Incarto n. 42.2020.15
rs
Lugano 22 febbraio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 agosto 2020 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 10 luglio 2020 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 17 aprile 2019 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha chiesto a RI 1 il rimborso di fr. 109'030.75, in quanto la medesima, da una parte, nel periodo maggio 2011 – gennaio 2018 ha beneficiato di prestazioni assistenziali per complessivi fr. 109'030.75, dall’altra, nel mese di gennaio 2018 ha prelevato anticipatamente il capitale LPP di fr. 139'218.24 (cfr. doc. B; C).
1.2. L’USSI, 10 luglio 2020, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha parzialmente accolto il reclamo interposto il 24 aprile 2019 da RI 1 (cfr. doc. A10), nel senso che l’ammontare del rimborso richiesto è stato ridotto a fr. 96'042.80.
L’amministrazione ha, in particolare, rilevato che:
" (…)
I.
Nel caso in esame la ricorrente con il prelevamento del capitale di libero passaggio di CHF 139'218.24 ha beneficiato di un aumento rilevante della propria sostanza mobiliare. Di conseguenza deve rimborsare all'USSl le prestazioni assistenziali percepite.
L'importo di CHF 109'030.75 richiesto come rimborso per le prestazioni assistenziali percepite durante il periodo che va dal 1 0 maggio 2011 al 31 gennaio 2018 per un totale di CHF 109'030.75, non rispetta la raccomandazione di lasciare a disposizione una somma adeguata CHF 25'000.-.
Infatti l'importo di LPP prelevato ammonta a CHF 139'218.24 e dal medesimo occorre dedurre l'importo di CHF 18'175.40 chiesto a titolo di restituzione con ulteriore decisione di restituzione 17 aprile 2019, quindi la quota di CHF 25’000.- da lasciare a disposizione. Ne risulta un importo soggetto a rimborso di CHF 96'042.80.
La decisione di rimborso impugnata deve essere riformata nel senso che il rimborso richiesto è ridotto a CHF 96'042.80.” (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su reclamo l'interessata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, rilevando:
" (…) Nessuno però mi aveva mai resa attenta o chiesto se avessi dei capitali di libero passaggio LPP. Nessuno mi ha mai fatto sottoscrivere una cessione nella quale mi veniva richiesta una compensazione al momento del prelievo del capitale LPP. Eppure il mio curriculum vitae lo hanno sempre avuto e da lì si poteva evincere che avendo sempre lavorato nel settore bancario, il salario che mi veniva versato era soggetto a tali trattenute.
Sta di fatto che a gennaio 2018 il __________ mi ha liberato il capitale del secondo pilastro. Ricevendo questo importo è stata per me una liberazione, in quanto avevo una garanzia per il mio futuro, non avendo né figli né marito, ero felice poiché in caso di bisogno (spese extra, esempio spese di conguaglio dell'appartamento, piccoli oggetti d'uso domestico es. acquistare un materasso, un computer, un abbonamento annuale del bus, ...), avrei potuto attingere dal mio conto. Ricordo che sono tutte spese non riconosciute dall'Ufficio del Sostegno Sociale e dell'inserimento perché ritenute già parte del forfait mensile.
Non voglio sputare nel piatto in cui mangio, perché siamo molto fortunati a vivere nel nostro paese in cui nessuno muore di fame, ma nello stesso tempo sfido chiunque a provare a vivere con i parametri fissati: guardate che non è assolutamente facile.
Purtroppo ho omesso di comunicare all'Ufficio del Sostegno Sociale e dell'lnserimento di Bellinzona il ritiro di tale capitale, ma l'ho fatto in buona fede, in quanto ero estremamente convita che da tale capitale avrei dovuto principalmente attingere al momento del mio prepensionamento.
Il 27 marzo 2019 mi è stato fissato un incontro presso l'Ufficio del Sostegno Sociale e dell'inserimento di Bellinzona e durante il colloquio, l'unica certezza che mi era rimasta (garanzia finanziaria per la mia vecchiaia), è svanita e mi sono vista crollare il mondo addosso, anche perché durante il colloquio mi è stato ribadito che avrei dovuto inoltrare in tutti i casi e comunque la domanda di AVS anticipata (questo ha già comportato una deduzione del 13.6% sulla mia rendita). Comunque di fatto, tenuto conto della sostanza ricevuta avrei dovuto rimborsare tutte le prestazioni percepite dal 2011 fino a quel momento.
Rientrata a casa e a bocce ferme, dopo mille dubbi e riflessioni, il 24 aprile 2020 (recte: 2019) mi sono presa forza e permessa di inoltrare reclamo contro la decisione di rimborso.
Sono quasi 10 anni che vivo nell'indigenza. Ho lavorato una vita, questi soldi me li sono guadagnati lavorando duramente, sono sempre stata una persona corretta e onesta tanto è vero che da fine aprile 2020 (recte: 2019) per evitare di pesare ulteriormente sull'assistenza sociale, ho rinunciato all'assistenza e fino al mese di novembre 2020 (recte: 2019), quando mi è stata riconosciuta la rendita AVS anticipata e la relativa prestazione complementare, ho vissuto utilizzando il capitale del libero passaggio.
Ricordo che il ritiro del capitale è stato annunciato anche all'ufficio delle tassazioni (ho dovuto giustamente pagare l'imposta speciale), e se fossi stata disonesta avrei potuto sperperare i soldi, investirli in altro, nasconderli e/o altro. Invece, sapendo che li ho guadagnati a fatica, li ho utilizzati con parsimonia.
Il capitale è però ovviamente sceso dagli iniziali CHF 139'218.24 a CHF 113’707,81 (saldo al 31.12.2019) e a CHF 10’739,66 al 30.06.2020, altrimenti come avrei fatto a vivere durante quei 7 mesi che non ho avuto alcuna entrata? Ciò giustifica il consumo dell'importo iniziale.
Cosciente del mio errore, commesso comunque in buona fede, ho chiesto all'Ufficio del Sostegno Sociale e dell'inserimento di Bellinzona, di poter rimborsare le prestazioni assistenziali che mi erano state riconosciute dal momento che ho potuto attingere al capitale di libero passaggio (cioè da gennaio 2018 fino al momento della rinuncia alle prestazioni aprile 2019 per un importo totale di ca. CHF 23'000.-.
Questo dimostra comunque la mia volontà nel voler rimborsare parte degli aiuti sociali che mi erano stati riconosciuti. Ma questa mia richiesta, mio malgrado, non è neppure stata presa in considerazione, tanto è vero che un conteggio dettagliato e finale non mi è mai stato inviato.
Conclusioni
Dopo mesi di attesa, il 10 luglio 2020 1'Ufficio del Sostegno Sociale e dell'lnserimento di Bellinzona mi comunica che dopo aver esaminato attentamente la mia richiesta (non so con quali basi e criteri), devo mio malgrado rimborsare CHF 96'042.80.
Non so come è stato fatto il calcolo, probabilmente non è stato considerato che per 7 mesi non ho avuto entrate, e che durante quel periodo oltre a dover vivere ho avuto diverse spese speciali come ad esempio pagare l'imposta speciale sul prelievo del capitale.
Per fortuna sulla loro decisione finale è stato indicato che mi lascerebbero CHF 25'000.- a disposizione, importo a loro dire dignitoso, peccato che se dovessi restituire l'importo richiesto, per la mia vecchiaia mi rimarrebbero CHF 10'696.86. (saldo al 30.06.202 meno importo da rimborsare).
Inoltre non voglio tirare in ballo altri nominativi di utenti che so che hanno ritirato il capitale LPP e rinunciato alle prestazioni assistenziali, ma non hanno dovuto rimborsare nulla. Non voglio creare del vittimismo, ma credo proprio che ci sia un accanimento nei miei confronti e credo non sia corretto.
Visto quanto sopra, chiedo gentilmente di voler rivedere attentamente la mia pratica e di volermi concedere il condono del rimborso del capitale di CHF 96'042.80. (…)” (Doc. I)
Il 4 agosto 2020 la ricorrente ha inoltre trasmesso copia della decisione di rimborso del 17 aprile 2019 e del verbale di colloquio presso l’USSI del 27 marzo 2019 (cfr. doc. III
1.4. Nella sua risposta del 21 agosto 2020 l'USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. Il 24 agosto 2020 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia chiesto a RI 1, beneficiaria di prestazioni assistenziali dal maggio 2011, il rimborso di fr. 96'042.80 a seguito del versamento a suo favore di un capitale LPP di fr. 139'218.24.
L'art. 33 Las prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:
a) quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps);
b) in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;
c) in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.
Giusta l'art. 35 cpv. 1 Las non vi è obbligo di rimborso per le prestazioni assistenziali per il beneficiario di prestazioni assistenziali da lui ottenute prima dell'età di 18 anni compiuti (lett. a); (lett. b abrogata); per le prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell'inserimento sociale e professionale previsto dal Capitolo IIa (lett. c).
Ai sensi dell’art. 42 Las, concernente la prescrizione, il diritto di rimborso e l’azione di regresso si prescrivono dopo un anno dal giorno in cui l’Autorità Cantonale ha avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo dieci anni dal giorno in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta.
L’art. 43 Las enuncia che l'Autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano.
L’art. 43 Las è in ogni caso una mera disposizione potestativa (cfr. STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4.
2.2. A proposito dell’art. 33 Las nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla Modifica della legge sull'assistenza sociale il Consiglio di Stato si era così espresso:
" Il nuovo art. 33, rispetto a quello attualmente in vigore, limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali, in adeguamento alla prassi già attualmente diffusa (e in riferimento alle norme della CSIAS riviste nel 1998 e nel 2000): sono considerate unicamente le situazioni in cui le prestazioni assistenziali sono versate quali anticipo su prestazioni assicurative e i casi di acquisizione di sostanza (vincite, eredità).
Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di non scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia con la minaccia di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni assistenziali (evitare la cosiddetta - trappola della povertà)."
Nel suo rapporto del 5 novembre 2002 la Commissione della gestione e delle finanze aveva al riguardo rilevato:
" II nuovo art. 33 limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali.
In base alle direttive della COSAS il rimborso deve avvenire nei seguenti casi:
prestazioni di sostegno sociale indebitamente percepite;
versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte;
eredità lasciata dal beneficiario deceduto;
acquisizione di una sostanza rilevante durante il periodo in cui sono state versate delle prestazioni di sostegno sociale o successivamente, durante il periodo di prescrizione previsto dalla legislazione cantonale."
2.3. Nelle Direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, al punto E.3.1 (“Rimborso di prestazioni ottenute a pieno diritto”) figurano le seguenti indicazioni:
" Il ritorno all'autonomia economica delle persone che beneficiano di un sostegno sociale è l'obiettivo prioritario del sostegno. Per raggiungerlo, la COSAS fa le seguenti raccomandazioni:
■ Per principio, nessuna richiesta di rimborso sui redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata dopo il periodo del sostegno.
■ Laddove le basi legali prevedono un rimborso obbligatorio da redditi provenienti da un'attività lucrativa, si raccomanda di applicare un limite di reddito generoso e di limitare la durata dei rimborsi, per evitare di compromettere l'inserimento economico e sociale (à H.9).
■ Nessun obbligo di rimborso di prestazioni ottenute allo scopo di promuovere l'inserimento professionale e l'integrazione sociale (franchigia sul reddito, supplemento d'integrazione, prestazioni speciali dettate dalla situazione legata a misure d'integrazione).
■ Lasciare a disposizione una somma adeguata (fr. 25000.- per le persone sole, fr. 40000.- per le coppie, più fr. 15000.- per ogni figlio minorenne) alle persone che, grazie all'acquisizione di beni importanti che aumentano il loro patrimonio, perdono il diritto al sostegno materiale.
Tali somme lasciate a libera disposizione dovrebbero essere considerate anche quando, dopo l'uscita del beneficiario da un periodo di sostegno, scatta l'obbligo di rimborsare le prestazioni ottenute, a causa dell'acquisizione di ulteriori beni prima della scadenza del periodo di prescrizione definito dal diritto cantonale."
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:
" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172)
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.4. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che la ricorrente, nata il 17 ottobre 1957, ha percepito prestazioni assistenziali da maggio 2011 a gennaio 2019 per un totale di fr. 133'030.35 (cfr. doc. 16-25; 30-31).
Il 31 gennaio 2018 sul conto di risparmio dell’insorgente presso __________ è stata bonificata la somma di fr. 139'218.24 da parte di __________ (cfr. doc. 33).
Nel mese di dicembre 2018 l’USSI è venuto a conoscenza del fatto che nel gennaio 2018 l’insorgente aveva prelevato anticipatamente il capitale LPP di fr. 139'218.24 (cfr. doc. 112; 26).
Il 17 aprile 2019 ha conseguentemente emesso nei confronti della ricorrente un ordine di restituzione di fr. 18'175.40, corrispondenti a parte delle prestazioni assistenziali percepite da febbraio 2018 a gennaio 2019 (cfr. doc. 27).
Con ulteriore decisione del 17 aprile 2019 l’amministrazione le ha inoltre chiesto il rimborso di fr. 109'030.75 (cfr. doc. B=14; C; consid. 1.1.).
L’insorgente ha interposto reclamo unicamente contro il provvedimento relativo al rimborso di fr. 109'030.75 (cfr. doc. A10).
Con decisione su reclamo del 10 luglio 2020 l’USSI ha ridotto l’importo da rimborsare a fr. 96'042.80, poiché non era stato tenuto conto della somma di fr. 25'000 da lasciare a disposizione dell’interessata (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).
Nel frattempo con decisione del 19 settembre 2019 la Cassa __________ ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a una rendita AVS anticipata a far tempo dal 1° novembre 2019 di fr. 1'556.-- mensili (cfr. doc. 51).
L’insorgente, il 25 settembre 2019, ha altresì postulato la concessione di una prestazione complementare alla rendita AVS che le è poi stata concessa. Dal 1° gennaio 2020 la PC comprensiva del premio forfettario dell’assicurazione malattie ammontava a fr. 915.-- al mese. Tale importo è stato aumentato a fr. 1'055.-- dal 1° febbraio 2020 (cfr. doc. 53-69; A16; A17).
2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto - a proposito della rendita AVS anticipata (cfr. 40 LAVS) di cui beneficia la ricorrente dal compimento dei 62 anni (cfr. doc. 51) e in relazione all’affermazione della medesima secondo cui durante il colloquio del marzo 2019 con l’USSI le è stato ribadito che avrebbe dovuto inoltrare la domanda di AVS anticipata che ha poi comportato l’assegnazione della stessa con una deduzione del 13.6% (cfr. doc. I) - che la nostra Massima Istanza, con sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019, pubblicata in RtiD II-2020 N. 14 pag. 121 segg., ha confermato il giudizio 42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 di questa Corte che aveva avallato il modo di procedere dell’USSI, il quale aveva negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali a una persona - al beneficio dell’assistenza sociale dal 2016 e la cui domanda di prestazioni AI era pendente - che aveva rinunciato a inoltrare una domanda di rendita AVS anticipata di cui avrebbe potuto beneficiare nel 2018, dal mese successivo al compimento dei 62 anni.
L’obbligo imposto a un beneficiario di prestazioni assistenziali di richiedere il versamento di una rendita AVS anticipata si fonda sul principio di sussidiarietà, nonché su quello di dover ridurre il danno e non si rivela contrario al divieto dell’arbitrio, né al principio della parità di trattamento (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_344/2019 du 15 novembre 2019 - Obligation d’une personne à l’aide sociale de demander le versement d’une rente anticipée de l’AVS, in RSAS 1/2021 pag. 50).
Il TF, nella sentenza menzionata al consid. 6.4., ha in particolare osservato:
" (…) La circostanza di obbligare chi si trova a beneficio dell'assistenza sociale a richiedere anticipatamente l'erogazione della rendita AVS non è insostenibile o in contraddizione manifesta con il sentimento della giustizia e dell'equità. La ricorrente sembra misconoscere che l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecunarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (cfr. sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 5.1). Oltretutto non si presenta alcuna disparità di trattamento, poiché la situazione della ricorrente, al beneficio di prestazioni assistenziali, è diversa rispetto agli altri cittadini, che non sono in assistenza e passano al beneficio della pensione all'età ordinaria, mettendo fine a un'attività professionale. (…)”
2.6. Per quanto concerne l’ordine di restituzione di fr. 18'175.40 (cfr. doc. 27), va evidenziato che lo stesso riguarda le prestazioni assistenziali percepite da febbraio 2018 a gennaio 2019, ossia posteriormente all’attribuzione del capitale LPP avvenuta nel gennaio 2018 (cfr. consid. 2.4.).
La richiesta di restituzione è stata emessa in applicazione dell’art. 26 cpv. 1 Laps (“La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita”), a cui rinvia l’art. 36 Las.
In effetti è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto, La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. Determinante è la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo (cfr. STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.).
Per i mesi da febbraio 2018 a gennaio 2019 è pacifico che, essendo stato accreditato all’insorgente nel gennaio 2018 il capitale del secondo pilastro di fr. 139'218.24, le sue condizioni finanziarie non erano le medesime di quelle considerate dall’USSI nelle decisioni, in particolare, del 12 dicembre 2017, 22 marzo 2018 e 20 novembre 2018 con cui le erano state accordate, per questi mesi, le prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 431; 411; 370).
L’amministrazione, allora, non aveva computato alcuna sostanza computabile Las mensile (cfr. doc. 434; 414; 373).
Di conseguenza, essendosi realizzato un cambiamento importante nelle condizioni economiche della ricorrente (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo della prestazione assistenziale ordinaria andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
Da un profilo oggettivo l’insorgente a seguito del versamento del capitale LPP ha effettivamente percepito indebitamente le prestazioni assistenziali da febbraio 2018 a gennaio 2019.
Esse, quindi, a ragione sono state chieste in restituzione dall’USSI.
Per inciso è utile osservare che l’Alta Corte, in una sentenza 9C_219/2019 del 13 agosto 2019, nel calcolo di una prestazione complementare ha computato il capitale di libero passaggio ricevuto da un assicurato in parte quale sostanza a cui aveva rinunciato. Il TF ha evidenziato che non era in ogni caso stato comprovato secondo la verosimiglianza preponderante che il denaro era servito per restituire degli importi a lui prestati.
Con sentenza 9C_135/2020 del 30 settembre 2020, pubblicata in DTF 146 V 331, la nostra Massima istanza ha poi stabilito che ai fini della determinazione della PC il capitale LPP, nel caso di assegnazione di una rendita AI con effetto retroattivo, non va computato retroattivamente, bensì dal momento della crescita in giudicato della decisione di attribuzione della rendita. Al riguardo il TF ha ricordato che nel calcolo della prestazione complementare in linea di principio vanno conteggiati soltanto i valori patrimoniali disponibili.
In quel caso di specie, pertanto, il capitale LPP versato nell’aprile 2018 andava tenuto in considerazione nel calcolo della PC unicamente dal mese di marzo 2018, visto che la rendita AI intera con effetto da novembre 2014 era stata riconosciuta l’8 febbraio 2018, e non già dal novembre 2014 come effettuato dall’amministrazione.
In concreto il capitale della previdenza professionale è in ogni caso stato corrisposto alla ricorrente il 31 gennaio 2018, per cui lo stesso, da tale data, era a sua disposizione.
2.7. Come visto sopra, ai sensi dell’art. 33 Las le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate, in particolare, in caso di acquisizione di una sostanza rilevante e quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili (lett. b; a).
In proposito va rilevato che con sentenza 42.2013.12 del 21 novembre 2013 questa Corte ha confermato la richiesta di rimborso dell’USSI nei confronti di una beneficiaria dell’assistenza sociale di un importo pari a fr. 133'199.30, corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite dall’agosto 2007 al luglio 2012. Il rimborso si giustificava in virtù dell’art. 33 lett. b Las, in quanto la ricorrente, nell’agosto 2012, aveva annunciato all’amministrazione di avere ricevuto un acconto sull’eredità del padre di Euro 350'000, somma poi corretta nel reclamo a Euro 290'000.
Inoltre con giudizio 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 il TF ha confermato la sentenza 42.2020.2 del 25 maggio 2020 con cui il TCA aveva respinto il ricorso di una persona che aveva beneficiato di prestazioni assistenziali da gennaio 2010 a giugno 2019 e alla quale l’USSI aveva chiesto il rimborso di fr. 260'184.75 a seguito dell’anticipo ereditario ricevuto nel giugno 2019 dal padre di fr. 320'000.
In proposito cfr. pure STF 8C_254/2011 del 7 luglio 2011 e STF 8C_462/2013 del 29 agosto 2013 in relazione alla sentenza 605.2012.396 del 6 giugno 2013 del Tribunale cantonale, Corte delle assicurazioni sociali del Canton Friborgo, citate nella STCA 42.2013.12 del 21 novembre 2013 consid. 2.3.
2.8. Riguardo, più precisamente, all’applicazione dell’art. 33 lett. b Las in relazione all’acquisizione di un capitale LPP, va osservato che questa Corte, con sentenza 42.2018.18 del 10 dicembre 2018, cresciuta in giudicato incontestata, ha confermato la richiesta dell’USSI di rimborso delle prestazioni assistenziali percepite da una persona per alcuni anni precedenti il riconoscimento di una rendita di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAVS, nonché il versamento a suo favore del capitale LPP di circa fr. 240'000.--.
Secondo il TCA a ragione l’amministrazione aveva, infatti, tenuto conto di tale capitale LPP - nonostante poco dopo averlo ricevuto sia stato trasferito al nipote - ai fini del rimborso dell’assistenza sociale, ritenuto del resto che a quel ricorrente sarebbe comunque restato un importo maggiore di fr. 90'000.--.
Con sentenza 42.2019.25 del 19 febbraio 2020, cresciuta in giudicato incontestata, il TCA ha poi respinto il ricorso di una beneficiaria di prestazioni assistenziali dall’agosto 2004 all’agosto 2018 per complessivi fr. 199'709.45 alla quale l’USSI aveva chiesto il rimborso di fr. 45'793.50, in quanto la medesima aveva ricevuto, nel giugno 2018, un capitale LPP pari a fr. 70'793.50
Infine giova rilevare che il TF, con giudizio 8C_222/2020 del 1° settembre 2020, ha accolto il ricorso inoltrato da una beneficiaria dell’assistenza sociale (da novembre 2014 a giugno 2018 ha beneficiato di prestazioni assistenziali ordinarie e speciali per complessivi fr. 107'121) che aveva svolto delle attività di utilità pubblica contestualmente a contratti di inserimento sociale contro la STCA 42.2019.26 del 24 febbraio 2019 che aveva confermato, segnatamente, la richiesta di rimborso di fr. 34'643 - formulata dall’USSI in applicazione dell’art. 33 Las - a seguito del versamento di un capitale LPP di fr. 63'961.07. L’Alta Corte ha rinviato gli atti al TCA per ulteriori accertamenti volti a chiarire se e in quale misura l'interessata, svolgendo gli AUP, abbia esercitato un lavoro a tutti gli effetti e precisando che “nella misura in cui la ricorrente ha svolto a tutti gli effetti un'attività lucrativa (n.d.r. e a tempo pieno) e per quel tempo occupato sono state versate prestazioni assistenziali ordinarie o speciali per il proprio sostentamento, lo Stato non ne può esigere il rimborso”.
Il TF non ha, tuttavia, posto in discussione il principio secondo cui le prestazioni assistenziali percepite vano rimborsate nel caso in cui sia prelevato il capitale LPP.
2.9. E’ utile, infine, segnalare che il 26 novembre 2014 Bea Heim, Consigliera nazionale dal 1° dicembre 2013 al 1° dicembre 2019, ha interpellato il Consiglio federale in questi termini:
" - Le Conseil fédéral ne trouve-t-il pas comme moi problématique que des communes obligent des personnes bénéficiant de l'aide sociale à retirer leurs avoirs de libre passage (deuxième pilier) cinq ans avant l'âge AVS afin que ces avoirs soient pris en compte dans le calcul de l'aide sociale, voire utilisés pour le remboursement des prestations d'aide sociale perçues?
Il Consigliere federale Alain Berset, il 1° dicembre 2014, ha risposto:
" Dem Bundesrat ist bekannt, dass Sozialhilfestellen Versicherte zu bewegen versuchen, sich ihre Freizügigkeitsleistung so früh als möglich auszahlen zu lassen. Dies kann je nach Konstellation problematisch sein. Mit der Altersreform 2020 sollen die Betroffenen die Möglichkeit erhalten, ihr Freizügigkeitsguthaben in Rentenform zu beziehen. Dadurch wird der Vorsorgezweck der zweiten Säule verstärkt, und die Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen werden entlastet. Ausserdem ist vorgesehen, dass das minimale Bezugsalter für die ganze zweite Säule auf das 62. Altersjahr angehoben wird. Damit wird die in der Frage angesprochene Situation wesentlich entschärft.” (cfr. www.parlement.ch/fr/ratsbetrieb)
La riforma denominata previdenza per la vecchiaia 2020 è, tuttavia, stata respinta in occasione della votazione popolare del 24 settembre 2017 (cfr. https://www.bsv.admin.ch/bsv /it/home/assicurazioni-sociali/ahv/riforme-e-revisioni /altersvorsorge2020.html).
2.10. In concreto tramite il versamento a suo favore, nel gennaio 2018, del capitale LPP di fr. 139'218.24 (cfr. consid. 2.4.) l’insorgente ha beneficiato di un aumento rilevante della propria sostanza mobiliare.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui esposto e considerato, da una parte, che l’USSI ha comunque lasciato a disposizione della ricorrente l’ammontare di fr. 25'000.-- come previsto dalle Norme COSAS (cfr. consid. 2.3.), dall’altro, che alla medesima nel settembre 2019 sono state ad ogni modo assegnate una rendita AVS anticipata da novembre 2019 e le PC (cfr. consid. 2.4.), rettamente la parte resistente ha tenuto conto del capitale LPP e ha chiesto alla ricorrente il rimborso delle prestazioni assistenziali pari a fr. 96'042.80.
Non le è peraltro di alcun ausilio l’asserzione secondo cui “so che (n.d.r. altri utenti) hanno ritirato il capitale LPP e rinunciato alle prestazioni assistenziali, ma non hanno dovuto rimborsare nulla” (cfr. doc. I).
Sul principio dell’uguaglianza nell’illegalità il Tribunale federale, in una sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
In concreto la Corte cantonale ha in primo luogo stabilito che la qui opponente non adempiva i presupposti legali per il riconoscimento di prestazioni assicurative in relazione alla frequentazione del corso di collaboratrice sanitaria X.________. Questa conclusione è corretta e incontestata. Controversa è per contro la deduzione del primo giudice, secondo cui sarebbero soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza per beneficiare del diritto all'uguaglianza nell'illegalità.
Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia a divedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempreché ciò non leda altri interessi legittimi. Qualora un'autorità esplicitamente riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità, fermo restando comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; 126 V 390 consid. 6a pag. 392; 122 II 446 consid. 4a pag. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina).
A motivazione della decisione di riconoscere alla qui opponente il diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha rilevato il fatto, incontestato, che cinque altri assicurati avevano frequentato, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo corso seguito dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta tuttavia ancora per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti, come già è stato ricordato al precedente considerando, la circostanza che la legge non sia stata applicata o non sia stata applicata correttamente in un singolo caso o in pochi singoli casi - circostanza questa comunque contestata dall'amministrazione ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato diversamente da quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio cantonale, che riconosce un tale diritto a U.________, non può essere tutelato. (…)”
Su questo tema cfr. pure; DTF 139 II 49; DTF 136 I 65; DTF 134 V 34; STF 9C_648/2019 del 16 dicembre 2019 consid. 5.3.STF 8C_348/2017 del 5 luglio 2017; STF 9C_561/2016 del 27 marzo 2017; STF 9C_530/2015 del 28 settembre 2015; STF 9C_648/2014 del 3 marzo 2015; STF C 44/00 del 31 luglio 2003; STF K 133/01 del 20 gennaio 2003; STCA 38.2017.84 del 20 febbraio 2018 consid. 2.6.
Nella presente fattispecie non è dato di sapere se la situazione della ricorrente sia effettivamente paragonabile a quella di altri beneficiari dell’assistenza sociale. Ad ogni modo non risulta che l’USSI abbia introdotto una prassi generalizzata contraria alla legge, anzi semmai è proprio il contrario (cfr. consid. 2.8.).
La censura dell’insorgente non può, dunque, essere accolta.
2.11. Va, infine, osservato, in primo luogo, che, come sottolineato dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. V), nel caso del rimborso non è previsto il condono a differenza della restituzione (cfr. art. 26 cpv. 3 Laps; 25 cpv. 1 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali – LPGA).
In effetti la Las precisa specificatamente che il rinvio all’art. 26 Laps che contempla l’istituto del condono si riferisce solo alle prestazioni ottenute indebitamente (cfr. art. 36 Las), ciò che non è il caso delle prestazioni assistenziali percepite dalla ricorrente nel periodo da maggio 2011 a gennaio 2018, precedente al versamento del capitale LPP.
In secondo luogo, il TCA non ignora che il capitale di libero passaggio è stato computato nel calcolo della prestazione complementare (cfr. doc. A16; A17).
Il conteggio delle PC andrà così adeguato, considerando che la somma di fr. 96'042.80 deve essere rimborsata all’assistenza sociale.
L’art. 112a Cost.fed. enuncia, del resto, che la Confederazione e i Cantoni versano prestazioni complementari alle persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità. Inoltre giusta l’art. 1 LPC lo scopo delle PC è coprire il fabbisogno esistenziale.
Le PC sono prestazioni di un’assicurazione sociale e pertanto hanno la priorità rispetto alle prestazioni assistenziali (cfr. STF 9C_36/2014 del 7 aprile 2014 consid. 3.3.).
Giusta l’art. 11 cpv. 3 LPC, in effetti, non rientrano fra i redditi computabili al fine della determinazione della prestazione complementare le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale.
L’art. 3 cpv. 2 lett. a della Legge federale sull’assistenza (LAS) prevede dal canto suo che le prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non fanno parte delle prestazioni assistenziali (al riguardo cfr. pure STF 2C_750/2014 del 27 ottobre 2015, pubblicata in DTF 141 II 401; STF 2C_600/2014 del 27 ottobre 2015).
2.12. In esito alle considerazioni di cui sopra, la decisione su reclamo del 10 luglio 2020 impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti