Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2021.33
Entscheidungsdatum
28.06.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2021.33

rs

Lugano 28 giugno 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2021 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 14 aprile 2021 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 14 aprile 2021 (cfr. doc. A1) l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la decisione del 4 febbraio 2021 con la quale aveva chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 4'050.--, a titolo di prestazioni assistenziali percepite indebitamente nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020, in quanto è emerso che la medesima in quei mesi aveva percepito degli aiuti da parte della madre (cfr. doc. A3).

1.2. Contro la decisione su reclamo l’interessata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto che la restituzione di fr. 4'050.-- le venga condonata, in quanto, da una parte, le prestazioni assistenziali di settembre, ottobre e novembre 2020 non sono state prese indebitamente, bensì in buona fede per far fronte alle necessità economiche del momento, dall’altra, le sue condizioni economiche non le consentono di restituire la somma, e meglio ciò sarebbe un onere troppo grande da affrontare.

RI 1 ha precisato che da un anno e mezzo non lavora, poiché il Covid ha bloccato tutte le agenzie viaggi, compagnie aeree, strutture alberghiere. La medesima ha aggiunto che il prestito ricevuto dai suoi genitori era per evitare di ricevere richiami e/o precetti esecutivi per l’affitto, le assicurazioni ecc., ritenuto che percepisce le prestazioni assistenziali solo dopo la metà del mese quando i termini di pagamento sono scaduti. La medesima ha precisato che i suoi genitori, di vecchio stampo, molto precisi e diligenti, si sentono a disagio quando lei riceveva/riceve dei richiami ed è per questo motivo che le hanno anticipato il denaro per i pagamenti (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 4 giugno 2021 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso e che la domanda di condono venga dichiarata irricevibile, specificando che “la buona fede e le precarie condizioni economiche invocate dalla ricorrente verranno esaminate dall’USSI con separata decisone, dopo che la decisone di restituzione sarà cresciuta n giudicato” (cfr. doc. III).

1.4. Con scritto del 10 giugno 2021, pervenuto al TCA il 17 giugno 2021, l’insorgente ha in particolare osservato:

" (…)

  1. Confermo di non sentirmi responsabile per il denaro che mi ha versato USSI e tutti i versamenti li ho sempre accettati in Buona Fede.

  2. Confermo di aver ricevuto il prestito da parte dei miei genitori onde evitare ritardi nei pagamenti o ricevere richiami o precetti esecutivi in quanto i versamenti da parte di USSI o Assicurazioni sociali vengono versati dopo la metà di ogni mese. Come si può considerare un’entrata un prestito genitoriale atto ad evitare ulteriori dissesti finanziari? Infatti si è trattato di un prestito da restituire al più presto e non di certo di un’entrata indebita, avessi cercato di fare le cose di nascosto prendendo il prestito in contanti … ma più trasparente di così …

(…).

  1. Come da voi espresso al punto 5 dello scritto confermo e sottolineo di non aver percepito la prestazione in modo indebito ma palesemente in buona fede, propongo quindi l’attesa della crescita in giudicato della pratica al fine di poter valutare il condono visto che a mio avviso rispecchio le condizioni descritte.

(…).” (Doc. V)

1.5. Il doc. V+B1-5 è stato trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

"Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

Ai sensi dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

"La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

2.3. Le argomentazioni formulate nel ricorso contro la decisione su reclamo del 14 aprile 2021, con la quale l’USSI ha confermato l’ordine di restituzione del 4 febbraio 2021 emesso nei confronti di RI 1 (cfr. doc. A3), concernono esclusivamente la buona fede dell’insorgente nel percepire tutti i versamenti da parte dell’assistenza sociale e le sue difficili condizioni economiche che non le consentono la restituzione dell’importo richiesto (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

La buona fede e l’onere troppo grave costituiscono, però, i presupposti del condono (cfr. consid. 2.2.).

Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Pertanto le censure sollevate nell’impugnativa sono inammissibili e saranno esaminate nella procedura successiva relativa al condono.

L’amministrazione si è peraltro già impegnata ad esaminare le condizioni del condono (buona fede e precarie condizioni finanziarie invocate dalla ricorrente) con separata decisione, dopo che la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato (cfr. doc. III).

Il presente ricorso è conseguentemente irricevibile (cfr. STCA 39.2018.10 del 17 settembre 2018; STCA 42.2017.43 del 23 ottobre 2017; 42.2011.32 del 9 gennaio 2012).

2.4. A titolo abbondanziale è comunque utile rilevare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; STF 9C_328/2015 del 23 settembre 2015 consid. 1; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.).

Va, inoltre, evidenziato che nell'assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps, secondo cui l'assistenza sociale può essere riconosciuta solo se il richiedente non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Pertanto l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da parte di terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, ad esempio nel caso in cui in seguito si verifichi un miglioramento della situazione economica del beneficiario, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.10.; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65).

In concreto dalle carte processuale emerge che alla ricorrente, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020 - in cui ha beneficiato di prestazioni assistenziali ordinarie calcolate non tenendo conto di alcun reddito computabile Las (cfr. doc. 384, 364, 404) -, in realtà sono stati versati fr. 1’350.-- mensili da parte della madre (cfr. doc. 396, 397, 378, 376, 357, 356).

Nel caso di specie gli importi di fr. 1'350.-- al mese non dovevano essere un supplemento a quanto corrispondeva l'assistenza sociale, bensì avrebbero dovuto in primo luogo servire a far fronte ai bisogni primari dell’insorgente (cfr. STF 8C_92/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.4.; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.10.).

Ne discende che a ragione l’amministrazione ha richiesto alla ricorrente la restituzione di parte delle prestazioni assistenziali ricevute da settembre a novembre 2020.

2.5. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto il ricorso è del 30 aprile 2021 per cui si applica il nuovo diritto.

Nell’ambito della procedura AI, il TF, a proposito dell’art. 69 cpv. 1 bis LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, ha già avuto modo di stabilire che non si è in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI, in caso di vertenze circa l’ammontare delle ripetibili nell’ambito dell’assistenza giudiziaria, di pagamento di prestazioni a terzi o di condono della restituzione di prestazioni (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 4a edizione, n. 70 ad art. 61, pag. 1101 e i riferimenti ivi menzionati).

In casu l’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA concerne la richiesta di condono e non prestazioni.

Tuttavia, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, si prescinde dal carico di spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2021,17 del 16 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 42.2021.31 del 14 giugno 2021 consid. 2.4.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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3

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