Raccomandata
Incarto n. 42.2018.20
rs
Lugano 24 ottobre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 4 maggio 2018 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 4 maggio 2018 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato il proprio provvedimento del 19 dicembre 2017 (cfr. doc. D) con cui ha negato RI 1 (nata il __________ 1942 e al beneficio di una rendita AVS di fr. 1'703.-- al mese) una prestazione assistenziale mensile, in quanto dal relativo calcolo non è risultato un fabbisogno mensile scoperto, bensì un’eccedenza di reddito Las di fr. 563.-- al mese (cfr. doc. B).
In particolare nella decisione su reclamo è stato indicato che:
" (…)
G.
Nel caso in esame, nel calcolo dell’assistenza l’amministrazione non ha riconosciuto un costo di locazione alla signora RI 1, considerato che la richiedente risiede nella casa costruita dal figlio in seguito alla donazione ricevuta da parte della reclamante del ricavato della vendita della casa e terreno (CHF 1’0000'000.-) che era per ¾ di proprietà della signora (cfr. reclamo 25.9.2008 contro decisione TUI), nonché del ricavato di un ulteriore terreno a __________ sempre della madre. In concreto dal 2009 fino al 1.7.2017 RI 1 ha abitato gratuitamente in un appartamento nella nuova casa costruita dal figlio, mentre dal 1.7.2017 ha sottoscritto con il figlio un contratto di locazione con una pigione mensile a proprio carico di CHF 1'100.-.
H.
Occorre precisare che il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza pubblicata in RAMI 2005 pag. 25 segg., ha precisato che nell’ambito delle prestazioni della previdenza sociale vale il principio della sussidiarietà, secondo il quale sussiste un diritto alle prestazioni solo quando la persona interessata non ottiene i mezzi necessari da sola, da terzi obbligati a prestazioni o da mezzi messi spontaneamente a disposizione da terzi (cfr. RtiD n. 14/II-2005).
Secondo le Norme COSAS, d’altra parte, prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazione sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratti, indennizzi, borse di studio, ecc. (Norme COSAS, n. A4).
Nel caso in esame, considerato il valore della donazione al figlio (per CHF 650'000.-, che corrispondono a oltre 49 anni di pigione a CHF 1'100.-) si giustifica di considerare la continuazione del sostegno alla madre nel senso della continuazione della residenza gratuita nella nuova casa del figlio, senza un costo di locazione a carico dell’assistenza. (…)” (Doc. B)
1.2. Contro la decisione su reclamo del 4 maggio 2018 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo l’annullamento della stessa e il riconoscimento delle prestazioni assistenziali.
A sostegno della propria pretesa l’insorgente ha, segnatamente, addotto:
" (…) lo scopo della pubblica assistenza enunciato dalla LAS è quello di intervenire ogni qualvolta una persona si trovi in una situazione di bisogno concreto (con rinvii all’art. 12 Cost. che sancisce quale diritto fondamentale il diritto a condizioni minime di esistenza).
Pertanto, è utile rilevare che, secondo l’art. 23 cpv. 1 LAS le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate anche se l’interessato è personalmente colpevole del suo stato.
L’art. 23 cpv. 1 LAS sancisce l’imprescindibilità dell’attribuzione del minimo vitale assoluto coerentemente ai principi costituzionali e all’obiettivo prioritario della LAS di assistenza alle persone nel bisogno, indipendentemente dalle cause della precarietà.
Pertanto, si ritiene corretta la non computabilità alla signora RI 1 della sostanza donata al figlio ma si contesta che, indirettamente, la stessa venga considerata quale rinuncia (donazione senza controprestazione) ai sensi delle disposizioni di legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, con le conseguenze dirette che ne derivano, ovvero, il non riconoscere e conteggiare la spesa dalla ricorrente sostenuta per l’alloggio, come stabilita nel contratto di locazione (doc. F).
(…)
Si ritiene integralmente contestata l’ulteriore affermazione da parte dell’USSI che ritiene esistente, in capo al signor __________ (in virtù della donazione ricevuta), l’obbligo i provvedere lui stesso al mantenimento della madre.
Tale obbligo di assistenza reciproco dei parenti in linea diretta è regolato dagli artt. 328 e 329 CC. L’obbligo di mantenimento concerne in primo luogo i genitori verso i figli (adulti) e viceversa.
Il diritto alle prestazioni va fatto valere, dal competente ufficio, nell’ordine del diritto successorio. Pertanto, domande di contributi saranno presentate soltanto a parenti che dispongono di redditi o sostanza al di sopra della media.
Giusta l’art. 328 cpv. 1 CC, solo i membri della famiglia che vivono in condizioni agiate sono soggetti all’obbligo di mantenimento.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il concetto di dovere di assistenza tra parenti è problematico e va interpretato in senso stretto. Secondo invalsa giurisprudenza sussiste una condizione agiata quando il reddito e la sostanza di una persona le permettono uno standard di vita agiato (cfr. Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB, no 15).
La Conferenza svizzera per l’aiuto sociale 2000 ha proposto agli organi dell’aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile pari a CHF 180'000.- per le coppie sposate (TCA 42.2012.13).
La base determinante per quantificare il reddito da considerare è costituita:
a) Dal reddito imponibile secondo l’imposta federale
maggiorato
b) dalla frazione della sostanza convertita in reddito.
Pertanto, nel caso di specie, come emerge dall’ultima dichiarazione e decisione di tassazione di cui al doc. G, il reddito imponibile di cui alla lettera a) è pari a CHF 106'100.-.
(…).
Al fine di poter sostenere che il signor __________ viva in condizioni agiate e sia conseguentemente tenuto a dover mantenere la madre ai sensi dell’art. 328 CC, è necessario che il reddito da considerare (CHF 106'100
Ebbene, a fronte dei calcoli appena menzionati, il reddito complessivo del signor __________ è di CHF 108'783.30. Importo nettamente inferiore ai CHF 180'000 richiesti.
Ne consegue che il signor __________, anche tenendo in considerazione la donazione di sostanza da parte della signora RI 1, non può essere considerato persona che vive in condizioni agiate e conseguentemente obbligato, ai sensi dell’art. 328 CC, a provvedere al debito mantenimento della madre oppure ad essere tenuto alla restituzione di eventuali prestazioni assistenziali indebitamente percepite. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 22 giugno 2018 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando in particolare che:
" (…) nel mese di novembre 2018 (recte: 2017) risulta un ulteriore importo di conto bancario della ricorrente di CHF 28'614.- (conto risparmio soci della banca __________). Considerata la decisione 19.12.2017, data una sostanza di CHF 1'311.- ai quali vanno aggiunti CHF 28'614.- e CHF 50.-, dedotta la quota esente di CHF 10'000.-, risulta una sostanza come reddito di CHF 19'978.- all’anno, quindi CHF 1'664,85 al mese. Non si presentava quindi, anche alla luce di tale sostanza, un fabbisogno scoperto. (…)” (cfr. doc. III).
1.4. Il 19 luglio 2018 la parte ricorrente, dopo che il TCA ha accolto la sua richiesta di proroga del termine per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V; VI), ha osservato:
" (…) Nel calcolo allegato alla decisione non figurava alcuna sostanza computabile come reddito e non era stato (a torto) integrato e considerato il costo dell’alloggio.
Mal si comprende però come possa essere scaturita, solo con la risposta qui contestata, la presenza di sostanza computabile quale reddito e che la stessa non sia stata (sulla base di documenti forniti), considerata sin da subito.
La documentazione bancaria relativa alla relazione bancaria summenzionata era stata difatti allegata, sin da subito, da parte della richiedente e accompagnata da un riconoscimento di debito pari a CHF 5'000.- nei confronti del figlio __________ per affitti arretrati (luglio 2017 – novembre 2017). Debito che è, nel corso dei mesi, cresciuto e ha comportato una rilevante perdita di sostanza per la signora RI 1, che dedotti gli oneri per la locazione è oggi prossima ai CHF 16'000.- e in breve tempo scenderà verosimilmente sotto i CHF 10'000.-. (…)” (Doc. VII)
1.5. Il 20 agosto 2018 l’amministrazione ha precisato:
" (…) Si osserva brevemente che la considerazione dell’importo di conto bancario di CHF 28'614.- quale sostanza come reddito corrisponde alla situazione concreta della ricorrente ed è quindi corretta. Esso conferma ulteriormente l’assenza di un fabbisogno scoperto e la decisione negativa. Visto il principio di sussidiarietà della prestazione di assistenza e l’obbligo di ridurre il danno, data la cospicua donazione della ricorrente al figlio, per un valore pari a oltre 49 anni di pigione, con in cambio l’allestimento e la messa a disposizione gratuita di un apposito appartamento, non si giustifica poi di riconoscere un costo di locazione da versare al figlio (cfr. doc. IX).
1.6. Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).
in diritto
2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se rettamente o meno l’USSI abbia negato alla ricorrente il diritto a una prestazione assistenziale richiesta nel mese di novembre 2017.
L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.2. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.3. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno 2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 986.--
2 persone 1'509.--
3 persone 1'834.--
4 persone 2'110.--
5 persone 2'386.--
Per ogni persona + 200.--
supplementare
1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2 Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.”
(cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.
Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per gli anni 2017 e 2018 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017, BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, BU N. 14/2018 del 23 marzo 2018).
2.4. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che nel 1987, a seguito del decesso del marito della ricorrente, __________, sono diventati proprietari della particella n. __________ RFD di __________ (via __________), costituita dalla casa di abitazione della famiglia RI 1 e da una superficie non edificata di m2 2'458, l’insorgente per ½ e la Comunione ereditaria fu __________ (composta della medesima e del figlio __________, nato il __________ 1980) per ½. Complessivamente, quindi, ¾ dell’immobile spettavano alla ricorrente e ¼ al figlio (cfr. doc. 45; C).
Considerate le condizioni precarie dell’abitazione e tenuto conto del notevole impegno richiesto dalla cura di un terreno di m2 2'458 (cfr. doc. c), nel 2007 l’insorgente e il figlio hanno deciso di vendere l’immobile. A tale fine è stato costituito un diritto di compera a favore di __________ con scadenza al 30 maggio 2008. Il prezzo di vendita è stato fissato in fr. 1'000'000.-- (cfr. doc. 43 segg.).
Il diritto di compera è stato esercitato nel maggio 2008 (cfr. doc. C).
L’intero ricavato della vendita immobiliare, compresa la quota parte dell’insorgente, è stato assegnato a suo figlio (cfr. doc, 56; C).
__________ ha reinvestito il totale dell’incasso, accendendo pure un mutuo ipotecario di fr. 670'000.-- a suo carico, in una nuova costruzione - a __________ in via __________ - di sua proprietà, composta di due appartamenti adibiti ad abitazione dal 2009, uno per sé e la moglie (sposata nel 2008) e l’altro per la madre (cfr. doc. C).
Il valore di stima di tale immobile (terreno m2 875 + m2 95; edificio abitativo m2 257 + tettoia m2 48 + piscina m2 28) corrisponde a fr. 601'031.-- (cfr. doc. 63; 62).
Nel 2012 è stato venduto per fr. 105'000.-- un ulteriore terreno sito nel Comune di __________. __________, dopo avere acquistato tale fondo per fr. 70'000.-- dal suocero a seguito dello scioglimento di una comunione ereditaria di quest’ultimo, l’aveva interamente ipotecato e intestato in parti uguale alla madre e a se stesso.
Il ricavato della vendita è servito a rientrare dell’ipoteca, pagare la TUI, estinguere alcuni debiti con privati per terminare i lavori dell’immobile di __________ e creare un piccolo fondo di liquidità a favore di __________ e della moglie (cfr. doc. C; 58).
Dal 2009 al 30 giugno 2017 alla ricorrente non è stato chiesto il pagamento di alcuna pigione. La medesima versava in ogni caso al figlio l’importo di fr. 100.-- mensili per le spese accessorie (cfr. doc. 87).
Il 1° maggio 2017 __________, facendo valere una mutata situazione economica sua e della moglie, ha concluso con la madre, quale conduttrice, un contratto di locazione relativo all’appartamento di 3½ locali (m2 80) con giardino in via __________ a __________ con effetto dal 1° luglio 2017. La pigione annua concordata ammonta a fr. 1'000.-- mensili, oltre a fr. 100.-- al mese di spese accessorie (cfr. doc. F; C).
Il 27 ottobre 2017 l’insorgente ha sottoscritto il seguente “Riconoscimento di debito”:
" (…)
Con la presente dichiarazione si certifica che la Signora
RI 1
Contrae un debito con il Signor
Per affitti non pagati dal 01.07.2017 ad oggi per un totale di
Fr. 5000.00
Così dettagliati:
· pigione di luglio 2017: fr. 1000.-
· pigione di agosto 2017: fr. 1000.-
· pigione di settembre 2017: fr. 1000.-
· pigione di ottobre 2017: fr. 1000.-
· pigione di novembre 2017: fr. 1000.-
Le spese di 100.- fr. mensili sono regolarmente saldate a contanti.
Il motivo dello scoperto è il rifiuto della prestazione complementare e pertanto, con la sola rendita AVS di 1703.00 fr. mensili, la conduttrice non può oggettivamente corrispondere l’affitto richiesto dal 1.07.2017.” (Doc. 86)
Nel mese di novembre 2017 la ricorrente ha postulato il riconoscimento di prestazioni dell’assistenza sociale (cfr. doc. 33)
Con decisione del 19 dicembre 2017 l’USSI ha negato all’insorgente il diritto a una prestazione assistenziale mensile, in quanto dal relativo calcolo, nel quale nulla è stato conteggiato a titolo di spesa per l’alloggio, non è risultato un fabbisogno mensile scoperto, bensì un’eccedenza di reddito Las di fr. 563.-- al mese (cfr. doc. D).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su reclamo del 4 maggio 2018 (cfr. doc. B).
2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.2.). Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
2.6. Giova, inoltre, rilevare che l’art. 6 cpv. 2 Laps prevede che fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
L’art. 3a del Regolamento sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) relativo alla rinuncia, prevede quanto segue:
" 1Sussiste rinuncia ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 della legge allorquando, nei 5 anni precedenti la richiesta, il beneficiario ha rinunciato a redditi o a valori patrimoniali oppure a valersi interamente di diritti contrattuali senza obbligo legale o motivi imperativi e non è stata conclusa nessuna controprestazione di valore equivalente.
2L’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato è ridotto annualmente di fr. 10'000.-- a contare dall’anno successivo all’avvenuta rinuncia, ma al più presto a contare dal 1° gennaio 2006.
3Gli elementi di reddito ai quali il beneficiario ha rinunciato sono interamente computati.”
Il Consiglio di Stato, nel Messaggio 5723 del 25 ottobre 2005, relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps), a proposito dell’art. 6 cpv. 2 Laps, si è così espresso:
" (…)
2.3.2 Rinuncia a redditi
Giusta l’attuale art. 6 cpv. 2 Laps, le entrate di cui all’art. 6 cpv. 1 alle quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto.
Nell’ambito delle prestazioni complementari all’AVS/AI, la legge prevede che i redditi determinanti comprendono le entrate e le parti di sostanza a cui l’assicurato ha rinunciato. Il TFA ha stabilito, con consolidata giurisprudenza, quando si deve ritenere per certa una rinuncia. Di regola, si deve presumere che tale rinuncia si sia verificata, quando l’assicurato ha rinunciato a redditi o a valori patrimoniali, oppure a valersi interamente di diritti contrattuali senza obbligo legale o motivi imperativi e non è stata conclusa nessuna controprestazione di valore equivalente.
Per il calcolo della prestazione complementare AVS/AI si deve diminuire l’importo degli elementi della sostanza a cui si è rinunciato di 10'000 franchi ogni anno. Il momento della rinuncia è determinante per la valutazione degli elementi della sostanza a cui si è rinunciato. Una volta determinati gli elementi della sostanza sono riportati invariati al 1° gennaio dell’anno seguente, per poi essere diminuiti ogni anno, al più presto a partire dal 1° gennaio 1990.
Le entrate alle quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato, a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento, dovrebbero sempre essere considerate nel calcolo, senza esaminare se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. Non è infatti giustificato che lo Stato debba intervenire a sostegno di persone che hanno la possibilità di far fronte, almeno in parte, al loro sostentamento ed a quello delle persone che fanno parte della sua unità di riferimento.
Si ricorda che la previdenza in Svizzera è retta dal principio dei tre pilastri e pertanto, se ci fosse la necessità, l’interessato è tenuto ad utilizzare tutti i mezzi finanziari a sua disposizione per il sostentamento della sua unità di riferimento.
Va quindi modificato l’attuale art. 6 cpv. 2 Laps nel senso sopra descritto. (…)”
Al riguardo cfr. STCA 39.2017.17 del 19 ottobre 2017; STCA 39.2017.12-13 del 25 settembre 2017 e relativamente alla rinuncia di beni (denaro) nel contesto di un divorzio in ambito di prestazioni complementari cfr. STF 9C_277/2017 del 17 ottobre 2017.
2.7. L’assistenza sociale, per quanto attiene al computo dei beni a cui si è rinunciato, contempla una regolamentazione differente rispetto alla Laps.
Questa Corte con sentenza 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg., ha stabilito che nel calcolo della prestazione assistenziale di un’anziana non andava computato il valore dei fondi a cui aveva rinunciato donandoli ai figli. Il TCA ha, in effetti, rilevato che se si computassero i beni a cui una persona ha rinunciato, si contravverrebbe allo scopo primo dell’assistenza sociale che è quello di sostenere una persona che si trova in una situazione di bisogno concreto indipendentemente dalle cause della sua precarietà.
Tale principio è stato ripreso all’art. 22 lett. a cfr. 4 Las, entrato in vigore il 1° ottobre 2006, il quale sancisce che non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
Al riguardo il TF, in una sentenza 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, ha deciso che:
" (…)
3.1 Giusta l'art. 12 Cost., chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto (DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173, 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75). Inoltre, la Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità. Nel Cantone dei Grigioni, l'aiuto sociale è segnatamente disciplinato dalla legge sull'assistenza alle persone nel bisogno del 3 dicembre 1978 (RS/GR 546.250).
3.2 In materia di prestazioni complementari, a norma dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, i redditi determinanti comprendono le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato. Una rinuncia ai sensi di questa disposizione è data, segnatamente, allorquando una persona assicurata rinuncia, senza obbligo giuridico, a elementi di sostanza, o può pretendere determinati elementi di reddito e di sostanza, senza però far valere i relativi diritti (DTF 123 V 35 consid. 1 pag. 37 con riferimenti; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996 pag. 210 segg.). Affinché una rinuncia a elementi di reddito o di sostanza possa essere presa in considerazione, occorre che essa sia avvenuta «senza obbligo giuridico», rispettivamente «senza controprestazione adeguata», queste due condizioni non essendo da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (DTF 131 V 329 consid. 4.3 pag. 334).
3.3 A differenza di quanto vale in materia di prestazioni complementari (vedi per esempio sentenza P 55/05 del 21 gennaio 2007, nella quale questo Tribunale ha giudicato che la perdita di un importo di fr. 120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio, legato ad una truffa, costituisce sostanza cui l'assicurato ha rinunciato), l'aiuto in situazioni di bisogno nel senso dell'art. 12 Cost. non può essere ridotto o rifiutato ad una persona indigente, anche se quest'ultima è personalmente responsabile di questo suo stato; si tratta di una concretizzazione del principio di sussidiarietà dell'aiuto sociale, che costituisce l'ultima ancora di salvataggio dell'individuo (vedi per esempio DTF 121 I 367 consid. 3b pag. 375; Jean-François Aubert/ Pascal Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, n. 5 all'art. 12 Cost.; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, pag. 683, n. 1532; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 178; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, tesi Berna 2002, pag. 304). A questo riguardo, è unicamente determinante la situazione attuale ed effettiva dell'interessato al momento dell'esame del suo diritto a condizioni minime di esistenza (Müller, op. cit., pag. 170). In altri termini, i motivi che hanno condotto all'indigenza sono irrilevanti dal profilo della protezione offerta dall'art. 12 Cost. (vedi pure DTF 131 I 166 consid. 4.3 pag. 174 e i riferimenti ivi citati). Fermi questi presupposti, il Comune non poteva rifiutare la richiesta dell'insorgente applicando per analogia i principi validi in materia di rinuncia a elementi di reddito o di sostanza nell'ambito delle prestazioni complementari.”
In proposito cfr. pure STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.
2.8. Il TCA, attentamente esaminati gli elementi di fatto del presente caso, ritiene che l’operato dell’USSI che ha negato alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria richiesta nel mese di novembre 2017 debba essere tutelato.
In concreto, infatti, l’USSI, in conformità con quanto previsto dall’art. 22 lett. a cfr. 4 Las (cfr. consid. 2.7.), nel calcolo volto a determinare l’eventuale diritto dell’insorgente a una prestazione assistenziale non ha computato alcunché a titolo di sostanza derivante dalla vendita dell’immobile n. __________ RFD di __________ ceduta al figlio.
A ragione, poi, la parte resistente, nella risposta di causa, ha indicato che deve essere conteggiato l’importo di sostanza mobiliare di fr. 28'614.-- risultante dal conto bancario presso __________ (cfr. doc. III; 79) non considerato, molto verosimilmente per una svista, nel calcolo iniziale del 19 dicembre 2017.
Al riguardo è utile rilevare che ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr. 2 Las la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile.
L’art. 41 cpv. 1 Legge tributaria (LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.
I debiti contratti prima del deposito della domanda di prestazioni assistenziali, del resto, non rientrano di regola tra i bisogni che possono essere soddisfatti tramite l’erogazione di una prestazione ordinaria.
Soltanto eccezionalmente l’assistenza sociale può farsi carico dei debiti allorché il loro mancato pagamento potrebbe creare una nuova situazione d’urgenza a cui solamente l’aiuto sociale può porre rimedio. Il TF ha precisato che l’autorità decide la presa a carico dei debiti caso per caso sulla base della ponderazione degli interessi (cfr. STF 8C_124/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015 consid. 4.2.1).
In concreto il TCA, considerato che dal 2009 al 2017 l’insorgente non ha versato alcunché al figlio a titolo di spesa per l’alloggio e che in ogni caso le pretese difficoltà economiche del figlio (cfr. doc. C) non sono state minimamente comprovate, ritiene che al momento dell’emanazione della decisione del 19 dicembre 2017 il mancato computo dell’ammontare di fr. 5'000.--, corrispondenti alle pigioni arretrate da luglio a novembre 2017 (cfr. doc. 86; VII; consid. 1.4.), quale debito da dedurre dalla sostanza, non avrebbe generato una situazione d’urgenza alla quale unicamente l’assistenza sociale avrebbe potuto fare fronte.
Di conseguenza il debito relativo alle pigioni arretrate, anche nella denegata ipotesi in cui nel calcolo dell’assistenza sociale si dovesse considerare la spesa per l’alloggio (cfr. consid. 2.10.), non andrebbe tenuto conto nella determinazione di un’eventuale prestazione assistenziale.
2.9. In simili condizioni, considerata la sostanza relativa al conto __________ (cfr. consid. 2.8.), anche volendo tenere conto per pura ipotesi di lavoro, nel conteggio volto a stabilire se la ricorrente ha diritto o meno alla prestazione assistenziale ordinaria postulata nel novembre 2017, della pigione corrente mensile di fr. 1'000.--, oltre alle spese accessorie di fr. 100.-- al mese, che la stessa ha concordato di versare al figlio (cfr. doc. F), quale spesa computabile Las, l’esito della vertenza non sarebbe differente.
In effetti i redditi dell’insorgente sono pari a fr. 20'443.-- e sono composti prevalentemente della rendita AVS di fr. 20’436 (cfr. doc. D).
La sostanza computabile Las ammonta a fr. 19'975.-- [fr. 29'975 (fr. 1'311 saldo conto __________ - cfr. doc. 65 - + fr. 50 veicoli a motore e altri fattori di sostanza - cfr. doc. D - + fr. 28'614 saldo conto __________ - doc. 79; consid. 2.8.) – fr. 10'000 quota esente].
Le spese computabili sono costituite, volendo computare anche la pigione corrente, dal premio della cassa malati di fr. 5’261.-- (cfr. doc. D) e dalla spesa per l’alloggio di fr. 13'200.-- annui (la spesa alloggiativa effettiva - cfr. doc. F - corrisponde al massimo ammissibile Las per una persona - cfr. art. 22 lett. c Las; 9 cpv. 1 Laps).
Esse, globalmente, corrispondono a fr. 18’461.--, ossia a fr. 1’538.- al mese.
Di conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps) dell’insorgente ammonta a fr. 21’957.-- annui [(redditi computabili di fr. 20'443 + sostanza computabile di fr. 19'975) – spese computabili di fr. 18’461], corrispondente a fr. 1’829.-- al mese.
La ricorrente presenta, quindi, un’eccedenza di reddito Las di fr. 1’127.-- [(fr. 1’829.-- + fr. 284.-- altre prestazioni Laps; cfr. doc. D) - fr. 986.-- soglia di intervento 2017; cfr. art. 18 Las; consid. 2.3.].
All’insorgente deve, dunque, essere negata una prestazione assistenziale ordinaria.
2.10. In relazione al fatto che l’USSI, nel calcolo della prestazione assistenziale richiesta dal novembre 2017, non abbia computato la pigione di cui al contratto di locazione concluso con effetto dal 1° luglio 2017 tra la ricorrente (conduttrice) e il figlio (locatore; cfr. doc. F), questa Corte ritiene, in ogni caso, utile evidenziare, da una parte, che l’insorgente, proprietaria per ¾ dell’immobile n. __________ RFD di __________, nel 2008 ha ceduto al figlio (proprietario per ¼) la somma a lei spettante di fr. 650'000.-- ottenuta dalla vendita dello stesso (prezzo complessivo di vendita fr. 1'000'000).
Dall’altra, che la concessione alla ricorrente dell’uso di uno dei due appartamenti della nuova costruzione di proprietà di suo figlio deve essere considerata quale controprestazione per quanto ricevuto dalla madre.
E’ vero, come visto sopra (cfr. consid. 2.7.; 2.8.), che nell’ambito dell’assistenza sociale non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. Infatti la parte resistente non ha conteggiato alcunché a titolo di sostanza ricavata dalla vendita del fondo n. __________ RFD di __________.
Il mancato computo della pigione di uno dei due appartamenti della casa costruita dal figlio - e interamente di sua proprietà - con il denaro ottenuto dalla vendita dell’immobile appartenente per ¾ alla madre non significa peraltro, nemmeno indirettamente, tenere conto di beni a cui si è rinunciato.
Una conclusione in senso contrario rappresenterebbe piuttosto una doppia agevolazione a favore del figlio che, oltre ad avere ricevuto dalla madre il denaro ricavato dalla vendita del fondo n. __________ RFD di __________, usufruirebbe di un’entrata supplementare da parte della stessa, ma finanziata dall’assistenza sociale. Ciò costituirebbe un abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC (cfr. DTF 137 V 12 consid. 5.6.).
Come indicato dall’USSI nella risposta di causa (cfr. doc. III), gli eventuali problemi finanziari del figlio non devono d’altronde essere accollati, nemmeno indirettamente, all’assistenza sociale.
La censura ricorsuale secondo cui il figlio della ricorrente non deve essere tenuto a provvedere al debito mantenimento della madre giusta l’art. 328 cpv. 1 CC - concernente l’assistenza tra parenti e che enuncia che chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando senza di ciò essi cadessero nel bisogno -, poiché il medesimo non può essere considerato persona che vive in condizioni agiate è ininfluente ai fini della risoluzione della presente vertenza.
Nel caso di specie, infatti, il figlio non provvede al mantenimento della madre, la quale beneficia di una rendita AVS, nemmeno dal profilo della spesa per l’alloggio, visto che, da un lato, la concessione dell’uso dell’appartamento non avviene a titolo gratuito, bensì è la controprestazione per la cessione dell’importo ottenuto dalla vendita dell’immobile n. __________ RFD di __________ spettante all’insorgente (cfr. DTF 133 V 265 consid. 6.3.2.), dall’altro, la ricorrente partecipa alle spese accessorie della casa con l’importo di fr. 100.-- al mese (cfr. doc. 87).
Del resto giova osservare che l’art. 40 Las prevede che l’erede, il legatario o il donatario che profittano dell’eredità, rispettivamente del legato o della donazione, sono tenuti a rimborsare allo Stato le prestazioni assistenziali concesse al “de cuius”, rispettivamente al donatore.
Tale regolamentazione avrebbe potuto trovare applicazione ad esempio nel caso in cui l’insorgente, dopo aver donato al figlio la somma ottenuta dalla vendita dell’immobile n. __________ RFD di __________ a lei spettante, fosse andata a vivere in un appartamento in locazione da terzi.
Infine, per quanto attiene al riferimento all’art. 23 Las di cui al ricorso (cfr. doc. I pag. 3-4), va rilevato che è vero che al cpv. 1 è stabilito che le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato e al cpv. 2 che l’importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.
Tale disposto si riferisce, tuttavia, ai casi in cui dal calcolo della prestazione assistenziale risulta uno scoperto e non alle situazioni, come in concreto, in cui il richiedente l’assistenza sociale presenta un eccedenza di reddito Las.
Pertanto, in virtù del principio di sussidiarietà e dell’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa, il mancato computo, nel calcolo della prestazione assistenziale eventualmente spettante alla ricorrente, della pigione dell’appartamento in via __________ a __________ costruito - in particolare grazie alla donazione a suo favore da parte della madre dell’importo di fr. 650'000.-- ricavato dalla vendita dell’immobile n. __________ RFD di __________ di cui la stessa era proprietaria per ¾ - dal figlio e di proprietà di quest’ultimo non presta il fianco a critica alcuna.
Eventualmente potrebbe essere tenuto conto esclusivamente delle spese vive che in casu corrispondono a fr. 100.-- al mese (cfr. doc. F).
Tale questione può restare insoluta, poiché, siccome, come emerge dal calcolo effettuato al considerando precedente, l’eccedenza mensile del reddito Las ottenuta conteggiando una spesa per l’alloggio di fr. 1'100.-- mensili è già di fr. 1'127.-- al mese, il computo delle sole spese accessorie mensili di fr. 100.-- (a esclusione della pigione di fr. 1'000) non consentirebbe comunque l’erogazione di una prestazione assistenziale.
2.11. Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su reclamo del 4 maggio 2018 impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti