Raccomandata
Incarto n. 42.2018.48-49
rs
Lugano 29 aprile 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su reclamo del 13 novembre e del 10 dicembre 2018 emanate da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1 Con decisione del 23 aprile 2018 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI) ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 150.-- per il collocamento in albergo dal 17 al 30 aprile 2018 (cfr. doc. 335 inc. 42.2019.1-5).
1.2. Con ulteriore decisione del 23 aprile 2018 l’amministrazione ha attribuito all’interessata una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 300.-- per il collocamento in albergo nel mese di maggio 2018 con l’invito a informarla tempestivamente, per il tramite del Municipio, su qualsiasi cambiamento in merito alla sua situazione alloggiativa (cfr. doc. 333 inc. 42.2019.1-5).
1.3. L’USSI, il 4 maggio 2018, ha emesso una decisione con la quale ha assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 893.-- per il periodo 15-31 maggio 2018. Nella medesima l’amministrazione ha precisato:
" Completa la nostra decisione del 23.4.2018 per il mese di maggio 2018 in seguito alla firma del contratto d’affitto dal 15.5.2018 in __________ a __________. Affitto metà mese di maggio CHF 550.00 (CHF 25.- saranno dedotti dal suo forfait globale in quanto l’affitto mensile supera di CHF 50.- l’affitto massimo consentito)
Forfait globale per metà mese CHF 343 (986.00/2-150.00 – CHF 300.- già erogati in data 1.5.2018, di cui CHF 150.00 per la seconda metà del mese)
Totale diritto per 2° metà mese CHF 893.00
L’affitto sarà versato non appena in possesso della polizza assicurativa da lei stipulata per il deposito di garanzia (soluzione prevista dal contratto d’affitto da lei firmato il 2.5.2018 e in applicazione alle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018 (del 16 marzo 2018) pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi del 23 marzo 2018)
Per quanto riguarda le spese accessorie e di riscaldamento da lei richiamate non ci risultano pendenze aperte da parte del nostro ufficio. Voglia se del caso fornirci la relativa richiesta documentata.” (Doc. 309 inc. 42.2019.1-5)
1.4. Il 24 maggio 2018 l’amministrazione ha emanato una decisione di rifiuto di assunzione delle spese di fr. 1'055.25 relativi alla nota d’onorario dell’avv. __________, di fr. 231.-- concernenti il premio d’iscrizione __________ e di fr. 52.-- per l’annuncio del cambio di domicilio alla Posta (cfr. doc. 203 inc. 42.2019.1-5).
1.5. Con sentenza 42.2018.22-25 del 23 luglio 2018 questa Corte ha ritenuto il “reclamo” del 22 giugno 2018 di RI 1 contro le decisioni del 23 aprile, 4 e 24 maggio 2018 irricevibile e ha trasmesso gli atti all’USSI per decidere sul reclamo.
Inoltre il TCA, considerate le precedenti contestazioni del 5 e del 25 maggio 2018, ha respinto il ricorso per denegata giustizia del 22 giugno 2018 in relazione alle decisioni del 23 aprile 2018 e del 4 maggio 2018.
1.6. Questo Tribunale, con giudizio 42.2018.43 del 10 dicembre 2018, ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata giustizia del 12 novembre 2018 nel quale l’interessata aveva lamentato la mancata emanazione da parte dell’USSI di una decisione su reclamo relativa alla contestazione contro le decisioni del 23 aprile, 4 e 24 maggio 2018.
In effetti l’amministrazione, già il 13 novembre 2018, aveva emesso una decisione su reclamo relativa al reclamo del 22 giugno 2018 contro i provvedimenti del 23 aprile, del 4 e del 24 maggio 2018.
1.7. Nella decisione su reclamo del 13 novembre 2018 l’USSI ha in particolare rilevato che:
" (…)
F.
Nel caso in esame con reclamo del 5 maggio 2018 l’assistita ha contestato la decisione 4 maggio 2018, contestando l'obbligo di fare una polizza assicurativa per il deposito di garanzia siccome tardiva, ha chiesto il pagamento della pigione e della cauzione e indicato il mancato pagamento delle prestazioni assistenziali di aprile e maggio 2018.
L'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per il deposito dì garanzia per i contratti di locazione delle persone in assistenza è previsto dalle Direttive dipartimentali e nel caso concreto anche dal contratto di locazione dell'assistita. La richiesta in tal senso dell'USSI era quindi corretta. Si tratta dì una spesa a carico della persona in assistenza.
La pigione relativa alla decisione 4 maggio 2018 (spesa alloggiativa riconosciuta di CHF 550.-) è stata pagata in data 15 maggio 2018 (inizio del contratto di locazione) in misura di CHF 575.- direttamente al locatore.
L'USSI con scritto 24 maggio 2018 ha correttamente chiarito che le prestazioni di aprile e maggio 2018 sono state versate il 23 aprile 2018 e il 1° maggio 2018 ed ha allegato le decisioni 23 aprile 2018.
Con reclamo 25 maggio 2018 l'assistita ha contestato le decisioni 23 aprile 2018 siccome a suo avviso non sono correttamente motivate e ha contestato la decisione 4 maggio 2018 relativamente alla deduzione di CHF 150.-.
La decisione 23 aprire 2018 per il mese di aprile 2018 di CHF 150.- ha chiarito che si tratta del versamento dello spillatico durante il soggiorno in pensione per il periodo 17 - 30 aprile 2018, dato che l'assistita risiedeva in albergo. Lo stesso vale per la decisione 23 aprile 2018 per il mese di maggio 2018 di CHF 300.-. Correttamente è stato applicato l'importo stabilito dalle Direttive dipartimentali valide per il 2018 (n. 3.3. lett. a).
Relativamente alla decisione 4 maggio 2018, la contestazione della riduzione di CHF 150.- è ingiustificata. Tale riduzione corrisponde alla quota parte (1/2) di sostentamento per la seconda metà del mese di maggio, già versata con decisione 23 maggio 2018 e quindi da considerare.
Con reclamo 22 giugno 2018 l'assistita ha contestato le decisioni 23 aprile 2018, 4 e 24 maggio 2018, richiamando le contestazioni 5 e 25 maggio 2018, evidenziando che in caso di pigione elevata il finanziamento dell'assistenza è comunque dovuto e chiede di assumere i costi delle spese legali, __________ ecc.
L'assistenza ha correttamente riconosciuto il costo di locazione massimo di CHF 1’100.- per persona sola riconosciuto dalla legge.
L'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per il deposito di garanzia per i contratti di locazione delle persone in assistenza è previsto dalle Direttive dipartimentali e nel caso concreto anche dal contratto di locazione dell'assistita e la richiesta in tal senso dell'USSI era corretta. Le spese per __________ non sono a carico dell'assistenza.
L'assistenza assume solo i costi previsti dalla legge e non è prevista la copertura di onorari d'avvocato.
Il costo di trasloco chiesto con lettera 22 maggio 2018 è stato coperto in misura del valore massimo riconoscibile per Direttiva dipartimentale di CHF 1'000.-, mentre le spese di cambio domicilio non sono riconosciute dalla legge. (…)” (cfr. doc. A inc. 42.2018.48)
1.8. Con decisione su reclamo del 10 dicembre 2018 (cfr. doc. A inc. 42.2018.49) l’USSI, confermando le proprie decisioni del 29 maggio e 18 giugno 2018, ha poi assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'086.-- mensili per i mesi di giugno, luglio e agosto 2018 (cfr. doc. 288 inc. 42.2019.1-5), rispettivamente una prestazione speciale di fr. 2'139.-- per franchigia e partecipazione cassa malati per il mese di gennaio 2018 (cfr. doc. 720 inc. 42.2019.1-5).
1.9. RI 1, tramite l’avv. RA 1 al quale ha conferito procura il 26 novembre 2018 (cfr. doc. D inc. 42.2018.48), ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA contro le decisioni su reclamo del 13 novembre e del 10 dicembre 2018, postulando il rimborso della nota d’onorario del 4 maggio 2018 dell’avv. __________ di fr. 1'055.25, del premio di iscrizione __________ di fr. 231.--, del costo per l’annuncio di cambio di domicilio alla Posta di fr. 52.-- e dell’importo di fr. 50.-- mensili, corrispondenti alla differenza tra la spesa per l’alloggio effettiva di fr. 1'150.-- e quella computata nel calcolo dell’assistenza sociale di fr. 1'100.-- (cfr. doc. I pag. 6 inc. 42.2018.48; doc. I pag. 6 inc. 42.2018.49).
L’insorgente ha pure chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I pag. 5-6 inc. 42.2018.48 e doc. I pag. 5-6 inc. 42.2018.49).
A sostegno delle pretese ricorsuali è stato segnatamente addotto:
" (…)
(…)
(…)
La pigione dovuta per l’appartamento in __________ andava riconosciuta alla ricorrente, anche se di poco superiore al limite previsto dall’art. 22 LAS in quanto va considerata la situazione nella quale l’interessata si trovava, essendo stata oggetto di una decisione di espulsione dall’appartamento precedentemente occupato. Oltretutto, se la ricorrente si è vista costretta ad accettare la locazione di questo appartamento, ciò è anche dovuto alla responsabilità dell’USSI che ha tergiversato e non ha consentito all’interessata di sottoscrivere un contratto di locazione con costi rientranti nei parametri stabiliti in linea di principio dalla legge. (…)” (Doc. I inc. 42.2018.48 = doc. I inc. 42.2018.49)
1.10. Con scritto del 24 gennaio 2019 l’avv. RA 1 ha chiesto di pronunciarsi sulla domanda di gratuito patrocinio contestuale all’allegato di ricorso del 14 dicembre 2018 (cfr. doc. V inc. 42.2018.48; doc. V inc. 42.2018.49).
1.11. L’USSI, nella risposta del 1° febbraio 2019, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI inc. 42.2018.48; doc. VI inc. 42.2018.49).
1.12. Il 6 febbraio 2019 il Presidente del TCA ha respinto la domanda di RI 1 tendente a ottenere il gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.9.; 1.10.), in quanto l’impugnativa non soddisfa il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. doc. VIII).
Con giudizio 8C_132/2019 del 5 marzo 2019 il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato personalmente dalla ricorrente contro il decreto del 6 febbraio 2019 (cfr. doc. X).
1.13. Il Presidente di questo Tribunale, il 6 febbraio 2019, ha inoltre trasmesso al patrocinatore dell’insorgente la risposta di causa assegnandole un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VII).
La parte ricorrente è rimasta silente.
in diritto
2.1. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.2. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.3. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno 2016 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 986.--
2 persone 1'509.--
3 persone 1'834.--
4 persone 2'110.--
5 persone 2'386.--
Per ogni persona + 200.--
supplementare
1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2 Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”
(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia, inoltre, che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.
Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per gli anni 2017 e 2018 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017, BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, BU N. 14/2018 del 23 marzo 2018).
Per l’anno 2019 è utile rilevare che gli importi del forfait di mantenimento sono aumentati come segue: Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2019 i seguenti:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 995.--
2 persone 1'523.--
3 persone 1'851.--
4 persone 2'129.--
5 persone 2'407.--
Per ogni persona + 202.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono per il 2019, in BU 58/2018 del 28 dicembre 2018 pag. 478-479)
2.4. L'art. 20 Las definisce le prestazioni speciali come segue:
" Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"
Va osservato che l’art. 20 cpv. 4 Las relativo alla possibilità di ottenere determinate prestazioni speciali (deposito di garanzia relativo alla locazione, arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie LAMal) a titolo di prestito da rimborsare è in vigore dal 15 febbraio 2013 (cfr. BU del 15 febbraio 2013 pag. 97).
In proposito nel Messaggio del 15 ottobre 2012 n. 6697 relativo al Preventivo 2013 (mod. L. tributaria - mod. LAPS - mod. LOC - mod. LACD - mod. LAS - DL contributo straordinario dipendenti, magistrati e CdS - DL partecipazione finanziaria comunale al risanamento finanziario del Cantone 2013 - DL urgente programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014), p.to 2.3. è stato indicato:
" (…) si coglie occasione di introdurre un nuovo capoverso 4 all’art. 20 Las, precisando che le prestazioni che concernono i depositi di garanzia relativi alle pigioni, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), vengono accordate da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e inserimento a titolo di prestazioni speciali sotto la forma di prestito che deve essere restituito.
Questa modifica legale non comporta cambiamenti né di prassi né ha effetti sulla spesa.
Essa sancisce di fatto nella Legge sull’assistenza sociale (Las) la prassi già in vigore dal 2005 presso l’Ufficio del sostegno sociale e inserimento e permette di garantire il rispetto dei principi di legalità e parità di trattamento. (…)”
Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
2.5. Nell’evenienza concreta RI 1, nata il __________ 1968 e al beneficio di prestazioni assistenziali dal 2011 (cfr. STCA 42.2017.32 del 4 settembre 2017 consid. 2.6.), dopo aver lasciato l’appartamento in __________ il 17 aprile 2018 a seguito di espulsione decisa con sentenza del Pretore di __________ del 28 giugno 2017 che ha considerato che il rapporto di locazione era stato correttamente disdetto da parte del locatore a causa del mancato pagamento del conguaglio spese accessorie 2013/14 (il relativo ricorso alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello è stato ritenuto irricevibile; cfr. doc.455; 450; 15 inc. 42.2019.1-5), ha soggiornato dal 17 aprile fino a metà maggio 2018 in albergo a carico dell’assistenza sociale (cfr. doc. 16 inc. 42.2019.1-5; consid. 1.1.; 1.2.).
Il 2 maggio 2018 la ricorrente ha concluso un contratto di locazione con la __________ relativo a un appartamento di 3,5 locali in __________. E’ stata definita una durata determinata dal 15 maggio al 14 settembre 2018. La pigione per quattro mesi ammontava a fr. 3'800.--, pagabili in rate mensili di fr. 950.-- ciascuna, mentre le spese accessorie corrispondevano a fr. 800.--, pari a fr. 200.-- al mese (cfr. doc. 56 inc. 42.2019.1-5).
A titolo di deposito di garanzia è stato concordato:
" CHF 2850.- Il presente contratto entra in vigore unicamente ad avvenuta prestazione della prima mensilità e della garanzia, che può avvenire tramite versamento su conto risparmio garanzia affitti presso il __________ o tramite fideiussione assicurativa (…)” (Doc. 56 inc. 42.2019.1-5)
L’insorgente, il 7 maggio 2018, ha sottoscritto con __________ una garanzia di affitto per la locazione concernente l’abitazione in __________. Il premio forfetario valido fino al 31 dicembre 2018 era di fr. 231.-- (cfr. doc. 52 inc. 42.2019.1-5).
A far tempo dal 15 settembre 2018 RI 1 si è trasferita in un altro appartamento, sempre a __________, in __________ (cfr. doc. 856 inc. 42.2019.1-5).
Con decisione del 24 maggio 2018 l’USSI ha negato alla ricorrente l’assunzione delle spese di fr. 1'055.25 relativi alla nota d’onorario dell’avv. __________, di fr. 231.-- concernenti il premio d’iscrizione __________ e di fr. 52.-- per l’annuncio del cambio di domicilio alla Posta (cfr. doc. 203 inc. 42.2019.1-5).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su reclamo del 13 novembre 2018 (cfr. doc. A inc. 42.2018.48; consid. 1.7.).
Con decisione su reclamo del 10 dicembre 2018 (cfr. doc. A inc. 42.2018.49, consid. 1.8.) l’USSI ha, inoltre, avallato in particolare la propria decisione del 29 maggio 2018, con cui a RI 1 è stata assegnata una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'087.-- mensili per i mesi di giugno, luglio e agosto 2018.
Nel relativo calcolo, a titolo di spesa per l’alloggio riguardante l’appartamento in __________, è stata computata la somma di fr. 13'200.-- annui, massimo ammissibile Las per una persona sola, invece della pigione effettiva di fr. 13'800.-- all’anno [(fr. 950 + fr. 200) x 12 mesi; cfr. doc. 288; 56 inc. 42.2019.1-5).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che a ragione l’USSI non ha assunto i costi relativi alla nota d’onorario di fr. 1'055.25 dell’avv. __________, al premio d’iscrizione __________ di fr. 231.-- e all’annuncio del cambio di domicilio alla Posta di fr. 52.--.
Al riguardo giova innanzitutto evidenziare che i redditi e le spese computabili sono elencati in modo esaustivo agli art. 22 Las e 6, 8, 9 Laps.
Di conseguenza tali voci devono essere conteggiate nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria.
Non è possibile non computarne alcune o conteggiarne altre non previste dalla Las e dalla Laps (cfr. STCA 42.2014.10 del 26 novembre 2014 consid. 2.12.).
Le spese fatte valere da RI 1 in sede ricorsuale non sono specificatamente contemplate dagli art. 22 cfr. b Las e 8 Laps concernenti proprio le voci della spesa vincolata computabili ai fini della determinazione del diritto a una prestazione assistenziale ordinaria.
Per quanto concerne eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa massima ammissibile per l’alloggio secondo l’art. 22 lett. c Las che per una persona sola corrisponde a fr. 1'100.-- al mese, pari a fr. 13'200.-- annui (cfr. STCA 42.2018.19 del 6 settembre 2018 consid. 2.10. riguardante peraltro la ricorrente; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.7), che dalla lista esaustiva delle spese vincolate, si deve sopperire tramite l’importo della soglia di intervento (cfr. STCA 42.2016.16 del 5 aprile 2017 consid. 2.8.; STCA 42.2014.10 del 26 novembre 2014 consid.2.12.; STCA 39.2008.3 del 13 novembre 2008 consid. 2.7.; STCA 42.2008.16 dell’11 marzo 2009 consid. 2.9.).
È vero che giusta l’art. 20 Las possono essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22 (cfr. consid. 2.4.).
È altrettanto vero, tuttavia, che dal Messaggio del 15 ottobre 2004 sul preventivo 2005 del Consiglio di Stato risulta una prassi, tuttora valida, più restrittiva per le prestazioni speciali giusta l’art. 20 Las. In particolare le deroghe di cui all’art. 20 cpv. 2 Las non sono più applicate, se non in situazioni eccezionali, come ad esempio nel caso di famiglie numerose con difficoltà a reperire un alloggio o di persone molto problematiche (cfr. Messaggio n. 5589 p.to 10.2.2.3; STCA 42.2010.21 del 14 aprile 2011 consid. 2.10., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_401/2011 del 9 giugno 2011).
2.7. In relazione alla nota d’onorario dell’avv. __________ di fr. 1'055.25 emessa il 4 maggio 2018 per il periodo 19 febbraio - 30 aprile 2018 va, altresì, osservato che la legale, a cui la procura è stata conferita da RI 1 il 13 marzo 2018 (cfr. doc. 467 inc. 42.2019.1-5), ha seguito la ricorrente durante il periodo dell’esecuzione dello sfratto e quindi del trasloco dall’appartamento in __________ (cfr. doc. 467; 204 inc. 42.2019.1-5), ma non nell’antecedente procedura giudiziaria davanti alla Pretura di __________ sfociata nella sentenza del 28 giugno 2017 con cui è stata ordinata l’espulsione della medesima dalla menzionata abitazione con effetto dal 31 agosto 2017 (cfr. doc. 455 inc. 42.2019.1-5) e alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello del 16 gennaio 2018 con cui il ricorso di RI 1 contro il giudizio pretorile è stato ritenuto irricevibile (cfr. doc. 450 inc. 42.2019.1-5).
In quest’ultimo procedimento l’insorgente non era infatti rappresentata, mentre davanti alla Pretura di __________ la medesima era patrocinata da un altro avvocato. In proposito è utile sottolineare che il Pretore le ha negato il gratuito patrocinio, in quanto le petizioni non presentavano fin dall’inizio il presupposto della parvenza di buon fondamento delle azioni incoate, anzi in parte erano al limite del temerario (cfr. doc. 464 inc. 42.2019.1-5).
Per quanto riguarda il fatto che la ricorrente si sarebbe rivolta all’avv. __________ a seguito del rifiuto dell’USSI, nel febbraio 2018, di autorizzare il trasloco (cfr. doc. I; consid. 1.9., il TCA si limita a osservare che da uno scritto del 13 marzo 2018 della legale all’amministrazione si evince:
" (...) In data 12.2.2018 il vostro Ufficio, sempre via e-mail, ha informato la Sig.ra RI 1 che “considerato il trasloco in un appartamento più oneroso rispetto l’attuale e che supererà i limiti massimi fissati dalla Laps” non avrebbe autorizzato il trasloco e non avrebbe riconosciuto le spese di trasloco, deposito di garanzie e mobilio (…)” (Doc. 470 inc. 42.2019.1-5)
Pertanto l’USSI non ha negato di principio l’autorizzazione a un trasloco in un altro appartamento, bensì nel caso concreto per il motivo che la pigione della nuova abitazione era più elevata dell’ammontare massimo ammissibile Las, limite di cui peraltro l’insorgente, in assistenza sociale dal 2011 (cfr. consid. 2.5.), avrebbe dovuto essere già al corrente (cfr. doc. 477 inc. 42.2019.1-5: messaggio di posta elettronica del 30 agosto 2017 dell’USSI alla ricorrente in cui è stato ribadito tale limite).
Inoltre, in merito alla censura ricorsuale secondo cui l’USSI non avrebbe fornito tempestive risposte alla legale (cfr. doc. I pag. 4), dalle carte processuali risulta che l’amministrazione già il giorno seguente lo scritto del 13 marzo 2018 con cui l’avv. __________ ha chiesto di riconsiderare il rifiuto del trasloco (cfr. doc. 448 inc. 42.2019.1-5) l’ha autorizzato eccezionalmente, ribadendo che l’importo massimo per l’alloggio a carico dell’USSI è di fr. 1'100.-- al mese (cfr. doc. 447 inc. 42.2019.1-5).
Riguardo a queste considerazioni è pure utile sottolineare che la ricorrente ha avuto a disposizione sufficiente tempo per reperire, senza l’intervento di un avvocato, una nuova abitazione la cui pigione rientrasse nei parametri ammissibili Las, ritenuto che il giudizio pretorile di espulsione con effetto dal 31 agosto 2017 dall’abitazione in __________ risale al 28 giugno 2017 e la sentenza di irricevibilità della seconda Camera civile del Tribunale d’appello al 16 gennaio 2018 (cfr. doc. 450; 455 inc. 42.2019.1-5).
In simili condizioni, la nota d’onorario dell’avv. __________ non deve essere presa a carico dall’assistenza sociale.
Non è, infatti, compito di quest’ultima far fronte alle spese legali di un avvocato che per scelta personale viene incaricato da un beneficiario di prestazioni assistenziali di seguirlo nella fase di esecuzione di uno sfratto, comprensiva della ricerca di un nuovo alloggio e del relativo trasloco.
2.8. Per quanto concerne la richiesta di pagamento del premio di iscrizione __________ di fr. 231.-- relativo alla garanzia del contratto di locazione dell’appartamento in __________ con inizio il 15 maggio 2018 (cfr. doc. 52 inc. 42.2019.-1-5; consid. 2.5.), va rilevato che __________ consente di fornire al locatore una garanzia d’affitto senza deposito bancario. Al momento dell’iscrizione il locatario versa a __________ un premio forfetario di fr. 231.- valido fino al 31 dicembre dell’anno in corso e per gli anni successivi si impegna a corrispondere un premio annuale corrispondente al 5% dell’importo della garanzia d’affitto (prevista nel contratto di locazione) più le spese di gestione di fr. 20.-- (cfr. doc. 52 inc. 42.2019.-1-5; __________).
L’art. 20 cpv. 4 Las prevede che a titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 (cfr. consid. 2.4.).
Le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018 del 16 marzo 2018 (cfr. BU 14/2018 del 23 marzo 2018 pag. 102 segg.) enunciano però che:
" 3.2 Prestazioni speciali relative all’alloggio
In generale:
Il trasferimento in un nuovo appartamento genera dei costi supplementari, legati ad esempio al trasloco e al deposito di garanzia. Per questo motivo, il beneficiario che intende trasferirsi in un nuovo appartamento deve previamente informare l’USSI, precisando i motivi del cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento, l’importo previsto quale deposito di garanzia e l’eventuale costo del trasloco. Per questi costi, così come per i costi relativi all’acquisto di mobilio, la presa a carico da parte dell’USSI è possibile solo se preventivamente richiesta, motivata e documentata all’USSI e se tale spesa è determinata da:
– una comprovata necessità, segnatamente per la nascita di un figlio, l’inizio di un’attività lavorativa o formazione al fine di ridurre costi di trasferta e di doppia economia domestica oppure;
– una riduzione dei costi della pigione rispetto al precedente appartamento oppure;
– altri motivi comprovati, segnatamente uno sfratto già esecutivo se non sono possibili soluzioni alternative.
Le prestazioni per l’alloggio sono inoltre riconosciute entro i seguenti limiti temporali e di spesa:
a. Deposito di garanzia per appartamento
Di principio il deposito di garanzia sarà riconosciuto dall’USSI unicamente nel caso in cui non vi sia già un precedente deposito di garanzia. Inoltre qualora il beneficiario di prestazioni assistenziali non avesse un deposito di garanzia o il capitale a sua disposizione non fosse sufficiente per coprire il nuovo importo richiesto, egli dovrà preventivamente attivarsi per la verifica di possibili soluzioni, segnatamente negoziando con il locatore delle riduzioni o facendo capo ad altre soluzioni alternative.
La spesa per il deposito di garanzia è riconosciuta ogni 5 anni e se previamente autorizzata dall’USSI (vedi disposizioni generali). Il relativo importo è concesso a titolo di prestito da rimborsare (art. 20 cpv 4 Las). Il costo del deposito di garanzia è riconosciuto con i seguenti importi massimi:
– per unità di riferimento quale persona sola, fino ad un massimo di fr. 3’300.;
– per unità di riferimento di due persone, fino ad un massimo di fr. 3’750.–;
– per unità di riferimento di tre o più persone, fino ad un massimo di fr. 4’500.” (La sottolineatura è del redattore)
Per quanto concerne le prestazioni speciali relative all’alloggio, le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2019 del 21 dicembre 2018 (cfr. BU 58/2018 del 28 dicembre 2018 pag. 478 segg.) hanno il medesimo tenore di quelle per il 2018
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
Dal contratto di locazione relativo all’appartamento in __________ concluso dalla ricorrente il 3 maggio 2018, con effetto dal 15 maggio 2018, risulta, inoltre, come visto sopra (cfr. consid. 2.5.), che la garanzia dello stesso può avvenire tramite versamento su conto risparmio garanzia affitti presso il __________ o tramite fideiussione assicurativa (cfr. doc. 56 inc. 42.2019.1-5).
La ricorrente ha sottoscritto l’iscrizione __________ per la garanzia dell’appartamento di __________ citato il 7 maggio 2018 (cfr. doc. 52 inc. 42.2019.1-5) e ha versato il relativo premio forfetario di fr. 231.--, come emerge dal suo scritto del 22 maggio 2018 all’USSI (cfr. doc. 808 inc. 42.2019.1-5).
Ne discende che in concreto il premio d’iscrizione __________ non può essere riconosciuto dall’USSI all’insorgente quale prestito da rimborsare ex art. 20 cpv. 4 Las
2.9. Relativamente al costo di fr. 52.-- per l’annuncio del cambio di domicilio alla Posta, è utile osservare che la Posta effettivamente offre, in caso di trasloco, il servizio a pagamento di poter far rispedire le lettere e i pacchi al nuovo indirizzo. La Posta registra il cambiamento di indirizzo e, se richiesto, inoltra automaticamente gli invii al nuovo domicilio per dodici mesi (cfr. https://www.post.ch/it/privato/ricezione/cambiamento-di-indirizzo-con-rispedizione-per-clienti-privati/prezzi-ricezione-posta/prezzi-cambiamento-di-indirizzo-con-rispedizione).
Il servizio menzionato non è evidentemente obbligatorio, rispettivamente è possibile avvertire individualmente i propri contatti della modifica di indirizzo, ad esempio con costo irrisorio tramite messaggi di posta elettronica.
Di conseguenza tale spesa non deve essere finanziata dall’USSI, bensì alla stessa si deve sopperire tramite l’importo della soglia di intervento (cfr. consid. 2.6.).
2.10. Per quanto attiene alla richiesta ricorsuale dell’importo di fr. 50.-- mensili, corrispondenti alla differenza tra la spesa per l’alloggio effettiva di fr. 1'150.-- e quella computata nel calcolo dell’assistenza sociale di fr. 1'100.-- (cfr. doc. I; consid. 1.9.), giova rilevare che l’art. 22 lett. c Las, relativo al calcolo della spesa per l’alloggio, enuncia che ai fini della determinazione della prestazione assistenziale viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.
L’art. 9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili (cfr. consid. 2.6.).
Per le unità di riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia fr. 15'000.-- all’anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b LPC; art. 2 della Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità - LaLPC).
Le Direttive della COSAS, al punto B.3 “Spese d’alloggio”, del dicembre 2016, prevedono che:
" (…)
■ Locali d’abitazione
Si auspica che le persone a beneficio di prestazioni d’aiuto sociale vivano in appartamenti con un canone d’affitto favorevole. Di fronte alla diversità locale o regionale degli affitti, si raccomanda di definire dei limiti massimi per le spese dell’alloggio, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche di verifiche periodiche. Questi limiti non devono tuttavia influenzare la migrazione di persone economicamente sfavorite. A tal proposito ci si deve riferire a un metodo di calcolo professionale, basato su dati aggiornati applicati nelle offerte immobiliari locali. Si deve tener conto dei costi che si situano all’interno dei limiti predefiniti.
Per principio i bambini non hanno diritto a una stanza singola propria.
Le indicazioni nei cap. B.4 e H.11 sono determinanti a proposito delle particolari situazioni abitative e di vita dei giovani adulti.
(…)
■ Affitti eccessivamente elevati
Affitti eccessivamente elevati sono accettati fintanto che non sia disponibile una soluzione abitativa adeguata e ragionevolmente più economica. Nel caso di disdetta sono da rispettare gli usuali termini contrattuali.
Prima di esigere il trasloco in un appartamento con l’affitto più conveniente, si dovrà esaminare attentamente il caso specifico. Nel decidere si dovrà in particolare tener conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, il loro radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiari, e lo stato di salute e il loro grado d’integrazione sociale. Se a giovani adulti con economia domestica propria si chiede il trasloco in un’altra forma abitativa più conveniente, si deve tener conto dei criteri riportati al capitolo B.4.
■ Disattendere le disposizioni
Se un beneficiario si rifiuta di cercare una nuova abitazione, o di traslocare in un alloggio più conveniente, allora può essergli riconosciuto solo l’importo corrispondente alle spese generate dall’abitazione più economica. Se la riduzione della prestazione gli causa lo sfratto, allora l’ufficio del sostegno sociale sarà tenuto a offrirgli un alloggio d’emergenza temporaneo
Un affitto già vigente giudicato eccessivamente elevato dev'essere finanziato fintanto che non venga trovata una soluzione abitativa più idonea ed economica. Gli uffici di assistenza sociale hanno il dovere di aiutare attivamente il beneficiario a trovare un alloggio più modesto. Le condizioni contrattuali di disdetta devono comunque essere rispettate.
Prima di esigere un trasloco in un appartamento con affitto più conveniente, si dovrebbe esaminare attentamente ogni specifica situazione, tenendo presente il numero dei componenti del nucleo familiare, il loro radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiari, nonché lo stato di salute e il grado d'integrazione sociale delle persone considerate.
(…)
Se un beneficiario dovesse rifiutarsi di traslocare in un alloggio a buon mercato, gli potrebbe essere riconosciuto solo l’importo dell’abitazione più economica che gli viene proposta. Questa misura può condurre il beneficiario a non essere più in grado di assolvere ai doveri del suo contratto, fino ad incorrere allo sfratto. In questo caso, però, il sostegno sociale sarà tenuto ad offrirgli un alloggio d'emergenza.
Di fronte alla diversità regionale dei livelli degli affitti, per le spese di alloggio si raccomanda di fissare limiti massimi comunali o regionali, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche.” (…)”
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172.
2.11. In una sentenza 8C_216/2018 del 3 ottobre 2018 il Tribunale federale, nel caso di una persona che aveva postulato la concessione dell’assistenza sociale dal 1° settembre 2015, ha deciso che, a ragione, l’amministrazione aveva conteggiato, a titolo di spesa per l’alloggio relativa all’appartamento reperito nel luglio 2015 per il 1° settembre 2015 dopo aver ricevuto la disdetta del precedente nel marzo 2014, l’importo di fr. 1'200 al mese, massimo ammissibile per due persone nel Canton Obvaldo, invece del costo effettivo di fr. 1'470 mensili.
In effetti in quel caso di specie l’insorgente non aveva provato di avere cercato intensamente un alloggio più economico. Inoltre l’asserzione secondo cui a causa di problemi di salute non era in grado di cercare un appartamento è stata smentita dal fatto che in ogni caso la medesima aveva reperito un alloggio adeguato a lei.
Questo Corte, in una sentenza 42.2015.26 del 25 gennaio 2016, è stata chiamata a stabilire se correttamente o meno l’USSI aveva negato al ricorrente una prestazione assistenziale richiesta nel mese di febbraio 2015, computando nel relativo calcolo, a titolo di spesa per alloggio Las, la somma di fr. 625.-- al mese, ossia la metà della pigione massima ammissibile di fr. 1'250.-- mensili per due persone, considerando che il ricorrente condivideva l’appartamento con il fratello, invece dell’importo di fr. 1'100.-- corrispondente all’ammontare massimo ammissibile per una persona sola.
In quell’occasione il TCA ha annullato la decisione su reclamo del 14 luglio 2015 e rinviato gli atti all’USSI affinché effettuasse gli accertamenti necessari per chiarire se nell’appartamento il ricorrente vivesse da solo, con il fratello o eventualmente con una terza persona.
Lo scrivente Tribunale ha precisato che, nell’ipotesi in cui l’USSI avesse accertato che l’appartamento era abitato unicamente dal ricorrente, avrebbe dovuto essere computato a titolo di pigione, in virtù dell’art.22 lett. c e 9 cpv.1 Laps, l’importo massimale ammissibile per una persona di fr. 13'200.- annui, pari a fr. 1'100.-- mensili, e non il canone di locazione effettivo di fr. 2'350.-- al mese, superiore a tale cifra.
Questo Tribunale ha però indicato che il ricorrente avrebbe dovuto trovare con la collaborazione, se richiesta, degli organi di assistenza sociale, un’abitazione più economica, considerato che vista la sua situazione personale (persona sola) una soluzione abitativa meno spaziosa di un appartamento di 4 e ½ locali di 153 m2 era senz’altro esigibile.
Il TCA ha puntualizzato che all’insorgente sarebbe stato assegnato un termine di sei mesi, con inizio, a titolo cautelativo, dalla data della sentenza, per trovare una sistemazione meno dispendiosa. Inoltre il Tribunale ha precisato che dopo il termine di 6 mesi o eventualmente prima, nel caso in cui il ricorrente avesse manifestato, anche solo per atti concludenti - non compiendo adeguati sforzi per cercare un nuovo alloggio - la sua mancanza di volontà di trasferirsi in una nuova abitazione, nel calcolo dell’assistenza sociale sarebbe stato conteggiato, oltre all’importo di fr. 13'200.-- annui – pari a fr. 1'100.-- al mese – a titolo di spesa per l’alloggio, nei redditi l’ammontare pagato per la locazione in eccesso rispetto al massimo riconosciuto dalla legge.
Con giudizio 42.2018.15 del 12 settembre 2018 il TCA ha poi accolto parzialmente ai sensi dei considerandi il ricorso di un assistito al quale nel gennaio 2017 era stato negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali, computando quale altro reddito l’eccedenza mensile della spesa per l’alloggio rispetto al massimo ammissibile Las.
Questa Corte ha segnatamente stabilito che in quella fattispecie il cambiamento di abitazione era esigibile, ma che fosse ragionevole concedere all’insorgente un lasso di tempo di sei mesi, da gennaio a giugno 2017, per reperire una soluzione alloggiativa meno costosa. Per quel periodo nei redditi computabili Las non andava, quindi, considerato un reddito aggiuntivo pari alla differenza tra il canone di locazione effettivo e la pigione massima ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.--.
Quale spesa per l’alloggio non era, invece, possibile conteggiare un ammontare superiore all’importo massimo ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.--.
Trascorso il termine di sei mesi, ritenuto peraltro che non erano stati comprovati, ma nemmeno pretesi, concreti sforzi al fine di ridurre le spese di locazione a carico dell’insorgente e della consorte, si giustificava di computare, quale reddito aggiuntivo, la differenza tra la spesa per l’alloggio effettiva e il massimo ammissibile Las.
2.12. Nel caso di specie la spesa per l’alloggio effettiva concernente l’appartamento in __________, di complessivi fr. 1'150.-- mensili (cfr. consid. 2.5.), è superiore al massimo ammissibile Las per una persona sola pari a fr. 1'100.-- al mese (cfr. consid. 2.10.).
L’insorgente non ha fatto valere motivi specifici, ad esempio di salute, che le imponessero di prendere in locazione, almeno transitoriamente, l’alloggio in questione (cfr. consid. 2.6.).
La circostanza che la ricorrente si trovava in una particolare situazione, siccome oggetto di una decisione di espulsione dal precedente appartamento (cfr. doc. I pag. 5), non è atta a sovvertire l’esito della vertenza.
In effetti il giudizio pretorile di espulsione con effetto dal 31 agosto 2017 dall’abitazione in __________ risale al 28 giugno 2017 e la sentenza di irricevibilità della seconda Camera civile del Tribunale d’appello al 16 gennaio 2018 (cfr. doc. 450; 455 inc. 42.2019.1-5).
Pertanto, a prescindere da eventuali accordi con il locatore di dilazione del termine di uscita, l’insorgente, peraltro in assistenza sociale dal 2011 (cfr. consid. 2.5.), ben doveva essere al corrente di dover reperire un nuovo alloggio e che l’importo della pigione finanziabile dall’assistenza sociale per una persona sola ammonta al massimo a fr. 1'100.-- al mese, come le è stato ricordato dall’amministrazione il 30 agosto 2017 (cfr. doc. 477 inc. 42.2019.1-5) e dall’avv. __________ il 15 marzo 2018 (cfr. doc. 423 inc. 42.2019.1-5).
Ne discende, in virtù delle norme legali sopra riprodotte (cfr. consid. 2.10.) e della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.11.), che a ragione l’USSI, nella decisione relativa alla prestazione assistenziale di fr. 2'086.-- mensili spettante alla ricorrente nei mesi di giugno, luglio e agosto 2018, ha tenuto conto, quale spesa per l’alloggio, dell’ammontare di fr. 1'100.--, corrispondenti a fr. 13'200.-- annui (cfr. doc. 288 inc. 42.2019.1-5).
2.13. Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte non può che confermare le decisioni su reclamo del 13 novembre e del 10 dicembre 2018 impugnate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti