Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2018.40
Entscheidungsdatum
04.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2018.40

rs

Lugano 4 febbraio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 novembre 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 26 settembre 2018 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 26 settembre 2018 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito USSI) ha confermato la precedente decisione del 2 luglio 2018 con cui aveva negato a RI 1 il rinnovo delle prestazioni assistenziali, in quanto dagli accertamenti effettuati, in particolare dai controlli della Polizia comunale di __________ e di __________, è emerso che la stessa vive regolarmente ad __________ con __________ e non presso il suo domicilio di __________.

L’amministrazione ha precisato che un’ulteriore richiesta avrebbe potuto essere esaminata soltanto se completata con i dati anagrafici e finanziari __________ (cfr. doc. D=4; A).

1.2. Contro la decisione su reclamo del 26 settembre 2018 RI 1, rappresentata dallo RA 1, ha interposto ricorso al TCA, chiedendo il riconoscimento del diritto a prestazioni assistenziali dal giugno 2018.

L’insorgente ha, inoltre, postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dello RA 1 (cfr. doc. I pag. 8).

A sostegno delle pretese ricorsuali RI 1, tramite il proprio patrocinatore, ha in particolare osservato:

" (…)

Secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps i partner conviventi formano un'unità di riferimento se la convivenza è considerata stabile ai sensi dell'art. 2a RLaps: "Una convivenza è considerata stabile se vi sono figli in comune, se la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio o se la convivenza è durata almeno 6 mesi".

Per ammettere una stabilità nella convivenza basta il realizzarsi di una sola di queste condizioni (cfr. decisione TCA inc. no. 36.2018.8).

Nel caso che ci concerne i coniugi separati non hanno figli in comune.

Inoltre durante i giorni che la ricorrente è stata ospitata dall'ancor marito non ha mai usufruito degli stessi vantaggi di un matrimonio.

Come la sig.ra RI 1 ha già precisato nelle sue lettere inviate all'USSI, non ha mai ricevuto da parte dell'ancora marito una prestazione in danaro (cfr. doc. G e doc. I).

Dal rapporto della Polizia Comunale di __________ (doc. F) si evince che la ricorrente è stata controllata dal 26 marzo 2018 al 31 maggio 2018, quindi per un periodo di due mesi.

Dal rapporto si evince anche che secondo gli agenti (guardando attraverso la finestra) l'appartamento della ricorrente non appariva vissuto, poiché non si ha constatato alcun spostamento di oggetti e la bucalettere è sempre stata trovata vuota.

Innanzitutto si contesta che la ricorrente non ha domicilio a __________ e non vive nell'appartamento controllato dalla Polizia.

La sig.ra RI 1 è ritornata regolarmente presso il suo appartamento nei fine settimana, durante i giorni feriali e anche regolarmente durante la settimana nel corso delle giornate.

Per quanto riguarda il veicolo __________ targato __________ citato nel rapporto di Polizia (doc. F), la ricorrente ed il sig. __________ si sono accordati nel senso che l'ancor marito utilizza il veicolo assumendosi tutte le spese della vettura, poiché la sig.ra RI 1 non riesce a sostenere i costi dell'automobile.

Le targhe sono attualmente ancora a nome della ricorrente. Quest'ultima ha pagato l'imposta di circolazione dell'anno 2018, ma in futuro verranno pagate dal sig. __________.

Per questo motivo il veicolo __________ con targhe a nome della ricorrente non si trova mai presso il suo domicilio, ma parcheggiato nei posteggi del domicilio dell'ancor marito, il quale utilizza regolarmente il veicolo.

In base a quanto esposto in precedenza, il fatto di essere stata ospitata occasionalmente dall'ancor marito non ha procurato alla ricorrente gli stessi vantaggi di un matrimonio, circostanza che comunque doveva essere dimostrata dall'USSI che non ha portato nessuna prova a riguardo.

Prove: doc. F (rapporto Polizia Comunale di __________); doc. G (reclamo del 24.07.2018); doc. I (lettera sig.ra RI 1).

  1. L'unica condizione rimanente per considerare una convivenza stabile e quindi ritenere che la ricorrente ed il sig. __________ formino una sola unità di riferimento è che la convivenza sia durata almeno 6 mesi.

Dal rapporto della Polizia Comunale di __________ (doc. F) e dal rapporto della Polizia Comunale di __________ (doc. E) risulta che la ricorrente è stata controllata durante l'arco di due mesi, più precisamente dal 21 marzo al 31 maggio 2018.

Dalla tabella del rapporto di sorveglianza della Polizia Comunale di __________ (doc. E) si nota che i controlli sono avvenuti in modo molto irregolare, tralasciando tutti i fine settimana e molti pomeriggi.

Inoltre non sono nemmeno avvenuti delle verifiche durante la settimana dal 21.05.2018 al 25.05.2018.

I controlli non sono perciò mai avvenuti durante i giorni festivi o nei fine settimana quando la ricorrente si trovava nel proprio appartamento dalla mattina alla sera, dato che i lavori sui cantieri non erano in corso.

Nei giorni di lavoro sul cantiere la ricorrente è invece tornata con una certa regolarità nel proprio appartamento.

La luce trovata accesa dagli agenti (cfr. doc. E) viene lasciata dalla ricorrente poiché il suo appartamento è poco luminoso e non vi sono molte finestre da dove possa entrare della luce.

Come già esposto in precedenza, la sig.ra RI 1 ha chiesto aiuto all'ancor marito perché non aveva nessun'altra persona a cui poteva rivolgersi.

La situazione nel proprio appartamento era diventata insopportabile per la ricorrente per via dei rumori e delle polveri che le hanno causato gravi problemi di salute.

Inoltre come si evince dalle foto (doc. L) i muri dell'appartamento si sbriciolavano per via delle vibrazioni dei lavori in corso.

Tutto ciò, dovuto ai lavori davanti casa (doc. L), creava alla sig.ra RI 1 dei gravi problemi di salute e psicologici (cfr. doc. M), fino al punto ad arrivare a pensare al suicidio.

Il rifiuto delle prestazioni assistenziali non ha certamente aiutato a migliorare la situazione.

La ricorrente non ha mai voluto ripristinare l'unione coniugale o tornare a convivere con l'ancor marito (doc. N), ma è stata solamente ospitata provvisoriamente e in modo irregolare dal sig. __________ durante il periodo dal 10.3.2018 al 30.06.2018 (doc. N).

Il fatto di essere stata ospitata occasionalmente dal sig. __________ durante l'arco di circa tre mesi non rappresenta certamente una convivenza stabile ai sensi dell'art. 4 Laps e dell'art. 2a RLaps, in quanto non è ossequiata la condizione della durata di almeno 6 mesi della convivenza.

L'unità di riferimento per il calcolo delle prestazioni assistenziali è dunque costituita solamente dal titolare del diritto e dunque solamente dalla ricorrente.

L'USSI ha dunque a torto ritenuto che i signori RI 1 rappresentino una sola unità di riferimento e che la domanda per le prestazioni assistenziali doveva essere presentata congiuntamente all'ancor marito con i relativi dati anagrafici e finanziari.

La domanda per le prestazioni assistenziali presentata dalla ricorrente doveva dunque essere accolta.

Prove: doc. F (rapporto Polizia Comunale di __________); doc. E (rapporto Polizia Comunale di __________); doc. L (documentazione fotografica); doc. M (lettera sig. __________ all'USSI); doc. N (email avv. __________).

  1. È recisamente contestato che i motivi indicati dalla ricorrente nei suoi scritti all'USSI non giustificano l'assenza dal proprio domicilio di __________.

Se i gravi problemi di salute, psicologici, nonché la situazione di degrado dell'appartamento a mente dell'USSI non sono abbastanza da giustificare l'assenza non continua della ricorrente dal proprio appartamento, ci si domanda cosa avrebbe dovuto subire in più la sig.ra RI 1 per far sì che la sua domanda di venir ospitata dall'ancor marito per un breve periodo durante certi giorni della settimana sia giustificabile.

Inoltre si contesta che l'assenza della sig.ra RI 1 dal proprio appartamento di __________ era praticamente costante (si rimanda a quanto esposto in precedenza).

  1. Si contesta inoltre che la sig.ra RI 1 ha violato l'obbligo di notificazione ai sensi dell'art. 30 Laps il quale prevede che le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Come è stato esposto in precedenza la ricorrente rappresenta l'unica unità di riferimento per il calcolo delle prestazioni assistenziali nonostante sia stata ospitata per un breve periodo dal sig. __________. (…)” (Doc. I)

1.3. Con risposta del 15 novembre 2018 l’USSI ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.4. La parte ricorrente ha presentato le proprie osservazioni il 28 novembre 2018 (cfr. doc. VII).

1.5. L’amministrazione ha preso posizione al riguardo con scritto del 13 dicembre 2018 (cfr. doc. IX).

1.6. Il rappresentante dell’insorgente, il 18 dicembre 2018, si è riconfermato nelle richieste formulate nel ricorso (cfr. doc. XI).

1.7. Il doc. XI è stato trasmesso per conoscenza all’USSI (cfr. doc. XII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI, ritenendo che la ricorrente non abbia il proprio domicilio a __________, bensì ad __________ presso __________, le abbia negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali a far tempo dal mese di giugno 2018.

La garanzia costituzionale del diritto al minimo vitale (art. 12 Cost. fed.; 13 Cost/TI) costituisce la base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di assistenza sociale (in proposito vedi l’art. 3 della Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, Legge federale sull’assistenza, LAS).

L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

2.2. Ai sensi dell’art. 115 della Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:

" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.

La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.”

L’art. 5 Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:

" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.

2Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.

3Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”

2.3. L’art. 23 CC enuncia che:

" Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)

Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2)

Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari. (cpv. 3)”

La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

In proposito al cambiamento di domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:

" Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. (cpv. 1)

Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)”

In una sentenza 9C_293/2013 del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:

" (…)

2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108).“

In proposito cfr. anche STF 9C_283/2015 dell’ 11 settembre 2015, pubblicata in DTF 141 V 530.

2.4. Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a e c Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las), l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e, in particolare, dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile.

L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

L’art. 2a Reg.Laps, in vigore dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:

" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi o procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

" (…)

2.2 Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1 Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.

Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no. (…)"

Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:

" (…)

Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni. (…)"

Dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

" Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partner nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

2.5. Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio era stabile.

L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.

Inoltre, non è necessario sapere se il convivente si è espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicata in DTF 142 V 513, l’Alta Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.

Il TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).

Il Tribunale federale, con sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha confermato un giudizio di questa Corte con cui a un’assicurata sono stati negati gli assegni integrativi e di prima infanzia da ottobre 2017, in quanto, sulla base di controlli effettuati dalla Polizia cantonale su richiesta della Cassa, nella sua unità di riferimento è stato considerato anche il padre di sua figlia, nata nell’ottobre 2017, nonostante disponessero di due abitazioni differenti.

La nostra Massima Istanza ha evidenziato che due persone vanno considerate conviventi ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps quando, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia.

In una sentenza 39.2005.12 del 25 gennaio 2006 questa Corte, pronunciandosi su una vertenza relativa al diniego di assegni di famiglia integrativi, ha stabilito che due conviventi con figli in comune, a prescindere dall’esistenza o meno di un concubinato, sono membri della medesima unità di riferimento.

In una sentenza 42.2010.13 del 19 agosto 2010 questa Corte ha altresì stabilito che è possibile ammettere una convivenza non solo in assenza di figli in comune, ma anche in assenza di una comunione domestica durevole e indivisa laddove i componenti sono legati da un rapporto di relazione.

In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento deve essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.

Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.

Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.

Con giudizio 42.2016.11 del 12 settembre 2016 il TCA ha giudicato una fattispecie concernente una ricorrente che stava sostenendo il suo convivente da oltre tre anni ritenendo che la loro convivenza era da considerare stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. a Laps e 2a Reg.Laps, siccome i partner erano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci e la convivenza durava da almeno tre anni.

Questa Corte, con sentenza 42.2017.36 del 10 ottobre 2017, nel caso di un beneficiario di prestazioni assistenziali a cui l’USSI aveva bloccato il relativo versamento, in quanto la domanda di assistenza sociale doveva essere corredata dei dati di un’altra persona, considerata sua convivente, ha accolto il suo ricorso e ha rinviato gli atti all’amministrazione per un complemento istruttorio (segnatamente sentendo l’insorgente e l’altra persona).

Questo Tribunale ha, in effetti, ritenuto che gli elementi agli atti non consentivano né di ammettere né di escludere una convivenza stabile.

E’ vero, da una parte, che il ricorrente aveva indicato di avere una relazione con la persona in questione da quattordici anni e che la medesima abitava da di lui tre-quattro giorni alla settimana. Inoltre dai controlli esperiti dalla Polizia comunale l’auto di quest’ultima era risultata parcheggiata presso l’abitazione dell’insorgente.

Dall’altra, tuttavia, dagli atti era emerso che il ricorrente soffriva di disturbi di salute, in particolare di tipo depressivo, che richiedevano l’aiuto di terzi per lo svolgimento delle mansioni domestiche. Non era poi dato di sapere quale evoluzione aveva avuto nel corso di quattordici anni la relazione tra i due.

In una sentenza 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018 il TCA ha stabilito che andava tenuto conto nell’unità di riferimento di una persona, determinante per il calcolo dell’eventuale suo diritto a un assegno integrativo e a un assegno di prima infanzia, anche del periodo in cui essa non conviveva stabilmente con il padre di due dei suoi tre figli, e quindi non aveva un’abitazione e neanche un’economia domestica in comune con lui.

Questo Tribunale ha infatti confermato che la Cassa ha ragione aveva stabilito che il suo compagno anche per quel periodo fosse da ritenere convivente della ricorrente, e che la convivenza fosse stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps, considerando da un lato che ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, e dall’altro che i due avevano due figli in comune e che in seguito i due avevano contratto matrimonio.

Al riguardo cfr. pure STCA 36.2018.8-14 del 22 maggio 2018, peraltro citata dalla parte ricorrente (cfr. doc. I; consid. 1.2.); STCA 39. 2018.5 del 13 agosto 2018.

2.6. Le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate nelle sentenze DTF 134 I 313 consid. 5.5. e DTF 141 I 153 consid. 4.3. citate sopra (cfr. consid. 2.3.), al punto F.5.1 ("Comunità di abitazione e vita di tipo familiare") sottolineano che:

" F.5 Comunità di abitazione e vita di tipo familiare

F.5.1 Principi

Le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il sostegno sociale.

Per ogni beneficiario dev.ssere allestito e gestito un incarto individuale.

Le persone che non beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le spese da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il sostentamento, le spese per l’alloggio e le spese varie. Per principio, all’interno della comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v. capitoli B.2 e B.3).

Sul piano del diritto, le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri membri della comunità.

Di conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non devono essere sommati.

Il contributo che una persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di prestazioni di assistenza può essere conteggiato quale contributo all’economia domestica o partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano specifici presupposti. In particolare, dev’essere verificato che il contributo al concubinato sia erogato solamente nell’ambito di una relazione stabile.

Un concubinato (anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo se dura da almeno due anni o i partner vivono congiuntamente a un figlio avuto in comune.”

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.

2.7. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (__________1958) si è sposata con __________ (__________1950) nel 1984 (cfr. doc. III1).

Nel settembre 2015 l’Autorità regionale di protezione __________, sede di __________, ha istituito a favore di RI 1 una misura di curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio, giusta i combinati art. 394 e 395 CC.

Quale curatrice è stata nominata __________ (cfr. doc. 104).

Il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________, il 19 ottobre 2015, ha deciso in via cautelare che “è dato atto che i coniugi RI 1 e __________ vivono separati dal 1° ottobre 2015” (cfr. doc. 105).

Dal verbale del 3 dicembre 2015 della Pretura di __________ emerge, segnatamente, che la situazione finanziaria dei coniugi __________ era deficitaria, così che non erano dovuti contributi alimentari tra loro e che l’abitazione coniugale, ossia l’appartamento di __________, unitamente all’arredamento e alle suppellettili, è stato assegnato alla moglie, mentre l’abitazione messa a disposizione dal comune datore di lavoro sarebbe stata utilizzata unicamente dal marito (cfr. doc. 85).

Il 1° novembre 1999 i coniugi __________ avevano in effetti concluso un contratto di locazione relativo a un appartamento di 1 ½ locali con 2 atelier e una camera degli ospiti separata a __________, __________. La pigione corrispondeva a fr. 830 al mese, oltre a fr. 90 mensili per le spese di riscaldamento (cfr. doc. 75).

Il 20 ottobre 2015 la ricorrente ha richiesto l’assegnazione di una prestazione assistenziale (cfr. doc. 95).

Il Comune di __________, il 22 dicembre 2015, ha preavvisato di principio favorevolmente tale domanda (cfr. doc. 81).

Con decisione del 7 dicembre 2015 l’USSI ha concesso all’insorgente una prestazione assistenziale mensile di fr. 1'245 (cfr. doc. 83).

Dalla documentazione agli atti si evince che la medesima ha percepito l’assistenza sociale anche nel 2016 e nel 2017 fino al mese di maggio 2018 (cfr. doc. 294; 272; 282; 260; 252; 237).

La decisione del 29 marzo 2018 prevedeva, infatti, una prestazione assistenziale di fr. 1'769 mensili per i mesi di aprile e maggio 2018 (cfr. doc. 223).

Il 23 agosto 2017 l’Amministrazione __________ ha comunicato agli inquilini, fra cui la ricorrente, dello stabile in Via __________, la diminuzione della pigione del 35% a causa di lavori edili nelle vicinanze dell’immobile da ottobre 2016 fino alla fine degli stessi.

L’Amministrazione __________ ha, inoltre, pregato gli interessati di avvisare l’Ufficio tecnico del Comune, rispettivamente la medesima, se ci fosse stato un problema con gli orari dei lavori, la polvere o il rumore, così da avere più potere di trattativa per richiedere al committente il rimborso della riduzione della pigione (cfr. doc. 26; 27).

Su richiesta del Comune di __________ la Polizia comunale di __________ e la Polizia comunale di __________, tra marzo e maggio 2018, hanno effettuato dei controlli presso l’abitazione della ricorrente.

Dal Rapporto di sorveglianza del 1° giugno 2018 della Polizia comunale di __________ si evince che nel periodo dal 21 marzo al 30 maggio 2018 in occasione dei controlli eseguiti in settimana (a esclusione del sabato e la domenica; cfr. doc. 7-8) negli orari dalle 7:35 alle 16:40 l’insorgente non era mai presente nell’appartamento di __________ (cfr. doc. 6)

Nel Rapporto informativo del 5 giugno 2018 allestito dalla Polizia comunale di __________, in relazione ai controlli esperiti dal 26 marzo al 31 maggio 2018 (anche il sabato e la domenica; cfr. doc. 17-21) presso l’abitazione della ricorrente a __________, è stato indicato che:

" (…)

Durante i nostri controlli non abbiamo mai visto la rubricata nella propria abitazione a __________ come pure nei dintorni. Abbiamo trovato unicamente una luce accesa, sia di giorno che di notte, in un locale dell’appartamento adibito a salotto e ufficio.

Da quanto si può vedere dalla finestra di questo locale, esso appare non vissuto in quanto non si costata alcun spostamento di oggetti.

La cassetta delle lettere è sempre stata trovata vuota.

L’autoveicolo __________ targato __________ intestato all’interessata non è mai stato trovato nei parcheggi pubblici nelle adiacenze dell’abitazione come pure nei parcheggi in centro paese a __________.

Considerato quanto sopra abbiamo iniziato ad effettuare pure i controlli ad __________ in Via __________ dove vive il marito __________.

Come si vede dalla tabella allegata, per contro, l’autoveicolo in oggetto è stato avvistato molte volte parcheggiato lungo la Via __________ nei pressi dell’abitazione del marito (vedi foto).

La RI 1 è stata anche vista passeggiare in sua compagnia, del marito sempre sulla Via __________ e rincasare assieme a lui con le borse della spesa.

Da un’ulteriore ricerca siano venuti a conoscenza che la rubricata riceve la corrispondenza a nome di G__________.

L’unica volta che la RI 1 è stata vista a __________ è quando si è recata con il marito, in data 26.04.2018, presso l’Ufficio AVS dalla responsabile __________ per il disbrigo delle sue pratiche.”

(Doc. 14)

Con risoluzione del 12 giugno 2018 il Municipio di __________, ritenuti i rapporti delle Polizie comunali di __________ e __________ del 1°, rispettivamente 5 giugno 2018, ha deciso di comunicare la fattispecie ai preposti servizi cantonali e di emanare un provvedimento di accertamento di non domicilio (cfr. doc. 22).

Il 2 luglio 2018 l’USSI ha negato a RI 1 il rinnovo delle prestazioni assistenziali, in quanto dagli accertamenti effettuati, in particolare dai controlli della Polizia comunale di __________ e di __________, è emerso che la stessa vive regolarmente ad __________ con __________ e non presso il suo domicilio di Brissago. L’amministrazione ha specificato che un’ulteriore domanda volta all’ottenimento dell’assistenza sociale avrebbe potuto essere esaminata solo se completata con i dati anagrafici e finanziari __________ (cfr. doc. D=4; consid. 1.1.).

Il 18 luglio 2018 __________ ha scritto all’USSI quanto segue:

" (…) nello stabile e nell’hotel situati accanto a quello dell’appartamento vi sono stati dei lavori ingenti che hanno creato rumori importanti, disagi di accesso e polvere. Questa situazione è durata molto a lungo, inizialmente RI 1 ha sopportato pensando che si sarebbe presto risolta, ma negli ultimi tempi questa situazione gravava sempre più pesantemente sulla sua già fragile situazione psicologica. RI 1 non ha dato la disdetta dell’appartamento, come invece è stato fatto da altri inquilini, in quanto l’appartamento e la zona dove è situato le piacevano molto e desiderava poter continuare a viverci. Inoltre non aveva la forza fisica e psicologica per affrontare un trasloco.

Vedendo RI 1 in una situazione di fragilità, non essendoci altre soluzioni possibili, ed essendo rimasti in buoni rapporti nonostante la pratica di divorzio in corso, è stata ospitata provvisoriamente da me. Ciò nonostante RI 1 andava regolarmente nel suo appartamento, in particolar modo durante le chiusure dei cantieri (giorni festivi, weekend).

Questa situazione dovrebbe presto risolversi ed RI 1 dovrebbe poter tornare a vivere definitivamente a __________ già nel mese di agosto.

Per quanto concerne la situazione finanziaria, salvo nel mese di giugno in cui RI 1 non ha ricevuto alcuna entrata, lei ha sempre fatto fronte alle proprie spese ed io alle mie. Non abbiamo in alcun momento avuto una gestione comune delle nostre entrate. (…)” (Doc. M)

Contro il provvedimento del 2 luglio 2018 la ricorrente ha poi interposto reclamo il 24 luglio 2018, facendo valere di aver chiesto a , che però non la sosteneva finanziariamente, di ospitarla qualche volta durante la settimana a causa di lavori di ristrutturazione dell’ e di una villa nei pressi della sua abitazione di __________, visto che gli stessi provocavano molto rumore e polvere all’origine di alcuni suoi problemi di salute. La medesima ha precisato di essere stata nuovamente seguita, da più di sei mesi, dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 5=G).

Il 25 agosto 2018 l’insorgente ha ribadito di non avere ricevuto alcun aiuto finanziario da parte di __________ (cfr. doc. 40).

Con decisione su reclamo del 26 settembre 2018 l’USSI ha confermato la precedente decisione del 2 luglio 2018.

Il 26 ottobre 2018 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha deciso che il matrimonio tra la ricorrente __________ è sciolto per divorzio e ha omologato la convenzione stipulata tra i coniugi il 23 ottobre 2018 (cfr. doc. III1).

Dalla convenzione appena citata risulta che “(…) I coniugi rinunciano reciprocamente ed irrevocabilmente all’ottenimento di un contributo di mantenimento post divorzio in virtù dell’art. 125 CC. I coniugi, per quanto loro possibile, provvederanno loro stessi al proprio mantenimento (…)” (Doc. R)

2.8. A proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed

ha rilevato:

" (…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

2.9. In concreto, attentamente esaminate le carte processuali, il TCA ritiene che gli elementi di fatto presenti agli atti non consentano né di ammettere né di escludere che la ricorrente, nel mese di giugno 2018, convivesse in modo stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps (cfr. consid. 2.4.) con __________.

Ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 2.5.).

In assenza di una coabitazione regolare non è, perciò, escluso a priori che ci si trovi confrontati con una convivenza.

Per concludere che due persone convivano in modo stabile devono, però, essere valutate tutte le circostanze del singolo caso.

In proposito giova ribadire, da un lato, che con sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, citata sopra (cfr. consid. 2.5.), il Tribunale federale ha rilevato che due persone vanno considerate conviventi ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps quando, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia.

Dall’altro, che nella sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II - 2013 N. 13 pag. 66 seg., questa Corte ha considerato per un determinato arco di tempo che il ricorrente convivesse con un’altra persona con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni, benché essi non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento (la compagna si recava tuttavia presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso, due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), tenendo conto in ogni caso - oltre della circostanza che la compagna si occupava anche delle faccende domestiche dell’insorgente e del fatto che la sua auto risultava in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva l’interessato

  • che i medesimi avevano una figlia di pochi anni in comune, rispettivamente che in periodi precedenti e in un lasso di tempo successivo hanno coabitato (cfr. consid. 2.5.).

2.10. Nel caso di specie, da una parte, dai controlli esperiti dalla Polizia comunale di __________ e di __________ dalla fine di marzo alla fine di maggio 2018 è emerso che la ricorrente non si trovava mai nella sua abitazione di __________, nonostante ci fosse una luce accesa sia di giorno che di notte, rispettivamente che la sua auto era molte volte parcheggiata in Via __________ ad __________ nei pressi dell’abitazione di __________, come pure che l’insorgente è stata vista passeggiare con quest’ultimo sulla Via __________ e rincasare con lui con le borse della spesa (cfr. doc. 6; 14).

Al riguardo è utile osservare che nella STF 8C_4/2018 del 13 febbraio 2018 consid. 2, massimata in RtiD II-2018 N. 25 pag. 116-117 l’Alta Corte ha segnatamente evidenziato:

" (…) la procedura riguarda esclusivamente la richiesta di prestazioni assistenziali, aiuti finanziati esclusivamente dallo Stato (conseguentemente con le entrate fiscali). È quindi comprensibile che le autorità cantonali adottino misure d'indagine per verificare che le prestazioni siano erogate conformemente alle leggi. (…)”

Cfr. pure STF 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019 citata al consid. 2.5.

Inoltre __________ è il marito della ricorrente dal quale è sì separata giudizialmente dal 2015 e divorziata da fine ottobre 2018, ma con cui ha convissuto, prima della separazione, per circa trent’anni, dal 1984 al 2015 (cfr. consid. 2.7.).

Dall’altra, tuttavia, non è dato di sapere dove alloggiasse regolarmente la ricorrente nel periodo precedente la fine di marzo 2018 e nel lasso di tempo successivo alla fine di maggio 2018.

In proposito giova rilevare che dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino si evince che __________ dal 1° luglio 2018 risiede a __________.

Dagli atti dell’incarto è, poi, emerso che vicino all’abitazione dell’insorgente a __________ vi era effettivamente un cantiere per la ristrutturazione di un hotel e di una villa (cfr. consid. 2.7.). Il disagio provocato dai lavori edili, di cui peraltro si può immaginare la notevole entità sulla base delle foto agli atti (cfr. doc. 214-222), ha pure giustificato la riduzione della pigione di RI 1 del 35% (cfr. doc. 26-27).

La ricorrente, nel reclamo del 24 luglio 2018, ha altresì asserito di essere nuovamente seguita, da più di sei mesi, dal Dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. 5=G). Ciò è stato indicato anche da __________ il 22 luglio 2018 (cfr. doc. 212).

In simili condizioni, il TCA ritiene, dunque, considerato anche che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), che la presente vertenza non possa essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio.

La fattispecie deve essere ulteriormente indagata dalla parte resistente (cfr. STCA 42.2017.36 del 10 ottobre 2017).

Nel caso di specie si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo del 26 settembre 2018 e il rinvio degli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire se tra la ricorrente e __________ sussistesse oppure no una convivenza stabile giusta gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps (cfr. consid. 2.4.) ad Ascona e se perciò quest’ultimo debba rientrare o meno dell’unità di riferimento dell’insorgente al fine del calcolo dell’assistenza sociale a partire dal mese di giugno 2018.

A tale proposito è utile rilevare che in ambito di assistenza sociale, oltre a essere indispensabile la determinazione del Cantone di domicilio (cfr. consid. 2.2.), è fondamentale stabilire il Comune di domicilio della persona che postula le prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale luogo dove il richiedente l’assistenza risiede e in cui si trova il centro dei suoi interessi.

Il luogo dove sono depositati i documenti personali, come pure quello risultante da documenti amministrativi, delle autorità fiscali o delle assicurazioni sociali costituiscono, invece, degli indizi che, tuttavia, non predominano rispetto al luogo in cui si focalizza la maggior parte degli elementi concernenti la vita personale, sociale e professionale dell’interessato (cfr. STF 9C_283/2015 dell’11 settembre 2015 consid. 5.2., pubblicata in DTF 141 V 530; DTF 136 II 405 consid. 4.3.).

La determinazione del Comune di domicilio, nel senso appena descritto, è importante in particolare per evitare abusi. In effetti il semplice deposito dei documenti consentirebbe, ad esempio, a persone non residenti nel Comune e nel Cantone Ticino (bensì in altri Cantoni o all’estero) di percepire l’assistenza sociale (al riguardo cfr. STF 8C_527/2017 del 2 novembre 2017; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 42.2017.42 del 20 novembre 2017.

2.11. Per chiarire quanto sopra, l’USSI verificherà, contattando il Comune di __________, rispettivamente l’impresa di costruzioni responsabile del cantiere di __________ nei pressi dell’abitazione della ricorrente, in primo luogo, quando sono iniziati i lavori edili e quali lavori specifici sono stati effettuati a partire dall’inizio del 2018, in particolare se sono stati svolti lavori comportanti maggiori inconvenienti per il vicinato rispetto al periodo precedente.

In secondo luogo, se il Comune e/o la ditta sono stati contattati dall’insorgente per lamentele di vario tipo, come peraltro suggerito dall’Amministrazione __________ nell’agosto 2017 in caso di particolari problemi (cfr. doc. 26).

Per acclarare se la ricorrente abbia alloggiato oppure no solo transitoriamente presso __________, l’USSI si avvarrà, segnatamente e se possibile, dei conteggi dell’elettricità relativi all’appartamento di __________ (in particolare, nel caso in cui la ricorrente precedentemente al marzo 2018 abbia risieduto a __________, il suo consumo di elettricità sarà maggiore di quello relativo al semplice utilizzo di una luce di giorno e di notte, come emerso dal rapporto della Polizia comunale di __________ del 5 giugno 2018; cfr. doc. 14).

L’amministrazione, una volta ottenuto lo svincolo dal segreto professionale da parte della ricorrente, interpellerà poi il Dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, a cui la stessa si sarebbe rivolta a fine 2017/inizio 2018 (cfr. doc. 5=G), per accertare se i suoi problemi di salute fossero o meno principalmente connessi al disagio originato dal cantiere, l’evoluzione delle sue condizioni di salute, se il medico sia stato informato di un peggioramento delle condizioni abitative dell’insorgente a causa del cantiere da inizio 2018 e se dal profilo medico psichiatrico la permanenza della ricorrente nell’abitazione di __________ nei pressi dei lavori edili fosse esigibile o meno.

Al medico andranno altresì richieste le eventuali informazioni ricevute dall’insorgente circa il tipo di rapporto che la unisce a __________ e le sue relazioni sociali e d.micizia in genere.

L’USSI sentirà, inoltre, la ricorrente e __________ ai quali sarà data l’opportunità di spiegare che tipo di relazione intercorre tra loro dalla separazione nel 2015, il motivo per il quale la ricorrente - perlomeno da marzo 2018 - ha chiesto ospitalità proprio all’allora marito e non a qualcun altro e per quanto tempo, come pure a chi appartiene e chi utilizza in realtà l’automobile __________.

Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 16 Lptca; art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

L’USSI, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà se la ricorrente e __________ nel giugno 2018 convivessero in modo stabile ai sensi degli art. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps oppure no.

In caso di risposta affermativa, il diritto all’assistenza sociale a fare tempo dal mese di giugno 2018 andrà calcolato tenendo conto di un’unità di riferimento costituita dall’insorgente e da __________ ad __________.

Pertanto il relativo conteggio potrà essere eseguito unicamente se la parte ricorrente fornirà, oltre ai suoi dati personali ed economici, anche quelli di __________.

Qualora una convivenza stabile sia da escludere, la parte resistente determinerà il diritto di RI 1 a una prestazione assistenziale dal 1° giugno 2018, considerando un’unità di riferimento composta esclusivamente della medesima.

2.12. Il TCA rileva, infine, che l’USSI, nella risposta di causa, ha affermato che l’insorgente, siccome dalla sentenza di divorzio del 26 ottobre 2018 emerge che dispone di un conto LPP dal quale deve versare fr. 324'475.90 a __________ e che quindi è titolare di una pari sostanza, è da considerare in grado di far fronte al proprio sostentamento con i propri mezzi, rispetto ai quali l’assistenza è sussidiaria (cfr. doc. V).

A tale proposito giova evidenziare, come osservato dalla parte ricorrente (cfr. doc. VII), che fino all’insorgere di un caso di previdenza (ad esempio invalidità o vecchiaia; al riguardo va ricordata la possibilità di richiedere una rendita AVS anticipata ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAVS: dai 62 anni per le donne e dai 63 anni per gli uomini; cfr. pure Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità - Legge sul libero passaggio, LFLP) un assicurato, tranne in casi eccezionali (cfr. art. 5 LFLP: ad esempio se lascia definitivamente la Svizzera o se inizia un’attività lucrativa indipendente), non può disporre liberamente dell’avere di libero passaggio.

Pertanto, prima dell’insorgere di un caso di previdenza, l’importo della LPP non va computato nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria.

E’ in ogni caso utile rilevare che con sentenza 42.2018.18 del 10 dicembre 2018 questa Corte ha confermato la richiesta dell’USSI di rimborso delle prestazioni assistenziali percepite da una persona per alcuni anni precedenti il riconoscimento di una rendita di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAVS, nonché il versamento a suo favore del capitale LPP di circa fr. 240'000.--.

A ragione l’amministrazione ha, infatti, tenuto conto di tale capitale LPP - nonostante poco dopo averlo ricevuto sia stato trasferito al nipote - ai fini del rimborso dell’assistenza sociale, ritenuto del resto che a quel ricorrente sarebbe comunque restato un importo maggiore di fr. 90'000.--.

2.13. Vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF 9C_650/201 dell’11 agosto 2016 consid. 6; STF 8C_480/2013 del 15 aprile 2014 consid. 7; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su reclamo del 26 settembre 2018 è

annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’USSI affinché proceda ad un complemento istruttorio come indicato ai consid. 2.10.-2.11. e decida nuovamente in merito all’eventuale diritto della ricorrente a prestazioni assistenziali dal 1° giugno 2018.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI verserà alla ricorrente l’importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

18

LPGA

  • art. t. c LPGA

ATSG

CC

Cost

LPGA

LAVS

LFLP

LPGA

Reg.Laps

  • art. 2a Reg.Laps

RLaps

  • art. 2a RLaps

ZGB

Gerichtsentscheide

52