Raccomandata
Incarto n. 42.2021.73
cs/DC
Lugano 7 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 novembre 2021 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 20 luglio 2021 (doc. 4), confermata dalla decisione su opposizione del 3 novembre 2021 (doc. 1), la Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) ha respinto la richiesta tendente all’ottenimento delle indennità giornaliere a causa del coronavirus inoltrata da RI 1, nata nel 1980, di professione agricoltrice e autista indipendente (__________), per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020, poiché inoltrata tardivamente, ossia l’8 luglio 2021 (doc. 7).
1.2. RI 1, unitamente al marito __________, è insorta al TCA sia contro la predetta decisione su opposizione, sia contro la decisione su opposizione del 3 novembre 2021 con cui la medesima Cassa ha rifiutato il condono della restituzione delle indennità giornaliere Corona per complessivi fr. 23'006.80 versate al marito per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020, sia contro la decisione del 10 novembre 2021 dell’UAI che ha compensato tale importo con la rendita d’invalidità intera riconosciuta a suo marito dal 1° febbraio 2020 (dopo un anno d’attesa [art. 28 cpv. 1 lett. b LAI]), con diritto al versamento della prestazione dal 1° aprile 2020 (6 mesi dopo l’inoltro della richiesta [art. 29 cpv. 1 LAI]).
La ricorrente, dopo aver ripercorso l’intera fattispecie, comprendente le gravi patologie che hanno afflitto lei stessa (carcinoma al seno) e suo marito __________ fino a renderlo da ultimo inabile al lavoro all’85% (febbre Q delle capre, batterio nel sangue con conseguente operazione al cuore di riparazione della valvola mitrale, endocardite; successiva depressione) ed aver rilevato di avere tre figli (nati nel 2000 [madre di una figlia nata nel 2019], 2002 e 2007) a carico, sostiene che quale collaboratrice dell’azienda di suo marito abbia diritto alle indennità poiché durante il lockdown non ha percepito alcuna prestazione straordinaria.
1.3. Con risposta del 4 gennaio 2022 la Cassa CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.4. Il 14 gennaio 2022 la ricorrente ha affermato che a causa delle gravi patologie che hanno colpito lei e suo marito fin dal 2016, la famiglia si trova in gravi difficoltà economiche e nel marzo 2020 ha chiesto di poter beneficiare delle IPG Corona (doc. V). Dal settembre 2020 la ricorrente ha cercato una nuova occupazione e dal 19 ottobre 2020 ha iniziato un’attività presso l’__________. L’interessata, malgrado si occupasse della gestione dell’azienda agricola e dei trasporti, non si è affiliata quale indipendente, essendo fiduciosa che suo marito avrebbe potuto nuovamente lavorare. Il marito all’epoca percepiva IPG malattia al 50% per favorire la ripresa dell’attività, anche se poi non è più riuscito ad esercitare il suo lavoro a causa del deperimento psichico.
La ricorrente afferma di essere stata invitata dalla Cassa ad iscriversi quale indipendente ed a stralciare l’affiliazione del marito a titolo retroattivo poiché “è più giusto che prosegua lei con l’affiliazione e i contributi”. La ricorrente sostiene che nel luglio 2021, dopo aver ricevuto la decisione di restituzione per il marito, ha contattato l’amministrazione per capire la situazione ed è stata invitata ad inoltrare la richiesta delle prestazioni a suo nome. La decisione però è stata respinta in quanto la domanda era tardiva.
1.5. Il 25 gennaio 2022 la Cassa si è riconfermata nella sua posizione (doc. VII).
1.6. Il 27 gennaio 2022 il TCA ha interpellato l’__________ __________ __________ CO 1, chiedendo:
" Nell’ambito degli scambi di allegati RI 1 ha rilevato di essersi affiliata presso la vostra Cassa di compensazione a titolo retroattivo quale indipendente dal 1° gennaio 2020, mentre suo marito, __________, è stato stralciato quale indipendente, sempre a titolo retroattivo, con effetto dal 31 dicembre 2019.
Le modifiche sono avvenute nel corso del 2021.
Nel ricorso figura che “in seguito a malattia di lunga durata nel 2020 su suggerimento dei funzionari __________ mia moglie è stata affiliata al mio posto quale indipendente”.
In successive osservazioni la ricorrente ha inoltre affermato di essere “stata invitata dalla cassa __________ a stralciare l’affiliazione di mio marito e di procedere con la mia affiliazione retroattiva. “è più giusto che prosegua le con l’affiliazione e i contributi”.
Ai fini del giudizio le chiediamo di voler precisare quanto segue:
Lo stralcio con effetto retroattivo al 31 dicembre 2019 di __________ è avvenuto su richiesta dell’amministrazione o spontaneamente ad opera dell’assicurato?
L’affiliazione dal 1° gennaio 2020 quale indipendente di RI 1 è avvenuta su richiesta della Cassa CO 1 o spontaneamente ad opera dell’assicurata?
a. nel caso in cui le modifiche di statuto fossero avvenute in seguito ad una richiesta della Cassa CO 1, per quale motivo i coniugi __________ sono stati invitati a modificare la propria affiliazione retroattivamente (quali sono gli elementi che hanno fatto intervenire la Cassa)?
b. In particolare è stato oggetto di discussione anche il diritto o meno a indennità giornaliere per coronavirus già versate al marito? In caso di risposta positiva le chiediamo di voler indicare cosa eventualmente è stato discusso.” (doc. VIII)
1.7. Il 3 febbraio 2022 __________ CO 1 ha affermato:
" 1. Lo stralcio con effetto retroattivo al 31.12.2019 del signor
__________ è avvenuto spontaneamente ad opera dell’assicurato, per il tramite dell’Agenzia comunale AVS di __________. Quest’ultima a seguito della citata lettera del 12.05.2021 scritta a mano dal sig. __________, ha compilato il formulario “Notifica di mutazione” inviandocelo assieme alla lettera dell’assicurato, avvisandoci della mutazione da eseguire.
A tal riguardo rileviamo che precedentemente, l’assicurato in data 15.03.2021 aveva inviato una mail alla nostra Cassa informando che “… Preciso che sono inabile al lavoro e in attesa di una decisione AI. Mi chiedo in questo caso si pagano i contributi. ...” Il nostro __________ con mail del 23.03.2021 risponde all’assicurato che “… Nel caso in cui non dovesse più svolgere nessuna attività lucrativa dovrebbe recarsi al proprio comune di domicilio per richiedere di essere iscritto per il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG quale persona senza attività lucrativa e non più quale indipendente. …”. Non sappiamo con certezza se sia a seguito della nostra mail del 23.03.2021 che il sig. __________ ha scritto la lettera citata in precedenza consegnandola all’Agenzia comunale AVS di __________.
3.a Il nostro __________, all’infuori della mail del 23.03.2021 suindicata e inviata al sig. __________, nella quale abbiamo illustrato eventuali passi da intraprendere, non ha mai richiesto ai coniugi __________ di modificare il loro statuto contributivo, men che meno alla sig.ra RI 1.
3.b L’indennità giornaliera per coronavirus non è mai stata motivo di discussione o di interesse per noi in quanto non di nostra competenza. Ma visto quel particolare periodo dell’anno (primavera 2021 in piena emergenza COVID), eravamo consapevoli dell’importante mole di lavoro dei nostri colleghi __________. Era pertanto uso da parte nostra fornir loro eventuali informazioni rilevanti per la determinazione del diritto/restituzione delle indennità giornaliere per coronavirus, ma solo a titolo informativo, affinché ne potessero prendere atto ed avviare gli eventuali e necessari accertamenti.” (doc. IX)
1.8. Con scritto del 16 febbraio 2022, trasmesso all’insorgente con facoltà di eventualmente esprimersi in merito entro il 23 febbraio 2022, l’amministrazione ha rilevato di non avere particolari osservazioni in merito (doc. XII).
1.9. Con presa di posizione del 16 febbraio 2022, trasmessa alla Cassa per conoscenza, l’assicurata ha affermato:
" Chiaramente è stato tutto opera nostra, ma su consiglio e d’obbligo per legge.
In dicembre 2020, purtroppo non ho preso nota della data ma presumo tra il 10 e il 16 dicembre visto che ho presentato richiesta per l’affiliazione quale indipendente al 16 dicembre 2020 (vedi copia formulario), ho telefonato alla CO 1 ho parlato con il signor __________, ho spiegato la situazione e lui mi ha invitata a presentare richiesta a mio nome “se è lei che lavora deve pagarli lei i contributi”. Precisando nelle osservazioni quanto spiegato per telefono (vedi formulario affiliazioni punto I) osservazioni).
Sicura che lo stralcio di mio marito e la mia affiliazione andassero di pari passo.
Al 22 dicembre 2020 ho avuto conferma per la mia affiliazione dal 01 gennaio 2020 (vedi allegato).
Al 4 gennaio 2021 ho telefonato alla cassa, Signor __________ e mi ha di nuovo invitato a scrivere due righe (vedi allegato) per chiedere di compensare i contributi pagati a nome di mio marito a mio favore.
Preciso che all’8 gennaio 2021 c’era stata la compensazione del credito a mio favore per i premi AVS (vedi foglio allegato).
In data 9 marzo 2021 ho telefonato alla CO 1 e ho parlato con il Signor __________, che mi ha invitata a scrivere due righe per mail (mail già presentata dalla cassa) scritta il 12 marzo 2021.
A questo punto il 23 marzo 2020 (recte: 2021) mi hanno risposto, tra cui di recarmi all’AVS del comune di domicilio.
Al 12 maggio finalmente siamo riusciti ad andare e mi hanno fatto scrivere due righe a mano sul momento e poi firmata da mio marito (non è mia prassi scrivere a mano una lettera, sono precisa e ordinata).
Da come potete vedere la procedura mi è stata indicata correttamente dalla cassa per la nostra situazione creatasi.
Visto che il lavoro aziendale, sia trasporti che agricolo venivano svolti da me, per l’agricolo con l’aiuto di mio figlio.
L’IPG Corona è stata richiesta fino al 16 settembre 2020 in quanto da ottobre 2020 ho iniziato a lavorare come impiegata amministrativa presso __________ e di conseguenza i trasporti non sono più stato eseguiti.
Mi sembra di essere stata onesta e rispettosa delle leggi COVID sugli aiuti ricevuti.
In data 21 luglio abbiamo ricevuto la decisione di restituzione IPG Corona e subito ho telefonato per chiarire la situazione per noi insostenibile. Preciso che la tassazione 2020 figura un reddito di frs. 18'000.-- compresa IPG Corona.
A tal punto per sistemare la situazione sono stata invitata dall’ufficio competente a compilare i formulari a mio nome per il periodo in questione, marzo-settembre 2020.
Presumo andasse bene visto che me l’hanno detto loro.
Purtroppo per tale periodo la risposta è stata negativa in quanto tardiva.
Poi mi hanno detto di inoltrare per il periodo dal 01 novembre 2020 fino al 30 giugno 2021, perché figuro come indipendente e il diritto sussiste. Come detto più volte con i funzionari al telefono, secondo mio avviso non sono più di diritto avendo smesso con i trasporti. Invece qui la risposta è stata accolta e mi hanno versato i soldi che poi ho restituito perché sicura di non averli di diritto.
Attendo fiduciosa, in quanto esausta dall’onere burocratico creatosi, visto che tutti i soldi sono stati ritornati o compensati, sono una persona onesta e desidero essere lasciata in pace.” (doc. XIII)
1.10. In data 22 febbraio 2022 la ricorrente si è ulteriormente espressa, ribadendo le sue motivazioni (doc. XVI). Lo scritto è stato trasmesso alla Cassa per conoscenza (doc. XVII).
in diritto
in ordine
2.1. In concreto, con un unico ricorso, la ricorrente e suo marito hanno contestato tre distinte decisioni:
decisione su opposizione del 3 novembre 2021 con cui la Cassa CO 1 ha rifiutato il versamento delle indennità giornaliere Corona alla ricorrente dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 poiché la domanda è tardiva;
decisione su opposizione del 3 novembre 2021 con cui la Cassa CO 1 ha respinto la domanda di condono della restituzione dell’importo di fr. 23'006.85 per le indennità giornaliere Corona per il periodo 17 marzo 2020 – 16 settembre 2020 versate al marito;
decisione del 10 novembre 2021 dell’UAI, preavvisata dal progetto dell’8 giugno 2021, con cui, oltre a riconoscere al marito una rendita intera dal 1° febbraio 2020 (con diritto al versamento delle prestazioni dal 1° aprile 2020), è stata effettuata una compensazione con l’importo di fr. 23'006.85 chiesto in restituzione.
La ricorrente e suo marito chiedono la congiunzione delle cause (incarti 42.2021.73; 42.2021.74 e 32.2021.131).
Secondo l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.
In concreto, la richiesta non può trovare accoglimento.
Infatti, la domanda di prestazioni della ricorrente, respinta in quanto tardiva, è indipendente rispetto alla richiesta di condono del marito ed alla compensazione effettuata dall’UAI tra le indennità giornaliere Corona versate al marito e la rendita retroattiva dovuta al marito.
Ne segue che il ricorso inoltrato contro la decisione su opposizione qui impugnata viene trattato separatamente rispetto alle altre procedure.
nel merito
2.2. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Hanno inoltre diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).
Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.
L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17 febbraio 2022; sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art. 3bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. b).
L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3).
Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):
" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.
Per l’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022, per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
L’art. 5 cpv. 2ter0 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
Ai sensi dell’art. 15 cpv. 5 della Legge COVID-19 il Consiglio federale può dichiarare applicabili le disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe all’articolo 24 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l’estinzione del diritto, all’articolo 49 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l’applicabilità della procedura semplificata e all’articolo 58 capoverso 1 LPGA per quanto concerne la competenza del tribunale delle assicurazioni.
Secondo l’art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020, in deroga all’art. 24 LPGA, il diritto alle prestazioni si estingue il 16 settembre 2020.
Per l’art. 6 nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020, in deroga all’art. 24 LPGA, il diritto alle prestazioni si estingue il 31 dicembre 2021. Dal 1° luglio 2021, il medesimo articolo prevede che il diritto alle prestazioni si estingue il 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022 la norma dispone che il diritto alle prestazioni si estingue il 31 marzo 2023.
Dal 17 febbraio 2022 l’art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato ulteriormente modificato nel senso che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione delle disposizioni su cui si fonda.
Va ancora rilevato che il cpv. 1 dell’art. 10c dell’ordinanza COVID-19 relativo alle disposizioni transitorie della modifica del 4 novembre 2020, prevede che in deroga all’articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità dovute in virtù dell’articolo 2 capoverso 1bis lettera a numero 1 o 2 della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 si estingue il 30 giugno 2021.
Per il cpv. 2 del medesimo disposto, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto ad altre indennità dovute in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 è estinto. Le persone che all’entrata in vigore della modifica del 4 novembre 2020 avevano diritto a tali indennità e che intendono esercitare il diritto a indennità in virtù della presente ordinanza nella versione in vigore dal 17 settembre 2020 devono presentare una nuova richiesta.
2.3. Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17 febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Il p.to 3.1. “condizioni generali” prevedeva, nella versione 5 in vigore dal 19 giugno 2020, quanto segue:
" 1020.1 Il diritto all’indennità può nascere fino al 16 settembre 2020
06/20 e deve essere deve essere esercitato entro quella data. Scaduto questo termine, in deroga all’articolo 24 LPGA si estingue per tutte le pretese.”
Nella versione 7 del 17 settembre 2020, il marginale 1020.1 è stato modificato nei seguenti termini:
" 1020.1 Il diritto all’indennità concessa in virtù dell’ordinanza COVID-
09/20 19 perdita di guadagno nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 può nascere al più tardi il 16 settembre 2020 e deve essere esercitato entro quella data. Scaduto questo termine, in deroga all’articolo 24 LPGA si estingue per tutte le pretese. Al diritto alle indennità in caso di quarantena si applicano le disposizioni transitorie, secondo le quali un tale diritto nato in virtù dell’ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 potrà essere esercitato fino al 31 dicembre 2021. In questo modo, le persone colpite da un provvedimento di quarantena poco prima della scadenza del diritto vigente saranno equiparate a quelle che dovranno interrompere l’attività lucrativa in seguito a una quarantena a partire dal 17 settembre 2020.
1020.2 Il diritto all’indennità concessa in virtù dell’ordinanza COVID-
09/20 19 perdita di guadagno nella versione in vigore dal 17 settembre 2020 può nascere al più presto il 17 settembre 2020 e sussiste per la durata del provvedimento che ne ha determinato la nascita.
1020.3 In deroga all’articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità
09/20 concesse in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal 17 settembre 2020 potrà essere esercitato al più tardi fino al 31 dicembre 2021.”
Nella versione 8 del 4 novembre 2020 i marginali 1020.1 e 1020.3 sono stati così modificati:
" 1020.1 Il diritto all’indennità concessa in virtù dell’ordinanza COVID-
11/20 19 perdita di guadagno nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 può nascere al più tardi il 16 settembre 2020 e deve essere esercitato entro quella data. Scaduto questo termine, in deroga all’articolo 24 LPGA si estingue per tutte le pretese. Al diritto alle indennità in caso di quarantena si applicano le disposizioni transitorie, secondo le quali un tale diritto nato in virtù dell’ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 potrà essere esercitato fino al 30 giugno 2021. In questo modo, le persone colpite da un provvedimento di quarantena poco prima della scadenza del diritto vigente saranno equiparate a quelle che dovranno interrompere l’attività lucrativa in seguito a una quarantena a partire dal 17 settembre 2020.
(…)
1020.3 In deroga all’articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità
11/20 concesse in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal 17 settembre 2020 potrà essere esercitato al più tardi fino al 30 giugno 2021.”
Nella versione 15 del 15 aprile 2021 i marginali 1020.1 e 1020.3 sono stati così modificati:
" 1020.1 Il diritto all’indennità concessa in virtù dell’ordinanza COVID-
04/21 19 perdita di guadagno nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 può nascere al più tardi il 16 settembre 2020 e deve essere esercitato entro quella data. Scaduto questo termine, in deroga all’articolo 24 LPGA si estingue per tutte le pretese. Al diritto alle indennità derivante da un caso di quarantena o dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi si applicano le disposizioni transitorie, secondo le quali un tale diritto nato in virtù dell’ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 potrà essere esercitato fino al 31 dicembre 2021. In questo modo, le persone colpite da un provvedimento di quarantena o dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi poco prima della scadenza del diritto vigente saranno equiparate a quelle che dovranno interrompere l’attività lucrativa in seguito a una quarantena o alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi a partire dal 17 settembre 2020.
(…)
1020.3 In deroga all’articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità
04/21 concesse in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal 17 settembre 2020 potrà essere esercitato al più tardi fino al 31 dicembre 2021.”
Nella versione 17 del 1° luglio 2021 i marginali 1020.1 e 1020.3 hanno subito le seguenti modifiche:
" 1020.1 Il diritto all’indennità concessa in virtù dell’ordinanza COVID-
07/21 19 perdita di guadagno nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 può nascere al più tardi il 16 settembre 2020 e deve essere esercitato entro quella data. Scaduto questo termine, in deroga all’articolo 24 LPGA si estingue per tutte le pretese. Al diritto alle indennità derivante da un caso di quarantena o dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi si applicano le disposizioni transitorie, secondo le quali un tale diritto nato in virtù dell’ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 potrà essere esercitato fino al 30 giugno 2021. In questo modo, le persone colpite da un provvedimento di quarantena o dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi poco prima della scadenza del diritto vigente saranno equiparate a quelle che dovranno interrompere l’attività lucrativa in seguito a una quarantena o alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi a partire dal 17 settembre 2020.
(…)
1020.3 In deroga all’articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità
07/21 concesse in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal 17 settembre 2020 potrà essere esercitato al più tardi fino al 31 marzo 2022.”
Nella versione 21 del 17 dicembre 2021 il marginale 1020.3 ha il seguente tenore:
" 1020.3 In deroga all’articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità
12/21 concesse in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal 17 settembre 2020 potrà essere esercitato al più tardi fino al 31 marzo 2023.”
Nella versione 25 in vigore dal 17 febbraio 2022, i marginali 1020.1 e 1020.2 sono stati soppressi, mentre il marginale 1020.3 prevede quanto segue:
" 1020.3 In deroga all’articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità
02/22b concesse in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal 17 settembre 2020 potrà essere esercitato al più tardi sino alla fine del terzo mese successivo alla soppressione dell’indennità.”
Il nuovo marginale 1020.4 prevede:
" 1020.4 Se la richiesta di prestazioni concerne indennità il cui diritto
02/22b è nato prima del 17 febbraio 2022 e che sono state soppresse a quella data, si applicano le versioni precedenti della circolare.”
2.4. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. In concreto, l’assicurata, indipendente, attiva quale agricoltrice e autista (trasporto allievi scuole speciali), ha inoltrato la richiesta di indennità giornaliere per il coronavirus per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020, in data 8 luglio 2021 (doc. 7).
La domanda, di principio, è perenta.
Infatti, per l’art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020, adottato in virtù dell’art. 15 cpv. 5 della Legge COVID-19, in deroga all’art. 24 LPGA, il diritto alle prestazioni (per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020) si estingue il 16 settembre 2020.
Anche secondo il cpv. 2 prima frase dell’art. 10c dell’ordinanza COVID-19 relativo alle disposizioni transitorie della modifica del 4 novembre 2020, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto ad altre indennità dovute in virtù dell’ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 è estinto.
Ciò è del resto quanto prevede anche il marginale CIC 1020.1 nelle versioni in vigore fino al 16 febbraio 2022, prima della sua soppressione.
La ricorrente chiede tuttavia che quale data d’inoltro della richiesta di indennità di perdita di guadagno Corona, venga presa in considerazione quella della trasmissione della domanda del marito (23 marzo 2020), titolare dell’azienda agricola familiare dal 1990 ed all’epoca affiliato come indipendente.
L’insorgente evidenzia infatti di collaborare nell’azienda del coniuge dal 2012, occupandosi prevalentemente del trasporto giornaliero degli allievi di scuola speciale della zona.
In seguito alla malattia del marito ha preso in mano la gestione dell’azienda, compreso l’allevamento del bestiame (capre e cavalli).
Dopo la chiusura delle attività decretata dal Consiglio federale, la ricorrente, a nome del marito, titolare dell’azienda, il 23 marzo 2020, ha inoltrato la richiesta di indennità giornaliere Corona.
A causa del protrarsi della malattia del coniuge, a fine dicembre 2020 ha chiesto di poter essere iscritta quale indipendente, poiché ormai da diversi mesi si occupava, insieme ad un figlio, della continuazione dell’attività dell’azienda agricola. Il marito, infatti, non è riuscito, malgrado gli auspici iniziali, a riprendere l’attività.
Dalle tavole processuali emerge che CO 1 ha affiliato la ricorrente quale indipendente con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2020, mentre nel corso del mese di maggio 2021 il marito è stato stralciato quale indipendente con effetto al 31 dicembre 2019. Nella sua richiesta di affiliazione del 16 dicembre 2020 l’assicurata ha affermato: “preciso che ritiro il conteggio di mio marito __________ (…) perché lui non può più lavorare è in attesa risposta AI. I lavori aziendali vengono svolti da me e mio figlio __________.” (doc. XIII/1).
In precedenza essa non era iscritta come indipendente poiché per l’art. 3 cpv. 3 lett. b LAVS, si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, gli assicurati che lavorano nell’azienda del proprio coniuge se non riscuotono alcun salario in contanti.
A questo proposito l’opuscolo informativo 2.03 relativo ai contributi delle persone senza attività lucrativa all’AVS, all’AI e alle IPG, punto 3 (eccezioni), precisa che le persone senza attività lucrativa che lavorano nell’azienda della moglie o del marito senza retribuzione in contanti non sono tenute a versare contributi propri se il coniuge versa contributi pari ad almeno il doppio del contributo minimo.
Alla luce di quanto sopra esposto questo Tribunale rileva che l’attività dell’azienda agricola era svolta da numerosi anni da entrambi i coniugi. Solo il marito era tuttavia iscritto quale indipendente, poiché titolare dell’azienda. La moglie, invece, pur collaborando, non era tenuta ad iscriversi in tale qualità (cfr. art. 3 cpv. 3 lett. b LAVS). Il reddito da lei prodotto con il suo lavoro, era infatti, come prassi nei casi delle aziende agricole, conglobato nel guadagno da indipendente conseguito dal marito.
A causa delle gravi patologie che hanno afflitto il coniuge e che lo hanno reso incapace al lavoro, con conseguente diritto, dal 1° febbraio 2020, ad una rendita intera d’invalidità (grado del 100% [progetto di decisione dell’8 giugno 2021 e decisione del 19 novembre 2021]), la ricorrente, dopo aver accertato che suo marito non sarebbe più riuscito a riprendere, neppure in misura parziale, l’attività, ha chiesto all’amministrazione di affiliarla come indipendente al posto del proprio coniuge.
Occorre pertanto concludere che nel caso di specie ci si trova confrontati ad un caso particolare.
La domanda di prestazioni inoltrata il 23 marzo 2020 a nome del marito era intesa a coprire la perdita di guadagno che la pandemia ha causato all’azienda agricola, iscritta a nome del marito, gestita da entrambi, ma portata avanti unicamente dalla ricorrente a partire da inizio 2020 a causa della grave malattia che aveva afflitto il coniuge (su questo aspetto cfr.: donne nell’agricoltura, in: www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/soziales/frauen-in-der-landwirtschaft.html: “Tradizionalmente, molte mogli/partner (90%) e mariti/partner (10%) lavorano in fattoria con il o la capoazienda: è il caso per 31 000 persone o per il 62% delle aziende svizzere. Circa 18 000 persone lavorano esclusivamente nella propria azienda, quindi non esercitando un’attività lucrativa esterna ad essa. Di queste, 11 700 sono agricoltrici (66%) con un conto AVS proprio. Le rimanenti 6200 mogli/partner (34%) sono assicurate all’AVS tramite il o la capoazienda”).
L’affiliazione quale indipendente, avvenuta a titolo retroattivo, è stata richiesta dalla moglie a causa della grave patologia che ha impedito il marito di riprendere l’attività. Quest’ultimo a sua volta ha chiesto lo stralcio quale indipendente a titolo retroattivo poiché non è più stato in grado di lavorare. L’attività svolta, ossia la gestione dell’azienda agricola, era la medesima.
La domanda di indennità giornaliere Corona inoltrata il 23 marzo 2020, a nome del marito, alla luce della singolarità della fattispecie, deve di conseguenza essere considerata come se fosse stata inoltrata dalla moglie e va di conseguenza ritenuta tempestiva. Del resto, in seguito alla modifica retroattiva anche dello statuto del marito, quest’ultimo il 23 marzo 2020 non avrebbe potuto presentare lui stesso la richiesta.
In queste condizioni il ricorso deve essere accolto e l’incarto rinviato alla Cassa affinché calcoli le indennità dovute per il periodo litigioso.
2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 2 dicembre 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche la STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5., con rinvio alla STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3..
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa CO 1 per i suoi incombenti.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti