Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2018.37
Entscheidungsdatum
18.03.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2018.37-38

rs

Lugano 18 marzo 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2018 di

RI 1

contro

le decisioni su reclamo del 18 settembre 2018 emanate da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 25 aprile 2018 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI) ha riconosciuto a RI 1, la cui unità di riferimento è costituita unicamente dalla medesima, una prestazione assistenziale ordinaria per il periodo maggio – luglio 2018 di fr. 2'026.-- mensili, tenendo conto di una spesa per l’alloggio di fr. 13'200.-- annui, pari a fr. 1'100.-- mensili, invece di quella effettiva di fr. 1'390.-- al mese.

Nel citato provvedimento l’amministrazione ha precisato che:

" Dall’allegata tabella di calcolo può rilevare che l’affitto a suo carico è superiore rispetto a quanto riconosciuto dai nostri parametri. La invitiamo pertanto a trovare un subentrante entro i prossimi 6 mesi.

Trascorso questo termine il nostro ufficio si riserva di rivedere, a parità di condizioni, il calcolo della prestazione stabilita a suo favore.” (Doc. 371)

1.2. Il 23 maggio 2018 l’USSI ha emanato una decisione formale negando all’interessata una prestazione speciale di fr. 250.-- corrispondenti all’importo delle spese accessorie (cfr. doc. 368).

1.3. Con sentenza 42.2018.26 del 23 luglio 2018 questa Corte ha ritenuto irricevibile il “reclamo” del 24 giugno 2018 inoltrato da RI 1 contro i provvedimenti del 25 aprile e del 23 maggio 2018, in quanto il TCA può pronunciarsi solo su decisioni su reclamo emanate da un organo amministrativo.

Gli atti sono stati trasmessi all’USSI per statuire senza indugio sui reclami di RI 1 mediante l’emissione di decisioni su reclamo.

1.4. Il 18 settembre 2018 l’amministrazione ha emanato due decisioni su reclamo.

Con la prima ha confermato il provvedimento del 25 aprile 2018 (cfr. consid. 1.1.), precisando che quale costo per l’alloggio nel calcolo della prestazione assistenziale non va tenuto conto del canone di locazione effettivo di fr. 1'140.-- mensili e delle spese accessorie di fr. 250.--, bensì deve essere considerato ed è stato considerato l’importo massimo di fr. 1'100.--, poiché si tratta del limite stabilito dalle norme applicabili in materia di assistenza sociale per una persona (cfr. doc. A).

Con la seconda l’USSI ha confermato la decisione del 23 maggio 2018 (cfr. consid. 1.2.), osservando che l’ammontare massimo di fr. 1'100.-- al mese comprende anche le spese accessorie, per cui non può esserle riconosciuto l’importo di fr. 250.-- quale prestazione speciale (cfr. doc. B).

1.5. Contro le decisioni su reclamo del 18 settembre 2018 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo il versamento, dal mese di maggio 2018 fino a quando troverà un’abitazione meno costosa, della differenza tra la spesa d’alloggio effettiva e quella conteggiata dall’USSI per garantirle il fabbisogno di base di fr. 986.-- al mese.

La medesima ha, inoltre, domandato l’adozione di misure cautelari urgenti, e meglio la concessione da subito dell’importo totale del canone di locazione e delle spese accessorie di fr. 1'390.-- (cfr. doc. I).

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha segnatamente addotto che, a seguito del trasloco, da maggio 2018 si è ritrovata non volentieri in un alloggio la cui relativa spesa – di fr. 1'140 per la locazione e di fr. 250 per le spese accessorie per complessivi fr. 1'390 al mese - supera il limite ufficiale.

La medesima ritiene che, quando un assistito è tenuto a ricercare un’abitazione meno costosa in un arco di tempo ragionevole, l’assistenza sociale, in questo periodo, deve farsi carico della spesa per l’alloggio effettiva. A mente della ricorrente soltanto in caso di rifiuto di traslocare in un alloggio disponibile più economico l’USSI, dopo un preavviso, può ridurre le spese per l’alloggio (cfr. doc. I).

1.6. L’USSI, con risposta del 6 novembre 2018, ha postulato la reiezione sia della domanda di provvedimenti cautelari e supercautelari, che del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.7. Il Presidente del TCA, il 12 novembre 2018, ha respinto la domanda di RI 1, formulata contestualmente al ricorso del 15 ottobre 2018, tendente a ottenere delle misure supercautelari.

Il Tribunale federale, con sentenza 8C_853/2018 del 7 gennaio 2019, ha ritenuto inammissibile il ricorso contro la decisione incidentale del 12 novembre 2018, rilevando in ogni caso:

" (…) ad ogni modo il giudice cantonale ha spiegato diffusamente come nell'ambito del diritto sociale prevale di regola l'interesse dello Stato a non erogare prestazioni in pendenza di causa su quello del richiedente, quest'ultimo potendo, nell'ipotesi di una reiezione del ricorso, incontrare probabilmente maggiori difficoltà a restituirli (DTF 119 V 503 consid. 4 pag. 507; cfr. anche sentenza 9C_647/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 3). (…)”

in diritto

2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere, da una parte, se rettamente o meno l’USSI, nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente per il periodo maggio-luglio 2018 quantificata in fr. 2'026.--, abbia computato a titolo di spesa per l’alloggio l’ammontare massimo ammissibile Las per una persona sola di fr. 1'100.-- mensili, invece del costo effettivo di fr. 1'390.-- (fr. 1'140 quale canone di locazione e fr. 250 per le spese accessorie) al mese.

Dall’altra, se l’amministrazione a ragione oppure no le ha negato il diritto a una prestazione assistenziale speciale di fr. 250.-- corrispondenti all’importo delle spese accessorie.

2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno 2016 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 986.--

2 persone 1'509.--

3 persone 1'834.--

4 persone 2'110.--

5 persone 2'386.--

Per ogni persona + 200.--

supplementare

1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2 Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”

(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia, inoltre, che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.

Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per gli anni 2017 e 2018 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017, BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, BU N. 14/2018 del 23 marzo 2018).

Per l’anno 2019 è utile rilevare che gli importi del forfait di mantenimento sono aumentati come segue: Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2019 i seguenti:

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 995.--

2 persone 1'523.--

3 persone 1'851.--

4 persone 2'129.--

5 persone 2'407.--

Per ogni persona + 202.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono per il 2019, in BU 58/2018 del 28 dicembre 2018 pag. 478-479)

2.5. Per quanto attiene in particolare al calcolo della spesa per l’alloggio, l’art. 22 lett. c Las enuncia che ai fini della determinazione della prestazione assistenziale viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.

L’art. 9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili.

Per le unità di riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia fr. 15'000.-- all’anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b LPC; art. 2 della Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità - LaLPC).

Secondo l’art. 9 cpv. 2 Laps se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente.

L’art. 5 cpv. 2 Reg.Laps prevede che in caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte dell’unità di riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in considerazione del numero di persone che occupano l’appartamento o l’abitazione e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento (cfr. consid. 2.5.).

Il principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economia domestica è stato ripreso dal settore delle prestazioni complementari.

Le Direttive della COSAS, al punto B.3 “Spese d’alloggio”, del dicembre 2016, prevedono che:

" (…)

■ Locali d’abitazione

Si auspica che le persone a beneficio di prestazioni d’aiuto sociale vivano in appartamenti con un canone d’affitto favorevole. Di fronte alla diversità locale o regionale degli affitti, si raccomanda di definire dei limiti massimi per le spese dell’alloggio, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche di verifiche periodiche. Questi limiti non devono tuttavia influenzare la migrazione di persone economicamente sfavorite. A tal proposito ci si deve riferire a un metodo di calcolo professionale, basato su dati aggiornati applicati nelle offerte immobiliari locali. Si deve tener conto dei costi che si situano all’interno dei limiti predefiniti.

Per principio i bambini non hanno diritto a una stanza singola propria.

Le indicazioni nei cap. B.4 e H.11 sono determinanti a proposito delle particolari situazioni abitative e di vita dei giovani adulti.

(…)

■ Affitti eccessivamente elevati

Affitti eccessivamente elevati sono accettati fintanto che non sia dispo­nibile una soluzione abitativa adeguata e ragionevolmente più economica. Nel caso di disdetta sono da rispettare gli usuali termini contrattuali.

Prima di esigere il trasloco in un appartamento con l’affitto più conveniente, si dovrà esaminare attentamente il caso specifico. Nel decidere si dovrà in particolare tener conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, il loro radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiari, e lo stato di salute e il loro grado d’integrazione sociale. Se a giovani adulti con economia domestica propria si chiede il trasloco in un’altra forma abitativa più conveniente, si deve tener conto dei criteri riportati al capitolo B.4.

■ Disattendere le disposizioni

Se un beneficiario si rifiuta di cercare una nuova abitazione, o di traslocare in un alloggio più conveniente, allora può essergli riconosciuto solo l’im­porto corrispondente alle spese generate dall’abitazione più economica. Se la riduzione della prestazione gli causa lo sfratto, allora l’ufficio del so­stegno sociale sarà tenuto a offrirgli un alloggio d’emergenza temporaneo

Un affitto già vigente giudicato eccessivamente elevato dev'essere finanziato fintanto che non venga trovata una soluzione abitativa più idonea ed economica. Gli uffici di assistenza sociale hanno il dovere di aiutare attivamente il beneficiario a trovare un alloggio più modesto. Le condizioni contrattuali di disdetta devono comunque essere rispettate.

Prima di esigere un trasloco in un appartamento con affitto più conveniente, si dovrebbe esaminare attentamente ogni specifica situazione, tenendo presente il numero dei componenti del nucleo familiare, il loro radicamento nel quartiere, l’età dei beneficiario, nonché lo stato di salute e il grado d'integrazione sociale delle persone considerate.

(…)

Se un beneficiario dovesse rifiutarsi di traslocare in un alloggio a buon mercato, gli potrebbe essere riconosciuto solo l’importo dell’abitazione più economica che gli viene proposta. Questa misura può condurre il beneficiario a non essere più in grado di assolvere ai doveri del suo contratto, fino ad incorrere allo sfratto. In questo caso, però, il sostegno sociale sarà tenuto ad offrirgli un alloggio d'emergenza.

Di fronte alla diversità regionale dei livelli degli affitti, per le spese di alloggio si raccomanda di fissare limiti massimi comunali o regionali, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche.” (…)”

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172.

2.6. In una sentenza 8C_216/2018 del 3 ottobre 2018 il Tribunale federale, nel caso di una persona che aveva postulato la concessione dell’assistenza sociale dal 1° settembre 2015, ha deciso che, a ragione, l’amministrazione aveva conteggiato, a titolo di spesa per l’alloggio relativa all’appartamento reperito nel luglio 2015 per il 1° settembre 2015 dopo aver ricevuto la disdetta del precedente nel marzo 2014, l’importo di fr. 1'200 al mese, massimo ammissibile per due persone nel Canton Obvaldo, invece del costo effettivo di fr. 1'470 mensili.

In effetti in quel caso di specie l’insorgente non aveva provato di avere cercato intensamente un alloggio più economico. Inoltre l’asserzione secondo cui a causa di problemi di salute non era in grado di cercare un appartamento è stata smentita dal fatto che in ogni caso la medesima aveva reperito un alloggio adeguato a lei.

Questo Corte, in una sentenza 42.2015.26 del 25 gennaio 2016, è stata chiamata a stabilire se correttamente o meno l’USSI aveva negato al ricorrente una prestazione assistenziale richiesta nel mese di febbraio 2015, computando nel relativo calcolo, a titolo di spesa per alloggio Las, la somma di fr. 625.-- al mese, ossia la metà della pigione massima ammissibile di fr. 1'250.-- mensili per due persone, considerando che il ricorrente condivideva l’appartamento con il fratello, invece dell’importo di fr. 1'100.-- corrispondente all’ammontare massimo ammissibile per una persona sola.

In quell’occasione il TCA ha annullato la decisione su reclamo del 14 luglio 2015 e rinviato gli atti all’USSI affinché effettuasse gli accertamenti necessari per chiarire se nell’appartamento il ricorrente vivesse da solo, con il fratello o eventualmente con una terza persona.

Lo scrivente Tribunale ha precisato che, nell’ipotesi in cui l’USSI avesse accertato che l’appartamento era abitato unicamente dal ricorrente, avrebbe dovuto essere computato a titolo di pigione, in virtù dell’art.22 lett. c e 9 cpv.1 Laps, l’importo massimale ammissibile per una persona di fr. 13'200.- annui, pari a fr. 1'100.-- mensili, e non il canone di locazione effettivo di fr. 2'350.-- al mese, superiore a tale cifra.

Questo Tribunale ha però indicato che il ricorrente avrebbe dovuto trovare con la collaborazione, se richiesta, degli organi di assistenza sociale, un’abitazione più economica, considerato che vista la sua situazione personale (persona sola) una soluzione abitativa meno spaziosa di un appartamento di 4 e ½ locali di 153 m2 era senz’altro esigibile.

Il TCA ha puntualizzato che all’insorgente sarebbe stato assegnato un termine di sei mesi, con inizio, a titolo cautelativo, dalla data della sentenza, per trovare una sistemazione meno dispendiosa. Inoltre il Tribunale ha precisato che dopo il termine di 6 mesi o eventualmente prima, nel caso in cui il ricorrente avesse manifestato, anche solo per atti concludenti - non compiendo adeguati sforzi per cercare un nuovo alloggio - la sua mancanza di volontà di trasferirsi in una nuova abitazione, nel calcolo dell’assistenza sociale sarebbe stato conteggiato, oltre all’importo di fr. 13'200.-- annui – pari a fr. 1'100.-- al mese – a titolo di spesa per l’alloggio, nei redditi l’ammontare pagato per la locazione in eccesso rispetto al massimo riconosciuto dalla legge.

Con giudizio 42.2018.15 del 12 settembre 2018 il TCA ha poi accolto parzialmente ai sensi dei considerandi il ricorso di un assistito al quale nel gennaio 2017 era stato negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali, computando quale altro reddito l’eccedenza mensile della spesa per l’alloggio rispetto al massimo ammissibile Las.

Questa Corte ha segnatamente stabilito che in quella fattispecie il cambiamento di abitazione era esigibile, ma che fosse ragionevole concedere all’insorgente un lasso di tempo di sei mesi, da gennaio a giugno 2017, per reperire una soluzione alloggiativa meno costosa. Per quel periodo nei redditi computabili Las non andava, quindi, considerato un reddito aggiuntivo pari alla differenza tra il canone di locazione effettivo e la pigione massima ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.--.

Quale spesa per l’alloggio non era, invece, possibile conteggiare un ammontare superiore all’importo massimo ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.--.

Trascorso il termine di sei mesi, ritenuto peraltro che non erano stati comprovati, ma nemmeno pretesi, concreti sforzi al fine di ridurre le spese di locazione a carico dell’insorgente e della consorte, si giustificava di computare, quale reddito aggiuntivo, la differenza tra la spesa per l’alloggio effettiva e il massimo ammissibile Las.

2.7. Nell’evenienza concreta la ricorrente, nata il 31 ottobre 1967, cittadina tedesca (cfr. doc. 136), è al beneficio di prestazioni assistenziali dal 2014 (cfr. doc. 156; III).

Il 24 febbraio 2016 l’Ufficio della migrazione ha deciso la revoca del permesso B UE/AELS rilasciatole il 15 novembre 2011 per esercitare un’attività lucrativa e le ha intimato di lasciare la Svizzera entro il 22 aprile 2016 (cfr. doc. 3).

La correttezza o meno della revoca del permesso di soggiorno dell’insorgente non è al momento stata decisa in via definitiva da un’istanza giudiziaria (cfr. doc. 2).

La ricorrente, dopo aver ricevuto, il 27 dicembre 2017, la disdetta del precedente contratto di locazione a __________ concluso l’8 febbraio 2017 (cfr. doc. 129; 130), il 10 aprile 2018 ha reperito un nuovo appartamento di 3 e ½ locali sempre a __________ dal 16 aprile 2018. La pigione ammonta a fr. 1'140.-- mensili e le spese accessorie a fr. 250.-- al mese (cfr. doc. 125-126).

La spesa per l’alloggio effettiva, di complessivi fr. 1'390.-- mensili, è pertanto, superiore al massimo ammissibile Las per una persona sola pari a fr. 1'100.-- al mese (cfr. consid. 2.5.).

Non risulta, inoltre, che l’insorgente abbia comprovato concreti e notevoli sforzi intrapresi nel periodo dalla disdetta di dicembre 2017, relativa al precedente appartamento, alla conclusione del nuovo contratto di locazione nell’aprile 2018 al fine di trovare una situazione alloggiativa, adeguata alle sue esigenze di persona sola, più economica rispetto all’appartamento di 3 e ½ locali di __________.

Ella nemmeno ha fatto valere motivi specifici, ad esempio di salute, che le imponessero di prendere in locazione, almeno transitoriamente, l’alloggio in questione.

Ne discende, in virtù delle norme legali sopra riprodotte (cfr. doc. e della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5.), che a ragione l’USSI, nella decisione relativa alla prestazione assistenziale spettante alla ricorrente nei mesi di maggio, giugno e luglio 2018 in cui l’ha invitata a trovare un subentrante nei successivi sei mesi ritenuta una pigione maggiore di quanto riconosciuto dai parametri dell’assistenza sociale, ha tenuto conto quale spesa per l’alloggio unicamente dell’ammontare di fr. 1'100.--, corrispondenti a fr. 13'200.-- annui (cfr. doc. 371-374; consid. 1.1.; giurisprudenza citata al consid. 2.5.).

2.8. In relazione al diniego della richiesta della ricorrente di una prestazione assistenziale speciale di fr. 250.--, corrispondente all’importo delle spese accessorie dell’appartamento di __________ (cfr. consid. 1.2.; 1.4.), giova rilevare che l'art. 20 Las definisce le prestazioni speciali come segue:

" Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"

Va osservato che l’art. 20 cpv. 4 Las relativo alla possibilità di ottenere determinate prestazioni speciali (deposito di garanzia relativo alla locazione, arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie LAMal) a titolo di prestito da rimborsare è in vigore dal 15 febbraio 2013 (cfr. BU del 15 febbraio 2013 pag. 97).

In proposito nel Messaggio del 15 ottobre 2012 n. 6697 relativo al Preventivo 2013 (mod. L. tributaria - mod. LAPS - mod. LOC - mod. LACD - mod. LAS - DL contributo straordinario dipendenti, magistrati e CdS - DL partecipazione finanziaria comunale al risanamento finanziario del Cantone 2013 - DL urgente programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014), p.to 2.3. è stato indicato:

" (…) si coglie occasione di introdurre un nuovo capoverso 4 all’art. 20 Las, precisando che le prestazioni che concernono i depositi di garanzia relativi alle pigioni, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), vengono accordate da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e inserimento a titolo di prestazioni speciali sotto la forma di prestito che deve essere restituito.

Questa modifica legale non comporta cambiamenti né di prassi né ha effetti sulla spesa.

Essa sancisce di fatto nella Legge sull’assistenza sociale (Las) la prassi già in vigore dal 2005 presso l’Ufficio del sostegno sociale e inserimento e permette di garantire il rispetto dei principi di legalità e parità di trattamento. (…)”

Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

Dal Messaggio del 15 ottobre 2004 sul preventivo 2005 del Consiglio di Stato risulta comunque una prassi, tuttora valida, più restrittiva per le prestazioni speciali giusta l’art. 20 Las. In particolare le deroghe di cui all’art. 20 cpv. 2 Las non sono più applicate, se non in situazioni eccezionali, come ad esempio nel caso di famiglie numerose con difficoltà a reperire un alloggio o di persone molto problematiche (cfr. Messaggio n. 5589 p.to 10.2.2.3; STCA 42.2010.21 del 14 aprile 2011 consid. 2.10., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_401/2011 del 9 giugno 2011).

2.9. In concreto nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria è stata correttamente computata, quale spesa per l’alloggio, la somma massima ammissibile Las per una persona sola di fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- al mese (cfr. consid. 2.7.).

Tale importo, come evidenziato dall’USSI (cfr. doc. III; B), comprende già, oltre al canone di locazione, le spese accessorie (cfr. art. 22 lett. c Las; consid. 2.5.).

Tutto ben considerato e ritenuto in particolare che non risultano elementi tali da far ritenere molto problematica la situazione della ricorrente (cfr. consid. 2.8.), nel caso di specie non è possibile integrare la prestazione assistenziale ordinaria con una prestazione speciale al fine di coprire il costo effettivo dell’appartamento di __________.

2.10. Va, infine, osservato che, per quanto riguarda eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla lista esaustiva delle spese vincolate giusta gli art. 22 Las e 8 Laps, che dalla spesa massima ammissibile per l’alloggio secondo l’art. 22 lett. c Las, si deve sopperire tramite l’importo della soglia di intervento (cfr. STCA 42.2016.16 del 5 aprile 2017 consid. 2.8.; STCA 42.2014.10 del 26 novembre 2014 consid.2.12.; STCA 39.2008.3 del 13 novembre 2008 consid. 2.7.; STCA 42.2008.16 dell’11 marzo 2009 consid. 2.9.).

L’utilizzo da parte di un assistito dell’importo del forfait di mantenimento per far fronte a delle spese non previste dalla Las e dalla Laps non costituisce, perciò, una decurtazione illegale della soglia d’intervento.

L’amministrazione non può, per contro, tranne nel caso in cui un assistito abbia assunto comportamenti abusivi o non rispettosi delle prescrizioni dell’USSI (al riguardo cfr. ad esempio STCA 42.2014.12 del 6 novembre 2014), dedurre direttamente dall’ammontare della prestazione assistenziale ordinaria degli importi (ad esempio per recuperare dei prestiti da lei erogati) in misura tale da ridurre la somma del forfait di mantenimento da versare all’assistito (cfr. STCA 42.2015.7-8 del 3 febbraio 2016 e STCA 42.2015.13 del 3 febbraio 2016. Il ricorso dell’USSI contro tali giudizi è stato ritenuto dal TF, con sentenza 8C_184/2016, 8C_185/2016 del 25 aprile 2016, inammissibile per mancanza di legittimazione ricorsuale).

2.11. Alla luce di tutto quanto appena esposto, il TCA non può che confermare le decisioni su reclamo del 18 settembre 2018 impugnate.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

2

LPC

Reg.Laps

  • art. 5 Reg.Laps

Gerichtsentscheide

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