Raccomandata
Incarto n. 42.2021.76
cs
Lugano 7 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2021 di
RI 1
contro
la decisione dell’11 ottobre 2021 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 28 gennaio 2021 la Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) ha respinto la richiesta inoltrata da RI 1 per le indennità giornaliere per perdita di guadagno a causa del coronavirus in favore di __________, socia e gerente della società, per il mese di gennaio 2021 (doc. 2/96). A motivazione della reiezione della richiesta l’amministrazione ha indicato l’assenza di una perdita di guadagno per il mese in esame.
1.2. Con scritto datato 17 agosto 2021, trasmesso via e-mail alla Cassa il 20 settembre 2021 (doc. 1/21), RI 1 ha chiesto la revisione/riconsiderazione della predetta decisione poiché “presa con una documentazione errata, purtroppo una fattura è stata conteggiata per sbaglio sul mese di gennaio 2021 anziché nel mese di dicembre (…) Pertanto, per il mese di gennaio 2021 la nostra azienda ha fatturato 0 chf” (doc. A2 e 30).
1.3. Con decisione dell’11 ottobre 2021 la Cassa ha considerato tardiva la richiesta di revisione e non è entrata nel merito della domanda di riconsiderazione (doc. A1).
1.4. Il 25 ottobre 2021 RI 1 ha contestato, presso la Cassa, sia la tardività della domanda di revisione che la non entrata in materia della domanda di riconsiderazione (doc. I, II e III).
1.5. In data 9 dicembre 2021 l’amministrazione ha trasmesso al TCA, per competenza, l’opposizione contro la non entrata in materia della domanda di riconsiderazione (doc. IV).
1.6. Con risposta del 18 gennaio 2022 la Cassa ha chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile e ha rilevato di aver emanato una decisione su opposizione in data 5 gennaio 2022 per quanto concerne la domanda di revisione (doc. VI).
1.7. Il 28 gennaio 2022 la ricorrente ha preso posizione, producendo ulteriore documentazione (doc. VIII).
in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).
2.2. Oggetto del contendere è unicamente la non entrata in materia sulla richiesta di riconsiderazione (art. 53 cpv. 2 LPGA) della decisione del 28 gennaio 2021. La domanda di revisione (art. 53 cpv. 1 LPGA) è invece oggetto di un’altra procedura (cfr. anche risposta di causa doc. VI).
Va pure rilevato che questo Tribunale ha già evaso il ricorso relativo alle contestazioni in merito al periodo dal 17 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 (STCA 42.2021.30 dell’8 luglio 2021, dove al consid. 2.1 era stato stabilito che “[…] L’eventuale diritto all’indennità per il mese di gennaio 2021 è invece parte di un’altra procedura (cfr. decisione formale del 28 gennaio 2021, doc. 86) e non va risolto nell’ambito del presente ricorso. Le censure relative al rifiuto delle indennità per il mese di gennaio 2021 sono pertanto irricevibili.”).
2.3. Per quel che concerne la riconsiderazione di una decisione va evidenziato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario nel merito, ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_4/2017 del 13 marzo 2017 consid. 4.1.; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF C 227/03 del 23 marzo 2004; STF C 349/00 del 12 febbraio 2004; STF C 19/03 del 17 dicembre 2003; STF C 307/01del 28 novembre 2003; STF C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).
Al riguardo giova osservare che per costante giurisprudenza l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STF I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STF U 17/05 del 27 ottobre 2006; STF I 206/06 del 13 marzo 2007).
Inoltre va rammentato che l’Alta Corte, con sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione.
Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; si vedano anche le sentenze 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; 8C_691/2014 del 16 ottobre 2015, consid. 4 e 8C_210/2017 del 22 agosto 2017, consid. 8.2).
Se l’amministrazione entra nel merito della domanda, e la respinge, oggetto della procedura di ricorso è la questione di sapere se a giusta ragione l’amministrazione ha respinto la richiesta (Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione, 2020, n. 86 ad art. 53, pag. 988; SVR 2008 IV Nr. 54, I 896/06).
È quindi la differenza tra l’entrata in materia e la non entrata in materia della domanda di riconsiderazione che determina la facoltà dell’assicurato di impugnare o meno la decisione. Mentre la semplice presa in conto (registrazione negli atti) della richiesta inoltrata da un assicurato non significa ancora un’entrata in materia della richiesta, diversa è la questione quando l’amministrazione esegue un esame sostanziale delle condizioni di riconsiderazione della decisione (cfr. Kieser, op. cit., n. 87 ad art. 53, pag. 988).
2.4. In concreto con la decisione formale dell’11 ottobre 2021, circa la riconsiderazione, la Cassa CO 1, a pag. 3, dopo aver citato l’art. 53 cpv. 2 LPGA ed aver affermato che “l’amministrazione non è obbligata ad entrare nel merito di una tale richiesta di riconsiderazione o riesame ma ne ha piuttosto la facoltà e nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro né gli assicurati né un giudice possono obbligarla a un tale passo” ed aver sottolineato come “basti pensare che una decisione con cui l’amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di opposizione e che queste decisioni non possono poi nemmeno essere oggetto di controllo giudiziario (irricevibilità dell’eventuale ricorso)”, ha concluso che “indipendentemente dal fatto che la decisione in questione possa o meno essere oggi considerata errata, la Cassa non è tenuta a riconsiderarla e non procede in tal senso” e non è entrata nel merito della domanda (doc. A1).
Ne segue che l’insorgente non può inoltrare né un’opposizione, né un ricorso contro la predetta decisione dell’11 ottobre 2021, nella misura in cui concerne la non entrata nel merito della richiesta di riconsiderazione (DTF 133 V 50, al consid. 4).
Il “ricorso” del 25 ottobre 2021 contro la decisione emanata dalla Cassa l’11 ottobre 2021, per quanto concerne la contestazione della non entrata nel merito della domanda di riconsiderazione della decisione del 28 gennaio 2021, è pertanto irricevibile (in tal senso la STCA 36.2019.36 del 6 giugno 2019; cfr. anche STCA 36.2020.12 del 27 aprile 2020; cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre 2016; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STF C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1; STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.7.; STCA 39.2015.10 del 22 ottobre 2015).
2.5. Per quanto concerne le spese, l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 25 ottobre 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche le sentenze 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti