Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 42.2018.16
Entscheidungsdatum
13.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 42.2018.16

VF/sc

Lugano 13 agosto 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Vera Ferretti, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2018 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 26 marzo 2018 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 26 marzo 2018, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la precedente decisione di sanzione del 26 settembre 2017 (cfr. doc. 623) con la quale ha applicato a RI 1 una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr.300.-- al mese per tre mesi.

L’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha motivato la sanzione con il fatto che l’assistita, pur continuando a percepire le prestazioni assistenziali, non l’ha informata dell’inizio di un’attività lucrativa, affermando in particolare che:

" (…)

La reclamante in concreto non aveva informato l’USSI dei redditi ricevuti, com’era necessario. Ha quindi violato l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile residuale e secondo l’art. 9a cpv. 1 lit. d Regolamento Las le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate.

L’assistita non ha informato l’USSI del suo reddito come espressamente richiesto su ogni decisione di assistenza e domanda/ rinnovo di assistenza. L’obbligo di informazione da parte dell’assistita/o è indicato e sussiste nei confronti dell’USSI e l’informazione ad altri uffici amministrativi non è sufficiente a soddisfare tale dovere.

Tale dovere non è stato rispettato. La sanzione è giustificata.

Ritenuto che il forfait della prestazione assistenziale mensile riconosciuta corrisponde a CHF 986.—mensili, la sanzione stabilita in CHF 300.-- mensili per i mesi da agosto a ottobre 2017 non viola la proporzionalità. (…)” (cfr. doc. 614-619)

1.2. Con tempestivo ricorso dell’8 maggio 2018 la ricorrente, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato la decisione su reclamo, sostenendo segnatamente che:

“(…)

  1. Nel caso in esame, non corrisponde al vero che la Ricorrente abbia violato l’obbligo di collaborare e fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile e violato l’obbligo di segnalare ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali (artt. 67 e 68 Las) come sostenuto dall’USSI a motivazione della sanzione pronunciata nei confronti della mia patrocinata. L’USSI, nella Decisione qui impugnata (Doc. B), non ha infatti considerato il fatto che la Ricorrente abbia tempestivamente informato l’URC del cambiamento imminente della propria situazione, abbia collaborato e fornito ogni informazione necessaria. Infatti, come già menzionato, il nuovo contratto di lavoro è stato timbrato e visionato dall’URC.

Quale principio generale del diritto amministrativo, l’art. 8 PA prevede che “l’autorità che si reputa incompetente trasmette senz’indugio la causa a quella competente”. Questo principio portante del diritto amministrativo è ripreso a livello cantonale dall’art. 6 LPAmm, applicabile per rinvio dell’art. 31 Lptca.

La Ricorrente ancora prima di iniziare il nuovo impiego presso __________, ha informato l’URC della propria situazione. Essa ha poi - prima di ricevere alcuna notifica da parte dell’USSI- preso contatto con l’Ufficio servizi sociali del Comune di __________ che le ha confermato che l’URC avrebbe dovuto automaticamente informare l’USSI del cambiamento di situazione intervenuto (cfr. Doc. D).

Infatti, in virtù del principio della trasmissione d’ufficio, l’URC o l’Ufficio dei servizi sociali avrebbero dovuto comunicare alla competente autorità - quindi all’USSI- il cambiamento della situazione della Signora RI 1 e ciò avrebbe comportato la soppressione delle prestazioni assistenziali. In alternativa, le autorità interpellate dalla Ricorrente avrebbero dovuto rendere attenta la stessa del suo obbligo di informare direttamente l’USSI.

  1. Inoltre, la Ricorrente aveva, nel gennaio 2016, concluso un contratto di lavoro con una società e, informando prontamente e unicamente l’URC, non era incorsa in alcun tipo di problema con l’USSI che, da parte sua, aveva regolarmente interrotto le prestazioni di assistenza sociale nei confronti della Ricorrente. Sulla base di questo fatto, la Ricorrente non ha potuto prevedere che il suo comportamento nel maggio 2017 fosse in quale modo scorretto, essendo la stessa in buona fede sul fatto che l’USSI sarebbe stato automaticamente informato e avrebbe interrotto le prestazioni assistenziali come accaduto l’anno precedente. In aggiunta a ciò, come già menzionato, la Signora __________, responsabile dell’Ufficio sociale comunale, ha confermato alla qui Ricorrente in data 13 luglio 2017 che l’URC, in quanto informato e in possesso dei documenti necessari, avrebbe dovuto informare automaticamente l’autorità competente per le prestazioni di assistenza del cambiamento di situazione. La Ricorrente pertanto si appella ora al principio della buona fede sancito dall’art. 9 Cost.

  2. Non da ultimo, si sottolinea come l’art. 9a del Regolamento sull’assistenza sociale al punto d) prevede che “le prestazioni possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse quando il beneficiario intenzionalmente non rispetta l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile residuale”. Nel caso in esame non si può sostenere che la Signora RI 1 abbia intenzionalmente violato quest’obbligo.

Come già più volte ribadito, la qui Ricorrente si è adoperata per informare del cambiamento della propria situazione quella che pensava essere l’autorità competente, ossia l’URC, e l’Ufficio sociale del proprio Comune.

Nei casi di riduzione delle prestazioni, in rispetto delle direttive COSAS, l’USSI è tenuto a verificare che “la riduzione sia proporzionale a errori e colpe”. La Signora RI 1, oltre a non avere colpe, già a partire dal mese di luglio 2017 non percepiva più alcun reddito e perciò una sanzione di tot. CHF 900.-- non appare proporzionata.

  1. A titolo abbondanziale, si indica che l’USSI non ha rispettato quanto previsto dall’art. 9a cpv. 2 del Regolamento sull’assistenza sociale in quanto non ha informato e sentito la Signora RI 1, quale beneficiaria di prestazioni, prima di emettere la Decisione di sanzione di cui al Doc. G. Anche solo per questo motivo, la sanzione inflitta dovrebbe essere annullata (…)”. (cfr. doc. I)

1.3. Con risposta del 28 maggio 2018 l’USSI si è riconfermato nella sua posizione e ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.4. Il termine di 10 giorni impartito da questa Corte alle parti per presentare ulteriori mezzi di prova è trascorso infruttuoso (cfr. doc. VI).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’USSI ha, a giusta ragione oppure no, applicato alla ricorrente una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 300.-- al mese per tre mesi - e più precisamente per il periodo che va da agosto ad ottobre 2017 - ritenendo che quest’ultima, continuando nei mesi di giugno e luglio 2017 a percepire le prestazioni assistenziali senza annunciare che a partire dal 2 maggio 2017 aveva iniziato un’attività lucrativa, ha violato il suo obbligo di collaborazione e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile residuale, previsto all’art. 9 cpv. 1 lit. d Reg.Las.

La patrocinatrice della ricorrente ha innanzitutto contestato la decisione su reclamo del 28 marzo 2018 emessa dall’USSI per motivi d’ordine formale.

Più specificatamente, in sede ricorsuale, ha fatto valere una lesione del diritto di essere sentita, sostenendo che l’USSI non avrebbe dato alla ricorrente la possibilità, prevista dall’art. 9a cpv. 2 del Regolamento sull’assistenza sociale, di inoltrare le proprie giustificazioni prima di decidere la misura della sanzione (cfr. doc. I pag. 5).

L’USSI, nella sua risposta del 28 maggio 2018 al riguardo ha sottolineato che “(…) tramite reclamo e poi dettagliatamente nel ricorso l’assistita ha potuto adeguatamente esporre le sue argomentazioni e giustificazioni di modo che una mancata richiesta preventiva di giustificazioni risulta in concreto sanata e irrilevante (…)” (cfr. doc. III, par. 9, pag. 4 i.f.).

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA H 97/04 del 29 giugno 2006; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

Dagli atti non risulta che l’amministrazione abbia sentito ed informato formalmente la ricorrente prima di emettere la decisione di sanzione, come prevede il regolamento sull’assistenza all’art. 9a cpv. 2.

Tuttavia, come stabilito dalla giurisprudenza federale, la violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessata, come in concreto, ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (STF 8C_414/2015 consid. 2.3.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.; DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

Nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Inoltre, per costante giurisprudenza federale, è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 137 I 195 consid. 2.3.3.; DTF132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

Da ultimo, questa Corte rileva anche che la ricorrente nel reclamo da lei inoltrato (cfr. doc. 624-625) non ha accennato minimamente alla violazione del diritto di essere sentita, che è stata invece sollevata dalla sua patrocinatrice soltanto in sede ricorsuale (cfr. doc. I), e questo nonostante il fatto che il motivo della sanzione veniva specificato chiaramente anche nella precedente decisione di sanzione del 26 settembre 2017 nella menzione “(…) per mancato annuncio (violazione dell’obbligo di informare) (…)” (cfr. doc. 623).

La censura di natura formale deve dunque essere respinta.

2.2. L'art. 9a cpv. 1 lett. d Reg.Las stabilisce che le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse se il beneficiario non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile residuale (art. 21 Laps).

In caso di riduzione, sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici (cpv. 2).

La decisione di riduzione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date (cpv. 3).

Contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33

Laps. Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo (cpv. 4).

A proposito dei limiti della riduzione l'art. 23 Las prevede che:

" 1Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

2L’importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

Le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2016 e valide a partire dal 2017, al punto A.8.2 (“Riduzione della prestazione quale sanzione”) stabiliscono che:

" Nel caso la persona non rispetti le condizioni o violi i suoi obblighi legali, sarà valutata l’opportunità di un’adeguata riduzione delle prestazioni sotto forma di sanzione.

Una riduzione delle prestazioni deve essere fondata nella le­gislazione cantonale e rispondere al principio di proporziona­lità. Essa deve essere stabilita tramite una decisione formale e motivata, e indicare le possibili vie di ricorso (cfr capitolo H.12). La persona interessata deve avere prima la possibilità di esprimersi sui fatti.

Prima di applicare una riduzione della prestazione nella forma di una sanzione, si deve verificare se:

■ il comportamento avuto giustifichi una riduzione;

■ se la persona interessata sapeva quale comportamento ci si attendeva da lei e che non farvi fronte avrebbe comportato una riduzione;

■se la persona interessata ha delle giustificazioni rilevanti da addurre per il suo comportamento.

Una riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione deve essere chiaramente distinta dalla restituzione di prestazioni del sostegno sociale nell’ambito dell’obbligo al rimborso (cfr capitolo E.3). Nel caso si abbia contemporaneamente sia una sanzione sia un obbligo di rimborso, l’ammontare globale non deve superare quello della sanzione.

■ Estensione della riduzione

A titolo di sanzione, tenuto conto del principio di proporzio­nalità del fabbisogno di base per il mantenimento, possono essere applicate delle riduzioni che si situano in una fascia che va dal 5% fino al 30% del mantenimento, possono essere inoltre ridotte o soppresse la quota esente (franchigia) sul reddito così come i supplementi per l’integrazione.

Il principio di proporzionalità richiede un procedimento specifico e puntuale. La riduzione della prestazione per il mantenimento deve avere un rapporto adeguato sia con gli aspetti personali, sia materiali e temporali riguardo al comportamento contestato:

■ sono da considerare le ripercussioni sulle persone coinvolte fa­centi parte della medesima unità di riferimento – in particolare nei confronti di bambini e di adolescenti;

■ L’entità del danno causato dal comportamento è da vagliare nel calcolo della sanzione. La riduzione massima del 30% del fabbisogno per il mantenimento è ammessa solo in casi di ri­petuta o grave violazione degli obblighi;

■ Considerando l’entità del comportamento contestato, la ridu­zione è applicata al massimo per 12 mesi. Le riduzioni che superano il 20% sono da limitare a 6 mesi, poi sono da riesami­nare.”

La Direttiva dell'USSI denominata "Sanzioni in generale", in vigore dal 1° gennaio 2016, ha il seguente tenore:

" 1. PRINCIPI GENERALI

1.1 Disposizioni COSAS

Al capitolo A.8.2 si indica che il mancato rispetto delle condizioni definite o la violazione degli obblighi legali possono comportare sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni.

In caso di sanzione è necessario che:

· La persona interessata possa far valere le ragioni che giustificano il suo comportamento

· La decisione per sanzioni e riduzioni sia in forma scritta

· La sanzione e/o la riduzione abbia una durata definita.

1.2 In caso di più motivi per sanzioni

sarà applicata la sanzione più grave. La decisione dovrà riportare tutte le sanzioni accumulate contemporaneamente.

1.3 In presenza di una trattenuta

al beneficiario dovrà essere assicurato il minimo vitale. Nel caso con la sanzione si scendesse sotto il minimo vitale, la trattenuta sarà sospesa fino al termine della sanzione (priorità alla sanzione).

A.8.2 COSAS

Quando, contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un obbligo al rimborso, va assolutamente evitato che la prestazione rimanente scenda sotto il minimo vitale assoluto. Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso sarà sospeso fino alla fine della sanzione.

2 TIPO DI SANZIONE

Durata

3 mesi

3 mesi

Importo

CHF 100

CHF 300

In caso di recidiva

Non rinnovabile è passa a 2

Rinnovabile

Decisione

2 firme = OSA + CS

2 firme = OSA + CS

In generale

In presenza di un ODR la sanzione da applicare è sempre GRAVE

3 ELENCO DETTAGLIATO MOTIVI E SANZIONI

3.1 Giustificati motivi

Situazione

Giustificati motivi

Esempi/ durata

Annuncio tardivo di un cambiamento Importante

Giustificazione medica

Ricovero CPC, Ospedale

Mancato annuncio (violazione dell’ dell’obbligo di informare) o Mancata

collaborazione

Giustificazione medica

Ricovero CPC, Ospedale

Assenza

Ingiustificata ad un colloquio di

Rinuncia a prestazioni assistenziali

Solo se immediata

Inabilità lavorativa temporanea comprovata da certificato medico

consulenza

Visita medica comprovata da giustificativo

3.2 Non giustificati motivi

Altri motivi ad esempio

· Disponibilità finanziaria limitata

· Non ho ricevuto la lettera

non sono ritenuti validi.

3.3. Sanzioni ¨

MOTIVO

Sanzione USSI

Annuncio tardivo di un cambiamento importante

300

Mancato annuncio (violazione dell’obbligo di informare)

300

Assenza giustificata ad un colloquio di consulenza

100

Mancato rispetto di altre istruzioni dell’OSA

100

Mancata collaborazione non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione del diritto (art. 21 Laps)

300- Ev. sospensione da valutare CS

Fornisce intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps)

300- Ev. segnalazione al MP da valutare con CS

fa un uso improprio delle prestazioni assegnategli (mancato pagamento delle spese conteggiate nel calcolo della prestazione – pigione, elettricità)

100

  1. DISPOSIZIONI FINALI

· Questa direttiva è valida dal 1 gennaio 2016 fino a revoca. (…)”

2.3. Relativamente all’obbligo di informazione in generale, l’art. 67 Las prevede che:

" 1Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”

L’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informare in particolare, enuncia quanto segue:

" 1L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

2L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”

Lo scopo dell’obbligo di informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un (nuovo) calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1.; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013 consid. 2.10.).

2.4. A proposito della riduzione di prestazioni assistenziali, nel caso di una persona alla quale è stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:

" (…)

4.1 Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour l'entretien de plus de 15 % pour une durée maximale de 12 mois (normes de la CSIAS A.8.2).

4.2 Le recourant est au bénéfice d'un revenu d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien (cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois, le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”

In un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:

" (…)

4.1 Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV. Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé en ménageant au mieux ses intérêts.

4.2 Le grief de violation du droit cantonal ne peut pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).

4.3 En l'espèce, en confirmant la réduction du montant de son forfait RI de 15 % pendant un mois, la juridiction cantonale a manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)”

In una sentenza 8C_645/2011 del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto ricevibile il ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a cui è stata applicata una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate ricerche di lavoro durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la sentenza cantonale:

" (…)

3.1 Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).

En bref, la juridiction cantonale a considéré que les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations (des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans sa quotité. (…)”

Sul tema della riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure la sentenza del Tribunale federale 8C_226/2011 del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo dichiarato il proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per due mesi a titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un determinato importo.

L’Alta Corte, con sentenza 8C_543/2016 del 20 settembre 2016 ha confermato il giudizio di questa Corte 42.2016.5 del 3 agosto 2016, nel quale quest’ultima ha stabilito che l’USSI ha, a giusta ragione, applicato alla ricorrente una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 250.-- al mese per tre mesi, per il fatto che quest’ultima aveva interrotto un’occupazione adeguata dopo pochi giorni di attività.

In una sentenza 42.2014.12 del 6 novembre 2014, pubblicata in RtiD II-2015, pag. 38 seg. il TCA ha stabilito che l’USSI ha a ragione applicato a un beneficiario di prestazioni assistenziali una riduzione di fr. 250.-- al mese per tre mesi, poiché, non partecipando al colloquio che aveva lo scopo di assegnargli un’attività di pubblica utilità, ha di fatto rifiutato una misura di inserimento.

In una sentenza 42.2018.14 del (data) 2018 il TCA ha confermato ha stabilito che l’USSI ha, a giusta ragione, applicato al ricorrente una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 100.-- al mese per tre mesi, per non aver fornito, nonostante i vari solleciti, le risposte dei potenziali datori di lavoro alle ricerche di lavoro da lui inviate nel periodo che va da gennaio ad agosto 2017.

2.5. Nella presente fattispecie RI 1 ha beneficiato, nei mesi di giugno e luglio 2017, di prestazioni assistenziali mensili ordinarie e speciali per complessivi fr. 4'304.-- (cfr. doc. 486).

Dagli atti emerge che la ricorrente ha avvisato, tramite e-mail del 26 aprile 2017, il suo consulente URC __________ dell’inizio di un’attività lavorativa a partire dal 2 maggio 2017 presso l’__________ di __________ in qualità di assistente HR (cfr. doc. 626).

L’8 maggio 2017 l’URC ha quindi effettuato l’annullamento del nominativo della ricorrente dal sistema COLSTA (cfr. doc. 628).

Con e-mail del 28 giugno 2017 la ricorrente ha poi avvisato nuovamente il suo consulente URC comunicandogli di essere stata licenziata con effetto al 26 giugno 2017 e chiedendo come doveva muoversi (cfr. doc.626).

Con e-mail di risposta di medesima data, quest’ultimo le ha risposto di informarsi presso il datore di lavoro per verificare se pagano la malattia ed in seguito di contattare l’assistenza (cfr. doc. F allegato a doc. I).

La disdetta del contratto, datata 20 giugno 2017, figura agli atti (cfr. doc. 636).

La ricorrente è poi stata in malattia dal 22 giugno 2017 all’11 luglio 2017, come si evince dal certificato medico Dr. med. __________ (cfr. doc. 637, 638).

Con e-mail del 4 luglio 2017 l’assicurata ha inviato all’operatrice del servizio sociale comunale __________ la lettera di licenziamento dell’__________ unitamente al certificato medico (cfr. doc. 630).

Con e-mail di risposta del 13 luglio 2017, l’operatrice ha comunicato alla ricorrente di non avere trovato alcuna sua comunicazione che annunciasse un’attività lucrativa a partire dal 2 maggio 2017, e ha esplicitamente chiesto alla ricorrente se aveva avvisato la Signora __________, incaricata della sua pratica di assistenza (cfr. doc. 630).

Con email di risposta di medesima data, la ricorrente ha dichiarato di aver avvisato dell’inizio dell’attività lucrativa il suo consulente all’URC, e di essere “(…)del parere che queste informazioni passano direttamente a lei (…)” (cfr. doc. 629).

L’operatrice del servizio sociale comunale ha risposto affermando che “(…) se ha consegnato i documenti al consulente URC allora dovrebbero essere automaticamente passati a Bellinzona (assistenza), non avendo una procura su di lei, è corretto che non mi sia arrivato nulla. L’importante è che sia stata avvisata la signora __________ (…)” (cfr. doc. 629).

La ricorrente ha ancora risposto affermando che è stato il suo consulente URC a dirle di parlare con il datore di lavoro ed in seguito di contattare l’assistenza (cfr. doc. G, pag. 3 allegato a doc. I).

Il 26 settembre 2017 l’USSI, dopo essere venuto a conoscenza dell’inizio dell’attività lucrativa, ha emanato un ordine di restituzione chiedendo a RI 1 di restituire le prestazioni percepite indebitamente (cfr. doc. 465). Come emerge dagli atti, l’ordine di restituzione non è stato contestato e le prestazioni sono state restituite.

Nella medesima data l’USSI ha emanato anche una decisione di sanzione nella quale ha applicato a RI 1 una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 300.-- al mese per tre mesi, e più precisamente per il periodo che va da agosto ad ottobre 2017, per il mancato annuncio dell’attività lucrativa (cfr. doc. 623).

Il 10 ottobre 2017 la ricorrente ha personalmente inoltrato un reclamo nel quale ha contestato la decisione di sanzione emanata dall’USSI, indicando invece di avere adeguatamente informato sia il suo consulente URC, sia l’operatrice dell’Ufficio sociale di Tenero, di aver iniziato un’attività lucrativa.

Inoltre la ricorrente ha anche indicato che la sanzione, oltre a non essere giustificata, sarebbe eccessiva per la sua difficile situazione finanziaria, e quindi sproporzionata (cfr. doc. 624 - 625).

Con decisione di reclamo del 26 marzo 2018 l’USSI ha respinto il reclamo sopra citato e confermato integralmente il contenuto della sua precedente decisione (cfr. doc. 614).

In data 3 aprile 2018 l’operatrice del servizio sociale comunale di __________, __________, ha presentato osservazioni alla decisione su reclamo sopra citata, dal tenore seguente:

" (…)

Al punto 4 (pag. 2), come riportato anche al punto I. (pag. 4), la Sig.ra RI 1 dichiara di aver annunciato l’inizio della sua attività lavorativa lucrativa sia al consulente URC sia all’ufficio sociale di __________. Si precisa che l’ufficio sociale di __________ riceve l’informazione tramite e-mail di tale attività lucrativa in data 3 [recte: 4] luglio 2017. La signora comunica in tale occasione la sua necessità di ripresentare la domanda USSI in seguito al suo licenziamento. Non appena ricevuta la comunicazione l’ufficio sociale di __________ si è preoccupato di informare immediatamente l’USSI per bloccare le prestazioni in qual momento attive e avviare la procedura di rimborso di prestazioni indebitamente percepite. (…)” (cfr. doc. 619)

2.6. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale non può che approvare l’operato dell’amministrazione.

La ricorrente, non fornendo tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile residuale, ha violato l’obbligo di collaborazione previsto all’art. 9a cpv. 1 lett. d Reg.Las.

La sua patrocinatrice contesta questo fatto sostenendo segnatamente che:

" (…)

  1. (…) Come si evince dallo scambio di e-mails (Doc. G), la Signora RI 1 era convinta che l’ufficio sociale fosse al corrente dei cambiamenti della propria situazione professionale. La Signora Camesi, in data 13 luglio 2017, ha risposto alla Ricorrente che “se ha consegnato i documenti al consulente URC allora dovrebbero essere automaticamente passati a Bellinzona (assistenza)” (cfr. Doc. G).

Ricevuta questa comunicazione la signora RI 1 ha pensato che fosse tutto in ordine.

(…).

Nel caso in esame, non corrisponde al vero che la Ricorrente abbia violato l’obbligo di collaborare e fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile e violato l’obbligo di segnalare ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali (artt. 67 e 68 Las) come invece sostenuto dall’USSI a motivazione della sanzione pronunciata nei confronti della mia patrocinata.

L’USSI, nella decisione qui impugnata, non ha infatti considerato il fatto che la Ricorrente abbia tempestivamente informato l’URC del cambiamento imminente della propria situazione, abbia collaborato e fornito ogni informazione necessaria. Infatti, come già menzionato, il nuovo contratto è stato timbrato e visionato dall’URC. (…)” (cfr. doc. I)

Dalle carte processuali, emerge che la ricorrente ha dapprima comunicato l’inizio dell’attività lavorativa al suo consulente dell’URC con e-mail del 26 aprile 2017, e solo in seguito, nel luglio 2017, si è rivolta all’operatrice del servizio sociale comunale di __________ (cfr. doc. 626; 629).

L’oggetto dell’e-mail inviato all’operatrice è “documenti dopo il licenziamento”. La ricorrente ha comunicato la sua necessità di ripresentare la domanda di prestazioni assistenziali in seguito al licenziamento.

Ciò è confermato dal fatto che la ricorrente ha in seguito risposto ad un ulteriore email dell’operatrice dichiarando che “(…) io dopo ho chiamato la consulenza l-gav per settore alberghiero per vedere come vengo pagato. Consulente urc mi diceva seconda cosa dopo parlare con datore di lavoro è contattare assistenza (…)” (cfr. doc. 629 i.i; doc. G, pag. 3 allegato a doc. I).

Comunque, anche volendo considerare che l’annuncio è stato fatto anche all’operatrice sociale, questa Corte rileva che, in ogni caso, la ricorrente non ha fornito questa l’informazione tempestivamente, visto che il primo e-mail inviato è del 4 luglio 2017 (cfr. doc. 630), quando aveva iniziato l’attività lucrativa il 2 maggio 2017, e quindi l’annuncio è di gran lunga posteriore al versamento delle prestazioni sociali.

Ciò è inoltre anche stato confermato dalla stessa operatrice nelle sue osservazioni del 3 aprile 2018 concernenti la decisione su reclamo, dove ha dichiarato che “(…) si precisa che l’ufficio sociale di Tenero riceve l’informazione tramite e-mail di tale attività lucrativa in data 3 [recte: 4] luglio 2017 (…)” (cfr. doc. 619: consid. 2.5. i.f.).

Per quanto concerne l’e-mail del 13 luglio 2017 inviato dall’operatrice dell’ufficio sociale di __________, se è vero che quest’ultima ha scritto quanto sopra riportato della patrocinatrice della ricorrente (cfr. pag. 15 i.f., 16 i.i.), ella ha poi continuato indicando, nello stesso email, che “(…) l’importante è che sia stata avvisata la signora __________ (…)” (cfr. doc. 629).

Ad avvalorare ulteriormente questo aspetto vi è il fatto che la ricorrente, in un email di medesima data ma precedente a quello sopra indicato, ha risposto all’operatrice dell’ufficio sociale di __________ – che le comunicava che“(…) riguardo le sua email e i miei appunti sulla sua situazione non ho però trovato alcuna sua comunicazione che avesse cominciato un’attività lucrativa a partire dal 02.05.2017 (…)” e le chiedeva se “(…) aveva per caso lei inoltrato alla signora __________, incaricata della sua pratica di assistenza, il contratto di lavoro per annunciare il cambiamento della sua situazione economica? (…)” (cfr. doc. 630)- che “(…) avevo inoltrato il contratto di lavoro al mio consulente dell’URC e mi ha cancellato dal sistema COLSTA. Io ero del parere che queste informazioni passano direttamente a lei (…)” (cfr. doc. 629).

È in effetti a quest’ultima affermazione che si riferisce la patrocinatrice della ricorrente quando dichiara che:

" (…)

Quale principio generale del diritto amministrativo, l’art. 8 PA prevede che “l’autorità che si reputa incompetente trasmette senz’indugio la causa a quella competente”. Questo principio portante del diritto amministrativo è ripreso a livello cantonale dall’art. 6 LPAmm, applicabile alla fattispecie per rinvio dell’art. 31 Lptca.

(…).

La Ricorrente ancora prima di iniziare il nuovo impiego presso __________, ha informato l’URC della propria situazione.(…).

Infatti, in virtù del principio della trasmissione d’ufficio, l’URC o l’Ufficio dei servizi sociali avrebbero dovuto comunicare alla competente autorità – quindi all’USSI- il cambiamento della situazione della Signora RI 1 e ciò avrebbe comportato la soppressione delle prestazioni assistenziali. (…)” (cfr. doc. I)

Il TCA ricorda che invece, contrariamente a quanto affermato dalla patrocinatrice della ricorrente, non esiste nessun obbligo tra le diverse amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente essere trasmessagli altri organi amministrativi per conoscenza (cfr. STFA P 8/03 del 22 giugno 2004; DTF 140 V 521 del 2 settembre 2014).

L’Alta Corte nel caso sopra citato del 22 giugno 2004, ha, in particolare, osservato che l’autorità cantonale aveva giustamente considerato che in concreto non poteva essere imputata ai responsabili dell’Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni complementari, del fatto che l’assicurato necessitasse, a causa della sua malattia invalidante, di un regime dietetico speciale. Tale principio è stato ribadito nella sentenza P 7/06 del 22 agosto 2006.

Al riguardo cfr. pure STCA 42.2013.7 del 11 novembre 2013 al consid. 2.12 e STCA 39.2014.10 del 25 febbraio 2015 al consid. 2.14.

In seguito la patrocinatrice della ricorrente, ha anche affermato che:

" (…) In alternativa, le autorità interpellate dalla Ricorrente avrebbero dovuto rendere attenta la stessa del suo obbligo di informare direttamente l’USSI. (…)” (cfr. doc. I)

Al riguardo, questa Corte rileva quanto segue.

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2)

Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di, carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Di conseguenza il consulente dell’URC non era tenuto a comunicare alla ricorrente di informare l’USSI dell’inizio dell’attività lucrativa, non essendo propriamente questo l’ambito di sua competenza.

La ricorrente, contrariamente a quanto previsto dagli art. 67 e 68 Las (cfr. consid. 2.3.), non ha quindi tempestivamente comunicato all’USSI l’inizio della sua attività lucrativa, e questo, nonostante sulle decisioni delle prestazioni assistenziali fosse sempre stato chiaramente ed esplicitamente menzionato l’avvertimento d’annunciare all’USSI ogni cambiamento (cfr. doc. 486-487). Al contrario la ricorrente ha continuato a percepire l’assistenza sociale, e a ricevere l’importo, che non può definirsi esiguo (cfr. doc. 486, fr. 2'152.-- al mese, in linea di massima ci si dovrebbe accorgere se si riceve un importo così sul conto), sul suo conto corrente, senza minimamente preoccuparsi che il calcolo delle prestazioni non era stato adeguato alla sua nuova situazione per quanto concerne i mesi di giugno e luglio 2017.

A mente di questa Corte la violazione commessa dall’assicurata configura, pertanto, una negligenza grave, per cui l’invocata buona fede (invocata espressamente dalla patrocinatrice nel ricorso: cfr. doc. I, par. 8 i.f., pag. 4) non deve essere ammessa relativamente al mancato annuncio dell’esercizio di un’attività lavorativa presso l’__________ di __________. __________

In effetti, anche per quanto concerne all’asserzione ricorsuale secondo cui la buona fede della ricorrente deriverebbe dal fatto che la ricorrente aveva già agito così in precedenza e più precisamente nel corso del mese di gennaio del 2016 (cfr. doc. I, par. 8, pag. 4; doc. c pagina 2 allegato a doc. I), senza incorrere in una sanzione, secondo questa Corte ciò non giustifica comunque il mancato annuncio in questa occasione.

Questo, a maggior ragione, se si considera che l’USSI, nella risposta del 28 maggio 2018 (cfr. doc. III) ha rilevato che “avendo già in passato svolto delle attività lavorative e che queste attività erano state segnalate all’USSI, la signora RI 1 era a conoscenza della corretta procedura di segnalazione all’USSI (…)” (cfr. III, par. 6, pag. 3) e quindi che la ricorrente, a prescindere dal caso da lei menzionato, in passato aveva già segnalato all’amministrazione l’inizio di altre attività lucrative.

L’insorgente non era quindi legittimata a credere che un eventuale annuncio sarebbe poi stato inoltrato aromaticamente all’USSI, ritenuto, se non altro e come già visto sopra, che da una lettura accurata delle decisioni in suo possesso avrebbe evinto che l’annuncio andava fatto direttamente all’USSI.

In simili condizioni, l’invocata buona fede non può essere ammessa per i mesi di giugno e luglio 2017.

In tale contesto va ricordato che, per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso, né fraudolento (cfr. STFA C103/06 del 2 ottobre 2006).

2.7. Da ultimo la patrocinatrice della ricorrente ha sostenuto che:

" (…) La Signora RI 1, oltre a non avere colpe, già a partire dal mese di luglio 2017 non percepiva più alcun reddito, e perciò una sanzione di CHF 900.-- non appare proporzionata. (…)” (cfr. doc. I, par. 9 i.f., pag. 5)

A tal proposito il TCA rileva che, siccome la sanzione è conforme a quando indicato nelle tabelle riportate nelle direttive dell’USSI (cfr. consid. 2.2. cfr. direttive COSAS del 2005 e direttive "Sanzioni in generale", in vigore dal 1° gennaio 2016), ed è conforme anche ai precedenti giurisprudenziali dell’Alta Corte e di questa Corte (cfr. sentenze consid. 2.4.), la sua entità, come precisato anche dall’amministrazione nella decisione qui impugnata (cfr. doc. 618), rispetta anche il principio della proporzionalità. Questo non impedisce però alla ricorrente di valutare semmai la possibilità di chiedere all’USSI, se rispetta le condizioni, di poter beneficiare di un pagamento rateizzato.

2.8. In conclusione, e alla luce di tutti i considerandi precedenti, il TCA non può che confermare la decisione su reclamo del 26 marzo 2018.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

15

Cost

Cst

LASV

  • art. 45 LASV

LPAmm

  • art. 6 LPAmm

LPGA

LTF

PA

Reg.Las

  • art. 9 Reg.Las
  • art. 9a Reg.Las

RLASV

  • art. 42 RLASV
  • art. 45 RLASV

Gerichtsentscheide

19