Raccomandata
Incarto n. 42.2022.10-11
rs
Lugano 11 luglio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2022 di
RI 1
contro
le decisioni su reclamo del 27 e del 28 dicembre 2021 emanate da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 (__________.1958) è al beneficio dell’assistenza sociale dal giugno 2009 (cfr. doc. 102) e nel periodo dal mese di giugno 2009 al mese di gennaio 2019 ha percepito prestazioni assistenziali per complessivi fr. 158'036.80 (cfr. doc. 102-122; 23).
Il 18 gennaio 2019 la __________, su richiesta dell’interessato, gli ha versato un capitale LPP, pari all’importo di fr. 73'340.65 (cfr. doc. 96; 68; 45; 281; 283; 28).
1.2. L’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), il 18 dicembre 2020, successivamente alla comunicazione di RI 1 in merito all’accredito del capitale della previdenza professionale (cfr. doc. 41), contestuale alla richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del giugno 2020, gli ha chiesto, dopo aver dedotto dalla somma di fr. 73'340.65 la quota esente di fr. 25'000.--, il rimborso di fr. 48'340.65 ai sensi dell’art. 33 lett. b Las (cfr. doc. 75-76).
1.3. Il 18 dicembre 2020 l’amministrazione ha emesso nei confronti di RI 1 anche un ordine di restituzione di fr. 15'000.-- relativi alla parte di prestazioni assistenziali percepite a torto dal mese di febbraio 2019 al mese di gennaio 2020 ex art. 36 Las e 26 Laps (cfr. doc. 39-40).
1.4. Con scritto del 16 gennaio 2021 RI 1 ha postulato il condono sia dell’importo di fr. 15'000.-- chiesto in restituzione, che della somma di fr. 48'340.65 di cui è stato domandato il rimborso. Egli ha asserito, da un lato, di aver agito in buona fede, in quanto aveva veramente bisogno del capitale LPP a causa di una situazione finanziaria precaria e di aver trasmesso in maniera chiara e corretta la documentazione inerente la previdenza professionale in occasione del rinnovo delle prestazioni assistenziali del 19 giugno 2020.
Dall’altro, che le sue condizioni economiche non gli permettono di rimborsare l’importo e che nemmeno ha diritto alle PC.
Il medesimo ha, inoltre, comunicato che la sua intenzione è di restituire tutto quello che ha ricevuto dall’assistenza sociale fino al 30 ottobre 2020, e meglio fr. 204'281.60, una volta venduta la casa di __________, ciò che si dovrebbe realizzare entro il 31 dicembre 2024 (cfr. doc. 31-34).
1.5. L’USSI, con decisione del 16 marzo 2021, ha ritenuto irricevibile la domanda di condono del 16 gennaio 2021 relativamente al rimborso di fr. 48'340.65, rilevando che il condono concerne le prestazioni indebitamente percepite, ossia corrisposte ma non dovute, e non il rimborso connesso al fatto che successivamente al versamento delle prestazioni dovute subentra una situazione che ne giustifica il rimborso, come nel caso di acquisizione di una sostanza ai sensi dell’art. 33 lett. b Las (cfr. doc. 65-66).
1.6. Con ulteriore decisione del 17 marzo 2021 l’amministrazione ha respinto la richiesta di condono del 16 gennaio 2021 riguardante la restituzione di fr. 15'000.-- relativi alla parte di prestazioni assistenziali percepite a torto dal mese di febbraio 2019 al mese di gennaio 2020, in quanto difetta il presupposto della buona fede. Il provvedimento, in proposito, è stato così motivato:
" (…) Nel caso specifico non vi era motivo di ritenere che il cambiamento della situazione economica non fosse una circostanza da segnalare immediatamente all’USSI, considerato che sulle decisioni di prestazioni assistenziali con i relativi calcoli, era sempre riportato l’obbligo di informare e il computo dei redditi e delle entrate.
La modifica della situazione economica del signor RI 1 andava immediatamente segnalata all’USSI, e non più di un anno dopo il bonifico sul conto bancario del capitale LPP, conformemente a quanto indicato sulle ripetute decisioni e domande di rinnovo delle prestazioni assistenziali. In base alla citata giurisprudenza non si può riconoscere al signor RI 1 la buona fede nella ricezione delle prestazioni assistenziali non dovute e cui non aveva diritto. (…)” (Doc. 26)
1.7. Con scritto del 15 aprile 2021 RI 1 ha interposto reclamo sia contro la decisione del 16 marzo 2021 che contro la decisione del 17 marzo 2021 (cfr. doc. 19=57).
1.8. Il 27 dicembre 2021 l’USSI ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha confermato il provvedimento del 16 marzo 2021 (cfr. doc. A1).
1.9. Con decisione su reclamo del 28 dicembre 2021 l’amministrazione ha pure confermato la decisione del 17 marzo 2021 (cfr. A2).
1.10. Il 27 gennaio 202 RI 1 ha inviato uno scritto all’USSI, con l’indicazione “copia per conoscenza Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano”, informandolo che la casa di __________ sarebbe stata messa in vendita entro breve tempo, di avere già firmato, il 20 gennaio 2022, il mandato di vendita e che quindi entro la fine del 2022, o magari anche prima, il Cantone avrebbe ricevuto il totale delle prestazioni assistenziali percepite da giugno 2009 a ottobre 2020.
Egli ha precisato che a quel momento non aveva però la possibilità economica di versare un acconto sull’importo totale da corrispondere all’USSI (cfr. doc. I).
RI 1, il 5 febbraio 2022, ha risposto affermativamente alla richiesta del 1° febbraio 2022 dell’amministrazione, volta a sapere se lo scritto del 27 gennaio 2022 fosse da considerare quale ricorso contro le decisioni su reclamo del 27 e del 28 dicembre 2021 (cfr. doc. II; III).
L’USSI, l’8 febbraio 2022, ha pertanto trasmesso per competenza al TCA le lettere del 27 gennaio e 5 febbraio 2022 di RI 1, il proprio scritto del 1° febbraio 2022 e le decisioni su reclamo del 27 e 28 dicembre 2021 (cfr. doc. IV).
1.11. Dalla risposta di causa del 1° marzo 2022 emerge segnatamente che a mente dell’amministrazione lo scritto dell’insorgente “non configura un ricorso bensì una chiara volontà e disponibilità dell’utente di versare tutto quanto da lui percepito dall’USSI”.
La parte resistente ha peraltro evidenziato di essere disposta a concordare con RI 1 la modalità di rimborso delle prestazioni da lui percepite (cfr. doc. VI).
1.12. Il 17 marzo 2022 il ricorrente ha indicato, da una parte, di non essere d’accordo con il calcolo dell’importo da rimborsare di fr. 48'340.65, perché sarebbe stato effettuato in modo non corretto, né con il conteggio della restituzione che avrebbe dovuto riguardare il periodo fino al 31 ottobre 2020.
Dall’altra, di avere agito in buona fede avendo necessità del capitale LPP per far fronte al pagamento di alcune fatture in sospeso e che da gennaio a maggio 2020 l’USSI mai gli avrebbe chiesto la documentazione inerente la sua previdenza professionale.
Egli ha puntualizzato di essere sempre stato, in tanti anni di assistenza, onesto e corretto, come pure di avere lavorato molto e fatto tanti sacrifici in relazione alle attività di pubblica utilità.
Il medesimo ha poi sottolineato di avere dichiarato all’USSI nella lettera del 15 aprile 2021 la propria disponibilità di iscrivere un’ipoteca legale a Registro fondiario, ma che tale proposta non è stata presa in considerazione. L’insorgente ha concluso promettendo di prendere contatto con l’amministrazione non appena in possesso del capitale per procedere al versamento dell’importo dovuto al Cantone (cfr. doc. VIIII).
1.13. L’USSI, il 31 marzo 2022, ha chiesto che le decisioni su reclamo del 27 e 28 dicembre 2021 vengano confermate, osservando in buona sostanza che le decisioni del 18 dicembre 2020 relative alla richiesta di rimborso e all’ordine di restituzione (cfr. consid. 1.2.; 1.3.) sono cresciute in giudicato incontestate, in quanto contro le stesse non era stato interposto reclamo ma era stato unicamente postulato il condono. Solo con il reclamo del 15 aprile 2021, richiamato con lo scritto del 17 marzo 2022, contro le decisioni del 16 e del 17 marzo 2021, con le quali la richiesta di condono del rimborso è stata ritenuta irricevibile e la domanda di condono della restituzione è stata respinta, l’insorgente ha contestato i rispettivi importi. La parte resistente ha sottolineato che con le decisioni su reclamo del 27 e 28 dicembre 2021 le censure contro le somme chieste al medesimo sono state dichiarate irricevibili (cfr. doc. X).
1.14. Il ricorrente ha preso posizione al riguardo l’8 aprile 2022. Egli ha tra l’altro comunicato che vi sarebbe una persona seriamente interessata all’acquisto della sua proprietà di __________, che entro l’estate 2022 sarà in possesso del capitale inerente alla vendita della casa e che a quel momento contatterà l’USSI per la corresponsione di quanto dovuto (cfr. doc. XII).
1.15. Il 20 aprile 2022 l’amministrazione ha rilevato che l’insorgente non ha invocato argomenti né addotto prove atte a modificare la sua valutazione del caso in oggetto e si è riconfermata nelle sue precedenti osservazioni, come pure nella risposta al ricorso del quale ha postulato la reiezione (cfr. doc. XIV).
1.16. L’insorgente si è espresso ulteriormente in merito alla fattispecie il 29 aprile 2022 (cfr. doc. XVI).
1.17. Il doc. XVI è stato trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XVII).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza, visto che il ricorso presentato dall’insorgente è diretto contro due decisioni su reclamo emesse entrambe dall’USSI che concernono sostanzialmente fatti di natura simile e che pongono temi analoghi di diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 42.2022.10. e 42.2022.11 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_61/2021, 9C_197/2021 del 1° marzo 2022 consid. 1; STF 8C_120/2021, 8C_137/2021 del 2 agosto 2021 consid. 1.4.; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è la questione a sapere se correttamente o meno l’USSI abbia ritenuto irricevibile la richiesta di RI 1 relativa al condono del rimborso di fr. 48'340.65, rispettivamente gli abbia negato il condono della restituzione dell’importo di fr. 15'000.-- percepito a torto a titolo di prestazioni assistenziali nel lasso di tempo febbraio 2019 – gennaio 2020.
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17 Las).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ai sensi dell’art. 22 Las il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto di alcune deroghe di cui all’art. 22 Las e corrisponde alla differenza tra la somma dei redditi computabili - art. 22 Las e 6 Laps - e la somma delle spese computabili - art. 22 Las e 7-9 Laps - delle persone componenti l’unità di riferimento.
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
2.5. Relativamente all’obbligo di informazione in generale, l’art. 67 Las prevede che:
" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”
L’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informare in particolare, enuncia quanto segue:
" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”
2.6. L'art. 33 Las prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:
a) quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps);
b) in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;
c) in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.
Giusta l'art. 35 cpv. 1 Las non vi è obbligo di rimborso per le prestazioni assistenziali per il beneficiario di prestazioni assistenziali da lui ottenute prima dell'età di 18 anni compiuti (lett. a); (lett. b abrogata); per le prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell'inserimento sociale e professionale previsto dal Capitolo IIa (lett. c).
Ai sensi dell’art. 42 Las, concernente la prescrizione, il diritto di rimborso e l’azione di regresso si prescrivono dopo un anno dal giorno in cui l’Autorità Cantonale ha avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo dieci anni dal giorno in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta.
L’art. 43 Las enuncia che l'Autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano.
L’art. 43 Las è in ogni caso una mera disposizione potestativa (cfr. STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4.).
2.7. Per quanto attiene alle prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps."
Giusta l'art. 26 Laps:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)".
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federali in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps:
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi degli art. 48 Las e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle domande d’assistenza, come pure sulle relative modifiche, nonché in materia di rimborso è l’USSI.
2.8. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007 consid. 3; DTF 130 V 318 consid., 5.2.; DTF 126 V 42 consid. 2b). In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, p. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.-3.3.; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., parzialmente pubblicata in DTF 147 V 417; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (dal 1° gennaio 2003 cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
2.9. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Il Tribunale federale ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 consid. 5.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
La buona fede deve essere esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STFA P 42/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo.
Infatti la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R pag. 3).
La misura della necessaria diligenza si apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere, stato di salute, grado di istruzione ecc.) dall'interessato (cfr. STF 8C_717/2021 del 21 dicembre 2021 8C_ consid. 3.1.; STF 9C_175/2019, 9C_176/2019 del 6 maggio 2019 consid. 2.1.; STF 9C_19/2018 del 28 febbraio 2018 consid. 1; 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; I 622/05 del 14 agosto 2006 consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13; DTF 138 V 218 consid. 4).
2.10. In una sentenza 8C_432/2014 del 25 giugno 2014 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro la STCA 42.2013.18 del 12 maggio 2014 nella quale il TCA aveva negato la buona fede di una persona che non aveva annunciato all’USSI di percepire delle rendite complementari AI.
In un’altra sentenza 8C_377/2015 del 14 luglio 2015 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro la STCA 42.2014.8 del 20 aprile 2015 nella quale il TCA aveva negato la buona fede di una persona che non aveva annunciato all’USSI i salari percepiti dal figlio.
In una sentenza 8C_33/2019 del 13 febbraio 2019 l’Alta Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un’assistita contro la STCA 42.2018.39 del 17 dicembre 2018. In quell’occasione il TCA aveva stabilito che la questione di sapere se realmente la ricorrente avesse inviato all’USSI una copia del contratto di lavoro della figlia e per quale motivo esso non figurasse tra gli atti dell’amministrazione potesse rimanere aperta. Decisivo e sufficiente per negare la buona fede dell’insorgente era infatti la circostanza che, nonostante in tutte le decisioni formali fosse indicato “reddito dal lavoro: 0”, la medesima non aveva segnalato immediatamente all’amministrazione che ciò non corrispondeva alla realtà.
In una sentenza STF 8C_594/2021 del 3 gennaio 2022, l’Alta Corte ha negato la buona fede di un assicurato che beneficiava delle rendite completive per figli e che aveva omesso di avvisare tempestivamente l’amministrazione circa lo scioglimento dell’unione domestica registrata e della conseguente modifica del suo stato civile.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_178/2018 del 6 agosto 2018; STCA 42.2022.1 del 30 marzo 2022.
2.11. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.12. Nella presente evenienza il TCA, relativamente alle obiezioni sollevate dall’insorgente in merito ai calcoli effettuati dall’USSI per determinare gli importi da rimborsare ex art. 33 Las e da restituire ai sensi degli art. 36 Las e 26 Laps (cfr. doc. VIII; XII; XVI), osserva innanzitutto che la decisione di rimborso del 18 dicembre 2020, come pure l’ordine di restituzione emesso nella stessa data sono cresciuti in giudicato.
In effetti il ricorrente, a seguito dell’emanazione di tali decisioni, ha unicamente postulato il condono del rimborso e della restituzione.
Più precisamente il 16 gennaio 2021 egli ha trasmesso all’USSI uno scritto, con cui ha chiesto soltanto il condono, facendo valere la propria buona fede e delle condizioni economiche che non gli permettono la corresponsione degli importi chiestigli dall’amministrazione (cfr. doc. 31-34; consid. 1.4.).
È vero che nel reclamo del 15 aprile 2021 contro le decisioni del 18 dicembre 2020 (cfr. doc. 19=57) l’insorgente ha sostenuto che le somme da rimborsare e da restituire fossero state calcolate erroneamente, come osservato dallo stesso il 17 marzo 2022 (cfr. doc. VIII; consid. 1.12.).
È altrettanto vero, però, che, come sottolineato dall’USSI (cfr. doc. X; 1.13.), nelle decisioni su reclamo del 27 e 28 dicembre 2021 è stato precisato che il reclamo del 15 aprile 2021, nella misura in cui censurava il rimborso e la restituzione in quanto tali, risultava irricevibile (cfr. doc. A1; A2).
Del resto nel ricorso del 27 gennaio 2022, come pure nello scritto del 5 febbraio 2022 con cui RI 1 ha confermato il ricorso contro le decisioni su reclamo del 27 e 28 dicembre 2021 non ha menzionato alcunché circa i calcoli del rimborso e della restituzione, limitandosi ad affermare di non avere a quel momento la possibilità economica di versare al Cantone neppure un acconto (cfr. doc. I; III).
In ogni caso, se l’intenzione era anche quella di impugnare davanti al TCA l’irricevibilità delle contestazioni riguardanti i calcoli, il ricorso da questo profilo è da respingere, in quanto il principio del rimborso e il relativo ammontare vengono determinati nella procedura di rimborso in applicazione dell’art. 33 Las (cfr. consid. 2.6.), mentre il principio della restituzione di prestazioni percepite oggettivamente a torto, come pure l’entità dell’importo da restituire vengono stabiliti nella procedura di restituzione (cfr. art. 36 Las, 26 Laps; consid. 2.7.; STF 8C_670/2014 del 30 dicembre 2014 consid. 2; STCA 38.2016.40 del 7 novembre 2016 consid. 2.5., il cui ricorso al TF da parte di un assicurato è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_824/2016 del 29 dicembre 2016; STCA 38.2014.16 del 23 marzo 2015 consid. 2.3.; STCA 42.2013.7 dell’11 novembre 2013 consid. 2.5.).
In casu, siccome le decisioni del 18 dicembre 2020 sono cresciute in giudicato incontestate (lo scritto del 16 gennaio 2021, come visto, conteneva solamente la richiesta di condono), qualsiasi censura che implicasse il doversi chinare, nella procedura amministrativa riguardante il condono, sulla richiesta di rimborso e sull’ordine di restituzione era, quindi, inammissibile.
Per completezza va osservato che, anche volendo considerare che le obiezioni riguardo all’entità degli importi da rimborsare e restituire siano state sollevate esclusivamente in questa sede nel contesto del ricorso contro il rifiuto del condono, esse si rivelano irricevibili per lo stesso motivo di cui sopra.
2.13. Per quanto attiene al diniego del condono del rimborso di fr. 48'340.65 ex art. 33 lett. b Las (cfr. consid. 1.2.; 2.6.), questa Corte evidenzia che, conformemente a quanto sostenuto dall’amministrazione nella decisione su reclamo del 27 dicembre 2021 (cfr. doc. A1), nel caso del rimborso non è previsto il condono, a differenza di quanto contemplato per la restituzione (cfr. art. 26 cpv. 3 Laps; 25 cpv. 1 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali – LPGA).
In effetti la Las precisa specificatamente che il rinvio all’art. 26 Laps che contempla l’istituto del condono si riferisce solo alle prestazioni ottenute indebitamente (cfr. art. 36 Las), ciò che non è il caso per le prestazioni assistenziali percepite dal ricorrente precedentemente al versamento del capitale LPP, che è avvenuto a gennaio 2019 (cfr. consid. 1.1.; STCA 42.2021.9 del 3 maggio 2021 consid. 2.3., il cui ricorso al TF da parte del beneficiario di prestazioni assistenziali a cui è stato richiesto il rimborso è stato respinto con giudizio 8C_427/2021 del 7 settembre 2021; STCA 42.2020.15 del 22 febbraio 2021 consid. 2.11.).
Ne discende che a ragione l’USSI ha stabilito che la richiesta di condono della somma di fr. 48'340.65 chiesta in rimborso secondo l’art. 33 lett. b Las è irricevibile.
Come indicato nella decisione su reclamo del 27 dicembre 2021 (cfr. doc. A1 p.to H) in casu neppure entrano in linea di conto i motivi elencati all’art. 35 Las (cfr. consid. 2.6.) per prescindere dal rimborso.
A proposito della proposta di procedere all’iscrizione a Registro fondiario di un’ipoteca legale (cfr. doc. VIII; 19=57), è utile precisare che l’ipoteca legale ex art. 44 Las vale quale garanzia per il rimborso futuro di prestazioni assistenziali e non quando, come in casu, è già stata emessa la decisione di rimborso. In effetti l’USSI può chiedere a titolo cautelativo la costituzione di un’ipoteca legale sull’immobile nel caso di proprietari di immobili che richiedono l’assistenza sociale (cfr. Rapporto della Commissione della legislazione sull’iniziativa parlamentare 20 giugno 2016 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per prolungare la prescrizione nel diritto di chiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali del 28 giugno 2017 pag. 3; art. 824 cpv. 1 CC “Qualsiasi credito, presente, futuro od anche solamente possibile può essere garantito con ipoteca”; STCA 42.2020.4 del 16 settembre 2020 consid. 2.6.).
2.14. A titolo abbondanziale, in relazione all’asserzione del ricorrente secondo cui il capitale LPP non andava preso in considerazione ai fini di un rimborso, appartenendogli al 100% ed essendo risparmi di una vita (cfr. doc. XII), giova in ogni caso rilevare che con sentenza 42.2018.18 del 10 dicembre 2018, cresciuta in giudicato incontestata, questa Corte ha confermato la richiesta dell’USSI di rimborso delle prestazioni assistenziali percepite da una persona per alcuni anni precedenti il riconoscimento di una rendita di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAVS, nonché il versamento a suo favore del capitale LPP di circa fr. 240'000.--.
Secondo il TCA a ragione l’amministrazione aveva, infatti, tenuto conto di tale capitale LPP - nonostante poco dopo averlo ricevuto fosse stato trasferito al nipote - ai fini del rimborso dell’assistenza sociale ex art. 33 Las, ritenuto del resto che a quel ricorrente sarebbe comunque restato un importo maggiore di fr. 90'000.--.
Con sentenza 42.2019.25 del 19 febbraio 2020, cresciuta in giudicato incontestata, il TCA ha poi respinto il ricorso di una beneficiaria di prestazioni assistenziali dall’agosto 2004 all’agosto 2018 per complessivi fr. 199'709.45 alla quale l’USSI aveva chiesto il rimborso di fr. 45'793.50, in quanto la medesima aveva ricevuto, nel giugno 2018, un capitale LPP pari a fr. 70'793.50.
Il Tribunale federale, con giudizio 8C_222/2020 del 1° settembre 2020, ha accolto il ricorso inoltrato da una beneficiaria dell’assistenza sociale (da novembre 2014 a giugno 2018 ha beneficiato di prestazioni assistenziali ordinarie e speciali per complessivi fr. 107'121) che aveva svolto delle attività di utilità pubblica contestualmente a contratti di inserimento sociale contro la STCA 42.2019.26 del 24 febbraio 2020 che aveva confermato, segnatamente, la richiesta di rimborso di fr. 34'643 - formulata dall’USSI in applicazione dell’art. 33 Las - a seguito del versamento di un capitale LPP di fr. 63'961.07. L’Alta Corte ha rinviato gli atti al TCA per ulteriori accertamenti volti a chiarire se e in quale misura l'interessata, svolgendo gli AUP, abbia esercitato un lavoro a tutti gli effetti e precisando che “nella misura in cui la ricorrente ha svolto a tutti gli effetti un'attività lucrativa (n.d.r. e a tempo pieno) e per quel tempo occupato sono state versate prestazioni assistenziali ordinarie o speciali per il proprio sostentamento, lo Stato non ne può esigere il rimborso”.
Il TF non ha, tuttavia, posto in discussione il principio secondo cui le prestazioni assistenziali percepite vanno rimborsate nel caso in cui sia prelevato il capitale LPP.
Con giudizio 8C_211/2021 del 24 giugno 2021 l’Alta Corte ha ad ogni modo respinto il ricorso interposto dalla medesima beneficiaria delle prestazioni assistenziali contro la sentenza 42.2020.19 dell’8 febbraio 2021 con la quale il TCA, esperiti gli accertamenti del caso, aveva confermato la domanda di rimborso ex art. 33 Las.
In una sentenza 8C_441/2021 del 24 novembre 2021, pubblicata in DTF 148 V 114, la nostra Massima Istanza ha espressamente stabilito che le prestazioni di libero passaggio versate a norma dell'art. 16 cpv. 1 OLP possono essere usate per il rimborso di prestazioni sociali economiche. Con il prelievo dell’avere di libero passaggio è possibile disporre liberamente sugli averi patrimoniali ottenuti. Tali fondi non sono perciò esclusi dall’accesso da parte dei creditori. Le disposizioni del diritto federale sulla previdenza professionale non conferiscono alcuna protezione particolare in tale contesto e nemmeno si è confrontati con un caso di impignorabilità.
Si tiene conto della protezione previdenziale con una pignorabilità limitata nel quadro dell'art. 93 LEF a livello dell'esecuzione forzata, ma non nella procedura di merito dinanzi all'autorità amministrativa o al giudice (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 17 dicembre 2021, Sentenza del 24 novembre 2021 (8C_441/2021), Riscossione di una prestazione di libero passaggio e rimborso di prestazioni dell’assistenza sociale; https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0441_2021_2021_12_17_T_i_10_32_47.pdf).
Al riguardo cfr. pure STCA 42.2020.15 del 22 febbraio 2021 e STCA 42.2021.58 del 6 dicembre 2021.
2.15. Relativamente all’ordine di restituzione di fr. 15'000.-- corrispondenti a parte delle prestazioni assistenziali percepite indebitamente dal ricorrente dal mese di febbraio 2019 al mese di gennaio 2020 (cfr. consid. 1.3), il TCA ritiene utile ribadire (cfr. consid. 2.5.) che giusta l’art. 67 cpv. 1 Las il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.
Inoltre l’art. 68 Las prevede, da un lato, che l’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali (cpv. 1).
Dall’altro, che l’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio (cpv. 2).
Inoltre va evidenziato che nelle decisioni concernenti le prestazioni assistenziali concesse dall’USSI all’insorgente è stato espressamente indicato l’obbligo di annunciare all’ufficio che ha emanato i relativi provvedimenti ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di riferimento, in particolare l’aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (es: eredità, donazioni, rendite, pensioni ecc.), la vendita di beni immobiliari e/o mobiliari, l’inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malati o da un’assicurazione privata (cfr. doc. 375: decisione del 18 dicembre 2018 relativa a una prestazione assistenziale ordinaria mensile di fr. 2'080 per il periodo da gennaio 2019 a marzo 2019; doc. 349: decisione del 26 marzo 2019 concernente una prestazione ordinaria di fr. 2'095 al mese da aprile a settembre 2019; doc. 326: decisione del 18 settembre 2019 relativa a una prestazione ordinaria mensile di fr. 2'095 da ottobre a novembre 2019; doc. 310: decisione del 21 novembre 2019 riguardante una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'095 per il mese dicembre 2019; doc. 306: decisione del 21 novembre 2019 relativa a una prestazione ordinaria di fr. 2'078.60 mensili per i mesi di gennaio e febbraio 2020; doc. 287: decisione del 18 febbraio 2020 concernente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'097 al mese per il lasso di tempo da marzo a giugno 2020).
Il ricorrente, perciò, dopo aver ricevuto le decisioni afferenti all’assistenza sociale, avrebbe dovuto leggerle accuratamente e constatare che l’USSI, in quanto autorità competente (cfr. art. 48 Las; 2 Reg.Las; consid. 2.7.), deve essere informato di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.
Come visto, sui provvedimenti è chiaramente indicato che l’aumento di reddito e/o di sostanza l’inizio di un’attività lucrativa devono essere comunicati.
2.16. Dalle carte processuali emerge che la prima comunicazione da parte del ricorrente all’USSI in merito all’accredito del capitale della previdenza professionale, avvenuto nel gennaio 2019, ha avuto luogo il 19 giugno 2020, allorché ha compilato la Richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali scadenti il 30 giugno 2020 (cfr. doc. 265).
Tra gennaio 2019 e giugno 2020 RI 1 ha, però, domandato più volte il rinnovo delle prestazioni, ovvero il 20 marzo, il 17 settembre e il 19 novembre 2019, nonché il 17 febbraio 2020 (cfr. doc. 352, 329; 313; 290). Egli, in queste occasioni, mai ha segnalato il versamento a suo favore del capitale LPP.
E’ vero che agli atti figura uno scritto dell’USSI del 18 febbraio 2020 da cui si evince che l’amministrazione invitava l’insorgente a produrre con la domanda di rinnovo successiva, oltre alla copie delle ricevute attestanti il pagamento dell’affitto, gli estratti ufficiali di tutti i conti bancari e postali a lui intestati e documenti relativi a eventuali novità circa l’inizio di un’attività lavorativa, copia della documentazione inerente la sua assicurazione di previdenza professionale LPP (cfr. doc. 285=XII1).
Tuttavia, visto il cambiamento intervenuto a gennaio 2019 con il bonifico del capitale LPP, contrariamente a quanto sembra pretendere dal ricorrente (cfr. doc. VIII; consid. 1.12.), egli non era legittimato ad attendere una specifica richiesta da parte dell’USSI prima di informarlo in merito alla somma della previdenza professionale ricevuta, ma avrebbe dovuto avvisare al riguardo senza indugio.
L’insorgente, d’altronde, non solo, disattendendo gli art. 67 e 68 Las (cfr. consid. 2.7.; 2.15.), non ha informato tempestivamente la parte resistente del versamento a suo favore nel gennaio 2019 del capitale LPP, nonostante sulle decisioni di assegnazione delle prestazioni assistenziali ordinarie fosse sempre stato chiaramente ed esplicitamente menzionato l’avvertimento d’annunciare ogni cambiamento, segnatamente l’aumento di reddito e sostanza (cfr. consid. 2.15.), ma ha continuato a percepire l’assistenza sociale senza preoccuparsi che il calcolo delle prestazioni non fosse adeguato alla sua nuova situazione fino alla Richiesta di rinnovo del giugno 2020.
Tale comportamento configura, dunque, una negligenza grave da parte del ricorrente (cfr. STF 8C_178/2018 del 6 agosto 2018 consid. 4.2.).
In simili condizioni l’USSI rettamente ha stabilito che in concreto difetta il presupposto della buona fede (cfr. STCA 42.2013.7 dell’11 novembre 2013 consid. 2.12.) e, non essendo adempiuta la prima condizione per ottenere un eventuale condono, non ha condonato la restituzione dell’importo di fr. 15'000.--.
In tale contesto va ricordato che per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso, né fraudolento (cfr. STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 consid. 6.1.; STFA C103/06 del 2 ottobre 2006).
2.17. Alla luce di tutto quanto esposto, le decisioni su reclamo del 27 e del 28 dicembre 2021 devono essere confermate.
Questa Corte rileva comunque, facendo riferimento alle dichiarazioni del ricorrente secondo cui la vendita della sua proprietà immobiliare ad __________ è imminente (cfr. doc. XII; I; III), che l’USSI, nella risposta di causa ha indicato di essere “disposto a concordare con il signor RI 1 la modalità di rimborso delle prestazioni da lui percepite” (cfr. doc. VI).
2.18. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Le cause 42.2022.10 e 42.2022.11 sono congiunte.
Il ricorso contro le decisioni su reclamo del 27 e del 28 dicembre 2021, in quanto ricevibile, è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti