__________Raccomandata
Incarto n. 42.2021.11
rs
Lugano 21 giugno 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 29 dicembre 2020 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 2 settembre 2020 l’Ufficio del sostegno e dell’inserimento (di seguito: USSI) ha assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di settembre 2020 di fr. 3'108.--, tenendo conto di un’unità di riferimento composta della medesima, del marito, __________, dei due figli di quest’ultimo, __________ e __________, nati il __________ 2004, nonché del figlio di RI 1, __________, nato il __________ 2005.
Dalla prestazione assistenziale ordinaria è stato trattenuto l’importo di fr. 474.-- mensili a titolo di contributo per la retta del centro educativo dove sono collocati __________ e __________ (cfr. doc. C).
1.2. A seguito del reclamo interposto il 29 settembre 2020 da RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 53), l’USSI, il 29 dicembre 2020, ha emesso una decisione su reclamo con cui, da un lato, ha confermato il proprio provvedimento del 2 settembre 2020. Dall’altro, ha negato il riconoscimento del gratuito patrocinio, poiché “al presente stadio amministrativo della vertenza non risulta indispensabile avvalersi di un legale e d’altra parte il reclamo non aveva parvenza di buon fondamento” (cfr. doc. B p.to M).
L’amministrazione, riguardo alla censura relativa alla composizione dell’unità di riferimento, ha rilevato:
" (…) la ricorrente, richiamandosi alla giurisprudenza cantonale, sostiene che i figli del marito, __________ e __________, non devono essere considerati come parte dell'unità di riferimento, alla quale sono da ritenere estranei, siccome collocati in istituto, non sottoposti all'autorità parentale del padre, non condividono l'economia domestica con il medesimo, non beneficiano di un mantenimento da parte sua e non contribuiscono con i loro redditi al mantenimento della famiglia.
Tale argomentazione non può essere accolta.
È vero che in una precedente situazione in cui la madre non aveva la custodia né l'autorità parentale sui due figli in affidamento a terzi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva valutato che, dato il caso eccezionale, si giustificava un calcolo dell'assistenza separato dai figli (STCA 19.122012 inc. 42.2012.13).
ln quel caso i figli potevano far fronte al proprio mantenimento grazie alle rendite loro spettanti, ciò che invece non si verifica nel caso qui in esame, dove i figli non hanno tali entrate. Non si giustifica quindi nel presente caso un calcolo dell'assistenza separato dai figli __________ e __________. Essi vanno considerati nell'unità di riferimento.
Tale valutazione corrisponde pure a quanto stabilito dal lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni con sentenza 30.11.2020 inc. 42.2020.14, inerente alle indennità straordinarie di disoccupazione, per la medesima unità di riferimento. (…)” (Doc. B p.to H))
In merito alla contestata deduzione dell’ammontare di fr. 474.-- l’USSI ha precisato:
" (…)
L.
La reclamante contesta poi, in via subordinata, la trattenuta sulla prestazione di assistenza come contributo alla retta RECEM, che non è ancora stato stabilito in sede civile e che dovrebbe essere coperto facendo capo in primo luogo ai mezzi vincolati al mantenimento (AF, alimenti ecc.) ma anche al reddito del figlio (in misura del 60%). Indica che i minori coprono integralmente il mantenimento e non si giustifica alcuna trattenuta. Chiede di escludere la trattenuta RECEM.
La trattenuta pari a CHF 474.- mensili è confermata e corrisponde a una minima partecipazione al costo del collocamento dei figli prevista dalla relativa normativa (Direttive concernenti l'ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento, 874.154). (…)” (Doc. B p.to L)
1.3. RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo dinanzi al TCA, postulando:
“ In via principale
I. Il ricorso è accolto, di conseguenza la decisione dell’USSI del 2 settembre 2020 è annullata e riformata nel senso di escludere i minori __________ e __________ dall’Unità di Riferimento.
(…).
In via subordinata
I. Il reclamo (recte: ricorso) è accolto. Di conseguenza, la decisione dell’USSI del 2 settembre 2020 è annullata e riformata nel senso di:
I.I. rettificare il reddito computabile in CHF 12'677.00;
I.2.annullare la trattenuta a favore del settore rette dell’USSI a far tempo dal mese di marzo 2020.
(…).
In via ancora più subordinata
I. Il reclamo (recte: ricorso) è accolto. Di conseguenza, la decisione dell’USSI del 2 settembre 2020 è annullata e riformata nel senso di annullare la trattenuta “RECEM” a favore del settore rette dell’USSI. (…)” (Doc. I pag. 11-12)
L’insorgente ha chiesto, inoltre, l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio ad opera dell’avv. RA 1 sia per quanto riguarda la procedura di reclamo sia per quanto concerne la procedura ricorsuale (cfr. doc. I pag. 12).
A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha fatto valere che la situazione economica dei figli del marito sarebbe mutata in modo importante, tanto da rendere esigibile l’esclusione dei due minori dall’unità di riferimento, rilevando:
" (…) essi sono ora in grado di fare fronte al proprio mantenimento con le proprie entrate (rendite, AF e reddito da lavoro dipendente), ciò che, a mente della ricorrente, renderebbe esigibile l'inserimento di __________ e __________ in un'UR a sé, proprio in ossequio a quanto richiamato da codesto Tribunale in 42.2020.14 (e, di riflesso, in 42.2012.13).
4.2. Si rileva come __________, a far tempo dal mese di settembre 2020, abbia intrapreso un apprendistato, per il quale percepisce l'importo mensile di CHF 798.16 a titolo di salario, per un totale di CHF 9'578.00 annui. Tolta la franchigia di CHF 2'400.00 (ai sensi dell'art. 22 lett. a n. 5 LAS), ne discende un reddito computabile mensile di CHF 598.16.
ln aggiunta, il minore __________ percepisce AF per CHF 250.00 mensili, ciò che porta il suo reddito mensile a CHF 848.16.
La minore __________ percepisce unicamente CHF 250.00 a titolo di AF di formazione, non disponendo ella - per ora - di un reddito proprio da lavoro dipendente.
Gli AF - come noto a codesto Lodevole Tribunale - sono versati direttamente a favore dei minori.
4.3. Nel caso qui in esame, __________ e __________ sono collocati presso un istituto e pertanto non condividono in alcun modo i costi dell'economia domestica del padre, il quale, ad oggi, non provvede in alcun modo al loro mantenimento e nemmeno egli percepisce gli AF per i minori (i quali vengono ora versati direttamente a quest'ultimi), come suesposto. Come sancito da codesto Tribunale nella decisione 42.2012.13, "il fatto di considerare nell'unità di riferimento della madre i figli in affidamento presso terzi sia legato all'obbligo di mantenimento che comunque il genitore ha nei confronti dei figli sulla base dell'art. 276 CC" (cfr. consid. 2.13, grassetto ad opera dello scrivente): orbene, nel caso che qui ci occupa, appare evidente come l'eventuale obbligo contributivo del padre sia ancora sub iudice e verosimilmente dal padre non sarà esigibile alcun contributo di mantenimento, visto come egli sia privo di reddito o altre entrate. Visto quanto premesso quo ai redditi propri dei __________ e __________, il fabbisogno dei figli viene — perlomeno parzialmente — coperto "facendo capo ai mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base, assegno integrativo, rendite completive, rendite Al ecc.) ed il padre non provvede in alcun modo al mantenimento degli stessi" (cfr. TCA 42.2012.13, consid. 2.13).
4.4. Visto quanto sopraesposto, si ribadisce come l'inclusione dei figli di primo letto del marito della ricorrente nella UR non sia in alcun modo giustificata e giustificabile alla luce dell'indipendenza economica dei figli __________ __________ dal padre, ancor più in considerazione del reddito personale che __________ percepisce a seguito dell'inizio dell'apprendistato. Infatti, appare assurdo che nel computo del reddito della UR venga tenuto conto del reddito da attività dipendente di __________, visto come egli nemmeno viva con la famiglia: il suo reddito non contribuisce in alcun modo a sopportare le spese correnti della UR, tanto più che addirittura, come vedremo in seguito, l'USSl non ha nemmeno tenuto conto del reddito del minore nella quantificazione della trattenuta operata a titolo di regresso per il mantenimento dei minori!
L'Ufficio resistente, nella sua decisione qui avversata, giunge alla seguente, aberrante conclusione: i minori __________ e __________ vengono inseriti nella UR, nel reddito computabile si tiene integralmente conto dei loro redditi (reddito da lavoro dipendente di __________ e AF per __________ e __________), i quali tuttavia non contribuiscono in alcun modo al sostentamento della famiglia, dato il collocamento dei minori presso un istituto. Ma v'è di più! Nemmeno si tiene conto del reddito proprio dei figli (da lavoro dipendente e da AF) nella quantificazione della trattenuta a favore del Settore rette dell'USSI: infatti, la trattenuta operata (della quale si dirà in seguito) è una trattenuta "piena" ai sensi delle "Direttive" (BU 6712009, 560), la quale non tiene conto degli AF versati direttamente ai minori così come non tiene conto del reddito di __________. E ciò nonostante nella decisione 42.2020.14 del 30 novembre 2020, codesto Tribunale abbia infine riconosciuto e computato gli AF (quale reddito proprio dei minori) nella trattenuta.
4.5. Visto quanto sopra, non solo l'Ufficio resistente ha tenuto in considerazione redditi del tutto "esterni" alla famiglia nella quantificazione del reddito computabile, ciò che ha evidentemente e sostanzialmente ridotto le prestazioni a favore della reclamante ma addirittura ha operato una trattenuta aggiuntiva a tali redditi dei minori, dei quali non si è in alcun modo tenuto conto! Con tutta evidenza siamo di fronte ad un'insensatezza giuridica, in alcun modo giustificabile. (…)” (Doc. I pag. 5-7)
Nel ricorso è poi stata conseguentemente censurata la quantificazione del reddito computabile, indicando che “è del tutto insensato considerare il reddito da attività dipendente di __________ nonché gli AF di __________ e __________ quale reddito computabile della UR, stante la totale indipendenza economica dei minori dal padre (…) tale reddito non entra nella “sfera di disposizione” del nucleo famigliare” (cfr. doc. I pag. 8).
Infine la parte ricorrente ha contestato la legittimità della trattenuta di fr. 474.--, affermando:
" 6.1. In primo luogo, l'USSl ha omesso completamente di tenere conto dei redditi propri dei minori. Infatti, ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 RLFam, "il contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base, assegno integrativo, rendite completive, rendite Al ecc.) e cercando di ottenere il versamento diretto di tali mezzi all'USSl".
Ciononostante, codesto Ufficio non ha affatto tenuto conto degli AF e del reddito da attività dipendente di __________ nella quantificazione della trattenuta, contrariamente a quanto infine fatto dall'Ufficio misure attive nell'ambito della procedura ricorsuale sub inc. 42.2020.14, il quale ha correttamente dedotto gli AF dalla trattenuta (all'epoca, __________ non disponeva infatti ancora del reddito da attività dipendente).
Si ricorda che, nella decisione summenzionata, codesto lod. Tribunale ha riconosciuto che il reddito proprio dei minori (a loro versato direttamente) debba essere computato nella trattenuta effettuata dall'USSl a titolo di regresso nei confronti del padre, tanto è vero che l'Ufficio misure attive è poi stato chiamato a riversare la differenza a favore della ricorrente.
6.2. Inoltre, ai sensi dell'art. 276 cpv. 3 e 285 cpv. I CC, nel quantificare il contributo di mantenimento a favore del figlio vanno tenuti in considerazione anche i redditi da quest'ultimo conseguiti: secondo dottrina e giurisprudenza, i redditi propri vanno considerati in ragione del 60% al massimo (FamKomm., SCHEIDUNG-ZGB, SCHWEIGHAUSER, ad art. 285 N 34; BSK-ZGB, BREITSCHMID, ad art. 276, N 34 e ss.). Di conseguenza, non è corretto sostenere
6.3. Visto quanto precede, si chiede pertanto che, in via subordinata all'esclusione di __________ e __________ dall'UR, il reddito dei minori venga considerato nella quantificazione della trattenuta a favore del settore rette. Per __________, si dovrà considerare l'importo di CHF 250.00 a titolo di AF, mentre per __________ si dovrà considerare l'importo di CHF 250.00 a titolo di AF oltre all'importo di almeno CHF 290.00 a titolo di reddito da attività dipendente (importo eccedente la franchigia di CHF 500.00), per CHF 540.00 complessivi.
Di conseguenza, il reddito mensile proprio dei minori (ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 RLFam) ammonta complessivamente (per __________ e __________) a CHF 790.00 mensili (CHF 250.00 per __________ e CHF 540.00 per __________), ciò che copre integralmente l'importo destinato al pagamento delle rette per il collocamento.
Ne consegue che la trattenuta "RECEM" non sia più giustificata, essendo le rette per il collocamento coperte dai mezzi finanziari diretti dei due minori, come emerge in modo chiaro da quanto precede.” (Doc. I pag. 9-10)
1.4. L’USSI, nella propria risposta di causa del 23 febbraio 2021, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, precisando:
" (…)
Si rileva che il Tribunale cantonale delle assicurazioni, nel caso di figli che potevano far fronte al proprio mantenimento grazie alle rendite loro spettanti, dato il caso eccezionale, aveva valutato che si giustificava un calcolo dell'assistenza separato (STCA 19.122012 inc. 42.2012.13).
Nel caso qui in esame, come indica la stessa ricorrente i figli minorenni del marito solo in misura parziale sono in grado di far fronte al proprio fabbisogno e quindi non si possono ritenere economicamente indipendenti. Pertanto non vanno esclusi dall'unità di riferimento. (…)” (Doc. IV pag. 3)
1.5. Il 25 febbraio 2021 al TCA è pervenuto da parte dell’avv. RA 1 il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria per RI 1 vidimato dalla cancelleria comunale di __________, al quale è stata annessa la documentazione giustificativa (cfr. doc. VIII + 1).
1.6. Il 3 marzo 2021 il patrocinatore dell’insorgente, per conto di quest’ultima, si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie (cfr. doc. IX).
1.7. L’USSI ha preso posizione al riguardo con scritto del 15 marzo 2021 (cfr., doc. XI).
1.8. Il doc. XI è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XII).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’USSI ha rettamente o meno riconosciuto alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 3'108.-- per il mese di settembre 2020.
Al riguardo andrà esaminato dapprima se a ragione oppure no l’amministrazione, nell’unità di riferimento della ricorrente, abbia considerato anche __________ e __________, figli nati dal primo matrimonio di suo marito __________ e conseguentemente la correttezza della quantificazione del reddito computabile dell’UR, comprensivo del salario di __________, nonché degli assegni familiari suoi e di __________.
In seguito il TCA è chiamato a stabilire se l’USSI ha giustamente trattenuto dalla prestazione assistenziale ordinaria di settembre 2020 la somma di fr. 474.-- versata direttamente all’”Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento Rette” a titolo di partecipazione al costo del collocamento di __________ e __________ (cfr. doc. C; B).
2.2. Preliminarmente occorre rilevare che l’insorgente ha fatto valere la violazione dell’obbligo di motivare la decisione su reclamo del 29 dicembre 2020, e quindi una lesione del diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione, sostenendo che l’USSI non si confronterebbe con gli argomenti sollevati nel reclamo. La parte ricorrente ha segnatamente indicato che il semplice riferimento a quanto riportato dal TCA in una sua sentenza non è sufficiente per motivare la decisione dell’amministrazione in relazione alla composizione dell’UR, comprensiva di __________ e __________ (cfr. doc. I pag. 3-4).
Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 4A_536/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).
Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su reclamo del 29 dicembre 2020, atteso che da quest’ultima emerge chiaramente, in particolare, il motivo per cui l’USSI ha considerato __________ e __________ nell’unità di riferimento della ricorrente, e meglio perché, a differenza del caso giudicato dal TCA con sentenza 42.2012.13 del 19 dicembre 2012 dove i figli in affidamento presso terzi di cui la madre non aveva la custodia né l’autorità parentale facevano fronte al loro mantenimento grazie alle rendite loro spettanti, i figli del marito non hanno entrate sufficienti per provvedere al loro fabbisogno (cfr. doc. B p.to H; consid. 1.2.).
Del resto l’insorgente, rappresentata da un avvocato già in sede di reclamo, ha potuto rendersi conto della portata della decisione su reclamo emessa nei suoi confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.
La censura sollevata dalla ricorrente riguardo alla carente motivazione della decisione su reclamo non risulta, dunque, fondata.
2.3. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.4. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.5. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno 2019 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento
mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 995.--
2 persone 1'523.--
3 persone 1'851.--
4 persone 2'129.--
5 persone 2'407.--
Per ogni persona + 202.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2019, in BU 58/2018 del 28 dicembre 2018 pag. 478-479).
Dal 1° gennaio 2020 gli importi del forfait di mantenimento sono aumentati come segue:
“Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il
mantenimento
(raccomandato dalla
COSAS)
(fr/mese)
1 persona 997.--
2 persone 1'525.--
3 persone 1'854.--
4 persone 2'134.--
5 persone 2'413.--
Per ogni persona + 202.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2020, in BU 57/2019 del 31 dicembre 2019 pag. 455-456)
A decorrere dal 1° gennaio 2021 il fabbisogno è così stabilito:
" Persone dell’unità di riferimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 1’006.--
2 persone 1'539.--
3 persone 1'871.--
4 persone 2'153.--
5 persone 2'435.--
Per ogni persona
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag. 2).
2.6. Nella presente evenienza la ricorrente, dopo aver usufruito fino al 17 luglio 2020 di 120 indennità straordinarie cantonali di disoccupazione concessele con decisione del 5 marzo 2020, ha inoltrato domanda di prestazioni assistenziali (cfr. doc. 206; 93, 97-98; STCA 42.2020.14 del 30 novembre 2020).
L’USSI, con decisione del 2 settembre 2020, confermata con decisione su reclamo del 29 dicembre 2020, le ha accordato per il mese di settembre 2020 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 3'108.--, tenendo conto di un’unità di riferimento composta della medesima, di suo figlio __________, del marito e dei due figli di quest’ultimo, __________ e __________ (cfr. doc. C; B; consid. 1.1.; 1.2.).
Come già evidenziato, è in discussione avantutto la composizione dell’unità di riferimento dell’insorgente.
In effetti la medesima ha contestato l’inserimento di __________ e __________ nella sua unità di riferimento, in quanto, i ragazzi, sui quali il marito, ossia il padre - come del resto la madre - non ha più l’autorità parentale, sono collocati presso un istituto e non condividono i costi dell'economia domestica del padre, il quale, ad oggi, non provvede in alcun modo al loro mantenimento e non riceve gli assegni familiari per i minori che sono versati direttamente a questi ultimi. A mente della ricorrente l'inclusione dei figli di primo letto del marito nella sua UR non è in alcun modo giustificata e giustificabile alla luce della loro indipendenza economica, ancor più in considerazione del reddito personale che __________ percepisce dall'apprendistato e che, non vivendo con l’insorgente, non è utilizzato per far fronte alle spese correnti della UR (cfr. doc. I; consid. 1.3.).
2.7. L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Ai sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las):
" 1L’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.
2-7…"
Giusta l’art. 4b Laps:
" Se entrambi i genitori sono privati dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre.”
L’art. 1a Reg.Laps prevede che:
" Se l’autorità parentale sui figli minorenni viene condivisa con una persona diversa da quelle menzionate all’art. 4 cpv. 1 lett. a - c della legge, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento in cui vive il genitore con il quale condivide il domicilio.”
L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Nel Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio di Stato, in merito alla prima proposta di cui al Messaggio del 1° luglio 1998 afferente all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali secondo la quale l’unità di riferimento era costituita, tra l’altro, dai figli minorenni dei quali il titolare del diritto aveva la custodia, ha indicato che:
" D’altra parte, perché l’art. 4 cpv.1 lett. d indica che fanno parte dell’unità di riferimento dei genitori i figli minorenni di cui essi hanno la custodia: un minorenne affidato a un Istituto o a una famiglia terza non farebbe parte dell’unità di riferimento dei genitori con conseguente riduzione della soglia di intervento per quest’ultima, benché i genitori siano tenuti a provvedere al mantenimento del figlio, anche se privati della custodia.”
(Messaggio del 13 marzo 2002 pag. 9)
Il concetto di custodia è stato, quindi, sostituito con quello di autorità parentale ed è stato specificato che se i genitori fossero privati dell’autorità parentale, il minorenne farebbe parte dell’unità di riferimento della madre (cfr. Messaggio del 13 marzo 2002 pag. 9; art. 4 cpv. 1 lett. d Laps; art. 4b Laps).
2.8. Ai sensi dell’art. 296 cpv. 1 CC l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio.
Il cpv. 2 enuncia che finché minorenni, i figli sono soggetti all’autorità parentale congiunta del padre e della madre.
L’art. 298 CC relativo al divorzio e ad altre procedure matrimoniali prevede:
" 1 Nell’ambito di una procedura di divorzio o di una procedura a tutela dell’unione coniugale il giudice attribuisce l’autorità parentale esclusiva a uno dei genitori se è necessario per tutelare il bene del figlio.
2 Può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio, se non vi sono prospettive di un accordo in merito tra i genitori.
2bis Per decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o sulla partecipazione alla cura, il giudice tiene conto del diritto del figlio a intrattenere regolarmente relazioni personali con entrambi i genitori.
2ter In caso di esercizio congiunto dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio il giudice valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata.
3 Invita l’autorità di protezione dei minori a nominare un tutore se né la madre né il padre sono idonei ad assumere l’autorità parentale.
Secondo l’art. 311 CC relativo alla privazione dell’autorità parentale d’ufficio:
" 1. D’ufficio
1 Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di protezione dei minori priva i genitori dell’autorità parentale:
quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente;
quando non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti.
2 Quando l’autorità parentale sia tolta ad entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore.
3 Salvo esplicita disposizione contraria, la privazione dell’autorità parentale vale anche riguardo ai figli nascituri.”
L’art. 312 CC si riferisce per contro alla privazione dell’autorità parentale con il consenso dei genitori:
" 2. Col consenso dei genitori
L’autorità di protezione dei minori priva i genitori dell’autorità parentale:
quando ne facciano richiesta per motivi gravi;
quando abbiano dato il consenso ad un’adozione futura del figlio da parte di terzi non designati.”
L’art. 327a CC sancisce del resto che l’autorità di protezione dei minori nomina un tutore al minorenne che non è sotto autorità parentale.
Secondo l’art. 327c CC al tutore competono gli stessi diritti dei genitori.
2.9. L’art. 276 CC, concernente il mantenimento da parte dei genitori, prevede:
" 1Il mantenimento consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie.
2 I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.
3 I genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi.”
L’obbligo di mantenimento è un effetto della filiazione nel senso giuridico del termine.
La privazione dell’autorità parentale o della custodia, come pure la mancanza di comunione domestica o il rifiuto del figlio di accettare delle relazioni personali con il genitore debitore - ad eccezione del caso di abuso di diritto manifesto ex art. 2 cpv. 2 CC - non pongono termine all’obbligo di mantenimento (cfr. DTF 120 II 177; Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2018, P. Breitschmid, ad Art. 311 N. 1; Commentaire romand Code civil I, 2010, P. Meier, ad art. 311 N. 2; P. Meier/M. Stettler, Droit de la filiation, Zurigo 2009, n. 941 pag. 541; C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, n. 20.02 pag. 131).
L’art. 293 CC prevede che:
" Il diritto pubblico stabilisce chi debba sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei genitori e dei figli, riservato l’obbligo di assistenza tra i parenti. (cpv. 1)
Inoltre, il diritto pubblico disciplina il pagamento di anticipazioni quando i genitori non soddisfacciano al loro obbligo di mantenimento del figlio. (cpv. 2)”
L’art. 20 della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003, relativo all’affidamento di minorenni preso terzi, sancisce:
" 1Sono affidamenti di minorenni presso terzi i collocamenti:
a) presso famiglie affidatarie;
b) presso centri educativi gestiti da enti pubblici o privati senza scopo di lucro che accolgono più di 4 minorenni.
2Non sono centri educativi gli istituti cantonali, comunali o privati di utilità pubblica che sottostanno a vigilanza particolare in base alla legislazione scolastica, sanitaria o del settore invalidi, e i campi e le colonie di vacanza.”
Giusta l’art. 21 Legge per le famiglie:
" 1Il minorenne può essere affidato a terzi se privo di un ambiente familiare idoneo a garantire il suo sviluppo e benessere. Le condizioni di indigenza dei genitori non costituiscono motivo per un affidamento.
2Se le condizioni di affidamento sono adempiute, lo stesso avviene prioritariamente presso famiglie affidatarie.
3L’affidamento in centri educativi è possibile in mancanza di valide alternative presso famiglie affidatarie o nel caso in cui siano necessarie cure e prestazioni educative specialistiche altrimenti non assicurabili tramite affidamento familiare.
4In caso di comprovata necessità l’affidamento può continuare fino ai 20 anni compiuti.”
L’art. 29 Legge per le famiglie, per quanto riguarda il finanziamento, enuncia:
" 1Il finanziamento degli enti pubblici o privati riconosciuti dal Cantone destinati a svolgere una prestazione prevista dall’art. 20 cpv. 1 lett. b) è assicurato da tutte le entrate d’esercizio, dai contributi delle famiglie e dal contributo globale composto dalla partecipazione dello Stato da una parte e da quella dei Comuni.
2In casi particolari, i contributi delle famiglie possono essere anticipati dallo Stato, che può esercitare eventuali regressi.
3Il contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione, della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali.
4Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate.
5Qualora l’ente sussidiato svolgesse solo parzialmente le prestazioni previste all’art. 20 cpv. 1 lett. b), il contributo globale sarà accordato parzialmente.
6La determinazione del contributo globale e la stipulazione del contratto di prestazione è di competenza del Consiglio di Stato.
7Le ulteriori modalità di pagamento, incluse quelle relative al versamento di acconti, sono stabilite dal regolamento.”
Secondo l’art. 60 Reg.Legge per le famiglie:
" 1Un collocamento di minorenni presso terzi può essere deciso dal rappresentante legale del minorenne oppure dall’autorità di protezione o giudiziaria, previa valutazione del relativo bisogno, nell’interesse superiore del minorenne.
2I minorenni possono essere affidati solo a terzi autorizzati ai sensi della legislazione federale, della legge e del presente regolamento.
3Su richiesta dell’autorità di protezione o giudiziaria, o del rappresentante legale l’UAP valuta il bisogno di affidamento a terzi e - se del caso - prepara, esegue e verifica l’affidamento in famiglia affidataria o in un Centro educativo, tenuto conto dei principi di cui all’art. 21 e 23 della legge.”
Ex art. 62 Reg.Legge per le famiglie:
" 1L’affidamento di minorenni a terzi è oggetto di una convenzione scritta stipulata preventivamente tra il rappresentante legale del minorenne, l’autorità di protezione o giudiziaria da una parte e la famiglia affidataria o il Centro educativo dall’altra; nel caso in cui l’affidamento prosegua fino ai 20 anni compiuti ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 della legge la convenzione è stipulata dall’interessato stesso.
2Tale convenzione disciplina i diritti e doveri delle parti e comprende in particolare:
a) il progetto educativo di affidamento;
b) l’ammontare del compenso dovuto alla famiglia affidataria o della retta dovuta al Centro educativo, riservata la parte assunta dallo Stato poiché eccedente le capacità finanziarie dei genitori;
c) chi si assume gli ulteriori costi di mantenimento (indumenti ecc.), i premi assicurativi, gli importi necessari per le vacanze ecc.;
d) chi prende le decisioni relative alla vita scolastica, alle prestazioni sanitarie, all’educazione religiosa, alla frequentazione di attività extra-scolastiche e alle vacanze del minorenne;
e) il disciplinamento delle relazioni personali;
f) durata e possibilità di disdetta della convenzione stessa.
3Quando l’esecuzione dell’affidamento è urgente la stipulazione della convenzione deve avvenire di regola entro un mese dall’affidamento.
4L’UAP elabora una convenzione modello che viene messa a disposizione delle parti interessate e su richiesta collabora nella stipulazione della convenzione.”
Per quanto attiene alle spese per il mantenimento del minorenne affidato e in particolare al regresso, l’art. 68 Reg.Legge per le famiglie sancisce:
" 1L’USSI fa valere le pretese derivanti dall’obbligo di mantenimento previste dal diritto di famiglia e trasmesse all’ente pubblico, fatta eccezione per la parte che eccede le capacità finanziarie dei genitori.
2L’USSI può rinunciare totalmente o parzialmente al regresso se le circostanze lo giustificano.
3Restano riservate le convenzioni internazionali e la legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno.”
Giusta l’art. 70 Reg.Legge per le famiglie relativo alla determinazione del contributo dei genitori:
" 1L’ammontare del contributo proposto ai genitori è calcolato facendo riferimento ai parametri utilizzati nell’ambito della Legge sull’assistenza sociale.
2Il contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base, assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e cercando di ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’USSI.”
Le Direttive concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009 prevedono:
" 1. La retta uniforme mensile per l’affidamento di un minorenne ad un centro educativo riconosciuto ai fini del sussidiamento, è stabilita in fr. 480.– per l’internato e fr. 300.– per l’esternato.
Condizioni di reddito familiare
Ammontare del contributo mensile Internato Esternato
Famiglia senza prestazioni LAPS
da CHF. 220 da CHF 110 a CHF 480.- a CHF 300
Famiglia con prestazioni LAPS, senza prestazioni di assistenza
CHF. 400 da CHF 300
Famiglia con prestazioni LAPS di cui prestazioni di assistenza
CHF. 220 CHF 110
A partire dal 15° giorno consecutivo di rientro presso la propria famiglia, tutti gli importi mensili indicati vengono ridotti del 50%.
Per affidamenti multipli nei centri educativi e/o in famiglia affidataria, gli importi mensili indicati al punto 2 sono ridotti del: - 30% a partire dal 3° figlio, per il 3° figlio e i successivi, per le famiglie senza prestazioni LAPS e per le famiglie con prestazioni LAPS senza prestazioni di assistenza; - 30% a partire dal 2° figlio, per il 2° figlio e i successivi, per le famiglie con prestazioni LAPS di cui prestazioni di assistenza.
Nel contributo mensile a carico dei genitori del minorenne (di cui al punto 2), non sono incluse le seguenti spese: spese inerenti alla salute e all’igiene, vestiario, trasporti regolari, spese scolastiche, assicurazioni ed altre spese ordinarie e straordinarie non indispensabili.”
2.10. Con sentenza 42.2008.15 del 18 marzo 2009 e pubblicata in RtiD II-2009 N. 15 pag. 56 segg., questo Tribunale, in un caso in cui una madre privata della custodia dei suoi due figli dati in affidamento a terzi ma detentrice dell’autorità parentale sui medesimi alla quale era stata riconosciuta una prestazione assistenziale di fr. 2'038.-- al mese, di cui fr. 440.-- quale compenso per l’affidamento dei figli, aveva contestato l’operato dell’amministrazione che aveva considerato nella sua unità di riferimento il figlio apprendista diventato maggiorenne, ha deciso, in applicazione all’art. 4 cpv. 1 lett. d Laps (l’unità di riferimento è costituita dai figli minorenni di cui il titolare del diritto ha l’autorità parentale), al quale la Las, per quanto concerne i figli minorenni, non ha derogato, che dal profilo del calcolo delle prestazioni regolamentate dalla Laps e dalla Las i figli minorenni che sono oggetto di un affidamento familiare continuano a fare parte dell’unità di riferimento del genitore che ha l’autorità parentale.
Il TCA, al riguardo, ha precisato che:
" (…) Tale soluzione si giustifica tanto più se si considera che l’obbligo di mantenimento dei figli dati in affido incombe in ogni caso ai genitori (cfr. art, 276 CC; 293; 294 CC; consid. 2.7.; Basler Kommentar, ad art. 276, n. 13, 26; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 06.42; Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio di Stato, pag. 9, citato al consid. 2.6.).
In effetti ciò risulta anche dalle Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti (cfr. consid. 2.7.), con le quali il DSS ha stabilito degli importi da versare ai terzi affidatari dai genitori del minorenne anche quando questi sono al beneficio di prestazioni assistenziali.
L’intervento dello Stato ha come scopo quello di anticipare il compenso alle famiglie affidatarie allorché i genitori non hanno i mezzi sufficienti per fare fronte al proprio obbligo di mantenimento (cfr. consid. 2.7.).” (STCA 42.3008.15 del 18 marzo 2009 consid. 2.9.)
Con sentenza 42.2012.13 del 19 novembre 2012, pubblicata in RtiD II-2013 N. 14 pag. 77 segg. questa Corte ha stabilito che a una richiedente l’assistenza sociale, madre di due figli minorenni in affidamento presso terzi di cui era stata privata sia della custodia che dell’autorità parentale e per i quali non provvedeva in alcun modo, a torto erano state negate le prestazioni assistenziali computando i redditi e la sostanza dei figli. In quel caso di specie, in via del tutto eccezionale e anche per motivi di semplicità di conteggio per l’amministrazione, si giustificava un calcolo separato dai figli al fine di verificare l’eventuale diritto dell’insorgente all’assistenza sociale. Pertanto non andavano computate né la sostanza mobiliare di proprietà di un figlio, né le rendite delle assicurazioni sociali di cui essi beneficiavano, ritenuto inoltre che non era la madre ad amministrare e gestire i loro beni, bensì due tutori.
È stato del resto precisato che la sostanza mobiliare di uno dei figli di fr. 45'666.-- non avrebbe dovuto in alcun caso essere conteggiata al fine di valutare se la ricorrente avesse diritto o meno a una prestazione assistenziale, aggiungendo che era escluso che a tale figlio tornasse applicabile l’art. 328 cpv. 1 CC concernente l’assistenza tra parenti.
Il caso della sentenza 42.2012.13 si differenzia dal precedente deciso con giudizio 42.2008.15, in quanto, in primo luogo, l’insorgente era stata privata dell’autorità parentale sui due figli entrambi ancora minorenni, come del resto il padre di questi, i quali, quindi, non solo erano in affidamento (come nel caso della STCA 42.2008.15 in cui la custodia dei due figli - il primogenito nel frattempo era diventato maggiorenne - era stata affidata a terzi), ma erano pure sotto tutela.
In secondo luogo, i figli facevano fronte al loro mantenimento tramite le rendite loro spettanti.
2.11. Nel caso di specie dalle carte processuali risulta che __________, attuale marito della ricorrente, nel 2003 si è unito in matrimonio con __________ e che dalla loro unione, il __________ 2004, sono nati i figli gemelli __________ e __________ (cfr. doc. 157).
Il 21 novembre 2008 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato lo scioglimento per divorzio del matrimonio (cfr. doc. 157).
Dalla Convenzione regolante gli effetti accessori del divorzio omologata dal Pretore emerge segnatamente che i figli __________ e __________ sono stati affidati al padre che deteneva l’autorità parentale. Alla madre sono state garantite le più ampie relazioni personali (cfr. doc. 166 p.to 4). Il Pretore con la sentenza di divorzio ha in ogni caso confermato la curatela educativa a favore dei bambini istituita con decreto del 13 ottobre 2008 (cfr. doc. 164).
Nel febbraio 2011 il padre di __________ e __________ ha sottoscritto per ognuno dei figli una “Convenzione ufficiale per l’affidamento a un centro educativo (CEM)” con il centro educativo __________ valida fino al 1° febbraio 2012 e rinnovabile tacitamente se le parti non avevano osservazioni in merito. Per i figli era previsto un affidamento in internato con rientro “presso il domicilio dei nonni dal venerdì sera alla domenica sera”. A titolo di retta e contributo le convenzioni riportano quanto stabilito dalle Direttive concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009 (cfr. consid. 2.9.; doc. 145; 151).
Inoltre è stato precisato:
" (…)
Se la famiglia naturale paga il contributo intero, il versamento è da effettuare entro 30 giorni dalla data di fatturazione al CEM responsabile della fatturazione e dell’incasso.
Se la famiglia naturale paga un contributo stabilito in base al reddito, il versamento è da effettuare all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), responsabile della fatturazione e dell’incasso.
(…).
La famiglia naturale autorizza il versamento di eventuali prestazioni Laps destinate al minorenne e relative al periodo di affidamento fino ad un massimo corrispondente al contributo a suo carico direttamente al Dipartimento della sanità e della socialità, rappresentato dal suo Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. (…)” (Doc. 26; 27)
Il 28 aprile 2015 l’Autorità Regionale di Protezione __________ sede __________ ha accolto la richiesta del padre di __________ e __________, decidendo quanto segue:
" § si autorizzano le relazioni personali tra il padre __________ dal venerdì sera alle ore 17.30 alla domenica sera;
§ i minori __________ e __________ potranno recarsi dai nonni paterni i fine settimana di pertinenza della mamma qualora quest’ultima non potesse esercitare il suo diritto di visita, riservato naturalmente il preventivo accordo dei nonni paterni. (…)” (Doc. 144)
L’Autorità Regionale di Protezione __________, il 9 febbraio 2017, ha privato __________ dell’autorità parentale sui figli __________ e __________ con effetto immediato e a loro favore ha istituito una tutela ai sensi dell’art. 327a CC. Quale tutrice è stata designata __________, già curatrice educativa dei ragazzi (cfr. doc. 124; consid. 2.8.).
In proposito cfr. pure STCA 42.2020.14 del 30 novembre 2020 consid. 2.11.
2.12. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale ricorda di avere, con giudizio 42.2020.14 del 30 novembre 2020 consid. 2.12., confermato il modo di operare dell’Ufficio delle misure attive che nel contesto del calcolo dell’indennità straordinaria cantonale di disoccupazione assegnata alla ricorrente con decisione del 5 marzo 2020 aveva considerato un’unità di riferimento composta, oltre che da RI 1, del figlio __________ e di suo marito __________, anche dei figli di quest’ultimo __________ e __________, rilevando:
" (…) l’art. 4b Laps prevede che se entrambi i genitori sono privati dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre (cfr. consid. 2.7.).
È vero che il disposto menzionato fa riferimento alla madre. È altrettanto vero, però, che in casu la madre di __________ e __________ risiede all’estero, e meglio in Italia (cfr. doc. I; E pag. 6).
Nel caso di specie è del resto esclusivamente il padre ad aver avuto l’autorità parentale sui figli dal novembre 2008 (data del divorzio) al febbraio 2017 quando ne è stato privato. Fino al 2011 egli aveva pure la custodia di __________ e __________ e nel 2015 l’ARP ha accolto la sua richiesta decidendo che erano autorizzate le relazioni personali tra lui e i figli dal venerdì sera alla domenica sera (cfr. consid. 2.11.).
La situazione sub iudice si distingue, inoltre, da quella giudicata con sentenza 42.2012.13 del 19 novembre 2012 - in cui si giustificava un calcolo separato dai figli al fine di verificare l’eventuale diritto dell’insorgente all’assistenza sociale -, poiché in quel caso, benché la madre dei due figli minorenni in affidamento presso terzi fosse stata privata sia della custodia che dell’autorità parentale, come nella presente fattispecie il marito della ricorrente, i figli facevano fronte al loro mantenimento tramite le rendite loro spettanti, ciò che non si verifica in concreto.
In quella sentenza il TCA ha d’altronde precisato che si trattava di un caso eccezionale (cfr. consid. 2.10.).
Le Direttive concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento stabiliscono poi degli importi da versare quale contributo alla retta per l’affidamento di un minorenne ad un centro educativo da parte della famiglia (l’obbligo di mantenimento nella misura delle proprie forze ex art. 276 CC è indipendente dalla privazione dell’autorità parentale o della custodia; cfr. consid. 2.9.) anche quando questa è al beneficio di prestazioni LAPS senza prestazioni di assistenza e pure quando è al beneficio di prestazioni LAPS comprensive di prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.9.)
Infine è utile evidenziare che dal calcolo dell’imponibile annesso alla decisione di tassazione del 26 aprile 2019 relativa all’imposta cantonale 2018 si evince che quale “deduzione per ogni figlio a carico” il dato dichiarato, che è identico al dato accertato, è pari a fr. 33'300.-- (cfr. documentazione allegata a doc. IV).
L’art. 34 cpv. 1 lett. a della legge tributaria prevede, a titolo di deduzione sociale, che dal reddito netto sono dedotti fr. 11'100.-- per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede.
Nella Circolare N. 18/2020 Imposizione della famiglia emessa nel luglio 2020 dalla Divisione delle contribuzioni al p.to 8.4. è stato precisato che la condizione di “provvedere al sostentamento del figlio” non è obbligatoriamente collegata all’autorità parentale (cfr. https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_ 2020_18_ Allegato.pdf).
Per tre figli la somma ammonta a fr. 33'300.-- (fr. 11'100 x 3) che corrisponde a quanto indicato dai coniugi __________ nella dichiarazione d’imposta per l’anno 2018.”
2.13. In concreto __________, nel settembre 2020, era in formazione, frequentando la scuola di sartoria (cfr. doc. 188).
La medesima non percepiva alcun reddito, se non il versamento diretto degli assegni familiari di fr. 250.-- al mese. In effetti con decisioni del 27 maggio 2020 e del 1° luglio 2020 la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari ha deciso il versamento diretto degli AF sul conto di __________ e __________ con effetto retroattivo da gennaio 2020 (cfr. art. 9 cpv. 1 LAFam; doc 192; STCA 42.2020.14 del 30 novembre 2020 consid. 2.13.).
Pertanto, come stabilito dall’USSI, la medesima, benché sia collocata presso un istituto, va considerata nell’unità di riferimento della ricorrente sulla base delle stesse considerazioni sviluppate nella sentenza 42.2020.14 al consid. 2.12. esposte sopra.
In proposito è ad ogni modo utile ribadire che l’obbligo di mantenimento nella misura delle proprie forze ex art. 276 CC è indipendente dalla privazione dell’autorità parentale o della custodia; cfr. consid. 2.9.).
Ritenuto che __________ fa parte dell’unità di riferimento dell’insorgente, nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria, oltre alle sue spese (in particolare fabbisogno di base e premio dell’assicurazione malattia; cfr. doc. C), vanno pure computati gli assegni di formazione di fr. 250.-- mensili a suo favore (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam), indipendentemente dal fatto che con decisioni del 27 maggio 2020 e del 1° luglio 2020 la Cassa __________ abbia deciso il versamento diretto degli AF sul conto di __________ e __________ con effetto retroattivo da gennaio 2020 (cfr. art. 9 cpv. 1 LAFam; doc 192; STCA 42.2020.14 del 30 novembre 2020 consid. 2.13.).
2.14. __________, per contro, nel mese di settembre 2020 svolgeva un apprendistato quale impiegato in logistica, percependo un salario di fr. 750.-- lordi mensili per tredici mensilità, pari a fr. 736.80 netti e a fr. 9'578.-- annui (cfr. doc. C), con aumento nel corso del mese di settembre 2020 a fr. 950.-- al mese lordi, corrispondenti a fr. 933.30 netti, (cfr. doc. 195; 189; 197) e a fr. 12’133.-- lordi all’anno.
L’art. 323 CC relativo al provento del lavoro del figlio prevede:
" 1 Il figlio ha l’amministrazione e il godimento di ciò che guadagna col proprio lavoro e di quanto gli anticipano i genitori sulla sua sostanza per l’esercizio del mestiere o della professione.
2 I genitori possono esigere dal figlio che vive con essi in economia domestica un adeguato contributo per il suo mantenimento.”
__________ può, dunque, amministrare autonomamente il proprio stipendio e goderne, ciò che significa anche far fronte alle proprie spese.
Come visto (cfr. consid. 2.11.), a favore del figlio del marito della ricorrente, essendo il padre stato privato dell’autorità parentale, è peraltro stata istituita una tutela da tempo dal febbraio 2017.
Inoltre __________, come sua sorella, vive in un istituto e non con il padre, per cui quest’ultimo nemmeno può esigere un adeguato contributo per il suo mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC).
In proposito giova evidenziare che il fatto di considerare giusta l’art. 4b Laps, al quale la Las rinvia senza deroga alcuna, nell’unità di riferimento della madre i figli in affidamento presso terzi di cui entrambi i genitori sono privati dell’autorità parentale è proprio legato all’obbligo di mantenimento che comunque il genitore ha nei confronti dei figli sulla base dell’art. 276 CC (cfr. consid. 2.9.).
In effetti dal Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps emerge che se dell’unità di riferimento dei genitori avessero fatto parte solo i figli minorenni di cui essi hanno la custodia, come era stato proposto nel Messaggio del 1° luglio 1998, un minorenne affidato a un Istituto o a una famiglia terza non farebbe parte dell’unità di riferimento dei genitori con conseguente riduzione della soglia di intervento per quest’ultima, benché i genitori siano tenuti a provvedere al mantenimento del figlio, anche se privati della custodia (cfr. consid. 2.7.).
Nel caso di specie, però, __________ beneficia del versamento diretto degli assegni di formazione di fr. 250.-- al mese (cfr. consid. 2.13.), nonché del reddito mensile di fr. 736.80, aumentato a fr. 933.30 nel corso del mese di settembre 2020, conseguito svolgendo l’apprendistato per complessivi fr. 986.80, rispettivamente 1'183.30.
Tali importi sono superiori rispetto all’ammontare di fr. 394.40, ottenuto sommando all’importo relativo al suo fabbisogno di fr. 280.-- (fr. 2'134 – fr. 1'854; cfr. consid. 2.5.) il premio della cassa malati computato nel calcolo della prestazione assistenziale di fr. 114.40 (da cui va ancora dedotto il sussidio; cfr. doc. C).
L’eccedenza di reddito computata nel conteggio della prestazione assistenziale andrebbe così a vantaggio di suo padre, della moglie e del figlio di quest’ultima, quando invece non risulta che il padre di __________ provveda in qualche modo al mantenimento suo e di __________ (cfr. doc. I; 129). In effetti l’Ufficio sostegno sociale e dell’inserimento - Settore rette ha promosso una causa civile contro il marito dell’insorgente in merito al suo obbligo contributivo che è ancora pendente presso la Pretura di __________ (cfr. doc. I pag. 6; B; STCA 42.2020.14 del 30 novembre 2020 consid. 2.12.).
Questa Corte, tutto ben considerato, ritiene perciò che, alla luce delle specifiche particolarità della presente evenienza (marito della ricorrente privato dal 2017 dell’autorità parentale sul figlio __________ - collocato presso un istituto dal 2011, sotto tutela dl 2017 e al beneficio di un reddito da attività lavorativa, apprendistato - al cui mantenimento non provvede), si giustifichi di non tenere conto di __________ nell’unità di riferimento della ricorrente (cfr. STCA 42.2012.13 del 19 novembre 2012, pubblicata in RtiD II-2013 N. 14 pag. 77 segg. citata al consid. 2.10.).
Pertanto i redditi e le spese a lui attribuibili non vanno computati nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria spettante all’insorgente nel mese di settembre 2020.
2.15. Per quanto attiene alla deduzione dalla prestazione assistenziale ordinaria di fr. 474.-- versati direttamente all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento – Settore rette a titolo di partecipazione al costo per il collocamento di __________ e __________ presso il centro educativo (cfr. consid. 1.1., doc. C), va osservato che la Legge per le famiglie per il finanziamento dell’affidamento dei minorenni presso centri educativi contempla, tra l’altro, il versamento di contributi da parte delle famiglie (cfr. art. 29 cpv. 1; 20 cpv. 1 lett. b Legge per le famiglie).
Le Convenzioni ufficiali per l’affidamento a un centro educativo di __________ e __________ sottoscritte dal marito della ricorrente nel febbraio 2011, relativamente alla retta e al contributo, riportano quanto stabilito dalle Direttive concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento del 15 dicembre 2009, e meglio che in caso di famiglia con prestazioni LAPS (fra le quali figurano tra l’altro le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie - cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a Laps - di cui beneficia la famiglia __________; cfr. doc. C) di cui prestazioni di assistenza il contributo alle rette per l’internato da parte dei genitori del minorenne ammonta a fr. 220.-- mensili (cfr. consid. 2.9.; 2.11.).
Ne discende che il conteggio di un contributo alle rette per __________ e __________ non presta il fianco a critiche.
Tuttavia deve essere tenuto conto del fatto che __________, che non va considerato nell’UR della ricorrente, percepisce un reddito dall’apprendistato che sta svolgendo e riceve direttamente sul suo conto gli assegni di formazione per complessivi fr. 848.16 mensili (cfr. consid. 2.13.; 2.14.).
Anche __________, del resto, beneficia del versamento diretto degli assegni di formazione di fr. 250.-- al mese (cfr. consid. 2.13.).
Inoltre l’art. 70 cpv. 2 Reg.Legge per le famiglie enuncia in ogni caso che il contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base, assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e cercando di ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’USSI (cfr. consid. 2.9.), rispettivamente ai sensi dell’art. 276 cpv. 3 CC i genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. consid. 2.9.).
Visto che la partecipazione al costo del collocamento dei minori viene coperta in primo luogo utilizzando segnatamente gli assegni familiari mensili che in concreto vengono corrisposti direttamente a __________ e __________ su conti a loro intestati e il cui importo globale di fr. 500.-- (fr. 250 x 2) è maggiore della trattenuta RECEM di fr. 474.-- (cfr. doc. C), dall’ammontare della prestazione assistenziale ordinaria del mese di settembre 2020, che sarà da calcolare nuovamente omettendo dall’unità di riferimento __________, non va dedotto alcun importo a titolo di contributo per il collocamento in istituto dei figli del marito dell’insorgente.
2.16. Alla luce di tutto quanto esposto, gli atti vanno rinviati all’amministrazione, affinché, effettui un nuovo conteggio della prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente nel mese di settembre 2020, tenendo conto di un’unità di riferimento composta di quattro persone, e meglio dell’insorgente, del marito, di __________ e di __________, a esclusione di __________, e non applicando alcuna trattenuta RECEM.
2.17. La ricorrente, parzialmente vincente in causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1’600.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).
Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I), relativa alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019 consid. 2.9.).
2.18. Per la parte del ricorso in cui è soccombente, la ricorrente può, invece, di principio essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).
Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
L’altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:
" Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante.”
Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del 9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto 2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce della Las, della giurisprudenza pubblicata nel sito www.sentenze.ti.ch e della sentenza 42.2020.14 del 30 novembre 2020 la presente vertenza - relativamente al principio del computo di __________ nell’unità di riferimento della ricorrente - appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, la figlia del marito dell’insorgente, nel mese di settembre 2020, non percepiva alcun reddito ad eccezione degli AF versatile direttamente. Pertanto per la medesima continuava a valere quanto stabilito nel giudizio del TCA 42.2020.14 dove, in relazione all’unità di riferimento, tornava applicabile, come in casu, l’art. 4 Laps.
Inoltre gli elementi fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del TCA.
Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento, per quanto riguardava la presa in considerazione di __________ nell’unità di riferimento, non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 42.2017.37 del 5 ottobre 2017; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
Per quanto riguarda un caso di attribuzione di ripetibili parziali e di rifiuto, per la parte del ricorso in cui l’assicurato era soccombente, del gratuito patrocinio cfr. STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019; STCA 38.2018.17 dell’11 giugno 2018 consid. 2.9. il cui ricorso al TF, con giudizio 8C_505/2018 del 2 aprile 2019, è stato considerato inammissibile in relazione alla censura della mancata concessione del gratuito patrocinio in sede cantonale, mentre è stato respinto nel merito.
2.19. La ricorrente ha chiesto, inoltre, di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio per quanto concerne la procedura di reclamo (cfr. doc. I).
Nella procedura di reclamo dinanzi all’USSI la medesima era già rappresentata dall’avv. RA 1.
La decisione su reclamo avrebbe dovuto altresì accogliere parzialmente le censure dell’insorgente (cfr. consid. 2.14.-2.16.).
L'art. 52 cpv. 3 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile nell’ambito dell’assistenza sociale, in virtù del rinvio di cui agli art. 33 cpv. 3 Laps e 65 cpv. 1 Las prevede che di regola nella procedura di opposizione non sono accordate ripetibili.
Tuttavia un assicurato, che in caso di soccombenza avrebbe potuto beneficiare del gratuito patrocinio, ha diritto alle ripetibili se risulta vincente in causa (cfr. STF I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata in DTF 130 V 570 e SVR 2005 IV Nr. 36 pag. 133; STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.1., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, ad art. 52 n. 84; ad art. 37 n. 48; STCA 38.2009.62 del 5 ottobre 2009 consid. 2.3.; STCA 38.2003.101 del 2 settembre 2004 consid. 2.17.).
La nostra Massima Istanza, nella DTF 130 V 570, ha lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto pure in altre situazioni eccezionali, oltre a quella in cui nella procedura di opposizione può essere concesso il gratuito patrocinio, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà particolari.
Con sentenza 9C_877/2017 del 28 maggio 2018 consid. 8.2. il Tribunale federale, precisando la DTF 130 V 570, ha stabilito, da un lato, che l’assegnazione di ripetibili alla parte vincente nella procedura di opposizione non può discendere né da principi giuridici generali né da garanzie procedurali conferite dalla Costituzione. Determinante a tal fine è soltanto il diritto di procedura applicabile nel caso concreto. Dall’altro, che nella procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA le ripetibili possono essere accordate unicamente allorché la persona in questione avrebbe avuto diritto, in caso di soccombenza, al gratuito patrocinio (cfr. pure U. Kieser, op. cit., ad art. 52, n. 85).
Al riguardo cfr. STCA 38.2020.67 del 26 aprile 2021.
2.20. L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio in occasione di una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il cpv. 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U. Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 38).
La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265), oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti). La necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; STF 8C_669/2016 del 7 aprile 2017; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 6.2.).
In casu, tutto ben considerato, la questione di sapere se i figli del marito della ricorrente su cui quest’ultimo, nonché la madre, non hanno l’autorità parentale, che vivono in istituto e che beneficiano di redditi facciano parte o meno dell’unità di riferimento, costituisce un difficile tema giuridico da chiarire. Si giustifica, quindi, l’assistenza di un avvocato durante la procedura di reclamo.
Differentemente va concluso, invece, per la problematica relativa alla trattenuta di un importo a titolo di contributo per il collocamento di __________ e __________, visto che i medesimi ricevono gli AF direttamente.
Del resto l’assistenza da parte di un avvocato durante la procedura amministrativa deve restare l’eccezione (cfr. 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7).
Ne discende che le condizioni relative al gratuito patrocinio vanno ritenute ossequiate (l’indigenza deve essere ammessa siccome l’insorgente è al beneficio dell’assistenza sociale dal settembre 2020) solamente per quanto riguarda la questione di sapere se nell’UR andava oppure no tenuto conto anche di __________ e __________.
A proposito del presupposto della probabilità di esito favorevole va evidenziato che il reclamo è stato interposto il 29 settembre 2020, mentre la sentenza del TCA 42.2020.14
Alla ricorrente vanno, dunque, accordate ripetibili - che l’USSI quantificherà debitamente - nella misura in cui in relazione a __________ il reclamo andava accolto e deve essere riconosciuto il gratuito patrocinio per quanto attiene alla contestazione della presa in considerazione di __________ nell’unità di riferimento.
Sono, per contro, escluse le ripetibili per la procedura di reclamo nella misura in cui il reclamo andava accolto circa la contestazione della trattenuta RECEM (cfr. doc. 60), non essendo necessaria l’assistenza di un avvocato.
2.21. In ambito di assistenza sociale, per quanto riguarda la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 29 gennaio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni dell’assistenza sociale per le quali il legislatore cantonale non ha previsto di prelevare le spese e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, la presente procedura è esente da spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su reclamo del 29 dicembre 2020 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’USSI affinché calcoli nuovamente l’importo della prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente nel mese di settembre 2020 - la cui unità di riferimento è composta della medesima, di suo figlio, del marito e di __________ - ed emetta una nuova decisione in merito senza applicare la trattenuta RECEM.
§§§ L’USSI riconoscerà all’insorgente le ripetibili e l’ammetterà al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo come indicato al consid. 2.20.
L’USSI verserà alla ricorrente l’importo di fr. 1’600.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili per la procedura davanti al TCA.
L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio dinanzi al TCA, in quanto non divenuta priva di oggetto, è respinta.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti