, invece, è stato approvato dal Gran Consiglio il rinnovo della prestazione ponte COVID dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 con possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2022 (cfr. consid. 2.1.).
In simili condizioni, considerato in particolare il principio di celerità (cfr. art. 29 cpv. 1 Cost.fed.; 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), nonché l'interesse fondamentale del ricorrente a che il proprio diritto o meno alla prestazione ponte COVID venga chiarito al più presto, questa Corte ritiene che la posticipazione a tempi non chiaramente definibili dell’evasione del reclamo del 14 gennaio 2022 in attesa di una decisione definitiva in merito al diritto o meno all’IPG Corona costituisca una ritardata giustizia ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. STCA 38.2014.7 del 12 febbraio 2014).
Il TCA rende, comunque, attento il ricorrente che l’importo della prestazione ponte COVID, qualora la relativa richiesta per il mese di dicembre 2021 venisse accolta, potrà essere - almeno parzialmente - posto in compensazione oppure chiestogli in restituzione nel caso di riconoscimento retroattivo dell’IPG Corona per il medesimo periodo visto che quest’ultimo va conteggiato tra i redditi computabili ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID (cfr. STCA 42.2019.34 del 5 dicembre 2019 consid. 2.6.).
2.7. Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione incidentale del 2 febbraio 2022 deve essere annullata e gli atti vanno trasmessi al Comune di __________ affinché si pronunci sul reclamo dell’insorgente del 14 gennaio 2021 (cfr. consid. 1.3.).
In relazione alla tassa di fr. 100.-- imposta al ricorrente con la decisione incidentale del 2 febbraio 2022 (cfr. doc. A) e a quanto asserito il 15 marzo 2022 dalla parte resistente, e meglio che “(…) contro la decisione di pagamento di una tassa di 100 Chf è stato ricorso al Consiglio di Stato e non al Tribunale cantonale delle assicurazioni come precisato nella decisione municipale del 2 febbraio 2022. Invitiamo per questo motivo il Tribunale a trasmettere il ricorso al Consiglio di Stato per quanto di sua competenza” (cfr. doc. III), giova evidenziare che in effetti ai sensi dell’art. 1 cpv. 1.7 dell’Ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse di cancelleria emessa dal Municipio di __________ e valida dal 1° ottobre 2004 “il Municipio applica alle proprie decisioni una tassa di giudizio, tenuto conto delle prestazioni fornite dall’Amministrazione comunale: - fino a un’o).
Tuttavia il Comune di __________ ha ad ogni modo emanato la decisione incidentale del 2 febbraio 2022 contestualmente alla procedura di reclamo contro il diniego del diritto alla prestazione ponte COVID del 20 dicembre 2021.
Il Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID all’art. 11 rinvia alla Lptca secondo cui la procedura è gratuita (cfr. art. 29 Lptca). Il legislatore cantonale non ha poi previsto di prelevare delle spese nell’ambito delle prestazioni ponte COVID (cfr. consid. 2.8.).
Anche l’art. 52 cpv. 3 LPGA, applicabile in casu in virtù del rinvio di cui agli art. 11 e 12 del Decreto legislativo urgente e 33 cpv. 3 Laps, come pure 31 Lptca (cfr. consid. 2.3.), enuncia che la procedura d’opposizione è gratuita.
Ne discende che la procedura di reclamo in ambito di prestazione ponte COVID è gratuita.
Inoltre in concreto, siccome il provvedimento incidentale del 2 febbraio 2022 viene annullato con il presente giudizio, poiché la sospensione della procedura di reclamo non risulta fondata, decade comunque il motivo per il quale è stata emessa la tassa in questione.
2.8. In ambito di prestazione ponte COVID, per quanto riguarda la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non stabilito da questa legge, valgono, in particolare, le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 11 cpv. 3 Decreto legislativo urgente concernente le prestazioni ponte COVID; 31 Lptca).
Giusta l’art. 29 Lptca:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni ponte COVID alle quali si applica in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito delle prestazioni ponte COVID, non si riscuotono spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione incidentale del 2 febbraio 2022 è annullata.
§§ Gli atti vanno trasmessi al Comune di __________ affinché emetta una decisione su reclamo riguardo al reclamo del ricorrente del 14 gennaio 2022.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti